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CH325

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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (stato 1° luglio 2016)

 RS 281.1

1

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)1

dell’11 aprile 1889 (Stato 1° luglio 2016)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 della Costituzione federale2 (Cost.),3

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali I. Della organizzazione

Art. 1 1 Per la procedura d’esecuzione e di fallimento il territorio di ogni Cantone forma uno o più circondari. 2 I Cantoni determinano il numero e la circoscrizione di questi circon- dari. 3 Un circondario pei fallimenti può comprendere più circondari d’ese- cuzione.

Art. 2 1 In ogni circondario d’esecuzione è istituito un ufficio d’esecuzione diretto da un ufficiale esecutore. 2 In ogni circondario dei fallimenti è istituito un ufficio dei fallimenti diretto da un ufficiale dei fallimenti.5 3 All’ufficiale è aggiunto un supplente che ne fa le veci nei casi di incompatibilità o d’impedimento alla direzione dell’ufficio.6

RU 11 529 e CS 3 3 1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 2 [CS 1 3]. A questa disp. corrisponde l’art. 122 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999

(RS 101). 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001

(RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458). 4 Ogni art. viene corredato di un Tit. marginale, n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal

1° dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto in tutto il presente testo.

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

281.1

A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti4

B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti 1. Organizza- zione

Procedura ordinaria

2

281.1

4 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti possono essere diretti dallo stesso ufficiale.7 5 Per il resto, l’organizzazione degli uffici spetta ai Cantoni.

Art. 38

La retribuzione dell’ufficiale esecutore, di quello dei fallimenti e dei loro supplenti è di competenza dei Cantoni.

Art. 49 1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti procedono alle ope- razioni di loro competenza su richiesta degli uffici, delle amministra- zioni speciali del fallimento, come pure dei commissari e dei liquida- tori di un altro circondario. 2 Gli uffici, le amministrazioni speciali del fallimento, i commissari e i liquidatori possono procedere ad atti del loro ufficio anche al di fuori del loro circondario, se l’ufficio competente per territorio vi accon- sente. La competenza per la notificazione degli atti esecutivi che non avvenga per posta, per il pignoramento, per la vendita agli incanti e per la richiesta d’intervento della forza pubblica spetta tuttavia unicamente all’ufficio dove l’atto deve essere compiuto.

Art. 4a10 1 Nei fallimenti e nelle procedure concordatarie materialmente connes- si, gli organi di esecuzione forzata nonché le autorità di vigilanza e giudiziarie coinvolti coordinano nel limite del possibile i loro atti. 2 I giudici del fallimento e del concordato coinvolti come pure le autorità di vigilanza possono, di comune accordo, designare l’autorità competente per l’insieme delle procedure.

Art. 511 1 Il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente dai fun- zionari, dagli impiegati, dai loro ausiliari, dalle amministrazioni spe- ciali del fallimento, dai commissari, dai liquidatori, dalle autorità di

7 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

10 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Retribuzione

C. Assistenza

Cbis. Procedure materialmente connesse

D. Responsa- bilità 1. Principio

Esecuzione e fallimento. LF

3

281.1

vigilanza e giudiziarie, come pure dalla polizia, nell’adempimento dei compiti loro assegnati dalla presente legge. 2 Il danneggiato non ha azione contro il colpevole. 3 Il diritto cantonale disciplina l’esercizio del regresso dei Cantoni contro le persone che hanno cagionato il danno. 4 Se la gravità del pregiudizio lo giustifica, può essere chiesto il paga- mento di una somma a titolo di riparazione morale.

Art. 612 1 L’azione di risarcimento del danno si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’atto che ha cagionato il danno. 2 Se però il danno deriva da un atto punibile, a riguardo del quale la legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione di risarcimento.

Art. 713

Se l’azione di risarcimento è fondata sull’atto illecito dell’autorità can- tonale superiore di vigilanza o dell’istanza cantonale superiore dei con- cordati, il Tribunale federale è solo competente.

Art. 814 1 Gli uffici d’esecuzione e gli uffici dei fallimenti stendono verbale delle loro operazioni nonché delle domande e dichiarazioni loro pre- sentate e tengono i registri. 2 I verbali e i registri fanno fede fino a prova contraria. 3 L’ufficio d’esecuzione rettifica d’ufficio o su domanda della persona toccata le iscrizioni erronee.

Art. 8a15 1 Chiunque renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti.

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

15 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Prescrizione

3. Competenza del Tribunale federale

E. Verbali e registri 1. Tenuta, prova e rettificazione

2. Consultazione

Procedura ordinaria

4

281.1

2 Tale interesse è in particolare reso verosimile se la domanda di estratto risulta da un nesso diretto con la conclusione o la liquidazione del contratto. 3 Gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecu- tivi:

a. nulli o annullati in seguito a impugnazione o a decisione giudi- ziale;

b. per i quali il debitore ha esercitato con successo l’azione di ri- petizione dell’indebito;

c. per i quali il creditore ha ritirato l’esecuzione. 4 Per i terzi, il diritto di consultazione si estingue cinque anni dopo la chiusura del procedimento. Successivamente, estratti sono rilasciati soltanto ad autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pen- denti presso di loro.

Art. 9 Gli uffici d’esecuzione e dei fallimenti sono tenuti a depositare presso lo stabilimento dei depositi le somme, le carte-valori e gli oggetti pre- ziosi di cui entro tre giorni dal ricevimento non sia stato disposto.

Art. 1016 1 I funzionari e gli impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti e i membri dell’autorità di vigilanza non possono esercitare le loro funzioni:

1. negli affari propri; 2.17 negli affari del coniuge, del partner registrato o della persona

con cui convivono di fatto; 2bis.18 negli affari dei parenti ed affini in linea retta o, fino al terzo

grado, in linea collaterale; 3. negli affari di una persona di cui siano rappresentanti legali,

mandatari o impiegati; 4. negli affari in cui possano per altri motivi avere interessi.

2 L’ufficiale tenuto a ricusarsi trasmette immediatamente le domande al suo supplente e ne avvisa il creditore con lettera semplice.

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

17 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

18 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi

G. Ricusazione

Esecuzione e fallimento. LF

5

281.1

Art. 1119

Ai funzionari e impiegati degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti è vietato concludere negozi per proprio conto riguardo al credito per il quale l’ufficio procede o all’oggetto che è incaricato di realizzare. Gli atti che contravvengono a questo divieto sono nulli.

Art. 12 1 L’ufficio d’esecuzione è tenuto ad accettare ogni pagamento fatto per conto del creditore istante. 2 Il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore.

Art. 13 1 Ogni Cantone deve designare un’autorità incaricata di vigilare sugli uffici d’esecuzione e sugli uffici dei fallimenti.20 2 I Cantoni possono inoltre istituire autorità inferiori di vigilanza per uno o più circondari.

Art. 14 1 L’autorità di vigilanza deve ispezionare almeno una volta all’anno la gestione di ogni ufficio. 2 Nei confronti dell’ufficiale o dell’impiegato possono essere prese le misure disciplinari seguenti:21

1.22 l’ammonimento; 2.23 la multa sino a 1000 franchi; 3. la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei

mesi; 4. la destituzione.

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

H. Negozi giuridici vietati

I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione

K. Autorità di vigilanza 1. Autorità cantonale a. Designazione

b. Ispezione e sanzioni disciplinari

Procedura ordinaria

6

281.1

Art. 15 1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti e cura l’uniforme applicazione della presente legge.25 2 Emana le disposizioni e i regolamenti necessari all’attuazione della medesima. 3 Può impartire istruzioni alle autorità cantonali di vigilanza e richie- dere da esse annuali relazioni. 4 …26 5 Coordina la comunicazione elettronica tra gli uffici di esecuzione e dei fallimenti, tra gli uffici del registro fondiario e del registro di commercio, nonché tra i tribunali e il pubblico.27

Art. 16 1 Il Consiglio federale stabilisce la tariffa delle tasse. 2 Gli atti della procedura d’esecuzione e di fallimento sono esenti da bollo.

Art. 17 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento.28 2 Il ricorso29 dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. 3 È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia. 4 In caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova deci- sione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all’auto- rità di vigilanza.30

24 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

25 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

26 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

27 Introdotto dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

29 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

30 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Consiglio federale24

L. Tasse

M. Ricorso 1. All’autorità di vigilanza

Esecuzione e fallimento. LF

7

281.1

Art. 1831 1 La decisione di un’autorità inferiore di vigilanza può essere deferita all’autorità cantonale superiore di vigilanza entro dieci giorni dalla notificazione. 2 Contro una decisione dell’autorità inferiore è ammesso in ogni tempo il ricorso all’autorità cantonale superiore di vigilanza per denegata o ritardata giustizia.

Art. 1932

Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale federale.

Art. 2034

Nelle esecuzioni cambiarie i termini d’impugnazione sono ridotti a cinque giorni; l’autorità deve decidere entro ugual termine.

Art. 20a35 1 …37 2 Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applica- no le disposizioni seguenti:38

1. le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità supe- riore o inferiore di vigilanza;

2. l’autorità di vigilanza constata i fatti d’ufficio. Essa può chie- dere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente atten- dere, dichiararne irricevibili le conclusioni;

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

32 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

33 RS 173.110 34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 35 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF

1991 III 1). 36 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi

alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

37 Abrogato dal n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

38 Nuovo testo giusta il n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

2. All’autorità superiore di vigilanza

3. Al Tribunale federale

4. Termini in materia di esecuzione cambiaria

5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza 36

Procedura ordinaria

8

281.1

3.39 l’autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto sal- vo l’articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;

4. la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all’ufficio e agli altri eventuali interessati;

5.40 le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al paga- mento di tasse e spese.

3 Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.

Art. 21 L’autorità che dichiara fondato un ricorso annulla o riforma gli atti impugnati. Essa ordina l’esecuzione di quelli dei quali il funzionario abbia senza motivo rifiutato o ritardato il compimento.

Art. 2241 1 Sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell’inte- resse pubblico o nell’interesse di persone che non sono parte nel pro- cedimento. L’autorità di vigilanza constata d’ufficio la nullità anche quando la decisione non sia stata impugnata. 2 L’ufficio può sostituire la decisione nulla con una nuova decisione. Nondimeno, se presso l’autorità di vigilanza è pendente un procedi- mento ai sensi del capoverso 1, la sostituzione è ammissibile fino all’invio della risposta da parte dell’ufficio.

Art. 2342

I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti per le decisioni deferite al giudice dalla presente legge.

39 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

40 Introdotto dal n. 6 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

6. Decisioni su ricorso

N. Decisioni nulle

O. Disposizioni cantonali d’esecuzione 1. Autorità giudiziarie

Esecuzione e fallimento. LF

9

281.1

Art. 24 I Cantoni designano gli stabilimenti obbligati ad accettare i depositi nei casi previsti dalla presente legge («stabilimenti di depositi»). Essi sono responsabili dei depositi fatti presso tali stabilimenti.

Art. 2543

Art. 2644 1 In quanto il diritto federale non sia applicabile, i Cantoni possono prescrivere che il pignoramento infruttuoso e il fallimento producano effetti di diritto pubblico, quali l’ineleggibilità a funzioni pubbliche, l’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’attività subordi- nata a autorizzazione. È esclusa la privazione dei diritti civici come pure la pubblicazione degli attestati di carenza di beni. 2 Agli effetti di diritto pubblico deve essere posto termine qualora il fallimento sia revocato, tutti i creditori al beneficio di un attestato di carenza di beni siano stati soddisfatti o tutti i loro crediti siano pre- scritti. 3 Qualora il coniuge o il partner registrato del debitore sia l’unico creditore che subisca perdite, gli effetti di diritto pubblico del pigno- ramento infruttuoso e del fallimento non possono essere pronunciati.45

Art. 2746 1 I Cantoni possono disciplinare la professione di rappresentante delle persone interessate nel procedimento esecutivo. I Cantoni possono segnatamente:

1. prescrivere che le persone che intendono esercitare questa atti- vità provino la loro capacità professionale e moralità;

2. esigere la prestazione di garanzie; 3. fissare la tariffa degli onorari applicabili alla professione di

rappresentante. 2 Chi ha ottenuto in un Cantone l’autorizzazione a esercitare la profes- sione di rappresentante, può chiederla in ogni altro Cantone, sempre-

43 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

44 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

45 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Stabilimenti di deposito

3. …

4. Effetti di diritto pubblico del pignora- mento infrut- tuoso e del fallimento

5. Professione di rappresentante

Procedura ordinaria

10

281.1

ché la sua capacità professionale e moralità siano state accertate in modo adeguato. 3 Nessuno può essere costretto a munirsi di un rappresentante. I costi della rappresentanza non possono essere accollati al debitore.

Art. 2847 1 I Cantoni indicano al Consiglio federale i circondari di esecuzione e dei fallimenti, l’organizzazione dei relativi uffici, come pure le autorità designate in applicazione della presente legge. 2 Il Consiglio federale provvede alla conveniente pubblicità di tali indicazioni.

Art. 2948

Art. 3049 1 La presente legge non si applica all’esecuzione nei confronti di Can- toni, Distretti e Comuni, in quanto la materia sia disciplinata da norme speciali federali o cantonali. 2 Sono inoltre salve le disposizioni di altre leggi federali che preve- dono procedure esecutive speciali.

Art. 30a50

Sono salvi i trattati internazionali e le disposizioni della legge federale del 18 dicembre 198751 sul diritto internazionale privato (LDIP).

47 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disp. della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

48 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

50 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

51 RS 291

P. Comunicazio- ne circa l’organizzazione nel Cantone

Q. …

R. Procedimenti esecutivi speciali

S. Trattati inter- nazionali e diritto inter- nazionale privato

Esecuzione e fallimento. LF

11

281.1

II. Regole diverse

Art. 3152

Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osser- vanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 200853 (CPC).

Art. 3254 1 …55 2 Un termine è pure osservato se prima della sua scadenza è adito un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti incompetente; questo trasmette senza indugio il relativo atto scritto all’ufficio competente.56 3 …57 4 Se una comunicazione scritta è viziata in modo rimediabile, deve essere data la possibilità di riparare il vizio.

Art. 33 1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti. 2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se deve essere avvisata mediante pubblicazione.58 3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel suo esclusivo interesse.59 4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,

52 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

53 RS 272 54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 55 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 56 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 57 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 59 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF

1991 III 1).

A. Termini 1. In genere

2. Osservanza del termine

3. Modificazione e restituzione

Procedura ordinaria

12

281.1

inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.60

Art. 33a61 1 Un atto scritto può essere fatto pervenire per via elettronica agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti, nonché alle autorità di vigi- lanza. 2 Il documento contenente l’atto e gli allegati dev’essere munito della firma elettronica riconosciuta del mittente. Il Consiglio federale defini- sce i particolari. 3 Gli uffici d’esecuzione, gli uffici dei fallimenti e le autorità di vigi- lanza possono esigere che l’atto e gli allegati siano in seguito prodotti anche in forma cartacea.

Art. 3462 1 Gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione, degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che la presente legge non disponga altrimenti. 2 La notificazione può avvenire per via elettronica se il destinatario vi acconsente. Il Consiglio federale stabilisce i particolari.

Art. 3563 1 Le pubblicazioni sono annotate nel Foglio ufficiale svizzero di com- mercio e nel Foglio ufficiale cantonale interessato. La pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è determinante per il cal- colo dei termini e le conseguenze della pubblicazione. 2 Qualora le circostanze lo richiedano, la pubblicazione si fa anche in altri fogli o per mezzo di pubblico bando.

60 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

61 Introdotto dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

62 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

63 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Abis. Atti scritti fatti pervenire per via elettroni- ca

B. Notificazione 1. Per scritto e per via elettroni- ca

2. Mediante pubblicazione

Esecuzione e fallimento. LF

13

281.1

Art. 3664

Le appellazioni e i ricorsi hanno effetto sospensivo soltanto per decre- to speciale dell’autorità adita o del suo presidente. Tale decreto deve essere immediatamente comunicato alle parti.

Art. 3765 1 L’espressione «ipoteca» ai sensi della presente legge comprende l’ipoteca, la cartella ipotecaria, i pegni immobiliari del diritto ante- riore, gli oneri fondiari, ogni diritto di privilegio su determinati fondi e il pegno sugli accessori di un fondo.66 2 L’espressione «pegno manuale» comprende il pegno mobiliare, il pegno sul bestiame, il diritto di ritenzione, il diritto di pegno su crediti ed altri diritti. 3 L’espressione «pegno» comprende tanto il pegno immobiliare quanto quello mobiliare.

Titolo secondo: Della esecuzione I. Delle diverse specie d’esecuzione

Art. 38 1 L’esecuzione ha per scopo di ottenere il pagamento di danaro o la prestazione di garanzie. 2 L’esecuzione comincia con la notificazione del precetto esecutivo e si prosegue in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, oppu- re in via di fallimento. 3 L’ufficiale esecutore determina quale specie d’esecuzione si debba applicare.

Art. 39 1 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come «esecu- zione ordinaria in via di fallimento» (art. 159 a 176) o come «esecu- zione cambiaria» (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio in una delle seguenti qualità:

1. titolare di una ditta commerciale (art. 934 e 935 CO67);

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

65 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

66 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

67 RS 220

C. Effetto sospensivo

D. Definizioni

A. Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione

B. Esecuzione in via di fallimento 1. Campo d’applicazione

Procedura ordinaria

14

281.1

2. socio di una società in nome collettivo (art. 554 CO); 3. socio illimitatamente responsabile di una società in accoman-

dita (art. 596 CO); 4. membro dell’amministrazione di una società in accomandita

per azioni (art. 765 CO); 5.68 … 6. società in nome collettivo (art. 552 CO); 7. società in accomandita (art. 594 CO); 8. società anonima o in accomandita per azioni (art. 620 e 764

CO); 9. società a garanzia limitata (art. 772 CO); 10. società cooperativa (art. 828 CO); 11. associazione (art. 60 CC69); 12.70fondazione (art. 80 CC71); 13.72società di investimento a capitale variabile (art. 36 della L del

23 giu. 200673 sugli investimenti collettivi, LICon( � 14.74società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

(art. 98 LICol). 2 …75 3 L’inscrizione produce effetto soltanto dal giorno susseguente a quello della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio76.

