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Legge n. III del 7 giugno 1929 sulla cittadinanza ed il soggiorno

Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno, n. III del 7 giugno 1929

N. IП. - Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno

7 giugno 1929

PIO РР. XI

Di Nostro moto proprio е certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorita, abЬiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi соте legge dello Stato:

CAPOI

DELLA CIТТADINANZA

1. Sono cittadini della Citta del Vaticano:

а) i Cardinali residenti nella detta Citta о in Roma;

Ь) coloro che risiedono staЬilmente nella Citta del Vaticano per ragioni di dignita, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge о per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice е per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od а qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Citta del Vaticano, е dal Govematore, se si tratta di altra persona;

с) coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previste dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice а risiedere staЬilmente nella Citta del Vaticano con concessione о con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.

'•

2. Sono del pari cittadini vaticani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli е le sorelle di un cittadino vaticano, purche sieno seco lui conviventi ed autorizzati а risiedere nella Citta del Vaticano, secondo le norme staЬilite nei seguenti articoli.

3. L'autorizzazione indicata nell'articolo precedente е data dal Sommo Pontefice е per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od а qualunque ufficio di cui all'articolo 2 della legge fondamentale della Citta del Vaticano, е dal Govematore, se si tratta di altra persona.

4. L'autorizzazione per il coniuge е per i figli puo essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia. L'autorizzazione cessa di diritto:

а) per il coniuge, se il matrimonio sia annullato о dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale;

Ь) per i figli col raggiungimento dell'eta di 25 anni, eccetto che siano inaЬili allavoro е debbano essere а carico del cittadino vaticano;

с) per le figlie colloro matrimonio. Restano salvi l sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo l'articolo 1 lettera с е l'articolo 16, nonche quelli del Govematore secondo l'articolo 17.

5. L'autorizzazione indicata nell'articolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli е alle sorelle, non puo essere data, se i parenti suddetti non siano а carico del cittadino vaticano per obЫigo di alimenti.

L'autorizzazione cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inaЬili allavoro, е per le sorelle, colloro matrimonio.

Restano salve in ogni caso le facolta indicate nell'ultimo comma dell' articolo precedente.

б. La cittadinanza vaticana si perde :

а) dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Citta del Vaticano od in Roma;

Ь) da qualsiasi cittadino coll'abbandono volontario della residenza in detta Citt ;

с) dalle persone indicate nella lettera Ь dell'articolo 1, quando cessino dalla dignita, carica, ufficio od impiego, per il quale erano obЫigati о autorizzati а risiedere nella Citta medesima;

d) da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Citta dipenda

dalle autorizzazioni indicate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dell'autorizzazione stessa а tenore degli articoli medesimi о con la revoca di essa.

Restano sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza nella Citta del Vaticano е, se del caso, della relativa cittadinanza, le facolta contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 4.

7. Poiche la limitata estensione della Citta del Vaticano non consente а tutti i discendenti е collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Citta stessa, il Sommo Pontefice, nell'intento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie е la

procreazione della prole, si riserva, caso per caso, nel suo insindacaЬile apprezzarnento, sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Citta del Vaticano,

anche colla concessione, а condizioni di favore, dell'uso di appartamenti di proprieta della Santa

Sede nel teпitorio del Regno d'Italia.

8. La cittadinanza, vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora temporanea altrove, non accompagnata dalla perdita dell'aЬitazione nella Citta del Vaticano о, per i Cardinali, dell'aЬitazione Roma, о di altre circostanze comprovanti l'abbandono della residenza.

9. Le autorizzazioni contemplate nel presente саро sono revocaЬili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubЬlico, di servizio, di morale о di disciplina
поn consiglino un procedimento immediato.
1О. 11 Govematore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti :

а) i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere а, Ь, с е d dell'articolo 1 coll'indicazione del titolo, per il quale hanno l'anzidetta qualita ;

Ь) le autorizzazioni prevedute nel presente саро;

с) le revoche delle medesime;

d) le dichiarazioni di volontario abbandono della staЬile residenza

е) gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

11. 1 cittadini vaticani debbono munirsi di una carta di identita rilasciarsi dal
Govematore secondo norme da staЬilirsi per regolamento.
Coll'esiЬizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nel Citta del Vaticano senz'altra formalita.
Sono dispensati dall'obЬligo di munirsi della carta di identita i Cardinali che sieno cittadini vaticani
colloro seguito, il Governatore < altre persone da staЬilire nel regolamento.

