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Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (stato 1° aprile 2012)

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Legge sul Tribunale federale (LTF)

del 17 giugno 2005 (Stato 1° aprile 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 188–191c della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1 Autorità giudiziaria suprema 1 Il Tribunale federale è l’autorità giudiziaria suprema della Confederazione. 2 Esercita la vigilanza sulla gestione del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti.3 3 Si compone di 35–45 giudici ordinari. 4 Si compone inoltre di giudici non di carriera; il loro numero è al massimo pari a due terzi di quello dei giudici ordinari.4 5 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei giudici mediante ordinanza.

Art. 2 Indipendenza 1 Nella sua attività giurisdizionale il Tribunale federale è indipendente e sottostà al solo diritto. 2 Le sue sentenze possono essere annullate o modificate soltanto da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.

Art. 3 Rapporto con l’Assemblea federale 1 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sul Tribunale federale. 2 Decide ogni anno sull’approvazione del progetto di preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione del Tribunale federale.

RU 2006 1205 1 RS 101 2 FF 2001 3764 3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei

brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). 4 Vedi anche l’art. 132 cpv. 4 qui apresso.

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Autorità giudiziarie federali

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Art. 4 Sede 1 La sede del Tribunale federale è Losanna. 2 Una o più corti hanno sede a Lucerna.

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione 1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale o del Consiglio federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professional- mente la rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale federale. 3 Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero, né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere. 4 I giudici ordinari non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’im- presa commerciale.

Art. 7 Attività accessoria 1 Il Tribunale federale può autorizzare i giudici ordinari a esercitare un’attività accessoria senza scopo lucrativo in quanto non siano pregiudicati il pieno adempi- mento della loro funzione e l’indipendenza e la dignità del Tribunale. 2 Determina mediante regolamento le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione.

Art. 8 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,

nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;

c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

Tribunale federale

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2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguar- do alle persone che convivono stabilmente.

Art. 9 Durata della carica 1 I giudici stanno in carica sei anni. 2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile. 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. 2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presi- dente del Tribunale. 3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 115

Art. 12 Luogo di residenza I giudici scelgono liberamente il loro luogo di residenza, che dev’essere in Svizzera; i giudici ordinari devono tuttavia poter raggiungere rapidamente il Tribunale.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 13 Principio Il Tribunale federale determina la sua organizzazione e amministrazione.

Art. 14 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici ordinari:

a. il presidente del Tribunale federale; b. il vicepresidente del Tribunale federale.

2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.

5 Abrogato dal n. 3 dell’all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

Autorità giudiziarie federali

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3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 17). Rappresenta il Tribunale federale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente o, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 15 Corte plenaria 1 La Corte plenaria si compone dei giudici ordinari. Le competono:

a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’esercizio della vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale amministrativo federale, la compo- sizione delle controversie tra giudici, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;

b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;

c. l’adozione del rapporto di gestione; d. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della

Commissione amministrativa; e. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice-

presidente; f. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della

Commissione amministrativa; g. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; h. altri compiti attribuitile per legge.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

Art. 16 Conferenza dei presidenti 1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce auto- nomamente. 2 La Conferenza dei presidenti è competente per:

a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze; b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 23; c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consulta-

zione.

Tribunale federale

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Art. 17 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa è composta:

a. del presidente del Tribunale federale; b. del vicepresidente del Tribunale federale; c. di altri tre giudici al massimo.

2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribuna- le. È competente per:

a. assegnare i giudici non di carriera alle diverse corti, su proposta della Con- ferenza dei presidenti;

b. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assemblea federale;

c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle propo- ste delle corti medesime;

d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; f. autorizzare i giudici ordinari a svolgere attività accessorie, sentita la Con-

ferenza dei presidenti; g. esercitare la vigilanza sul Tribunale penale federale e sul Tribunale ammini-

strativo federale; h. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella com-

petenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

Art. 18 Corti 1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica. 2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali. 3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diver- sa dalla sua.

Art. 19 Presidenza delle corti 1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

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3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

Art. 20 Composizione 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). 2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento. 3 Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.

Art. 21 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presi- denti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o as- sunzioni, decide la sorte. 3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli arti- coli 72–129.

Art. 22 Ripartizione delle cause Il Tribunale federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia, la composizione dei collegi giudicanti e l’impiego dei giudici non di carriera.

Art. 23 Modifica della giurisprudenza e precedenti 1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudican- te, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici ordinari di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento e a porte chiuse; è vinco- lante per la corte che deve giudicare la causa.

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Art. 24 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con- sultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 25 Amministrazione 1 Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa. 2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3 Tiene una contabilità propria.

Art. 25a6 Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestio- ne e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale federale. Esso tiene ade- guatamente in considerazione le esigenze del Tribunale federale. 2 Il Tribunale federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 Il Tribunale federale e il Consiglio federale disciplinano in una convenzione i det- tagli della collaborazione tra il Tribunale federale e il Dipartimento federale delle finanze. In singoli punti possono pattuire una ripartizione delle competenze diversa da quanto stabilito nei capoversi precedenti.

