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Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione afini (stato 23 Marzo 2004)

 Legge federale del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore e sui diritti di protezione afini (stato 23 Marzo 2004)

231.1Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Legge sul diritto d’autore, LDA)

del 9 ottobre 1992 (Stato 23 marzo 2004)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2

visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893, decreta:

Titolo primo: Oggetto

Art. 1 1 La presente legge disciplina:

a. la protezione dell’autore di opere letterarie o artistiche; b. la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audio­

visivi nonché degli organismi di diffusione; c. la sorveglianza federale sulle società di gestione.

2 Sono salvi gli accordi internazionali.

Titolo secondo: Diritto d’autore Capitolo 1: L’opera

Art. 2 Definizione 1 Sono opere, indipendentemente dal valore o dalla destinazione, le creazioni del­ l’ingegno letterarie o artistiche che presentano un carattere originale. 2 Sono in particolare opere:

a. le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche; b. le opere musicali e altre opere acustiche;

RU 1993 1798 1 [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora agli art. 95, 122 e 123 della Cost.

federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

1° gen. 2001 (RS 272). 3 FF 1989 III 413

1

231.1 Proprietà intellettuale

c. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica;

d. le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche;

e. le opere architettoniche; f. le opere delle arti applicate; g. le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audiovisive; h. le opere coreografiche e le pantomime.

3 I programmi per computer sono pure considerati opere. 4 Sono altresì protetti i progetti, i titoli e le parti di opere, in quanto costituiscano creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale.

Art. 3 Opere di seconda mano 1 Sono opere di seconda mano le creazioni dell’ingegno di carattere originale, ideate utilizzando una o più opere preesistenti in modo tale che resti riconoscibile il loro carattere originale. 2 Sono in particolare opere di seconda mano le traduzioni, gli adattamenti audiovi­ sivi e gli altri adattamenti. 3 Le opere di seconda mano sono protette in quanto tali. 4 È salva la protezione delle opere utilizzate.

Art. 4 Collezioni 1 Le collezioni sono protette in quanto tali, se costituiscono creazioni dell’ingegno che presentano un carattere originale per la scelta o la disposizione del contenuto. 2 È salva la protezione delle opere riunite nella collezione.

Art. 5 Opere non protette 1 Non sono protette dal diritto d’autore:

a. le leggi, le ordinanze, gli accordi internazionali e gli altri atti ufficiali; b. i mezzi di pagamento; c. le decisioni, i verbali e i rapporti delle autorità o delle amministrazioni pub­

bliche; d. i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate.

2 Parimenti non protette sono le traduzioni e le raccolte ufficiali o richieste dalla legge delle opere di cui nel capoverso 1.

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Diritto d'autore – LF 231.1

Capitolo 2: L’autore

Art. 6 Definizione È autore la persona fisica che ha creato l’opera.

Art. 7 Qualità di coautore 1 Se più persone hanno concorso in qualità di autori alla creazione di un’opera, il diritto d’autore spetta loro in comune. 2 Salvo patto contrario, esse possono utilizzare l’opera solo di comune accordo; nes­ sun coautore può tuttavia rifiutare l’accordo contro i principi della buona fede. 3 In caso di violazione del diritto d’autore, ogni coautore è legittimato ad agire in giudizio, ma soltanto a favore di tutti. 4 Se i contributi rispettivi degli autori possono essere disgiunti, ogni autore può, salvo patto contrario, utilizzare separatamente il proprio, purché non sia pregiudicata l’utilizzazione dell’opera comune.

Art. 8 Presunzione della qualità d’autore 1 Fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima. 2 Finché l’autore non è indicato con il suo nome o non è identificabile quando sia indicato con un pseudonimo o con un segno distintivo, l’editore può esercitare il diritto d’autore. Se neppure l’editore è nominato, tale esercizio spetta a chi ha pub­ blicato l’opera.

Capitolo 3: Contenuto del diritto d’autore Sezione 1: Relazione tra l’autore e l’opera

Art. 9 Riconoscimento della qualità d’autore 1 L’autore ha il diritto esclusivo sull’opera e il diritto di far riconoscere la sua qualità di autore. 2 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando, in qual modo e sotto quale nome la sua opera sarà pubblicata per la prima volta. 3 Un’opera è pubblicata quando sia stata resa accessibile per la prima volta, dall’au­ tore o con il suo consenso, a un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a).

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 10 Utilizzazione dell’opera 1 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la sua opera sarà utilizzata. 2 Egli ha in particolare il diritto di:

a. allestire esemplari dell’opera, quali stampati, supporti audio o audiovisivi o supporti di dati;

b. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera;

c. recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un proce­ dimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove;

d. diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;

e. ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l’organismo di diffusione d’origine, in particolare anche mediante circuiti;

f. far vedere o udire emissioni o ritrasmissioni. 3 L’autore di un programma per computer ha inoltre il diritto esclusivo di darlo in locazione.

