Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)
Modifica dell’11 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza sul design dell’8 marzo 20021 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 2 lett. a e abis 2 Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:
a. il recapito in Svizzera del depositante; abis. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in
Svizzera;
Art. 27 cpv. 2 lett. b 2 Essa comprende:
b. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo dell’acqui rente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
RS 232.121
2011-0020 2245
1
Ordinanza sul design RU 2011
2246