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Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (stato 1° gennaio 2021)

 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (stato 1° gennaio 2021)

172.021Legge federale sulla procedura amministrativa (PA)1

del 20 dicembre 1968 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 103 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 19654, decreta:

Capo primo: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 A. Campo 1 La presente legge si applica alla procedura negli affari amministra- d’applicazione tivi trattati e decisi in prima istanza o su ricorso da un’autorità ammi-I. Principio

nistrativa federale. 2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:

a.5 il Consiglio federale, i suoi Dipartimenti, la Cancelleria fede- rale, nonché le divisioni, le aziende, gli istituti e gli altri servi- zi dell’amministrazione federale che da essi dipendono;

b.6 gli organi dell’Assemblea federale e dei tribunali federali per le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso, in con- formità all’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19277;

c. gli istituti o le aziende federali autonomi; cbis.8 il Tribunale amministrativo federale;

RU 1969 755 1 Abbreviazione introdotta dall’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione

delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 177 cpv. 3 e 187 cpv. 1 lett. d della

Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 3 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

4 FF 1965 II 901 5 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 giu. 1972 che modifica quella sull’ordinamento

dei funzionari federali, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409). 6 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000

(RU 2000 273; FF 1999 4178 4961). 7 [CS 1 453; RU 1958 1489 art. 27 lett. c, 1997 2465 all. n. 4, 2000 411 n. II 1853, 2001

894 art. 39 cpv. 1 2197 art. 2 3292 art. 2. RU 2008 3437 n. I 1]. Vedi ora la L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

8 Introdotta dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

d. le commissioni federali; e. altre istanze od organismi indipendenti dall’amministrazione

federale, in quanto decidano nell’adempimento d’un compito di diritto pubblico a essi affidato dalla Confederazione.

3 Nella procedura delle autorità cantonali di ultima istanza che non decidono definitivamente in virtù del diritto pubblico federale sono applicabili soltanto gli articoli 34 a 38 e 61 capoversi 2 e 3 concer- nenti la notificazione delle decisioni e l’articolo 55 capoversi 2 e 4 concernente la revoca dell’effetto sospensivo. È fatto salvo l’articolo 97 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti concernente la revoca dell’effetto sospensivo a ricorsi contro le decisioni delle casse di com- pensazione.10 11

Art. 2 II. Eccezioni 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in 1. Applicabilità materia fiscale.parziale

2 Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità. 3 In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull’espropriazione non vi deroghi.13 4 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tri- bunale amministrativo federale non vi deroghi.15

Art. 3 2. Inapplicabilità Non sono regolate dalla presente legge:

a. la procedura di autorità nel senso dell’articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un’autorità federale;

9 RS 831.10 10 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

11 Nuovo testo giusta il n. II 7 della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391 419; FF 1976 III 1).

12 RS 711 13 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 14 RS 173.32 15 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in

vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

b. la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l’istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l’autorizzazione al proce- dimento penale contro l’agente;

c. la procedura di prima istanza nelle cause amministrative pena- li e la procedura d’accertamento della polizia giudiziaria;

d.16 la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia mi- litare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l’arti- colo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18

...19

dbis.20 la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;

e.22 la procedura d’imposizione doganale; ebis.23 ... f. la procedura di prima istanza in altre cause amministrative,

quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con deci- sione immediatamente esecutiva.

Art. 4 III. Disposizioni Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente completive un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle

presente legge.

16 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU 1990 1882; FF 1989 II 942).