Art. 11 Integrità dell’opera 1 L’autore ha il diritto esclusivo di decidere:

a. se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata; b. se, quando e in qual modo l’opera possa essere utilizzata per la creazione di

un’opera di seconda mano o essere incorporata in una raccolta. 2 Anche se un terzo è autorizzato in virtù della legge o di un contratto a modificare l’opera o a utilizzarla per creare un’opera di seconda mano, l’autore può opporsi ad ogni alterazione dell’opera che leda la sua personalità. 3 È lecita l’utilizzazione di opere esistenti per la creazione di parodie o di imitazioni analoghe.

Sezione 2: Relazione tra l’autore e il proprietario dell’esemplare dell’opera

Art. 12 Principio dell’esaurimento dei diritti 1 Gli esemplari dell’opera alienati dall’autore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o altrimenti messi in circolazione.

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Diritto d'autore – LF 231.1

1bis Gli esemplari di un’opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l’autore ne risulti pregiudicato nell’esercizio del suo diritto di rappresentare l’opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).4 2 I programmi per computer, alienati dall’autore o con il suo consenso, possono essere usati o nuovamente alienati. 3 Le opere architettoniche realizzate possono essere modificate dal proprietario; è salvo l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 13 Locazione di esemplari d’opere 1 Nel caso in cui esemplari di opere letterarie o artistiche siano dati in locazione o altrimenti messi a disposizione contro rimunerazione, gli autori hanno diritto a com­ penso da parte del locatore o di chi effettua il prestito. 2 Non è dovuto alcun compenso per:

a. le opere architettoniche; b. gli esemplari d’opere delle arti applicate; c. gli esemplari d’opere locati o prestati per uno sfruttamento dei diritti

d’autore autorizzati contrattualmente. 3 I diritti al compenso possono essere esercitati soltanto da società di gestione auto­ rizzate (art. 40 segg.). 4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer. È salvo il diritto esclusivo secondo l’articolo 10 capoverso 3.

Art. 14 Diritto dell’autore di accedere all’opera e di esporla 1 L’autore può esigere dal proprietario o dal possessore di un esemplare dell’opera che gli venga consentito l’accesso all’esemplare, in quanto ciò sia indispensabile all’esercizio del suo diritto d’autore e non vi si oppongano interessi legittimi del pro­ prietario o del possessore. 2 L’autore che desidera esporre un’opera in Svizzera può esigere dal proprietario o dal possessore che l’esemplare gli sia consegnato, qualora provi di avere un interesse preponderante. 3 Il proprietario o il possessore può far dipendere la consegna dell’opera dalla pre­ stazione di una garanzia per la restituzione dell’esemplare intatto. Se l’esemplare non può essere restituito intatto, l’autore è responsabile anche senza sua colpa.

Introdotto dall’art. 36 n. 3 della L del 14 dic. 2001 sul cinema (RS 443.1). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1385 1390; FF 2002 1835 4927).

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 15 Protezione in caso di distruzione 1 Il proprietario di un’opera di cui esiste un solo esemplare originale, se deve ammet­ tere che l’autore abbia un interesse legittimo alla conservazione di detto esemplare, non può distruggerlo senza prima proporre all’autore di riprenderlo. In questo caso, non può pretendere più del valore del materiale. 2 Qualora l’autore non possa riprendere l’opera, il proprietario deve permettergli di riprodurre in modo adeguato l’esemplare originale. 3 In caso di opere architettoniche, l’autore ha unicamente il diritto di fotografarle e di esigere che gli siano fornite a sue spese copie dei piani.

Capitolo 4: Trasferimento dei diritti; esecuzione forzata

Art. 16 Trasferimento dei diritti 1 Il diritto d’autore è trasferibile e trasmissibile per successione. 2 Salvo patto contrario, il trasferimento di uno dei diritti contenuti nel diritto d’au- tore non implica il trasferimento di altri diritti parziali. 3 Il trasferimento della proprietà di un esemplare dell’opera, anche se si tratta del­ l’originale, non implica il trasferimento di facoltà d’utilizzazione inerenti al diritto d’autore.

Art. 17 Diritti su programmi per computer Il diritto esclusivo di utilizzazione su programmi per computer, creati dal lavoratore nell’esercizio delle sue attività di servizio e nell’adempimento degli obblighi contrat­ tuali, spetta unicamente al datore di lavoro.

Art. 18 Esecuzione forzata Sottostanno all’esecuzione forzata i diritti enumerati nell’articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell’articolo 11, nella misura in cui l’autore li abbia già esercitati e l’opera sia stata pubblicata con il consenso dell’autore.

Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore

Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato 1 L’uso privato di un’opera pubblicata è consentito. Per uso privato s’intende:

a. qualsiasi utilizzazione nell’ambito privato o nella cerchia di persone unite da stretti vincoli, quali parenti o amici;

b. qualsiasi utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didat­ tici;

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Diritto d'autore – LF 231.1

c. la riproduzione di esemplari di opere, per informazione interna o documenta­ zione, in imprese, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni o enti analoghi.

2 Chi ha diritto d’utilizzare l’opera per uso privato può farne allestire gli esemplari occorrenti anche da un terzo; ai sensi del presente capoverso, per terzi si intendono anche le biblioteche che mettono fotocopiatrici a disposizione degli utenti. 3 Al di fuori della cerchia privata, non sono ammesse:

a. la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponi­ bili in commercio;

b. la riproduzione di opere delle arti figurative; c. la riproduzione di spartiti di opere musicali; d. la registrazione di interpretazioni, rappresentazioni o esecuzioni di un’opera

su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati. 4 Il presente articolo non si applica ai programmi per computer.

Art. 20 Compenso per l’uso privato 1 Fatto salvo il capoverso 3, l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso. 2 La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi del­ l’articolo 19 capoverso 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l’articolo 19 capoverso 2, è tenuta a versare un compenso all’autore. 3 I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all’autore per l’utilizzazione dell’opera secondo l’articolo 19. 4 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.

Art. 21 Decodificazione di programmi per computer 1 Chi è autorizzato ad utilizzare un programma per computer può procurarsi, mediante decodificazione del codice del programma o tramite terzi, le informazioni necessarie per l’interfaccia con programmi elaborati indipendentemente. 2 Le informazioni per l’interfaccia, ottenute mediante decodificazione del codice di programma, possono essere utilizzate solamente per l’elaborazione, la manutenzione e l’utilizzazione di programmi interoperabili, a condizione che non si pregiudichi in modo intollerabile la normale utilizzazione del programma né gli interessi legittimi dell’avente diritto.

Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse 1 Il diritto di far vedere o udire, simultaneamente e senza modifiche, opere diffuse, oppure di ritrasmetterle nel corso della ritrasmissione di un programma d’emissione può essere esercitato solo dalle società di gestione autorizzate.

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231.1 Proprietà intellettuale

2 È lecito ritrasmettere opere mediante installazioni tecniche destinate ad un numero limitato di utenti, quali impianti che coprono un edificio plurifamiliare o un com­ plesso residenziale. 3 Il presente articolo non si applica alla ridiffusione di programmi della televisione per abbonamento o di programmi che non possono essere captati in Svizzera.

Art. 23 Licenza obbligatoria per l’allestimento di supporti audio 1 Se un’opera musicale, con o senza testo, è registrata in Svizzera o all’estero su un supporto audio ed è, in questa forma e con l’autorizzazione dell’autore, proposta al pubblico, alienata o altrimenti messa in circolazione, ogni fabbricante di supporti audio che abbia uno stabilimento industriale in Svizzera può esigere dal titolare del diritto d’autore, contro compenso, la stessa autorizzazione per la Svizzera. 2 Il Consiglio federale può prescindere dalla condizione dello stabilimento indu­ striale in Svizzera per le persone appartenenti a Stati che accordano la reciprocità.

Art. 24 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza 1 Per assicurare la conservazione di un’opera, è lecito allestirne una copia. Un esem­ plare dev’essere depositato in un archivio non accessibile al pubblico e designato come esemplare d’archivio. 2 La persona che ha il diritto di usare un programma per computer può farne una copia di sicurezza; non sono ammesse deroghe per contratto a tale facoltà.

Art. 25 Citazioni 1 Sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da commento, riferimento o dimostrazione e se la portata della citazione è giustificata dall’impiego fatto. 2 La citazione dev’essere indicata in quanto tale; la fonte, come l’autore, se vi è desi­ gnato, devono essere menzionati.

Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta Nel catalogo pubblicato dall’amministrazione di una collezione accessibile al pub­ blico è lecito riprodurre opere che si trovano in tale collezione; questa regola si applica anche alla pubblicazione di cataloghi di esposizioni e di vendite all’asta.

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico 1 È lecito riprodurre un’opera che, in modo permanente, sia situata o si affacci su suolo accessibile al pubblico; la riproduzione può essere offerta al pubblico, alienata, diffusa o altrimenti messa in circolazione. 2 La riproduzione non può essere tridimensionale e non deve essere utilizzabile agli stessi fini dell’originale.

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Diritto d'autore – LF 231.1

Art. 28 Servizi d’attualità 1 Per i rendiconti sugli avvenimenti d’attualità è lecito registrare, riprodurre, presen­ tare, diffondere e mettere in circolazione o altrimenti far vedere o udire le opere viste o udite in occasione dell’avvenimento, nella misura in cui lo scopo informativo lo giustifichi. 2 A scopo informativo su questioni d’attualità è lecito riprodurre, mettere in circola­ zione e diffondere o ritrasmettere brevi estratti di articoli di giornale o di relazioni radiofoniche o televisive; l’estratto dev’essere indicato; la fonte e l’autore, se vi è designato, devono essere menzionati.

