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Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (stato 15 febbraio 2005)

 Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (stato 15 febbraio 2005)

232.14Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)1

del 25 giugno 1954 (Stato 15 febbraio 2005)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale2,3 visto il messaggio del Consiglio federale del 25 aprile 1950, come pure il messaggio complementare del 28 dicembre 1951, decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Capo primo: Condizioni richieste per l’ottenimento del brevetto ed effetti del brevetto

Art. 1 A. Invenzioni 1 Si rilasciano brevetti d’invenzione per le invenzioni nuove utilizza­ brevettabili bili industrialmente.I. Condizioni generali4 2 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7) non

costituisce un’invenzione brevettabile.5 3 I brevetti sono rilasciati senza garanzia dello Stato.6

Art. 1a7 II. Casi speciali Non sono rilasciati brevetti d’invenzione per le varietà vegetali o le

razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali; tuttavia, i procedimenti

RU 1955 899 1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 2 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del

18 aprile 1999 (RS 101). 3 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

1° gen. 2001 (RS 272). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 7 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

B. Invenzioni escluse dal brevetto

C. Diritto al rilascio del brevetto I. Norma

II. Nella proce­ dura d’esame

microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti sono brevettabili.

Art. 28 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione fosse contraria all’ordine pubblico o ai buoni costumi. Non vengono in particolare rilasciati brevetti per:

a. procedimenti di clonazione di esseri umani e cloni così ottenuti; b. procedimenti per la formazione di chimere e ibridi mediante

utilizzazione di gameti umani o cellule totipotenti umane od esseri così ottenuti;

c. processi di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così originati;

d. procedimenti per modificare l’identità genetica contenuta nella via germinale dell’essere umano e cellule germinali così ottenute;

e. cellule staminali embrionali umane non modificate e linee di cellule staminali.

2 Sono parimenti esclusi dal brevetto i metodi per il trattamento chi­ rurgico o terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.

Art. 3 1 Il diritto al rilascio del brevetto spetta all’inventore, al suo avente causa o al terzo cui l’invenzione appartiene per altri titoli. 2 Se più persone hanno fatto un’invenzione insieme, il diritto spetta loro in comune. 3 Se la stessa invenzione è stata fatta da più persone indipendente­ mente l’una dall’altra, il diritto al rilascio del brevetto spetta a colui che può invocare un deposito anteriore, ovvero un deposito che fruisce di una priorità anteriore.

Art. 4 Durante la procedura davanti all’Istituto federale della proprietà intel­ lettuale (Istituto)9 è considerato legittimato a chiedere il rilascio del brevetto colui che deposita la domanda.

8 Nuovo testo giusta il art. 27 della Legge del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, in vigore dal 1° mar. 2005 (RS 810.31).

9 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

D. Menzione dell’inventore I. Diritto dell’inventore

II. Rinuncia alla menzione

E. Novità dell’invenzione I. Stato della tecnica

II. Diritto anteriore

Art. 5 1 Il richiedente deve designare, per iscritto, l’inventore all’Istituto10.11 2 La persona designata dal richiedente12 è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione di rilascio del brevetto e nell’esposto d’invenzione. 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia quando un terzo produce una sentenza esecutiva, la quale accerti che l’inventore è lui e non la persona designata dal richiedente.

Art. 6 1 La menzione prevista nell’articolo 5 capoverso 2 è omessa se l’in­ ventore designato dal richiedente vi rinuncia. 2 La rinuncia anticipata dell’inventore a essere menzionato come tale non ha effetto.

Art. 713 1 È considerata nuova l’invenzione che non è compresa nello stato della tecnica. 2 Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso acces­ sibile al pubblico prima della data del deposito o della data di priorità mediante una descrizione scritta od orale, un uso o un qualsiasi altro modo.

Art. 7a14

Non è considerata nuova l’invenzione che, pur non essendo compresa nello stato della tecnica, forma oggetto di un brevetto valido rilasciato per la Svizzera in base ad un deposito anteriore o fruente di una priori­ tà anteriore.

10 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

12 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

14 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

III. Divulgazioni non opponibili

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute

F. Effetti del brevetto

Art. 7b15

Se l’invenzione è stata resa accessibile al pubblico durante i sei mesi che precedono la data di deposito o la data di priorità, questa divulga­ zione non è compresa nello stato della tecnica se essa risulta diretta­ mente o indirettamente:16

a. da un abuso evidente a svantaggio del richiedente o del suo dante causa, oppure

b. dal fatto che il richiedente o il suo dante causa abbia esposto l’invenzione in un’esposizione internazionale ufficiale o uffi­ cialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione del 22 no­ vembre 192817 concernente le esposizioni internazionali, e se il richiedente l’ha dichiarato all’atto del deposito ed ha fornito in tempo utile i sufficienti documenti a sostegno.

Art. 7c18

Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirur­ gico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 lette­ ra b, sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, sono considerate nuove nella misura in cui esse sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 8 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione professionalmente. 2 Oltre all’uso e all’esecuzione dell’invenzione, l’utilizzazione com­ prende in particolare il diritto di porla in vendita, di venderla, di met­ terla in circolazione nonché d’importarla per gli scopi menzionati.19 3 Se l’invenzione ha per oggetto un procedimento, gli effetti del bre­ vetto si estendono anche ai prodotti immediati di esso.

15 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

17 RS 0.945.11 18 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

G. Brevetto addizionale

H. Riferimenti all’esistenza di una protezione I. Segno del brevetto

II. Altri riferimenti

J. Domicilio all’estero

Art. 9 e 1020

Art. 11 1 I prodotti protetti da un brevetto, o il loro imballaggio, possono esse­ re muniti del segno del brevetto, consistente nella croce federale e nel numero del brevetto. Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari.21 2 Il titolare del brevetto può esigere che i coutenti o i concessionari di una licenza muniscano del segno del brevetto i prodotti da essi fabbri­ cati o l’imballaggio dei medesimi. 3 Il coutente o il concessionario di una licenza che non si conforma a tale esigenza del titolare del brevetto risponde verso di lui del danno che gliene deriva, impregiudicato restando il diritto del titolare di esi­ gere l’apposizione del segno del brevetto.

Art. 12 1 Chi mette in circolazione o pone in vendita i suoi documenti com­ merciali, annunci d’ogni genere, prodotti o merci con un’altra indica­ zione relativa all’esistenza di una protezione è tenuto a specificare a chiunque gliene faccia richiesta il numero della domanda di brevetto o quello del brevetto cui l’indicazione si riferisce. 2 Chi accusa terzi di ledere i suoi diritti o li mette in guardia contro una tale lesione deve, a domanda, fornire la stessa informazione.

Art. 1322 1 Chi non ha il domicilio in Svizzera deve farsi rappresentare da un mandatario domiciliato in Svizzera nelle procedure promosse confor­ memente alla presente legge dinanzi alle autorità amministrative e al giudice. 2 Sono riservate le disposizioni concernenti l’esercizio professionale del patrocinio.

20 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

Art. 14 K. Durata del 1 Il brevetto dura al massimo fino allo spirare di venti anni a decorrere brevetto dalla data di deposito della domanda di brevetto.23I. Durata massima 242 ...

Art. 15 II. Estinzione 1 Il brevetto si estingue: prematura

a. se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per iscritto all’Istituto;

b. se una tassa annuale scaduta non è pagata in tempo utile.25 262 ...

Art. 1627 L. Riserva Richiedenti o titolari di brevetti, di cittadinanza svizzera, possono

invocare le disposizioni del testo, che vincola la Svizzera, della Con­ venzione di Parigi del 20 marzo 188328 per la protezione della pro­ prietà industriale, se siffatte disposizioni sono più favorevoli di quelle della presente legge.

Capo 2: Diritto di priorità

Art. 17 A. Condizioni 1 Se un’invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda ed effetti della priorità29 di brevetto, di modello d’utilità o di certificato d’inventore, effettuato

o esplicante i suoi effetti in uno Stato parte della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188330 per la protezione della proprietà industriale che non sia la Svizzera, tale deposito dà origine a un diritto di priorità secondo l’articolo 4 della Convenzione.31 Quest’ultimo può essere rivendicato per la domanda di brevetto che, entro i dodici mesi a

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

24 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 26 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 28 RS 0.232.01/.04 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 30 RS 0.232.01/.04 31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

decorrere dal primo deposito, è stata presentata in Svizzera per la medesima invenzione.32 1bis È parificato al primo deposito in uno Stato parte della Convenzione di Parigi per la protezione industriale il primo deposito fatto in uno Stato che non fa parte della Convenzione ma accorda la reciprocità alla Svizzera.33 1ter Salvo disposizioni contrarie della presente legge o dell’ordinanza, il capoverso 1 e l’articolo 4 della Convenzione di Parigi si applicano per analogia in caso di un primo deposito svizzero.34 2 Il diritto di priorità consiste in ciò che non sono opponibili al depo­ sito i fatti sopravvenuti posteriormente al primo deposito.

353 ...