17 RS 510.10 18 Nuovo testo del per. giusta l’appendice n. 1 della LF del 3 feb. 1995 sull’esercito e

sull’amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 4093; FF 1993 IV 1). 19 Lemma abrogato dall’all. n. 1 della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 20 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

21 RS 830.1 22 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal

1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485). 23 Introdotta dall’art. 26 del DF del 7 ott. 1983 sull’autorità indipendente di ricorso in

materia radiotelevisiva (RU 1984 153; FF 1981 III 85). Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

B. Definizioni I. Decisioni

II. Parti

A. Competenza I. Esame

II. Trasmissione e scambio d’opinioni

III. Contesta- zioni

Art. 5 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fon- dati sul diritto pubblico federale e concernenti:

a. la costituzione, la modificazione o l’annullamento di diritti o di obblighi;

b. l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o dell’esten- sione di diritti o di obblighi;

c. il rigetto o la dichiarazione d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi.

2 Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su oppo- sizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69).24 3 Le dichiarazioni di un’autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.

Art. 6 Sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.

Capo secondo: Regole generali di procedura

Art. 7 1 L’autorità esamina d’ufficio la sua competenza. 2 La competenza non può essere pattuita tra l’autorità e la parte.

Art. 8 1 L’autorità che si reputa incompetente trasmette senz’indugio la causa a quella competente. 2 L’autorità che dubita di essere competente provoca senza indugio uno scambio d’opinioni con quella che potrebbe esserlo.

Art. 9 1 L’autorità che si reputa competente accerta la sua competenza con una decisione, qualora una parte la contesti.

24 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

2 L’autorità che si reputa incompetente prende una decisione d’inam- missibilità, qualora una parte ne affermi la competenza. 3 I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.25

Art. 10 B. Ricusazione 1 Le persone, cui spetti di prendere o preparare la decisione, devono

ricusarsi: a. se hanno un interesse personale nella causa; b.26 se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convi-

vono di fatto con essa; bbis.27 se sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale

fino al terzo grado, di una parte; c. se sono rappresentanti d’una parte o hanno agito per essa nella

medesima causa; d. se possono avere per altri motivi una prevenzione nella causa.

2 Se la ricusazione è contestata, decide l’autorità di vigilanza; quando concerne un membro d’un collegio, decide quest’ultimo senza il suo concorso.

Art. 11 C. Rappresentan- 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, za e patrocinio sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare,I. In generale28

in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.29 2 L’autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. 3 Fintanto che la parte non revochi la procura l’autorità comunica con il rappresentante.

25 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

26 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

27 Introdotta dall’all. n. 5 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

28 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

29 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

II. Rappresen- tanza obbligato- ria

III. Recapito

D. Accertamento dei fatti I. Principio

Art. 11a30 1 Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l’autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti. 2 Se non vi provvedono entro un congruo termine, l’autorità designa loro uno o più rappresentanti. 3 Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell’autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

Art. 11b31 1 Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.32 2 Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notifica- zioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.

Art. 12 L’autorità accerta d’ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:

a. documenti; b. informazioni delle parti; c. informazioni o testimonianze di terzi; d. sopralluoghi; e. perizie.

30 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

31 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

32 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 1 del DF del 28 set. 2018 concernente l’approvazione e l’attuazione della Conv. n. 94 del Consiglio d’Europa sulla notificazione all’estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 975; FF 2017 5061).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

II. Cooperazione delle parti

III. Audizione di testimoni 1. Competenza

Art. 13 1 Le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti:

a. in un procedimento da esse proposto; b. in un altro procedimento, se propongono domande indipen-

denti; c. in quanto un’altra legge federale imponga loro obblighi più

estesi d’informazione o di rivelazione. 1bis L’obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autoriz- zato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 2 L’autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.

Art. 14 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:

a. il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; b. l’Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di

giustizia e polizia; c.36 il Tribunale amministrativo federale; d.37 le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui

cartelli; e.38 l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; f.39 l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori; g.40 l’Amministrazione federale delle contribuzioni;

33 RS 935.61 34 Introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto

procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

35 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 37 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 6 ott. 1995 sui cartelli, in vigore dal 1° lug. 1996

(RU 1996 546; FF 1995 I 389). 38 Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale

di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

39 Introdotta dall’all. n. 1 della L del 20 giu. 2014 (Concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit), in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4073; FF 2013 5901).

