关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH422

返回

Legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti

 Legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti

Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (Legge sul Tribunale federale dei brevetti, LTFB)

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Capitolo 1: Statuto

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale federale dei brevetti è il tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione. 2 Decide in qualità di autorità di grado precedente al Tribunale federale.

Art. 2 Indipendenza Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale federale dei brevetti è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu­ nale federale dei brevetti. 2 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza. 3 Il Tribunale federale dei brevetti sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 4 Finanziamento Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e con contributi versati dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e prelevati dalle tasse sui brevetti riscosse annualmente.

RS 173.41 1 RS 101 2 FF 2008 349

2007-1763 513

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario 1 Il Tribunale amministrativo federale mette la sua infrastruttura a disposizione del Tribunale federale dei brevetti, a prezzo di costo, e fornisce il personale amministra­ tivo ausiliario del Tribunale federale dei brevetti. 2 Il personale che svolge lavori amministrativi ausiliari per il Tribunale federale dei brevetti è sottoposto alla direzione del Tribunale stesso.

Art. 6 Luogo delle sedute e luogo di servizio Il Tribunale federale dei brevetti siede presso la sede del Tribunale amministrativo federale. Il luogo delle sedute è al contempo il luogo di servizio dei giudici ordinari, dei cancellieri e del personale amministrativo ausiliario.

Art. 7 Luogo delle sedute straordinario Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può sedere altrove. I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente l’infrastruttura necessaria.

Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione 1 Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione giuridica e giudici con formazione tecnica. I giudici devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti. 2 Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggioranza dei giudici non di carriera deve disporre di una formazione tecnica.

Art. 9 Elezione 1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. 3 All’atto dell’elezione dei giudici occorre garantire un’adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali. 4 Nell’ambito della preparazione dell’elezione possono essere consultati l’IPI, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.

Art. 10 Incompatibilità professionale 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede­ rale o di uno dei Tribunali della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità.

514

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. 4 I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. 5 I giudici ordinari a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

Art. 11 Altre attività I giudici ordinari a tempo parziale possono esercitare attività lucrative al di fuori del Tribunale federale dei brevetti soltanto con l’autorizzazione della direzione del Tribunale.

Art. 12 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale dei brevetti:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,

nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli e sorelle;

c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 13 Durata della carica 1 I giudici stanno in carica sei anni. La rielezione è possibile. 2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile. D’intesa con la direzione del Tribunale, possono essere incaricati di portare a termine i procedimenti pendenti di cui si stanno occupando. 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

RS 172.220.1

515

3

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Art. 14 Destituzione L’autorità di nomina può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 15 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. 2 I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria. 3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 16 Immunità 1 Contro un giudice ordinario in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua posizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l’autorizzazione della Corte plenaria. 2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di cri­ mine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito alla Corte plenaria, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto. 3 Il giudice che, all’atto dell’entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedi­ mento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo. 4 L’immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronun­ ciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell’entrata in funzione. 5 Se la Corte plenaria nega il consenso a procedere penalmente contro un giudice, l’autorità incaricata del perseguimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all’Assemblea federale.

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retri­ buzione dei giudici.

516

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge un giudice ordinario alla presidenza del Tribunale federale dei brevetti. 2 Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile. 3 Il presidente deve avere una formazione giuridica. 4 Il presidente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 5 La supplenza è assicurata dal vicepresidente.

Art. 19 Corte plenaria 1 La Corte plenaria nomina il vicepresidente scegliendolo tra i giudici con forma­ zione giuridica e nomina gli altri membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra tutti i giudici. 2 Le decisioni e le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

Art. 20 Direzione del Tribunale 1 La direzione del Tribunale è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. 2 La direzione del Tribunale si compone di tre persone, ossia dei due giudici ordinari e del vicepresidente. Se la vicepresidenza è esercitata da un giudice ordinario, la Corte plenaria nomina la terza persona scegliendola tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento. 3 Alla direzione del Tribunale competono:

a. l’emanazione dei regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, la composizione dei collegi giudicanti, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;

b. tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 21 Collegio giudicante 1 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (collegio giudican­ te), di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica. 2 Su ordine del presidente, il Tribunale decide nella composizione di cinque giudici, di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica, se ciò pare opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme.

517

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

3 Se nell’ambito di un litigio deve pronunciarsi in diverse materie specifiche, su ordine del presidente il Tribunale decide in una composizione fino a sette giudici, dei quali almeno uno deve possedere una formazione giuridica. 4 La composizione dei giudici che possiedono una formazione tecnica dipende dagli ambiti specifici in cui il Tribunale deve pronunciarsi. 5 Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccet­ tuati i casi di forza maggiore.

Art. 22 Votazione 1 La Corte plenaria e la direzione del Tribunale prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari che eserci­ tano la loro funzione a tempo parziale. 4 Se hanno un interesse personale nella causa, i giudici devono ricusarsi.

