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Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (stato 22 dicembre 2003)

 Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (stato 22 dicembre 2003)

231.11Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu1)

del 26 aprile 1993 (Stato 22 dicembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 capoverso 2, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedi­ menti per migliorare le finanze federali,5

ordina:

Capitolo 1: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Nomina 1 Nell’ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi. 2 Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubbli­ cazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta. 4 Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le no- mine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest’ultimo.

RU 1993 1821 1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 let. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune

abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208). 2 RS 231.1 3 RS 172.010.31 4 RS 611.010 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995

5152).

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231.11 Proprietà intellettuale

Art. 2 Stato giuridico 1 La durata del mandato e le modalità di dimissione dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinati nell’ordinanza del 2 marzo 19776 regolante le funzioni delle commissioni extraparlamentari, d’autorità e di delegazioni della Confederazio­ ne; le indennità sono calcolate conformemente all’ordinanza del 1° ottobre 19737 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati. 2 I membri della Commissione arbitrale devono osservare il segreto d’ufficio.

Art. 3 Direzione amministrativa 1 La direzione amministrativa della Commissione arbitrale è affidata al presidente. In caso d’impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente. 2 Il segretariato (art. 4) può essere chiamato ad assistere il presidente nelle mansioni amministrative.

Art. 4 Segretariato 1 Il dipartimento nomina il segretario della Commissione arbitrale d’intesa con il presidente di detta Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario- giurista. Il dipartimento mette a disposizione della Commissione arbitrale l’infrastruttura neces­ saria.8 1bis I rapporti di servizio degli impiegati del segretariato sono retti dall’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19279 e dalle pertinenti ordinanze d’esecuzione.10 2 Nell’esercizio delle sue funzioni, il segretariato è indipendente dalle autorità am­ ministrative ed è vincolato unicamente alle direttive del presidente. 3 Il segretario-giurista assolve segnatamente le seguenti mansioni:

a. redazione di decisioni, osservazioni e comunicati alle parti e alle autorità; b. stesura dei verbali; c. gestione della documentazione, informazione della Commissione arbitrale e

rielaborazione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione. 4 Il segretario-giurista ha voto consultivo nei dibattiti in cui gli è stata affidata la ste­ sura del verbale.

Art. 5 Informazione La Commissione arbitrale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. Essa pubbli­ ca segnatamente le decisioni di rilievo nella «Giurisprudenza amministrativa delle

6 [RU 1977 549, 1983 842. RU 1996 1651 art. 21 lett. a]. Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

7 [RU 1973 1559, 1989 50, 1996 518 art. 72 n. 2. RU 1996 1651 art. 21 lett. b]. Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

9 RS 172.221.10 10 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

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Diritto d'autore – O 231.11

autorità della Confederazione» oppure, d’intesa con la Cancelleria federale, in altri organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa.

Art. 6 Sede La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 711 Contabilità Per la contabilità, la Commissione arbitrale è considerata un’unità amministrativa del dipartimento. Il dipartimento inserisce nel preventivo le entrate e le uscite della Commissione; i costi del personale e del materiale sono oggetto di due voci apposite.

Art. 812

Sezione 2: Procedura

Art. 9 Deposito della domanda 1 Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di ge­ stione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgimento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA). 2 Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commis­ sione arbitrale almeno sette mesi prima dell’entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati. 3 Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può re­ spingere i documenti fissando un altro termine.

Art. 10 Avvio della procedura 1 Il presidente avvia la procedura di approvazione designando i membri della Came­ ra arbitrale conformemente all’articolo 57 LDA e facendo circolare tra di loro gli esemplari delle domande con relativi annessi e eventuali altri documenti. 2 Il presidente fa pervenire la domanda di approvazione di una tariffa alle associa­ zioni di utenti che partecipano alle trattative con le società di gestione, fissando loro un termine congruo per comunicargli le osservazioni in forma scritta. 3 Se dalla domanda di approvazione risulta evidente che le trattative con le associa­ zioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA) hanno dato luogo a un ac­ cordo, si può omettere di richiedere le osservazioni.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

12 Abrogato dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152).

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231.11 Proprietà intellettuale

Art. 1113 Decisione per circolazione degli atti Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le asso­ ciazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.