40 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

h.41 la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini.

2 Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d‒f e h affidano l’audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 3 Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all’audizione di testimoni anche persone estranee a un’autorità, incari- cate d’un’inchiesta ufficiale.

Art. 15 2. Obbligo di Ognuno è tenuto a testimoniare. testimoniare

Art. 16 3. Diritto di non 1 Il diritto di rifiutare la testimonianza è disciplinato nell’articolo 42 testimoniare capoversi 1 e 3 della legge federale del 4 dicembre 194743 di procedu-

ra civile federale. 1bis Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività secondo l’articolo 33b.44 2 Il depositario d’un segreto professionale o d’affari, nel senso dell’articolo 42 capoverso 2 della legge di procedura civile federale del 4 dicembre 1947, può rifiutare di testimoniare in quanto un’altra legge federale non lo obblighi.

453 ...

Art. 17 4. Altri obblighi Chiunque possa essere ascoltato come testimone deve anche collabo- dei testimoni rare all’assunzione di altre prove: egli deve, in particolare, produrre i

documenti in suo possesso. È fatto salvo l’articolo 51a della legge del 4 dicembre 194746 di procedura civile federale.47

41 Introdotta dall’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).

43 RS 273 44 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in

vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 45 Abrogato dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2000 concernente l’adeguamento della

legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale, con effetto dal 1° feb. 2001 (RU 2001 118; FF 1999 6784).

46 RS 273 47 Per. introdotto dal n. I 2 della LF del 28 set. 2012 che adegua disposizioni di diritto

procedurale sul segreto professionale degli avvocati, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 847; FF 2011 7255).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

5. Diritti delle parti

IV. Disposizioni completive

E. Termini I. Computo

II. Osservanza 1. In generale51

RS 273

Art. 18 1 Le parti hanno il diritto d’assistere all’audizione dei testimoni e di porre domande completive. 2 Per tutelare importanti interessi pubblici o privati, l’audizione dei testimoni può avvenire in assenza delle parti, e a queste può essere negato l’esame dei processi verbali d’interrogatorio. 3 Ove sia negato alle parti l’esame dei processi verbali d’interroga- torio, è applicabile l’articolo 28.

Art. 19 Alla procedura probatoria sono, inoltre, applicabili per analogia gli articoli 37, 39 a 41 e 43 a 61 della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 194748; le sanzioni penali previste in detta legge contro le parti e i terzi renitenti sono sostituite con quelle previste nell’arti- colo 60 della presente legge.

Art. 20 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. 2 Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo fa scattare. 2bis Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50

Art. 21 1 Gli atti scritti devono essere consegnati all’autorità oppure, all’indi- rizzo di questa, a un ufficio postale svizzero52 o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termi- ne.

49 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

50 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

51 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

52 Oggi: La Posta Svizzera (Posta).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

2. In caso di trasmissione per via elettronica

III. Proroga

1bis Gli scritti indirizzati all’Istituto federale della proprietà intellet- tuale53 non possono essergli validamente trasmessi per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera.54 2 Se la parte si rivolge in tempo utile a un’autorità incompetente, il ter- mine è reputato osservato. 3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.55

Art. 21a56 1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettro- nica. 2 La parte o il suo rappresentante deve munire l’atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201657 sulla firma elettronica. 3 Per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte o il suo rappresentante ha eseguito tutti le operazioni necessarie per la trasmissione. 4 Il Consiglio federale disciplina:

a. il formato degli atti scritti e dei relativi allegati; b. le modalità di trasmissione; c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione

successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.

Art. 22 1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. 2 Il termine stabilito dall’autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza.

53 Nuova denominazione secondo il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

54 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

55 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

56 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

57 RS 943.03

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Procedura amministrativa. LF 172.021

IIIa. Sospensio- ne dei termini

IV. Conseguenze dell’inosser- vanza

V. Restituzione per inosservanza

F. Procedura d’accertamento

Art. 22a58 1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno suc- cessivo alla Pasqua incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c.59 dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: a. l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali; b. gli appalti pubblici.60

Art. 23 L’autorità che assegna un termine commina contemporaneamente le conseguenze dell’inosservanza; verificandosi quest’ultima, soltanto esse sono applicabili.