Art. 23 Giudice unico 1 Il presidente decide quale giudice unico circa:

a. la non entrata nel merito di azioni manifestamente inammissibili; b. le richieste di provvedimenti d’urgenza; c. le richieste di gratuito patrocinio; d. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte

tramite acquiescenza o transazione; e. le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell’articolo 40d della legge

del 25 giugno 19544 sui brevetti. 2 Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con forma­ zione giuridica. 3 Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il presidente può decidere insieme ad altri due giudici circa le richieste di provvedimenti d’urgenza. Se la comprensione di aspetti tecnici riveste un’importanza particolare per la decisione, il presidente deve decidere insieme ad altri due giudici.

Art. 24 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con­ sultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti.

RS 232.14

518

4

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. 4 Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 20005 sul personale federale.

Art. 25 Informazione Il Tribunale federale dei brevetti informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

Capitolo 4: Competenze

Art. 26 1 Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

a. il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto, delle azioni per violazione di un brevetto e delle azioni per il rilascio di una licenza brevet­ tuale;

b. l’emanazione di provvedimenti d’urgenza prima che subentri la litispen­ denza in seguito a un’azione di cui alla lettera a;

c. l’esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva. 2 Gli competono anche altre azioni civili in materia brevettuale, in particolare quelle riguardanti il diritto a un brevetto o la cessione di brevetti. La competenza del Tri­ bunale federale dei brevetti non esclude quella dei giudici cantonali. 3 Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto in via pregiudiziale o in via d’eccezione assegna alle parti un termine adeguato per pro­ muovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l’azione per violazione o l’azione concernente la validità del brevetto. Il giudice cantonale sospende la procedura fino a quando la decisione in merito all’azione non è passata in giudicato. Se l’azione dinanzi al Tribunale federale dei brevetti non è proposta entro il termine stabilito, il giudice cantonale riapre il procedimento senza prendere in considerazione la que­ stione pregiudiziale o l’eccezione. 4 Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzio­ nale di nullità o di violazione del brevetto, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l’azione sia la domanda riconvenzionale.

RS 172.220.1

519

5

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Capitolo 5: Procedura Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 27 La procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è retta dal Codice di proce­ dura civile del 19 dicembre 20086, per quanto la legge del 25 giugno 19547 sui brevetti o la presente legge non dispongano altrimenti.

Sezione 2: Ricusazione

Art. 28 I giudici non di carriera devono ricusarsi nelle procedure in cui una persona che lavora presso il loro stesso studio legale o di consulente in brevetti o presso lo stesso datore di lavoro rappresenta una delle parti.

Sezione 3: Rappresentanza delle parti

Art. 29 1 Nei procedimenti volti ad appurare la validità di un brevetto, i consulenti in bre­ vetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente. 2 Su richiesta del Tribunale federale dei brevetti, il consulente in brevetti deve com­ provare l’esercizio indipendente della sua professione mediante la presentazione di documenti idonei. 3 Durante tutte le udienze dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, i consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti possono chiarire gli aspetti tecnici della fattispecie.

Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Art. 30 Spese giudiziarie Sono spese giudiziarie:

a. le spese processuali; b. le spese ripetibili.

6 RS 272; FF 2009 21 7 RS 232.14 8 RS 935.62; FF 2009 1673

520

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Art. 31 Spese processuali 1 Sono spese processuali:

a. la tassa di giustizia; b. le spese per la copia di atti scritti, per l’invio di citazioni e di altre notifica­

zioni, per traduzioni in o da una lingua non ufficiale e per le indennità ver­ sate a periti e testimoni.

2 La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. 3 Di regola il suo importo è di 1000–150 000 franchi. 4 Se motivi particolari lo giustificano, nel fissare la tassa di giustizia il Tribunale federale dei brevetti può derogare ai limiti previsti al capoverso 3. 5 Il Tribunale federale dei brevetti può rinunciare a riscuotere le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi.

Art. 32 Spese ripetibili Il Tribunale federale dei brevetti accorda le spese ripetibili secondo la tariffa (art. 33). Le parti possono presentare una nota delle spese.

Art. 33 Tariffa Il Tribunale federale dei brevetti stabilisce la tariffa per le spese giudiziarie.

Art. 34 Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio 1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio soccombe, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

a. il patrocinatore d’ufficio è indennizzato adeguatamente dal Tribunale fede­ rale dei brevetti;

b. le spese processuali sono a carico del Tribunale federale dei brevetti; c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati; d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le spese ripe­

tibili alla controparte. 2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio vince e le spese ripetibili non sono riscuotibili presso la controparte o si presume che non lo siano, il patrocinatore d’ufficio è remunerato adeguatamente dalla cassa del Tribunale. La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve rifondere la cassa del Tribunale non appena la sua situazione glielo permette.

