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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato 16 luglio 2012)

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Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 16 luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta:

Libro primo:4 Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d’applicazione

Art. 1 Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

Art. 2 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un cri- mine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. 2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti com- messi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.

Art. 3 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera. 2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012

(RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967). 3 FF 1918 II 1 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669).

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1. Nessuna sanzione senza legge

2. Condizioni di tempo

3. Condizioni di luogo. Crimini o delitti commessi in Svizzera

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3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione fede- rale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perse- guito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 4 1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278). 2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

Art. 5 1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:

a.6 tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quat- tordici anni;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rap- presentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU7, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

5 RS 0.101 6 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto

svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).

7 RS 0.101

Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato

Reati commessi all’estero su minorenni

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a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 3 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 6 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:

a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e

b. l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero. 2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessi- vamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU8, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 7 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:

a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;

b. l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e

8 RS 0.101

Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale

Altri reati commessi all’estero

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c. secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato.

2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato com- messo contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:

a. la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto; oppure

b. l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave pro- scritto dalla comunità giuridica internazionale.

3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessi- vamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU9, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 8 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dove- re, quanto in quello in cui si verifica l’evento. 2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.

Art. 9 1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare. 2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora com- piuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200310 (DPMin). Se vanno giudicati nel con-

9 RS 0.101 10 RS 311.1

Luogo del reato

4. Condizioni personali

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tempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin.11

Titolo secondo: Della punibilità

Art. 10 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. 2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. 3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 11 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. 2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a. della legge; b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.

3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato. 4 Il giudice può attenuare la pena.

Art. 12 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. 2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

11 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

1. Crimini e delitti. Definizioni

Commissione per omissione

2. Intenzione e negligenza. Definizioni

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3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 13 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circo- stanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favo- revole. 2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.

Art. 14 Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un’altra legge.

Art. 15 Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16 1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena. 2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi pre- ponderanti.

Art. 18 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.

Errore sui fatti

3. Atti leciti e colpa. Atto permesso dalla legge

Legittima difesa esimente

Legittima difesa discolpante

Stato di necessità esimente

Stato di necessità discolpante

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2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragione- volmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

Art. 19 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. 3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli articoli 59– 61, 63, 64, 67 e 67b. 4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’inca- pacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

Art. 20 Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 21 Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 22 1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. 2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consu- mazione del reato è esente da pena.

Art. 23 1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena. 2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

Incapacità e scemata imputabilità

Dubbio sull’imputabilità

Errore sull’illiceità

4. Tentativo. Punibilità

Desistenza e pentimento attivo

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3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato. 4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo con- tributo.

Art. 24 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena appli- cabile all’autore. 2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25 Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 26 Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 27 Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

Art. 28 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguo- no. 2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione. 3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volon- tà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

5. Parte- cipazione. Istigazione

Complicità

Partecipazione a un reato speciale

Circostanze personali

6. Punibilità dei mass media

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4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

Art. 28a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testi- moniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni. 2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:

a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure

b.12 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codi- ce, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti, o non è possibile cattu- rare il colpevole di un simile reato.

Art. 29 Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale14 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;

b. in qualità di socio; c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una

società o di una ditta individuale15 nella quale esercita compe- tenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;

d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

12 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).

13 RS 812.121 14 Ora: impresa individuale. 15 Ora: impresa individuale.

Tutela delle fonti

7. Rapporti di rappresentanza

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Art. 30 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. 2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all’autorità tutoria. 3 La persona lesa minorenne o interdetta può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento. 4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti. 5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la que- rela, la rinuncia è definitiva.

Art. 31 Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.

Art. 32 Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

Art. 33 1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronun- ciata la sentenza cantonale di seconda istanza. 2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla. 3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. 4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.

8. Querela della parte lesa. Diritto di querela

Termine

Indivisibilità

Desistenza

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Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

Art. 34 1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabili- sce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. 2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed econo- mica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. 3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera. 4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

Art. 35 1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. 2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie. 3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il prov- vedimento appaia efficace.

Art. 36 1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. 2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

1. Pena pecuniaria. Commisurazione

Esazione

Pena detentiva sostitutiva

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3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’ali- quota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;

b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2. 5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

Art. 37 1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. 2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

Art. 38 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 39 1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva. 2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva. 3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

2. Lavoro di pubblica utilità. Contenuto

Esecuzione

Commutazione

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Art. 40 Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 41 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospen- sione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecunia- ria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. 2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena. 3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

Sezione 2: Della condizionale

Art. 42 1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. 2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favore- voli. 3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.16

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

3. Pena detentiva. In generale

Pena detentiva di breve durata senza condizio- nale

1. Pene con la condizionale

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Art. 43 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. 2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. 3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Art. 44 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. 2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assi- stenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

Art. 45 Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

Art. 46 1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il gene- re della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronun- ciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41. 2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordina- ta. 3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

2. Pene con condizionale parziale

3. Disposizioni comuni. Periodo di prova

Successo del periodo di prova

Insuccesso del periodo di prova

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311.0

4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5. 5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

Sezione 3: Della commisurazione della pena

Art. 47 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. 2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’of- fesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 48 Il giudice attenua la pena se:

a. l’autore ha agito: 1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l’impressione d’una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o

da cui dipendeva; b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta

della vittima; c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’ani-

mo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra- zione;

d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, special- mente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragione- volmente pretendere da lui;

e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo tra- scorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

Art. 48a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

1. Principio

2. Attenuazione della pena. Circostanze attenuanti

Effetti

Codice penale svizzero

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311.0

2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 49 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’au- tore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. 2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena com- plementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i di- ciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 50 Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circo- stanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Art. 51 Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’am- bito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento17

Art. 52 L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

3. Concorso di reati

4. Obbligo di motivazione

5. Computo del carcere preventivo

1. Motivi d’impunità. Punizione priva di senso18

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 53 Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e

b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 54 Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità compe- tente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 55 1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione. 2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

Art. 55a19 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto rei- terate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospen- dere il procedimento se:21

a.22 la vittima è: 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è

stato commesso durante il matrimonio o nell’anno suc- cessivo al divorzio, o

2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica re- gistrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o

19 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

20 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

21 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

22 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

Riparazione

Autore duramente colpito

2. Disposizioni comuni

3. Sospensione del procedimen- to. Coniuge, partner registrato o partner convi- vente quale vittima20

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311.0

3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separa- zione; e

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei dirit- ti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.

2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospen- sione.23 3 Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giu- dice dispongono l’abbandono del procedimento. 24 4 …25

Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

Art. 56 1 Una misura deve essere ordinata se:

a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore com- metta altri reati;

b. sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e

c. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adem- piute.

2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla pro- babilità e gravità di nuovi reati. 3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giu- dice si fonda su una perizia. La perizia verte su:

a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell’autore;

b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e

23 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

24 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

25 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

1. Principi

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c. la possibilità di eseguire la misura. 4 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capo- verso 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore. 4bis Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’arti- colo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.26 5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’istituzione adeguata. 6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.

Art. 56a 1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è neces- saria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore. 2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle con- giuntamente.

Art. 57 1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni. 2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente. 3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

Art. 58 1 …27 2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59–61 devono essere separate dai penitenziari.

26 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

27 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Concorso di misure

Relazione tra le misure e le pene

Esecuzione

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 59 1 Se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connes- sione con questa sua turba, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure. 3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o com- metta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’artico- lo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.28 4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da atten- dersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 60 1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibi- lità a sottoporsi al trattamento. 3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessa- rio, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore. 4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

2. Misure terapeutiche stazionarie. Trattamento di turbe psichiche

Trattamento della tossicodi- pendenza

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liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attender- si che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve ecce- dere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

Art. 61 1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momen- to del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personali- tà, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per gio- vani adulti qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo svi- luppo turbato della sua personalità.

2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice. 3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsa- bile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua forma- zione e il suo perfezionamento professionali. 4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misu- ra dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni. 5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.

Art. 62 1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibi- lità di essere messo alla prova in libertà. 2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61. 3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del

Misure per i giovani adulti

Liberazione condizionale

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periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protra- zione del periodo di prova:

a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;

b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni. 6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessa- rio per impedire nuovi reati dello stesso genere.

Art. 62a 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commet- te un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l’autorità d’esecuzione:

a. ordinare il ripristino dell’esecuzione; b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le con-

dizioni, ordinare una nuova misura; o c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le con-

dizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva. 2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49. 3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seria- mente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordina- to la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione. 4 La durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61. 5 Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

Insuccesso del periodo di prova

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a. ammonire il liberato condizionalmente; b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilita-

tiva; c. impartire norme di condotta, e d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di

misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capo- versi 3–5.

Art. 62b 1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente. 2 L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adem- piute le condizioni per la liberazione condizionale. 3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più ese- guita.

Art. 62c 1 La misura è soppressa se:

a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di succes- so; o

b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione con- dizionale; oppure

c. non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata. 2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest’ultima risultano adempiute le condizioni per la libe- razione condizionale o per la sospensione condizionale, l’esecuzione è sospesa. 3 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare un’altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato. 4 Se all’atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che

Liberazione definitiva

Soppressione della misura

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l’autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l’internamento su proposta dell’autorità di esecuzione. 5 Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l’autorità competente ne avvisa l’autorità tutoria. 6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un’altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

Art. 62d 1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione. 2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capo- verso 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappre- sentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.

Art. 63 1 Se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

a. l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecu- zione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabili- tativa e impartire norme di condotta. 3 L’autorità competente può disporre che l’autore venga temporanea- mente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare

Esame della libe- razione e della soppressione

3. Trattamento ambulatoriale. Condizioni e esecuzione

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inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. 4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protra- zione per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell’autorità d’esecuzione.

Art. 63a 1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trat- tamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta. 2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:

a. si è concluso con successo; b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trat-

tamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti. 3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice compe- tente per giudicare il nuovo reato. 4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

Art. 63b 1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita. 2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospet- tive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita. 3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela perico- loso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima. 4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecu- zione.