Capitolo 6: Durata della protezione

Art. 29 In generale 1 Un’opera, fissa o meno, è protetta dal diritto d’autore dal momento in cui è creata. 2 La protezione si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer; b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.

3 La protezione si estingue quando deve presumersi che l’autore è deceduto da più di 50, rispettivamente 70 anni.5

Art. 30 Coautori 1 Se l’opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per i programmi per computer;6

b. 70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.7

2 Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utiliz­ zabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell’au­ tore.8 3 Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.

5 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051]. 6 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051]. 7 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051]. 8 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051].

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 31 Autore ignoto 1 Se l’autore è ignoto, la protezione dell’opera si estingue 70 anni dopo la sua pub­ blicazione o, se essa è stata pubblicata a dispense, 70 anni dopo la pubblicazione dell’ultima dispensa. 2 Se l’identità dell’autore è divenuta di pubblica ragione prima della scadenza del termine precitato, la protezione dell’opera si estingue:

a. 50 anni dopo la morte dell’autore per i programmi per computer;9

b. 70 anni dopo la morte dell’autore per ogni altro genere di opere.10

Art. 32 Calcolo La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

Titolo terzo: Diritti di protezione affini

Art. 33 Diritti dell’artista interprete 1 È artista interprete la persona fisica che esegue un’opera o che partecipa sul piano artistico all’esecuzione di un’opera. 2 L’artista interprete ha il diritto esclusivo di:

a. far vedere o udire la sua prestazione in un luogo diverso da quello in cui è presentata;

b. trasmettere la sua prestazione per radio, televisione o mediante procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o ritrasmettere la prestazione trasmessa per mezzo di installazioni tecniche il cui titolare non è l’organismo di diffu­ sione d’origine;

c. registrare la sua prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati e riprodurre tali registrazioni;

d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari riprodotti della sua prestazione;

e. far vedere o udire la sua prestazione mentre è trasmessa o ritrasmessa.

Art. 34 Pluralità di artisti interpreti 1 Se più persone hanno partecipato sul piano artistico all’esecuzione di un’opera, il diritto alla protezione spetta loro in comune. 2 Se la prestazione è effettuata da un coro o da un’orchestra o nell’ambito di uno spettacolo scenico, per un’utilizzazione ai sensi dell’articolo 33 è necessario il con­ senso delle persone seguenti:

9 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051]. 10 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LParl – RU 1974 1051].

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Diritto d'autore – LF 231.1

a. i solisti; b. il direttore; c. il regista; d. il rappresentante designato dal gruppo di artisti o, in mancanza, la persona

che dirige tale gruppo. 3 Fintanto che non è designato il rappresentante del gruppo e rimane sconosciuta la persona che dirige il gruppo, l’organizzatore, il produttore degli esemplari riprodotti della prestazione oppure l’organismo di diffusione può esercitare senza mandato i diritti di protezione affini ai sensi della gestione d’affari.

Art. 35 Diritto a compenso per l’utilizzazione di supporti audio o audiovisivi

1 L’artista interprete ha diritto a un compenso qualora supporti audio o audiovisivi disponibili in commercio siano utilizzati ai fini di diffusione, ritrasmissione, rice­ zione pubblica (art. 33 cpv. 2 lett. e) o rappresentazione. 2 Il produttore del supporto utilizzato può esigere un’equa parte del compenso spet­ tante all’artista interprete. 3 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate. 4 Gli artisti interpreti stranieri senza residenza abituale in Svizzera hanno diritto a compenso soltanto se appartengono a uno Stato che accorda la reciprocità.

Art. 36 Diritti del produttore di supporti audio o audiovisivi Il produttore di supporti audio o audiovisivi ha il diritto esclusivo di riprodurre le registrazioni e di offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti.

Art. 37 Diritti degli organismi di diffusione L’organismo di diffusione ha il diritto esclusivo di:

a. ritrasmettere l’emissione; b. far vedere o udire l’emissione; c. registrare l’emissione su supporti audio o audiovisivi o su supporti di dati e

riprodurre tali registrazioni; d. offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione gli esemplari

riprodotti dell’emissione.

Art. 38 Trasferimento dei diritti, esecuzione forzata e limiti della protezione L’articolo 12 capoverso 1 e l’articolo 13 nonché i capitoli 4 e 5 del Titolo secondo si applicano per analogia ai diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 39 Durata della protezione 1 La protezione inizia con l’esecuzione della prestazione da parte dell’artista inter­ prete, con l’allestimento dei supporti audio o audiovisivi o con la diffusione del­ l’emissione e si estingue dopo 50 anni. 2 La durata della protezione si calcola dal 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuto il fatto determinante per il computo.