Art. 24 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta doman- da motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 2.61 2 Il capoverso 1 non è applicabile ai termini da osservare in materia di brevetti nei confronti dell’Istituto federale della proprietà intellet- tuale.62

Art. 25 1 L’autorità competente nel merito può, d’ufficio o a domanda, accer- tare per decisione l’esistenza, l’inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. 2 La domanda d’una decisione d’accertamento dev’essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione.

58 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

59 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

60 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 1 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587).

61 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

62 Introdotto dal n. II della LF del 17 dic. 1976 che modifica la LF sui brevetti d’invenzione, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 1997; FF 1976 II 1).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

Fbis. Decisione circa atti materiali

G. Esame degli atti I. Principio

II. Eccezioni

3 Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d’accertamento.

Art. 25a63 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’auto- rità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:

a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; c. accerti l’illiceità di atti materiali.

2 L’autorità pronuncia mediante decisione formale.

Art. 26 1 Nella sua causa, la parte o il suo rappresentante ha il diritto di esami- nare alla sede dell’autorità che decide o d’una autorità cantonale, desi- gnata da questa, gli atti seguenti:

a. le memorie delle parti e le osservazioni delle autorità; b. tutti gli atti adoperati come mezzi di prova; c. le copie delle decisioni notificate.

1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.64 2 L’autorità che decide può riscuotere una tassa per l’esame degli atti d’una causa definita; il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse.

Art. 27 1 L’autorità può negare l’esame degli atti solamente se:

a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;

b. un interesse privato importante, in particolare d’una contro- parte, esiga l’osservanza del segreto;

c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga. 2 Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

63 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

64 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

III. Opponibilità degli atti soggetti a segreto

H. Diritto di audizione I. Principio

II. Audizione preliminare 1. In generale65

2. Procedura speciale

3 A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.

Art. 28 L’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oral- mente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare prove contrarie.

Art. 29 La parte ha il diritto d’essere sentita.

Art. 30 1 L’autorità, prima di prendere una decisione, sente le parti. 2 Essa non è tenuta a sentirle, prima di prendere:

a. una decisione incidentale non impugnabile con ricorso a titolo indipendente:

b. una decisione impugnabile mediante opposizione; c. una decisione interamente conforme alle domande delle parti; d. una misura d’esecuzione; e. altre decisioni in un procedimento di prima istanza, quando vi

sia pericolo nell’indugio, il ricorso sia dato alle parti, e nes- sun’altra disposizione di diritto federale conferisca loro il di- ritto di essere preliminarmente sentite.

Art. 30a66 1 Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone o se la determinazione di tutte le parti provoca oneri eccessivi, l’autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente per pubblica consultazione la peti- zione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di depo- sito.

65 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

66 Introdotto dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

III. Audizione della controparte

IV. Esame delle allegazioni

V. Offerta di prove

Hbis. Lingua del procedimento

2 Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obie- zioni. 3 Nella pubblicazione l’autorità avverte le parti riguardo all’obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

Art. 31 Nelle cause in cui parecchie parti sostengono interessi contrari, l’auto- rità sente ognuna sulle allegazioni della controparte che paiono impor- tanti e non sono favorevoli esclusivamente a un’altra parte.

Art. 32 1 Prima di decidere, l’autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. 2 Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.

Art. 33 1 L’autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti. 2 Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l’autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.

Art. 33a67 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. 2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedi- mento può svolgersi in tale lingua. 3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4 Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.