Soppressione della misura

Esecuzione della pena detentiva sospesa

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5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

Art. 64 1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassi- nio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una vio- lenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’espo- sizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o ses- suale di un’altra persona, e se:29

a. in base alle caratteristiche della personalità dell’autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o

b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seria- mente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di que- sto genere e che una misura secondo l’articolo 59 non abbia prospettive di successo.

1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimoter) e se sono adempite le condizioni seguen- ti:30

a. con il crimine l’autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o ses- suale di un’altra persona;

b. è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

c. l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.31

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

30 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

31 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

4. Internamento. Condizioni e esecuzione

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2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88).32 3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da atten- dersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È compe- tente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applica- bile l’articolo 64a.33 4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

Art. 64a 1 L’autore è liberato condizionalmente dall’internamento secondo l’ar- ticolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch’egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.34 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un’assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di con- dotta. 2 Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni. 3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seria- mente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell’internamento su proposta dell’autorità d’esecuzione. 4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capover- si 3–5. 5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

32 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

Fine dell’interna- mento e liberazione

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Art. 64b35 1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:

a. almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dall’internamento (art. 64a cpv. 1);

b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un tratta- mento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).

2 L’autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a. fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto; b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi

dell’articolo 56 capoverso 4; c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d

capoverso 2; d. dopo aver sentito l’autore.

Art. 64c36 1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commis- sione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. 2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secon- do il capoverso 3. 3 Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l’in- ternamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61. 4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

36 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

Esame della liberazione

Esame della liberazione dall’internament o a vita e liberazione condizionale

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avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a. 5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizio- nale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e recipro- camente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore. 6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’in- ternamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.

Art. 65 1 Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’interna- mento secondo l’articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare questa misura a posteriori.37 È competente il giudice che ha pronun- ciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecuzione della pena residua è sospesa. 2 Se, durante l’esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l’internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.38

Sezione 2: Delle altre misure

Art. 66 1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione deter- minata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione. 2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcera-

37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

38 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

5. Modifica della sanzione

1. Cauzione preventiva

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zione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79). 3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.

Art. 67 1 Se alcuno, nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l’esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni. 2 L’interdizione vieta all’autore di esercitare tali attività a titolo indi- pendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l’autore abuserà della sua attività per commet- tere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l’interdizione verte sulla totalità dell’attività considerata.

Art. 67a 1 L’interdizione dell’esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dell’interdizione. 2 Se l’autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell’interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata. 3 Se l’autore ha superato con successo il periodo di prova, l’autorità competente decide se l’interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa. 4 Se l’interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l’autore può chiedere all’autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla. 5 Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l’autore ha risarcito il danno da lui causato, l’interdizione è soppressa dall’auto- rità competente.

2. Interdizione dell’esercizio di una professione

Esecuzione

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Art. 67b Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimi- ne o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli arti- coli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 68 1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di con- danna sia resa pubblica a spese del condannato. 2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagio- nata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante. 3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. 4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.

Art. 69 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’or- dine pubblico. 2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 70 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompen- sare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. 2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. 3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perse- guimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

3. Divieto di condurre

4. Pubblicazione della sentenza

5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

b. Confisca di valori patrimoniali. Principi

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4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. 5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperi- bili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva- lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordi- nato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capo- verso 2. 2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinseri- mento sociale dell’interessato. 3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

Art. 72 Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori apparte- nenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizza- zione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Art. 73 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o dell’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizza-

zione, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva prestata.

2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

Risarcimenti

Confisca di valori patrimo- niali di una organizzazione criminale

6. Assegnamenti al danneggiato

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3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

Art. 74 La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.

Art. 75 1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecu- zione e degli altri detenuti. 2 …39 3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezio- namento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà. 4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializza- zione e alla preparazione della liberazione. 5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi. 6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:

a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena de- tentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecuzione;

39 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

1. Principi dell’esecuzione

2. Esecuzione delle pene detentive. Principi

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b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sen- tenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e

c. l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Art. 75a40 1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la perico- losità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un peniten- ziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:

a. l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capo- verso 1; e

b. l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale. 3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gra- vemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.

Art. 76 1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto. 2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Art. 77 Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.

Art. 77a 1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. 2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

Misure particolari di sicurezza

Luogo dell’esecuzione

Esecuzione ordinaria

Lavoro e alloggio esterni

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passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli. 3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecu- zione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.

Art. 77b Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il con- dannato deve comunque essere debitamente assistito.

Art. 78 La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

a. all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;

b. a tutela del detenuto o di terzi; c. come sanzione disciplinare.

Art. 79 1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semi- prigionia. 2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto. 3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.

Art. 80 1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

a. qualora il suo stato di salute lo richieda; b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;

Semiprigionia

Segregazione cellulare

Forma dell’ese- cuzione per pene detentive di breve durata

Deroghe alle forme d’esecuzione

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c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell’interesse anche del bambino medesimo.

2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istitu- zione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposi- zione contraria dell’autorità d’esecuzione.

Art. 81 1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni. 2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

Art. 82 Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.

Art. 83 1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze. 2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno. 3 Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.

Art. 84 1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contat- to con persone a lui vicine. 2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguar- dare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale. 3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori non- ché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a

Lavoro

Formazione e perfezionamento

Retribuzione

Relazioni con il mondo esterno

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comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario. 4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente. 5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati. 6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle rela- zioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati. 6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.41 7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196342 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

Art. 85 1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perqui- siti per tutelare l’ordine e la sicurezza nel penitenziario. 2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L’esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L’esame all’interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

Art. 86 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. 2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzio- ne del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.

41 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

42 RS 0.191.02

Controlli e ispezioni

Liberazione condizionale a. Concessione

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3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno. 4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. 5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.

Art. 87 1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque. 2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta. 3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detenti- va inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 capoverso 5.

Art. 88 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 89 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente com- mette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. 2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente. Se suben- tra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal

b. Periodo di prova

c. Successo del periodo di prova

d. Insuccesso del periodo di prova

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giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull’assistenza riabilita- tiva e sulle nome di condotta (art. 93–95) sono applicabili. 3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capover- si 3–5. 4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova. 5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell’esecuzione è computato nel resto della pena. 6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell’articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condi- zionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applica- bile l’articolo 86 capoversi 1–4. 7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell’esecuzione è in concorso con una delle misure previ- ste negli articoli 59–61, è applicabile l’articolo 57 capoversi 2 e 3.

Art. 90 1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

a. come misura terapeutica temporanea; b. a tutela del collocato medesimo o di terzi; c. come sanzione disciplinare.

2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecu- zione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo. 2bis Le misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.43

43 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

3. Esecuzione di misure

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3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il tratta- mento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81– 83 si applicano per analogia. 4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’arti- colo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori. 4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.44 4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.45 5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.

Art. 91 1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. 2 Le sanzioni disciplinari sono:

a. l’ammonizione; b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di

mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei con- tatti con l’esterno;

c.46 la multa; d.47 l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.

3 Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano dispo- sizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitu- tivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.

Art. 92 L’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

44 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

45 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

46 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

47 Originaria lett. c.

4. Disposizioni comuni. Diritto discipli- nare

Interruzione dell’esecuzione

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Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria

Art. 93 1 L’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla reci- diva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine. 2 Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comu- nicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità compe- tente per l’assistenza riabilitativa. 3 Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità com- petente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.

Art. 94 Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecu- zione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

Art. 95 1 Prima di decidere circa l’assistenza riabilitativa e le norme di con- dotta, il giudice e l’autorità preposta all’esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all’autorità competente per l’assistenza mede- sima e per il controllo delle norme di condotta. L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione. 2 L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere dispo- ste e motivate nella sentenza o nella decisione. 3 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessa- rie, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all’esecuzione delle pene. 4 Il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:

a. prorogare della metà la durata del periodo di prova; b. por fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla;

Assistenza riabilitativa

Norme di condotta

Disposizioni comuni

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c. modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.

5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospen- sione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

Art. 96 Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.

Titolo sesto: Della prescrizione

Art. 97 1 L’azione penale si prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena deten- tiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.48 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronun- ciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescri- zione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 200149 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.50

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).

49 RU 2002 2993 50 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel

diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).

Assistenza sociale volontaria

1. Prescrizione dell’azione penale. Termini

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Art. 98 La prescrizione decorre:

a. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno

in cui è stato compiuto l’ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è

cessata la continuazione.

Art. 99 1 La pena si prescrive:

a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o

più anni; c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a

meno di dieci anni; d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un

anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.

2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra

pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.

Art. 101 1 Sono imprescrittibili:

a. il genocidio (art. 264); b. i crimini contro l’umanità (art. 264a cpv. 1 e 2); c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e

cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h); d. i crimini che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o

minacciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distru-

Decorrenza

2. Prescrizione della pena. Termini

Decorrenza

3. Imprescrittibi- lità

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zione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d’ostaggio.51

2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98. 3 I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secon- do il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.52

Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa

Art. 102 1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 198653 contro la concorrenza sleale, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indi- spensabili per impedire un simile reato.54 3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provoca- to, nonché della capacità economica dell’impresa. 4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

a. le persone giuridiche di diritto privato;

51 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

52 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

53 RS 241 54 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto

svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

Punibilità

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b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti ter- ritoriali;

c. le società; d. le ditte individuali55.

Art. 102a56

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 103 Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 104 Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 105 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 102 e 102a57) non sono applicabili alle contravven- zioni. 2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressa- mente previsti dalla legge. 3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64), l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67) e la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 106 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. 2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

55 Ora: imprese individuali. 56 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 57 Questo art. è abrogato, vedi ora l’art. 112 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007

(RS 312.0).

Definizione

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Inapplicabilità o applicabilità condizionale

Multa

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3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. 4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione propor- zionale della pena detentiva sostitutiva. 5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2–5.

Art. 107 1 Con il consenso dell’autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore. 2 L’autorità d’esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato. 3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l’esazione della multa.

Art. 10858

Art. 109 L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte terza: Definizioni

Art. 110 1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner regi- strato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adotti- vi.59 2 Per membri della comunione domestica s’intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. 3 Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’ammi- nistrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occu- pano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano tempora- neamente pubbliche funzioni.