Art. 40 1 Le persone inscritte nel registro di commercio rimangono soggette alla procedura di fallimento, anche dopo la cancellazione da quel regi-

68 Abrogato dal n. 3 dell’all. al LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).

69 RS 210 70 Introdotta dal n. II 3 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 72 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 73 RS 951.31 74 Introdotto dal n. II 3 dell’all. alla L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701). 75 Abrogato dall’art. 15 n. 1 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, con effetto dal

1° lug. 1937 (RU 53 189). 76 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2. Durata degli effetti dell’iscri- zione nel registro di commercio

Esecuzione e fallimento. LF

15

281.1

stro, per sei mesi dalla pubblicazione di questa nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 2 Se prima dello scadere di questo termine il creditore ha chiesto la continuazione dell’esecuzione o il precetto per l’esecuzione cambiaria, l’esecuzione si prosegue in via di fallimento.77

Art. 4178 1 Per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno (art. 151 a 158) anche contro i debitori sogget- ti alla procedura di fallimento. 1bis Se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdot- ta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso (art. 17), che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno. 2 Per gli interessi e le annualità di un credito garantiti da ipoteca si può tuttavia procedere, a scelta del creditore, in via di realizzazione del pegno oppure, secondo la persona del debitore, in via di pignoramento o di fallimento. Sono salve le disposizioni in materia di esecuzione cambiaria (art. 177 cpv. 1).

Art. 4279 1 In tutti gli altri casi l’esecuzione si prosegue in via di pignoramento (art. 89 a 150). 2 Se un debitore viene iscritto nel registro di commercio, le domande di continuazione dell’esecuzione pendenti contro di lui sono cionono- stante eseguite in via di pignoramento, finché non sia stato dichiarato il suo fallimento.

Art. 4380

L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1. imposte, tributi, tasse, sportule, multe e altre prestazioni fon-

date sul diritto pubblico e dovute a pubbliche casse o a funzio- nari;

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Esecuzione in via di realizza- zione del pegno

D. Esecuzione in via di pignoramento

E. Eccezioni all’esecuzione in via di fallimento

Procedura ordinaria

16

281.1

1bis.81 premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni; 2.82 contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del

diritto di famiglia e contributi di mantenimento secondo la leg- ge del 18 giugno 200483 sull’unione domestica registrata;

3. pretese tendenti alla prestazione di garanzia.

Art. 4484

La realizzazione di oggetti confiscati in virtù di leggi d’ordine penale o fiscale oppure in virtù della legge del 18 dicembre 201585 sui valori patrimoniali di provenienza illecita ha luogo secondo le disposizioni delle relative leggi federali o cantonali.

Art. 4586

La realizzazione dei crediti degli istituti di prestito a pegno è discipli- nata dall’articolo 910 del Codice civile (CC)87.

II. Del luogo dell’esecuzione

Art. 46 1 Il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. 2 Le persone giuridiche e le società inscritte nel registro di commercio sono escusse alla loro sede; le persone giuridiche non inscritte, alla sede principale della loro amministrazione. 3 Per debiti di un’indivisione ognuno dei partecipanti può essere escus- so al luogo dove la comunione esercita la sua attività economica, quando non esista una rappresentanza.88 4 La comunione dei comproprietari per piani è escussa al luogo in cui si trova il fondo.89

81 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2757; FF 2002 7175).

82 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

83 RS 211.231 84 Nuovo testo giusta l’art. 31 cpv. 2 n. 2 della LF del 18 dic. 2007 sui valori patrimoniali di

provenienza illecita, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1803; FF 2014 4555). 85 RS 196.1 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 87 RS 210 88 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). 89 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF

1991 III 1).

F. Riserva delle disposizioni speciali 1. Realizzazione degli oggetti confiscati

2. Prestito a pegno

A. Foro ordina- rio d’esecuzione

Esecuzione e fallimento. LF

17

281.1

Art. 4790

Art. 48 I debitori che non hanno stabile domicilio possono essere escussi nel luogo di loro dimora.

Art. 4991

Fino alla divisione od alla costituzione di una indivisione od alla liquidazione d’ufficio, l’eredità può essere escussa colla specie di esecuzione applicabile al defunto, al luogo in cui egli poteva essere escusso al momento della sua morte.

Art. 50 1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima. 2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbli- gazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.

Art. 51 1 Per i crediti garantiti da pegno manuale l’esecuzione si può promuo- vere tanto al luogo determinato giusta gli articoli 46 a 50, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore.92 2 Pei crediti ipotecari l’esecuzione si può fare soltanto nel luogo in cui si trova il fondo ipotecato. Se è diretta contro più fondi ipotecati situati in diversi circondari, si fa in quello dove trovasi la parte di maggior valore dei medesimi.

Art. 52 L’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato.93 Tuttavia la comminatoria e la domanda di fallimento possono essere notificate soltanto nel luogo in cui si deve escutere il debitore in via ordinaria.

90 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

91 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Fori speciali d’esecuzione 1. Foro del luogo di dimora

2. Foro della successione

3. Foro del debitore domiciliato all’estero

4. Foro del luogo in cui si trova la cosa

5. Foro del sequestro

Procedura ordinaria

18

281.1

Art. 53 Se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del pignora- mento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecu- zione cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente.

Art. 54 Contro un debitore in fuga il fallimento si dichiara nel luogo dell’ul- timo suo domicilio.

Art. 55 Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contempo- raneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove venne prima dichiarato.

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni94

Art. 5695

Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:

1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;

2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione cambiaria;

3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57–62).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio

D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga

E. Principio dell’unità del fallimento

A. Principi e nozioni

Esecuzione e fallimento. LF

19

281.1

Art. 5796 1 L’esecuzione contro un debitore in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile è sospesa per tutta la durata del servizio.98 2 Se il debitore ha prestato, senza interruzioni notevoli, almeno trenta giorni di servizio prima del licenziamento o del congedo, la sospen- sione continua ancora durante le prime due settimane susseguenti al licenziamento o al congedo. 3 Trattandosi di contributi periodici di mantenimento o d’assistenza in virtù del diritto di famiglia, il debitore può essere escusso anche duran- te la sospensione.99 4 Il debitore che presta servizio militare o di protezione civile in qua- lità di funzionario o impiegato della Confederazione o del Cantone non fruisce della sospensione.100

Art. 57a101 1 Quando non si può procedere ad un atto d’esecuzione perché il debi- tore presta servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, le persone maggiorenni che fanno parte della sua economia domestica, o se si tratta di atti notificati in uno stabilimento industriale o commerciale, i lavoratori o, secondo il caso, il datore di lavoro sono tenuti sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP102) a indicare all’ufficiale l’indirizzo di servizio e l’anno di nascita del debitore.103 1bis L’ufficiale ricorda alle persone tenute all’obbligo d’informare i loro doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.104 2 Il comando militare competente comunica all’ufficio d’esecuzione, se richiesto, la data del licenziamento o del congedo del debitore. 3 …105

96 Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

97 Nuove espr. giusta il n. 4 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

101 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). Vedi anche la nota all’art. 57.

102 RS 311.0 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 104 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1). 105 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1).

B. Sospensione 1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile97 a. Durata

b. Obbligo d’informare dei terzi

Procedura ordinaria

20

281.1

Art. 57b106 1 Nei confronti di un debitore, cui è stata concessa la sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, la garanzia del pegno immobiliare per gli interessi (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC107) si estende a tutta la durata della sospen- sione.108 2 In materia di esecuzione in via di realizzazione del pegno, il precetto esecutivo deve essere notificato anche durante la sospensione se questa dura da almeno tre mesi.

Art. 57c109 1 Se un debitore fruisce della sospensione dell’esecuzione a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il cre- ditore può esigere che per la durata della sospensione l’ufficio d’esecu- zione compili un inventario dei beni con gli effetti previsti dall’articolo 164.110 Il creditore deve tuttavia rendere verosimile che il suo credito esiste e che esso è messo in pericolo con atti del debitore o di terzi intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i cre- ditori in genere. 2 L’inventario può essere evitato se vengono fornite garanzie per il cre- dito del creditore istante.

Art. 57d111

Il giudice competente per il rigetto dell’opposizione può revocare con effetto immediato, in generale oppure per singoli crediti, la sospen- sione concessa a causa del servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, se il creditore istante rende verosimile che:

1. il debitore ha sottratto beni all’azione dei suoi creditori o com- pie atti intesi a favorire singoli creditori a danno di altri o a danneggiare i creditori in genere; oppure

2. il debitore, in servizio militare volontario o in servizio volonta- rio di protezione civile, non ha bisogno della sospensione per poter provvedere alla propria esistenza economica, oppure

106 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). Vedi anche la nota all’art. 57.

107 RS 210 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 109 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

Vedi anche la nota all’art. 57. 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 111 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I

della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Garanzia del pegno immobiliare

d. Inventario

e. Revoca da parte del giudice

Esecuzione e fallimento. LF

21

281.1

3. il debitore presta servizio militare volontario o servizio volon- tario di protezione civile per sottrarsi ai suoi impegni.

Art. 57e112

Le disposizioni sulla sospensione sono applicabili anche alle persone ed alle società il cui rappresentante legale si trova in servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, fintanto che esse non siano in grado di designare un altro rappresentante.

Art. 58113

L’esecuzione contro un debitore cui sia morto il coniuge, il partner registrato, un parente o un affine in linea retta o una persona che vive in comunione domestica con lui è sospesa durante due settimane a contare dal giorno della morte.

Art. 59 1 L’esecuzione per debiti di una successione è sospesa durante due set- timane a contare dal giorno della morte, nonché durante il termine per accettare o rinunciare114 all’eredità.115 2 L’esecuzione iniziata contro il defunto prima della morte può essere continuata contro la sua eredità a termini dell’articolo 49.116 3 Contro gli eredi può essere proseguita soltanto quando si tratti di realizzazione del pegno o quando, in una esecuzione per via di pigno- ramento, siano decorsi i termini stabiliti dagli articoli 110 e 111 per la partecipazione al medesimo.

Art. 60 Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.117 Durante questo termine l’esecuzione è sospesa.

112 Introdotto dall’art. 2 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

113 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

114 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

115 Nuovo testo giusta l’art. 2 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

116 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

117 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale

2. Decesso

3. Nell’esecu- zione per i debiti della successione

4. Incarcerazione

Procedura ordinaria

22

281.1

Art. 61 In caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la sospensione per un tempo determinato.

Art. 62118

In caso di epidemia o di pubblica calamità e in tempo di guerra, il Consiglio federale, o il Governo cantonale con il consenso del Consi- glio federale, può accordare la sospensione per determinate parti del territorio o di popolazione.

Art. 63119

Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.

IV. Della notificazione degli atti esecutivi

Art. 64 1 Gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno de’ suoi impiegati. 2 Ove non si trovi alcuna delle nominate persone, l’atto esecutivo viene consegnato ad un funzionario comunale o di polizia, perché lo rimetta al debitore.

Art. 65 1 Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante delle medesime, e cioè:

1.120 per un Comune, un Cantone o la Confederazione, al presidente dell’autorità esecutiva, o al servizio designato da quest’auto- rità;

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 137; FF 1991 III 1).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Malattia grave

6. Epidemia o pubblica calamità

C. Effetti sulla decorrenza dei termini

A. Alle persone fisiche

B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise

Esecuzione e fallimento. LF

23

281.1

2.121 per una società anonima, una società in accomandita per azio- ni, una società a garanzia limitata, una società cooperativa o un’associazione iscritta nel registro di commercio, a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore;

3. per altra persona giuridica, al presidente dell’amministrazione o all’amministratore;

4. per una società in nome collettivo o in accomandita, a qualun- que socio amministratore ed a qualunque direttore e procura- tore122.

2 Ove però le ricordate persone non si trovino in ufficio, la notifica- zione si potrà fare ad altro funzionario od impiegato. 3 Se l’esecuzione è diretta contro un’eredità non divisa, la notifica- zione si fa al rappresentante dell’eredità o se questi non è conosciuto ad uno degli eredi.123

Art. 66 1 Quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti ese- cutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. 2 In mancanza di tale indicazione, la notificazione si fa per mezzo dell’ufficio del domicilio del debitore o per posta. 3 Se il debitore è domiciliato all’estero, la notificazione si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifi- cazione lo ammetta, per posta.124 4 La notificazione si fa mediante pubblicazione quando:

1. il domicilio del debitore è sconosciuto; 2. il debitore persiste a sottrarsi alla notificazione; 3. il debitore è domiciliato all’estero e la notificazione giusta il

capoverso 3 non è possibile in un termine ragionevole.125 5 …126

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

122 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

123 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 126 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1).

C. Al debitore domiciliato all’estero o in caso di notificazione impossibile

Procedura ordinaria

24

281.1

V. Della domanda d’esecuzione

Art. 67 1 La domanda d’esecuzione si presenta per iscritto o verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve enunciare:

1. il nome ed il domicilio del creditore e dell’eventuale suo rap- presentante e, ove dimori all’estero, il domicilio da lui eletto nella Svizzera; in mancanza d’indicazione speciale, questo domicilio si reputa eletto presso l’ufficio d’esecuzione;

2.127 il nome ed il domicilio del debitore e, al caso, del suo legale rappresentante; nella domanda di esecuzione contro un’eredità dev’essere indicato a quali eredi debba farsi la notificazione;

3. l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera, e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono domandati;

4. il titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.

2 Pei crediti garantiti da pegno la domanda deve contenere inoltre le indicazioni prescritte dall’articolo 151.128 3 Della domanda d’esecuzione si deve dar atto gratuitamente al credi- tore che lo richieda.

Art. 68 1 Le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto sospendere l’atto esecutivo, dandone avviso al creditore. 2 Il creditore ha diritto di prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione.

127 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Domanda d’esecuzione

B. Spese d’esecuzione

Esecuzione e fallimento. LF

25

281.1

VI. Dell’esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni129

Art. 68a130 131 1 Se l’esecuzione è diretta contro un coniuge vivente in comunione di beni, il precetto esecutivo e tutti gli altri atti esecutivi devono essere notificati anche all’altro coniuge; quando tale situazione patrimoniale del debitore sia fatta valere soltanto nel corso del procedimento, l’uffi- cio provvede senza indugio alle notificazioni omesse. 2 Ciascun coniuge può fare opposizione. 3 …132

Art. 68b133 1 Mediante la procedura di rivendicazione134 (art. 106–109), il debitore o il suo coniuge può far valere che un bene pignorato appartiene ai beni propri di quest’ultimo. 2 Se l’esecuzione verte unicamente sui beni propri del debitore e sulla sua quota di beni comuni, ciascun coniuge può inoltre, mediante la procedura di rivendicazione (art. 106–109), opporsi al pignoramento di beni comuni. 3 Se l’esecuzione è continuata sui beni propri e sulla quota di beni comuni, il pignoramento e la realizzazione di quest’ultima sono retti dall’articolo 132; rimane salvo il pignoramento di entrate successive provenienti dall’attività lucrativa del coniuge escusso (art. 93).135 4 La quota di beni comuni non può essere realizzata136 all’incanto. 5 L’autorità di vigilanza può chiedere al giudice di pronunciare la sepa- razione dei beni.

129 Originario Tit. Vbis. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

130 Introdotto dall’art. 15 n. 3 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO (RU 53 189). Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

131 Originario art. 68bis. 132 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1). 133 Introdotto dal n. II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC, in vigore dal

1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). 134 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 136 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione

B. Disposizioni speciali

Procedura ordinaria

26

281.1

VII.137 Dell’esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela

Art. 68c138 1 Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappre- sentante legale. Se è stata istituita una curatela secondo l’articolo 325 CC139, gli atti esecutivi sono notificati al curatore e ai detentori dell’autorità parentale, sempre che la nomina del curatore sia stata comunicata all’ufficio d’esecuzione. 2 Se tuttavia il credito deriva dall’esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l’amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di un minorenne (art. 321 cpv. 2, 323 cpv. 1 e 327b CC), gli atti esecutivi si notificano al debi- tore e al suo rappresentante legale.

Art. 68d140 1 Se l’amministrazione dei beni di un debitore maggiorenne spetta a un curatore o a un mandatario designato con mandato precauzionale e l’autorità di protezione degli adulti ne ha avvisato l’ufficio d’ese- cuzione, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario. 2 Gli atti esecutivi si notificano pure al debitore se la sua capacità d’agire non è limitata.

Art. 68e Nella procedura di rivendicazione (art. 106 a 109), se il debitore ri- sponde soltanto con i beni liberi, si può far valere l’estraneità del bene pignorato a questi beni.

VIII.141 Del precetto esecutivo e della opposizione

Art. 69 1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio stende il precetto esecu- tivo.

137 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

138 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

139 RS 210 140 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

141 Originario Tit. VI.

1. Debitore minorenne

2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di prote- zione degli adulti

3. Limitazione della responsabilità

A. Precetto esecutivo 1. Contenuto

Esecuzione e fallimento. LF

27

281.1

2 Il precetto contiene: 1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. l’ingiunzione di pagare al creditore, entro venti giorni, il cre-

dito e le spese d’esecuzione o, se questa ha per scopo la presta- zione di garanzie, di fornirle;

3. l’avvertimento che, ove il debitore intenda contestare il credito in tutto o in parte od il diritto del creditore di procedere per es- so in via esecutiva, dovrà dichiararlo all’ufficio («fare oppo- sizione») entro dieci giorni dalla notificazione del precetto;

4. la comminatoria che, ove il debitore non ottemperi al precetto, né faccia opposizione, l’esecuzione seguirà il suo corso.

Art. 70 1 Il precetto è steso in doppio originale; l’uno pel debitore, l’altro pel creditore. In caso di difformità dei due originali, prevale quello notifi- cato al debitore. 2 Se per lo stesso debito si procede contemporaneamente contro più debitori, a ciascuno di essi è notificato un precetto.142

Art. 71 1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto è notificato al debi- tore.143 2 Ove siano presentate più domande d’esecuzione contro lo stesso debitore, tutti i precetti devono essere notificati contemporaneamente. 3 Ad una domanda presentata posteriormente non si può in alcun caso dare corso prima che ad una anteriore.

Art. 72 1 La notificazione è fatta dall’ufficiale, da un impiegato dell’ufficio o per posta.144 2 All’atto della consegna colui che procede alla notificazione deve atte- stare su ambedue gli originali, in qual giorno ed a chi questa sia stata fatta.

142 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

143 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Stesura

3. Momento della notificazione

4. Forma della notificazione

Procedura ordinaria

28

281.1

Art. 73145 1 Su istanza del debitore, il creditore è invitato a presentare presso l’ufficio, entro il termine di opposizione, i mezzi di prova concernenti la pretesa. 2 L’inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine d’opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.

Art. 74 1 Se l’escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio d’esecuzione.146 2 Se l’escusso contesta soltanto una parte del credito, deve indicare esattamente l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’in- tero credito.147 3 Della dichiarazione di opposizione si deve dar atto gratuitamente al debitore che lo richieda.