Art. 12 Convocazione di una seduta 1 Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associa­ zioni di utenti che partecipano alla procedura. 2 Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).

Art. 13 Audizione Le parti hanno il diritto di essere sentite.

Art. 14 Deliberazioni 1 Se l’audizione non ha dato luogo a un accordo tra le parti, la Camera arbitrale pro- cede immediatamente alle deliberazioni. 2 Le deliberazioni e il voto finale si tengono in assenza delle parti. 3 In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa 1 Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di mo­ dificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da ren­ dere possibile l’approvazione. 2 Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbi­ trale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).

Art. 16 Notifica della decisione 1 La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.14 2 Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la reda­ zione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri mem­ bri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.15

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

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Diritto d'autore – O 231.11

3 Per l’inizio del termine d’impugnazione è determinante la notificazione della deci­ sione motivata per scritto.16 4 Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale non­ ché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente.

Capitolo 2: Protezione dei programmi per computer

Art. 17 1 L’uso di un programma per computer, ammesso giusta l’articolo 12 capoverso 2 LDA, comprende:

a. l’osservanza delle pertinenti disposizioni, in particolare di quelle concernenti il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memo­ rizzazione, come anche la produzione di una copia di lavoro, indispensabile per svolgere queste attività, da parte dell’acquirente legittimo;

b. il controllo del buon funzionamento del programma, l’esame o la sperimen­ tazione dello stesso al fine di individuare idee e principi alla base di un ele­ mento di programma, nella misura in cui ciò avviene nell’ambito di opera­ zioni eseguite conformemente alle disposizioni.

2 Conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LDA, le informazioni necessarie per le interfacce sono quelle non direttamente accessibili all’utente, ma indispensabili per far sì che un programma sviluppato indipendentemente divenga interoperativo con altri programmi. 3 Un pregiudizio intollerabile alla normale utilizzazione del programma giusta l’arti­ colo 21 capoverso 2 LDA sussiste in particolare qualora le informazioni riguardanti le interfacce, ottenute mediante decodificazione, siano utilizzate per lo sviluppo, l’elaborazione o la commercializzazione di un programma la cui espressione è fon­ damentalmente analoga.

Capitolo 2a:17 Estensione della vigilanza della Confederazione Art. 17a 1 A complemento dell’articolo 40 capoverso 1 della LDA sul diritto d’autore, la gestione dei diritti esclusivi di riproduzione e diffusione di opere letterarie, scientifi­ che e altre opere linguistiche è sottoposta alla vigilanza della Confederazione, per quanto:

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

17 Introdotto dal n. 3 dell'all. 2 all'O del 19 nov. 2003 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 151.31).

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231.11 Proprietà intellettuale

a. la riproduzione e la diffusione servano esclusivamente a rendere l’opera accessibile ai disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200218 sui disabili;

b. si tratti di opere pubblicate; e c. tali diritti non siano esercitati a scopo di lucro.

2 Il capoverso 1 non è applicabile se l’opera è già disponibile a un prezzo equo in una forma accessibile ai disabili.

Capitolo 3: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 1819 Portata L’intervento dell’Amministrazione delle dogane è richiesto in caso di importazione ed esportazione di prodotti in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circo­ lazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d’autore o dei diritti affini, nonché in caso di immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale.

Art. 19 Domanda d’intervento 1 Gli aventi diritto devono presentare domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane. In casi urgenti la domanda può essere presentata direttamente all’uffi­ cio doganale attraverso il quale i prodotti sospetti verranno importati o esportati.20 2 La domanda ha effetto per due anni a meno che, all’atto del deposito, sia stata fis­ sata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

Art. 20 Ritenzione di prodotti 1 Se l’ufficio doganale trattiene prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente. 2 Il richiedente è autorizzato ad esaminare i prodotti trattenuti. Gli aventi diritto a di­ sporre dei prodotti possono assistere all’esame. 3 Qualora fosse stabilito già prima della scadenza del termine previsto all’articolo 77 capoversi 2 e 2bis LDA che al richiedente non è concesso ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.21

18 RS 151.3 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1778). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1778). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1778).