58 Per ragioni di tecnica legislativa, l’art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

59 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Lavoro di pubblica utilità

Prescrizione

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3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.60 4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo. 5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. 6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune. 7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d’estradizione.

Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

Art. 111 Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva61 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 11262

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segna- tamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.63

60 RU 2006 3583 61 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. 62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

(RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 63 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

1. Omicidio. Omicidio intenzionale

Assassinio

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Art. 11364

Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra- zione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.65

Art. 11466

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria67.

Art. 115 Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria68.

Art. 11669

La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l’influenza del puerperio, uccide l’infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 117 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 11870 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

65 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

67 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

68 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 246; FF 1985 II 901).

70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).

Omicidio passionale

Omicidio su richiesta della vittima

Istigazione e aiuto al suicidio

Infanticidio

Omicidio colposo

2. Interruzione della gravidanza. Interruzione punibile della gravidanza

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2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestan- te è punito con una pena detentiva da uno71 a dieci anni. 3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima setti- mana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.72

Art. 11973 1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza. 2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’inter- vento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili. 3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale. 4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita. 5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Art. 12074 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’arti- colo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:

a. chiedere alla gestante una richiesta scritta;

71 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).

Interruzione non punibile della gravidanza

Contravvenzioni commesse dal medico

Codice penale svizzero

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311.0

b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestan- te e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opusco- lo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuita-

mente, 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili

di fornire un aiuto morale o materiale, 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e

c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni,

è punito con la multa75. 2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annun- ciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.

Art. 12176

Art. 12277

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto impor- tante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.78

75 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

76 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

78 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

3. Lesioni personali. Lesioni gravi

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311.0

Art. 12379

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).80

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura, se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,81

se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,82

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo inde- terminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’an- no successivo alla separazione.83

Art. 12484 1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femmi- nile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro fun- zione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

80 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

81 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

82 Comma. introdotto dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

83 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).

Lesioni semplici

Mutilazione di organi genitali femminili

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 125 1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria85. 2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

Art. 126 1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa. 2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:

a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale a- veva la custodia o doveva aver cura;

b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

bbis.86 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condi- zione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tem- po o nell’anno successivo alla separazione.87

Art. 12788

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

85 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

86 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

87 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Lesioni colpose

Vie di fatto

4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. Abbandono

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311.0

Art. 12889

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 128bis 90

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 12991

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 130 a 13292

Art. 13393 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

90 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

92 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Omissione di soccorso

Falso allarme

Esposizione a pericolo della vita altrui

Rissa

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 13494

Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più per- sone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria95.

Art. 13596 1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registra- zioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mo- strano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.97 98 2 Gli oggetti sono confiscati. 3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detenti- va sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.99

Art. 136100

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

95 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

97 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

98 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

99 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

100 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 2006 7879 7949).

Aggressione

Rappresenta- zione di atti di cruda violenza

Somministra- zione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

Codice penale svizzero

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311.0

Titolo secondo:101 Dei reati contro il patrimonio

Art. 137 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condi- zioni degli articoli 138–140. 2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.

Art. 138 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria102 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patri- moni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

Art. 139 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sot- trae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

102 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

1. Reati contro il patrimonio. Appropriazione semplice

Appropriazione indebita

Furto

Codice penale svizzero

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311.0

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere103 se fa mestiere del furto. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere104 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque partico- larmente pericoloso. 4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 140 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corpo- rale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non infe- riore a 180 aliquote giornaliere. È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno105 se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque parti- colarmente pericoloso. 4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.

103 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

104 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

105 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Rapina

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 141 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 141bis

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 142 1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l’utiliz- zazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procu- ra, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 L’acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un mem- bro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 143bis106 1 Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. 2 Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, pro- grammi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

106 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).

Sottrazione di una cosa mobile

Impiego illecito di valori patrimoniali

Sottrazione di energia

Acquisizione illecita di dati

Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 144 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio. 3 Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio.

Art. 144bis

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d’ufficio. 2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presu- mere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allesti- rli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 145 Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sot- trae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 146 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingan- na con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Danneggiamento

Danneggiamento di dati

Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Truffa

Codice penale svizzero

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2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. 3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 147 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, serven- dosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissi- mula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni. 3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un con- giunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 148 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene pre- stazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragione- volmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta. 2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Art. 149 Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’eser- cente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150 Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

Abuso di carte- chèques o di credito

Frode dello scotto

Conseguimento fraudolento di una prestazione

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l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manife- stazione simile, il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150bis 107 1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in com- mercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente pro- grammi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.108 2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 151 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma sub- dolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 152 Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell’organo di gestione, del consiglio d’ammi- nistrazione o dell’ufficio di revisione, oppure liquidatore di una socie- tà commerciale, cooperativa o di un’altra azienda esercitata in forma commerciale, dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all’insieme dei soci o agli associati all’azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

107 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).

108 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodi- ficazione di offerte in codice

Danno patrimoniale procurato con astuzia

False indicazioni su attività commerciali

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Art. 153 Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a iscri- vere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 154 Abrogato

Art. 155 1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione. 2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposi- zione.109

Art. 156 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usan- do violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona. 3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’inte- grità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 140. 4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno110.

109 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

110 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Contraffazione di merci

Estorsione

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Art. 157 1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, van- taggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Art. 158 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuri- dico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui. Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto. 2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un mem- bro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 159 Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute sala- riali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d’assicura- zione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Usura

Amministrazione infedele

Appropriazione indebita di trattenute salariali

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Art. 160 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo me- diante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa me- stiere della ricettazione.

Art. 161 1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, della direzione, dell’organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende, in qualità di membro di un’autorità o di funzionario, o in qualità di loro ausiliario, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la cono- scenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosi- milmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecu- niaria.111

3. …112

4.113 Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società.

111 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

112 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).

Ricettazione

Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali

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5.114 I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamen- to della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

Art. 161bis 115

Chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 162 Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 163 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501; FF 2007 407).

115 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 68; FF 1993 I 1077).

Manipolazione dei corsi

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

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Art. 164 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente infe- riore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuita- mente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 165 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dota- zione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’ammini- strazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la pro- pria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un atte- stato di carenza di beni. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a con- trarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha sfruttato in modo usurario.

Art. 166 Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere rego- larmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori

Cattiva gestione

Omissione della contabilità

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con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 1889116 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 167 Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.

Art. 168 1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giu- diziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 169 Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di riten- zione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abban- dono dell’attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

116 RS 281.1

Favori concessi ad un creditore

Corruzione nell’esecuzione forzata

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

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Art. 170 Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 171 1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accet- tato ed omologato. 2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può pre- scindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla puni- zione.

Art. 171bis 1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF117), l’autorità compe- tente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.

Art. 172118

Art. 172bis

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.119

117 RS 281.1 118 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669). 119 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale

Concordato giudiziale

Revoca del fallimento

4. Disposizioni generali …

Cumulo di pena privativa della libertà e multa

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Art. 172ter

1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. 2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all’estorsione.

Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata120

Art. 173121

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquo- te giornaliere122. 2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di consi- derarle vere in buona fede. 3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è puni- bile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, pre- valentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. 4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. 5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputa- zioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

Art. 174 1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei,

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

122 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

Reati di poca entità

1. Delitti contro l’onore. Diffamazione

Calunnia

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chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputa- zione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.123

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.

Art. 175 1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona. 2 Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.

Art. 176 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffama- zione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qua- lunque altro mezzo.

Art. 177 1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.124 2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un conte- gno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. 3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Art. 178 1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.125

123 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

124 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).

Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso

Disposizione comune

Ingiuria

Prescrizione

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2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.126

Art. 179 Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 179bis 128

Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capo- verso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 179ter 129

Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un sup- porto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registra- zione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.130

126 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

128 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

129 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

130 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

2.127 Delitti contro la sfera personale riservata. Violazione di segreti privati

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Registrazione clandestina di conversazioni

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Art. 179quater 131

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’imma- gini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 179quinquies 132 1 Non è punibile né secondo l’articolo 179bis capoverso 1 né secondo l’articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:

a. registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza;

b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni te- lefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

2 All’utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capo- versi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.

Art. 179sexies 133

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, pos- siede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

131 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

132 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823; FF 2001 2328 5225).

133 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

Registrazioni non punibili

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

Codice penale svizzero

72

311.0

2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale134, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179septies 135

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 179octies 136 1 Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o ese- gue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente. 2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000137 sulla sorveglian- za della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 179novies 138

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

134 Ora: impresa individuale. 135 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo

giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).

136 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3096; FF 1998 3319).

137 RS 780.1 138 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore

dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

Abuso di impianti di tele- comunicazioni

Sorveglianza ufficiale, impunibilità

Sottrazione di dati personali

Codice penale svizzero

73

311.0

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Art. 180 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:

a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

abis.139 è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica regi- strata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.140

Art. 181 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una per- sona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 182141 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commer- cio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfrutta- mento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. 2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. 3 In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria. 4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.

139 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

140 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

141 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).

Minaccia

Coazione

Tratta di esseri umani

Codice penale svizzero

74

311.0

Art. 183142

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di di- scernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

Art. 184143

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottene- re un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 185144

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impa- dronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione perso- nale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita. 4.145 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

145 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Sequestro di persona e rapimento

Circostanze aggravanti

Presa d’ostaggio

Codice penale svizzero

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311.0

5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabi- le.146

Art. 186 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo quinto:147 Dei reati contro l’integrità sessuale

Art. 187 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3.148 Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiu- to gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.

146 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

147 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).

148 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Violazione di domicilio

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli

Codice penale svizzero

76

311.0

5. …149

6. …150

Art. 188 1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2.151 Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla con- giunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o ren- dendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. 2 …152 3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.153

Art. 190 1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la con- giunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, eser- citando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

149 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

150 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997, in vigore dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

151 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

152 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

Atti sessuali con persone dipendenti

2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. Coazione sessuale

Violenza carnale

Codice penale svizzero

77

311.0

2 …154 3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.155

Art. 191 Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnal- mente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Art. 192 1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una per- sona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica regi- strata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.156

Art. 193 1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a com- piere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica regi- strata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.157

Art. 194 1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

154 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

155 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).

