I
Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul design è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 e 3 Concerne soltanto il testo francese
Art. 7 Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 22 cpv. 3, 24 cpv. 3 e 25 cpv. 5 Abrogati
Art. 32 cpv. 1 e 2 1 Abrogato 2 La domanda di modifica o di rettifica di un’iscrizione nel registro è soggetta a emolumento.
Art. 34 cpv. 1 e 2 1 Abrogato 2 Se la domanda di cancellazione del design si fonda su una sentenza giudiziaria, occorre allegare una copia della sentenza con un attestato secondo il quale essa è passata in giudicato.
RS 232.121
2004-1931 5023
1
II
Ordinanza sul design RU 2004
Art. 36 Organo di pubblicazione 1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5024