Art. 75148 1 Non è necessario motivare l’opposizione. Adducendone i motivi, il debitore non rinuncia a far valere ulteriori eccezioni. 2 Il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna (art. 265, 265a) deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa che egli abbia rinunciato a tale eccezione. 3 Sono salve le disposizioni sull’opposizione tardiva (art. 77) e sull’op- posizione nell’esecuzione cambiaria (art. 179 cpv. 1).

Art. 76 1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare; quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa men- zione.

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Produzione dei mezzi di prova

C. Opposizione 1. Termine e forma

2. Motivi

3. Comunica- zione al creditore

Esecuzione e fallimento. LF

29

281.1

2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante immediata- mente dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.

Art. 77 1 Se il creditore cambia in corso d’esecuzione, l’escusso può fare opposizione in un secondo tempo, sino alla ripartizione o alla dichiara- zione di fallimento.149 2 L’escusso deve presentare opposizione scritta e motivata al giudice del luogo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla conoscenza del cam- biamento del creditore, rendendo verosimili le eccezioni opponibili al nuovo creditore.150 3 Il giudice, ricevuto l’atto di opposizione, può ordinare la provvisoria sospensione dell’esecuzione; udite le parti, decide sull’ammissibilità dell’opposizione. 4 Se l’opposizione tardiva è ammessa ma un pignoramento è già stato eseguito, l’ufficiale impartisce al creditore un termine di dieci giorni per promuovere l’azione di riconoscimento del suo credito. Trascorso infruttuosamente il termine, il pignoramento decade.151 5 L’ufficio d’esecuzione avvisa il debitore di ogni cambiamento di cre- ditore.152

Art. 78 1 L’opposizione sospende l’esecuzione. 2 Se il debitore contesta soltanto una parte del credito, l’esecuzione può proseguirsi per l’ammontare non contestato.

Art. 79153

Se è stata fatta opposizione contro l’esecuzione, il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura civile o ammini- strativa. Può chiedere la continuazione dell’esecuzione soltanto in forza di una decisione esecutiva che tolga espressamente l’oppo- sizione.

149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

151 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

152 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

153 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore

5. Effetti

D. Eliminazione dell’opposizione 1. Mediante la procedura civile o amministrativa

Procedura ordinaria

30

281.1

Art. 80154 1 Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposi- zione.155 2 Sono parificati alle decisioni giudiziarie:156

1. le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali; 1bis.157 i documenti pubblici esecutivi secondo gli articoli 347–352

CPC158; 2.159 le decisioni di autorità amministrative svizzere; 3.160 … 4.161 le decisioni definitive relative alle spese di controllo pronun-

ciate dagli organi di controllo in virtù dell’articolo 16 capo- verso 1 della legge del 17 giugno 2005162 contro il lavoro nero.

Art. 81163 1 Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione. 2 Se il credito è fondato su un documento pubblico esecutivo, l’escusso può sollevare altre eccezioni contro l’obbligo di prestazione, sempre che siano immediatamente comprovabili. 3 Se la decisione è stata pronunciata in un altro Stato, l’escusso può inoltre avvalersi delle eccezioni previste dal pertinente trattato o, in mancanza di questo, dalla legge federale del 18 dicembre 1987164 sul

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

155 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

156 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

157 Introdotto dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

158 RS 272 159 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 160 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto

dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 161 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 contro il lavoro nero, in vigore dal

1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243). 162 RS 822.41 163 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 164 RS 291

2. Mediante rigetto definitivo a. Titoli di rigetto

b. Eccezioni

Esecuzione e fallimento. LF

31

281.1

diritto internazionale privato, sempre che un tribunale svizzero non abbia già pronunciato su tali eccezioni.165

Art. 82 1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione. 2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi imme- diatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.

Art. 83 1 Spirato il termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può chiedere, secondo la persona del debitore, il pigno- ramento provvisorio o instare per la formazione dell’inventario a’ termini dell’articolo 162. 2 Tuttavia l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione.166 3 Se l’escusso omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione e, secondo i casi, il pignoramento provvisorio diventano definitivi.167 4 Il decorso del termine di cui all’articolo 165 capoverso 2 è sospeso tra il giorno in cui venne promossa l’azione di disconoscimento del debito e la sua definizione giudiziale. Nondimeno, il giudice del falli- mento pone termine agli effetti dell’inventario quando cessano di esi- stere le condizioni per ordinarlo.168

Art. 84169 1 Il giudice del luogo d’esecuzione pronuncia sulla domanda di rigetto dell’opposizione. 2 Non appena ricevuta la domanda, dà all’escusso la possibilità di esprimersi verbalmente o per scritto, poi comunica la decisione entro cinque giorni.

165 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

168 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Mediante rigetto provvisorio a. Condizioni

b. Effetti

4. Procedura di rigetto

Procedura ordinaria

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281.1

Art. 85170

Se l’escusso prova per mezzo di documenti che il debito con i relativi interessi e con le spese è stato estinto o che gli è stata concessa una dilazione, può ottenere in ogni tempo dal tribunale del luogo dell’ese- cuzione nel primo caso l’annullamento, e nel secondo la sospensione dell’esecuzione.

Art. 85a171 1 L’escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell’esecuzione l’accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione. 2 Se, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata, pro- nuncia la sospensione provvisoria dell’esecuzione:

1. nell’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno, prima della realizzazione o, se questa ha già avuto luo- go, prima della ripartizione;

2. nell’esecuzione in via di fallimento, dopo la notificazione della comminatoria di fallimento.

3 Se l’azione è ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o so- spende l’esecuzione. 4 …173

Art. 86 1 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può, entro un anno dal pagamento, ripetere in giudizio la somma sborsata.174 2 L’azione per la ripetizione dell’indebito si può promuovere, a scelta dell’attore, o avanti al giudice dell’esecuzione o al foro ordinario del convenuto.

170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

171 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

172 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

173 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

174 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione 1. In procedura sommaria

2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata172

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito

Esecuzione e fallimento. LF

33

281.1

3 In eccezione all’articolo 63 del Codice delle obbligazioni (CO)175, per avere diritto alla restituzione è sufficiente provare l’inesistenza del debito.176

Art. 87 Pel precetto nella esecuzione in via di realizzazione del pegno, valgono le speciali disposizioni degli articoli 151 a 153; pel precetto e per l’opposizione nella esecuzione cambiaria, quelle degli articoli 178 a 189.

IX. Continuazione dell’esecuzione177

Art. 88178 1 Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. 2 Questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione. 3 Della domanda di continuazione è dato atto gratuitamente al creditore che lo richiede. 4 A richiesta del creditore, l’ammontare del credito espresso in valuta estera può essere riconvertito in valuta svizzera al corso del giorno della domanda di continuazione.

175 RS 220 176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 177 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1). 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Esecuzione in via di realizza- zione del pegno ed esecuzione cambiaria

Procedura ordinaria

34

281.1

Titolo terzo:179 Della esecuzione in via di pignoramento I.180 Del pignoramento

Art. 89181

Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento, l’uffi- cio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si trovano i beni da pignorare.

Art. 90 Il debitore dev’essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni dell’articolo 91.

Art. 91182 1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:

1. ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP183);

2. a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).184

2 Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia. 3 Su richiesta dell’ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chiedere l’aiuto dell’autorità di polizia. 4 I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore. 5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. 6 L’ufficio d’esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.

179 Originario Tit. avanti l’art. 88. 180 Originario Tit. avanti l’art. 88. 181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 183 RS 311.0 184 RU 2005 79

A. Esecuzione 1. Momento

2. Avviso

3. Obblighi del debitore e dei terzi

Esecuzione e fallimento. LF

35

281.1

Art. 92 1 Sono impignorabili:

1.185 gli oggetti destinati all’uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita;

1a.186 gli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucra- tivo;

2.187 i libri religiosi e gli oggetti del culto; 3.188 gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri, in quanto siano

necessari al debitore e alla sua famiglia per l’esercizio della professione;

4.189 a scelta del debitore, due vacche da latte, due giovenche, quat- tro capre o pecore, oltre al bestiame minuto, col foraggio e con la paglia necessari per quattro mesi, quando detti animali siano indispensabili al sostentamento del debitore e della sua fami- glia o al mantenimento della sua azienda;

5.190 le provviste di vitto e di combustibile necessarie al debitore ed alla sua famiglia per i due mesi successivi al pignoramento, ovvero il denaro liquido o i crediti indispensabili per acqui- starli;

6.191 gli effetti di abbigliamento, di equipaggiamento e armamento, il cavallo di servizio e il soldo di un militare, l’importo giorna- liero per le piccole spese versato a chi presta servizio civile, nonché gli effetti di abbigliamento e di equipaggiamento e l’indennità di una persona tenuta a prestare servizio di prote- zione civile;

7.192 il diritto a rendite vitalizie costituite giusta gli articoli 516 a 520 CO193;

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

186 Introdotto dal n. IV della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463; FF 2002 3734 5207).

187 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

188 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

189 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

190 Nuovo testo giusta l’art. 3 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

191 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

193 RS 220

4. Beni impignorabili

Procedura ordinaria

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281.1

8.194 le prestazioni d’assistenza e i sussidi elargiti da associazioni o casse di beneficenza o di soccorso in caso di malattia, indi- genza o morte, come pure da altre simili istituzioni;

9.195 le rendite, indennità in capitale e altre prestazioni elargite alla vittima o ai suoi parenti per lesioni corporali, danno alla salute o morte d’uomo, in quanto costituiscano indennità a titolo di riparazione morale, o risarcimento per le spese di cura o per l’acquisto di mezzi ausiliari;

9a.196 le rendite giusta l’articolo 20 della legge federale del 20 dicembre 1946197 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o giusta l’articolo 50 della legge federale del 19 giu- gno 1959198, sull’assicurazione per l’invalidità le prestazioni giusta l’articolo 12 della legge federale del 19 marzo 1965199 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, come pure le prestazioni delle casse di compensazione per indennità familiari;

10.200 i diritti non ancora esigibili a prestazioni previdenziali e al libero passaggio nei confronti di fondi di previdenza profes- sionale;

11.201 i beni destinati a svolgere compiti di pubblico imperio appar- tenenti a uno Stato estero o a una banca centrale estera.

2 Sono inoltre impignorabili gli oggetti per i quali vi è senz’altro da presumere che il ricavo eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione. Tali oggetti devono tuttavia essere indicati nel verbale di pignoramento con il loro valore di sti- ma.202 3 Gli oggetti di cui al capoverso 1 numeri 1 a 3 sono pignorabili se di valore elevato; tuttavia essi possono essere tolti al debitore soltanto dopo che il creditore ha messo a disposizione del debitore, in loro

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

196 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

197 RS 831.10 198 RS 831.20 199 [RU 1965 535, 1971 32, 1972 2483 n. III, 1974 1589 n. II, 1978 391 n. II 2, 1985 2017,

1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8. RU 2007 6055 art. 35]. Ora: giusta l’art. 20 della LF del 6. ott. 2006 (RS 831.30).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

201 Introdotto dall’art. 3 della LF del 28 set. 1949 (R 1950 I 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

202 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Esecuzione e fallimento. LF

37

281.1

sostituzione, oggetti del medesimo valore d’uso oppure la somma necessaria per il loro acquisto.203 4 Sono salve le disposizioni speciali sull’impignorabilità previste dalla legge federale del 2 aprile 1908204 sul contratto d’assicurazione (art. 79 cpv. 2 e 80 LCA), dalla legge federale del 9 ottobre 1992205 sul diritto d’autore (art. 18 LDA) e dal Codice penale (CP)206 (art. 378 cpv. 2 CP).207

Art. 93208 1 Ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l’articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolu- tamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. 2 Tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell’esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento parteci- pano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111). 3 Se durante il decorso di tale termine l’ufficio ha conoscenza di una modificazione determinante per l’importo da pignorare, esso commi- sura il pignoramento alle mutate circostanze.

Art. 94 1 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati:

1. sui prati, avanti al primo aprile 2. sui campi, avanti al primo giugno; 3. nelle vigne, avanti al venti agosto.

2 L’alienazione delle messi fatta prima o nei giorni suindicati è nulla di fronte al creditore pignorante. 3 Sono salvi i diritti spettanti al creditore con pegno immobiliare sui frutti non ancora raccolti o separati dal suolo come parti costitutive del

203 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

204 RS 221.229.1 205 RS 231.1 206 RS 311.0. Ora: l’art 83 cpv. 2. 207 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1). 208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Redditi limitatamente pignorabili

6. Pignoramento di frutti prima del raccolto

Procedura ordinaria

38

281.1

pegno, a condizione però che il creditore stesso abbia iniziato la pro- cedura di realizzazione del pegno prima della realizzazione dei frutti pignorati.209

Art. 95 1 Si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili (art. 93). Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili.210 2 I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito.211 3 Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indi- cati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi. 4 Ove siano pignorate provviste di foraggi, si dovrà pignorare, a richie- sta del debitore, anche una corrispondente quantità di bestiame. 4bis L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore e il debitore di comune accordo lo richie- dono.212 5 In ogni caso il funzionario deve conciliare, per quanto sia possibile, gli interessi del creditore e quelli del debitore.

Art. 95a213

I crediti del debitore verso il suo coniuge o il suo partner registrato sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni.

Art. 96 1 È fatto divieto al debitore, sotto minaccia di pena (art. 169 CP214), di disporre, senza autorizzazione dell’ufficiale, degli oggetti pignorati. L’ufficiale procedente ricorda esplicitamente al debitore il divieto come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.215

209 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

211 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

212 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

213 Introdotto dal II 3 della LF del 5 ott. 1984 che modifica il CC (RU 1986 122; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

214 RS 311.0 215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

7. Ordine del pignoramento a. In generale

b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato

B. Effetti del pignoramento

Esecuzione e fallimento. LF

39

281.1

2 Gli atti di disposizione del debitore sono nulli in quanto ne siano pregiudicati i diritti che il creditore ha acquisito col pignoramento, sotto riserva degli effetti dell’acquisto del possesso da parte di terzi di buona fede.216

Art. 97 1 Il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorra, da periti. 2 Il pignoramento è limitato a quanto basti per soddisfare dei loro cre- diti, in capitale, interessi e spese, i creditori pignoranti.

Art. 98 1 Il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall’ufficio.217 2 Le altre cose mobili possono essere lasciate provvisoriamente nelle mani del debitore o del terzo possessore con l’obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta. 3 Questi oggetti dovranno però essere collocati in custodia dell’ufficio o d’un terzo, se l’ufficiale lo reputi opportuno o se il creditore giustifi- chi che ciò è necessario per garantire i diritti costituiti in suo favore dal pignoramento.218 4 L’ufficio può interessarsi anche di cose sulle quali un terzo abbia un diritto di pegno. Ove non vengano realizzate, gli saranno restituite.

Art. 99 In caso di pignoramento di crediti o di diritti non risultanti da titoli al portatore o all’ordine, si avverte il terzo debitore che d’ora innanzi non potrà fare un pagamento valido se non all’ufficio.

Art. 100 L’ufficio cura la conservazione dei diritti pignorati e riscuote i crediti scaduti.

216 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). 217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 apr. 1924, in vigore dal 1° gen. 1925 (RU 40 391).

C. Stima. Entità del pignoramento

D. Misure cautelari 1. Per i beni mobili

2. Per i crediti

3. Per gli altri diritti. Riscossione

Procedura ordinaria

40

281.1

Art. 101219 1 Il pignoramento di un fondo limita la facoltà di disporne. L’ufficio comunica senza indugio il pignoramento all’ufficio del registro fondia- rio, con la data e la somma per la quale è fatto, affinché proceda senza indugio all’annotazione. Sono pure comunicate la partecipazione di altri creditori e la cessazione del pignoramento. 2 L’annotazione è radiata se la realizzazione non è chiesta entro due anni dal pignoramento.

Art. 102220 1 Il pignoramento di un fondo comprende anche i frutti e gli altri red- diti ed avviene senza pregiudizio dei diritti spettanti ai creditori con pegno immobiliare. 2 L’ufficio di esecuzione deve dare comunicazione del pignoramento a questi creditori, ed al caso agli inquilini ed agli affittuari. 3 Egli cura l’amministrazione e la coltura del fondo221.

Art. 103 1 L’ufficio cura la raccolta dei frutti (art. 94 e 102). 2 In caso di bisogno, si preleverà da essi quanto sia necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

Art. 104 In caso di pignoramento di un usufrutto o di una quota in un’eredità indivisa, in una società o altra comunione, l’ufficio ne dà avviso ai terzi interessati.

Art. 105 A richiesta dell’ufficio, il creditore deve anticipare le spese di conser- vazione e di mantenimento dei beni pignorati.

219 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

220 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

221 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4. Per i fondi a. Annotazione nel registro fondiario

b. Frutti e redditi

c. Raccolta dei frutti

5. Per i beni comuni

6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati

Esecuzione e fallimento. LF

41

281.1

Art. 106222 1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in prosegui- mento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti. 2 I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma rica- vata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita. 3 Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della pro- cedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC223) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l’articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all’asta pubblica ai sensi dell’articolo 934 capoverso 2 CC.

Art. 107224 1 Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecu- zione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare

più fondata di quella del terzo; 3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto. 3 Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del ter- mine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia. 4 Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammes- sa nell’esecuzione in atto. 5 Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non pro- muove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’ese- cuzione in atto.

222 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

223 RS 210 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Pretese di terzi (rivendica- zione) 1. Menzione e comunicazione

2. Seguito della procedura a. In caso di possesso esclusivo del debitore

Procedura ordinaria

42

281.1

Art. 108225 1 Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:

1. un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più

fondata di quella del debitore; 3. un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione. 3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto. 4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del ter- mine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 109226 1 Sono promosse al luogo dell’esecuzione:

1. le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5; 2. le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il

convenuto sia domiciliato all’estero. 2 Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di que- st’ultimo. 3 Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso. 4 Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azio- ne e la decisione definitiva. …227 5 Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

226 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

227 Per. abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

b. In caso di possesso o di copossesso del terzo

c. Foro

Esecuzione e fallimento. LF

43

281.1

Art. 110 1 I creditori che presentano domanda di continuazione dell’esecuzione entro trenta giorni dall’esecuzione di un pignoramento partecipano a questo. L’ufficio d’esecuzione completa il pignoramento man mano, in quanto sia necessario per coprire tutti i crediti di questo gruppo.228 2 I creditori che presentano la domanda di continuazione dell’esecu- zione solo dopo lo scadere del termine di trenta giorni formano nello stesso modo ulteriori gruppi con pignoramento separato.229 3 I beni già pignorati possono essere nuovamente oggetto di un succes- sivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui la somma ricava- tane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento anteriore.