Art. 18 B. Legittima- 1 ...36 zione

2 Il diritto di priorità può essere rivendicato dal primo depositante o da chi ha acquisito il diritto del primo depositante di depositare in Sviz­ zera una domanda di brevetto per la stessa invenzione.37 3 Se il primo deposito, il deposito in Svizzera o ambedue questi depo­ siti sono stati effettuati da una persona che non aveva diritto al rilascio del brevetto, l’avente diritto può invocare la priorità derivante dal primo deposito.38

Art. 1939 C. Modalità 1 Chi intende rivendicare un diritto di priorità deve presentare all’Isti­

tuto una dichiarazione di priorità e un documento di priorità. 2 Se non sono osservati i termini e le modalità prescritti nell’ordinanza, il diritto alla priorità si estingue.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

33 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

34 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

35 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 36 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

D. Onere della prova in caso di processo

E. Divieto di cumulare la protezione

A. Rinuncia parziale I. Condizioni

Art. 20 1 Il riconoscimento del diritto di priorità nel corso della procedura di rilascio del brevetto non dispensa il titolare del brevetto dall’obbligo di provare, in caso di processo, l’esistenza di tale diritto. 2 Il deposito la cui priorità è rivendicata è presunto essere il primo deposito (art. 17 cpv. 1 e 1bis).40

Art. 20a41

Qualora l’inventore o il suo avente causa ottengano, per la medesima invenzione, due brevetti validi con la stessa data di deposito o di prio­ rità, il brevetto basato sulla domanda depositata per prima non è più efficace nella misura in cui i limiti della protezione conferita dai due brevetti siano gli stessi.

Art. 21 a 2342

Capo 3: Modificazioni nell’esistenza del brevetto

Art. 2443 1 Il titolare di un brevetto può rinunciarvi parzialmente chiedendo all’Istituto:

a. di sopprimere una rivendicazione (art. 51 e 55); o b. di limitare una rivendicazione indipendente riunendo alla stes­

sa una o più rivendicazioni da essa dipendenti; o c. di limitare in altro modo una rivendicazione indipendente; in

questo caso, la rivendicazione limitata deve riferirsi alla stessa invenzione e definire una forma d’esecuzione prevista tanto nel fascicolo del brevetto pubblicato quanto nella versione del­ la domanda di brevetto che ha determinato la data di deposito.

2 Una richiesta conformemente alla lettera c può essere presentata una sola volta per lo stesso brevetto e non sarà più accolta dopo lo spirare di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

42 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

Art. 2544 II. Costituzione 1 Se, in seguito ad una rinuncia parziale, il brevetto presentasse riven- di nuovi brevetti dicazioni che non possono coesistere secondo gli articoli 52 e 55, esso

deve essere limitato in conformità. 2 Il titolare del brevetto può domandare, per le rivendicazioni in tal modo eliminate, la costituzione di uno o più nuovi brevetti, i quali avranno come data di deposito quella del brevetto iniziale. 3 Una volta iscritta la rinuncia parziale nel registro dei brevetti, l’Isti­ tuto assegna al titolare del brevetto un termine per domandare la costituzione di nuovi brevetti conformemente al capoverso 2; trascorso il termine, la domanda non può più essere accolta.

Art. 26 B. Azione per 1 A domanda, il giudice dichiara nullo il brevetto:45 nullità I. Cause di 1.46 se l’oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli nullità 1 e 1a;

2.47 se l’invenzione è esclusa dal brevetto secondo l’articolo 2; 3.48 se l’invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in

modo tale che un esperto del ramo possa attuarla; 3.bis 49 se l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della

domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;

4. e 5. ...50

6.51 se il titolare del brevetto non è né l’inventore né il suo avente causa e non aveva per altri titoli diritto al rilascio del brevetto.

2 Se un brevetto è stato rilasciato con riconoscimento di una priorità e la domanda di brevetto di cui si rivendica la priorità non si è conclusa con un brevetto, il titolare del brevetto può essere costretto dal giudice

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

49 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

50 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

II. Nullità parziale

III. Diritto di promuovere l’azione

A. Azione per cessione I. Condizioni ed effetti verso i terzi

a indicarne i motivi e a presentare i relativi mezzi di prova; in caso di rifiuto, il giudice apprezzerà liberamente questo atteggiamento.52

Art. 27 1 Se il motivo di nullità non si avvera che per una parte dell’inven­ zione, il giudice limita il brevetto in conformità. 2 Egli pone le parti in grado di pronunciarsi sulla nuova redazione che intende dare alla rivendicazione; egli può inoltre domandare il parere dell’Istituto. 3 L’articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 28 L’azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l’azione risultante dall’articolo 26 capoverso 1 numero 6 può invece essere promossa solo dall’avente diritto.

Capo 4: Modificazioni concernenti il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto; concessione di licenze

Art. 29 1 Quando la domanda di brevetto è stata depositata da una persona che, secondo l’articolo 3, non aveva diritto al rilascio del brevetto, l’avente diritto può chiedere la cessione della domanda di brevetto oppure, se il brevetto è già stato rilasciato, chiedere la cessione del brevetto o pro­ muovere l’azione per nullità.

532 ... 3 Se il giudice ordina la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi cessano di essere validi; tuttavia, se hanno già utilizzato professionalmente l’invenzione in Svizzera in buona fede oppure hanno già fatto a questo scopo preparativi speciali, i terzi hanno diritto alla concessione di una licenza non esclusiva.54 4 È riservato il risarcimento dei danni. 5 L’articolo 40b è applicabile per analogia.55

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

53 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 54 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal

1° lug. 2002 (RS 232.12). 55 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

II. Cessione parziale

III. Termine

B. Espropria­ zione del brevetto

C. Trasferimento del diritto al rilascio del brevetto e al brevetto

Art. 30 1 Se l’attore non riesce a provare il suo diritto quanto a tutte le rivendi­ cazioni, il giudice ordina la cessione della domanda di brevetto o del brevetto eliminando le rivendicazioni per le quali l’attore non ha pro­ vato il suo diritto.56 2 In questo caso, l’articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 31 1 L’azione per cessione dev’essere promossa entro due anni a contare dalla data ufficiale di pubblicazione dell’esposto d’invenzione. 2 L’azione diretta contro un convenuto in malafede non è vincolata ad alcun termine.

Art. 32 1 Se l’interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può pronunciare l’espropriazione totale o parziale del brevetto. 2 L’espropriato ha diritto a un’indennità piena; fissata in caso di con­ testazione dal Tribunale federale; le disposizioni del capo II della legge federale del 20 giugno 193057 sull’espropriazione sono applica­ bili per analogia.

Art. 33 1 Il diritto al rilascio del brevetto e il diritto al brevetto passano agli eredi; essi possono essere trasferiti a terzi, in tutto o in parte. 2 Se questi diritti appartengono a più persone, ciascun avente diritto può esercitarli solo con il consenso degli altri; tuttavia, ciascuno può disporre indipendentemente della propria parte e promuovere azioni per violazione del brevetto. 2bis Il trasferimento della domanda di brevetto e del brevetto risultante da un negozio giuridico è valido soltanto se fatto per iscritto.58 3 Per trasferire un brevetto non è necessaria l’iscrizione nel registro dei brevetti; in mancanza di un’iscrizione, le azioni previste nella presente legge possono tuttavia essere promosse contro il precedente titolare del brevetto. 4 I diritti dei terzi non iscritti nel registro dei brevetti non sono oppo­ nibili a chi abbia acquistato in buona fede diritti sul brevetto.

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

57 RS 711 58 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

D. Concessione di licenze

A. Diritto di coutenza; veicoli stranieri

B. Invenzioni dipendenti

Art. 34 1 Il richiedente o il titolare del brevetto può autorizzare terzi a utiliz­ zare l’invenzione (concessione di licenze). 2 Se la domanda di brevetto o il brevetto appartengono a più persone, una licenza può essere concessa solo con il consenso di tutti gli aventi diritto. 3 Le licenze non iscritte nel registro dei brevetti non sono opponibili a chi abbia in buona fede acquistato diritti sul brevetto.

Capo 5: Restrizioni legali ai diritti derivanti dal brevetto

Art. 35 1 Il brevetto non è opponibile a chi, in buona fede, prima della data di deposito della domanda di brevetto o della data di priorità, utilizzava l’invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali preparativi.59 2 Questi può sfruttare l’invenzione per i bisogni della sua azienda; sif­ fatto diritto può essere trasmesso, tra vivi o per successione, soltanto insieme con l’azienda. 3 Gli effetti del brevetto non si estendono ai veicoli che si trovano nella Svizzera solo di passaggio e ai loro congegni.

Art. 3660 1 Se l’invenzione oggetto di un brevetto non può essere utilizzata senza violarne un altro rilasciato anteriormente, il titolare del brevetto più recente ha diritto alla concessione di una licenza non esclusiva nella misura necessaria per poter sfruttare la sua invenzione se questa, rispetto a quella oggetto del primo brevetto, rappresenta un progresso tecnico notevole, d’interesse economico rilevante. 2 La licenza per l’utilizzazione dell’invenzione oggetto del primo bre­ vetto può essere trasferita soltanto insieme al secondo brevetto. 3 Il titolare del primo brevetto può vincolare la concessione della licenza alla condizione che il titolare del secondo brevetto gli conceda a sua volta una licenza per l’utilizzazione della sua invenzione.