Titolo quarto: Società di gestione Capitolo 1: Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione

Art. 40 1 Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione:

a. la gestione dei diritti esclusivi d’esecuzione e diffusione delle opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio­ visivi;

b. l’esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 20, 22 e 35. 2 Se l’interesse pubblico lo esige, il Consiglio federale può sottoporre alla sorve­ glianza della Confederazione altri ambiti di gestione. 3 La gestione personale di diritti esclusivi da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà a tale sorveglianza.

Capitolo 2: Autorizzazione

Art. 41 Principio Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev’essere titolare di un’autorizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale11.

Art. 42 Condizioni 1 Le autorizzazioni sono accordate soltanto alle società di gestione che:

a. sono costituite secondo il diritto svizzero, hanno sede in Svizzera e dirigono gli affari dalla Svizzera;

b. hanno per scopo principale la gestione di diritti d’autore o di diritti di prote­ zione affini;

c. sono accessibili a tutti i titolari di tali diritti;

11 Nuova demominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica­ zione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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Diritto d'autore – LF 231.1

d. concedono agli autori e agli artisti interpreti un diritto di partecipazione appropriato alle decisioni della società;

e. offrono garanzia, in particolare sulla base degli statuti, che siano rispettate le disposizioni legali;

f. lasciano presumere una gestione efficace ed economica. 2 Di norma è accordata l’autorizzazione a una sola società per categoria di opere e a una sola società per i diritti di protezione affini.

Art. 43 Durata; pubblicazione 1 L’autorizzazione è accordata per cinque anni; alla scadenza di ogni periodo, può essere rinnovata per cinque anni. 2 La concessione, il rinnovo, la modificazione, la revoca e il non rinnovo dell’auto­ rizzazione sono pubblicati.

Capitolo 3: Obblighi delle società di gestione

Art. 44 Obbligo di gestione Nei confronti dei titolari dei diritti, le società di gestione sono obbligate ad esercitare i diritti attinenti al loro ambito d’attività.

Art. 45 Principi della gestione 1 Le società di gestione esercitano la propria attività secondo i principi di un’ammi­ nistrazione sana ed economica. 2 Sono obbligate ad adempiere le loro funzioni secondo regole fisse e nel rispetto della parità di trattamento. 3 Non possono avere fine di lucro. 4 Nella misura del possibile concludono contratti di reciprocità con società di gestio­ ne estere.

Art. 46 Obbligo di applicare tariffe 1 Le società di gestione allestiscono tariffe per riscuotere le indennità da esse riven­ dicate. 2 Negoziano il contenuto delle singole tariffe con le associazioni che rappresentano gli utenti. 3 Sottopongono per approvazione le tariffe alla Commissione arbitrale federale (art. 55) e pubblicano le tariffe approvate.

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 47 Tariffa comune 1 Le società di gestione che esercitano la propria attività nello stesso settore devono fissare, secondo principi uniformi, una tariffa comune per ogni tipo di utilizzazione d’opere o di prestazione di artista interprete, nonché designare una di loro come organo comune per l’incasso. 2 Il Consiglio federale può emanare disposizioni complementari per disciplinare la loro collaborazione.

Art. 48 Principi della ripartizione 1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all’autorità di sorveglianza (art. 52 cpv. 1). 2 L’utilizzazione di parti del prodotto della gestione per fini di previdenza sociale e di promozione di attività culturali richiede l’approvazione dell’organo supremo della società.

Art. 49 Ripartizione del prodotto della gestione 1 Le società ripartiscono il prodotto della loro gestione proporzionalmente al reddito di ogni opera e di ogni prestazione. Devono intraprendere tutto quanto si può ragio­ nevolmente pretendere da loro per identificare gli aventi diritto. 2 Se tale ripartizione comporta spese eccessive, le società di gestione possono pro­ cedere a valutazioni per determinare il reddito effettivo; le valutazioni devono essere fondate su criteri controllabili e adeguati. 3 Il prodotto della gestione dev’essere ripartito tra l’avente diritto originario e gli altri aventi diritto in modo tale che un’equa parte spetti di norma all’autore e all’artista interprete. È consentita un’altra ripartizione se le spese fossero eccessive. 4 Il regolamento di ripartizione non infirma gli accordi contrattuali tra il titolare ori­ ginario dei diritti e terzi.

Art. 50 Obbligo d’informare e di rendere conto Le società di gestione devono fornire all’autorità di sorveglianza tutte le informa­ zioni utili e metterle a disposizione tutti i documenti necessari per l’attuazione della sorveglianza, nonché presentarle un rapporto annuo sull’esercizio precedente.