67 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

Hter. Accordo amichevole e mediazione

J. Notificazione I. Per scritto 1. Principio

Art. 33b68 1 D’intesa con le parti, l’autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto della decisione. L’accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinun- ciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese. 2 Al fine di promuovere la riuscita dell’accordo, l’autorità può desi- gnare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata. 3 Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall’autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell’autorizzazione dell’autorità. 4 L’autorità recepisce l’accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell’articolo 49. 5 Se l’accordo riesce, l’autorità non riscuote spese procedurali. Se l’accordo fallisce, l’autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifi- chino. 6 Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.

Art. 34 1 L’autorità notifica le decisioni alle parti per scritto. 1bis Previo assenso dei destinatari, le decisioni possono essere notifica- te per via elettronica. Sono munite di una firma elettronica secondo la legge del 18 marzo 201669 sulla firma elettronica. Il Consiglio fede- rale disciplina:

a. la firma da utilizzare; b. il formato della decisione e dei relativi allegati; c. le modalità di trasmissione; d. il momento in cui la decisione è considerata notificata.70

2 L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa doman-

68 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

69 RS 943.03 70 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale

(RU 2006 2197; FF 2001 3764). Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

da seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.71

Art. 35 2. Motivazione e 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono indicazione del rimedio giuridico essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.

2 L’indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo. 3 L’autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.

Art. 36 II. Pubblicazione L’autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un ufficiale foglio ufficiale:72

a. alla parte d’ignota dimora e non avente un rappresentante rag- giungibile;

b.73 alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in viola- zione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;

c.74 in una causa con numerose parti; d.75 in una causa nella quale le parti non possano essere determi-

nate tutte senza oneri eccessivi.

Art. 3776 III. ...

71 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

72 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

73 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

74 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

75 Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

76 Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

IV. Notificazio- ne difettosa

K. Esecuzione I. Condizioni

II. Mezzi coattivi 1. Esecuzione per debiti

2. Altri mezzi coattivi

Art. 38 Una notificazione difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiu- dizio.

Art. 39 L’autorità può eseguire la sua decisione se:

a. la decisione non può più essere impugnata mediante rimedio giuridico;

b. la decisione può ancora essere impugnata, ma il rimedio am- missibile non ha effetto sospensivo;

c. l’effetto sospensivo del rimedio è stato tolto.

Art. 4077

Le decisioni che intimano il pagamento di denaro o la prestazione di garanzie sono eseguite in via di esecuzione conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188978 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 41 1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorità può valersi dei mezzi coat- tivi seguenti:

a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorità che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;

b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni; c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da

un’altra legge federale; d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’au-

torità, secondo l’articolo 292 del Codice penale79, in mancan- za d’altra disposizione penale.

2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorità avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d. 3 Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avverti- mento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.

77 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

78 RS 281.1 79 RS 311.0

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

3. Conseguenza

III. Assistenza

A. Principio80

B. Ricorso contro le decisioni incidentali I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione

II. Altre decisioni incidentali

Art. 42 L’autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di quan- to richiesto dalle circostanze.

Art. 43 I Cantoni assistono nell’esecuzione le autorità federali.

Capo terzo: Della procedura di ricorso in generale

Art. 44 La decisione soggiace a ricorso.

Art. 4581 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2 Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

Art. 4682 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:

a. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o b. l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente

una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

2 Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

80 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

81 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

82 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

Art. 46a83 Bbis. Denegata e Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiusta- ritardata giustizia mente l’emanazione di una decisione impugnabile.

Art. 47 C. Autorità di 1 Sono autorità di ricorso: ricorso

a. il Consiglio federale, giusta gli articoli 72 e seguenti; b.84 il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34

della legge del 17 giugno 200585 sul Tribunale amministrativo federale;

c.86 altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;

d.87 l’autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale e il diritto federale non de- signa alcun’altra autorità di ricorso.

