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Decreto del Consiglio federale che regola le condizioni di reciprocità tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America relative alla protezione delle opere letterarie ed artistiche
del 26 settembre 1924
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 7 dicembre 19221 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche; considerato che gli Stati Uniti d’America accordano - salve le restrizioni indicate qui sotto - ai cittadini svizzeri per le loro opere letterarie, artistiche e fotografiche, edite per la prima volta nella Svizzera, una protezione analoga a quella della legge federale del 7 dicembre 1922 precitata; su proposta del suo Dipartimento di giustizia e polizia, decreta:
1. La legge federale del 7 dicembre 1922 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie ed artistiche s’applica dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1° luglio 1923, inclusivamente, in poi, alle opere edite per la prima volta negli Stati Uniti d’America da cittadini di quel paese, ma con le restrizioni che seguono, corrispondenti alla re- ciprocità accordata dagli Stati Uniti d’America:
a. le opere d’arti applicate dei cittadini degli Stati Uniti d’America edite per la prima volta in quel paese sono escluse dall’applicazione della legge federale precitata;
b. le norme della legge federale precitata, concernenti il diritto d’autore in ma- teria d’adattamento a strumenti meccanici (art. 13 cpv. 1 n. 2 e cpv. 2, 17 a 21 e 58 cpv. 3) s’applicano a tutte le opere musicali di cittadini degli Stati Uniti d’America, edite dopo il 1° luglio 1909 e che non sono state adattate, nella Svizzera, a strumenti meccanici prima della data della dichiarazione di reciprocità che sarà proclamata dal Presidente degli Stati Uniti d’America, in virtù del presente decreto. Per ciò che concerne altre opere musicali di citta- dini degli Stati Uniti d’America, è applicabile per analogia l’articolo 66 della legge federale precitata.
2. In applicazione dell’articolo 17 capoverso 4 della legge federale del 7 dicembre 1922, è risolto che la norma contemplata nel capoverso 1 di quest’articolo - secondo la quale le sole persone che abbiano un’azienda industriale nella Svizzera possono chiedere una licenza per l’adattamento d’opere musicali a strumenti meccanici - non s’applica in confronto dei cittadini degli Stati Uniti d’America; inoltre, è stabilito che gli strumenti meccanici, ai quali sono adattate opere musicali in virtù d’una licenza svizzera, possono essere esportate negli Stati Uniti d’America, se
CS 2 825 1 [CS 2 801; RU 1955 885 1028. RS 231.1 art. 79 lett. a]. Vedi ora la L del 9 ott. 1992
sul diritto d’autore (RS 231.1).
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l’esportatore ivi fruisce del diritto d’adattamento nella misura nella quale questo diritto gli è conferito
Protezione delle opere letterarie e artistiche – Parità con gli Stati Uniti
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Allegato
Proclama del Presidente degli Stati Uniti d’America del 22 novembre 1924 (Traduzione dal testo inglese originale)
Diritto d’autore. – Svizzera. Da parte del Presidente degli Stati Uniti d’America Proclama
Atteso che è prescritto dalla legge del Congresso, approvata il 4 marzo 1909 e inti- tolata «Legge che modifica e codifica le leggi concernenti il diritto d’autore» che il diritto d’autore garantito dalla legge, eccettuati i vantaggi previsti all’articolo 1 let- tera e della stessa, per i quali sono imposte condizioni speciali, s’estenderà alle opere d’un autore o d’un proprietario che è cittadino o suddito d’uno Stato straniero o d’una nazione straniera, soltanto a certe condizioni indicate nell’articolo 8 di essa legge, e cioè:
a. quando l’autore o proprietario straniero sia domiciliato negli Stati Uniti d’America al momento della prima pubblicazione della sua opera, o
b. quando lo Stato straniero o la nazione straniera di cui l’autore è cittadino o suddito garantisca, sia mediante trattato, convenzione o accordo, sia in virtù della sua legislazione, ai cittadini degli Stati Uniti il godimento della prote- zione del diritto d’autore sopra una base che è essenzialmente analoga a quella sulla quale essi trattano i loro propri cittadini, o una protezione in so- stanza uguale a quella garantita all’autore straniero dalla presente legge o da un trattato, o quando lo Stato straniero o la nazione straniera di cui si tratta sia parte contraente d’un accordo internazionale che stabilisce la reciprocità per ciò che concerne la protezione del diritto d’autore e che contiene disposi- zioni che rendono possibile agli Stati Uniti d’accedervi a loro piacimento.