Art. 111230 1 Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pigno- ramento durante quaranta giorni a contare dall’esecuzione del pigno- ramento:

1.231 il coniuge o il partner registrato del debitore; 2.232 i figli del debitore per i crediti inerenti ai rapporti con i genitori

e le persone maggiorenni per i crediti derivanti da un mandato precauzionale (art. 360–369 CC233);

3. i figli maggiorenni e gli abiatici del debitore per i crediti fon- dati sugli articoli 334 e 334bis CC234;

4. il costituente di un contratto di vitalizio per i crediti fondati sull’articolo 529 CO235.

2 Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l’unione domestica registrata, l’autorità parentale o l’efficacia del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. Per i minorenni o le persone sottoposte a una misura di protezione degli adulti la dichiarazione di partecipazione al pigno-

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

231 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

232 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

233 RS 210 234 RS 210 235 RS 220

F. Partecipazione al pignoramento 1. In generale

2. Partecipazione privilegiata

Procedura ordinaria

44

281.1

ramento può essere fatta anche dall’autorità di protezione dei minori e da quella di protezione degli adulti.236 3 In quanto da esso conosciuti, l’ufficio d’esecuzione informa, con let- tera semplice, gli aventi diritto di partecipazione al pignoramento. 4 L’ufficio d’esecuzione dà avviso della domanda di partecipazione al debitore e ai creditori, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarla. 5 Se viene contestata, la partecipazione è ammessa soltanto con gli effetti di un pignoramento provvisorio, e l’istante deve promuovere l’azione entro venti giorni al luogo dell’esecuzione; trascorso infrut- tuosamente il termine, la sua partecipazione è caduca. …237

Art. 112 1 Per ogni pignoramento viene steso un verbale («atto di pignora- mento») sottoscritto dall’ufficiale o dall’impiegato che vi procede. Esso enuncia i nomi dei creditori e del debitore, l’ammontare del cre- dito, il giorno e l’ora del pignoramento, i beni pignorati ed il loro prezzo di stima, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi. 2 Se vengono pignorati oggetti già colpiti da sequestro, la partecipa- zione del creditore sequestrante al pignoramento è menzionata nel ver- bale (art. 281). 3 Ove non si trovino beni pignorabili o non se ne trovino in quantità sufficiente, se ne fa pure menzione.

Art. 113238

La partecipazione di nuovi creditori a un pignoramento e i pignora- menti complementari sono annotati in coda all’atto di pignoramento.

Art. 114239

Trascorso il termine di partecipazione di trenta giorni, l’ufficio d’ese- cuzione notifica senza indugio una copia degli atti di pignoramento ai creditori e al debitore.

236 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).

237 Per. abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Atto di pignoramento 1. Stesura

2. Aggiunte

3. Notificazione ai creditori e al debitore

Esecuzione e fallimento. LF

45

281.1

Art. 115 1 Se non esistono beni pignorabili, il verbale di pignoramento costitui- sce pel creditore l’attestato di carenza di beni a’ sensi dell’articolo 149. 2 Esso vale come attestato provvisorio di carenza di beni ed ha gli effetti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285, quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili non siano sufficienti. 3 L’attestato provvisorio di carenza di beni conferisce inoltre al credi- tore il diritto di esigere, entro il termine di un anno previsto dall’arti- colo 88 capoverso 2, il pignoramento di beni nuovamente scoperti. Le disposizioni sulla partecipazione (art. 110 e 111) sono applicabili.240

II. Della realizzazione241

Art. 116242 1 Il creditore può domandare la realizzazione dei beni mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né più tardi di due anni dal pignoramento. 2 Qualora venga pignorato il salario futuro e il datore di lavoro non abbia consegnato alla scadenza le somme pignorate, la realizzazione del diritto a queste somme può essere domandata entro quindici mesi dal pignoramento. 3 Qualora la partecipazione di più creditori abbia comportato pignora- menti complementari, i termini decorrono dall’ultimo pignoramento complementare fruttuoso.

Art. 117 1 Il diritto di chiedere la realizzazione compete, in ciascun gruppo, ad ogni singolo partecipante. 2 Possono chiedere la realizzazione anche i creditori che a’ termini dell’articolo 110 capoverso 3 pignorarono beni soltanto per l’ecce- denza.

240 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

242 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

4. Atto di pigno- ramento valido come attestato di carenza di beni

A. Domanda di realizzazione 1. Termine

2. Legittima- zione attiva

Procedura ordinaria

46

281.1

Art. 118 Non possono chiederla invece i creditori che ottennero soltanto un pignoramento provvisorio. Contro di loro non decorrono frattanto i ter- mini dell’articolo 116.

Art. 119243 1 I beni pignorati si realizzano conformemente agli articoli 122 a 143a. 2 La realizzazione è sospesa non appena la somma ricavata raggiunge l’importo totale dei crediti, per i quali il pignoramento è provvisorio o definitivo. Rimane salvo l’articolo 144 capoverso 5.

Art. 120 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha doman- dato la realizzazione.

Art. 121 L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

Art. 122 1 I beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento della domanda di realizzazione.244 2 I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, non possono essere realizzati senza il consenso del debitore prima che siano giunti a matu- rità.

Art. 123245 1 Se il debitore rende verosimile di essere in grado di estinguere con pagamenti rateali il suo debito e si impegna a versare congrui e rego- lari acconti all’ufficio d’esecuzione, l’ufficiale, dopo pagamento della prima rata, può differire la realizzazione di dodici mesi al massimo.246

243 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

244 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

245 Nuovo testo giusto l’art. 5 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

246 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. In caso di pignoramento provvisorio

4. Effetti

5. Avviso al debitore

6. Estinzione dell’esecuzione

B. Realizzazione di beni mobili e crediti 1. Termini a. In generale

b. Differimento della realizza- zione

Esecuzione e fallimento. LF

47

281.1

2 Nell’esecuzione per crediti collocati in prima classe (art. 219 cpv. 4), la realizzazione può essere differita di sei mesi al massimo.247 3 L’ufficiale fissa l’importo e la scadenza delle rate tenendo conto delle condizioni tanto del debitore quanto del creditore. 4 In caso di sospensione dell’esecuzione, la proroga si ritiene prolun- gata per la durata della sospensione. Le rate e le loro scadenze sono fissate di nuovo allo spirare della sospensione.248 5 L’ufficiale modifica la sua decisione, d’ufficio o su istanza del credi- tore o del debitore, in quanto le circostanze lo richiedano. La proroga cade se una rata non è versata a tempo debito.249

Art. 124 1 Sulla domanda del debitore, la realizzazione si può fare anche prima che il creditore sia autorizzato a chiederla. 2 L’ufficiale può sempre procedere alla realizzazione degli oggetti esposti a rapido deprezzamento, ovvero la cui conservazione o depo- sito comportino spese eccessive.250

Art. 125 1 La realizzazione si fa ai pubblici incanti, dei quali sono resi noti pre- cedentemente il luogo, il giorno e l’ora.2 La forma di pubblicazione del bando, il modo, il tempo ed il luogo degli incanti sono determinati dall’ufficiale col maggior riguardo possibile agli interessi delle parti. Non è richiesta l’inserzione del bando nel foglio ufficiale. 3 Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Sviz- zera una dimora conosciuta o un rappresentante, l’ufficio d’esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell’ora e del luogo dell’incanto.251

247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

248 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

250 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

251 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Realizzazione anticipata

2. Pubblici incanti a. Preparativi

Procedura ordinaria

48

281.1

Art. 126252 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al mag- gior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti garantiti da pegno poziori a quello del creditore procedente. 2 Se non è fatta un’offerta sufficiente, l’esecuzione cessa riguardo all’oggetto da realizzare.

Art. 127253

Se appare evidente che un’aggiudicazione non sarà possibile in base all’articolo 126, l’ufficiale può, a domanda del creditore procedente, rinunziare alla realizzazione e rilasciare un attestato di carenza di beni.

Art. 128254

Gli oggetti di metallo prezioso non si possono aggiudicare per un prezzo inferiore al valore del metallo.

Art. 129 1 Il pagamento deve essere effettuato immediatamente dopo l’aggiu- dicazione. L’ufficiale può tuttavia accordare un termine per il paga- mento di 20 giorni al massimo. La consegna avviene soltanto quando l’ufficio d’esecuzione può disporre irrevocabilmente del denaro.255 2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale impor- to deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997256 sul riciclaggio di denaro. L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento.257 3 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’ufficio ordina un nuovo incanto al quale si applica l’articolo 126.258

252 Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

253 Nuovo testo giusta l’art. 6 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

254 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

255 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

256 RS 955.0 257 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

258 Nuovo testo giusta l’art. 7 della LF del 8 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

b. Aggiudica- zione. Principio dell’offerta sufficiente

c. Rinuncia alla realizzazione

d. Oggetti di metallo prezioso

e. Modo di pagamento e conseguenze della mora

Esecuzione e fallimento. LF

49

281.1

4 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.

Art. 130 In luogo dell’incanto si può procedere alla vendita a trattative pri- vate:259

1.260 quando tutti gli interessati vi acconsentono esplicitamente; 2. quando si tratti di carte-valori o d’altri oggetti che hanno un

prezzo di borsa o di mercato ed il prezzo offerto raggiunga il corso della giornata;

3.261 quando si tratta di oggetti di metallo prezioso per i quali le of- ferte fatte all’incanto non hanno raggiunto il valore del metallo e se ne offre questo prezzo;

4. nel caso dell’articolo 124 capoverso 2.

Art. 131 1 I crediti del debitore che non hanno un prezzo di borsa o di mercato, se tutti i creditori pignoranti lo richiedano, sono assegnati in paga- mento per il loro valore nominale ai creditori ovvero ad alcuni di essi per conto di tutti. In questo caso, i creditori subentrano nei diritti del debitore fino a concorrenza dei loro crediti. 2 Con l’accordo di tutti i creditori pignoranti, tutti o alcuni di essi, senza pregiudizio dei loro diritti verso il debitore, possono fare valere a proprio nome, conto e rischio i crediti pignorati. Essi devono otte- nere l’autorizzazione dell’ufficio d’esecuzione. La somma ricavata serve a coprire le spese e i crediti di coloro che hanno proceduto in tal modo. L’eccedenza è consegnata all’ufficio d’esecuzione.262

Art. 132263 1 Se si tratta di beni d’altra specie, come un usufrutto, una quota di un’eredità indivisa, di una indivisione di famiglia, di una società o di altra comunione, l’ufficiale fa determinare il modo della loro realiz- zazione dall’autorità di vigilanza.

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

260 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

261 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

263 Nuovo testo giusta l’art. 8 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

3. Vendita a trattative private

4. Assegnazione dei crediti

5. Procedure speciali di realizzazione

Procedura ordinaria

50

281.1

2 La stessa regola vale per la realizzazione delle invenzioni, dei titoli di protezione della varietà, dei disegni o modelli industriali, dei marchi di fabbrica e di commercio e dei diritti d’autore.264 3 Uditi gli interessati, l’autorità di vigilanza può ordinare l’incanto, affidare la realizzazione ad un amministratore o prendere altri provve- dimenti.

Art. 132a265 1 La realizzazione può essere contestata soltanto mediante ricorso contro l’aggiudicazione o l’atto di vendita a trattative private. 2 Il termine di ricorso previsto dall’articolo 17 capoverso 2 decorre dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione. 3 Il diritto di ricorso è perento un anno dopo la realizzazione. …266

Art. 133267 1 I fondi sono realizzati ai pubblici incanti dall’ufficio d’esecuzione non prima di un mese né più tardi di tre mesi dal giorno del ricevi- mento della domanda di realizzazione. 2 Su istanza del debitore e con l’accordo esplicito di tutti i creditori pignoratizi e pignoranti, si può procedere alla realizzazione anche prima che un creditore sia legittimato a richiederla.

Art. 134 1 Le condizioni dell’incanto sono stabilite dall’ufficio in conformità degli usi locali e in modo da ottenere la maggior somma possibile. 2 Esse vengono esposte nell’ufficio almeno dieci giorni prima dell’in- canto, perché ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 135 1 Le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono aggiudi- cati con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti personali annotati) e che le obbligazioni personali

264 Nuovo testo giusta l’art. 52 n. 1 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RU 1977 862; FF 1974 I 1399).

265 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

266 Tit. abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

6. Contestazione della realizzazione

C. Realizzazione dei fondi 1. Termine

2. Condizioni dell’incanto a. Avviso

b. Contenuto

Esecuzione e fallimento. LF

51

281.1

che ne derivano sono accollate al deliberatario. Il precedente debitore di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria è liberato se il creditore non gli notifica entro un anno dall’aggiudicazione di tenerlo ancora per obbligato (art. 832 CC268). Se sono esigibili, i debiti garantiti da pegno immobiliare non vengono assegnati, bensì estinti col ricavo della rea- lizzazione.269 2 Le condizioni dell’incanto stabiliscono inoltre quali spese debba sostenere il deliberatario.

Art. 136270 1 L’ufficiale stabilisce il modo di pagamento nelle condizioni d’incanto; può accordare un termine per il pagamento di sei mesi al massimo. 2 Il pagamento può essere effettuato in contanti fino a 100 000 franchi. Se il prezzo è superiore, il pagamento della parte eccedente tale impor- to deve essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997271 sul riciclaggio di denaro.

Art. 137272

Quando sia concesso un termine, il fondo rimane, fino al pagamento del prezzo, sotto l’amministrazione dell’ufficio d’esecuzione, per conto e rischio dell’acquirente. Non può nel frattempo essere fatta alcuna iscrizione nel registro fondiario senza il consenso dell’ufficio d’esecuzione. L’ufficio può inoltre esigere altre garanzie per il paga- mento.

Art. 138 1 L’avviso dell’incanto, («bando») è pubblicato almeno un mese prima. 2 Il bando contiene:

1. il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto; 2. l’indicazione del giorno dal quale saranno esposte le condi-

zioni dell’incanto;

268 RS 210 269 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 270 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle

Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1389; FF 2014 563).

271 RS 955.0 272 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

c. Modo di pagamento

d. Termine per il pagamento

3. Incanto a. Bando. Insinuazione dei diritti

Procedura ordinaria

52

281.1

3.273 l’ingiunzione ai creditori ipotecari e a tutti gli altri interessati di insinuare all’ufficio d’esecuzione, entro venti giorni, le loro pretese sul fondo, specialmente per interessi e spese. L’ingiun- zione deve contenere la comminatoria che, scaduto il termine predetto, essi potranno partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione soltanto in quanto i loro diritti siano iscritti nel registro fondiario.

3 Simile ingiunzione è diretta anche ai possessori di servitù, in quanto sia ancora applicabile il diritto cantonale.274

Art. 139275

L’ufficio d’esecuzione notifica, con lettera semplice, copia del bando al creditore, al debitore e, all’occorrenza, al terzo proprietario del fondo, nonché ad ogni altro interessato iscritto nel registro fondiario, sempreché abbiano un domicilio conosciuto o un rappresentante.

Art. 140276 1 Prima dell’incanto, l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni pre- sentate dagli aventi diritto e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo (servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari, diritti per- sonali annotati). 2 L’ufficiale comunica l’elenco di tali oneri agli interessati, impartendo loro un termine di dieci giorni per contestarlo. Sono applicabili gli articoli 106 a 109. 3 L’ufficiale ordina inoltre una stima del fondo e la comunica agli inte- ressati.

Art. 141277 1 Se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato, l’incanto deve essere differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi.

273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

274 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

275 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

276 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

277 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Avviso agli interessati

c. Appuramento dell’elenco oneri. Stima

d. Differimento dell’incanto

Esecuzione e fallimento. LF

53

281.1

2 Tuttavia, se la lite verte unicamente sulla qualità di accessorio o sulla determinazione dei creditori pignoratizi garantiti da un accessorio, si può procedere all’incanto del fondo e dell’accessorio.

Art. 142278 1 Qualora il fondo sia stato gravato, senza il consenso del creditore pignoratizio anteriore, da servitù, da oneri fondiari o da un diritto per- sonale annotato e la precedenza del diritto di pegno risulti dall’elenco degli oneri, il creditore pignoratizio può pretendere, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, che il fondo sia messo agli incanti con o senza questo aggravio. 2 Qualora la priorità del diritto di pegno non risulti dall’elenco degli oneri, si procede al doppio turno d’asta soltanto se il titolare dell’onere suddetto riconosce la priorità del diritto di pegno, oppure se il creditore pignoratizio non promuove al luogo ove è posto il fondo, entro dieci giorni dalla notificazione dell’elenco degli oneri, l’azione di accerta- mento della priorità del suo credito. 3 Se il prezzo offerto per il fondo con il nuovo aggravio non basta per soddisfare il creditore, e se la realizzazione senza l’aggravio permette di ottenere un prezzo maggiore, il creditore può domandarne la can- cellazione dal registro fondiario. Soddisfatto il creditore, l’eventuale eccedenza spetta in primo luogo, a titolo di indennità, al titolare dell’onere sino a concorrenza del suo valore.

Art. 142a279

Sono applicabili le disposizioni riguardanti l’aggiudicazione e il prin- cipio dell’offerta sufficiente (art. 126), come pure la rinuncia alla rea- lizzazione (art. 127).

Art. 143 1 Se il pagamento non è fatto nel termine prescritto, l’aggiudicazione è revocata e l’ufficio d’esecuzione ordina immediatamente un nuovo incanto. L’articolo 126 è applicabile.280 2 Il precedente deliberatario ed i suoi fideiussori rispondono della minor somma ricavata e d’ogni altro danno. Gli interessi perduti sono calcolati nella misura del cinque per cento.

278 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

279 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

280 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

e. Doppio turno d’asta

4. Aggiudica- zione. Principio dell’offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione

5. Conseguenze della mora

Procedura ordinaria

54

281.1

Art. 143a281

Per il resto, alla realizzazione dei fondi si applicano gli articoli 123 e 132a.

Art. 143b282 1 In luogo dell’incanto, si può fare la vendita a trattative private, se tutti gli interessati vi acconsentono e il prezzo offerto è pari almeno a quello di stima. 2 La vendita può aver luogo soltanto dopo l’appuramento dell’elenco oneri ai sensi degli articoli 138 capoverso 2 numero 3 e capoverso 3 nonché 140, come pure in applicazione per analogia degli articoli 135 a 137.

Art. 144 1 La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento. 2 Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie. 3 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’ammini- strazione, di realizzazione e di ripartizione e, all’occorrenza, d’acquis- to di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3).283 4 La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione (art. 68).284 5 Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.

Art. 145285 1 Quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei cre- diti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecu- zione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

281 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

282 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

283 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

284 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

285 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

6. Disposizioni complementari

7. Vendita a trattative private

D. Ripartizione 1. Momento. Modalità

2. Pignoramento complementare

Esecuzione e fallimento. LF

55

281.1

2 Se nel frattempo l’ufficio d’esecuzione ha eseguito un altro pignora- mento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare. 3 Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).