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Diritto d'autore – O 231.11

Art. 21 Tasse Le tasse riscosse per una domanda d’intervento nonché per la custodia dei prodotti trattenuti sono stabilite nell’ordinanza del 22 agosto 198422 sulle tasse dell’ammini­ strazione delle dogane.

Capitolo 4:23 Tasse Sezione 1: Tasse della Commissione arbitrale

Art. 21a Tasse e esborsi 1 Le tasse di decisione e di scrittura per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55 segg. LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1–3 e le tasse di cancelleria sugli articoli 14–20 dell’ordinanza del 10 settembre 196924 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

a. diarie e indennità giusta l’ordinanza del 1° ottobre 197325 sulle indennità ai membri delle commissioni, ai periti e agli incaricati;

b. i costi per l’accertamento della prova, per ricerche scientifiche, per esami particolari o per la fornitura delle informazioni e dei documenti necessari:

c. costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi; d. costi di comunicazione come costi di porto, telefono e telefax.

Art. 21b Persone tenute a pagare Le tasse di decisione e di scrittura come anche l’indennità per spese sono pagate dalla società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione. Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente. In casi motivati, la Commissione arbitrale può far partecipare ai costi un’associazione di utenti che prende parte alla procedura.

Art. 21c Esigibilità e termine di pagamento 1 Le tasse di decisione e di scrittura come anche l’indennità per spese sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto. 2 Il termine di pagamento è di 30 giorni dal momento dell’esigibilità.

22 RS 631.152.1 23 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152). 24 RS 172.041.0 25 Vedi ora l'O del 3 giu. 1996 sulle commissioni (RS 172.31).

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231.11 Proprietà intellettuale

Sezione 2: Tasse dell’autorità di sorveglianza

Art. 21d Principio 1 Le società di gestione che beneficiano di un’autorizzazione a riscuotere diritti d’autore o diritti di protezione affini sottoposti alla sorveglianza della Confederazio­ ne devono pagare all’autorità di sorveglianza tasse calcolate in funzione del lavoro fornito. 2 Le tasse sono calcolate in modo da coprire tutti i costi risultanti dall’attività di sor­ veglianza.

Art. 21e Calcolo delle tasse e persone obbligate a pagare 1 Per il rilascio, il rinnovo o la modifica di autorizzazioni, per l’esame e l’approva­ zione di rapporti di gestione e regolamenti di ripartizione come anche per attività particolari delle autorità di sorveglianza l’ora di lavoro è fatturata tra 200 e 300 fran­ chi secondo il grado di difficoltà. 2 Le tasse sono pagate dalla società di gestione alla quale si riferisce una prestazione dell’autorità di sorveglianza. Se più società di gestione sono obbligate al pagamento per la medesima prestazione, esse rispondono solidalmente. In casi motivati, i terzi che prendono parte alla procedura possono essere costretti a partecipare ai costi. 3 Per i costi risultanti dal ricorso a specialisti esterni, da esami particolari e dalla for­ nitura delle informazioni e dei documenti necessari è allestito un conteggio separato.

Art. 21f Anticipazione delle spese e termine di pagamento 1 Le persone che hanno l’obbligo di pagare tasse possono essere costrette a pagare un’adeguata anticipazione. 2 Le tasse devono essere pagate entro il termine indicato dall’autorità di sorve­ glianza.

Capitolo 5:26 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. il regolamento d’esecuzione del 7 febbraio 194127 della legge federale con­ cernente la riscossione dei diritti d’autore;

b. l’ordinanza del DFGP dell’8 aprile 198228 concernente la concessione di au­ torizzazioni per la riscossione di diritti d’autore;

26 Originario cap. 4. 27 [CS 2 820; RU 1956 1813, 1978 1692, 1982 523] 28 [RU 1982 525]

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c. il regolamento del 22 maggio 195829 concernente la Commissione arbitrale federale per la riscossione di diritti d’autore.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

29 [RU 1958 285]

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