E atteso che è prescritto dall’articolo 1 lettera e della detta legge del Congresso, ap- provata il 4 marzo 1909, che le disposizioni della legge – «in quanto esse garanti- scano un diritto di autore consistente nel controllare le parti di strumenti che servono a riprodurre meccanicamente le opere musicali – s’applicano soltanto alle composi- zioni pubblicate e protette dopo l’attuazione della presente legge, e non s’appliche- ranno alle opere d’autori o compositori stranieri salvo che lo Stato o la Nazione di cui l’autore o il compositore è cittadino o suddito garantisca ai cittadini degli Stati Uniti dei diritti analoghi, sia mediante trattato, convenzione o accordo, sia in virtù della legge»; e atteso che il Presidente è autorizzato dal detto articolo 8 ad accertare, mediante proclama, quando l’applicazione della legge lo richieda, che le condizioni precitate di reciprocità sono adempite;
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e atteso che sono state ricevute delle assicurazioni ufficiali sufficienti che il Consi- glio federale svizzero ha emanato in data del 26 settembre 19242 un decreto col quale dichiara che i cittadini degli Stati Uniti d’America possono fruire - e dal 1° luglio 1923 in poi sono investiti - d’un diritto d’autore sulle loro opere nella Svizze- ra, diritto che è in sostanza uguale alla protezione accordata dalle leggi sul diritto d’autore negli Stati Uniti, compresivi i diritti analoghi a quelli previsti dall’articolo 1 lettera e della legge sul diritto d’autore degli Stati Uniti, approvata il 4 marzo 1909. In conseguenza di quanto precede, Io, Calvino Coolidge, Presidente degli Stati Uniti d’America, dichiaro e proclamo: Che a contare dal 1° luglio 1923, inclusivamente, le condizioni specificate negli ar- ticoli 8 lettera b, e 1 lettera e della legge del 4 marzo 1909 sono esistite e sono state adempite riguardo ai cittadini della Svizzera e che i cittadini svizzeri, dal 1° luglio 1923 in poi, hanno diritto a tutti i vantaggi conferiti dalla legge del 4 marzo 1909, compreso l’articolo 1 lettera e della stessa e le leggi che la modificano. Presupposto che per qualsiasi opera il godimento dei diritti e dei vantaggi conferiti dalla legge del 4 marzo 1909 e degli atti che la modificano dipende dall’osservanza delle condizioni e formalità prescritte dalle leggi degli Stati Uniti sul diritto d’autore per ciò che concerne siffatte opere. Presupposto altresì che le norme dell’articolo 1 lettera e della legge del 4 marzo 1909 - in quanto garantiscano un diritto d’autore consistente nel controllare le parti di strumenti che servono a riprodurre meccanicamente delle opere musicali - non s’applicheranno se non a composizioni pubblicate dopo il 1° luglio 1909 e registrate per il diritto d’autore negli Stati Uniti e che non sono state riprodotte negli Stati Uniti prima del 22 novembre 1924 sopra alcun apparecchio per mezzo del quale l’opera possa essere eseguita meccanicamente. In fede di che, Io ho firmato il presente proclama e vi ho fatto apporre il sigillo degli Stati Uniti. Dato nella città di Washington il ventidue novembre mille novecento ventiquattro, centoquarantanovesimo anno dell’indipendenza degli Stati Uniti.
2 Vedi qui sopra.