САРО 11

DELL'ACCESSO Е DEL SOGGIORNO NELLA СIТТА DEL VАТICANO
12. Coloro che поn sieno cittadini vaticani per accedere alla Citta del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un modulo, da staЬilirsi con provvedimento del Govematore, che,
previo accertamento dell'identita personale, е rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della
custodia degli ingressi.
Per giusti е gravi motivi, da apprezzarsi insindacaЬilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso puo essere rifiutato.
11 permesso ha effetto per rimanere nella Citta del Vaticano soltanto per le ore staЬilite con
Provvedimento del Govematore. 11 permesso deve essere conservato ed esiblto а qualsiasi richiesta.
13. Per l'ingresso di comitive, di pellegrinaggi е simili puo essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al саро о ai capi о dirigenti di dette comitive о pellegrinaggi, е colla semplice indicazione del numero di coloro che l'accompagnano.
11 Govematore о l'ufficio da esso delegato puo concedere permessi di accesso permanenti.
14. Chi non sia cittadino vaticano, per soggiomare nella Citta del Vaticano oltre l'orario lndicato nel penultimo comma dell'articolo 12, deve ottenere l'autorizzazione del Govematore, о dell'ufficio all'uopo delegato.
L'autorizzazione determina la durata del soggiomo е puo contenere le limitazioni е condizioni, che il Govematore е l'ufficio suddetto credano convenienti.
15. Sono dispensati dal permesso di cui all'articolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede о da altra autorita а cio
delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza а permanere nella CiШt del Vaticano oltre l'orario di cui nel penultimo comma dell'articolo citato.
Sono dispensati dal permesso d'ingresso е dall'autorizzazione di soggiorno occorrente per restare
nella Citta del Vaticano oltre l'orario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani colloro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici о tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale, dello Stato, gli impiegati е salariati del Governatorato е degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, е le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.
1б. li Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi secondo la sua sovrana potesta, si riserva di autorizzare chiunque а soggiornare а tempo indeterminato nella Citta del Vaticano, senza che cio induca acquisto della cittadinanza.
17. li Governatore о l'ufficio all'uopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno а tempo determinato :

а) а persone di famiglia dei cittadini vaticani, nei limiti di parentela indicati nell'articolo 2, quando pure non concorrano о abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 е 5, nonche а parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permanenza nella Citta del Vaticano sia necessaria all'assistenza personale di un cittadino vaticano о al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non puo concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun cittadino vaticano. Per concederlo а piu di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;

Ь) alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alimenti da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;

с) ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani о di persone che abЬiano diritto di risiedere nella Citta del Vaticano ;

d) in altri casi straordinari di necessita assoluta.

18. Nessuno puo dare alloggio ne temporaneo, ne permanente, con о senza corrispettivo, anche а persona autorizzata al soggiorno, senza l'autorizzazione del Governatore о dell'ufficio all'uopo delegato.
19. Le autorizzazioni indicate nel presente саро sono sempre revocaЬili, osservato, quanto all'eventuale preavviso, il disposto dell'articolo 9.
20. La assegnazione degli alloggi nella Citta del Vaticano а coloro che vi risiedono,
salvo il caso eccezionale di alloggio di proprieta privata е ferme in tale caso le norme circa l'affitto,
il subaffitto е la facoШt di requisizione, е fatta insindacaЬilmente dal Sommo Pontefice е per esso
dal Governatore.
La concessione di alloggi е revocaЬile, con congruo preavviso, salvo che ragioni di ordine pubЫico,
di servizio, di morale о di disciplina impongano la revoca immediata.
L'alloggio е permutaЬile con provvedimento dell'autorita che l'ha concesso е con analoghe norme
circa il preavviso.
La capacita degli alloggi assegnati od assegnaЬili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere о negare l'autorizzazione а risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Сара I е del presente.
La revoca della concessione dell'alloggio implica di diritto revoca dell'autorizzazione а risiedere nella Citta del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.
21. Coloro che si trovano nella Citta del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti о dopo che esse sieno scadute о revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubЬlica.
Per gravi motivi о quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato,
all'espulsione puo essere aggiunto, con provvedimento del Govematore, il divieto perpetuo о
temporaneo di accedere alla Citta del Vaticano.
22. Il Govematore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle pennone autorizzate а risiedere nella Citta del Vaticano а tempo indeterminato о determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazioni stesse, i provvedimenti di espulsione е i divieti di accesso.
САРО III
ACCESSO ALLA СIТТА DEL VATICANO CON VEICOLI
23. 1 veicoli о autoveicoli appartenenti а stranieri, servano essi al trasporto delle persone о а quello delle cose е sieno essi privati о in servizio pubЬlico, possono entrare nella Citta del Vaticano, previo rilascio di uno speciale permesso.

