关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH355

返回

Ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l’utilizzazione della designazione 'Svizzera' per gli orologi (stato il 1° gennaio 2017)

 RS 232.119

1

Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

del 23 dicembre 1971 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM),2

ordina:

Art. 13 Definizione di orologio 1 Per orologi s’intendono:

a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso; b. gli apparecchi la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui

movimento 1. non superi 60 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, o 2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

2 Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza, il diametro e lo spessore, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie. 3 Il dispositivo finalizzato a portare l’orologio non rientra nella definizione di orolo- gio secondo il capoverso 1.

Art. 1a4 Definizione dell’orologio svizzero È considerato orologio svizzero l’orologio:

a. ... abis. il cui movimento è svizzero; b. il cui movimento è assiemato in Svizzera; c. il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e d. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

RU 1971 1915 1 RS 232.11 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 1992 (RU 1992 1229). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, salvo la lett. a, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2016 2593). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

232.119

Proprietà intellettuale

2

232.119

Art. 2 Definizione del movimento svizzero5 1 È considerato svizzero il movimento:6

a.7 ... abis.8che è assiemato in Svizzera; b. che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera e bbis.9i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera; e c. che è di fabbricazione svizzera per il 50 per cento almeno del valore di tutti i

pezzi costitutivi, ma senza il costo dell’assiematura.10 2 Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi11 di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a.12 … abis.13 il costo del quadrante è preso in considerazione se quest’ultimo:

1. ha una funzione elettronica per l’orologio, e 2. serve a dotare l’orologio di display elettro-ottico o modulo solare;

b. i costi di assiematura possono essere presi in considerazione quando, a seguito d’una stretta cooperazione industriale, esiste l’equivalenza di qualità per i pezzi staccati stranieri e quelli svizzeri, garantita da una procedura d’autenticazione stabilita da un trattato internazionale;

c.14 i costi di assiematura calcolati non devono superare il valore dei pezzi costi- tutivi stranieri riconosciuti come equivalenti montati nel movimento svizzero considerato.

3 Sono fatte salve le disposizioni dell’Accordo complementare del 20 luglio 197215 all’Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri.16

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

7 In vigore dal 1° gen. 2017. Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo (RU 2016 2593).

8 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 9 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 11 Nuova espressione guista il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 12 Abrogata dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, con effetto dal 1 gen. 2017 (RU 2016 2593). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 15 RS 0.632.290.131 16 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O

3

232.119

Art. 2a17 Definizione di pezzo costitutivo svizzero Sono considerati svizzeri i pezzi costitutivi:

a. controllati dal fabbricante in Svizzera; e b. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2b18 Definizione di assiematura in Svizzera Un movimento è considerato assiemato in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera abis se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La realizzazione di sottoassiemi all’estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti

a. per i movimenti esclusivamente meccanici: i ruotismi; b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:

1. i moduli elettronici, 2. i moduli display elettro-ottici, 3. i moduli captatori di energia, 4. gli organi regolatori, 5. i ruotismi, 6. il motore o i motori, rotore e bobina compresi.

Art. 2c19 Costi di produzione determinanti Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

a. il costo dei prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera a causa delle condizioni naturali;

b. il costo delle materie che per motivi oggettivi non sono disponibili in quan- tità sufficiente in Svizzera, in misura corrispondente alla mancata disponi- bilità;

c. le spese di imballaggio; d. le spese di trasporto; e. le spese di commercializzazione, quali il marketing e il servizio ai clienti; f. il costo della pila.

Art. 2d20 Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l’articolo 52k dell’ordinanza del 23 dicembre 199221 sulla prote-

17 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 21 RS 232.111

Proprietà intellettuale

4

232.119

zione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l’oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.