Art. 146286 1 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficio forma lo stato di graduazione dei creditori («graduatoria») e lo stato di ripartizione. 2 I creditori sono collocati nella classe che, secondo l’articolo 219, occuperebbero nel fallimento del debitore. In luogo della dichiarazione di fallimento, è determinante il momento della domanda di continua- zione dell’esecuzione.

Art. 147287

La graduatoria e lo stato di ripartizione sono depositati presso l’ufficio d’esecuzione. Questo ne informa gli interessati e notifica a ogni credi- tore un estratto concernente il suo credito.

Art. 148 1 Il creditore che intende contestare il credito o il grado di un altro cre- ditore deve promuovere contro l’interessato, entro venti giorni dal ricevimento dell’estratto e davanti al tribunale del luogo d’esecuzione, l’azione di contestazione della graduatoria.288 2 …289 3 Se la domanda è ammessa, la parte della somma ricavata dalla realiz- zazione destinata secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore, sino a concorrenza della perdita stabilita nello stato di ripartizione e delle spese processuali. L’eccedenza spetta al convenuto.290

286 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

287 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

288 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

289 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

290 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Graduatoria e stato di ripartizione a. Graduazione dei creditori

b. Avviso

c. Azione di contestazione

Procedura ordinaria

56

281.1

Art. 149 1 Il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza di beni. Il debi- tore ne riceve una copia.291 1bis L’ufficio d’esecuzione rilascia l’attestato di carenza di beni non appena stabilito l’ammontare della perdita.292 2 Questo attestato vale come riconoscimento di debito a sensi dell’arti- colo 82 e conferisce al creditore i diritti indicati nell’articolo 271 numero 5 e nell’articolo 285. 3 Entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può pro- seguire l’esecuzione senza bisogno di nuovo precetto. 4 Il debitore non può essere costretto a corrispondere interessi su di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni, né possono chiedergliene la rifusione i condebitori, fideiussori o altri obbligati in via di regresso che avessero dovuto pagarli. 5 …293

Art. 149a294 1 Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si pre- scrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione. 2 Il debitore può sempre estinguere il debito versandone l’ammontare all’ufficio d’esecuzione che ha rilasciato l’attestato di carenza di beni. L’ufficio consegna l’importo al creditore o, secondo il caso, lo deposi- ta presso la cassa dei depositi. 3 Dopo il pagamento dell’intero debito, l’iscrizione dell’attestato di carenza di beni è cancellata dal registro. Della cancellazione viene dato atto al debitore che lo richieda.

Art. 150 1 I creditori devono, per mezzo dell’ufficiale, restituire quitanzati al debitore i titoli dei crediti intieramente soddisfatti.295

291 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

292 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

293 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

294 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

295 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

4. Attestato di carenza di beni a. Rilascio e effetti

b. Prescrizione e cancellazione

5. Restituzione del titolo di credito

Esecuzione e fallimento. LF

57

281.1

2 Ove il credito sia soddisfatto soltanto in parte, il creditore conserva il titolo; l’ufficio vi indica o fa indicare dall’autorità competente per quale importo il credito continui a sussistere. 3 Trattandosi di realizzazione di fondi, l’ufficio d’esecuzione procede alle necessarie cancellazioni e mutazioni nel registro fondiario di ser- vitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati.296

Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno

Art. 151297 1 La domanda d’esecuzione per un credito garantito da pegno (art. 37) deve enunciare, oltre alle indicazioni enumerate nell’articolo 67, l’oggetto del pegno. All’occorrenza, essa deve inoltre precisare:

a. il nome del terzo che ha costituito il pegno o che ne è diventato proprietario;

b. se il fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC298) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004299 sull’unione domestica registrata) del debitore o del terzo.300

2 Il creditore che domanda l’esecuzione per la realizzazione di un pegno manuale sul quale gravi un diritto di pegno posteriore di un terzo (art. 886 CC) deve informarne quest’ultimo.

Art. 152 1 Ricevuta la domanda d’esecuzione, l’ufficio d’esecuzione stende il precetto secondo l’articolo 69, con le seguenti modificazioni:301

1. il termine da assegnarsi al debitore pel pagamento è di un mese se si tratta di un pegno manuale, di sei mesi se si tratta di un’ipoteca;

2.302 la comminatoria dichiara che, qualora il debitore non ottemperi al precetto né faccia opposizione, il pegno sarà realizzato.

296 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

297 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

298 RS 210 299 RS 211.231 300 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 301 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 302 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Domanda d’esecuzione

B. Precetto esecutivo 1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari

Procedura ordinaria

58

281.1

2 Se il fondo è dato in locazione o in affitto e il creditore pignoratizio procedente pretende che il diritto di pegno sia esteso ai crediti per pigioni e fitti (art. 806 CC303), l’ufficio d’esecuzione ne dà comunica- zione ai locatari e agli affittuari, ingiungendo loro che il pagamento delle pigioni e dei fitti che verranno a scadenza andrà fatto all’ufficio d’esecuzione.304

Art. 153 1 Il precetto è steso in conformità dell’articolo 70. 2 L’ufficio d’esecuzione notifica il precetto anche alle seguenti perso- ne:

a. al terzo che ha costituito il pegno o ne è diventato proprietario; b.305 al coniuge o al partner registrato del debitore o del terzo se il

fondo pignorato è l’abitazione familiare (art. 169 CC306) o l’abitazione comune (art. 14 della L del 18 giu. 2004307 sull’unione domestica registrata).

Il terzo e il coniuge possono fare opposizione alla stregua del debi- tore.308 2bis Le persone di cui al capoverso 2 possono fare opposizione alla stregua del debitore.309 3 Qualora il terzo abbia chiesto la purgazione delle ipoteche (art. 828 e 829 CC), il fondo può essere realizzato soltanto se, terminato il proce- dimento, il creditore dimostra all’ufficio d’esecuzione di essere ancora titolare di un diritto di pegno sul fondo per il credito per cui proce- de.310 4 Si applicano inoltre al precetto ed alla opposizione le disposizioni degli articoli 71 a 86.311

303 RS 210 304 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I

della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 305 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 306 RS 210 307 RS 211.231 308 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 309 Introdotto dal n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 310 Introdotto dall’art. 58 Tit. fin. CC (RU 24 233 Tit. fin. art. 60). Nuovo testo giusta il n. I

della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 311 Primitivo cpv. 3.

2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno

Esecuzione e fallimento. LF

59

281.1

Art. 153a312 1 Se è stata fatta opposizione, il creditore può chiederne il rigetto o promuovere l’azione di accertamento del credito o del diritto di pegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’opposizione. 2 Il creditore soccombente nella procedura di rigetto può promuovere azione ordinaria entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 3 Trascorsi infruttuosamente i termini, l’avviso ai locatari e agli affit- tuari viene revocato.

Art. 154 1 Il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno manuale non prima di un mese né più tardi di un anno, quella di un pegno immobi- liare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, i termini riman- gono sospesi tra il giorno in cui fu promossa l’azione e quello della sua definitiva definizione giudiziale.313 2 L’esecuzione è perenta se la domanda di realizzazione non è stata fatta nel termine legale o se, ritirata, non fu più rinnovata.

Art. 155 1 Se il creditore ha domandato la realizzazione, gli articoli 97 capo- verso 1, 102 capoverso 3, 103 e 106 a 109 si applicano per analogia al pegno.314 2 L’ufficio avvisa il debitore, entro tre giorni, che il creditore ha do- mandato la realizzazione.

Art. 156315 1 La realizzazione si fa secondo gli articoli 122 a 143b. Le condizioni d’incanto (art. 135) stabiliscono nondimeno che la parte del prezzo di realizzazione spettante al credito del procedente deve essere pagata in denaro, salvo pattuizione contraria tra gli interessati. Esse dichiarano inoltre che gli oneri fondiari iscritti nel registro fondiario a favore del procedente devono essere cancellati. 2 I titoli di credito garantiti da pegno immobiliare e per i quali è desi- gnato come creditore il proprietario o il portatore, dati in pegno dal

312 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

313 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

314 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

315 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari

D. Termini di realizzazione

E. Procedura di realizzazione 1. Introduzione

2. Attuazione

Procedura ordinaria

60

281.1

proprietario, sono ridotti, in caso di realizzazione separata, all’importo della somma ricavata.

Art. 157 1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’ammini- strazione, di realizzazione e di ripartizione.316 2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignora- tizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione.317 3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’uffi- ciale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3. 4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.

Art. 158 1 Se la realizzazione del pegno non è stata possibile per mancanza di un’offerta sufficiente (art. 126 e 127) o se la somma ricavata non copre il debito, l’ufficio d’esecuzione rilascia al creditore procedente un atte- stato di insufficienza del pegno.318 2 Ricevuto l’attestato, il creditore può promuovere l’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, sem- preché non si tratti di una rendita fondiaria (art. 33a tit. fin. CC319) o di un altro onere fondiario. Se procede entro un mese, non è necessario un nuovo precetto.320 3 L’attestato di insufficienza del pegno vale quale riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82.321

316 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

317 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

318 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

319 RS 210 320 Nuovo testo giusta il n. II 4 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e

diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845). 321 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;

FF 1991 III 1).

3. Ripartizione

4. Attestato di insufficienza del pegno

Esecuzione e fallimento. LF

61

281.1

Titolo quinto: Della procedura di fallimento I. Della procedura ordinaria di fallimento

Art. 159322

Ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di fallimento, l’ufficio d’esecuzione gli commina senza indugio il fallimento.

Art. 160 1 La comminatoria di fallimento contiene:

1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2. la data del precetto; 3.323 l’avvertenza che, scaduto il termine di venti giorni, il creditore

potrà chiedere il fallimento del debitore; 4.324 l’avvertenza che il debitore che intende contestare l’ammissi-

bilità della procedura di fallimento può ricorrere entro dieci giorni all’autorità di vigilanza (art. 17).

2 Si ricorderà inoltre al debitore che la legge gli permette di proporre un concordato.

Art. 161 1 La notificazione della comminatoria di fallimento si fa giusta l’arti- colo 72.325 2 Un esemplare ne è trasmesso al creditore, tostochè l’altro sia stato notificato al debitore. 3 …326

Art. 162 A richiesta del creditore, il giudice del fallimento, quando lo reputi opportuno, ordina che sia fatto un inventario di tutti i beni del debitore.

322 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

323 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

324 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

325 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

326 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Comminato- ria di fallimento 1. Momento

2. Contenuto

3. Notificazione

B. Inventario dei beni 1. Decisione

Procedura ordinaria

62

281.1

Art. 163 1 L’ufficio d’esecuzione compila l’inventario. Esso non può procedervi prima della notificazione della comminatoria di fallimento; sono salve le eccezioni previste negli articoli 83 capoverso 1 e 183.327 2 Si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 90, 91 e 92.

Art. 164328 1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 169 CP329), a con- servare gli oggetti inventariati o a sostituirli con altri di egual valore; egli può tuttavia servirsene nella misura in cui, secondo l’apprezza- mento dell’ufficiale, essi sono necessari al sostentamento suo e della sua famiglia. 2 L’ufficiale ricorda esplicitamente al debitore i suoi doveri come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.

Art. 165 1 L’obbligazione del debitore derivante dall’inventario viene annullata dall’ufficiale, se tutti i creditori istanti lo consentono. 2 Gli effetti dell’inventario cessano di diritto quattro mesi dopo la for- mazione.330

Art. 166 1 Decorso il termine di venti giorni dalla notificazione della commi- natoria, il creditore, producendo tale documento ed il precetto, può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. 2 Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del pre- cetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l’azione fu promossa sino a quello della sua definizione giudiziale.331

Art. 167 Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese.

327 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

328 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

329 RS 311.0 330 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 331 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Esecuzione

3. Effetti a. Obblighi del debitore

b. Durata

C. Domanda di fallimento 1. Termine

2. Ritiro

Esecuzione e fallimento. LF

63

281.1

Art. 168 Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Esse possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare.

Art. 169 1 Chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese.332 2 Il giudice può pretendere dal creditore una conveniente anticipazione delle medesime.

Art. 170 Appena presentata domanda di fallimento, il giudice può prendere i provvedimenti conservativi che reputi necessari a tutela dei diritti dei creditori.

Art. 171333

Il giudice decide seduta stante anche in assenza delle parti. Egli dichia- ra il fallimento, salvo nei casi previsti dagli articoli 172 a 173a.

Art. 172 Il giudice rigetta la domanda di fallimento:

1. quando la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vi- gilanza;

2.334 quando al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77);

3. quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

332 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

333 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

334 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Udienza fallimentare

4. Responsabilità per le spese

5. Provvedimenti conservativi

D. Decisione giudiziale 1. Dichiarazione di fallimento

2. Reiezione della domanda di fallimento

Procedura ordinaria

64

281.1

Art. 173 1 Se l’autorità di vigilanza in seguito a ricorso o il giudice in applica- zione degli articoli 85 o 85a capoverso 2 hanno ordinato la sospen- sione dell’esecuzione, il giudice differisce la decisione sulla domanda di fallimento.335 2 Se ritiene che nel procedimento sia stata anteriormente emanata una decisione nulla (art. 22 cpv. 1), il giudice differisce anche la sua deci- sione e sottopone il caso all’autorità di vigilanza.336 3 Il decreto dell’autorità di vigilanza è comunicato al giudice del falli- mento, il quale decide.

Art. 173a337 1 Se il debitore o il creditore hanno presentato una domanda di morato- ria concordataria o di moratoria straordinaria, il giudice può differire la decisione sul fallimento.338 2 Il giudice può inoltre differire d’ufficio la decisione sul fallimento qualora appaia possibile la conclusione di un concordato; in tal caso trasmette gli atti al giudice del concordato. 3 ...339

Art. 173b340

Se la domanda di fallimento concerne una banca, un commerciante di valori mobiliari, un’impresa di assicurazione, una centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie, una direzione di un fondo, una società d’investimento a capitale variabile (SICAV), una società in accoman- dita per investimenti collettivi di capitale o una società d’investimento a capitale fisso (SICAF), il giudice del fallimento trasmette gli atti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). La stessa procede conformemente alle norme di leggi speciali.

335 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

336 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

337 Introdotto dall’art. 12 della LF del 28 set. 1949 (RU 1950 57). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

338 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

339 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

340 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2003 (RU 2004 2767; FF 2002 7175). Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

3. Differimento della decisione a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità

b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio

3bis. Procedura dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Art. 174341 1 La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC342. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza. 2 L’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

1. il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2. l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria

superiore a disposizione del creditore; o 3. il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

3 Se accorda effetto sospensivo al reclamo, l’autorità giudiziaria supe- riore prende i necessari provvedimenti cautelari a tutela dei creditori.

Art. 175 1 Il fallimento si considera aperto dal momento in cui è dichiarato. 2 Il giudice stabilisce tale momento nella sentenza.

Art. 176343 1 Il giudice comunica senza indugio agli uffici d’esecuzione, agli uffici dei fallimenti, al registro di commercio e al registro fondiario:

1. la dichiarazione di fallimento; 2. la revoca del fallimento; 3. la chiusura del fallimento; 4. le decisioni che attribuiscono effetto sospensivo a un ricorso; 5. i provvedimenti conservativi.

2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due gior- ni dopo la relativa dichiarazione.344

341 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

342 RS 272 343 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 344 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro

fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 5655 5663).

4. Impugnazione

E. Momento dell’apertura del fallimento

F. Comunica- zione delle decisioni giudiziali

Procedura ordinaria

66

281.1

II. Della esecuzione cambiaria

Art. 177 1 Pei crediti derivanti da cambiale o da chèque, anche se garantiti con pegno, si può chiedere all’ufficio d’esecuzione che si proceda in via cambiaria, sempreché il debitore sia soggetto alla procedura di falli- mento. 2 Con la domanda d’esecuzione si devono consegnare all’ufficio la cambiale o lo chèque.

Art. 178 1 Quando ricorrano le condizioni della procedura cambiaria, l’ufficio notifica immediatamente al debitore un precetto esecutivo. 2 Il precetto contiene:

1. le indicazioni della domanda d’esecuzione; 2.345 l’ingiunzione di pagare al creditore, entro cinque giorni, il cre-

dito e le spese d’esecuzione; 3.346 l’avvertenza che il debitore può fare opposizione (art. 179) o

ricorrere all’autorità di vigilanza per violazione delle disposi- zioni della presente legge (art. 17 e 20);

4.347 l’indicazione che il creditore può domandare il fallimento, se il debitore non ottempera al precetto esecutivo, benché non sia stata fatta opposizione o questa non sia stata ammessa (art. 188).

3 Sono applicabili gli articoli 70 e 72.

Art. 179348 1 Il debitore può fare opposizione all’ufficio d’esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall’articolo 182. Dell’avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda. 2 Adducendo i motivi dell’opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell’articolo 182. 3 L’articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.

345 Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 4 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189).

346 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

347 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

348 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Condizioni

B. Precetto esecutivo

C. Opposizione 1. Termini e forma

Esecuzione e fallimento. LF

67

281.1

Art. 180 1 Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa men- zione. 2 Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della mede- sima.

Art. 181349

L’ufficio sottopone senza indugio l’opposizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Il giudice cita le parti al contraddittorio e statuisce, anche in loro assenza, entro dieci giorni dal ricevimento dell’opposi- zione.

Art. 182 Il giudice ammette l’opposizione:

1. quando venga provato con documenti che il debito è stato pa- gato al portatore della cambiale o dello chèque ovvero che questi ha accordato la rimessione od una dilazione;

2. quando appaia verosimile la falsità del titolo allegata dal debi- tore;

3. quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile;

4.350 quando sia opposta un’altra eccezione fondata sull’articolo 1007 del CO351 ed essa sembri attendibile; in questo caso, tut- tavia, il debitore deve depositare l’importo del credito in dena- ro o in valori oppure fornire una garanzia equivalente.

Art. 183 1 Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti con- servativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli arti- coli 162 a 165. 2 Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cau- zione.352

349 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

350 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

351 RS 220 352 Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal

1° lug. 1937 (RU 53 189).

2. Notificazione al creditore

3. Trasmissione al giudice

4. Ammissibilità

5. Rigetto dell’opposizione. Provvedimenti conservativi

Procedura ordinaria

68

281.1

Art. 184 1 La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione è immediatamente notificata alle parti.353 2 Ove l’opposizione sia stata ammessa soltanto contro deposito dell’ammontare contestato, il creditore è diffidato a promuovere entro dieci giorni l’azione di pagamento. Non ottemperando egli a tale dif- fida, il deposito viene restituito.

Art. 185354

La decisione sull’ammissibilità dell’opposizione può essere impugnata entro cinque giorni mediante reclamo secondo il CPC355.

Art. 186 Se l’opposizione è stata ammessa, si sospende l’esecuzione ed il credi- tore, per far valere il suo diritto, deve seguire la procedura ordinaria.

Art. 187 Chi per omessa opposizione o pel rigetto di questa ha pagato l’indebito può ripeterlo a’ termini dell’articolo 86.

Art. 188 1 Quando l’opposizione non sia stata fatta o non sia stata ammessa e ciò non ostante non siasi ottemperato al precetto, il creditore può, mediante produzione di questo e del titolo di credito come anche, occorrendo, della giudiziale decisione, domandare che sia dichiarato il fallimento. 2 Questo diritto si estingue decorso un mese dalla notificazione del precetto. Ove il debitore abbia fatto opposizione, non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui questa ebbe luogo a quello della decisione sulla sua ammissibilità, e, qualora sia stata ammessa, il tempo trascorso dal giorno in cui l’azione fu promossa a quello della sua giudiziale definizione.

353 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

354 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

355 RS 272

6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito

7. Impugnazione

8. Effetti dell’ammissione dell’opposizione

D. Azione di ripetizione

E. Domanda di fallimento

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Art. 189356 1 Il giudice avvisa le parti del luogo, giorno e ora dell’udienza in cui la domanda di fallimento sarà discussa. Egli statuisce, anche in assenza delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda. 2 Sono applicabili gli articoli 169, 170, 172 numero 3, 173, 173a, 175 e 176.

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione

Art. 190 1 Il creditore può chiedere al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione:

1. contro qualunque debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue obbligazioni od abbia com- piuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una ese- cuzione in via di pignoramento;

2. contro il debitore soggetto alla procedura di fallimento che ab- bia sospeso i suoi pagamenti.

3.357 ... 2 Il debitore che dimori nella Svizzera o vi abbia un rappresentante è citato in giudizio a breve termine per essere udito.

Art. 191 1 Il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione del suo falli- mento facendo nota al giudice la propria insolvenza. 2 Se non sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti se- condo gli articoli 333 segg., il giudice dichiara il fallimento.358

Art. 192359

Il fallimento è dichiarato d’ufficio, senza preventiva esecuzione, nei casi previsti dalla legge.

356 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

357 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

358 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

F. Decisione del giudice del fallimento

A. Su istanza di un creditore

B. Su istanza del debitore

C. D’ufficio

Procedura ordinaria

70

281.1

Art. 193360 1 L’autorità competente informa il giudice qualora:

1. tutti gli eredi abbiano espressamente rinunciato all’eredità o si debba presumere la rinuncia (art. 566 segg., 573 CC361);

2. l’eredità della quale è stata chiesta oppure ordinata la liquida- zione d’ufficio risulti oberata (art. 597 CC).

2 Nei casi summenzionati, il giudice ordina la liquidazione in via di fallimento. 3 La liquidazione in via di fallimento può essere chiesta anche da un creditore o da un erede.

Art. 194362 1 Gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. L’articolo 169 non si applica nel caso di fallimento giusta l’articolo 192. 2 La comunicazione al registro di commercio (art. 176) non ha luogo se il debitore non è soggetto all’esecuzione in via di fallimento.

IV. Della revoca363 del fallimento

Art. 195 1 Il giudice del fallimento ne decreta la revoca e reintegra il debitore nella libera disposizione del suo patrimonio, quando:

1. il debitore provi che tutti i debiti sono stati estinti; 2. il debitore produca una dichiarazione scritta di tutti i creditori

con cui ritirano le loro insinuazioni; ovvero 3. sia intervenuto un concordato.364

2 La rivocazione può essere pronunciata dalla scadenza dei termini per le insinuazioni fino alla chiusura del fallimento. 3 La rivocazione del fallimento viene pubblicata.

360 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

361 RS 210 362 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 363 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. In caso di rinuncia all’eredità o di eredità oberata

E. Procedura

A. In generale

Esecuzione e fallimento. LF

71

281.1

Art. 196365

La liquidazione in via di fallimento di un’eredità a cui gli eredi hanno rinunciato è inoltre sospesa se, prima della chiusura della medesima, un avente diritto all’eredità dichiara di accettarla e presta sufficienti garanzie per il pagamento dei debiti.

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore

Art. 197 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichia- razione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. 2 Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento.

Art. 198 I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale366 dei creditori pignoratizi.

Art. 199 1 Sono pure devoluti alla massa i beni pignorati non peranco realizzati al momento della dichiarazione di fallimento e gli oggetti sequestrati. 2 Tuttavia, se i termini di partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111) sono scaduti, le somme già ricavate dal pignoramento di denaro, di crediti e di salari, nonché dalla realizzazione di beni, sono ripartite a norma degli articoli 144 a 150; l’eventuale eccedenza spetta alla mas- sa.367

Art. 200 Appartiene inoltre alla massa tutto ciò che a’ termini degli articoli 214 e 285 a 292 è oggetto di azione rivocatoria.

365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

366 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

367 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. In caso di rinuncia all’eredità

A. Massa del fallimento 1. In generale

2. Beni costituiti in pegno

3. Beni pignorati o sequestrati

4. Valori oggetto di azione revocatoria

Procedura ordinaria

72

281.1

Art. 201 Se presso il fallito si trovano titoli al portatore o all’ordine a lui conse- gnati o girati soltanto per l’incasso o come fondi per un determinato pagamento futuro, chi li ha consegnati o girati può chiederne la resti- tuzione.

Art. 202 Ove il fallito abbia venduto cose altrui e al tempo della dichiarazione di fallimento non ne abbia ancora riscosso il prezzo, il proprietario precedente, rimborsando la massa di quanto ha diritto d’esigere sulle medesime, può domandare la cessione del credito verso il compratore o la restituzione del prezzo pagato nel frattempo all’amministrazione del fallimento.

Art. 203 1 Ove una cosa comprata dal fallito, senza che ne abbia pagato il prezzo, gli sia stata spedita, ma al tempo della dichiarazione di falli- mento non sia ancora pervenuta in suo possesso, il venditore può rivendicarla, sempreché l’amministrazione del fallimento non ne paghi il prezzo. 2 La rivendicazione non è più ammessa quando prima della pubblica- zione del fallimento la cosa sia stata venduta o data in pegno ad un terzo di buona fede, su lettera di vettura, bolletta di spedizione o poliz- za di carico.

Art. 204 1 Sono nulli, rimpetto ai creditori, tutti gli atti giuridici compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, riguardo ad oggetti appar- tenenti alla massa. 2 Tuttavia se prima della pubblicazione del fallimento il fallito ha pagato alla scadenza una cambiale propria da lui emessa od una cam- biale tratta sopra di lui, il pagamento è valido, purché il portatore della cambiale non conoscesse la dichiarazione di fallimento e, in caso di mancato pagamento, avesse potuto esercitare utilmente il regresso cambiario verso i terzi.

Art. 205 1 Dopo la dichiarazione di fallimento, i crediti appartenenti alla massa non possono più essere estinti mediante pagamento al fallito; siffatto pagamento non produce liberazione dal debito, di fronte ai creditori del fallimento, se non in quanto ciò che fu pagato sia pervenuto alla massa.

5. Titoli al portatore o all’ordine

6. Cessione del credito o restitu- zione del prezzo

7. Diritto di rivendicazione del venditore

B. Incapacità di disporre del fallito

C. Pagamenti al fallito

Esecuzione e fallimento. LF

73

281.1

2 Chi però ha pagato prima della pubblicazione del fallimento rimane liberato se non conosceva ancora la dichiarazione del medesimo.

Art. 206368 1 Tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto e non si possono promuovere durante la procedura di fallimento nuove esecu- zioni per crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. Fanno eccezione le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. 2 Le esecuzioni per crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento si proseguono, durante la procedura di fallimento, in via di pignoramento o di realizzazione del pegno. 3 Durante la procedura di fallimento, il debitore non può chiedere la dichiarazione di un altro fallimento facendo nota la propria insolvenza (art. 191).

Art. 207369 1 Salvo i casi d’urgenza, le cause civili nelle quali il fallito è parte e che influiscono sulla composizione della massa rimangono sospese. Le si può riattivare, in caso di liquidazione ordinaria, non prima di dieci giorni dopo la seconda assemblea dei creditori e, in caso di liquidazione sommaria, non prima di venti giorni dopo il deposito della graduatoria. 2 I procedimenti amministrativi possono essere sospesi alle stesse con- dizioni delle cause civili. 3 I termini di prescrizione e di perenzione non corrono durante i perio- di di sospensione. 4 La disposizione summenzionata non si applica alle azioni di risarci- mento del danno per lesioni della personalità o corporali né alle cause del diritto di famiglia.

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori

Art. 208 1 La dichiarazione di fallimento rende esigibili rimpetto alla massa tutti i debiti del fallito eccettuati quelli che sono effettivamente garan- titi da pegno sui suoi fondi. Il creditore può far valere col suo credito

368 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

369 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

D. Esecuzioni contro il fallito

E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti amministrativi

A. Esigibilità dei debiti

Procedura ordinaria

74

281.1

gli interessi fino al giorno della dichiarazione e le spese di esecuzio- ne.370 2 Dai crediti infruttiferi non ancora scaduti si deduce lo sconto del cin- que per cento.

Art. 209371 1 Dichiarato il fallimento, cessano di decorrere gli interessi di tutti i crediti nei confronti del fallito. 2 Tuttavia, gli interessi dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione, nella misura in cui il ricavo di questa sia superiore al debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichia- razione di fallimento.

Art. 210372 1 I crediti sottoposti a condizione sospensiva sono ammessi al passivo per l’intero ammontare; tuttavia il creditore non può percepire il ripar- to che gli spetta sulla massa sino a che non sia adempita la condizione. 2 Per le pretese derivanti da rendite vitalizie è applicabile l’articolo 518 capoverso 3 del CO373.

Art. 211 1 I crediti che non hanno per oggetto il pagamento di una somma di danaro si risolvono in crediti pecuniari di valore corrispondente. 2 Tuttavia, l’amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento. Il cocontraente può pretendere garanzia per l’adempi- mento.374 2bis Il diritto dell’amministrazione del fallimento previsto dal capo- verso 2 è tuttavia escluso in caso di obbligazioni a tempo determinato (art. 108 n. 3 CO375), come pure in caso di operazioni finanziarie a termine, swaps e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattua- li il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo di mercato o al corso di borsa. L’amministrazione del falli-

370 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

371 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

372 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

373 RS 220 374 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 375 RS 220

B. Decorso degli interessi

C. Crediti sottoposti a condizione

D. Conversione in crediti pecuniari

Esecuzione e fallimento. LF

75

281.1

mento e il cocontraente hanno entrambi il diritto di far valere la diffe- renza tra il valore convenuto delle prestazioni contrattuali e il valore di mercato al momento della dichiarazione di fallimento.376 3 Sono salve le disposizioni di altre leggi federali sullo scioglimento di contratti in caso di fallimento, come pure le disposizioni sulla riserva di proprietà (art. 715 e 716 CC377).378

Art. 211a379 1 Le pretese risultanti da contratti di durata possono essere fatte valere come crediti a partire dalla dichiarazione di fallimento, ma non oltre il primo termine di disdetta utile o la scadenza del contratto di durata determinata. Gli eventuali vantaggi conseguiti dal creditore durante tale periodo gli sono imputati. 2 Se la massa del fallimento ha beneficiato di prestazioni derivanti da contratti di durata, i relativi crediti sorti dopo la dichiarazione di falli- mento sono considerati debiti della massa. 3 È fatta salva la continuazione di un rapporto contrattuale a titolo per- sonale da parte del debitore.

Art. 212 Il venditore che prima della dichiarazione di fallimento avesse conse- gnato al fallito la cosa vendutagli non può più recedere dal contratto né rivendicare la cosa quand’anche si fosse riservato tale diritto espres- samente.

Art. 213 1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui. 2 La compensazione non ha luogo:

1.380 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un’obbligazione sorta precedentemente o abbia ri- scattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli

376 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

377 RS 210 378 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 379 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;

FF 2010 5667). 380 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Dbis. Contratti di durata

E. Diritto di recesso del venditore

F. Compensa- zione 1. Condizioni

Procedura ordinaria

76

281.1

competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO381);

2. quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;

3.382 … 3 La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell’apertura del fallimento.383 4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capi- tale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società coope- rativa.384

Art. 214 La compensazione può essere impugnata quando un debitore del fal- lito, prima della dichiarazione di fallimento, conoscendo l’insolvenza di lui, abbia acquistato un credito verso il medesimo allo scopo di pro- curare mediante la compensazione un vantaggio a sé o ad altri in pre- giudizio della massa.

Art. 215 1 I crediti derivanti da fideiussioni del fallito, ancorché non scaduti, si possono far valere nel fallimento. 2 La massa è surrogata nei diritti del creditore verso il debitore princi- pale e i coobbligati fino a concorrenza della somma che ha pagato (art. 507 CO385). Tuttavia, se viene dichiarato il fallimento anche del debitore principale o di un coobbligato, si applicano gli articoli 216 e 217.386

Art. 216 1 Se viene dichiarato contemporaneamente il fallimento di più coob- bligati, il creditore può far valere il suo credito per l’intiero ammontare in ogni singolo fallimento.

381 RS 220 382 Abrogato dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). 383 Introdotto dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). 384 Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal

1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 385 RS 220 386 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Impugnazione

G. Responsabi- lità dei coobbligati 1. Fideiussione

2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati

Esecuzione e fallimento. LF

77

281.1

2 Ove i riparti delle singole masse eccedano complessivamente l’am- montare dell’intiero credito, l’eccedenza torna alle medesime in pro- porzione dei diritti di regresso spettanti reciprocamente ai coobbligati. 3 Finché l’importo complessivo dei riparti delle singole masse non rag- giunga l’ammontare dell’intero credito, esse non hanno, l’una in con- fronto dell’altra, alcun regresso pei riparti pagati.

Art. 217 1 Quando un creditore sia stato soddisfatto in parte pel suo credito da un coobbligato del fallito, tale credito è ammesso ciò nondimeno per l’importo originario al passivo della massa, abbia o non abbia il coob- bligato un diritto di regresso verso il fallito. 2 Il diritto d’insinuare tale credito nel fallimento spetta al creditore ed al coobbligato. 3 Il riparto assegnato al credito spetta al creditore sino a totale suo soddisfacimento. Sull’eccedenza il coobbligato avente diritto di re- gresso ottiene la somma che otterrebbe facendo valere direttamente tale diritto. Il residuo rimane alla massa.

Art. 218 1 Qualora sia stato dichiarato contemporaneamente il fallimento di una società in nome collettivo e di un socio di questa, i creditori della società non possono far valere nel fallimento del socio se non il resi- duo dei loro crediti rimasto insoddisfatto nel fallimento della società. Riguardo al pagamento di tale residuo per parte dei singoli soci valgo- no le disposizioni degli articoli 216 e 217. 2 Qualora sia stato dichiarato il fallimento di un socio, ma non con- temporaneamente quello della società, i creditori di questa possono far valere nel fallimento del socio i loro crediti per l’intiero ammontare e la massa è surrogata nei diritti menzionati all’articolo 215. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia ai soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita.387

Art. 219 1 I crediti garantiti da pegno vengono soddisfatti in precedenza con la somma ricavata dalla realizzazione dei pegni. 2 Se più pegni garantiscono il medesimo credito, le somme da essi ricavate s’impiegano, in proporzione del loro ammontare, pel paga- mento di quello.

387 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito

4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci

H. Ordine dei creditori

Procedura ordinaria

78

281.1

3 Il grado dei crediti garantiti da pegno e l’estensione della garanzia agli interessi ed accessori sono regolati dalle disposizioni sul pegno immobiliare.388 4 I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell’ordine seguente sull’intera massa residuale del fallimento:

Prima classe a.389 I crediti dei lavoratori derivanti dal rapporto di lavoro, sorti o

divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente, sino all’importo annuo massimo del guadagno assicurato secondo l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

abis.390 I crediti dei lavoratori per la cauzione fornita al datore di lavoro.

ater.391 I crediti dei lavoratori derivanti da un piano sociale, sorti o divenuti esigibili nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento o successivamente.

b. I crediti degli assicurati secondo la legge federale del 20 marzo 1981392 sull’assicurazione infortuni, come pure quelli derivanti dalla previdenza professionale non obbligatoria e i crediti degli istituti di previdenza del personale nei confronti dei datori di lavoro affiliati.

c.393 I crediti pecuniari per contributi di mantenimento e d’assi- stenza in virtù del diritto di famiglia, come pure quelli per con- tributi di mantenimento secondo la legge del 18 giugno 2004394 sull’unione domestica registrata, sorti nei sei mesi pre- cedenti la dichiarazione di fallimento.

388 Nuovo testo giusta l’art. 58 Tit. fin. CC, in vigore dal 1° gen. 1912 (RU 24 233 Tit. fin. art. 60).

389 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

390 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

391 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

392 RS 832.20 393 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165). 394 RS 211.231

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Seconda classe395

a. I crediti di persone il cui patrimonio era affidato al fallito in virtù dell’autorità parentale, per le somme di cui egli, in tale qualità, sia divenuto debitore verso le medesime. Questo privilegio vale soltanto quando il fallimento sia stato dichiarato durante l’autorità parentale o entro l’anno dalla ces- sazione della stessa.

b. I crediti di contributi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946396 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, alla legge federale del 19 giugno 1959397 sull’assi- curazione per l’invalidità, alla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni, alla legge federale del 25 settembre 1952398 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di pro- tezione civile e alla legge federale del 25 giugno 1982399 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza.

c. I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell’assicurazione malattie sociale.

d. I contributi alla Cassa unica per gli assegni familiari. e.400... f.401 I depositi di cui all’articolo 37a della legge dell’8 novembre

1934402 sulle banche.

Terza classe Tutti gli altri crediti.403 5 Non si computano nei termini stabiliti per la prima e seconda classe:

1. la durata della procedura concordataria precedente la dichiara- zione di fallimento;

2. la durata di una causa concernente il credito;

395 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458).

396 RS 831.10 397 RS 831.20 398 RS 834.1. Ora : LF del 25 set. 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta

servizio e in caso di maternità. 399 RS 837.0 400 Introdotta dall’art. 111 n. 1 della LF del 12 giu. 2009 sull’IVA (RU 2009 5203; FF 2008

6033). Abrogata dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

401 Introdotta dal n. 2 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).

402 RS 952.0 403 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Procedura ordinaria

80

281.1

3. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liquida- zione.404

Art. 220 1 I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto. 2 I creditori di una classe susseguente non hanno alcun diritto se non dopo soddisfatti quelli della classe precedente.