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

C. Sfruttamento dell’invenzione in Svizzera I. Azione per la concessione di una licenza

II. Azione per la cancellazione del brevetto

III. Eccezioni

Art. 37 1 Dopo un termine di tre anni dal rilascio del brevetto, ma non prima di quattro anni dopo il deposito, chiunque dimostri di avervi interesse può domandare al giudice la concessione di una licenza non esclusiva per l’utilizzazione dell’invenzione, sempreché, fino al momento in cui l’azione è promossa, il titolare del brevetto non abbia sfruttato l’inven­ zione in misura adeguata in Svizzera e non giustifichi tale mancato sfruttamento. Anche l’importazione vale come sfruttamento dell’in­ venzione in Svizzera.61

622 ... 3 Se, oltre ad adempiere le condizioni del capoverso 1, l’attore rende verosimile che ha interesse a usare l’invenzione immediatamente e for­ nisce al convenuto garanzie adeguate, il giudice può, a sua domanda, concedergli una licenza subito dopo il promovimento dell’azione, fatta salva la sentenza di merito; prima della concessione della licenza dev’essere sentito il convenuto.63

Art. 38 1 Se la concessione di licenze non basta a soddisfare ai bisogni del mercato svizzero, chiunque dimostri di avervi interesse può, dopo un termine di due anni a contare dalla concessione della prima licenza accordata conformemente all’articolo 37 capoverso 1, domandare al giudice di pronunciare la cancellazione del brevetto. 2 Se la legislazione dello Stato di attinenza o di domicilio del titolare del brevetto ammette già dopo tre anni dal rilascio del brevetto l’azione intesa alla cancellazione del brevetto per mancato sfrutta­ mento nel Paese, questa azione è ammessa in luogo e vece dell’azione per la concessione di una licenza, alle condizioni fissate dall’articolo 37 per la concessione della licenza.64

Art. 39 Il Consiglio federale può dichiarare gli articoli 37 e 38 inapplicabili agli attinenti degli Stati che accordano la reciprocità.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

62 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923). 63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923). 64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

D. Licenza nell’interesse pubblico

E. Licenze obbligatorie nel settore della tecnologia dei semiconduttori

F. Disposizioni comuni agli articoli 36–40a

Art. 40 1 La concessione di una licenza per l’utilizzazione dell’invenzione può essere domandata dinanzi al giudice, se l’interesse pubblico lo esige, da colui al quale il titolare del brevetto ha rifiutato, senza motivi suf­ ficienti, la concessione della licenza.65

662 ...

Art. 40a67

Nel caso di un’invenzione nel settore della tecnologia dei semicondut­ tori, una licenza non esclusiva può essere accordata soltanto per rimuovere una pratica di cui è stato accertato, nel corso di una proce­ dura giudiziaria o amministrativa, che essa è contraria alla prassi in materia di concorrenza.

Art. 40b68 1 Le licenze previste negli articoli 36-40a sono concesse soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condizioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti impro­ duttivi. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza. 2 Portata e durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale è stata concessa. 3 La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell’azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sub-licenze. 4 La licenza è concessa in primo luogo per l’approvvigionamento del mercato interno. 5 Dietro richiesta, il giudice ritira la licenza all’avente diritto ove i motivi che hanno portato al rilascio non esistano più e non si possa presumere che si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli interessi legittimi dell’avente diritto. 6 Il titolare del brevetto ha il diritto a un’indennità adeguata. La misura tiene conto delle circostanze del singolo caso e del valore economico della licenza. 7 Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all’indennità da versare.

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

66 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 2606; FF 1994 IV 923). 67 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923). 68 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

Capo 6: Tasse69

Art. 4170

Per ottenere o mantenere in vigore un brevetto e affinché particolari domande siano trattate, devono essere pagate le tasse previste nell’or­ dinanza.

Art. 42 a 4471

Art. 45 e 4672

Capo 7: Proseguimento della procedura e reintegrazione nello stato anteriore73

Art. 46a74 A. Prosegui- 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un mento della procedura termine previsto dalla legge o impartito dall’Istituto può chiedere per

scritto a quest’ultimo il proseguimento della procedura.75 2 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal momento in cui l’interessato ha preso conoscenza dell’inosservanza del termine, ma al più tardi entro sei mesi dallo spirare del termine non osservato. Entro questi termini egli deve inoltre eseguire integralmente l’atto omesso, completare, se necessario, la domanda di brevetto e pagare la tassa di proseguimento della procedura. 3 L’approvazione della richiesta di proseguimento della procedura ristabilisce la situazione che si sarebbe verificata se l’atto fosse stato compiuto tempestivamente. È fatto salvo l’articolo 48.

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

70 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 172.010.31).

71 Abrogati dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

72 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 73 Originariamente avanti l’art. 47. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995,

in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 74 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

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232.14 Proprietà industriale

B. Reintegra­ zione nello stato anteriore76

4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso di inosservanza dei seguenti termini:

a. termini che non riguardano l’Istituto; b. termini per la presentazione della richiesta di proseguimento

della procedura (cpv. 2); c. termini per la presentazione della domanda di reintegrazione

(art. 47 cpv. 2); d. termini per la presentazione di una domanda di brevetto con

rivendicazione del diritto di priorità e di una dichiarazione di priorità (art. 17 e 19);

e. termine per la richiesta di rinuncia parziale (art. 24 cpv. 2); f. termine per la modificazione degli atti tecnici (art. 58 cpv. 1); g. termine per l’elezione (art. 138 cpv. 2); h. termini per la richiesta di rilascio di un certificato protettivo

complementare (art. 140f cpv. 1, 146 cpv. 2 e 147 cpv. 3); i. ulteriori termini stabiliti mediante ordinanza, qualora sia esclu­

so il proseguimento della procedura in caso d’inosservanza degli stessi.

Art. 47 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che rende verosimile di essere stato impedito senza sua colpa di osservare un termine previsto dalla legge o dall’ordinanza d’esecuzione oppure prescritto dall’Istituto è reintegrato, se ne fa domanda, nello stato anteriore. 2 La domanda deve essere presentata entro due mesi dopo che è ces­ sato l’impedimento, ma al più tardi entro il termine di un anno a con- tare dallo spirare del termine non osservato, all’autorità presso la quale l’atto omesso avrebbe dovuto essere compiuto; in pari tempo, l’atto omesso deve essere eseguito. 3 La reintegrazione non è ammessa nel caso previsto nel capoverso 2 (termine per domandare la reintegrazione). 4 Se la domanda viene accolta, la situazione è ristabilita come se l’atto omesso fosse stato compiuto in tempo utile; è riservato l’articolo 48.

76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

C. Riserva favore di terzi77

A. Forma

Art. 48 1 Il brevetto non è opponibile a chi, nei periodi seguenti, ha utilizzato l’invenzione professionalmente in buona fede in Svizzera o a tale scopo vi ha fatto speciali preparativi:

a. tra l’ultimo giorno del termine concesso per il pagamento d’una tassa annuale (...78) e il giorno in cui è stata presentata una richiesta di proseguimento della procedura (art. 46a) o una domanda di reintegrazione (art. 47);

b. tra l’ultimo giorno del termine di priorità (art. 17 cpv. 1) e il giorno in cui la domanda di brevetto è stata depositata.79

2 Al diritto in tal modo acquisito da un terzo è applicabile l’articolo 35 capoverso 2. 3 Chi invoca un diritto fondato sul capoverso 1 lettera a deve versare al titolare del brevetto un’adeguata indennità, con effetto a contare dal momento in cui il brevetto è stato rimesso in vigore. 4 In caso di contestazione, il giudice decide circa l’esistenza e l’esten­ sione dei diritti fatti valere da un terzo e fissa l’importo dell’indennità prevista nel capoverso 3.

Titolo secondo: Rilascio del brevetto Capo primo: La domanda di brevetto

Art. 49 1 Chi vuole ottenere un brevetto d’invenzione deve depositare una domanda di brevetto presso l’Istituto. 2 La domanda di brevetto consta di:

a. un atto di richiesta inteso a ottenere il rilascio del brevetto; b. una descrizione dell’invenzione; c. una o più rivendicazioni; d. i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendica­

zioni; e. un estratto.80

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

78 Rinvio stralciato dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellttuale (RS 172.010.31).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

813 ...

Art. 50 B. Esposto 1 L’invenzione deve essere spiegata, nella domanda di brevetto, in dell’inven­ zione82 modo che possa essere attuata da persona esperta.83

2 ...84

Art. 5185 C. Rivendica- 1 L’invenzione deve essere definita in una o più rivendicazioni. zioni I. Portata 2 Le rivendicazioni determinano i limiti della protezione conferita dal

brevetto. 3 La descrizione ed i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.

Art. 5286 II. Rivendica- 1 Ogni rivendicazione indipendente può definire una sola invenzione e zioni indipen­ denti cioè:

a. un procedimento, o b. un prodotto, un mezzo per l’esecuzione di un procedimento o

un dispositivo, o c. l’applicazione di un procedimento, o d. l’utilizzazione di un prodotto.

2 Più rivendicazioni indipendenti possono essere ammesse nel mede­ simo brevetto se definiscono più invenzioni tra le quali esiste un legame tale che esse costituiscono un solo concetto inventivo generale.

81 Abrogato dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

84 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

Art. 53 e 5487

Art. 5588 III. Rivendica- Le forme speciali d’esecuzione dell’invenzione definita da una riven­ zioni dipendenti dicazione indipendente possono essere oggetto di rivendicazioni

dipendenti.

Art. 55b89 D. Estratto L’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica.

Art. 56 E. Data del 1 Data di deposito è considerato il momento in cui è depositato l’ul­ deposito timo dei documenti richiesti dall’articolo 49 capoverso 2 lettere a aI. In generale

90d. 2 Per gli invii postali è determinante il momento in cui essi sono stati consegnati alla Posta svizzera a destinazione dell’Istituto.91

Art. 5792 II. In caso di 1 Una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda divisione della domanda anteriore riceve come data di deposito quella della domanda anteriore:

a. se, all’atto del suo deposito, è stata espressamente designata come domanda divisa;

b. se, all’atto del deposito della domanda divisa, la domanda anteriore era ancora pendente e

c. nella misura in cui il suo oggetto non si estende oltre il conte­ nuto della domanda anteriore nella sua versione iniziale.

2 Se l’oggetto della domanda divisa si estende oltre il contenuto inizia­ le della domanda anteriore, ma non oltre quello di una versione suc­ cessiva, la domanda divisa riceve come data di deposito il giorno in cui questa versione è stata depositata.

87 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 89 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 91 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste,

in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1). 92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

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232.14 Proprietà industriale

III. In caso di modificazione degli atti tecnici93

A. Oggetto dell’esame

Art. 58 1 Fintanto che la procedura di esame non è terminata, il richiedente può modificare gli atti tecnici.94 2 Se l’oggetto della domanda modificata si estende oltre il contenuto degli atti depositati all’inizio, è considerato come data di deposito il giorno in cui sono stati depositati gli atti in cui l’invenzione rivendi­ cata è esposta; la data di deposito iniziale perde in questo caso ogni effetto legale.95

963 ...

Capo 2: L’esame della domanda di brevetto97

Art. 59 1 Se l’oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli articoli 1, 1a e 2, o lo è soltanto in parte, l’Istituto ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.98 2 Se la domanda di brevetto non soddisfà ad altre prescrizioni della presente legge o dell’ordinanza, l’Istituto assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze.99

1003 ... 4 L’Istituto non esamina se l’invenzione è nuova né se essa risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.101

1025 e 6 ...

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).$

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

96 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 100 Abrogato(i) dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 102 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

B. Fine dell’esame

C. Differimento del rilascio

D. Rimedi giuridici

E. Riserva dell’esame preventivo108

Art. 59a103 1 Se le condizioni per il rilascio del brevetto sono adempiute, l’Istituto comunica al richiedente che la procedura di esame è terminata.

1042 ... 3 L’Istituto respinge la domanda se:

a. non è stata ritirata nonostante che, per i motivi indicati nell’ar­ ticolo 59 capoverso 1, sia escluso il rilascio del brevetto, o

b. non sono corrette le manchevolezze indicate secondo l’articolo 59 capoverso 2.

Art. 59b105 1 Il rilascio del brevetto può, se il richiedente lo domanda, essere dif­ ferito di sei mesi al massimo a contare dalla comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 59a cpv. 1). 2 Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l’invenzione. Il Consiglio federale ne sta­ bilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 59c106

Le decisioni dell’Istituto in materia di brevetti sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso della proprietà intellettuale (com­ missione di ricorso).

Art. 59d 107

Gli articoli 59, 59a e 59b non s’applicano alle domande assoggettate all’esame preventivo (art. 87 e segg.).

103 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

104 Abrogato dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

105 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

106 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

107 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

108 RU 1977 2434

21

232.14 Proprietà industriale

Capo 3: Registro dei brevetti; pubblicazioni dell’Istituto; comunicazione elettronica con le autorità109

Art. 60 A. Registro dei 1 L’Istituto rilascia il brevetto iscrivendolo nel registro dei brevetti.110 brevetti

1bis Il registro dei brevetti contiene in particolare le indicazioni se­ guenti: il numero del brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell’invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare del brevetto e, ove occorra, le indicazioni di priorità, il nome e il domicilio d’affari del mandatario, il nome dell’inventore.111 2 Esso vi iscrive inoltre tutte le modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto o il diritto al brevetto. 3 I tribunali trasmettono gratuitamente all’Istituto, per iscrizione nel registro, una copia integrale delle sentenze passate in giudicato rife­ rentisi a siffatte modificazioni.

Art. 61 B. Pubblicazioni 1 L’Istituto pubblica:112 I. Domande di brevetto e 1.113 l’iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indica­ brevetti registrati zioni specificate all’articolo 60 capoverso 1bis;

2. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; 3. le modificazioni iscritte nel registro circa l’esistenza del bre­

vetto e il diritto al brevetto. 2 Per le domande di brevetto assoggettate all’esame preventivo (art. 87 e segg. ) vengono inoltre pubblicati:

1. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell’arti­ colo 99 capoverso 1;

2. il ritiro o il rigetto della domanda di brevetto già pubblicata.114

109 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 943.03).

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

111 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

114 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

22

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

II. Differimento della pubblicazione

III. Fascicolo del brevetto a. Brevetti senza esame preventivo

b. Brevetti con esame preventivo

C. Documento del brevetto

3 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione.115

Art. 62 Se la Confederazione ha acquistato diritti su un brevetto, la pubblica­ zione dell’iscrizione fatta nel registro può, a domanda del Diparti­ mento competente, essere differita a una data indeterminata.

Art. 63116 1 L’Istituto fa stampare un fascicolo per ogni brevetto rilasciato senza esame preventivo (art. 87 e segg). 2 Il fascicolo contiene la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli eventuali disegni, come anche le indicazioni contenute nel registro (art. 60 cpv. 1bis).

Art. 63a117 1 Per le domande di brevetto assoggettate all’esame preventivo (art. 87 e segg.), l’Istituto fa stampare un fascicolo per ogni domanda pubbli­ cata e un fascicolo per ogni brevetto rilasciato. 2 Questi fascicoli contengono la descrizione, le rivendicazioni, l’estratto e gli eventuali disegni, come anche il rapporto sullo stato della tecnica e le indicazioni inerenti alla domanda (art. 99 cpv. 1) e al brevetto (art. 60 cpv. 1bis). 3 Il fascicolo del brevetto, se il suo contenuto non diverge da quello della domanda, può restringersi alle indicazioni inerenti al brevetto (art. 60 cpv. 1bis) e a un riferimento al fascicolo della domanda.

Art. 64 1 Tostochè il fascicolo del brevetto118 è pronto per essere pubblicato, l’Istituto allestisce il documento del brevetto119. 2 Questo documento consiste nell’attestazione che le condizioni pre­ viste dalla legge per il conseguimento del brevetto sono adempiute e in un esemplare del fascicolo del brevetto.

115 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998 (RU 1999 1363). Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’all. alla L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.12).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

117 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

118 Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

119 Testo corretto secondo il DCF del 9 gen. 1959 (RU 1959 81).

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232.14 Proprietà industriale

D. Conserva­ zione degli atti

E. Comunica- zione elettronica con le autorità

A. Condizioni della responsabilità

Art. 65 L’Istituto conserva gli atti del brevetto, in originale o in copia, fino allo spirare del termine di cinque anni a contare dalla cancellazione del brevetto.

Art. 65a120 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Istituto a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni genera- li sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elet­ tronica. 3 Il registro dei brevetti può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’Istituto può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedura elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’Istituto possono essere fatte in forma elettroni­ ca; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Titolo terzo: Sanzione civile e penale Capo primo: Disposizioni comuni alla protezione di diritto civile e di diritto penale

Art. 66 Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:

a. contro chiunque utilizza illecitamente l’invenzione brevettata; l’imitazione è parificata all’utilizzazione;

b. contro chiunque si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza dei prodotti illecitamente fabbricati che si trovano in suo possesso;

c. contro chiunque, senza il consenso del titolare del brevetto o di chi è al beneficio di una licenza, toglie il segno del brevetto apposto su un prodotto o sul suo imballaggio;

d. contro chiunque istiga a commettere uno degli atti predetti, coopera a tali infrazioni, ne favorisce o ne facilita l’esecuzione.

120 Introdotto dal n. 6 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 943.03).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

B. Inversione dell’onere della prova

C. Tutela del segreto di fabbricazione o d’affari

D. Vendita o distruzione di prodotti o d’impianti

E. Pubblicazione della sentenza

Art. 67 1 Se l’invenzione si riferisce a un procedimento di fabbricazione di un prodotto nuovo, ogni prodotto della stessa composizione si presume, fino a prova contraria, preparato secondo il procedimento brevettato. 2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia quando il procedimento di fabbricazione concerne un prodotto noto, se il titolare del brevetto rende verosimile che il brevetto è stato violato.

Art. 68 1 I segreti di fabbricazione o d’affari delle parti devono essere tutelati. 2 I mezzi di prova che potrebbero violare siffatti segreti possono essere rivelati alla parte avversa solo per quanto siano compatibili con la tutela dei segreti di cui si tratta.

Art. 69 1 In caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca e la realiz­ zazione o la distruzione dei prodotti fabbricati illecitamente o degli impianti, utensili e altri mezzi che hanno preponderantemente servito alla loro fabbricazione.121 2 Il prodotto netto della vendita è destinato in primo luogo al paga­ mento della multa, poi a quello delle spese d’inchiesta e giudiziarie, e infine al pagamento, una volta che sia stato definitivamente fissato, del credito della controparte per il risarcimento del danno e per le spese processuali; l’eventuale eccedenza è devoluta al precedente proprieta­ rio degli oggetti venduti. 3 Anche in caso di rigetto dell’azione o di proscioglimento, il giudice può ordinare la distruzione degli impianti, utensili e altri mezzi desti­ nati in primo luogo alla violazione del brevetto.122

Art. 70 1 Il giudice può autorizzare la parte vincente a pubblicare la sentenza a spese della parte soccombente; egli fissa le modalità e il momento della pubblicazione. 2 In materia penale (art. 81 e 82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l’articolo 61 del Codice penale svizzero123.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

123 RS 311.0

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232.14 Proprietà industriale

F. Divieto di più azioni successive

A. Azione per cessazione dell’atto o per soppres­ sione dello stato di fatto

B. Azione per risarcimento di danni

Art. 71 Chi ha promosso una delle azioni previste negli articoli 72, 73, 74 o 81 e promuove in seguito, fondandosi su un altro brevetto, una nuova azione contro la stessa persona per il medesimo atto o per un atto analogo deve sopportare le spese giudiziarie e delle parti del nuovo processo, a meno che renda verosimile che non è stato in grado, senza sua colpa, di far valere nella procedura precedente anche quest’altro brevetto.