156 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

157 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Sfruttamento dello stato di bisogno

Esibizionismo

Codice penale svizzero

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311.0

2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

Art. 195 Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostitu- zione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Art. 196158

Art. 197 1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiu- si, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere porno- grafico di queste, è esente da pena. 3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circola- zione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti ses- suali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati.

158 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, con effetto dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

4. Pornografia

Codice penale svizzero

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311.0

3bis.159 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.160

Gli oggetti sono confiscati. 4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena deten- tiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria. 5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 198 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 199 Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.

Art. 200 Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Art. 201 a 212161

159 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

160 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

161 Questi art. (salvo l’art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio – FF 1985 II 901). L’art. 211 è stralciato.

5. Contravven- zioni contro l’integrità sessuale. Molestie sessuali

Esercizio illecito della prostitu- zione

6. Reato collettivo

Codice penale svizzero

80

311.0

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Art. 213162 1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto. 3 …163

Art. 214164

Art. 215165

Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essen- do già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 216166

Art. 217167 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.

162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

163 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

164 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

165 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

166 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Incesto

Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

Codice penale svizzero

81

311.0

Art. 218168

Art. 219169 1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.170

Art. 220171

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l’autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Art. 221 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone. 3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 222 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

168 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

170 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

171 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).

Violazione del dovere d’assistenza o educazione

Sottrazione di minorenne

Incendio intenzionale

Incendio colposo

Codice penale svizzero

82

311.0

2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

Art. 223 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 224 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplo- sive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 225 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 226 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. 2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze desti- nate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono

Esplosione

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

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destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere172. 3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istru- zioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 226bis 173 1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 226ter 174 1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 2 Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, disposi- tivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 3 Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostan- ze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

172 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

173 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

174 Introdotto dal n. 2 II dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti

Atti preparatori punibili

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Art. 227 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in peri- colo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 228 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle per- sone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferio- re ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 229 1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demoli- zione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 230 1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altri- menti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.

Inondazione. Franamento

Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

Violazione delle regole dell’arte edilizia

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

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2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Art. 230bis 175 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produ- zione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:

a. mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di

bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 231 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo perico- losa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.176 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detenti- va da uno a cinque anni. 2. La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 232 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

175 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

176 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni

Propagazione di malattie dell’uomo

Propagazione di epizoozie

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Art. 233 1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe peri- coloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 234 1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. 2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 235 1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in peri- colo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.177 La sentenza di condanna è resa pubblica. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. 3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Art. 236 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in ven- dita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. 2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. 3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

177 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Propagazione di parassiti pericolosi

Inquinamento di acque potabili

Fabbricazione di foraggi nocivi

Commercio di foraggi adulterati

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Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle stra- de, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 238 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria178. 2 La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui.

Art. 239 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo parti- colare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubbli- co acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

178 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

Perturbamento della circolazione pubblica

Perturbamento del servizio ferroviario

Perturbamento di pubblici servizi

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Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Art. 240 1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena deten- tiva non inferiore ad un anno. 2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

Art. 241 1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l’apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.179 2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 242 1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria180. 2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 243181 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato iden- tici o simili a quelli dell’originale,

179 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

180 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro.

181 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

Contraffazione di monete

Alterazione di monete

Messa in circolazione di monete false

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

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chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparec- chi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.182 2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.183

Art. 244 1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circola- zione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.184 2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 245 1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie franco- bolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto. 2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo uffi- ciali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

182 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

183 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

184 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

Importazione, acquisto e deposito di monete false

Falsificazione di valori di bollo ufficiali

Codice penale svizzero

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Art. 246 Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per consta- tare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraf- fatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 247 Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 248 Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati, usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 249185 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilan- ce o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti. 2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

185 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

Falsificazione di marche ufficiali

Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Falsificazione dei pesi e delle misure

Confisca

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311.0

Art. 250 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, carta- monete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251186

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuri- dica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 252187

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 253 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico uffi- ciale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale,

186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Monete e bolli di valore esteri

Falsità in documenti

Falsità in certificati

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Codice penale svizzero

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311.0

chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 254 1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, dete- riora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.

Art. 255 Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.

Art. 256 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una per- sona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 257 Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsa- mente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 258188

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Soppressioni di documento

Documenti esteri

Rimozione di termini

Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici

Pubblica intimidazione

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 259189 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 1bis La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l’istigazione avviene all’estero.190 2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 260 1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. 2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fat- tagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.

Art. 260bis 191 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

a. Omicidio intenzionale (art. 111); b. Assassinio (art. 112); c. Lesioni gravi (art. 122); cbis.192Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124); d. Rapina (art. 140); e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183); f. Presa d’ostaggio (art. 185); g. Incendio intenzionale (art. 221);

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

190 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

191 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530; FF 1980 I 1032).

192 Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 2575; FF 2010 4941 4967).

192 FF 1918 II 1

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Sommossa

Atti preparatori punibili

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311.0

h. Genocidio (art. 264); i. Crimini contro l’umanità (art. 264a); j. Crimini di guerra (art. 264c–264h).193

2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio ini- ziato è esente da pena. 3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.194

Art. 260ter 195

1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la strut- tura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di vio- lenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecu- niaria. 2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)196 se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione. 3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizza- zione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.197

Art. 260quater 198

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o

193 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

194 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

195 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).

196 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

197 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

198 Introdotto dall’art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2535; FF 1996 I 875).

Organizzazione criminale

Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi

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311.0

con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitu- tive di un reato più grave.199

Art. 260quinquies 200 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazio- nale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo. 3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo. 4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazio- nale applicabili nei conflitti armati.

Art. 261 Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblica- mente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 261bis 201

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro- paganda o vi partecipa;

199 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

200 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043; FF 2002 4815).

201 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 III 217).

Finanziamento del terrorismo

Perturbamento della libertà di credenza e di culto

Discriminazione razziale

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chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza gros- solanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;202

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pub- blico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 262 1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, contro la volontà dell’avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 263 1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecunia- ria sino a 180 aliquote giornaliere. 2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.203

202 RU 2005 1165 203 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Turbamento della pace dei defunti

Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

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311.0

Titolo dodicesimobis:204 Genocidio e crimini contro l’umanità

Art. 264 Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;

b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provo- care la distruzione totale o parziale del gruppo;

c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;

d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non infe- riore a dieci anni.

Art. 264a 1 Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. uccide intenzionalmente una persona; b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popola-

zione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condi- zioni di vita dirette a provocarne la distruzione;

c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva la persona della libertà su mandato o con l’appro-

vazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o

204 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2725; FF 1999 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

Genocidio

Crimini contro l’umanità

a. Omicidio intenzionale b. Sterminio

c. Riduzione in schiavitù

d. Sequestro di persona

e. Sparizione forzata di persone

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311.0

2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;

f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo gran- di sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;

g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popo- lazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gra- vità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legitti- mamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;

i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di per- sone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in rela- zione a un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodice- simoter o ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;

j. commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indi- cati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capover- so 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

f. Tortura

g. Lesione dell’autodetermi- nazione sessuale

h. Deportazione o trasferimento forzato

i. Persecuzione e apartheid

j. Altri atti inumani

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Titolo dodicesimoter:205 Crimini di guerra

Art. 264b Gli articoli 264d–264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

Art. 264c 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949206, com- mettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

a. omicidio intenzionale; b. presa d’ostaggio; c. inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla

salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, tratta- mento inumano o esperimenti biologici;

d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da neces- sità militari e compiute su larga scala;

e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali; g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima

dell’inflizione o dell’esecuzione di una pena severa, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2 Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario. 3 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

205 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

206 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.

1. Campo d’applicazione

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

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311.0

4 Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capo- verso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 264d 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:

a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;

b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell’ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento del- la pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945207, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;

c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure con- tro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo mili- tare;

d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un em- blema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distin- tivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;

e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o vei- coli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all’arte, all’educazione, alla scienza o a scopi umani- tari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten- tiva inferiore a un anno.

Art. 264e 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento me- dico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;

b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto in- ternazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la

207 RS 0.120

3. Altri crimini di guerra a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

b. Trattamento medico ingiusti- ficato, lesione dell’autodetermi- nazione sessuale e della dignità umana

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sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten- tiva inferiore a un anno.

Art. 264f 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten- tiva inferiore a un anno.

Art. 264g 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stes- si avranno come conseguenza l’uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;

b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazio- nale umanitario per influire sulle operazioni militari;

c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano impe- rativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva per- sone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o im- pedisce l’invio di soccorsi;

d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;

e. mutila il cadavere di un combattente nemico;

c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

d. Metodi di guerra vietati

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f. come comandante militare, impartisce l’ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;

g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell’uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3 Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena deten- tiva inferiore a un anno.

Art. 264h 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

a. utilizza veleno o armi velenose; b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e

liquidi tossici o asfissianti; c. utilizza proiettili che all’interno del corpo umano si espandono

o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; d. utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che

non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;

e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2 In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

Art. 264i È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque:

a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro mo- do le condizioni dell’armistizio;

e. Impiego di armi vietate

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

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b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l’accompagna;

c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 264j È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c–264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata puni- bile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Titolo dodicesimoquater:208 Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter

Art. 264k 1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, e che non adotta misure adeguate per impedirne l’esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all’autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria.

Art. 264l È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimobis o dodicesimoter, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell’atto.

Art. 264m 1 È punibile anche colui che ha commesso all’estero un reato previsto dai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dall’articolo 264k, se si trova

208 Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

5. Altre viola- zioni del diritto internazionale umanitario

Punibilità dei superiori

Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

Reati commessi all’estero

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in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribu- nale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. 2 Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescin- dere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

a. un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o

b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.

3 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l’assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all’estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l’autore a ogni sanzione.

Art. 264n Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimobis e dodice- simoter e dall’articolo 264k non è subordinato a nessuna delle autoriz- zazioni di cui agli articoli seguenti:

a. articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura pe- nale209;

b. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958210 sulla respon- sabilità;

c. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002211 sull’Assemblea federale;

d. articolo 61a della legge federale del 21 marzo 1997212 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione;

e. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005213 sul Tri- bunale federale;

f. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005214 sul Tribunale amministrativo federale;

g. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009215 sul Tribunale federale dei brevetti;

209 RS 312.0 210 RS 170.32 211 RS 171.10 212 RS 172.010 213 RS 173.110 214 RS 173.32 215 RS 173.41

Esclusione dell’immunità relativa

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h. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010216 sull’organizza- zione delle autorità penali.