Art. 25b7 Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il Tribunale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

Art. 26 Segretariato generale Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

6 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

7 Introdotto dal n. II 1 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

8 RS 172.010

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Art. 27 Informazione 1 Il Tribunale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3 Il Tribunale federale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale federale può prevedere un accreditamento.

Art. 28 Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 20049 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu- nale federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sul Tribunale amministrativo federale o sul Tribunale penale federale. 2 Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che pronuncia sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l’accesso a documenti ufficiali. Può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura Sezione 1: Competenza

Art. 29 Esame 1 Il Tribunale federale esamina d’ufficio la sua competenza. 2 In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l’autorità che presume competente.

Art. 30 Incompetenza 1 Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel meri- to. 2 Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un’altra autorità o se la competenza di un’altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità.

Art. 31 Questioni pregiudiziali Se è competente nel merito, il Tribunale federale giudica anche sulle questioni pregiudiziali.

9 RS 152.3

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Sezione 2: Direzione del processo

Art. 32 Giudice dell’istruzione 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. 2 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. 3 Le decisioni del giudice dell’istruzione non sono impugnabili.

Art. 33 Disciplina 1 Chiunque, durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale, offende le conve- nienze o turba l’andamento della causa, è punito con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 1000 franchi. 2 In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo patrocinatore posso- no essere puniti con la multa disciplinare fino a 2000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi. 3 Il giudice che presiede un’udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 1000 franchi.

Sezione 3: Ricusazione

Art. 34 Motivi di ricusazione 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se:

a. hanno un interesse personale nella causa; b. hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come

membri di un’autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni; c. sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell’autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro;

d. sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla me- desima causa come membro dell’autorità inferiore;

e. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di per- sonale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa.

2 La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione.

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Art. 35 Obbligo di comunicare Il giudice o cancelliere che si trovi in un caso di ricusazione deve comunicarlo tempestivamente al presidente della corte.

Art. 36 Domanda di ricusazione 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di un giudice o cancelliere deve pre- sentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. 2 Il giudice o cancelliere interessato si esprime sul motivo di ricusazione invocato dalla parte.

Art. 37 Decisione 1 Se il motivo di ricusazione è contestato dal giudice o cancelliere interessato o da un altro membro della corte, quest’ultima decide in assenza dell’interessato. 2 La decisione può essere presa senza che sia sentita la controparte. 3 Se il numero dei giudici di cui è domandata la ricusazione è tale da rendere impos- sibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale designa per sorteggio, tra i presidenti dei tribunali superiori dei Cantoni non interessati nella causa, tanti giudici straordinari non di carriera necessari per decidere sulla ricusa- zione e, all’occorrenza, giudicare la causa.

Art. 38 Violazione delle norme sulla ricusazione 1 Gli atti ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione. 2 Le misure probatorie non rinnovabili possono essere prese in considerazione dall’autorità cui compete la decisione. 3 Se il motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione.

Sezione 4: Parti, patrocinatori, atti scritti

Art. 39 Recapito 1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede. 2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e la loro chiave crittografica pub- blica e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. 3 Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omes- se o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

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Art. 40 Patrocinatori 1 Nelle cause civili e penali sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge del 23 giugno 200010 sugli avvocati o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Sviz- zera. 2 I patrocinatori devono giustificare il loro mandato mediante procura.

Art. 41 Incapacità di stare direttamente in giudizio 1 Se una parte non è manifestamente in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio, il Tribunale federale può invitarla a designare un patrocinatore. Se non dà seguito a tale invito entro il termine impartitole, il Tribunale le designa un avvocato. 2 L’avvocato designato dal Tribunale federale ha diritto a un’indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili e la parte sia insolvibile. Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa.

Art. 42 Atti scritti 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusio- ni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. 2 Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l’atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. 3 Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l’atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. 4 In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento che contiene l’atto scritto e gli allegati. Il Tribunale federale determina mediante regolamento in quale formato il documento può essere trasmesso per via elettronica. 5 Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l’atto scritto non sarà preso in considerazione. 6 Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. 7 Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.

10 RS 935.61

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Art. 43 Memoria integrativa Il Tribunale federale accorda alla parte che ne abbia fatto richiesta nel ricorso un congruo termine per completarne la motivazione se:

a. ritiene ammissibile un ricorso interposto in materia di assistenza giudiziaria internazionale;

b. l’estensione straordinaria o la particolare difficoltà della causa lo richiede.

Sezione 5: Termini

Art. 44 Decorrenza 1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo. 2 Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.

Art. 45 Scadenza 1 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale se- guente. 2 È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.

Art. 46 Sospensione 1 I termini stabiliti in giorni dalla legge o dal giudice sono sospesi:

a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pa- squa incluso;

b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.

2 Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l’effetto sospensi- vo e altre misure provvisionali, né nell’esecuzione cambiaria e nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

Art. 47 Proroga 1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati. 2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti se ne è fatta domanda prima della scadenza.

