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Ordinanza del 2 dicembre 2016 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

2016-2576 4837

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione

(Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Titolo prima dell’art. 1

Titolo primo: Disposizioni generali

Capitolo primo: Rapporti con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

Art. 1 cpv. 1

1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrati- vi derivanti dalla legge.

Art. 2 Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 4 cpv. 1

1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

1 RS 232.141

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Art. 5 cpv. 1 e 2

1 Concerne soltanto il testo francese

2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 6–8

Abrogati

Art. 8a

1 Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.

2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 93 la persona autoriz- zata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le di- chiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla legge o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicita- mente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 10 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corri- sponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 11–13

Abrogati

Art. 14 cpv. 1 lett. k e l nonché 2

1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

k. per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell’O dell’IPI del 14 giugno 20162 sulle tasse, OTa-IPI);

l. Abrogata

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta.

2 RS 232.148

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Art. 17 Ordinanza sulle tasse

L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella OTa-IPI3.

Art. 18d Richiamo di pagamento

L’IPI attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI può, in alternativa, indirizzare avvisi a terzi che effettuano regolar- mente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun avviso.

Art. 19 Cancellazione del brevetto

La cancellazione di un brevetto è esente da tasse.

Art. 20 cpv. 2

2 Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è rimborsata.

Art. 23 cpv. 2

2 Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 25 cpv. 2

Abrogato

Art. 34 cpv. 1

1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.

Art. 40 cpv. 2

Abrogato

Art. 43 cpv. 1

1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.

3 RS 232.148

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Art. 46a cpv. 1 e 3, primo periodo

1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’IPI non entra nel merito della domanda.

3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’IPI non entra nel merito della domanda. …

Art. 48c cpv. 3 e 4

3 In caso di inosservanza del termine per la presentazione dell’estratto, la domanda di brevetto è respinta.

4 Abrogato

Art. 48d

Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI invita il depositante a pre- sentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

Art. 49 cpv. 1

1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni neces- sarie per contattarlo.

Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c

1 Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:

c. è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).

Art. 52 cpv. 1

1 L’IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimedia- re, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempe- stivamente. Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estin- gue.

Art. 53 cpv. 2

2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca e della tassa di deposito.

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Art. 57 cpv. 2

2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione. Assegna al deposi- tante un termine di un mese per il pagamento della tassa.

Art. 58 cpv. 2

2 Su domanda dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 60c, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. d ed e

L’IPI non pubblica il fascicolo della domanda:

d. se si tratta di una domanda risultante dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo e la domanda di brevetto europeo è già stata pubblicata;

e. se la domanda di brevetto è stata divisa secondo l’articolo 57 della legge.

Art. 63 cpv. 1 e 3

1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se sono soddisfatte le condi- zioni formali di cui agli articoli 46–52.

3 La domanda di brevetto è pubblicata prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 della legge solo su richiesta del depositante.

Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva

1 L’opposizione deve essere presentata per scritto entro nove mesi dalla pubblica- zione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:

Art. 79

Abrogato

Art. 90 cpv. 2bis, 4 e 8

2bis Su domanda dell’UEB, l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 58 cpv. 2).

4 e 8 Abrogati

Art. 94 cpv. 1 lett. q

1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

q. le procedure di opposizione in corso.

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Art. 95 cpv. 2

2 L’IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.

Art. 96 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) è incondi- zionata.

Art. 105 cpv. 1bis

1bis La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.

Art. 107a Rettifiche

1 Su domanda del titolare del brevetto, le registrazioni errate sono rettificate senza indugio.

2 Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.

Art. 115 cpv. 3

3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 5 ottobre 19734 sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all’UEB.

Art. 117 cpv. 2

2 L’IPI registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’UEB; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.

Art. 118 cpv. 1, frase introduttiva

1 Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in domanda di brevetto svizze- ro, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:

Art. 119 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 125a cpv. 1

1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.

4 RS 0.232.142.2

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Art. 126 cpv. 2

2 La richiesta deve essere inoltrata all’IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’ammontare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che l’OTa-IPI non disponga diversamente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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