Art. 322 Condizioni per l’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera23

1 Per orologi e movimenti svizzeri possono essere utilizzati unicamente: a. la denominazione «Svizzera»; b. le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizze-

ra» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo;

c. la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.24 1bis Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM25 sono ammesse solo se l’indicazione non è com- presa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.26 2 Se l’orologio non è svizzero, le denominazioni che figurano nel capoverso 1 pos- sono tuttavia essere apposte sui movimenti svizzeri a condizione che esse non siano visibili all’acquirente dell’orologio. 3 La menzione «movimento svizzero» può essere apposta sugli orologi che conten- gono un movimento svizzero. Il termine «movimento» deve presentare per tutte le lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di quelle della denominazione «Svizzera». 4 I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora tali designazioni venissero usate tradotte (in particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss Movement») oppure con un accenno all’effettiva provenienza dell’orologio, con l’aggiunta di parole quali «genere», «tipo», «façon» o in combinazione con altre parole. 5 Per uso s’intende, oltre all’apposizione di tale indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi anche:

a. la vendita, l’offerta di vendita o la messa in circolazione di orologi con una siffatta indicazione;

b. l’apposizione di tale designazione su insegne, annunci, prospetti, fatture, let- tere o carte di commercio.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

25 RS 232.11 26 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O

5

232.119

Art. 427 Apposizione dell’indicazione di provenienza a. Sulla cassa 1 È considerata svizzera la cassa d’orologio:

a. sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (che sia la punzonatura, la lavorazione o la pulitura);

b. assiemata in Svizzera; c. controllata dal fabbricante in Svizzera; e d. i cui costi di produzione sono generati al 60 per cento in Svizzera.28

2 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su casse destinate a orologi ai sensi dell’articolo 1a.29 3 La designazione «cassa svizzera» o la sua traduzione può essere apposta su casse d’orologi svizzere non destinate a orologi svizzeri ai sensi dell’articolo 1a. Se queste designazioni sono apposte all’esterno della cassa, anche la provenienza dell’orologio o dei movimenti d’orologio deve essere indicata in modo visibile sull’orologio.30 4 e 5 …31

Art. 532 b.sul quadrante 1 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su quadranti destinati a orologi rispondenti ai criteri dell’articolo 1a. …33 2 Per i quadranti svizzeri, destinati ad orologi non svizzeri ai sensi dell’articolo 1a si può apporre, sul dorso, la menzione «quadrante svizzero», o la sua traduzione.

Art. 634 c. Su altri pezzi costitutivi 1 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono solo essere apposte su pezzi costitutivi destinati a orologi ai sensi dell’articolo 1a. 2 I movimenti grezzi svizzeri esportati nonché i movimenti d’orologio creati sulla base di tali movimenti grezzi possono recare la designazione «Swiss parts».

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

31 Abrogati dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 33 Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995

(RU 1995 1218). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1620). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

Proprietà intellettuale

6

232.119

Art. 735 Campioni e collezioni Nonostante gli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 a 6, le casse, i quadranti e gli altri pezzi costitutivi possono portare indicazioni di provenienza svizzere allorché:36

a. sono esportati separatamente come campioni o collezioni campionarie, b. sono fabbricati in Svizzera e c. non vengono destinati alla vendita.

Art. 837 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza soggiacciono alle disposi- zioni penali della LPM.

Art. 938 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizione finale della modificazione del 27 maggio 199239 Le aziende che, alla data dell’entrata in vigore della presente modificazione hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l’utilizzazione durante cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, anche se l’assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all’estero.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 201640 1 Gli orologi e i movimenti fabbricati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2020 con un’indicazione di provenienza conforme al diritto vigente al momento della produzione. 2 Possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione di un orologio i costi delle casse e dei vetri che:

a. il fabbricante aveva in magazzino prima del 31 dicembre 2016; e b. sono montati in un orologio entro il 31 dicembre 2018.

35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 37 Art. 6 originario. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1992, in vigore dal

1° apr. 1993 (RU 1993 312). 38 Art. 7 originario. 39 RU 1992 1229 40 RU 2016 2593