Decreto federale che approva l’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti
del 16 dicembre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta:
Art. 1 1 L’Accordo del 17 ottobre 20003 relativo all’applicazione dell’articolo 65 della Convenzione sul brevetto europeo (Accordo sulle lingue) è approvato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 2 La legge del 25 giugno 19544 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 112–116 Abrogati
Art. 148 D. Disposizione 1 Per i brevetti europei che non sono pubblicati in una lingua ufficiale transitoria relativa alla svizzera non è necessario presentare una traduzione del fascicolo del modifica della brevetto giusta l’articolo 113 capoverso 15, se la pubblicazione dellapresente legge del 16 dicembre menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti 2005 o, nel caso di mantenimento del brevetto in forma modificata, la pub
blicazione della menzione della decisione su un’opposizione ha luogo prima che siano trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005.
1 RS 101 2 FF 2005 3397 3 RS 0.232.142.202; RU 2008 1741 4 RS 232.14 5 RU 1977 1997
2005-0593 1739
Approvazione dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo 65 RU 2008 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica della legge sui brevetti. DF
2 Anche dopo l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 16 dicembre 2005, gli articoli 1146 e 1167 sono applicabili alle traduzioni che devono essere consegnate al convenuto conformemente all’articolo 1128 o rese accessibili al pubblico per il tramite dell’Isti tuto o presentate all’Istituto conformemente all’articolo 1139.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede rale di cui all’articolo 2.
Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005
Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.10 2 Conformemente al articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 1° maggio 2008.
14 marzo 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6 RU 1977 1997, 1999 1363 7 RU 1977 1997 8 RU 1977 1997, 1999 1363 9 RU 1977 1997, 1995 2879 10 FF 2005 6673
1740