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 265 Chiunque commette un atto diretto a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione217 o d’un Cantone218, ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Con- federazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno219.

Art. 266 1. Chiunque commette un atto diretto a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Con- federazione, a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confede- razione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confede- razione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2.220 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confe- derazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

216 RS 173.71 217 RS 101 218 RS 131.211/.235 219 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente Libro. 220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento

Attentati contro l’indipendenza della Confederazione

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Art. 266bis 221 1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non infe- riore ad un anno.

Art. 267 1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,222

chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confe- derazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scom- parire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzional- mente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Con- federazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2.223 Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubbli- co un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confe- derazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 3.224 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecunia- ria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 268 Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Con- federazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

221 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).

223 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).

224 Originario n. 2.

Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera

Tradimento nelle relazioni diplomatiche

Rimozione di termini di confine pubblici

Codice penale svizzero

107

311.0

Art. 269225

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 270 Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo parti- colare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 271226

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.227

2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una orga- nizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 272228

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un ser- vizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

227 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Violazione della sovranità territoriale svizzera

Offese agli emblemi svizzeri

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero

2. Spionaggio. Spionaggio politico

Codice penale svizzero

108

311.0

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferio- re ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.

Art. 273 Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecunia- ria.229

Art. 274230

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferio- re ad un anno. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

229 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Spionaggio economico

Spionaggio militare

Codice penale svizzero

109

311.0

Art. 275231

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo ille- cito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione232 o di un Cantone233, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 275bis 234

Chiunque svolge una propaganda dell’estero intesa a sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 275ter 235

Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 276 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commet- tere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha pro- vocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

232 RS 101 233 RS 131.211/.235 234 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16;

FF 1949 613). 235 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16;

FF 1949 613).

3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale

Propaganda sovversiva

Associazioni illecite

4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

Codice penale svizzero

110

311.0

Art. 277 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 278 Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del pro- prio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Art. 279 Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costitu- zione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referen- dum o d’iniziativa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 280 Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di refe- rendum o d’iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un eletto- re ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso deter- minato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Falsificazione d’ordini o di istruzioni

Turbamento del servizio militare

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni

Attentati contro il diritto di voto

Codice penale svizzero

111

311.0

Art. 281 Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l’elettore che si fa dare o promettere un tale profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 282 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum o dell’iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2.236 Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Art. 282bis 237

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.

Art. 283 Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

236 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

237 Introdotto dall’art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU 1978 688; FF 1975 I 1313).

Corruzione elettorale

Frode elettorale

Incetta di voti

Violazione del segreto del voto

Codice penale svizzero

112

311.0

Art. 284238

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285 1.239 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957240 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009241 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008242 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010243 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti.244

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.245

Art. 286246

Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

238 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971(RU 1971 777; FF 1965 I 474).

239 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 5597 5629; FF 2183, 2007 2457).

240 RS 742.101 241 RS 745.1 242 RS 742.41 243 RS 745.2 244 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza

delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).

245 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

246 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

Impedimento di atti dell’autorità

Codice penale svizzero

113

311.0

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957247 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009248 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008249 sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010250 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall’Ufficio federale dei trasporti. 251

Art. 287 Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica fun- zione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena deten- tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 288252

Art. 289 Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 290 Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiu- dere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 291 1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. 2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.

247 RS 742.101 248 RS 745.1 249 RS 742.41 250 RS 745.2 251 Nuovo testo giusta l’art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza

delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).

252 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

Usurpazione di funzioni

Sottrazione di cose requisite o sequestrate

Rottura di sigilli

Violazione del bando

Codice penale svizzero

114

311.0

Art. 292 Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una auto- rità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Art. 293 1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa. 2 La complicità è punibile. 3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.253

Art. 294 Chiunque esercita una professione, un’industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.254

Art. 295255

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Art. 296256

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti uffi- ciali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

253 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852; FF 1996 IV 449).

254 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

255 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Disobbedienza a decisioni dell’autorità

Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Violazione della interdizione di esercitare una professione

Oltraggio ad uno Stato estero

Codice penale svizzero

115

311.0

Art. 297257

Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 298 Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 299 1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con vio- lenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 300 Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favori- sce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 301 1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni mili- tari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

257 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

Oltraggi a istituzioni inter- nazionali

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere

Spionaggio in danno di Stati esteri

Codice penale svizzero

116

311.0

Art. 302258 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a ri- chiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il pro- cedimento anche senza siffatta domanda. 3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.259

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Art. 303 1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un pro- cedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 304 1. Chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

258 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2002 2416 1513).

Procedimento

Denuncia mendace

Sviamento della giustizia

Codice penale svizzero

117

311.0

Art. 305 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli artico- li 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.260 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.261 2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305bis 262

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapen- do o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.263

Vi è caso grave segnatamente se l’autore: a. agisce come membro di un’organizzazione criminale; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole

facendo mestiere del riciclaggio. 3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

260 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

261 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

262 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).

263 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Favoreggiamen- to

Riciclaggio di denaro

Codice penale svizzero

118

311.0

Art. 305ter 264 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente econo- micamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.266 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comuni- care all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.267

Art. 306 1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichia- razione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.268

Art. 307 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un pro- cedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsa- mente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.269

264 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077; FF 1989 II 837).

265 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193).

266 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

267 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

268 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

269 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunica- zione265

Dichiarazione falsa di una parte in giudizio

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od inter- pretazione

Codice penale svizzero

119

311.0

3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.270

Art. 308 1 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pe- na.271 2 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).272

Art. 309273

Gli articoli 306–308 si applicano anche: a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli

arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’ammini- strazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;

b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui compe- tenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Art. 310 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.274

270 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

271 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

272 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

273 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l’amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2001 311).

274 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Attenuazione di pene

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali

Liberazione di detenuti

Codice penale svizzero

120

311.0

Art. 311 1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre per- sone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.275

2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le per- sone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.276

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali

Art. 312 I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 313 Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 314277

I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con

275 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

276 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Ammutinamento di detenuti

Abuso di autorità

Concussione

Infedeltà nella gestione pubblica

Codice penale svizzero

121

311.0

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.278

Art. 315 e 316279

Art. 317280

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un docu- mento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non con- forme all’originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 317bis 281 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell’ambito di un’inchiesta mascherata oppure dal capo del Diparti- mento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) conformemente all’articolo 14c della legge federale del 21 marzo 1997282 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI). 2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un’inchiesta mascherata o dal capo del DDPS conformemente all’articolo 14c LMSI.

278 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

279 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

281 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata (RU 2004 1409; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923).

282 RS 120

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

Atti non punibili

Codice penale svizzero

122

311.0

Art. 318 1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 319 Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un dete- nuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 320 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.

Art. 321 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni283, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria284.285

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

283 RS 220 284 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;

RS 171.10). 285 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 20 mar. 2009 sui consulenti in brevetti, in

vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2259; FF 2008 305).

Falso certificato medico

Aiuto alla evasione di detenuti

Violazione del segreto d’ufficio

Violazione del segreto professionale

Codice penale svizzero

123

311.0

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza. 3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimo- niare in giudizio.

Art. 321bis 286 1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto noti- zia nell’esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica è punito conformemente all’articolo 321. 2 Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l’interessato, dopo aver preso conoscenza dei suoi diritti, non l’ha esplicitamente vietato. 3 La Commissione rilascia l’autorizzazione se:

a. la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati; b. è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso

dell’interessato, e c. l’interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.

4 La Commissione vincola l’autorizzazione ad oneri per garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l’autorizzazione. 5 La Commissione può accordare autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni se nessun interesse degno di protezione degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono anonimizzati all’inizio della ricerca. 6 La Commissione non è vincolata a istruzioni. 7 Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commis- sione. Esso ne regola l’organizzazione e la procedura.

Art. 321ter 287 1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunica- zioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti,

286 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1945; FF 1988 II 353).

287 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).

Segreto professionale in materia di ricerca medica

Violazione del segreto postale e del segreto delle tele- comunicazioni

Codice penale svizzero

124

311.0

apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1. 3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunica- zioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrat- tuale. 4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunica- zioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni. 5 Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 322288 1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).289 2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile sol- tanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile. 3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il diret- tore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblica- zione (art. 28 cpv. 2 e 3).290

Art. 322bis 291

Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 3292, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o

288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).

289 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

290 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

291 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).

292 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media

Mancata opposizione a una pubblica- zione punibile

Codice penale svizzero

125

311.0

con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Titolo diciannovesimo:293 Della corruzione

Art. 322ter

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quater

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un inde- bito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omis- sione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quinquies

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell’espletamento della sua attività uffi- ciale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un inde- bito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

293 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. Corruzione attiva

Corruzione passiva

Concessione di vantaggi

Accettazione di vantaggi

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 322septies

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazio- nale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’orga- nizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omis- sione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,294

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.295

Art. 322octies

1. …296

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rap- porti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali. 3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

294 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

295 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

296 Abrogato dal n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

3. Disposizioni comuni

Codice penale svizzero

127

311.0

Titolo ventesimo:297 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 323298

Sono puniti con la multa: 1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non

si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1299 LEF300);

2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);

3. il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1301 LEF);

4. il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi be- ni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);

5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la proce- dura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).

Art. 324302

Sono puniti con la multa: 1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o

latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF303);

2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);

3. chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli

297 Originariamente tit. diciannovesimo. 298 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 299 Ora: l’art. 341 cpv. 1 300 RS 281.1 301 Ora: l’art. 341 cpv. 1 302 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 303 RS 281.1

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento

Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria

Codice penale svizzero

128

311.0

detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);

4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liqui- datori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pigno- ratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);

5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capo- verso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1304 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 325 Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’ob- bligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari, è punito con la multa.

Art. 325bis 305

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento suc- cessivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il con- duttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni306, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pre- tese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.

