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Decreto ministeriale 21 luglio 1995, n. 467, Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E

DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1995, n. 467

Regolamento recante norme per l'estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie botanici.

(GU n.263 del 10111995 )

Entrata in vigore del decreto: 25111995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varieta' vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391, contenente la disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuove varieta' vegetali;

Considerata l'opportunita' di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994 (numero 217/94/S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 1.1.4/31890/4.13.42 del 5 maggio 1995);

ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La disciplina regolamentare contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varieta' dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

Abutilon Theophrasti (sin. Abutilon avicennae)
Abutilon Molle Sweet (sin. Sida Mollis Ortega)
Alocasia

Alpinia
Aristolochia
Arundinaria
Bambusa
Beta Vulgaris L. var. Esculenta L. (Bietola da orto)
Bouganvillea
Brassica Napus L. var. Napobrassica (L.) Peterm. (Navone)
Chenopodium album L. (Farinello)
Cocculus
Colocasia
Curcuma
Dendrocalamus
Eschscholzia (gen.)
Eucalyptus
Formium
Fortunella o Kumquat (Fortunella Swengle o Citrus Trump)
Gigantoclhoa
Gypsophila
Heliconia
Kockia scoparia
Ligularia
Limonium (gen.)
Meryta
Musa
Oreopanax
Papaver (Genus)
Philodendron
Phyllostachis
Polymnia Sonchifolia (Edulis)
Simmondsia chinensis
Solanum muricatum
Trevesia

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1995 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato CLO' Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali LUCCHETTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1995 Registro n. 1 Industria, foglio n. 237

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.