а) quando abblano carico di persone о di merci, delle quali sia autorizzato l'accesso nella

Citta;

Ь) quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della Citta

del Vaticano per il trasporto di persone о di cose nell'interesse del richiedente.
Il permesso di entrata del veicolo е dell'autoveicolo puo essere concesso con lo stesso documento con cui е accordato il permesso di accesso о l'autorizzazione di soggiorno al conducente о alle
persone trasportate, sempre che il veicolo о autoveicolo sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.
Il Govematore о l'ufficio da esso delegato puo concedere permessi permanenti.
24. Il veicolo е autoveicolo, salvo, in casi eccezionali, autorizzazione del Governatore о dell'ufficio а cio delegato, е salvo il disposto dell'articolo seguente, deve uscire dalla Citta del Vaticano nel termine indicato nel permesso medesimo о non appena аЬЬiа compiuto il servizio al
quale е adiЬito о, altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata о di soggiorno delle
persone trasportate.
25. Е in facolta del Govematore di autorizzare che le vetture о autoveicoli in servizio pubЬlico del Govematorato di Roma, entrate nella Citta del Vaticano per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionino, nelle ore diume fissate, nei luoghi all'uopo determinati, per trasportare altre persone entro о fuori della Citta del Vaticano.
Il Govematore, sotto l'osservanza delle medesime cautele, puo altresl autorizzare l'entrata е lo stazionamento di vetture о autoveicoli in ser-vizio pubЬlico del Governatorato di Roma, ancorche essi entrino vuoti, salva la facolta di organizzare un servizio pubЬlico di veicoli od autoveicoli
proprio della Citta del Vaticano.
26. Il Govematore tiene un registro degli autoveicoli della Citta del Vaticano. In detto registro sono iscritti gli autoveicoli del Sommo Pontefice, dello Stato, dei cittadini vaticani е delle altre persone da indicarsi nel regolamento.
Per la tenuta di detto registro si applicano, fino а nuova disposizione le norme contenute nella legge
del Regno d'Italia 15 marzo 1927 n. 436.

27. Nessuп autoveicolo поп iscritto nel registro della Citta del Vaticano puo iп alcuп caso rifomirsi di carburaпte nella Citta stessa, nоп сап carburante che sia di volta in volta introdotto dal territorio del Regno d'Italia, previa soddisfazione dei diritti dogaпali е daziari stabiliti nel Regno.

Gli autoveicoli della CiШt del Vaticano поп possono uscire dalla Citta stessa, se nоп con la dotazione dl carburante che puo essere contenuta nelloro serbatoio.

DISPOSIZIONI GENERALI Е TRANSIТORIE

28. Chi si introduce nella Citta del Vaticano noпostante il rifiuto peпnesso о in violazione di un provvedimento di divieto di accesso, punito con l'ammenda fino а lire 18000 о l'arresto fino а un anno.

29. Chi si rifomisce nella Citta del Vaticano di carburante per autoveicoli о chi ne esca con una quantita di carburante superiore а quel staЬilita nell'articolo 27, е punito con la репа

preveduta nell'articolo б della legge n. V iп data di oggi sull'ordinamento econornico, commerciale, е professionale. La confisca dell'autoveicolo е facoltativa.

Alla stessa репа soggiace chi scientemente fornisce carburante а chi поn ne ha il diritto.

30. Chi senza autorizzazioпe da alloggio а persone muпite di permesso di soggiorno е

punito сап l'ammenda fino а lire 4500 о con l'arresto fino а tre mesi.

31. Le altre contravveпzioni alla presente legge sono punite сап l'ammenda fino а lire

9000 о сап l'arresto fino а sei mesi.

32. Fino а quando non sia provveduto ad un nuovo е speciale ingresso ai Musei

Vaticani, е in facolta del Govematore di sospendere con suo provvedimento l'applicazione delle

norme contenute negli articoli 12,13, 15, 23, 24 е 25 della presente legge о di emanarne altre iп

sostituzione delle medesime.

33. La presente legge entrera in vigore nello stesso giomo della sua pubЬlicazione. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Citta del Vaticano, е che il testo corrispondente sia pubЬlicato пеl Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando а chiunque spetti di osservarla е di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno rnille novecento ventinove, anno VIII

del Nostro Pontificato.

PIO РР. XI N. IV.