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Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 recante attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale



DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118

Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto

dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite

dell'originale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di

un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare

gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della

delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie

comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge

medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le

direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata

direttiva 2001/84/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,

recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi

al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed

esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere

letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante

istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,

relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita'

culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della

proprieta' letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante

riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma

degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in

particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed

editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di

tutela del diritto d'autore;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante

approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile

1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il

diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della

Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della

Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data

14 dicembre 2005;

Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole

sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed

osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con

osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la

Commissione XIV della Camera dei deputati;

Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le

modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII

Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le

osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta

eccezione:

1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di

valutare 1'opportunita' «di non applicare il diritto di seguito a

favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo

fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della

direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facolta' e' limitata, per

espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati

membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della

direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive

vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina e'

applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n.

633 del 1941, che contiene gia' la disciplina del diritto di seguito;

2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede

di valutare l'opportunita' - all'articolo 12, primo capoverso,

secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi

previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le

organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione

non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione,

gia' contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in

base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in

maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il

Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con

il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,

della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della

legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:

«Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di

manoscritti».

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 144 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 144. - 1. Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti

hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva

alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore.

2. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva

quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di

venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano

professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le

gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere

d'arte.

3. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando

il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno

di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia

superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i

tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.».

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 145. - 1. Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono

gli originali delle opere delle arti figurative, comprese

nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni,

le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le

ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonche' gli originali

dei manoscritti, purche' si tratti di creazioni eseguite dall'autore

stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

2. Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero

limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorita', sono

considerate come originali purche' siano numerate, firmate o

altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.».

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 146 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 146. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 e' riconosciuto

anche agli autori e ai loro aventi causa di paesi non facenti parte

dell'Unione europea, solo ove la legislazione di tali paesi preveda

lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani

e dei loro aventi causa.

2. Agli autori di paesi non facenti parte dell'Unione europea non

in possesso della cittadinanza italiana, ma abitualmente residenti in

Italia, e' riservato lo stesso trattamento previsto dalla presente

sezione per i cittadini italiani.».

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 147 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 147. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 non puo' formare

oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.».

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 148 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 148. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 dura per tutta

la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 149 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 149. - 1. Il diritto di cui all'articolo 144 spetta dopo la

morte dell'autore agli eredi, secondo le norme del codice civile; in

difetto di successori entro il sesto grado, il diritto e' devoluto

all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e

scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i

propri fini istituzionali.».

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto

solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai

sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

a) 4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra

3.000,00 euro e 50.000,00 euro;

b) 3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra

euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;

c) 1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra

euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;

d) 0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra

euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;

e) 0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a

500.000,00 euro.

3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore

a 12.500,00 euro.».

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione

delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto

dell'imposta.».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 152 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 152. - 1. Il compenso di cui agli articoli 144 e 150 e' a

carico del venditore.

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, l'obbligo di

prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto e

di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativo

importo alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' a

carico dei soggetti di cui all'articolo 144, comma 2.

3. Fino al momento in cui il versamento alla Societa' italiana

degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, i soggetti

di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effetto di

legge, delle somme prelevate.

4. I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita quali

acquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditore

del pagamento del compenso da questi dovuto.».

Art. 11.

Sostituzione dell'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui

alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al

comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del

professionista intervenuto quale venditore acquirente o

intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli

autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite

nel regolamento.

2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire

alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta

di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita,

tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi

previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della

documentazione relativa alla vendita stessa.».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 154. - 1. La Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)

provvede, secondo quanto disposto dal regolamento, a comunicare agli

aventi diritto l'avvenuta vendita e la percezione del compenso ed a

rendere pubblico, anche tramite il proprio sito informatico

istituzionale, per tutto il periodo di cui al comma 2, l'elenco degli

aventi diritto che non abbiano ancora rivendicato il compenso.

Provvede, altresi', al successivo pagamento del compenso al netto

della provvigione, comprensiva delle spese, la cui misura e'

determinata con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali, sentita la Societa' italiana degli autori ed editori

(SIAE). Il decreto e' sottoposto ad aggiornamento triennale.

2. Presso la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) sono

tenuti a disposizione i compensi di cui al comma 1, che non sia stato

possibile versare agli aventi diritto, per un periodo di cinque anni,

decorrente dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono

divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Decorso

tale periodo senza che sia intervenuta alcuna rivendicazione dei

compensi, questi ultimi sono devoluti all'Ente nazionale di

previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori

ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, con gli

interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella

del pagamento al netto della provvigione di cui al comma 1.».

Art. 13.

Sostituzione dell'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 155 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 155. - 1. Le disposizioni di cui alla presente Sezione si

applicano anche alle opere anonime e pseudonime.».

Art. 14.

Sotituzione dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito

dal seguente:

«Art. 172. - 1. Se i fatti preveduti nell'articolo 171 sono

commessi per colpa la pena e' della sanzione amministrativa fino a

1.032,00 euro.

2. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita l'attivita' di

intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo

152 e all'articolo 153 comporta la sospensione dell'attivita'

professionale o commerciale da sei mesi ad un anno, nonche' la

sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.».

Art. 15.

Modfica all'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 182-bis, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n.

633, dopo la lettera d-bis) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«d-ter) sulle case d'asta, le gallerie e in genere qualsiasi

soggetto che eserciti professionalmente il commercio di opere d'arte

o di manoscritti.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Buttiglione, Ministro per i beni e le

attivita' culturali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro del-l'economia e

delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli