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Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (stato 1° luglio 2012)

 Microsoft Word - 241.it.doc

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Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl)

del 19 dicembre 1986 (Stato 1° luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1, 96, 97 capoversi 1 e 2 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833, decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1 La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2 Principio È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altri- menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti 1 Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;

b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le

RU 1988 223 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012

(RU 2011 4909; FF 2009 5337). 3 FF 1983 II 985 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995

(RU 1995 4086; FF 1994 III 403).

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proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;

c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;

d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;

e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;

f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l’in- ganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;

g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta; h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita

particolarmente aggressivi; i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’uti-

lizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare

inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;

l.6 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finan- ziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;

m.7 offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revo- ca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

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n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebi- tamento del consumatore;

o.9 trasmette o fa trasmettere mediante telecomunicazione pubblicità di massa che non ha relazione diretta con un contenuto richiesto e omette di chiedere preliminarmente il consenso dei clienti, di menzionare correttamente il mit- tente o di indicare la possibilità di opporvisi in modo agevole e gratuito; chi, nell’ambito della vendita di merci, opere o prestazioni, ottiene le coordinate dei propri clienti indicando loro che hanno la possibilità di opporsi all’invio di pubblicità di massa mediante telecomunicazione non agisce in modo slea- le se trasmette loro, senza il loro consenso, pubblicità di massa per merci, opere e prestazioni proprie analoghe;

p.10 pubblicizza l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile: 1. il carattere oneroso e privato dell’offerta, 2. la durata del contratto, 3. il prezzo totale per la durata del contratto, e 4. la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine

di pubblicazione; q.11 invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di

annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente; r.12 subordina la consegna di merci, la distribuzione di premi o altre prestazioni a

condizioni che per l’acquirente costituiscono un vantaggio principalmente se quest’ultimo recluta altre persone, e non tanto se vende o utilizza merci o prestazioni (sistema piramidale, «boule de neige» o a valanga);

s.13 offre merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico, omettendo di: 1. indicare in modo chiaro e completo la sua identità e il suo indirizzo di

contatto, incluso il suo indirizzo di posta elettronica, 2. indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto,

8 Introdotta dal n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

9 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).

10 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

11 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

12 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

13 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

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3. mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di indivi- duare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordina- zione,

4. confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del clien- te;

t.14 nell’ambito di un concorso o di un’estrazione a sorte promette una vincita la cui riscossione è legata alla composizione di un numero a pagamento di un servizio a valore aggiunto, al versamento di un’indennità per spese, all’acquisto di una merce o di un servizio, oppure alla partecipazione a una manifestazione, a un viaggio promozionale o a un’altra estrazione a sorte;

u.15 non rispetta l’annotazione contenuta nell’elenco telefonico con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubbli- cità diretta.

2 Il capoverso 1 lettera s non si applica alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi.16

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui; b. …17

c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;

d.18 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il com- pratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

14 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

15 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

16 Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

17 Abrogata dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

18 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3846; FF 1999 2697).

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Art. 4a19 Corruzione attiva e passiva 1 Agisce in modo sleale chiunque:

a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un asso- ciato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento;

b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.

2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d’altri Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;

b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne auto- rizzati;

c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illeci- to.

Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

19 Introdotto dal n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

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Art. 820 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce segnatamente in modo sleale chiunque utilizza condizioni commerciali generali che, violando il principio della buona fede, comportano a detrimento dei consumatori un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrat- tuali.

Sezione 2: Disposizioni di procedura21

Art. 9 Legittimazione attiva22 1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

a. di proibire una lesione imminente; b. di far cessare una lesione attuale; c. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. 3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni23, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle dispo- sizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 10 Legittimazione attiva di clienti e di organizzazioni, nonché della Confederazione24

1 Le azioni previste nell’articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:25

a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difen- dere gli interessi economici dei loro membri;

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

21 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

22 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

23 RS 220 24 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514; FF 1992 I 312).

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b. organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi- cano alla protezione dei consumatori.

c. ... 26 3 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l’interesse pubblico, segna- tamente se:

a. è minacciata o lesa la reputazione della Svizzera all’estero e le persone col- pite nei loro interessi economici risiedono all’estero; o

b. sono minacciati o lesi gli interessi di molte persone, di un gruppo di soggetti appartenenti a un determinato settore economico oppure altri interessi collet- tivi.27