521

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell’istruzione 1 Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronun­ cia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice con formazione giuridica. 2 Il giudice dell’istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con forma­ zione tecnica; quest’ultimo ha voto consultivo.

Art. 36 Lingua del procedimento 1 Il Tribunale federale dei brevetti sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. 2 Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti orali le parti possono ser­ virsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento. 3 Se il Tribunale e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese. La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. 4 Se una parte produce documenti redatti in una lingua non ufficiale o diversa dall’inglese qualora si applichi il capoverso 3, il Tribunale federale dei brevetti, previo assenso della controparte, può rinunciare a esigerne la traduzione. Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione qualora sia neces­ sario.

Sezione 6: Perizie

Art. 37 1 Il perito presenta una perizia scritta. 2 Le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla perizia. 3 Se un giudice con formazione tecnica vanta particolari conoscenze specifiche in materia, il suo parere è messo a verbale. Le parti hanno la possibilità di pronunciarsi in merito al verbale.

Sezione 7: Osservazioni in merito alle risultanze probatorie

Art. 38 Chiusa l’assunzione delle prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti facoltà di esprimersi per scritto in merito alle risultanze proba­ torie.

522

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Sezione 8: Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e per la modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge sui brevetti

Art. 39 1 La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 19549 sui brevetti è avviata con un’azione proposta in una delle forme previste dall’articolo 128 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200810. 2 La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell’azione. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 concernenti la procedura sommaria.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 40 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 41 Disposizione transitoria Il Tribunale federale dei brevetti giudica, in quanto sia competente, le cause pen­ denti dinanzi ai giudici cantonali al momento dell’entrata in vigore della presente legge, purché il dibattimento non abbia ancora avuto luogo.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009

Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

9 RS 232.14 10 RS 272; FF 2009 21

523

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 luglio 2009.11 2 Ad eccezione delle modifiche al capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2010.12 3 Le disposizioni seguenti entrano in vigore ulteriormente:

a. articoli 21, 23, 26–32 e 34–41; b. n. 2 dell’allegato (legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale); c. n. 3 dell’allegato (legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo

federale); d. n. 4 dell’allegato (legge del 25 giugno 1954 sui brevetti)

16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 FF 2009 1683 12 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del

7 dic. 2009.

524

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Allegato (art. 40)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 200013 sul personale federale

Art. 2 cpv. 1 lett. f 1 La presente legge è applicabile al personale:

f. del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale e del Tribunale federale dei brevetti, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale, la legge del 4 ottobre 200215 sul Tribu­ nale penale federale e la legge del 20 marzo 200916 sul Tribunale federale dei brevetti non prevedano altrimenti;

Art. 3 cpv. 3 3 Il Tribunale amministrativo federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale dei brevetti sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghino loro le corrispondenti competenze.

2. Legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale

Art. 1 cpv. 2 2 Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.

Art. 74 cpv. 2 lett. e 2 Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capo- verso 1, il ricorso è ammissibile:

e. contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.

13 RS 172.220.1 14 RS 173.32 15 RS 173.71 16 RS 173.41; RU 2010 513 17 RS 173.110

525

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

Art. 75 cpv. 1 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.

Art. 100 cpv. 2 lett. d 2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

d. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195418 sui brevetti.

Art. 107 cpv. 4 4 Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.

3. Legge del 17 giugno 200520 sul Tribunale amministrativo federale

Art. 33 lett. cbis

Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: cbis. del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi

giudici e del suo personale;

4. Legge del 25 giugno 195421 sui brevetti

Art. 77 F. Provvedimenti 1 Chi chiede al giudice di ordinare provvedimenti cautelari può in cautelari particolare esigere che il giudice ordini:

a. provvedimenti per assicurare le prove, salvaguardare lo stato di fatto o attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione della turbativa;

b. una descrizione esatta: 1. dei procedimenti che si presumono applicati illecita­

mente,

18 RS 232.14 19 RS 232.14 20 RS 173.32 21 RS 232.14

526

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

2. dei prodotti che si presumono fabbricati illecitamente e dei mezzi tecnici che sono serviti alla loro fabbricazione; oppure

c. il sequestro di tali oggetti. 2 La parte che richiede una descrizione deve rendere verosimile che un suo diritto è stato violato o rischia di essere violato. 3 Se la controparte fa valere segreti di fabbricazione o di affari, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla loro tutela. Può vietare alla parte richiedente di partecipare alla realizzazione della descri­ zione. 4 La descrizione, con o senza sequestro, è realizzata da un membro del Tribunale federale dei brevetti, all’occorrenza con l’ausilio di un perito. Se necessario, la descrizione è realizzata con la collaborazione delle autorità cantonali competenti. 5 Prima che la parte richiedente prenda conoscenza del risultato della descrizione, la controparte ha la facoltà di pronunciarsi in merito.

527

Legge sul Tribunale federale dei brevetti RU 2010

528