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Art. 48 Osservanza 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizze- ra al più tardi l’ultimo giorno del termine. 2 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se, prima della sua scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico del Tribunale federale conferma la ricezione dell’atto scritto. 3 Il termine è reputato osservato anche se l’atto scritto perviene in tempo utile all’autorità inferiore o a un’autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l’atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. 4 Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebita- to a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.

Art. 49 Notificazione viziata Una notificazione viziata, segnatamente l’indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti.

Art. 50 Restituzione per inosservanza 1 Se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinato- re sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l’atto omesso. 2 La restituzione del termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata.

Sezione 6: Valore litigioso

Art. 51 Calcolo 1 Il valore litigioso à determinato:

a. in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste con- troverse dinanzi all’autorità inferiore;

b. in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall’insieme delle conclu- sioni che erano controverse dinanzi all’autorità che ha pronunciato la deci- sione;

c. in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclu- sioni che sono controverse dinanzi all’autorità competente nel merito;

d. in caso di azione, dalle conclusioni dell’attore.

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2 Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determi- nata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. 3 Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese acces- sorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. 4 Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l’importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

Art. 52 Pluralità di pretese Nelle cause di carattere pecuniario le conclusioni di una parte o di litisconsorti sono sommate, sempreché non si escludano a vicenda.

Art. 53 Domanda riconvenzionale 1 L’importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della doman- da principale. 2 Qualora le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenziona- le si escludano a vicenda e una della due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su entrambe le domande.

Sezione 7: Lingua del procedimento

Art. 54 1 Il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 2 Nei procedimenti promossi mediante azione è tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. 3 Se una parte produce documenti non redatti in una lingua ufficiale, il Tribunale federale può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4 Per il rimanente, il Tribunale federale ordina una traduzione se necessario.

Tribunale federale

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Sezione 8: Procedura probatoria

Art. 55 Principio 1 La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39–65 della legge del 4 dicembre 194711 di procedura civile federale (PC). 2 Il giudice dell’istruzione può prendere lui stesso le misure probatorie necessarie o demandarne l’adozione alle autorità federali o cantonali competenti. 3 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.

Art. 56 Presenza delle parti e consultazione dei documenti 1 Le parti hanno diritto di assistere all’assunzione delle prove e di consultare i do- cumenti prodotti. 2 Se la tutela di interessi pubblici o privati preponderanti lo esige, il Tribunale fede- rale prende conoscenza di un mezzo di prova in assenza delle parti o delle contro- parti. 3 Se in tal caso intende utilizzare il mezzo di prova a pregiudizio di una parte, il Tribunale federale gliene comunica il contenuto essenziale per la causa e le dà la possibilità di esprimersi e di indicare controprove.

Sezione 9: Procedura di giudizio

Art. 57 Dibattimento Il presidente della corte può ordinare un dibattimento.

Art. 58 Deliberazione 1 Il Tribunale federale delibera oralmente se:

a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede; b. non vi è unanimità.

2 Negli altri casi, il Tribunale federale giudica mediante circolazione degli atti.

Art. 59 Pubblicità 1 I dibattimenti come pure le deliberazioni orali e le successive votazioni sono pubblici. 2 Se vi è motivo di temere che siano minacciati la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o se lo giustifica l’interesse di un partecipante al procedimento, il Tribunale federale può ordinare che si proceda in tutto o in parte a porte chiuse.

11 RS 273

Autorità giudiziarie federali

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3 Il Tribunale federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze non deliberate pubblicamente per 30 giorni dopo la loro notificazione.

Art. 60 Notificazione della sentenza 1 Il testo integrale della sentenza, con l’indicazione del nome dei giudici e del can- celliere, è notificato alle parti, all’autorità inferiore e a eventuali altri partecipanti al procedimento. 2 Se ha deliberato la sentenza oralmente, il Tribunale federale ne notifica senza indugio il dispositivo ai partecipanti. 3 Previo assenso dei destinatari, la notificazione può essere loro fatta per via elettro- nica. Il Tribunale federale disciplina mediante regolamento le esigenze cui è subor- dinata la notificazione per via elettronica.

Art. 61 Giudicato Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pro- nunciate.

Sezione 10: Spese

Art. 62 Garanzie per spese giudiziarie e ripetibili 1 La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte. Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a esigere l’anticipo. 2 Se non ha un domicilio fisso in Svizzera o la sua insolvibilità è accertata, la parte può essere obbligata, su domanda della controparte, a prestare garanzie per eventuali spese ripetibili. 3 Il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, imparti- sce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono presta- te nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell’istanza.

Art. 63 Anticipazione dei disborsi 1 Ciascuna parte deve anticipare i disborsi causati dalle proprie richieste durante il procedimento e, proporzionalmente, quelli causati da richieste congiunte o da atti ordinati d’ufficio dal Tribunale federale. 2 Il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato neppure nel termine suppletorio, l’atto per cui è stato chiesto non è eseguito.

Tribunale federale

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Art. 64 Gratuito patrocinio 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripeti- bili. 2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un’indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribu- nale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripeti- bili. 3 La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l’articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell’istruzione se è in- dubbio che le relative condizioni sono adempiute. 4 Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale.