Art. 326307

304 Ora: l’art. 341 cpv. 1 305 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e

affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

306 RS 220 307 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669). 308 Ora: imprese individuali.

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abita- zione e commer- ciali

Persone giuridiche, società commer- ciali e ditte individuali 308 1. …

Codice penale svizzero

129

311.0

Art. 326bis 309 1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale310, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno com- messa. 2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto suc- cessivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adope- rato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore. 3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la perso- na rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collet- tivo o in accomandita, una ditta individuale311 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle per- sone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 326ter 312

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con la multa313.

309 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802; FF 1985 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis).

310 Ora: impresa individuale. 311 Ora: impresa individuale. 312 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797). Nuovo testo

giusta il n. 5 dell’all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

313 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).

2. Nel caso dell’articolo 325bis

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

Codice penale svizzero

130

311.0

Art. 326quater 314

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.

Art. 327315

Art. 328 1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffa- zioni, è punito con la multa. 2.316 Le contraffazioni sono confiscate.

Art. 329 1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con la multa. 2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 330 Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, con- suma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall’Amministrazione dell’esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.317

314 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

315 Abrogato dal n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951(RU 1951 1; FF 1949 613).

317 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

False informazioni da parte di istitu- zioni di previ- denza a favore del personale

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

Violazione di segreti militari

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 331 Chiunque indebitamente porta l’uniforme dell’esercito svizzero, è punito con la multa.318

Art. 332319

Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile320 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

Libro terzo:321 Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Art. 333 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano dispo- sizioni sulla materia. 2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:

a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pe-

na pecuniaria; c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria

d’importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

3 Se la pena massima comminata è l’arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli arti- coli 106 e 107. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974322 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un’altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.

318 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

319 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

320 RS 210 321 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459; FF 1999 1669). 322 RS 313.0

Uso indebito della uniforme militare

Omessa notifica- zione del rinvenimento di cose smarrite

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

Codice penale svizzero

132

311.0

4 Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l’articolo 41 e gli importi della multa deroganti all’articolo 106. 5 Se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l’articolo 34. Le norme di commisurazione dero- ganti all’articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrati- vo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l’importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall’importo massimo della multa diviso per 3000. 6 Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente ade- guate al nuovo diritto, vale quanto segue:

a. i termini di prescrizione dell’azione penale per i crimini e i de- litti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;

b. i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravven- zioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

c. le norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

d. l’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in pri- ma istanza;

e. i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;

f. le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull’interruzione della medesima so- no abrogate.

7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

Art. 334 Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Riferimento a disposizioni abrogate

Codice penale svizzero

133

311.0

Art. 335 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. 2 Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.

Titolo secondo:323

Art. 336 a 338

Titolo terzo: 324

Art. 339 a 348

Titolo quarto: Dell’assistenza in materia di polizia325

Art. 349326

Art. 350 1 L’Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 2 Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall’altro.

323 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

324 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

325 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

326 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

327 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Leggi cantonali

1. …

2. Collaborazio- ne con INTERPOL a. Competen- za327

Codice penale svizzero

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311.0

Art. 351 1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure. 2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. 3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti. 4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 352 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981330 sull’assistenza internazio- nale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTER- POL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2 La legge federale del 19 giugno 1992331 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministra- tivi. 3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni diretta- mente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.

Art. 353 La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

328 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

329 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

330 RS 351.1 331 RS 235.1 332 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

b. Compiti328

c. Protezione dei dati329

d. Aiuti finanziari e indennità332

Codice penale svizzero

135

311.0

Art. 354 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta. 2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

a. il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e po- lizia;

b. l’Ufficio federale di polizia; c. i posti di confine; d. le autorità cantonali di polizia.

3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008334 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 1998335 sull’asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 2005336 sugli stranie- ri. Il sistema d’informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 2003337 sui profili del DNA.338 4 Il Consiglio federale:

a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trat- tamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

b. designa le autorità che mediante procedura di richiamo posso- no immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati perso- nali possono essere comunicati nel singolo caso;

c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segna- tamente la consultazione, la rettifica, l’archiviazione e la di- struzione dei dati che le concernono.

Art. 355339

333 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

334 RS 361 335 RS 142.31 336 RS 142.20 337 RS 363 338 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di

polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631). 339 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia

della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

3. Collaborazio- ne a scopo d’identificazione di persone333

4. …

Codice penale svizzero

136

311.0

Art. 355a 340 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.342 2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 2004343 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.

Art. 355b344

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004346 tra la Confedera- zione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.

340 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).

341 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

342 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).

343 RS 0.362.2 344 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero

l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017; FF 2005 859).

345 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

346 RS 0.362.2

5. Cooperazione con Europol a. Scambio di dati341

b. Estensione del mandato345

Codice penale svizzero

137

311.0

Art. 355c347

Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni con- tenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen348 attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 355d349

Art. 355e350 1 Presso l’Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE351) responsabile del N-SIS. 2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di con- sultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle se- gnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.

347 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).

348 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).

349 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273). Abrogato dal n. II dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

350 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 447 2179 2227; FF 2004 5273).

351 Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).

5bis. Coopera- zione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. Competenza

5ter. …

5quater. Ufficio SIRENE

Codice penale svizzero

138

311.0

Art. 355f352 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vinco- lato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen353 (Stato Schengen) possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o per- seguire un reato o per eseguire una decisione in materia pe- nale;

b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perse- guire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;

c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e

d. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.

2 In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schen- gen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi es- senziali di uno Stato Schengen.

352 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

353 Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono: a. l’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità

europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31);

b. l’Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1);

c. l’Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32);

d. l’Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33);

e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311).

5quinquies Coopera- zione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali a. A uno Stato terzo o a un organo interna- zionale

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311.0

3 L’autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2. 4 In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponde- ranti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubbli- co preponderante; o

c. garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei da- ti.

Art. 355g354 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schen- gen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:

a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede; b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati

personali ha fornito il suo consenso preliminare; c. nessun interesse preponderante degno di protezione della per-

sona interessata si oppone alla comunicazione; e d. la comunicazione è indispensabile:

1. all’adempimento di un compito legale da parte della per- sona fisica o giuridica,

2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,

3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicu- rezza pubblica, o

4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi. 2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.

354 Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3417; FF 2009 5873).

b. A una persona fisica o giuridica

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311.0

Art. 356 a 361355

Art. 362 L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni

Art. 363357

Art. 364 Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.

Titolo sesto: Del casellario giudiziale

Art. 365 1 L’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informa- tizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudi- ziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati sepa- ratamente. 2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

a. attuazione di procedimenti penali;

355 Abrogati dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

356 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

357 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

358 Abrogato dal n. II 8 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

6. Avviso in caso di pornografia356

…358

Scopo

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311.0

b. procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e d’estradizione;

c. esecuzione delle pene e delle misure; d. controlli di sicurezza civili e militari; e. pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei con-

fronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931359 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero;

f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998360 sull’asilo;

g. procedura di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo condu-

cente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958361 sul- la circolazione stradale;

i. esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre

1992362 sulla statistica federale; k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione

della libertà a fini assistenziali; l.363 esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre

1995364 sul servizio civile; m.365 valutazione dell’idoneità a determinati impieghi ai sensi del-

la legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile; n.366 esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammis-

sione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 1995367 (LM);

359 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).

360 RS 142.31 361 RS 741.01 362 RS 431.01 363 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093;

FF 2008 2255). 364 RS 824.0 365 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093;

FF 2008 2255). 366 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in

vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685). 367 RS 510.10

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311.0

o.368 esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;

p.369 esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM;

q.370 esame di un’esclusione dal servizio di protezione civile ai sen- si della legge federale del 4 ottobre 2002371 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 366 1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero. 2 Nel casellario si iscrivono:

a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronun- ciata una pena o una misura;

b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;

c. le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pro- nunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione se- condo il presente Codice;

d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esisten- ti.

3 Le condanne di minori sono iscritte soltanto se: a. è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25

DPMin372); b. è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15

cpv. 2 DPMin).373 4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.374

368 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

369 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

370 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

371 RS 520.1 372 RS 311.1 373 Introdotto dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal

1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). 374 Originario cpv. 3.

Contenuto

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311.0

Art. 367 1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

a. Ufficio federale di giustizia; b. autorità della giustizia penale; c. autorità della giustizia militare; d. autorità preposte all’esecuzione penale; e. servizi di coordinamento cantonali.

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, acce- dere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

a. autorità di cui al capoverso 1; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia

giudiziaria; d. Gruppo del personale dell’esercito; e.375 Ufficio federale della migrazione; f. …376

g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione stra-

dale; i. autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di

sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997377 sul- le misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

j.378 organo d’esecuzione del servizio civile; k.379 organi cantonali competenti per le decisioni concernenti

l’esclusione dal servizio di protezione civile. 2bis L’organo della Confederazione competente per il casellario comu- nica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n–p:

375 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

376 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

377 RS 120 378 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843;

FF 2001 5451). 379 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari,

in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

Trattamento dei dati e accesso

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311.0

a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di

persone soggette all’obbligo di leva e di militari.380 2ter Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2bis che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato mag- giore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.381 2quater La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2ter possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.382 3 Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza383, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e ammini- strative della Confederazione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in senso formale. 4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e. 4bis Per adempiere il compito secondo l’articolo 365 capoverso 2 let- tera m, l’autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda scritta e con il consenso dell’interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.384 5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il tratta- mento dei dati nel casellario. 6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la collaborazione con le autorità interessate; d. i compiti dei servizi di coordinamento;

380 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

381 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

382 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

383 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

384 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).

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311.0

e. il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;

f. la sicurezza dei dati; g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali,

quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che pos- sono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;

h. la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di stati- stica.

Art. 368 L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casel- lario allo Stato di origine del condannato.