4 Qualora sia necessario per tutelare l’interesse pubblico, il Consiglio federale può informare l’opinione pubblica sui comportamenti sleali di determinate ditte citandole per nome. Quando l’interesse pubblico non sussiste più, le informazioni pubblicate sono cancellate.28 5 In caso di azioni proposte dalla Confederazione, la presente legge è imperativa- mente applicata ai sensi dell’articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 198729 sul diritto internazionale privato.30

Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari, le azioni previste nell’arti- colo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

26 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 1992 (RU 1992 1514; FF 1992 I 312). Abrogata dal n. I della LF del 17 giu. 2011, con effetto dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

27 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

28 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

29 RS 291 30 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909;

FF 2009 5337).

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Art. 12 e 1332

Art. 13a33 Inversione dell’onere della prova 1 Il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle alle- gazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appro- priata nel singolo caso. 2 … 34

Art. 14 e 1535

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo36

Art. 16 Obbligo d’indicare i prezzi 1 Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effet- tivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. 3 Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197737 sulla metrologia.

Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

31 Abrogato dal n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

32 Abrogati dal n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

33 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375; FF 1993 I 609).

34 Abrogato dal n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

35 Abrogati dal n. II 15 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

36 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

37 RS 941.20

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Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

a. indicare prezzi; b. annunciare riduzioni di prezzo o c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.

Art. 19 Obbligo d’informare 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere docu- menti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti. 2 Sottostanno all’obbligo d’informare:

a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;

b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fan- no uso;

c. le organizzazioni dell’economia; d. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi-

cano alla protezione dei consumatori. 3 L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge del 4 dicembre 194738 di procedura civile federale. 4 Rimangono salve le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200739 e le disposizioni cantonali di procedura amministrativa.40

Art. 20 Esecuzione 1 L’esecuzione compete ai Cantoni, l’alta vigilanza alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Capitolo 3a: Collaborazione con le autorità estere di vigilanza41

Art. 21 Collaborazione 1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collabo- rare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:

38 RS 273 39 RS 312.0 40 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007,

in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012

(RU 2011 4909; FF 2009 5337).

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a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e

b. le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.

2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.

Art. 22 Comunicazione di dati 1 Nell’ambito della collaborazione prevista all’articolo 21, le autorità federali prepo- ste all’esecuzione della presente legge possono comunicare ad autorità estere e a organizzazioni o enti internazionali i dati concernenti persone e atti, e segnatamente:

a. le persone coinvolte in una pratica d’affari sleale; b. l’invio di materiale pubblicitario o di altri documenti che comprovano l’esi-

stenza di una pratica d’affari sleale; c. le modalità finanziarie dell’operazione; d. il blocco di caselle postali.

2 Esse possono comunicare i dati se i destinatari garantiscono la reciprocità e assicu- rano di trattare i dati unicamente per combattere le pratiche d’affari sleali. È fatto salvo l’articolo 6 della legge federale del 19 giugno 199242 sulla protezione dei dati. 3 Se il destinatario dei dati è un’organizzazione internazionale o un ente internazio- nale, i dati possono essere comunicati anche in assenza di reciprocità.

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 2343 Concorrenza sleale 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.44 2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 9 e 10. 3 La Confederazione ha i diritti procedurali di un accusatore privato.45

42 RS 235.1 43 Nuovo testo giusta il n. 1 dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel

diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

44 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

45 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4909; FF 2009 5337).

LCSl

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Art. 24 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore 1 Chiunque, intenzionalmente,

a. disattende l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16); b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità

(art. 17); c. indica prezzi in modo fallace (art. 18); d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi

(art. 19); e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito

all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con una multa sino a 20 000 franchi.46 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 2547

Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse nell’azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197448 sul diritto penale amministrativo.

Art. 27 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione e al Dipartimento federale dell’economia, in copia integrale, immediatamente e gratui- tamente, tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere.49

46 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

47 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 48 RS 313.0 49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012

(RU 2011 4909; FF 2009 5337).

Concorrenza sleale

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Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 settembre 194350 sulla concorrenza sleale è abrogata.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 198851

50 [CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 51 DCF del 14 dic. 1987