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento I. Della determinazione dell’attivo e della definizione della procedura405

Art. 221 1 Appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione. 2 …406

Art. 222407 1 Il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP408), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio d’esecuzione e a metterli a sua disposizione. 2 Se il fallito è morto o latitante, tale obbligo incombe, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 1 CP), a tutte le persone adulte che convivevano con lui. 3 Le persone menzionate ai capoversi 1 e 2 devono, a richiesta dell’uf- ficiale, aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l’ufficiale può chie- dere l’aiuto dell’autorità di polizia.

404 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

405 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

406 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

407 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

408 RS 311.0

I. Rapporto tra le classi

A. Formazione dell’inventario

B. Obbligo d’informare e di mettere a disposizione

Esecuzione e fallimento. LF

81

281.1

4 I terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta cre- diti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito. 5 Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del fallito. 6 L’ufficio dei fallimenti ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.

Art. 223 1 L’ufficio dei fallimenti fa chiudere immediatamente, con apposizione di sigilli, i magazzini, i depositi di merci, le officine, le botteghe ecc., quando non possano essere amministrati con sufficiente vigilanza fino alla prima assemblea409 dei creditori. 2 Esso prende in custodia il danaro contante, le carte-valori, i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza. 3 Tutti gli altri beni, finché non siano inventariati, sono posti sotto sigillo; i sigilli si possono apporre di nuovo anche dopo la registra- zione nell’inventario, se l’ufficio lo reputa necessario. 4 L’ufficio provvede alla custodia degli oggetti che si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito.

Art. 224 I beni enumerati nell’articolo 92 sono lasciati a disposizione del fallito, ma indicati ciò nondimeno nell’inventario.

Art. 225 Le cose indicate come proprietà di terzi o rivendicate da terzi devono ciò non ostante essere inventariate, con menzione di tale circostanza.

Art. 226410

I diritti dei terzi sui fondi del fallito che risultano dal registro fondiario sono annotati d’ufficio nell’inventario.

Art. 227 Nell’inventario si indica il prezzo di stima di ogni singolo oggetto.

409 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

410 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Misure cautelari

D. Beni necessari

E. Diritti di terzi 1. Su cose mobili

2. Su fondi

F. Stima

Procedura ordinaria

82

281.1

Art. 228 1 L’ufficio sottopone l’inventario al fallito, invitandolo a dichiarare se lo riconosca esatto e completo. 2 La dichiarazione del fallito è menzionata nell’inventario e dev’essere sottoscritta da lui.

Art. 229 1 Durante la procedura di fallimento, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 323 n. 5 CP411), a rimanere a disposizione dell’ammini- strazione, a meno che ne venga dispensato espressamente. Se necessa- rio, egli è tradotto sul luogo dall’autorità di polizia. L’amministrazione del fallimento gli ricorda esplicitamente il suo obbligo come pure le conseguenze penali dell’inosservanza.412 2 L’amministrazione del fallimento può assegnargli un equo soccorso, specialmente quando lo obblighi a stare a sua disposizione. 3 L’amministrazione del fallimento determina a quali condizioni e fino a quando il fallito e la sua famiglia possono rimanere nell’abitazione, sempreché questa faccia parte della massa.413

Art. 230 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell’ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di falli- mento.414 2 L’ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro dieci giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione for- nendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.415 3 Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.416 4 Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro

411 RS 311.0 412 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 413 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 414 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 415 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 416 Introdotto dall’art. 15 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

G. Dichiarazione del fallito circa l’inventario

H. Collabora- zione e sussistenza del fallito

I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi 1. In generale

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281.1

corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospen- sione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.417

Art. 230a418 1 Se la liquidazione in via di fallimento di un’eredità alla quale tutti gli eredi hanno rinunciato viene sospesa per mancanza di attivi, gli eredi possono esigere che gli attivi appartenenti all’eredità siano ceduti a loro favore o ad alcuni di essi, purché i richiedenti si dichiarino perso- nalmente responsabili per il pagamento dei crediti garantiti da pegno e delle spese di liquidazione non coperte dalla massa. Se nessun erede se ne avvale, questo diritto può essere esercitato dai creditori o, in caso di loro inattività, da terzi interessati. 2 Se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori gravati da diritti di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. L’ufficio impartisce un termine. 3 In mancanza di una cessione ai sensi del capoverso 1 e se nessun creditore domanda la realizzazione del proprio pegno entro il termine stabilito dall’ufficio, gli attivi, previo prelevamento delle spese, sono devoluti allo Stato con gli oneri che li gravano ma senza le obbli- gazioni personali, sempreché l’autorità cantonale competente non rifiuti la devoluzione. 4 Se l’autorità cantonale competente rifiuta la devoluzione, l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione degli attivi.

Art. 231419 1 L’ufficio dei fallimenti propone al giudice del fallimento di procede- re alla liquidazione secondo la procedura sommaria quando constata che:

1. il ricavo della realizzazione dei beni inventariati non sarà pre- vedibilmente sufficiente per coprire le spese della procedura ordinaria; o

2. il caso è semplice. 2 Se il giudice è dello stesso parere, la massa è liquidata con la proce- dura sommaria, sempreché prima della ripartizione della somma rica- vata nessun creditore chieda che si proceda secondo la procedura ordi-

417 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

418 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

419 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche

K. Liquidazione sommaria

Procedura ordinaria

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281.1

naria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese pre- sumibilmente non coperte. 3 La liquidazione sommaria ha luogo secondo le regole della procedura ordinaria, fatte salve le eccezioni seguenti:

1. Di regola non hanno luogo assemblee dei creditori. Tuttavia, se in ragione di circostanze particolari una consultazione dei cre- ditori sembra opportuna, l’ufficio dei fallimenti può riunirli in assemblea o provocare una loro risoluzione per mezzo di circo- lare.

2. Allo scadere del termine per le insinuazioni (art. 232 cpv. 2 n. 2), l’ufficio dei fallimenti procede alla realizzazione; esso osserva le disposizioni degli articoli 256 capoversi 2 a 4 e tiene conto con il maggior riguardo possibile degli interessi dei cre- ditori. I fondi possono essere realizzati soltanto dopo che sia stato allestito l’elenco degli oneri.

3. L’ufficio dei fallimenti designa i beni necessari nell’inventario e lo deposita insieme con la graduatoria.

4. Non è necessario depositare lo stato di ripartizione.

II. Della grida e della convocazione dei creditori420

Art. 232 1 L’ufficio dei fallimenti pubblica la dichiarazione di fallimento non appena sia stato deciso se si procederà alla liquidazione ordinaria o a quella sommaria.421 2 La pubblicazione contiene:

1. la designazione del fallito e del suo domicilio, nonché la data della dichiarazione di fallimento;

2.422 l’ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui beni che sono in suo possesso d’insinuare all’ufficio dei fallimenti, entro un mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi di prova (ri- conoscimenti di debito, estratti di libri ecc.);

3.423 l’ingiunzione ai debitori del fallito di annunciarsi all’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché

420 Prima avanti l’art. 231. 421 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 422 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 423 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Pubblicazione

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281.1

l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 2 CP424);

4.425 l’ingiunzione a coloro che posseggono oggetti del fallito a tito- lo di pegno o per altro titolo, di porli a disposizione dell’ufficio dei fallimenti entro il termine per le insinuazioni, nonché l’avvertenza circa le conseguenze penali dell’omissione (art. 324 n. 3 CP) e l’avviso che, ove questa non sia giusti- ficata, i diritti di prelazione saranno estinti;

5.426 la convocazione della prima assemblea dei creditori, che deve aver luogo al più tardi entro venti giorni dalla pubblicazione e alla quale possono intervenire anche i condebitori e i fideiusso- ri del fallito, come pure gli obbligati in via di regresso;

6.427 l’avvertenza che per gli interessati residenti all’estero l’ufficio dei fallimenti vale quale luogo per la notificazione, fintanto che non ne venga designato un altro in Svizzera.

Art. 233 L’ufficio dei fallimenti trasmette un esemplare non raccomandato della pubblicazione a tutti i creditori dei quali siano conosciuti il nome e la dimora.

Art. 234428

Se, prima della liquidazione di un’eredità alla quale tutti gli eredi abbiano rinunciato o nel corso di una procedura concordataria prece- dente il fallimento, ha già avuto luogo una grida ai creditori, l’ufficio dei fallimenti riduce il termine per le insinuazioni a dieci giorni, co- municando nella pubblicazione che i debitori già insinuatisi sono dispensati dal farlo una seconda volta.

424 RS 311.0 425 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 426 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 427 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF

1991 III 1). 428 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Avviso spe- ciale ai creditori

C. Casi speciali

Procedura ordinaria

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281.1

III. Dell’amministrazione della massa

Art. 235 1 Nella prima assemblea dei creditori un funzionario dell’ufficio dei fallimenti dirige le deliberazioni e costituisce con due creditori scelti da lui la presidenza (burò). 2 La presidenza decide sull’ammissione di persone che, senza essere state invitate particolarmente, intendano prender parte alle delibera- zioni. 3 L’assemblea è costituita legalmente quando il numero dei creditori presenti o rappresentati raggiunga almeno il quarto dei creditori cono- sciuti. Ove siano soltanto quattro o meno, possono deliberare valida- mente, purché costituiscano almeno la metà dei creditori conosciuti. 4 L’assemblea delibera a maggioranza assoluta dei creditori votanti. A parità di voti, prevale quello del presidente. La presidenza decide sulle contestazioni relative al computo dei voti.429

Art. 236430

Se l’assemblea non può essere costituita, l’ufficio dei fallimenti lo constata. Esso informa i creditori presenti sullo stato della massa e amministra la stessa sino alla seconda assemblea dei creditori.

Art. 237 1 Costituita l’assemblea, l’ufficio presenta una relazione sull’inventa- rio e sulla massa. 2 L’assemblea delibera se intende affidare l’amministrazione all’uffi- cio dei fallimenti oppure ad una o più persone di sua scelta. 3 In entrambi i casi, l’assemblea può costituire fra i suoi membri una delegazione dei creditori, alla quale sono affidati, se l’assemblea non decide altrimenti, i seguenti compiti:431

1. vigilare sulla gestione dell’amministrazione del fallimento, dar pareri sulle questioni ad essa sottoposte dall’amministrazione, fare opposizione ad ogni provvedimento contrario agli interessi dei creditori;

2. autorizzare la continuazione del commercio o dell’industria del fallito, determinandone le condizioni;

429 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

430 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

431 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Prima assemblea dei creditori 1. Costituzione e quorum

2. Mancanza di quorum

3. Competenze a. Designazione dell’amministra- zione e di una delegazione dei creditori

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

3. approvare i conti, autorizzare a stare in giudizio, a transigere e compromettere;

4. opporsi ai crediti ammessi dall’amministrazione; 5. autorizzare ripartizioni provvisorie durante la procedura di fal-

limento.

Art. 238 1 L’assemblea dei creditori può deliberare su questioni la cui soluzione non ammetta indugio, in particolare circa la continuazione dell’indu- stria o del commercio del fallito, circa il tenere aperte le officine, i magazzini e le botteghe dello stesso, circa la prosecuzione delle cause pendenti e le vendite a trattative private. 2 Se il fallito propone un concordato, l’assemblea può sospendere la liquidazione.432

Art. 239 1 Le deliberazioni dell’assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all’autorità di vigilanza.433 2 L’autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l’ufficio dei fal- limenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.

Art. 240 L’amministrazione del fallimento cura gli interessi della massa e prov- vede alla sua liquidazione. Essa rappresenta la massa in giudizio.

Art. 241434

Le disposizioni contenute negli articoli 8 a 11, 13, 14 capoverso 2 numeri 1, 2 e 4, nonché 17 a 19, 34 e 35 valgono anche per l’amministrazione speciale del fallimento.

432 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

433 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

434 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

b. Deliberazioni su questioni urgenti

4. Impugnazione delle deliberazioni

B. Amministra- zione del fallimento 1. Compiti in generale

2. Situazione dell’amministra- zione speciale

Procedura ordinaria

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281.1

Art. 242435 1 L’amministrazione del fallimento decide se le cose rivendicate da un terzo devono essere restituite. 2 Se ritiene infondata la pretesa del terzo, l’amministrazione del falli- mento gli impartisce un termine di venti giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento. Se il terzo non osserva questo termine, il diritto è perento. 3 La massa che rivendica come proprietà del fallito beni mobili in pos- sesso o copossesso di terzi oppure fondi iscritti nel registro fondiario a nome di terzi deve promuovere azione contro di essi.

Art. 243 1 L’amministrazione del fallimento riscuote i crediti liquidi e scaduti della massa; occorrendo, in via di esecuzione. 2 L’amministrazione del fallimento realizza senza indugio gli oggetti esposti a rapido deprezzamento, che richiedono una manutenzione costosa o la cui conservazione comporta spese eccessive. Essa può inoltre ordinare la realizzazione immediata di cartevalori e altri oggetti che hanno un prezzo di borsa o di mercato.436 3 Gli altri beni della massa sono realizzati soltanto dopo la seconda assemblea dei creditori.

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori

Art. 244 Trascorso il termine per le insinuazioni, l’amministrazione del falli- mento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Su ciascuna insinuazione chiede la dichiarazione del fallito.

Art. 245 L’amministrazione decide sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito.

435 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

436 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Rivendica- zione di terzi e della massa

4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d’urgenza

A. Esame delle insinuazioni

B. Decisione

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281.1

Art. 246437

I crediti risultanti dal registro fondiario, anche se non sono insinuati, sono ammessi, con gli interessi in corso, al passivo del fallimento.

Art. 247438 1 Entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento forma lo stato di graduazione dei cre- diti («graduatoria», art. 219 e 220). 2 Se un fondo fa parte della massa, l’amministrazione compila entro lo stesso termine un elenco degli oneri che lo gravano (diritti di pegno, servitù, oneri fondiari e diritti personali annotati). L’elenco degli oneri costituisce parte integrante della graduatoria. 3 Se è stata costituita una delegazione dei creditori, l’amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l’elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni. 4 L’autorità di vigilanza può, all’occorrenza, prorogare questi termini.

Art. 248 Nella graduatoria è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei motivi del rigetto.

Art. 249 1 La graduatoria viene depositata per l’ispezione presso l’ufficio. 2 L’amministrazione ne avverte con pubblico avviso i creditori. 3 Coloro i cui crediti furono in tutto o in parte rigettati o non furono collocati nel grado domandato ricevono speciale avviso del deposito e del rigetto.

Art. 250439 1 Il creditore che intende contestare la graduatoria poiché il suo credito è stato, in tutto o in parte, rigettato o non è stato collocato nel grado rivendicato, deve promuovere l’azione avanti al giudice del luogo del fallimento, entro venti giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria.

437 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

438 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

439 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

C. Crediti ammessi d’ufficio

D. Graduatoria 1. Formazione

2. Crediti rigettati

3. Deposito della graduatoria e avviso speciale

4. Contestazione della graduatoria

Procedura ordinaria

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281.1

2 Se egli contesta il credito o il grado di un altro creditore, l’azione deve essere promossa contro l’interessato. Se la domanda è ammessa, il riparto destinato secondo lo stato di ripartizione al convenuto serve al soddisfacimento dell’attore fino a concorrenza del suo intero credi- to, comprese le spese processuali. L’eventuale eccedenza è ripartita secondo la graduatoria rettificata. 3 …440

Art. 251 1 Le insinuazioni tardive sono ammesse fino alla chiusura del falli- mento. 2 Il creditore deve pagare le spese cagionate dal ritardo e può essere costretto ad una conveniente anticipazione. 3 Egli non ha alcun diritto sulle ripartizioni provvisorie fatte prima della sua insinuazione. 4 Se l’amministrazione del fallimento ritiene giustificata l’insinuazione tardiva, modifica la graduatoria e pubblica le modificazioni. 5 È applicabile l’articolo 250.

V. Della liquidazione della massa

Art. 252 1 Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimen- to convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.441 2 Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.442 3 L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.

Art. 253 1 L’amministrazione presenta all’assemblea una relazione particolareg- giata sull’andamento della gestione, nonché sullo stato attivo e passi- vo.

440 Abrogato dal n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

441 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

442 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

5. Insinuazioni tardive

A. Seconda assemblea dei creditori 1. Convocazione

2. Competenza

Esecuzione e fallimento. LF

91

281.1

2 L’assemblea delibera sulla conferma dell’amministrazione ed even- tualmente della delegazione dei creditori; essa ordina inappellabil- mente quanto richiede la gestione del fallimento.

Art. 254443

Se l’assemblea non può essere costituita, l’amministrazione del falli- mento lo constata e informa i creditori presenti sullo stato della massa. L’amministrazione e la delegazione dei creditori rimangono in fun- zione sino alla chiusura della liquidazione.

Art. 255444

Ulteriori assemblee dei creditori sono convocate, qualora un quarto dei creditori o la delegazione dei creditori ne faccia domanda, oppure l’amministrazione del fallimento lo reputi necessario.

Art. 255a445 1 Nei casi urgenti o se non è stato possibile costituire una delle assem- blee dei creditori, l’amministrazione può sottoporre proposte ai credi- tori per mezzo di circolare. Una proposta è accettata quando la mag- gioranza dei creditori la approva, esplicitamente o tacitamente, entro il termine impartito. 2 Se non si conoscono tutti i creditori, l’amministrazione può inoltre pubblicare le sue proposte.

Art. 256 1 I beni appartenenti alla massa sono realizzati per cura dell’ammini- strazione ai pubblici incanti o, se i creditori lo deliberano, a trattative private. 2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignora- tizi. 3 I beni di cospicuo valore e i fondi possono essere realizzati a tratta- tive private soltanto se è stata data la possibilità ai creditori di formu- lare offerte superiori.446

443 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

444 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

445 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

446 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

3. Mancanza di quorum

B. Ulteriori assemblee dei creditori

C. Deliberazioni per mezzo di circolare

D. Modo di realizzazione

Procedura ordinaria

92

281.1

4 Le pretese fondate sugli articoli 286 a 288 non possono essere realiz- zate ai pubblici incanti né altrimenti alienate.447

Art. 257 1 Il luogo, il giorno e l’ora dell’incanto sono resi pubblicamente noti. 2 Ove siano da realizzare fondi, il bando dev’essere pubblicato almeno un mese prima dell’incanto e indicare il giorno dal quale le condizioni dell’incanto saranno depositate, per l’ispezione, presso l’ufficio dei fallimenti. 3 Un esemplare del bando sarà notificato ad ogni singolo creditore ipotecario con l’indicazione del prezzo di stima.