Art. 65 Spese giudiziarie 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l’emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. 2 La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. 3 Di regola, il suo importo è di:

a. 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; b. 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie.

4 È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: a. concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; b. concernenti discriminazioni fondate sul sesso; c. risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi

30 000 franchi; d. secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200212 sui disabili.

5 Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali im- porti, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4.

12 RS 151.3

Autorità giudiziarie federali

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Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circo- stanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinuncia- re ad addossarle alle parti. 2 In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. 3 Le spese inutili sono pagate da chi le causa. 4 Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte contro- versie sono impugnate mediante ricorso. 5 Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.

Art. 67 Spese del procedimento anteriore Se modifica la decisione impugnata, il Tribunale federale può ripartire diversamente le spese del procedimento anteriore.

Art. 68 Spese ripetibili 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. 2 La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. 3 Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. 4 Si applica per analogia l’articolo 66 capoversi 3 e 5. 5 Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell’esito del proce- dimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall’autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l’importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l’autorità inferiore.

Tribunale federale

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Sezione 11: Esecuzione

Art. 69 Sentenze che impongono una prestazione pecuniaria Le sentenze che impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie pecuniarie sono eseguite conformemente alla legge federale dell’11 apri- le 188913 sull’esecuzione e sul fallimento.

Art. 70 Altre sentenze 1 Le sentenze del Tribunale federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di garanzie pecuniarie sono eseguite dai Cantoni nello stesso modo di quelle passate in giudicato dei loro tribunali. 2 Le sentenze sono invece eseguite conformemente alle seguenti disposizioni:

a. articoli 41–43 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa che in prima istanza è di competenza di un’autorità amministrativa federale;

b. articoli 74–78 PC15, se il Tribunale federale le ha pronunciate su azione; c. articoli 74 e 75 della legge del 19 marzo 201016 sull’organizzazione delle

autorità penali, se il Tribunale federale le ha pronunciate in una causa penale che sottostà alla giurisdizione federale.17

3 …18 4 In caso di esecuzione viziata può essere interposto ricorso al Consiglio federale. Quest’ultimo adotta le misure necessarie.

Sezione 12: Disposizioni suppletive

Art. 71 Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedu- ra si applicano per analogia le prescrizioni della PC19.

13 RS 281.1 14 RS 172.021 15 RS 273 16 RS 173.71 17 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 18 Abrogato dal n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità

penali, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 19 RS 273

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Capitolo 3: Il Tribunale federale giurisdizione ordinaria di ricorso Sezione 1: Ricorso in materia civile

Art. 72 Principio 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. 2 Al ricorso in materia civile soggiacciono anche:

a. le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; b. le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applica-

zione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: 1. sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni e sull’assistenza giudi-

ziaria in materia civile, 2. sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del regi-

stro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d’invenzione, varietà vegetali e topografie,

3. sull’autorizzazione al cambiamento del nome, 4. in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previ-

denza e di libero passaggio, 5. in materia di vigilanza sulle autorità tutorie, gli esecutori testamentari e

altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, 6. sull’interdizione, l’istituzione di un’assistenza o di una curatela e la pri-

vazione della libertà a scopo d’assistenza, 7. in materia di protezione del figlio.

Art. 73 Eccezione Il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell’ambito della procedu- ra di opposizione alla registrazione di un marchio.

Art. 74 Valore litigioso minimo 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di loca- zione;

b. 30 000 franchi in tutti gli altri casi. 2 Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capo- verso 1, il ricorso è ammissibile:

a. se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen- tale;

Tribunale federale

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b.20 se una legge federale prevede un’istanza cantonale unica; c. contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecu-

zione e fallimento; d. contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; e.21 contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.

Art. 75 Autorità inferiori 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.22 2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:

a.23 una legge federale prevede un’istanza cantonale unica; b. un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica

in istanza cantonale unica; c.24 è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con

un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.

Art. 76 Diritto di ricorso 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:

a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e

b.25 è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

2 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legisla- zione federale nella sfera dei loro compiti.26

20 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

21 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

22 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

23 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

24 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

25 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

26 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

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Art. 77 Giurisdizione arbitrale27 1 Contro le decisioni arbitrali è ammesso il ricorso in materia civile:

a. nella giurisdizione arbitrale internazionale, alle condizioni di cui agli arti- coli 190–192 della legge federale del 18 dicembre 198728 sul diritto inter- nazionale privato;

b. nella giurisdizione arbitrale nazionale, alle condizioni di cui agli arti- coli 389–395 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200829.30

2 In questi casi non sono applicabili gli articoli 48 capoverso 3, 90–98, 103 capo- verso 2, 105 capoverso 2 e 106 capoverso 1, nonché l’articolo 107 capoverso 2 per quanto quest’ultimo permetta al Tribunale federale di giudicare esso stesso nel merito.31 3 Il Tribunale federale esamina soltanto quelle censure che sono state sollevate e motivate nel ricorso.

Sezione 2: Ricorso in materia penale

Art. 78 Principio 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia penale. 2 Al ricorso in materia penale soggiacciono anche le decisioni concernenti:

a. le pretese civili trattate unitamente alla causa penale; b. l’esecuzione di pene e misure.