2 Se un’autorità di ricorso che non giudica in via definitiva ha nel caso singolo prescritto a un’autorità inferiore di prendere una decisione o le ha dato istruzioni circa il contenuto della medesima, la decisione è deferita direttamente all’autorità di ricorso immediatamente superiore; il ricorrente ne è reso attento nell’indicazione dei rimedi giuridici.88

893 ... 4 Le istruzioni date da un’autorità di ricorso quando decide la causa e la rimanda all’autorità inferiore non sono istruzioni nel senso del ca- poverso 2.

83 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

84 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

85 RS 173.32 86 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 87 Introdotta dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in

vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 88 Nuovo testo giusta l’art. 67 della L del 19 set. 1978 sull’organizzazione dell’ammi-

nistrazione, in vigore dal 1° giu. 1979 (RU 1979 114; FF 1975 I 1441). 89 Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,

con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

Art. 47a90

Art. 4891 D. Diritto di 1 Ha diritto di ricorrere chi: ricorrere

a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;

b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e c. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla

modificazione della stessa. 2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.

Art. 49 E. Motivi di Il ricorrente può far valere: ricorso

a. la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento;

b. l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;

c. l’inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un’autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.

Art. 5092 F. Termine di 1 Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione ricorso della decisione.

2 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 5193 G. Atto di ricorso I. ...

90 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RU 1997 2022; FF 1996 V 1). Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

91 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

92 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

93 Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

II. Contenuto e forma

III. Comple- mento dei motivi

H. Altre regole di procedura fino a decisione del ricorso I. Principio

II. Provvedimen- ti d’urgenza 1. Effetto sospensivo

Art. 52 1 L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indica- zione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresen- tante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. 2 Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. 3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decor- rendo infruttuoso, deciderà secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ri- corso.

Art. 53 Se l’eccezionale ampiezza o le difficoltà particolari della causa lo esigono, l’autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l’articolo 32 capoverso 2 non è appli- cabile.

Art. 54 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa all’autorità di ricorso.

Art. 55 1 Il ricorso ha effetto sospensivo. 2 Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l’autorità inferiore può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istru- zione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso.94 3 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può restituire a un ricorso l’effetto sospensivo toltogli dall’autorità inferio- re; la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è trattata senza indugio.95 4 Se l’effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o

94 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

95 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

2. Altri provve- dimenti

III. Scambio di scritti

IV. Nuova decisione

V. Astensione obbligatoria

ritardata, l’ente o l’istituto autonomo nel cui nome l’autorità ha stabi- lito risponde del danno che ne deriva. 5 Sono riservate le disposizioni di altre leggi federali secondo le quali il ricorso non ha effetto sospensivo.96

Art. 5697

Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.

Art. 57 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l’au- torità di ricorso ne dà subito comunicazione all’autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l’autorità infe- riore a produrre gli atti.98 2 Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulte- riore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.

Art. 58 1 L’autorità inferiore può, fino all’invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. 2 Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all’autorità di ricorso. 3 Quest’ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l’articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente.

Art. 59 L’autorità di ricorso non può affidare l’istruzione del ricorso a persone dell’autorità inferiore ne ad altre persone che abbiano avuto una parte nell’elaborazione della decisione impugnata; l’articolo 47 capoversi 2 a 4 è inoltre applicabile se la decisione impugnata poggia su istruzioni dell’autorità di ricorso.

96 Introdotto dall’all. n. 5 della L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1836; FF 1976 II 859).

97 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

98 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

VI. Provvedi- menti disciplinari

J. Decisione del ricorso I. Contenuto e forma

II. Modificazio- ne della deci- sione impugnata

III. Spese processuali

Art. 6099 1 L’autorità di ricorso può punire con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l’andamento della causa. 2 In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rap- presentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi. 3 Il presidente d’udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.

Art. 61 1 L’autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all’autorità inferiore. 2 La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. 3 Essa è notificata alle parti e all’autorità inferiore.

Art. 62 1 L’autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a van- taggio di una parte. 2 Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impu- gnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accerta- mento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. 3 L’autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. 4 L’autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.

