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Legge 25 giugno 2005 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare


Legge 25 giugno 2005, n. 109

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d’autore. Disposizioni concernenti l’adozione di testi unici in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d’autore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Art. 2.

1. All’articolo 1, comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»;

b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l’adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49».

2. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»;

b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»;

d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria».

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Sviluppo e coesione territoriale

  1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e'settoriale, nonche'delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.
  3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 2.

Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore

  1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attivita'illecite lesive della proprieta'intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita'culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
  3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attivita'culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-bis
Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005

  1. Per il solo anno 2005 l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e' estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.
    1. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
    2. nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facolta' delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2.

Art. 2-ter
Verifica preventiva dell'interesse archeologico

  1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dall'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonche', per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione e' raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle universita', ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non e' richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gia' impegnate dai manufatti esistenti.
  2. Presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita' di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonche' una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, puo' richiedere motivatamente, entro, il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 e' interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita' analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti dalla progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.
  5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 e' ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici e' possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attivita' culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facolta' di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi' fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonche' i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.
  8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia gia' intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare.

Art. 2-quater
Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola
    in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
    L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi
    archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva
    dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti
    integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
    a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
    1) esecuzione di carotaggi;
    2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
    3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai
    lavori;
    b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di
    scavi, anche in estensione.
  2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela; b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti

o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

  1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.
  3. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Art. 2-quinquies

Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico

  1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.
  2. Alle finalita' di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-sexies
Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.
  2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
  3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari.

Art. 2-septies
Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonche' dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e' assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Puo', inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilita' gia' assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004, che e' soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo.

Art. 2-octies
Disposizioni in materia di istruzione

1. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonche' alla connessa attivita' amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui e' destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttivita' del personale attualmente in servizio, gia' appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2-novies
Disposizioni in materia di enti di ricerca

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attivita' svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attivita', anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalita' stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2-decies
Collezioni numismatiche

  1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del passaggio, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».
  2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, e' escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonche' ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorita'.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.