Art. 79 Eccezione Il ricorso è inammissibile contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, eccetto che si tratti di decisioni in materia di provvedi- menti coattivi.

Art. 80 Autorità inferiori 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni del Tribunale penale federale. 2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di

27 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

28 RS 291 29 RS 272 30 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 31 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

Tribunale federale

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procedura penale del 5 ottobre 200732 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.33

Art. 81 Diritto di ricorso 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi:

a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e

b. ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del- la decisione impugnata, segnatamente: 1. l’imputato, 2. il rappresentante legale dell’accusato, 3. il pubblico ministero, 4. …34 5.35 l’accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio

delle sue pretese civili, 6. il querelante, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, 7.36 nelle cause penali amministrative secondo la legge federale del

22 marzo 197437 sul diritto penale amministrativo, il pubblico ministero della Confederazione e l’amministrazione interessata.

2 Il pubblico ministero della Confederazione è inoltre legittimato a ricorrere se il diritto federale prevede che la decisione deve essergli comunicata, o essere comu- nicata a un’altra autorità federale, o se lui stesso ha delegato alle autorità cantonali l’istruzione e il giudizio della causa penale.38 3 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 78 capoverso 2 lettera b spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preve- da il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.

32 RS 312.0 33 Per. introdotto dal n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 34 Abrogato dal n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 35 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle

autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093). 36 Introdotto dal n. II 8 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del

diritto federale (RU 2008 3437; FF 2007 5575). Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

37 RS 313.0 38 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Autorità giudiziarie federali

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Sezione 3: Ricorso in materia di diritto pubblico

Art. 82 Principio Il Tribunale federale giudica i ricorsi:

a. contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; b. contro gli atti normativi cantonali; c. concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni po-

polari.

Art. 83 Eccezioni Il ricorso è inammissibile contro:

a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;

b. le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; c. le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:

1. l’entrata in Svizzera, 2. i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il

diritto internazionale conferiscono un diritto, 3. l’ammissione provvisoria, 4. l’espulsione fondata sull’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione

federale e l’allontanamento, 5.39 le deroghe alle condizioni d’ammissione, 6.40 la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il

cambiamento d’impiego del titolare di un permesso per frontalieri, non- ché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;

d. le decisioni in materia d’asilo pronunciate: 1.41 dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono

persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presen- tata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,

2. da un’autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un’autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto in- ternazionale conferiscono un diritto;

39 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

40 Introdotta dal n. I 1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

41 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

Tribunale federale

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e. le decisioni concernenti il rifiuto dell’autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;

f. le decisioni in materia di acquisti pubblici se: 1. il valore stimato della commessa non raggiunge la soglia determinante

secondo la legge federale del 16 dicembre 199442 sugli acquisti pubblici o secondo l’Accordo del 21 giugno 199943 tra la Confederazione Sviz- zera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pub- blici;

2. non si pone alcuna questione di diritto d’importanza fondamentale; g. le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto

concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; h. le decisioni concernenti l’assistenza amministrativa internazionale; i. le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; j. le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate

in caso di aggravamento della minaccia o di situazioni di grave penuria; k. le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non con-

ferisce un diritto; l. le decisioni concernenti l’imposizione di dazi operata in base alla classifi-

cazione tariffaria o al peso delle merci; m. le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; n. le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:

1. l’esigenza di un nulla osta o la modifica di un’autorizzazione o di una decisione,

2. l’approvazione di un piano d’accantonamenti per le spese di smaltimen- to antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,

3. i nulla osta; o. le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l’omologazione

del tipo di veicoli; p.44 le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle

telecomunicazioni e di radiotelevisione concernenti: 1. concessioni oggetto di una pubblica gara, 2. controversie secondo l’articolo 11a della legge del 30 aprile 199745 sul-

le telecomunicazioni; q. le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:

1. l’iscrizione nella lista d’attesa, 2. l’attribuzione di organi;

42 RS 172.056.1 43 RS 0.172.052.68 44 Nuovo testo giusta l’art. 106 n. 3 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione,

in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 737; FF 2003 1399). 45 RS 784.10

Autorità giudiziarie federali

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r. le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell’articolo 3446 della legge del 17 giugno 200547 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);

s. le decisioni in materia di agricoltura concernenti: 1. il contingentamento lattiero, 2. la delimitazione delle zone nell’ambito del catasto della produzione;

t. le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento e dell’esercizio della professione;

u.48 le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 22 segg. della L del 24 mar. 199549 sulle borse);

v. 50 le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d’opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale.

Art. 84 Assistenza internazionale in materia penale 1 Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. 2 Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune.

Art. 85 Valore litigioso minimo 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:

a. nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;

b. nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.

2 Se il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.

46 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 47 RS 173.32. Quest’art. è abrogato. Vedi ora: l’art. 33 lett. i LTAF in connessione con

l’art. 53 cpv. 1 della LF del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (RS 832.10). 48 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

49 RS 954.1 50 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

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Art. 86 Autorità inferiori in generale 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

a. del Tribunale amministrativo federale; b. del Tribunale penale federale; c. dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; d. delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il

ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un’altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. 3 Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un’autorità diversa da un tribunale.

