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Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale
del 12 ottobre 2011 (Stato 1° aprile 2012)
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 19 dicembre 19861 contro la concorrenza sleale (LCSl), ordina:
Art. 1 Diritto d’azione della Confederazione 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 3 LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.
Art. 2 Informazione al pubblico 1 La SECO rappresenta la Confederazione nei casi previsti all’articolo 10 capo- verso 4 LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con la SECO, farsi rappresentare da un altro servizio.
Art. 3 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 febbraio 19932 concernente il diritto di azione della Confedera- zione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale è abrogata.
Art. 4 Modifica del diritto vigente …3
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2012.
RU 2011 4913 1 RS 241 2 [RU 1993 1053, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 2] 3 La mod. può essere consultata alla RU 2011 4913.
241.3
Concorrenza sleale
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