Capitolo 4: Obbligo di informare le società di gestione

Art. 51 1 Nella misura in cui si possa ragionevolmente pretenderlo da loro, gli utenti d’opere devono fornire alle società di gestione le informazioni di cui esse abbisognano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione. 2 Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale.

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Diritto d'autore – LF 231.1

Capitolo 5: Sorveglianza sulle società di gestione Sezione 1: Sorveglianza della gestione

Art. 52 Autorità di sorveglianza 1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (autorità di sorveglianza) esercita la sorveglianza sulle società di gestione. 2 L’autorità di sorveglianza percepisce emolumenti per la sua attività; il Consiglio federale ne fissa la tariffa.

Art. 53 Estensione della sorveglianza 1 L’autorità di sorveglianza controlla l’attività delle società di gestione e vigila affin­ ché adempiano i loro obblighi. Esamina e approva il loro rapporto d’attività. 2 Può emanare istruzioni sull’obbligo d’informare (art. 50). 3 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone estranee all’amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 54 Misure in caso di violazione degli obblighi 1 Se una società di gestione non adempie gli obblighi, l’autorità di sorveglianza le assegna un termine congruo per regolarizzare la situazione; se il termine non è rispettato, prende i provvedimenti necessari. 2 Se una società di gestione non si conforma alle decisioni, l’autorità di sorveglianza può, dopo diffida, limitare o revocare l’autorizzazione. 3 L’autorità di sorveglianza può pubblicare, a spese della società di gestione, le decisioni cresciute in giudicato.

Sezione 2: Sorveglianza delle tariffe

Art. 55 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini

1 La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale) è competente per l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 46). 2 Il Consiglio federale ne nomina i membri. Disciplina l’organizzazione e la proce­ dura della Commissione arbitrale nell’ambito della legge federale sulla procedura amministrativa12.

RS 172.021

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231.1 Proprietà intellettuale

3 La Commissione arbitrale decide senza ricevere istruzioni; le persone responsabili del segretariato della Commissione sono subordinate in quest’attività al presidente della Commissione.

Art. 56 Composizione della Commissione arbitrale 1 La Commissione arbitrale si compone di un presidente, di due assessori, di due supplenti e di altri membri. 2 Gli altri membri sono proposti dalle società di gestione e dalle associazioni che rappresentano gli utenti d’opere e prestazioni.

Art. 57 Quorum 1 La Commissione arbitrale pronuncia nella composizione di cinque membri: il pre­ sidente, due assessori e due altri membri. 2 Questi ultimi sono designati per ogni singola vertenza dal presidente e devono essere competenti in materia. Uno è scelto tra i membri proposti dalle società di gestione, l’altro tra i membri proposti dalle associazioni di utenti. 3 L’appartenenza ad una società di gestione o ad un’associazione di utenti non costi­ tuisce di per sé motivo di ricusa dei membri designati per la loro competenza in materia.

Art. 58 Sorveglianza amministrativa 1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia è l’autorità di sorveglianza ammini­ strativa della Commissione arbitrale. 2 La Commissione arbitrale fa rapporto ogni anno al Dipartimento sulla sua attività.

Art. 59 Approvazione delle tariffe 1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate. 2 Dopo aver sentito la società di gestione che partecipa alla procedura e le associa­ zioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa. 3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.

Art. 60 Principio dell’adeguatezza 1 Per il calcolo dell’indennità, devono essere tenuti in considerazione:

a. le entrate conseguite dall’utente per mezzo dell’utilizzazione dell’opera, del­ la prestazione, dei supporti audio o audiovisivi o dell’emissione oppure, a ti­ tolo sussidiario, le spese relative all’utilizzazione;

b. il numero e il genere delle opere, delle prestazioni, dei supporti audio o audiovisivi o delle emissioni utilizzati;

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Diritto d'autore – LF 231.1

c. la proporzione esistente tra le opere, prestazioni, supporti audio o audiovisivi o emissioni protetti e quelli non protetti, nonché rispetto ad altre prestazioni.

2 L’indennità ammonta di norma al 10 per cento al massimo delle entrate o spese d’utilizzazione per i diritti d’autore e al 3 per cento al massimo per i diritti affini; essa deve tuttavia essere fissata in modo da garantire agli aventi diritto una remune­ razione adeguata mediante una gestione razionale. 3 L’utilizzazione d’opere secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b sottostà a tariffe preferenziali.

Titolo quinto: Protezione giuridica Capitolo 1: Protezione di diritto civile

Art. 61 Azione d’accertamento Chi prova d’avere un interesse legittimo può promuovere un’azione intesa a fare accertare l’esistenza o l’assenza di un diritto o di un rapporto giuridico disciplinato dalla presente legge.

Art. 62 Azione d’esecuzione di una prestazione 1 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d’autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:

a. di proibire una lesione imminente; b. di far cessare una lesione attuale; c. di obbligare il convenuto a indicare la provenienza degli oggetti in suo pos­

sesso allestiti o messi in circolazione illecitamente. 2 Sono salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni13 volte al risarcimento, alla riparazione morale, nonché alla consegna dell’utile giusta le disposizioni della gestione d’affari senza mandato.

Art. 63 Confisca 1 Il giudice può ordinare che gli oggetti in possesso del convenuto allestiti o utiliz­ zati illecitamente siano confiscati, distrutti o resi inservibili. 2 Fanno eccezione le opere architettoniche già realizzate.

RS 220

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231.1 Proprietà intellettuale

Art. 64 Istanza cantonale unica14 151 e 2...

3 I Cantoni designano, per l’insieme del loro territorio, il tribunale incaricato di pro­ nunciarsi, come istanza cantonale unica, sulle azioni civili.

Art. 65 Provvedimenti cautelari 1 Chi rende verosimile una lesione al suo diritto d’autore o al suo diritto affine di protezione, imminente o attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficil­ mente riparabile, può chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari. 2 Egli può in particolare esigere che il giudice prenda provvedimenti per assicurare le prove, per accertare la provenienza degli oggetti allestiti o messi in circolazione illecitamente, per salvaguardare lo stato di fatto o per attuare a titolo provvisorio le pretese di omissione o di cessazione.

163 ... 4 Per il rimanente sono applicabili analogicamente gli articoli 28c a 28f del Codice civile17.

Art. 66 Pubblicazione della sentenza Su richiesta della parte vincente, il giudice può ordinare la pubblicazione della sen­ tenza a spese della parte soccombente. Esso fissa modo ed estensione della pubbli­ cazione.

Capitolo 2: Disposizioni penali

Art. 67 Violazione del diritto d’autore 1 A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

a. utilizza un’opera sotto una designazione falsa o diversa da quella decisa dal­ l’autore;

b. pubblica un’opera; c. modifica un’opera; d. utilizza un’opera per creare un’opera di seconda mano; e. allestisce esemplari di un’opera mediante un procedimento qualsiasi;

14 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS 272).

15 Abrogati dal n. 9 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 16 Abrogato dal n. 9 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272). 17 RS 210

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Diritto d'autore – LF 231.1

f. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari di un’opera;

g. recita, rappresenta o esegue un’opera direttamente o mediante un procedi­ mento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;

h. diffonde un’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti, o la ritrasmette con impianti tecnici il cui titolare non è l’organismo di diffusione d’origine;

i. fa vedere o udire un’opera trasmessa o ritrasmessa; k. rifiuta di dichiarare alle autorità competenti la provenienza di esemplari

d’opera in suo possesso allestiti o messi in circolazione illecitamente; l. dà in locazione un programma per computer.

2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 68 Omissione dell’indicazione della fonte Chiunque, nei casi previsti dalla legge (art. 25 e 28), omette intenzionalmente d’in­ dicare la fonte utilizzata e, sempre che vi sia designato, l’autore è, a querela della parte lesa, punito con la multa.

Art. 69 Lesione di diritti di protezione affini 1 A querela della parte lesa, è punito con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente:

a. diffonde la prestazione di un artista interprete (prestazione) per radio, televi­ sione o procedimenti analoghi, anche mediante circuiti;

b. registra una prestazione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di dati;

c. offre al pubblico, aliena o mette altrimenti in circolazione esemplari ripro­ dotti di una prestazione;

d. ritrasmette la prestazione con impianti tecnici il cui titolare non è l’organi­ smo di diffusione d’origine;

e. fa vedere o udire una prestazione trasmessa o ritrasmessa; f. riproduce un supporto audio o audiovisivo o offre al pubblico, aliena o mette

altrimenti in circolazione gli esemplari riprodotti; g. ritrasmette un’emissione; h. registra un’emissione su supporti audio o audiovisivi o su un supporto di

dati; i. riproduce un’emissione registrata su un supporto audio o audiovisivo o su un

supporto di dati o mette altrimenti in circolazione tali esemplari riprodotti;

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231.1 Proprietà intellettuale

k. rifiuta di dichiarare alle autorità competenti la provenienza di un supporto in suo possesso, sul quale è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, allestito o messo in circolazione illecitamente.

2 Se l’autore dell’infrazione ha agito per mestiere, si procede d’ufficio. La pena è la detenzione e la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 70 Esercizio illecito di diritti Chiunque, senza essere titolare dell’autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d’autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con l’arresto o con la multa.

Art. 71 Infrazioni commesse nell’azienda Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo18 si applicano alle infrazioni commesse nell’azienda, da mandatari e simili.

Art. 72 Confisca nella procedura penale Le opere architettoniche realizzate non possono essere confiscate giusta l’articolo 58 del Codice penale19.