Art. 369 1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d’uffi- cio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:

a. vent’anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni; b. quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cin-

que anni; c. dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno; d.385 dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l’artico-

lo 25 DPMin386. 2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta. 3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d’ufficio dopo:

a. quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64; b. dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi

dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003387 sul diritto penale minorile.388

385 Introdotta dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

386 RS 311.1 387 RS 311.1 388 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti

Eliminazione dell’iscrizione

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311.0

4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.389 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66–67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 1927390, nella versione del 21 marzo 2003391, sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.392 5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua. 6 Il termine decorre:

a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b. in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.393

7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sen- tenza eliminata non è più opponibile all’interessato. 8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.

Art. 370 1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono. 2 Non si rilasciano copie.

Art. 371 1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell’estratto figura- no le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per con- travvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un’interdizione dall’esercizio di una professione secondo l’articolo 67.394 2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta.

389 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

390 RS 321.0 391 RU 2006 3389 392 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 393 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 394 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

Diritto di consultazione

Estratti del casellario rilasciati a privati

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3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369. 3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha supe- rato con successo il periodo di prova.395 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369. 5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riporta- ta nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni

Art. 372 1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad ese- guire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. 2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa. 3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni pena- li.396

Art. 373 Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confi- sche.

395 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

396 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

1. Obbligo di eseguire pene e misure

2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. Esecuzione

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311.0

Art. 374 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. 2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale fede- rale dispone invece la Confederazione. 3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’arti- colo 73. 4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004397 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.398

Art. 375 1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità. 2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. 3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

Art. 376 1 I Cantoni organizzano l’assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private. 2 L’assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell’assistito.

Art. 377 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di peni- tenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. 2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:

a. donne; b. detenuti di determinate classi d’età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve

durata;

397 RS 312.4 398 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori

patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Diritto di disposizione

3. Lavoro di pubblica utilità

4. Assistenza riabilitativa

5. Penitenziari e istituzioni. Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli

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311.0

d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o un perfezionamento professionali.

3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure. 4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. 5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.

Art. 378 1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni. 2 Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.

Art. 379 1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59–61 e 63. 2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigi- lanza dei Cantoni.

Art. 380 1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni. 2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’am- bito dell’esecuzione di pene e misure;

b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corri- sponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;

c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, del lavo- ro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

Collaborazione intercantonale

Stabilimenti privati

Spese

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311.0

Titolo settimo a:399 Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita

Art. 380a 1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall’ente pubblico competente. 2 Al diritto di regresso contro l’autore e alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni400 in materia di atti illeciti. 3 Al diritto di regresso contro i membri dell’autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958401 sulla responsabilità.

Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione

Art. 381 Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un’autorità ammini- strativa della Confederazione;

b. all’autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 382 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.402 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d’ufficio la procedura per la grazia.

399 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

400 RS 220 401 RS 170.32 402 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

1. Grazia. Competenza

Domanda di grazia

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311.0

3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un ter- mine determinato.

Art. 383 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi. 2 Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 384 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un’altra legge federale, le Camere federali possono concedere un’amnistia. 2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Art. 385 I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie

Art. 386403 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educa- zione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. 2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1. 3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni. 4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

403 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).

Effetti

2. Amnistia

3. Revisione

1. Misure preventive

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311.0

Art. 387 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

a. l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;

b. l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;

c. l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;

d. l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80;

e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83. 1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’or- ganizzazione interna. 404 2 Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabili- menti del Cantone Ticino. 3 Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati. 4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo deter- minato:

a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti;

b. disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esi- genze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74–85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigi- lanza dei Cantoni.

5 Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.

404 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).

2. Disposizioni completive del Consiglio federale

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Art. 388 1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3. 2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita. 3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Art. 389 1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’au- tore. 2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

Art. 390 1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presenta- re la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso. 2 Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d’ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte. 3 Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d’ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.

Art. 391 I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.

Art. 392 Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

3. Disposizioni transitorie generali. Esecuzione di sentenze anteriori

Prescrizione

Reati perseguibili a querela di parte

4. Disposizioni cantonali d’applicazione

5. Entrata in vigore

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Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971405

Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002406

1. Esecuzione delle pene 1 L’articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizio- nale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34– 36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37–39). 2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l’entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51407), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53408), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 55409) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56410). 3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione delle pene detentive (art. 74–85, 91 e 92) nonché l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l’assistenza sociale volontaria (art. 93–96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2.411 Misure: decisione e esecuzione 1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56–65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

a. il giudice può ordinare l’internamento a posteriori secondo l’articolo 65 capoverso 2 soltanto se l’internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;

b. il collocamento di giovani adulti in una casa d’educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 1971412) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

405 DF del 18 mar. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82– 99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

406 RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669 407 RU 1971 777 408 CS 3 187 409 RU 1951 1 410 CS 3 187 411 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 412 RU 1971 777

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2 Al più tardi dodici mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condi- zioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59–61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinen- te; in caso contrario l’internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

3. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365–371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore. 2 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, l’autorità competente elimina d’ufficio le iscrizioni concernenti:

a. le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 1971413), eccetto quelle ordinate in virtù dell’articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;

b. il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971); c. l’obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar.

1971).414 3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.415

4. Istituzioni per l’esecuzione delle misure Al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.

413 RU 1971 777 414 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197). 415 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

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Indice

Libro primo: Disposizioni generali

Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d’applicazione

1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1 2. Condizioni di tempo Art. 2 3. Condizioni di luogo

Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3 Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato Art. 4 Reati commessi all’estero su minorenni Art. 5 Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6 Altri reati commessi all’estero Art. 7 Luogo del reato Art. 8

4. Condizioni personali Art. 9

Titolo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti

Definizioni Art. 10 Commissione per omissione Art. 11

2. Intenzione e negligenza Definizioni Art. 12 Errore sui fatti Art. 13

3. Atti leciti e colpa Atto permesso dalla legge Art. 14 Legittima difesa esimente Art. 15 Legittima difesa discolpante Art. 16 Stato di necessità esimente Art. 17 Stato di necessità discolpante Art. 18 Incapacità e scemata imputabilità Art. 19 Dubbio sull’imputabilità Art. 20 Errore sull’illiceità Art. 21

4. Tentativo Punibilità Art. 22 Desistenza e pentimento attivo Art. 23

5. Partecipazione Istigazione Art. 24

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Complicità Art. 25 Partecipazione a un reato speciale Art. 26 Circostanze personali Art. 27

6. Punibilità dei mass media Art. 28 Tutela delle fonti Art. 28a

7. Rapporti di rappresentanza Art. 29 8. Querela della parte lesa

Diritto di querela Art. 30 Termine Art. 31 Indivisibilità Art. 32 Desistenza Art. 33

Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene

Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

1. Pena pecuniaria Commisurazione Art. 34 Esazione Art. 35 Pena detentiva sostitutiva Art. 36

2. Lavoro di pubblica utilità Contenuto Art. 37 Esecuzione Art. 38 Commutazione Art. 39

3. Pena detentiva In generale Art. 40 Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41

Sezione 2: Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 42 2. Pene con condizionale parziale Art. 43 3. Disposizioni comuni

Periodo di prova Art. 44 Successo del periodo di prova Art. 45 Insuccesso del periodo di prova Art. 46

Sezione 3: Della commisurazione della pena 1. Principio Art. 47 2. Attenuazione della pena

Circostanze attenuanti Art. 48

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Effetti Art. 48a 3. Concorso di reati Art. 49 4. Obbligo di motivazione Art. 50 5. Computo del carcere preventivo Art. 51

Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento

1. Motivi d’impunità Punizione priva di senso Art. 52 Riparazione Art. 53 Autore duramente colpito Art. 54

2. Disposizioni comuni Art. 55 3. Sospensione del procedimento

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a

Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

1. Principi Art. 56 Concorso di misure Art. 56a Relazione tra le misure e le pene Art. 57 Esecuzione Art. 58

2. Misure terapeutiche stazionarie Trattamento di turbe psichiche Art. 59 Trattamento della tossicodipendenza Art. 60 Misure per i giovani adulti Art. 61 Liberazione condizionale Art. 62 Insuccesso del periodo di prova Art. 62a Liberazione definitiva Art. 62b Soppressione della misura Art. 62c Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d

3. Trattamento ambulatoriale Condizioni e esecuzione Art. 63 Soppressione della misura Art. 63a Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b

4. Internamento Condizioni e esecuzione Art. 64 Fine dell’interna-mento e liberazione Art. 64a Esame della liberazione Art. 64b

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Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazio- ne condizionale Art. 64c

5. Modifica della sanzione Art. 65

Sezione 2: Delle altre misure 1. Cauzione preventiva Art. 66 2. Interdizione dell’esercizio di una professione Art. 67

Esecuzione Art. 67a 3. Divieto di condurre Art. 67b 4. Pubblicazione della sentenza Art. 68 5. Confisca

a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69 b. Confisca di valori patrimoniali Principi Art. 70 Risarcimenti Art. 71 Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72

6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73

Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

1. Principi dell’esecuzione Art. 74 2. Esecuzione delle pene detentive

Principi Art. 75 Misure particolari di sicurezza Art. 75a Luogo dell’esecuzione Art. 76 Esecuzione ordinaria Art. 77 Lavoro e alloggio esterni Art. 77a Semiprigionia Art. 77b Segregazione cellulare Art. 78 Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79 Deroghe alle forme d’esecuzione Art. 80 Lavoro Art. 81 Formazione e perfezionamento Art. 82 Retribuzione Art. 83 Relazioni con il mondo esterno Art. 84 Controlli e ispezioni Art. 85 Liberazione condizionale a. Concessione Art. 86 b. Periodo di prova Art. 87

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c. Successo del periodo di prova Art. 88 d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89

3. Esecuzione di misure Art. 90 4. Disposizioni comuni

Diritto disciplinare Art. 91 Interruzione dell’esecuzione Art. 92

Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria

Assistenza riabilitativa Art. 93 Norme di condotta Art. 94 Disposizioni comuni Art. 95 Assistenza sociale volontaria Art. 96

Titolo sesto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell’azione penale

Termini Art. 97 Decorrenza Art. 98

2. Prescrizione della pena. Termini Art. 99 Decorrenza Art. 100

3. Imprescrittibilità Art. 101

Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa Punibilità Art. 102 Abrogato Art. 102a

Parte seconda: Delle contravvenzioni Definizione Art. 103 Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104 Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105 Multa Art. 106 Lavoro di pubblica utilità Art. 107 Privo di contenuto Art. 108 Prescrizione Art. 109