Capo 2: Disposizioni speciali per la protezione di diritto civile

Art. 72 1 Chi è minacciato o leso nei suoi diritti da uno degli atti previsti nel­ l’articolo 66 può domandare la cessazione di tale atto o la soppressione dello stato di fatto che ne deriva. 2 Per le domande di brevetto assoggettate all’esame preventivo (art. 87 e segg.), il richiedente ha diritto all’azione dal momento della pubbli­ cazione della domanda di brevetto, se fornisce alla controparte garan­ zie adeguate; l’articolo 80 (responsabilità) è applicabile per analo­ gia.124

Art. 73 1 Chiunque, intenzionalmente oppure per negligenza o imprudenza commette uno degli atti indicati nell’articolo 66 è tenuto al risarci­ mento dei danni conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni125. 2 Se non è in grado di precisare in precedenza l’importo dei danni subiti, la parte lesa può domandare al giudice di fissare l’indennità secondo il suo libero apprezzamento, in base alla procedura probatoria per la determinazione della misura dei danni. 3 L’azione per risarcimento di danni può essere promossa solo dopo che il brevetto è stato rilasciato; in questo caso il convenuto può tut­ tavia essere tenuto a risarcire il danno cagionato a contare dal momen­ to in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto.

124 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

125 RS 220

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

C. Azione di accertamento

D. ...

E. Giurisdizione cantonale unica

4 Per i brevetti rilasciati dopo esame preventivo (art. 87 e segg.) può essere in ogni caso chiesto il risarcimento del danno che il convenuto ha causato dal momento della pubblicazione della domanda di brevet­ to.126

Art. 74 Chi prova di avervi interesse può promuovere un’azione intesa a far accertare l’esistenza o l’assenza di uno stato di fatto o di un rapporto di diritto da giudicare conformemente alla presente legge, in particolare:

1. che un determinato brevetto esiste a buon diritto; 2. che il convenuto ha commesso uno degli atti indicati nell’arti­

colo 66; 3. che l’attore non ha commesso nessuno degli atti indicati nel­

l’articolo 66; 4.127 che un determinato brevetto non può essere opposto all’attore

in applicazione di una disposizione legale; 5. che per due determinati brevetti le condizioni fissate nell’arti­

colo 36 per la concessione di una licenza sono o non sono adempiute;

6. che l’attore è l’autore dell’invenzione che è oggetto di una domanda di brevetto o di un determinato brevetto;

7.128 che un determinato brevetto non produce più effetto perché viola il divieto di cumulare la protezione.

Art. 75129

Art. 76 1 I Cantoni designano per l’insieme del loro territorio un tribunale incaricato di pronunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni civili previste dalla presente legge. 2 Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo al valore litigioso.

126 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

128 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

129 Abrogato dal n. 11 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

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232.14 Proprietà industriale

F. Provvedimenti d’urgenza I. Condizioni

II. ...

III. Garanzie

IV. Responsabi­ lità del richie­ dente

Art. 77 1 Al fine di assicurare l’assunzione dei mezzi di prova, di conservare lo stato di fatto o di permettere l’esercizio provvisorio di diritti litigiosi concernenti la cessazione di un atto o la soppressione dello stato di fatto che ne risulta, l’autorità competente ordina, a richiesta della per­ sona che ha diritto di promuovere l’azione, provvedimenti d’urgenza; in particolare, essa può prevedere una descrizione esatta dei procedi­ menti o dei prodotti che si presumono applicati o fabbricati illecita­ mente, come pure degl’impianti, utensili, ecc. che hanno servito alla loro fabbricazione, oppure il sequestro di tali oggetti. 2 Il richiedente deve rendere verosimile che la controparte ha commes­ so o ha l’intenzione di commettere un atto contrario alla presente legge per cui gli sovrasta un danno difficilmente riparabile, che solo prov­ vedimenti d’urgenza possono prevenire. 3 Prima di ordinare i provvedimenti d’urgenza, l’autorità sente la con­ troparte; nei casi di pericolo nel ritardo, essa può ordinare misure provvisorie già in precedenza. In questo caso la controparte dev’essere avvertita immediatamente dopo che è stata presa la misura.130 4 Se accoglie la domanda, l’autorità assegna al richiedente un termine di 30 giorni al massimo per promuovere l’azione avvertendolo che la misura ordinata decadrà in caso di inosservanza del termine.131

Art. 78132

Art. 79 1 Il richiedente è, di regola, tenuto a fornire garanzie adeguate. 2 L’autorità competente può prescindere dai provvedimenti d’urgenza o revocare in tutto o in parte quelli che avesse ordinato, se la contro­ parte fornisce al richiedente garanzie adeguate.

Art. 80 1 Se si rivela che la domanda intesa a ottenere un provvedimento d’ur­ genza non era fondata su una pretesa di diritto sostanziale il richie­ dente deve risarcire il danno cagionato alla controparte dal provvedi­ mento preso; il modo e la misura del risarcimento saranno fissati dal giudice, conformemente all’articolo 43 del Codice delle obbliga­ zioni 133.

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2606 2609; FF 1994 IV 923).

132 Abrogato dal n. 11 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 133 RS 220

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

A. Disposizioni penali I. Violazione del brevetto

II. Indicazione ingannevole circa l’esistenza di una protezione

B. Disposizioni generali del CP

C. Foro

2 L’azione per risarcimento di danni si prescrive in un anno a contare dal momento in cui i provvedimenti d’urgenza sono divenuti caduchi. 3 Le garanzie fornite dal richiedente gli sono restituite solo quando sia stato accertato che non sarà promossa un’azione per risarcimento di danni; l’autorità può assegnare alla controparte un termine adeguato per promuovere l’azione e avvertirla che se non osserva il termine le garanzie saranno restituite al richiedente.

Capo 3: Disposizioni speciali per la protezione di diritto penale

Art. 81 1 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall’arti­ colo 66 è punito, a querela del danneggiato, con la detenzione fino a un anno o con la multa fino a 100 000 franchi.134 2 Il diritto di querela si estingue decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha conosciuto l’autore dell’infrazione.

Art. 82 1 Chiunque ha intenzionalmente posto in vendita o messo in circola­ zione le sue carte d’affari, annunci d’ogni genere, prodotti o merci muniti di un’indicazione intesa a far credere a torto che i prodotti o le merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa fino a 2000 franchi. 2 Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.

Art. 83 Le disposizioni generali del Codice penale svizzero 135 sono applicabili per quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Art. 84 1 Per il perseguimento e il giudizio di un’infrazione è competente l’au­ torità del luogo in cui l’autore ha agito o quella del luogo in cui l’evento s’è verificato; se entrano in considerazione più luoghi o se l’infrazione è stata commessa da più coautori, l’autorità competente è quella del luogo in cui fu compiuto il primo atto di istruzione.

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

135 RS 311.0

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232.14 Proprietà industriale

D. Competenza delle autorità cantonali I. In generale

II. Eccezione della nullità del brevetto

A. Campo d’applicazione dell’esame preventivo139

2 L’autorità competente per il perseguimento e il giudizio dell’autore principale è parimente competente per il perseguimento e il giudizio dell’istigatore e del complice.

Art. 85 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni incombono alle autorità cantonali. 2 Le sentenze, le decisioni aventi carattere penale pronunciate dalle autorità amministrative e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate immediatamente, senza spese e nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione.

Art. 86 1 Se l’incolpato solleva l’eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l’azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il bre­ vetto è stato rilasciato senza esame preventivo o se l’incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno apparire fondata l’ecce­ zione di nullità, il giudice può assegnare al danneggiato un termine adeguato per promuovere l’azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimente delle conseguenze della sua inazione. 2 Se l’azione è promossa in tempo utile, la procedura penale è sospesa finché l’azione sia stata oggetto di una decisione definitiva; nel frat- tempo, la prescrizione non decorre.

1363 ...

Titolo quarto: Esame preventivo137 Capo primo: Campo d’applicazione e organi138

Art. 87 1401 ...

136 Abrogato dal n. 11 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 140 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

30

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

2 Sono assoggettate all’esame preventivo le domande di brevetto pre­ sentate entro un mese dall’entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995141 della presente legge, aventi per oggetto:142

a. invenzioni concernenti prodotti ottenuti applicando procedi­ menti non puramente meccanici per il perfezionamento di fibre tessili d’ogni genere, gregge o lavorate, come pure i procedi­ menti stessi, per quanto le invenzioni riguardino l’industria tes­ sile, e

b. invenzioni che per i loro caratteri distintivi appartengono spe­ cificamente al campo della tecnica cronometrica.143

1443 e 4 ... 5 Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all’esa­ minatore la decisione presa da quest’ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all’esame preventivo; contro la decisione su opposizione è ammissibile il ricorso alla commissione di ricorso.145

Art. 88146 B. Organi 1 Per l’esecuzione dell’esame preventivo, l’Istituto comprende esami­

natori e divisioni di opposizione. 1472 ...

Art. 89 C. Esamina- 1 Gli esaminatori esaminano le domande di brevetto nella misura in cui tori148 il loro contenuto è determinante; in tutti i casi in cui non vi è procedura

di opposizione, essi statuiscono sul rilascio del brevetto.149 2 Ogni esaminatore esercita tali funzioni come esaminatore unico; egli deve avere una formazione tecnica.

1503 ...