Art. 63 1 L’autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consi- stenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si pos- sono condonare le spese processuali.

99 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

2 Nessuna spesa processuale è messa a carico dell’autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l’autorità ricorrente, che soccombe, non è un’autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna inte- ressi pecuniari di enti o d’istituti autonomi. 3 Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese proces- suali che abbia cagionato violando le regole di procedura. 4 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese proces- suali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi parti- colari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo.100 4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa- zione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:

a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecu- niario;

b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull’organizzazione delle autorità penali.105

Art. 64 IV. Spese 1 L’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, ripetibili d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le

spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. 2 Il dispositivo indica l’ammontare dell’indennità e l’addossa all’ente o all’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccom- bente.

100 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

101 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

102 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

103 RS 173.32 104 RS 173.71 105 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

3 Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipen- denti, l’indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. 4 L’ente o l’istituto autonomo, nel cui nome l’autorità inferiore ha deciso, risponde dell’indennità addossata a una controparte soccom- bente, in quanto non possa essere riscossa. 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripeti- bili.106 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull’organizzazione delle autorità penali.109

Art. 65 V. Patrocinio 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni gratuito non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il

suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110 2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato.111 3 L’onorario e le spese d’avvocato sono messi a carico conformemente all’articolo 64 capoversi 2 a 4. 4 La parte, ove cessi d’essere nel bisogno, deve rimborsare l’onorario e le spese d’avvocato all’ente o all’istituto autonomo che li ha pagati. 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l’articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull’organizzazione delle autorità penali.115

106 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

107 RS 173.32 108 RS 173.71 109 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 110 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 111 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 112 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 113 RS 173.32 114 RS 173.71 115 Nuovo testo del per. giusta l’all. n. II 3 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

Art. 66116 K. Revisione 1 L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla I. Motivi revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine

o un delitto. 2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:

a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti; b. la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di

fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclu- sioni;

c. la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli artico- li 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli articoli 26– 28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure

d. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sen- tenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950117 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU) o i suoi protocolli118 sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguen- ze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revi- sione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la deci- sione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.

Art. 67 II. Domanda 1 La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’au-

torità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso.119 1bis Nel caso dell’articolo 66 capoverso 2 lettera d, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sen- tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU120 è divenuta definitiva.121

116 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

117 RS 0.101 118 RS 0.101.06, 0.101.07, 0.101.09, 0.101.093, 0.101.094 119 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 120 RS 0.101 121 Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in

vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

2 Dopo dieci anni dalla notificazione della decisione del ricorso, la revisione può essere domandata soltanto in virtù dell’articolo 66 capo- verso 1. 3 Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione sono applicabili gli articoli 52 e 53: la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d’una nuova decisione del ricorso.

Art. 68 III. Decisione 1 L’autorità di ricorso, se entra nel merito della domanda di revisione e

la giudica fondata, annulla la decisione e ne prende una nuova. 2 Alla domanda di revisione sono per il resto applicabili gli articoli 56, 57 e 59 a 65.

Art. 69 L. Interpreta- 1 L’autorità di ricorso, a domanda d’una parte, interpreta la sua deci- zione sione allorché contenga oscurità o contraddizioni nel dispositivo o tra

questo e i motivi. 2 Dall’interpretazione decorre un nuovo termine di ricorso. 3 L’autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrit- tura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo ne sul contenuto essenziale dei motivi.

Art. 70122 M. Ricorsi speciali I. ...

Art. 71 II. Denunzia 1 Chiunque può denunziare, in ogni tempo, all’autorità di vigilanza i

fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un’autorità. 2 Il denunziante non ha i diritti di parte.

122 Abrogato dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

A. ...

B. Consiglio federale I. Come autorità di ricorso 1. Ammissibilità del ricorso a. Materia

b. Autorità inferiori

c. Sussidiarietà

Capo quarto: Autorità speciali123

Art. 71a a 71d124

Art. 72125

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del

Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli al- tri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;

b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del personale federale.