Parte terza: Definizioni Art. 110

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Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

1. Omicidio Omicidio intenzionale Art. 111 Assassinio Art. 112 Omicidio passionale Art. 113 Omicidio su richiesta della vittima Art. 114 Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115 Infanticidio Art. 116 Omicidio colposo Art. 117

2. Interruzione della gravidanza Interruzione punibile della gravidanza Art. 118 Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119 Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120 Abrogato Art. 121

3. Lesioni personali Lesioni gravi Art. 122 Lesioni semplici Art. 123 Mutilazione di organi genitali femminili Art. 124 Lesioni colpose Art. 125 Vie di fatto Art. 126

4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui Abbandono Art. 127 Omissione di soccorso Art. 128 Falso allarme Art. 128bis Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129 Abrogati Art. 130 a 132 Rissa Art. 133 Aggressione Art. 134 Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135 Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute Art. 136

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 1. Reati contro il patrimonio

Appropriazione semplice Art. 137 Appropriazione indebita Art. 138 Furto Art. 139

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Rapina Art. 140 Sottrazione di una cosa mobile Art. 141 Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis Sottrazione di energia Art. 142 Acquisizione illecita di dati Art. 143 Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Art. 143bis Danneggiamento Art. 144 Danneggiamento di dati Art. 144bis Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione Art. 145 Truffa Art. 146 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147 Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148 Frode dello scotto Art. 149 Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150 Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151 False indicazioni su attività commerciali Art. 152 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153 Abrogato Art. 154 Contraffazione di merci Art. 155 Estorsione Art. 156 Usura Art. 157 Amministrazione infedele Art. 158 Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159 Ricettazione Art. 160 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali Art. 161 Manipolazione dei corsi Art. 161bis

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163 Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori Art. 164 Cattiva gestione Art. 165 Omissione della contabilità Art. 166 Favori concessi ad un creditore Art. 167 Corruzione nell’esecuzione forzata Art. 168 Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169

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Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170 Concordato giudiziale Art. 171 Revoca del fallimento Art. 171bis

4. Disposizioni generali Abrogato Art. 172 Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis Reati di poca entità Art. 172ter

Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata

1. Delitti contro l’onore Diffamazione Art. 173 Calunnia Art. 174 Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175 Disposizione comune Art. 176 Ingiuria Art. 177 Prescrizione Art. 178

2. Delitti contro la sfera personale riservata Violazione di segreti privati Art. 179 Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini Art. 179quater Registrazioni non punibili Art. 179quinquies Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies Sottrazione di dati personali Art. 179novies

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Minaccia Art. 180 Coazione Art. 181 Tratta di esseri umani Art. 182 Sequestro di persona e rapimento Art. 183 Circostanze aggravanti Art. 184 Presa d’ostaggio Art. 185 Violazione di domicilio Art. 186

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Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni

Atti sessuali con fanciulli Art. 187 Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188

2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. Coazione sessuale Art. 189 Violenza carnale Art. 190 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192 Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193 Esibizionismo Art. 194

3. Sfruttamento di atti sessuali Promovimento della prostituzione Art. 195 Abrogato Art. 196

4. Pornografia Art. 197 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale

Molestie sessuali Art. 198 Esercizio illecito della prostituzione Art. 199

6. Reato collettivo Art. 200 Abrogati Art. 201 a 212

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia Incesto Art. 213 Abrogato Art. 214 Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata Art. 215 Abrogato Art. 216 Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217 Abrogato Art. 218 Violazione del dovere d’assistenza o educazione Art. 219 Sottrazione di minorenne Art. 220

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo Incendio intenzionale Art. 221 Incendio colposo Art. 222 Esplosione Art. 223 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226

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Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis Atti preparatori punibili Art. 226ter Inondazione. Franamento Art. 227 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 228 Violazione delle regole dell’arte edilizia Art. 229 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis Propagazione di malattie dell’uomo Art. 231 Propagazione di epizoozie Art. 232 Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233 Inquinamento di acque potabili Art. 234 Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235 Commercio di foraggi adulterati Art. 236

Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237 Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238 Perturbamento di pubblici servizi Art. 239

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Contraffazione di monete Art. 240 Alterazione di monete Art. 241 Messa in circolazione di monete false Art. 242 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243 Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244 Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245 Falsificazione di marche ufficiali Art. 246 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247 Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248 Confisca Art. 249 Monete e bolli di valore esteri Art. 250

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Titolo undecimo: Della falsità in atti Falsità in documenti Art. 251 Falsità in certificati Art. 252 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253 Soppressioni di documento Art. 254 Documenti esteri Art. 255 Rimozione di termini Art. 256 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Pubblica intimidazione Art. 258 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259 Sommossa Art. 260 Atti preparatori punibili Art. 260bis Organizzazione criminale Art. 260ter Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261 Discriminazione razziale Art. 261bis Turbamento della pace dei defunti Art. 262 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263

Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l’umanità Genocidio Art. 264 Crimini contro l’umanità Art. 264a a. Omicidio intenzionale b. Sterminio c. Riduzione in schiavitù d. Sequestro di persona e. Sparizione forzata di persone f. Tortura g. Lesione dell’autodeterminazione sessuale h. Deportazione o trasferimento forzato i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani

Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra 1. Campo d’applicazione Art. 264b 2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 264c

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3. Altri crimini di guerra Art. 264d a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana Art. 264e c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 264f d. Metodi di guerra vietati Art. 264g e. Impiego di armi vietate Art. 264h

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art. 264i 5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 264j

Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimobis e dodicesimoter

Punibilità dei superiori Art. 264k Commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 264l Reati commessi all’estero Art. 264m Esclusione dell’immunità relativa Art. 264n

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

1. Crimini o delitti contro lo Stato Alto tradimento Art. 265 Attentati contro l’indipendenza della Confederazione Art. 266 Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267 Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268 Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269 Offese agli emblemi svizzeri Art. 270 Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271

2. Spionaggio Spionaggio politico Art. 272 Spionaggio economico Art. 273 Spionaggio militare Art. 274

3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale Attentati contro l’ordine costituzionale Art. 275 Propaganda sovversiva Art. 275bis Associazioni illecite Art. 275ter

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4. Attentati contro la sicurezza militare Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276 Falsificazione d’ordini o di istruzioni Art. 277 Turbamento del servizio militare Art. 278

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279 Attentati contro il diritto di voto Art. 280 Corruzione elettorale Art. 281 Frode elettorale Art. 282 Incetta di voti Art. 282bis Violazione del segreto del voto Art. 283 Abrogato Art. 284

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285 Impedimento di atti dell’autorità Art. 286 Usurpazione di funzioni Art. 287 Abrogato Art. 288 Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289 Rottura di sigilli Art. 290 Violazione del bando Art. 291 Disobbedienza a decisioni dell’autorità Art. 292 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293 Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294 Abrogato Art. 295

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296 Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297 Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300 Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301 Procedimento Art. 302

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Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Denuncia mendace Art. 303 Sviamento della giustizia Art. 304 Favoreggiamento Art. 305 Riciclaggio di denaro Art. 305bis Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art. 307 Attenuazione di pene Art. 308 Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali Art. 309 Liberazione di detenuti Art. 310 Ammutinamento di detenuti Art. 311

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali

Abuso di autorità Art. 312 Concussione Art. 313 Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314 Abrogati Art. 315 e 316 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317 Atti non punibili Art. 317bis Falso certificato medico Art. 318 Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319 Violazione del segreto d’ufficio Art. 320 Violazione del segreto professionale Art. 321 Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni Art. 321ter Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Art. 322 Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis

Titolo diciannovesimo: Della corruzione 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri

Corruzione attiva Art. 322ter Corruzione passiva Art. 322quater Concessione di vantaggi Art. 322quinquies

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Accettazione di vantaggi Art. 322sexies 2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies 3. Disposizioni comuni Art. 322octies

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323 Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325 Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali Art. 325bis Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Abrogato Art. 326 2. Nel caso dell’articolo 325bis Art. 326bis Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater Abrogato Art. 327 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328 Violazione di segreti militari Art. 329 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Art. 330 Uso indebito della uniforme militare Art. 331 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale

Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333 Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334 Leggi cantonali Art. 335

Titolo secondo: … Abrogati Art. 336 a 338

Titolo terzo:… Abrogati Art. 339 a 348

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Titolo quarto: Dell’assistenza in materia di polizia 1. Abrogato Art. 349 2. Collaborazione con INTERPOL

a. Competenza Art. 350 b. Compiti Art. 351 c. Protezione dei dati Art. 352 d. Aiuti finanziari e indennità Art. 353

3. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone Art. 354 4. Abrogato Art. 355 5. Cooperazione con Europol

a. Scambio di dati Art. 355a b. Estensione del mandato Art. 355b

5bis. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

Competenza Art. 355c 5ter. Abrogato Art. 355d 5quater. Ufficio SIRENE Art. 355e 5quinquies Cooperazione giudiziaria nell’ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali

a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale Art. 355f b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g Abrogati Art. 356 a 361

6. Avviso in caso di pornografia Art. 362

Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni

Abrogato Art. 363 Art. 364

Titolo sesto: Del casellario giudiziale Scopo Art. 365 Contenuto Art. 366 Trattamento dei dati e accesso Art. 367 Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368 Eliminazione dell’iscrizione Art. 369 Diritto di consultazione Art. 370 Estratti del casellario rilasciati a privati Art. 371

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Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni

1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische

Esecuzione Art. 373 Diritto di disposizione Art. 374

3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375 4. Assistenza riabilitativa Art. 376 5. Penitenziari e istituzioni

Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377 Collaborazione intercantonale Art. 378 Stabilimenti privati Art. 379 Spese Art. 380

Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita

Art. 380a

Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione 1. Grazia

Competenza Art. 381 Domanda di grazia Art. 382 Effetti Art. 383

2. Amnistia Art. 384 3. Revisione Art. 385

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie

1. Misure preventive Art. 386 2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387 3. Disposizioni transitorie generali

Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388 Prescrizione Art. 389 Reati perseguibili a querela di parte Art. 390

4. Disposizioni cantonali d’applicazione Art. 391 5. Entrata in vigore Art. 392

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971 Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002