141 RU 1995 2879 142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 144 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 145 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994

(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413). 146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 147 Abrogato(i) dal n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 150 Abrogato(i) dal n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

31

232.14 Proprietà industriale

D. Divisioni di opposizione151

A. Davanti all’esaminatore I. In generale

Art. 90 1 Le divisioni di opposizione statuiscono sulle opposizioni; esse ema­ nano la decisione relativa al rilascio del brevetto.152 2 Esse comprendono giuristi e tecnici. 3 Esse devono, per prendere le loro decisioni, essere composte di tre membri, compreso l’esaminatore. 4 ...153

Art. 91 a 94154

Art. 95155

Capo 2: Esame della domanda di brevetto

Art. 96 1 La domanda di brevetto è esaminata da un esaminatore. 2 Se l’esaminatore reputa che l’invenzione non è brevettabile secondo gli articoli 1 e 1a o è esclusa dal brevetto secondo l’articolo 2, ne informa il richiedente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere.156 3 Se l’esaminatore reputa che la domanda di brevetto non corrisponde ad altre prescrizioni della legge o dell’ordinanza d’esecuzione, egli assegna al richiedente un termine per correggerne le manchevolezze. 4 L’esaminatore non esamina se l’invenzione è nuova anche secondo l’articolo 7a. 157

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

153 Abrogato(i) dal n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). 154 Abrogato(i) dal n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). 155 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 156 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 157 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

32

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

II. Rigetto della domanda

B. Pubblica­ zione160 I. Condizioni

II. Forma

Art. 97158

La domanda di brevetto è respinta se: a. non è ritirata nonostante che il rilascio del brevetto sia escluso

per motivi indicati nell’articolo 96 capoverso 2, o b. se non sono corrette le manchevolezze di cui all’articolo 96

capoverso 3, o c. ...159

Art. 98 1 Se al rilascio del brevetto non sembra opporsi nessun motivo indicato nell’articolo 96 capoverso 2 e se la domanda di brevetto è anche altri­ menti conforme alle prescrizioni della presente legge e dell’ordinanza, l’esaminatore informa il titolare che la procedura di esame è termi­ nata.161

1622 ... 1633 ...

Art. 99164 1 La domanda di brevetto è pubblicata unitamente, in particolare, alle indicazioni seguenti: il numero della domanda di brevetto, i simboli della classificazione, il titolo dell’invenzione, la data di deposito, il nome e il domicilio del titolare e, ove occorra, le indicazioni di priori­ tà, il nome e il domicilio d’affari del mandatario, il nome dell’inven­ tore. 2 Fino allo spirare del termine di opposizione, la domanda è esposta presso l’Istituto, affinché chiunque possa prenderne visione, unita­ mente al rapporto sullo stato della tecnica e all’eventuale documento di priorità.

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

159 Abrogata dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

160 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

162 Abrogato dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

163 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

33

232.14 Proprietà industriale

Art. 100165 III. Differimento 1 A domanda del richiedente, la pubblicazione può essere differita di

sei mesi al massimo dopo la comunicazione indicante che la procedura di esame è terminata (art. 98). 2 Un differimento oltre i sei mesi è ammesso fin quando è di interesse pubblico mantenere segreta l’invenzione. Il Consiglio federale ne sta­ bilisce le condizioni e regola la procedura.

Art. 101 C. Opposi- 1 Ognuno può, nei tre mesi che seguono la pubblicazione, opporsi al zione166 rilascio del brevetto.

2 L’opposizione può fondarsi soltanto sull’allegazione che l’inven­ zione non è brevettabile (art. 1 e 1a) o è esclusa dal brevetto (art. 2). L’opposizione fondata sull’assenza di novità a causa di un diritto anteriore (art. 7a) può essere fatta anche se il brevetto per la domanda che fruisce di un deposito o di una priorità anteriore non è ancora stato rilasciato.167 3 L’opposizione deve essere presentata per iscritto. Essa deve indicare in modo completo i fatti invocati e i mezzi di prova. Se la divisione di opposizione lo domanda, i mezzi di prova devono essere presentati.168 4 Se l’opposizione non soddisfà alle prescrizioni del presente articolo o dell’ordinanza, l’opponente può essere escluso dalla procedura.169

Art. 102 e 103170

Art. 104171 D. Spese per Nella decisione relativa al rilascio del brevetto, come anche in seguito l’accertamento dei fatti al ritiro, totale o parziale, della domanda di brevetto o dell’opposi­

zione, l’esaminatore o la divisione di opposizione fissa in quale misura le spese per determinare le circostanze di fatto debbano essere messe a carico degli interessati.

165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

169 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

170 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). 171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

34

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

E. Modificazione degli atti tecnici172

F. Rimedi giuridici I. Istanza di ricorso

II Diritto di ricorrere

Art. 105 1 Terminata la procedura di esame (art. 98), possono essere apportate modificazioni agli atti tecnici soltanto se giustificate dalla procedura di opposizione o di ricorso.173 2 ...174 3 È riservato il differimento della data di deposito della domanda, con­ formemente all’articolo 58.

Art. 106175 1 Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili dinanzi alla commissione di ricorso. 2 Le decisioni della commissione di ricorso prese nell’ambito dell’esa­ me preventivo ufficiale sono definitive.

Art. 106a176 1 Ha diritto di ricorrere alla commissione di ricorso:177

a. chi è parte nella procedura che ha condotto alla decisione impugnata;

b. colui che la decisione impugnata esclude dalla procedura (art. 101 cpv. 4).

2 L’opponente ha diritto di ricorrere soltanto nella misura in cui è stato ammesso come parte nella procedura d’opposizione.

Art. 107 e 108178

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

174 Abrogato dal n. 4 dell’all. alla LF del 24 mar. 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RS 172.010.31).

175 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

176 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

177 Nuovo testo giusta il n. 10 dell’all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

178 Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

35

232.14 Proprietà industriale

Titolo quinto: Domande di brevetto europeo e del brevetto europeo179 Capo primo: Diritto applicabile180

Art. 109181 Campo 1 Il presente titolo è applicabile alle domande di brevetto europeo ed ai d’applicazione della legge; brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera. relazione con la Convenzione 2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che sul brevetto la Convenzione del 5 ottobre 1973182 sulla concessione di brevettieuropeo

europei (Convenzione sul brevetto europeo) e il presente titolo non dispongano altrimenti. 3 Il testo della Convenzione sul brevetto europeo che vincola la Sviz­ zera prevale su quello della presente legge.

Capo 2: Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo183

Art. 110184 A. Principio La domanda di brevetto europeo alla quale è stata riconosciuta una

data di deposito e il brevetto europeo esplicano in Svizzera i medesimi effetti di una domanda di brevetto presentata in debita forma all’Isti­ tuto e di un brevetto rilasciato da questo Istituto.

Art. 111185 B. Protezione 1 La domanda di brevetto europeo pubblicata non conferisce al richie­ provvisoria conferita dalla dente la protezione di cui all’articolo 64 della Convenzione sul brevet­ domanda di to europeo. brevetto europeo

179 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

180 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

182 RS 0.232.142.2 183 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1). 185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978

(RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

36

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

C. Riserva concernente le traduzioni I. Per le domande di brevetto europeo pubblicate

II. Per i brevetti europei

III. Rettifica­ zione di traduzioni

2 Tuttavia, il danneggiato può, mediante azione per risarcimento di danni, far valere il danno cagionato dal convenuto a partire dal momento in cui questi ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto europeo, ma al più tardi dal giorno della pubbli­ cazione della domanda da parte dell’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 112186

Se la domanda di brevetto europeo non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il giorno determinante per reclamare un risarcimento di danni è quello in cui il richiedente:

a. ha consegnato al convenuto una traduzione, in una lingua uffi­ ciale svizzera, delle rivendicazioni; o

b. l’ha resa accessibile al pubblico per il tramite dell’Istituto.

Art. 113187 1 Se un brevetto europeo è pubblicato in una lingua che non è una lin­ gua ufficiale svizzera, il richiedente o il titolare del brevetto deve pre­ sentare all’Istituto una traduzione del fascicolo del brevetto in una lin­ gua ufficiale svizzera. 2 Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione:

a. della menzione del rilascio del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti;

b. della menzione della decisione concernente l’opposizione, qua­ lora nella procedura di opposizione il brevetto sia stato mante­ nuto in forma modificata.188

Art. 114189 1 Il richiedente o il titolare del brevetto europeo può rettificare le tra­ duzioni. 2 La traduzione rettificata esplica i suoi effetti soltanto dopo essere stata resa accessibile al pubblico per il tramite dell’Istituto o, nel caso dell’articolo 112, consegnata al convenuto.

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

37

232.14 Proprietà industriale

D. Lingue facenti fede I. Lingua della procedura

II. Lingua della traduzione; diritto di coutenza

A. Registro svizzero dei brevetti europei

B. Pubblicazioni

Art. 115190

Per quanto concerne l’estensione della protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo o dal brevetto europeo, fa fede il testo nella lingua della procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 116191 1 I terzi possono invocare, nei confronti del titolare del brevetto, la tra­ duzione contemplata dalla presente legge, allorché la domanda di bre­ vetto europeo o il brevetto europeo conferisce una protezione meno estesa nel testo tradotto che in quello della lingua della procedura. 2 Se il richiedente o il titolare del brevetto ha rettificato la traduzione in modo che essa esplichi i suoi effetti, il brevetto europeo non è opponibile a chi, in buona fede, utilizzava in precedenza l’invenzione professionalmente in Svizzera o vi aveva fatto a tal scopo speciali pre­ parativi. 3 Questo diritto di coutenza è retto dall’articolo 35 capoverso 2.

Capo 3: Amministrazione del brevetto europeo192

Art. 117193

Tosto che il rilascio del brevetto europeo è stato menzionato nel Bol- lettino europeo dei brevetti, l’Istituto lo iscrive nel registro svizzero dei brevetti europei unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

Art. 118194

L’Istituto pubblica le iscrizioni riportate nel registro svizzero dei bre­ vetti europei.

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

192 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

38

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

D. Rappresen­ tanza

A. Motivi della trasformazione

B. Effetti giuridici

Art. 119 ...

Art. 120195

Il Consiglio federale può autorizzare il mandatario iscritto nel registro europeo dei brevetti ad agire dinanzi all’Istituto nelle procedure con­ cernenti brevetti europei, se esiste reciprocità in materia di rappresen­ tanza dinanzi agli organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti (art. 143 della Convenzione sul brevetto europeo).