Art. 73126

Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisio- ni:

a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; b. degli organi d’ultima istanza di istituti o aziende federali auto-

nomi; c. delle autorità cantonali di ultima istanza.

Art. 74127

Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni impugnabili mediante ricorso a un’altra autorità federale o mediante opposizione.

123 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

124 Introdotti dall’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Abrogati dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

125 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

126 Abrogato dal n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale (RU 2000 416; FF 1999 6784). Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

127 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

Art. 75 2. Istruzione del 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia istruisce la causa. ricorso128

2 Se il ricorso concerne quel Dipartimento, il Consiglio federale inca- rica dell’istruzione un altro Dipartimento. 3 Il Dipartimento incaricato dell’istruzione presenta al Consiglio fede- rale una proposta di decisione ed esercita fino alla decisione le compe- tenze spettanti al Consiglio federale come autorità di ricorso.

Art. 76129 3. Astensione130 1 Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso,

si astiene nella decisione del Consiglio federale. 2 Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla proce- dura di corapporto secondo l’articolo 54 della legge federale del 19 settembre 1978131 sull’organizzazione dell’amministrazione. 3 Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.

Art. 77 4. Disposizioni Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 45 a 70. completive di procedura132

Art. 78 II. Come giuri- 1 Se il Consiglio federale decide come giurisdizione unica o di prima sdizione unica o di prima istanza, il Dipartimento competente per materia gli presenta una istanza133 proposta di decisione.

2 Questo Dipartimento esercita fino alla decisione le competenze spettanti al Consiglio federale.

128 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

129 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288 337 art. 2 cpv. 1 lett. b; FF 1991 II 413).

130 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

131 [RU 1979 114, 1983 170 931 art. 59 n. 2, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 1990 3 art. 1 1530 n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1 4362 art. 1 ,1996 546 all. n. 1 1486 1498 all. n. 1. RU 1997 2022 art. 63]. Vedi ora la L del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010).

132 Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della lla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

133 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

3 Nel rimanente, sono applicabili gli articoli 7 a 43.

Art. 79 C. Assemblea 1 Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate federale134 mediante ricorso all’Assemblea federale se una legge federale lo

prevede.135 2 Il ricorso dev’essere inviato all’Assemblea federale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 3 Salvo ordinanza d’urgenza del Consiglio federale, il ricorso non ha effetto sospensivo.

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 80 A. Abrogazione All’entrata in vigore della presente legge sono abrogati: e adattamento di disposizioni a. l’articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 1914136

sull’organizzazione dell’Amministrazione federale; b. gli articoli 124 a 134, 158 e 164 della legge federale del

16 dicembre 1943137 sull’organizzazione giudiziaria (OG); c. le disposizioni contrarie del diritto federale, con riserva delle

disposizioni completive di cui all’articolo 4.

Art. 81 B. Disposizione La presente legge non è applicabile alle vertenze pendenti, al momen- transitoria to della sua entrata in vigore, davanti ad autorità della giurisdizione

amministrativa, né ai ricorsi o alle opposizioni contro decisioni ema-

134 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288, 1993 877 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

135 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’8 ott. 1999 concernente adeguamenti procedurali alla nuova Cost. federale, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416; FF 1999 6784).

136 [CS 1 247. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 137 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784,

1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

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Procedura amministrativa. LF 172.021

nate prima della sua entrata in vigore; in questi casi si applicano le regole di procedura e di competenza anteriori.

Art. 82 C. Entrata in Il Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra vigore in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 1969138

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 1994139 Il nuovo diritto è applicabile a tutti i ricorsi interposti all’autorità di ricorso dopo l’entrata in vigore della modificazione della presente legge del 18 marzo 1994.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005140 Nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.

138 DCF del 10 set. 1969 139 RU 1994 1634 n. I 8.2 140 RU 2006 2197 all. n. 10

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172.021 Consiglio federale e Amministrazione federale

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