Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 17 ottobre 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 1 lett. b 1 Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:
b. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla pro cedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;
II
La presente modifica entra in vigore il 13 dicembre 2007.
17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 232.141
2007-1764 6085
1
Ordinanza sui brevetti RU 2007
6086