Capo 4: Trasformazione della domanda di brevetto europeo196

Art. 121197 1 La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

a. nei casi di cui all’articolo 135 capoverso 1 lettera a della Con­ venzione sul brevetto europeo;

b. in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14 capo- verso 2 della Convenzione sul brevetto europeo, se la domanda iniziale è stata presentata in lingua italiana;

c. nel caso in cui l’Ufficio europeo dei brevetti abbia costatato che la domanda non soddisfà alle esigenze dell’articolo 54 capoversi 3 e 4 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

2 La trasformazione in domanda di brevetto svizzero è pure ammissi­ bile se il brevetto europeo è revocato per il motivo indicato nel capo- verso 1 lettera c.

Art. 122198 1 Se la richiesta di trasformazione è presentata in debita forma e tra­ smessa in tempo utile all’Istituto, la domanda di brevetto è considerata depositata alla data di deposito della domanda di brevetto europeo.

195 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

196 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

197 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

198 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

39

232.14 Proprietà industriale

C. Traduzione

D. Riserva a favore della Convenzione sul brevetto europeo

A. Divieto di cumulare la protezione I. Preminenza del brevetto europeo

2 Gli atti uniti alla domanda di brevetto europeo o al brevetto europeo che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono conside­ rati presentati alla stessa data all’Istituto. 3 Sono riservati i diritti acquisiti con la domanda di brevetto europeo.

Art. 123199

Se la lingua nella quale è redatto il testo iniziale della domanda di bre­ vetto europeo non è una lingua ufficiale svizzera, l’Istituto assegna al richiedente un termine per presentarne una traduzione in una lingua ufficiale svizzera.

Art. 124200 1 Per quanto concerne la domanda di brevetto derivata dalla trasfor­ mazione, sono applicabili, fatto salvo l’articolo 137 capoverso 1 della Convenzione sul brevetto europeo, le disposizioni in vigore per le domande di brevetto svizzero. 2 Le rivendicazioni di una domanda di brevetto derivata dalla trasfor­ mazione del brevetto europeo non possono essere redatte in modo da estendere il campo di protezione.

Capo 5: Disposizioni concernenti la protezione di diritto civile e di diritto penale201

Art. 125202 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto svizze­ ro e un brevetto europeo esplicante i suoi effetti in Svizzera siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto svizzero non produce più effetto dalla data in cui:

a. il termine d’opposizione contro il brevetto europeo è decorso inutilizzato, o

b. la procedura di opposizione ha definitivamente condotto al mantenimento in vigore del brevetto europeo.

199 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

200 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

201 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

202 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

40

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

II. Preminenza del brevetto derivato dalla trasformazione

B. Norme di procedura I. Limitazione della rinuncia parziale

II. Sospensione della procedura a. Procedura civile

b. Procedura penale

2 L’articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 126203 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, un brevetto derivato da una domanda di brevetto svizzero o internazionale (art. 131 e segg.) e un brevetto derivato da una domanda di brevetto europeo trasformata siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto citato per primo non produce più effetti dalla data in cui è stato rilasciato il brevetto derivato dalla domanda di brevetto europeo trasformata. 2 L’articolo 27 è applicabile per analogia.

Art. 127204

La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non è ricevibile fintanto che un’opposizione a questo brevetto possa essere proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull’opposizione.

Art. 128205

Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti provi che un’opposizione a questo brevetto possa essere ancora proposta all’Uf­ ficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definiti­ vamente sull’opposizione.

Art. 129206 1 Se, nel caso di cui all’articolo 86, l’incolpato solleva l’eccezione della nullità del brevetto europeo, il giudice, nella misura in cui contro questo brevetto possa ancora essere proposta opposizione all’Ufficio europeo dei brevetti oppure sia ancora possibile un intervento nella procedura di opposizione, può assegnare un congruo termine per pro­ porre opposizione o per intervenire nella procedura d’opposizione. 2 L’articolo 86 capoverso 2 è applicabile per analogia.

203 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

204 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

205 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

206 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

41

232.14 Proprietà industriale

Capo 6: Rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti207

Art. 130208 Ufficio di L’Istituto riceve le rogatorie dell’Ufficio europeo dei brevetti e le tra­ trasmissione smette all’autorità competente.

Titolo sesto: Domande internazionali di brevetto209 Capo primo: Diritto applicabile210

Art. 131211 Campo 1 Il presente titolo si applica alle domande internazionali di brevetto ai d’applicazione della legge; sensi del Trattato del 19 giugno 1970212 di cooperazione in materia di rapporti con il brevetti (Trattato di cooperazione), per le quali l’Istituto funge da uffi- Trattato di cooperazione cio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.213

2 Le altre disposizioni della presente legge sono applicabili sempre che il Trattato di cooperazione e il presente titolo non dispongano altrimenti. 3 Il testo del Trattato di cooperazione che vincola la Svizzera prevale su quello della presente legge.

Capo 2: Domande depositate in Svizzera214

Art. 132215 A. Ufficio L’Istituto funge da ufficio ricevente ai sensi dell’articolo 2 del Trattato ricevente di cooperazione per le domande internazionali provenienti da attinenti

svizzeri o da persone che hanno la loro sede sociale o il loro domicilio in Svizzera.

207 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

208 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

209 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

210 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

211 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

212 RS 0.232.141.1 213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522). 214 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978

(RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1). 215 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978

(RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

42

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

Art. 133216 B. Procedura 1 Il Trattato di cooperazione e, a titolo complementare, la presente

legge sono applicabili alla procedura dinanzi all’Istituto, che funge da ufficio ricevente.217 2 Per la domanda internazionale si deve pagare, oltre alle tasse prescritte dal Trattato di cooperazione, una tassa di trasmissione riscossa dall’Istituto. 3 L’articolo 13 non è applicabile.

Capo 3: Domande che designano la Svizzera; ufficio eletto218

Art. 134219 A. Ufficio L’Istituto funge da ufficio designato e ufficio eletto ai sensi dell’arti­ designato e ufficio eletto colo 2 del Trattato di cooperazione per le domande internazionali con

le quali la protezione delle invenzioni viene richiesta in Svizzera e che non hanno l’effetto di una domanda di brevetto europeo.

Art. 135220 B. Effetti della La domanda internazionale per la quale l’Istituto funge da ufficio desi­ domanda inter­ nazionale gnato esplica in Svizzera, se una data di deposito le è stata ricono- I. Principio sciuta, i medesimi effetti di una domanda di brevetto svizzero presen­

tata nella debita forma presso questo ufficio.

Art. 136 221 II. Diritto Il diritto di priorità secondo l’articolo 17 può essere rivendicato per di priorità una domanda internazionale anche se la prima domanda è stata depo­

sitata in Svizzera o soltanto per la Svizzera.

216 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

218 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

219 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

220 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

221 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

43

232.14 Proprietà industriale

III. Protezione provvisoria

C. Condizioni di forma; tassa annuale

D. Rapporto di ricerca

E. Divieto di cumulare la protezione

Art. 137222

Gli articoli 111 e 112 della presente legge sono applicabili per analo­ gia alle domande internazionali pubblicate secondo l’articolo 21 del Trattato di cooperazione, per le quali l’Istituto funge da ufficio desi­ gnato.

Art. 138223 1 Il richiedente, entro 20 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’Istituto a:

a. indicare per scritto il nome dell’inventore; b. pagare la tassa di deposito; c. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la

domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue. 2 Se la Svizzera è stata eletta prima dello spirare del diciannovesimo mese dalla data di deposito o di priorità e se l’Istituto è ufficio eletto, il termine è di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità. In tal caso la terza tassa annuale scade l’ultimo giorno del mese in cui il termine spira, purché tale giorno sia posteriore alla data designata nel­ l’articolo 42 capoversi 1 e 2.

Art. 139224 1 Se la domanda internazionale è assoggettata all’esame preventivo, il rapporto di ricerca internazionale sostituisce il rapporto sullo stato della tecnica (art. 49 cpv. 4). 2 Se il rapporto di ricerca internazionale non permette di esaminare la domanda secondo l’articolo 96 capoverso 2, la tassa di ricerca deve essere pagata per la redazione di un rapporto complementare sullo stato della tecnica; la tassa è rimborsata o condonata, alle condizioni prescritte nell’ordinanza, qualora il richiedente abbia presentato in tempo utile un tale rapporto.

Art. 140225 1 Nella misura in cui, per la medesima invenzione, due brevetti siano stati rilasciati al medesimo inventore o al suo avente causa con la

222 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

223 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

224 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

225 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° giu. 1978 (RU 1977 1997 2026, 1978 550; FF 1976 II 1).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

medesima data di priorità, il brevetto derivato dalla domanda nazionale non produce più effetto dalla data di rilascio del brevetto derivato dalla domanda internazionale, tanto se la priorità della domanda nazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda internazionale, quanto se la priorità della domanda internazionale è rivendicata per il brevetto derivato dalla domanda nazionale. 2 L’articolo 27 è applicabile per analogia.

Titolo settimo:226 Certificati protettivi complementari227 Capo primo: Certificati protettivi complementari per medicinali228

Art. 140a229 A. Principio 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari

(certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un medicinale. 2 Nel presente capitolo, si intendono per prodotti i principi attivi o le composizioni di principi attivi.

Art. 140b B. Condizioni 1 Il certificato viene rilasciato se al momento della richiesta:

a. il prodotto come tale, un procedimento per la sua fabbricazione o un’utilizzazione è protetto da un brevetto;

b. per l’immissione in commercio del prodotto come medicinale in Svizzera sussiste un’autorizzazione ufficiale.