Art. 87 Autorità inferiori in caso di ricorsi contro atti normativi 1 Gli atti normativi cantonali sono direttamente impugnabili mediante ricorso se non è possibile avvalersi di alcun rimedio giuridico cantonale. 2 Se il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi, si applica l’articolo 86.

Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:

a. in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza; b. in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Go-

verni cantonali. 2 I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest’obbligo non si esten- de agli atti del Parlamento e del Governo.

Art. 89 Diritto di ricorso 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:

a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;

b. è particolarmente toccato dalla decisione o dall’atto normativo impugnati; e c. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica degli

stessi. 2 Hanno inoltre diritto di ricorrere:

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a. la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il dirit- to federale, i servizi loro subordinati, se l’atto impugnato può violare la legi- slazione federale nella sfera dei loro compiti;

b. in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l’organo competente dell’Assemblea federale;

c. i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione fe- derale;

d. le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un’altra legge federale.

3 In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell’affare in causa.

Capitolo 4: Procedura di ricorso Sezione 1: Decisioni impugnabili

Art. 90 Decisioni finali Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.

Art. 91 Decisioni parziali Il ricorso è ammissibile contro una decisione che:

a. concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate in- dipendentemente dalle altre;

b. pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.

Art. 92 Decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2 Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.

Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se:

a. esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o b. l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione

finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispen- diosa.

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2 Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria inter- nazionale in materia penale e nel campo dell’asilo non sono impugnabili.51 Riman- gono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.

Art. 94 Denegata e ritardata giustizia Può essere interposto ricorso se la giurisdizione adita nega o ritarda indebitamente la pronuncia di una decisione impugnabile.

Sezione 2: Motivi di ricorso

Art. 95 Diritto svizzero Il ricorrente può far valere la violazione:

a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. dei diritti costituzionali cantonali; d. delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di ele-

zioni e votazioni popolari; e. del diritto intercantonale.

Art. 96 Diritto estero Il ricorrente può far valere che:

a. non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale pri- vato svizzero;

b. il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una cau- sa di natura pecuniaria.

Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti 1 Il ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95 e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del procedimento.

51 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

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2 Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamen- te rilevanti.52

Art. 98 Limitazione dei motivi di ricorso Contro le decisioni in materia di misure cautelari il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali.

Sezione 3: Nuove allegazioni

Art. 99 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. 2 Non sono ammissibili nuove conclusioni.

Sezione 4: Termine di ricorso

Art. 100 Ricorso contro decisioni 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. 2 Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:

a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; b. nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; c. in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione del 25 ottobre

198053 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; d.54 del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza se-

condo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195455 sui brevetti. 3 Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:

a. delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell’ambito dell’esecuzione cambiaria;

b. dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.

52 Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

53 RS 0.211.230.02 54 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti,

in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349). 55 RS 232.14

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4 Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. 5 Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. 6 …56 7 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.

Art. 101 Ricorso contro atti normativi Il ricorso contro un atto normativo deve essere depositato presso il Tribunale fede- rale entro 30 giorni dalla pubblicazione di tale atto secondo il diritto cantonale.

Sezione 5: Altre disposizioni di procedura

Art. 102 Scambio di scritti 1 Se necessario, il Tribunale federale notifica il ricorso all’autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricor- rere impartendo loro un termine per esprimersi in merito. 2 L’autorità inferiore gli trasmette gli atti entro tale termine. 3 Di regola non si procede a un ulteriore scambio di scritti.

Art. 103 Effetto sospensivo 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo. 2 Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:

a. in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva; b. in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena de-

tentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l’effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;

c. nei procedimenti nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in ma- teria penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni.

3 Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l’effetto sospensivo.

56 Abrogato dal n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

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Art. 104 Altre misure cautelari Il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, ordinare misure caute- lari al fine di conservare lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi minac- ciati.

Art. 105 Fatti determinanti 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore. 2 Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti dell’autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 95. 3 Se il ricorso è diretto contro una decisione d’assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell’assicurazione militare o dell’assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore.57

Art. 106 Applicazione del diritto 1 Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto. 2 Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

Art. 107 Sentenza 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti. 2 Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all’autorità che ha deciso in prima istanza. 3 Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d’estradizione concerne una persona sulla cui domanda d’asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.58 4 Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195459 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.60

57 Nuovo testo giusta il n. IV 1 della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2003; FF 2005 2751).

58 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d’asilo e la procedura d’estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

59 RS 232.14 60 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in

vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

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Sezione 6: Procedura semplificata

Art. 108 Giudice unico 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:

a. la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; b. la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo

sufficiente (art. 42 cpv. 2); c. la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.

2 Può delegare questo compito a un altro giudice. 3 La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d’inammissibilità.