Art. 73 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Le infrazioni ai sensi dell’articolo 70 sono perseguite e giudicate dall’Istituto fede­ rale della proprietà intellettuale conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo20.

Capitolo 3: Commissione di ricorso e ricorso di diritto amministrativo

Art. 74 Mezzi d’impugnazione 1 Le decisioni dell’autorità di sorveglianza possono essere impugnate con ricorso alla Commissione di ricorso per la proprietà intellettuale. 2 Contro le decisioni su ricorso della Commissione di ricorso per la proprietà intel­ lettuale come pure contro le decisioni della Commissione arbitrale è dato il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. 3 Sono applicabili le disposizioni della procedura amministrativa federale.

18 RS 313.0 19 RS 311.0 20 RS 313.0

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Diritto d'autore – LF 231.1

Capitolo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 7521 Denuncia di invii sospetti L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad attirare l’attenzione dei titolari di diritti d’autore o dei diritti di protezione affini, nonché delle società di gestione con­ cessionarie su determinati invii se è dato il sospetto che è imminente l’importazione o l’esportazione di prodotti la cui messa in circolazione in Svizzera viola il diritto d’autore o diritti di protezione affini.

Art. 76 Domanda d’intervento 1 Il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini che abbia indizi seri per ritenere imminente l’importazione o l’esportazione di prodotti la cui messa in circo­ lazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo di tali prodotti.22 2 Il richiedente fornisce all’Amministrazione delle dogane le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Egli le rimette in particolare una descrizione precisa dei prodotti. 3 L’Amministrazione delle dogane può percepire un emolumento per coprire le spese amministrative.

Art. 77 Ritenzione di prodotti da parte dell’Amministrazione delle dogane

1 Se in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 76 l’Amministra­ zione delle dogane ha ragioni fondate di sospettare che l’importazione o l’esporta­ zione di un prodotto viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, ne informa il richiedente.23 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene i prodotti in questione al massimo duran­ te dieci giorni feriali dal momento della comunicazione al richiedente secondo il capoverso 1, per consentire a quest’ultimo di chiedere provvedimenti cautelari.24 2bis In casi motivati l’Amministrazione delle dogane può trattenere i prodotti in que­ stione durante altri dieci giorni feriali al massimo.25 2ter L’Amministrazione delle dogane può vincolare la ritenzione alla prestazione di un’adeguata cauzione da parte

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

25 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

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231.1 Proprietà intellettuale

del richiedente, nella misura in cui si debba temere un danno dovuto alla ritenzio­ ne.26 3 Il richiedente deve riparare il danno causato dalla ritenzione se i provvedimenti cautelari non sono stati ordinati oppure si sono rivelati infondati.

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Art. 78 Disposizioni d’esecuzione Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 79 Abrogazione di leggi federali Sono abrogate:

a. la legge federale del 7 dicembre 192227 concernente il diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche;

b. la legge federale del 25 settembre 194028 concernente la riscossione dei dirit­ ti d’autore.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 80 Oggetti protetti esistenti 1 La presente legge si applica anche a opere, prestazioni, supporti audio e audiovisivi nonché ad emissioni creati prima della sua entrata in vigore. 2 Se l’utilizzazione di un’opera, di una prestazione, di un supporto audio o audiovi­ sivo o di un’emissione, lecita secondo il diritto previgente, è vietata dalla presente legge, l’utilizzazione iniziata prima dell’entrata in vigore della presente legge può essere portata a termine.

Art. 81 Contratti esistenti 1 I contratti relativi ai diritti d’autore e ai diritti di protezione affini, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, come pure gli atti di disposizione effet­ tuati in virtù di tali contratti, rimangono efficaci secondo le norme del diritto previ­ gente. 2 Salvo patto contrario, questi contratti non sono applicabili ai diritti introdotti dalla presente legge.

26 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1776 1777; FF 1994 IV 923).

27 [CS 2 801; RU 1955 885, 1028] 28 [CS 2 818]

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Diritto d'autore – LF 231.1

Art. 82 Autorizzazioni per la gestione di diritti d’autore Le società di gestione di diritti d’autore ammesse ad esercitare la propria attività in virtù della legge federale del 25 settembre 194029 concernente la riscossione dei diritti d’autore devono chiedere una nuova autorizzazione (art. 41) entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 83 Tariffe 1 Le tariffe delle società di gestione autorizzate che sono state approvate secondo il diritto previgente rimangono in vigore fino allo spirare della loro durata di validità. 2 I compensi previsti negli articoli 13, 20 e 35 sono dovuti a contare dall’entrata in vigore della presente legge; possono essere rivendicati dopo l’approvazione della tariffa corrispondente.

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 199330 Art. 74 cpv. 1: 1° gennaio 199431

29 [CS 2 818] 30 DCF del 26 apr. 1993 (RU 1993 1819) 31 DCF del 26 apr. 1993 (RU 1993 1819)

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