2 Esso è rilasciato in base alla prima autorizzazione.

Art. 140c C. Diritto 1 Il diritto al certificato appartiene al titolare del brevetto.

2 Il certificato è rilasciato una volta sola per ogni prodotto.230

226 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

227 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

228 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

230 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

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232.14 Proprietà industriale

D. Oggetto della protezione ed effetti

E. Durata della protezione

F. Termine per il deposito della domanda

G. Rilascio del certificato

H. Tasse

3 Tuttavia, se più titolari di brevetti differenti riguardanti lo stesso pro­ dotto inoltrano una domanda e un certificato non è ancora stato rila­ sciato, ogni titolare può ottenere il certificato.231

Art. 140d 1 Il certificato protegge, entro i limiti della protezione conferita dal brevetto, tutte le utilizzazioni del prodotto quale medicinale che sono autorizzate prima della scadenza del certificato. 2 Esso conferisce gli stessi diritti accordati dal brevetto ed è soggetto alle stesse limitazioni.

Art. 140e 1 Il certificato è valido a decorrere dalla scadenza della durata massima del brevetto e per un periodo corrispondente al tempo intercorso tra la data del deposito giusta l’articolo 56 e la data della prima autorizza­ zione di immissione in commercio del prodotto quale medicinale in Svizzera, ridotto di cinque anni. 2 È valido al massimo per cinque anni. 3 Il Consiglio federale può stabilire che l’autorizzazione rilasciata nello Spazio economico europeo (SEE) costituisce la prima autorizzazione giusta il capoverso 1, se essa è anteriore a quella accordata in Svizzera.

Art. 140f 1 La richiesta di rilascio del certificato dev’essere depositata:

a. entro sei mesi a decorrere dal rilascio della prima autorizza­ zione per l’immissione in commercio del prodotto quale medi­ cinale in Svizzera;

b. entro sei mesi a decorrere dal rilascio del brevetto, se questo è rilasciato dopo la concessione della prima autorizzazione.

2 In caso di inosservanza del termine, l’Istituto dichiara la richiesta irricevibile.

Art. 140g L’Ufficio rilascia il certificato iscrivendolo nel registro dei brevetti.

Art. 140h 1 Il certificato è soggetto al pagamento di una tassa di deposito e delle tasse annuali.

231 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

I. Estinzione prematura; sospensione

K. Nullità

2 Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato. Esse scadono l’ultimo giorno del mese in cui:

a. la durata del certificato comincia a decorrere; b. il certificato viene rilasciato, se il rilascio è posteriore alla sca­

denza della durata massima del brevetto. 3 Le tasse annuali devono essere pagate entro sei mesi dalla scadenza; se il pagamento avviene nei tre ultimi mesi è dovuta una soprattassa.

Art. 140i 1 Il certificato si estingue se:

a. il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione comunicata per scritto all’Istituto;

b. le tasse annuali non sono pagate tempestivamente; c. l’autorizzazione di immissione in commercio del prodotto qua­

le medicinale è revocata. 2 Se l’autorizzazione è sospesa anche il certificato è sospeso. La sospensione non interrompe la durata del certificato. 3 L’autorità che accorda l’autorizzazione comunica all’Istituto la revoca o la sospensione dell’autorizzazione.

Art. 140k 1 Il certificato è nullo se:

a.232 è stato rilasciato in violazione delle disposizioni degli articoli 140b, 140c capoverso 2, 146 capoverso 1 o 147 capoverso 1;

b. il brevetto si estingue prima della scadenza della propria durata massima (art. 15);

c. la nullità del brevetto è accertata; d. il brevetto è limitato in modo tale che le sue rivendicazioni non

coprono più il prodotto per il quale il certificato era stato rila­ sciato;

e. dopo l’estinzione del brevetto vi sono motivi che avrebbero giustificato l’accertamento della nullità del brevetto giusta la lettera c o una limitazione giusta la lettera d.

2 Chiunque può intentare un’azione per nullità del certificato presso l’autorità competente per l’accertamento della nullità del brevetto.

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

47

232.14 Proprietà industriale

Art. 140l L. Procedura, 1 Il Consiglio federale disciplina la procedura di rilascio dei certificati, registro, pubblicazioni la loro iscrizione nel registro dei brevetti nonché le pubblicazioni del­

l’Istituto. 2 Esso tiene conto della regolamentazione nella Comunità europea.

Art. 140m M. Diritto Le disposizioni dei titoli primo, secondo, terzo e quinto della presente applicabile legge si applicano per analogia, nella misura in cui le disposizioni

relative ai certificati non prevedano altrimenti.

Capo 2:233 Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari

Art. 140n 1 L’Istituto rilascia, su richiesta, certificati protettivi complementari (certificati) per ogni principio attivo o composizione di principi attivi di un prodotto fitosanitario. 2 Gli articoli 140a capoverso 2-140m sono applicabili per analogia.

Titolo finale: Disposizioni finali e transitorie234

Art. 141235 A. Misure 1 Il Consiglio federale prende le misure necessarie all’esecuzione della d’esecuzione presente legge.

2 In particolare, esso può disciplinare l’istituzione degli esaminatori, delle divisioni di opposizione e delle camere di ricorso, la loro sfera d’attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.

Art. 142236 B. Passaggio 1 I brevetti non ancora estinti al momento dell’entrata in vigore della dal vecchio al nuovo diritto presente legge sono retti, a decorrere da questa data, dal nuovo diritto. I. Brevetti

233 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

235 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

236 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

48

Brevetti d'invenzione – LF 232.14

2 Tuttavia, continuano ad essere retti dal diritto previgente: a. i brevetti addizionali; b. la rinuncia parziale; c. i motivi di nullità; d. il pagamento delle tasse scadute prima dell’entrata in vigore

della presente legge. 3 Il brevetto principale derivato dalla trasformazione di un brevetto addizionale dura al massimo fino allo spirare di 20 anni a decorrere dalla data di deposito del primo brevetto principale.

Art. 143237 II. Domande di 1 Le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore brevetto della presente legge sono rette, a decorrere da questa data, dal nuovoa. Principio ed eccezioni diritto.

2 Tuttavia, continuano ad essere rette dal diritto previgente: a. le domande di brevetto addizionale a brevetti principali rila­

sciati prima dell’entrata in vigore della presente legge e i bre­ vetti addizionali derivati da tali domande;

b. la priorità derivata da un’esposizione; c. la brevettabilità, se le condizioni secondo il diritto previgente

sono più favorevoli; d. le rivendicazioni per i procedimenti di fabbricazione di sostan­

ze chimiche e di sostanze mediante la trasformazione del nucleo atomico.

3 Per le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge non si deve pagare né la tassa di ricerca né la tassa di esame. 4 Il diritto di priorità giusta l’articolo 17 capoverso 1ter può essere rivendicato anche qualora, al momento dell’entrata in vigore della modificazione del 3 febbraio 1995238 della presente legge, la prima domanda di brevetto non sia più pendente.239

237 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

238 RU 1995 2879 239 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 2879 2887; FF 1993 III 522).

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232.14 Proprietà industriale

b. Invenzioni precedentemente escluse dal brevetto

III. Respon­ sabilità civile

C. Certificati protettivi complementari per prodotti fitosanitari I. Autorizzazione prima dell’entrata in vigore

II. Brevetti estinti

Art. 144240 1 Le domande di brevetto pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge ed aventi per oggetto un’invenzione esclusa dal brevetto secondo il vecchio ma non secondo il nuovo diritto, possono essere mantenute a condizione che la loro data di deposito sia spostata al giorno di detta entrata in vigore. 2 Tuttavia, la data di deposito o di priorità iniziale continua a essere determinante per fissare la precedenza ai sensi dell’articolo 7a.

Art. 145241

La responsabilità civile è regolata dalle disposizioni in vigore al momento in cui l’atto è stato compiuto.

Art. 146242 1 Un certificato protettivo complementare può essere rilasciato per ogni prodotto protetto da un brevetto al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998243 e per il quale l’autorizzazione di immissione in commercio conformemente all’ar­ ticolo 140b è stata accordata dopo il 1° gennaio 1985. 2 La richiesta di rilascio del certificato deve essere inoltrata entro sei mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ot­ tobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irri­ cevibile la richiesta.

Art. 147244 1 Certificati sono rilasciati anche in base a brevetti che si sono estinti, allo scadere della durata massima, tra l’8 febbraio 1997 e l’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998245. 2 La durata di protezione del certificato è calcolata giusta l’articolo 140e; essa è efficace tuttavia soltanto a partire dalla pubblicazione della richiesta di rilascio del certificato.

240 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

241 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997 2026; FF 1976 II 1).

242 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

243 RU 1999 1363 244 Introdotto dal n. I della LF del 3 feb. 1995 (RU 1995 2879; FF 1993 III 522). Nuovo testo

giusta il n. I della LF del 9 ott. 1998, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1363 1366; FF 1998 1187).

245 RU 1999 1363; FF 1998 1187

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Brevetti d'invenzione – LF 232.14

3 La richiesta deve essere presentata entro due mesi dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 9 ottobre 1998. In caso d’inosservanza del termine, l’Istituto dichiara irricevibile la richiesta. 4 L’articolo 48 capoversi 1, 2 e 4 si applica per analogia al periodo compreso tra l’estinzione del brevetto e la pubblicazione della richie­ sta.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1956246 Art. 89 cpv. 2, 90 cpv. 2 e 3, 91 cpv. 2 e 3, 96 cpv. 1 e 3, 101 cpv. 1, 105 cpv. 3: 1° ottobre 1959247

246 DCF del 18 ott. 1955 (RU 1955 936). 247 DCF dell’8 set. 1959 (RU 1959 879).

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232.14 Proprietà industriale

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