Art. 109 Corti trimembri 1 Le corti giudicano nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non sollevano una questione di diritto di importanza fondamentale o non riguardano un caso particolarmente importante, se il ricorso è ammissibile soltanto a una condizione siffatta (art. 74 e 83–85). L’articolo 58 capoverso 1 lette- ra b non è applicabile. 2 Le corti decidono nella stessa composizione, con voto unanime, su:

a. la reiezione di ricorsi manifestamente infondati; b. l’accoglimento di ricorsi manifestamente fondati, segnatamente se l’atto im-

pugnato diverge dalla giurisprudenza del Tribunale federale e non vi è moti- vo di riesaminare tale giurisprudenza.

3 La decisione è motivata sommariamente. Può rimandare in tutto od in parte alla decisione impugnata.

Sezione 7: Procedura cantonale

Art. 110 Giudizio da parte di un’autorità giudiziaria Laddove la presente legge prescriva di istituire un tribunale quale autorità cantonale di ultima istanza, i Cantoni provvedono affinché quest’ultimo o un’autorità giudizia- ria di istanza inferiore esamini liberamente i fatti e applichi d’ufficio il diritto deter- minante.

Art. 111 Unità procedurale 1 Chi ha diritto di ricorrere al Tribunale federale deve poter essere parte nei proce- dimenti dinanzi a tutte le autorità cantonali inferiori.

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2 Le autorità federali che hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale possono avvalersi dei rimedi giuridici previsti dal diritto cantonale e, in quanto ne facciano richiesta, partecipare ai procedimenti dinanzi alle autorità cantonali inferiori. 3 L’autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale deve poter esaminare almeno le censure di cui agli articoli 95–98. …61

Art. 112 Notificazione delle decisioni 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono:

a. le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni proces- suali delle parti, in quanto non risultino dagli atti;

b. i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l’indicazione delle disposizioni legali applicate;

c. il dispositivo; d. l’indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi

in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. 2 Se il diritto cantonale lo prevede, l’autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. 3 Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale fede- rale può rinviarla all’autorità cantonale affinché la completi o annullarla. 4 Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali.

Capitolo 5: Ricorso sussidiario in materia costituzionale

Art. 113 Principio Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72–89.

Art. 114 Autorità inferiori Le disposizioni del capitolo 3 concernenti le autorità cantonali inferiori (art. 75 e 86) si applicano per analogia.

61 Per. abrogato dal n. II 2 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

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Art. 115 Diritto di ricorso È legittimato al ricorso in materia costituzionale chiunque:

a. ha partecipato alla procedura dinanzi all’autorità inferiore o non gliene è sta- ta data la possibilità; e

b. ha un interesse legittimo all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata.

Art. 116 Motivi di ricorso Con il ricorso in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali.

Art. 117 Procedura di ricorso Alla procedura di ricorso in materia costituzionale si applicano per analogia gli articoli 90–94, 99, 100, 102, 103 capoversi 1 e 3, 104, 106 capoverso 2 e 107–112.

Art. 118 Fatti determinanti 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità inferiore. 2 Può rettificare o completare d’ufficio l’accertamento dei fatti operato dall’autorità inferiore se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell’articolo 116.

Art. 119 Ricorso ordinario simultaneo 1 La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza. 2 Il Tribunale federale tratta i due ricorsi nella stessa procedura. 3 Esamina le diverse censure secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso.

Capitolo 5a:62 Revisione di decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale

Art. 119a 1 Il Tribunale federale giudica le istanze di revisione delle decisioni delle corti penali del Tribunale penale federale. 2 La procedura di revisione è retta dal CPP63; l’articolo 413 capoverso 2 lettera b CPP non è applicabile.

62 Introdotto dal n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

63 RS 312.0

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Capitolo 6: Azione

Art. 120 1 Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica:

a. i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità canto- nali, dall’altra;

b. le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni;

c.64 le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione mo- rale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capo- verso 1 lettere a–cbis della legge del 14 marzo 195865 sulla responsabilità.

2 L’azione è inammissibile se un’altra legge federale abilita un’altra autorità a pro- nunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale. 3 La procedura in sede di azione è retta dalla PC66.

Capitolo 7: Revisione, interpretazione e rettifica Sezione 1: Revisione

Art. 121 Violazione di norme procedurali La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:

a. sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;

b. il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;

c. il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; d. il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano

dagli atti.

Art. 122 Violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzio- ne del 4 novembre 195067 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se:

64 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

65 RS 170.32 66 RS 273 67 RS 0.101

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a. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha constatato in una sentenza defini- tiva che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati;

b. un’indennità non è atta a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimediare alla violazione.

Art. 123 Altri motivi 1 La revisione può essere domandata se nell’ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell’instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo. 2 La revisione può inoltre essere domandata:

a. in materia civile e di diritto pubblico, se l’instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova deci- sivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza;

b.68 in materia penale, se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 410 ca- poversi 1 lettere a e b e 2 CPP69.

Art. 124 Termine 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:

a. per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;

b. per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;

c. per violazione della CEDU70, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo diviene definitiva ai sensi dell’articolo 44 CEDU;

d. per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della no- tificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimen- to penale.

2 Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:

a. in materia penale, per i motivi di cui all’articolo 123 capoversi 1 e 2 let- tera b;

b. negli altri casi, per il motivo di cui all’articolo 123 capoverso 1.

68 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

69 RS 312.0 70 RS 0.101

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Art. 125 Perenzione La revisione di una sentenza del Tribunale federale che conferma la decisione dell’autorità inferiore non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato con domanda di revisione dinanzi a tale autorità.

Art. 126 Misure cautelari Dopo la ricezione della domanda di revisione, il giudice dell’istruzione può, d’ufficio o ad istanza di parte, sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata o ordinare altre misure cautelari.

Art. 127 Scambio di scritti Se non ritiene inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale fede- rale la notifica all’autorità inferiore e a eventuali altre parti, altri partecipanti al procedimento o autorità legittimate a ricorrere; nel contempo impartisce loro un termine per esprimersi in merito.

Art. 128 Sentenza 1 Se ammette il motivo di revisione invocato dall’instante, il Tribunale federale annulla la sentenza precedente e ne pronuncia una nuova. 2 Se annulla una sentenza di rinvio della causa all’autorità inferiore, il Tribunale federale determina gli effetti di tale annullamento nei riguardi della nuova decisione eventualmente già pronunciata dall’autorità inferiore. 3 Se pronuncia una nuova sentenza in una causa penale, si applica per analogia l’arti- colo 415 CPP71.72

Sezione 2: Interpretazione e rettifica

Art. 129 1 Se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d’ufficio, interpreta o rettifica la sentenza. 2 L’interpretazione di una sentenza di rinvio della causa può essere domandata soltanto se l’autorità inferiore non ha ancora pronunciato la nuova decisione. 3 Si applicano per analogia gli articoli 126 e 127.

71 RS 312.0 72 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

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Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 13073 Disposizioni cantonali di esecuzione 1 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale penale svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’orga- nizzazione e la procedura delle giurisdizioni inferiori in materia penale ai sensi degli articoli 80 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale penale unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione. 2 Con effetto dall’entrata in vigore del diritto processuale civile svizzero unificato, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’orga- nizzazione e la procedura delle autorità inferiori in materia civile ai sensi degli arti- coli 75 capoverso 2 e 111 capoverso 3, incluse le disposizioni necessarie alla garan- zia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. Se il diritto processuale civile unificato non è ancora vigente sei anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale, previa consultazione dei Cantoni, stabilisce il termine per l’emanazione delle disposizioni di esecuzione. 3 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i Cantoni emanano le disposizioni di esecuzione concernenti la competenza, l’organizzazione e la proce- dura delle giurisdizioni inferiori nelle cause di diritto pubblico ai sensi degli artico- li 86 capoversi 2 e 3 e 88 capoverso 2, incluse le disposizioni necessarie alla garan- zia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale. 4 Sino all’emanazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono emanare disposizioni di esecuzione in forma di atti normativi non sottostanti a referendum, sempre che sia necessario per il rispetto dei termini di cui ai capoversi 1–3.

Art. 131 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 La legge federale del 16 dicembre 194374 sull’organizzazione giudiziaria è abro- gata. 2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

73 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

74 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86, 1955 899 art. 118, 1959 921, 1969 755 art. 80 lett. b 784, 1977 237 n. II 3 862 art. 52 n. 2 1323 n. III, 1978 688 art. 88 n. 3 1450, 1979 42, 1980 31 n. IV 1718 art. 52 n. 2 1819 art. 12 cpv. 1, 1982 1676 all. n. 13, 1983 1886 art. 36 n. 1, 1986 926 art. 59 n. 1, 1987 226 n. II 1 1665 n. II, 1988 1776 all. II 1, 1989 504 art. 33 lett. a, 1990 938 n. III cpv. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 n. 1 1945 all. n. 1, 1995 1227 all. n. 3 4093 all. n. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 all. n. 2 1498 all. n. 2, 1997 1155 all. n. 6 2465 all. n. 5, 1998 2847 all. n. 3 3033 all. n. 2, 1999 1118 all. n. 1 3071 n. I 2, 2000 273 all. n. 6 416 n. I 2 505 n. I 1 2355 all. n. 1 2719, 2001 114 n. I 4 894 art. 40 n. 3 1029 art. 11 cpv. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 n. 1 2767 n. II 3988 all. n. 1, 2003 2133 all. n. 7 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1 4719 all. n. II 1, 2005 5685 all. n. 7]

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3 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 132 Disposizioni transitorie 1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. 2 In deroga all’articolo 86 capoverso 1, le decisioni di approvazione dei piani pro- nunciate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni per quanto concerne la seconda fase della realizzazione della NFTA (art. 10bis cpv. 1 lett. b del DF del 4 ott. 199175 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina) sono direttamente impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. In tali casi, il Tribunale federale può esaminare liberamente i fatti. 3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 194376 sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 198477 concernente l’aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.78 4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.79

Art. 133 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200780

75 RS 742.104 76 CS 3 499 77 [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879] 78 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale

dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

79 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

80 Art. 1 lett. a dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 1069).

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Allegato (art. 131 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: …81

81 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 1205.

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