Art. 258448 1 Dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al mag- gior offerente. 2 In caso di realizzazione di un fondo sono applicabili le disposizioni dell’articolo 142 capoversi 1 e 3. I creditori possono inoltre stabilire un prezzo d’aggiudicazione minimo per il primo incanto.449

Art. 259450

Alle condizioni dell’incanto si applicano per analogia gli articoli 128, 129, 132a, 134 a 137 e 143. Le funzioni dell’ufficio d’esecuzione spettano all’amministrazione del fallimento.

Art. 260 1 Ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori. 2 La somma ricavata, dedotte le spese, serve a coprire i crediti dei ces- sionari secondo il loro grado rispettivo. L’eccedenza sarà versata alla massa. 3 Una pretesa può essere realizzata conformemente all’articolo 256, se la massa dei creditori rinuncia a farla valere e nessuno di essi ne do- manda la cessione.451

447 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

448 Nuovo testo giusta l’art. 16 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57).

449 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

450 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

451 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

E. Pubblici incanti 1. Pubblicazione

2. Aggiudica- zione

3. Condizioni dell’incanto

F. Cessione dei diritti

Esecuzione e fallimento. LF

93

281.1

VI. Della ripartizione

Art. 261 Incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l’amministrazione compila lo stato di ripartizione ed il conto finale.

Art. 262452 1 Si prelevano in primo luogo tutte le spese cagionate dalla dichiara- zione e dalla liquidazione del fallimento, nonché dalla formazione dell’inventario. 2 Sulla somma ricavata dagli oggetti costituiti in pegno si prelevano soltanto le spese d’inventario, di amministrazione e di realizzazione del pegno.

Art. 263 1 Lo stato di ripartizione ed il conto finale sono depositati per dieci giorni presso l’ufficio dei fallimenti. 2 Il deposito è notificato a ciascun creditore insieme ad un estratto riguardante il suo riparto.

Art. 264 1 Appena trascorso il termine del deposto, l’amministrazione del falli- mento procede alla ripartizione. 2 Sono applicabili per analogia le disposizioni dell’articolo 150. 3 I riparti spettanti ai crediti sottoposti a condizione sospensiva od a scadenza incerta sono depositati presso lo stabilimento dei depositi.

Art. 265 1 All’atto della ripartizione finale ciascun creditore riceve, per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito, un attestato di carenza di beni, nel quale si indica se il credito sia stato riconosciuto o conte- stato dal fallito. Nel primo caso, l’attestato di carenza di beni vale come riconoscimento di debito a’ sensi dell’articolo 82. 2 L’attestato di carenza di beni permette di chiedere il sequestro e pro- duce gli effetti enunciati negli articoli 149 capoverso 4 e 149a. Tutta- via, non si può promuovere una nuova esecuzione, in base al mede- simo, se non quando il debitore sia ritornato a miglior fortuna. A tale

452 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Stato di ripartizione e conto finale

B. Spese

C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale

D. Ripartizione

E. Attestato di carenza di beni 1. Contenuto ed effetti

Procedura ordinaria

94

281.1

effetto si tien conto anche dei beni di cui il debitore disponga econo- micamente.453 3 …454

Art. 265a455 1 Se il debitore si oppone al precetto esecutivo contestando di essere ritornato a miglior fortuna, l’ufficio d’esecuzione trasmette l’oppo- sizione al giudice del luogo dell’esecuzione. Questi statuisce dopo aver sentito le parti; contro la decisione non è dato alcun mezzo di impu- gnazione.456 2 Il giudice ammette l’opposizione se il debitore espone la sua situa- zione economica e patrimoniale e rende verosimile di non essere ritor- nato a miglior fortuna. 3 Se il giudice non ammette l’opposizione, esso determina in quale misura il debitore è ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2). Il giudice può dichiarare pignorabili i beni appartenenti a terzi ma di cui il debitore dispone economicamente, qualora il diritto del terzo si fondi su una atto compiuto dal debitore nell’intenzione riconoscibile per il terzo di impedire il ritorno a miglior fortuna. 4 Il debitore e il creditore possono promuovere l’azione di contesta- zione o accertamento del ritorno a miglior fortuna davanti al giudice del luogo dell’esecuzione, entro venti giorni dalla comunicazione della decisione sull’opposizione.457

Art. 265b458

Il debitore che si oppone all’esecuzione contestando di essere ritornato a miglior fortuna non può domandare egli stesso, durante l’esecuzione medesima, la dichiarazione del suo fallimento (art. 191).

Art. 266 1 Si possono fare delle ripartizioni provvisorie tostochè sia trascorso il termine per impugnare la graduatoria.

453 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

454 Abrogato dal n. I della LF del 16 dic. 1994, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

455 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

456 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

457 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

458 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

2. Determina- zione del ritorno a miglior fortuna

3. Inammissibi- lità della dichia- razione d fallimento su domanda del debitore

F. Ripartizioni provvisorie

Esecuzione e fallimento. LF

95

281.1

2 L’articolo 263 si applica per analogia.459

Art. 267 I creditori che non hanno partecipato alla liquidazione sottostanno alle limitazioni di coloro che ricevettero un attestato di carenza di beni.

VII. Della chiusura del fallimento

Art. 268 1 Ultimata la ripartizione, l’amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento. 2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pro- nuncia la chiusura. 3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell’amministrazione, ne informa l’autorità di vigilanza. 4 L’ufficio pubblica la chiusura del fallimento.

Art. 269 1 Se, chiuso il fallimento, si scoprono beni che sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo. 2 L’ufficio dei fallimenti procede nello stesso modo riguardo alle somme depositate che divengono disponibili o che non sono state riscosse entro dieci anni.460 3 Trattandosi di pretesa dubbia, l’ufficio ne avvisa i creditori mediante pubblicazione o con lettera. Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 260.

Art. 270 1 La procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo.461 2 In caso di bisogno, questo termine può essere prorogato dall’autorità di vigilanza.

459 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

460 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

461 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

G. Crediti non insinuati

A. Relazione finale e deci- sione di chiusura

B. Beni scoperti successivamente

C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento

Procedura ordinaria

96

281.1

Titolo ottavo: Del sequestro

Art. 271 1 Per i crediti scaduti, in quanto non siano garantiti da pegno, il credi- tore può chiedere il sequestro dei beni del debitore che si trovano in Svizzera:462

1. quando il debitore non abbia domicilio fisso; 2. quando il debitore, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento

delle sue obbligazioni, trafughi i suoi beni, si renda latitante o si prepari a prendere la fuga;

3. quando il debitore sia di passaggio o appartenga al ceto delle persone che frequentano le fiere ed i mercati e si tratti di cre- diti per loro natura immediatamente esigibili;

4.463 quando il debitore non dimori in Svizzera, se non vi è altra causa di sequestro, ma il credito abbia un legame sufficiente con la Svizzera o si fondi su un riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 capoverso 1;

5.464 quando al creditore sia stato rilasciato nei confronti del debito- re un attestato provvisorio o definitivo di carenza di beni;

6.465 quando il creditore possieda nei confronti del debitore un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione.

2 Nei casi contemplati ai numeri 1 e 2 il sequestro si può domandare altresì per crediti non ancora scaduti; esso produce, rimpetto al debi- tore, la scadenza del credito. 3 Nel caso contemplato al capoverso 1 numero 6, se si tratta di una decisione straniera da eseguire secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007466 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, il giudi- ce pronuncia anche sull’esecutività della stessa.467

462 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF (Convenzione di Lugano) dell’11 dic. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

463 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

464 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

465 Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

466 RS 0.275.12 467 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della

Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

A. Cause di sequestro

Esecuzione e fallimento. LF

97

281.1

Art. 272468 1 Il sequestro viene concesso dal giudice del luogo dell’esecuzione o dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il creditore renda verosimile l’esistenza:469

1. del credito; 2. di una causa di sequestro; 3. di beni appartenenti al debitore.

2 Se il creditore dimora all’estero e non ha eletto domicilio in Svizzera, lo si ritiene domiciliato presso l’ufficio d’esecuzione.

Art. 273470 1 Il creditore è responsabile sia nei confronti del debitore, sia di terzi, dei danni cagionati con un sequestro infondato. Il giudice può obbli- garlo a prestare garanzia. 2 L’azione di risarcimento può essere promossa anche avanti al giudice del luogo del sequestro.

Art. 274 1 Il giudice incarica dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro.471 2 Il decreto enuncia:

1. il nome ed il domicilio del creditore, dell’eventuale mandatario e del debitore;

2. il credito pel quale il sequestro è concesso; 3. la causa del sequestro; 4. gli oggetti da sequestrare; 5. la menzione della responsabilità del creditore pei danni ed

eventualmente della prestazione di garanzia a lui imposta.

468 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

469 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

470 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

471 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

B. Concessione del sequestro

C. Responsabi- lità per sequestro infondato

D. Decreto di sequestro

Procedura ordinaria

98

281.1

Art. 275472

Gli articoli 91 a 109 concernenti il pignoramento si applicano per ana- logia all’esecuzione del sequestro.

Art. 276 1 Il funzionario o l’impiegato incaricato del sequestro ne stende il ver- bale, attestando a piè del decreto l’avvenuto sequestro ed indicando gli oggetti sequestrati con la loro stima, e lo trasmette immediatamente all’ufficio. 2 Questo comunica immediatamente copia del verbale al creditore e al debitore e informa i terzi i cui diritti sono toccati dal sequestro.473

Art. 277 Gli oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante deposito, fideiussione solidale o un’altra garanzia equivalente.474

Art. 278475 1 Chi è toccato nei suoi diritti da un sequestro può fare opposizione al giudice entro dieci giorni dalla conoscenza del sequestro. 2 Il giudice dà agli interessati la possibilità di esprimersi e pronuncia senza indugio. 3 La decisione sull’opposizione può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC476. Davanti all’autorità giudiziaria superiore possono essere fatti valere nuovi fatti. 4 L’opposizione e il reclamo non ostacolano l’efficacia del sequestro.

472 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

473 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

474 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

475 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

476 RS 272

E. Esecuzione del sequestro

F. Verbale di sequestro

G. Garanzia prestata dal debitore

H. Opposizione al decreto di sequestro

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Art. 279477 1 Il creditore che avesse ottenuto un sequestro prima di promuovere l’esecuzione o l’azione deve provvedervi entro dieci giorni dalla notifi- cazione del verbale di sequestro. 2 Se il debitore ha fatto opposizione, il creditore deve, entro dieci giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo, fare domanda di rigetto dell’opposizione o promuovere l’azione di accertamento del suo credito. Se la domanda di rigetto non è ammessa, il creditore deve promuovere l’azione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.478 3 Se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore deve chiedere la continuazione dell’esecuzione entro venti giorni dalla notificazione dell’esemplare a lui destinato del precetto esecutivo. Se l’opposizione è stata rimossa, il termine decorre dal passaggio in giudicato della relativa decisione. L’esecuzione si prosegue in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore.479 4 Se il creditore ha promosso l’azione di accertamento del suo credito senza preventiva esecuzione, deve promuovere l’esecuzione entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. 5 I termini previsti dal presente articolo rimangono sospesi:

1. durante la procedura di opposizione e in caso di impugnazione della decisione sull’opposizione;

2. durante la procedura per la dichiarazione di esecutività secondo la Convenzione del 30 ottobre 2007480 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e in caso di im- pugnazione della decisione sulla dichiarazione di esecuti- vità.481

Art. 280482

Il sequestro è revocato se il creditore: 1. non osserva i termini stabiliti dall’articolo 279;

477 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

478 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

479 Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).

480 RS 0.275.12 481 Introdotto dall’art. 3 n. 2 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della

Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435). 482 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

I. Convalida del sequestro

K. Revoca del sequestro

Procedura ordinaria

100

281.1

2. ritira o lascia perimere l’azione o l’esecuzione; 3. la sua azione è respinta definitivamente dal giudice.

Art. 281 1 Qualora dopo il decreto di sequestro gli oggetti sequestrati vengano pignorati da terzi, prima che il creditore sequestrante possa presentare la domanda di pignoramento, questi partecipa di diritto al pignora- mento in via provvisoria. 2 Egli preleva sulla somma ricavata le spese del sequestro. 3 Il sequestro non produce altro diritto di prelazione.

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti

Art. 282483

Art. 283 1 Anche prima d’iniziare l’esecuzione, il locatore di locali commerciali può domandare l’assistenza dell’ufficio per la provvisoria tutela del suo diritto di ritenzione (art. 268 segg. e 299c del CO).484 2 Quando siavi pericolo nel ritardo, si può chiedere l’assistenza della polizia o delle autorità comunali. 3 L’ufficio fa l’inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fissa al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno.

Art. 284 Ove tali oggetti siano stati asportati clandestinamente o con violenza, potranno essere riportati, con l’assistenza della polizia, nei locali appi- gionati o affittati, entro dieci giorni dall’asportazione. Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede. In caso di contestazione, decide il giudi- ce.485

483 Abrogato dal n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO, con effetto dal 1° lug. 1990 (locazione e affitto) (RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).

484 Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU 1990 802 disp. fin. Tit. VIII e VIIIbis; FF 1985 I 1202).

485 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

L. Partecipazio- ne provvisoria

Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione

Reintegrazione di oggetti

Esecuzione e fallimento. LF

101

281.1

Titolo nonobis:486 Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust

Art. 284a 1 L’esecuzione per debiti per cui rispondono beni in trust ai sensi del capitolo 9a LDIP487 dev’essere diretta contro un trustee, in qualità di rappresentante del trust. 2 Il luogo dell’esecuzione è la sede del trust ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 LDIP. Se il luogo designato dell’amministrazione non si trova in Svizzera, l’esecuzione del trust deve avvenire nel luogo in cui il trust è amministrato effettivamente. 3 L’esecuzione si prosegue in via di fallimento. Il fallimento verte uni- camente sui beni in trust.

Art. 284b In caso di fallimento di un trustee, i beni in trust vengono separati dalla massa del fallimento, previa deduzione delle pretese del trustee su di essi.

Titolo decimo: Della revocazione488

Art. 285 1 La revocazione ha per scopo di assoggettare all’esecuzione i beni che le sono stati sottratti in seguito a uno degli atti enumerati dagli articoli 286 a 288.490 2 Possono domandare la revocazione:

1.491 i creditori che hanno ottenuto un attestato provvisorio o defi- nitivo di carenza di beni dopo pignoramento;

2. l’amministrazione del fallimento o, a termini degli articoli 260 e 269 capoverso 3, i singoli creditori.

486 Introdotto dall’art. 3 del DF del 20 dic. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia relativa alla L applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2849; FF 2006 517).

487 RS 291 488 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 489 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667). 490 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 491 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

A. Esecuzione per debiti sui beni in trust

B. Fallimento di un trustee

A. Principi489

Procedura ordinaria

102

281.1

3 Non sono revocabili gli atti compiuti durante una moratoria concor- dataria, per quanto siano stati autorizzati da un giudice del concordato o da una delegazione dei creditori (art. 295a).492

Art. 286 1 Sono revocabili tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito, eccetto gli usuali regali occasionali, fatte dal debitore nell’anno prece- dente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento.493 2 Sono equiparati alle donazioni:

1. gli atti pei quali il debitore avesse accettato un correspettivo non proporzionato alla sua prestazione;

2.494 gli atti mediante i quali il debitore avesse costituito a sé o ad altri una rendita vitalizia, un vitalizio, un usufrutto o un diritto di abitazione.

3 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una per- sona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non vi è sproporzione tra prestazione e correspettivo. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.495

Art. 287 1 Sono revocabili i seguenti atti che il debitore in stato d’insolvenza avesse compiuto nell’anno precedente il pignoramento o la dichiara- zione di fallimento:496

1.497 la costituzione di garanzie per obbligazioni preesistenti per le quali il debitore non si era già prima obbligato a prestar garan- zia;

2. l’estinzione di un debito pecuniario che non sia stata eseguita con danaro o con altri mezzi usuali di pagamento;

3. il pagamento di un debito non scaduto.

492 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

493 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

494 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

495 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

496 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

497 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

B. Atti revocabili 1. Disposizioni a titolo gratuito

2. Insolvenza

Esecuzione e fallimento. LF

103

281.1

2 Tuttavia la revocazione non è ammessa se colui che ha profittato dell’atto prova di non aver conosciuto né di aver dovuto conoscere l’insolvenza del debitore.498 3 La revocazione non è in particolare ammessa se valori mobiliari, titoli contabili o altri strumenti finanziari negoziati su un mercato rappresentativo sono stati costituiti in garanzia e in precedenza il debitore:

1. si è impegnato ad aumentare la garanzia in caso di cam- biamenti del valore della garanzia o dell’importo dell’impegno garantito; o

2. si è fatto concedere il diritto di sostituire una garanzia con una garanzia dello stesso valore.499

Art. 288500 1 Sono infine revocabili tutti gli atti che il debitore ha compiuto nei cinque anni precedenti il pignoramento o la dichiarazione di fallimento con l’intenzione, riconoscibile dall’altra parte, di recar pregiudizio ai suoi creditori o di favorirne alcuni a detrimento di altri. 2 Se è chiesta la revocazione di un atto compiuto a favore di una per- sona vicina al debitore, incombe a tale persona provare che non poteva rendersi conto dell’intenzione di recar pregiudizio. Sono considerate persone vicine anche le società facenti parte di un gruppo.501

Art. 288a502

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288: 1. la durata della moratoria concordataria precedente la dichiara-

zione di fallimento; 2. in caso di liquidazione in via di fallimento di un’eredità, il

tempo trascorso tra il giorno della morte e l’ordine di liqui- dazione;

3. la durata della preventiva esecuzione.

498 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

499 Introdotto dal n. 4 dell’all. alla L del 3 ott. 2008 sui titoli contabili, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3577; FF 2006 8533).

500 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

501 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

502 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

3. Dolo

4. Computo dei termini

Procedura ordinaria

104

281.1

Art. 289503

L’azione revocatoria si promuove al domicilio del convenuto. Se questi non ha domicilio in Svizzera, l’azione può essere promossa al luogo del pignoramento o del fallimento.

Art. 290504

L’azione revocatoria si promuove contro coloro che stipularono col debitore l’atto revocabile o che furono da lui favoriti mediante un atto revocabile, nonché contro i loro eredi o altri successori a titolo univer- sale e contro terzi di mala fede. L’azione non pregiudica i diritti dei terzi di buona fede.

Art. 291 1 Chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli. Il correspettivo dev’essere restituito, in quanto si trovi ancora nelle mani del debitore o in quanto questi se ne sia arricchito. Per l’eccedenza non si ha che un semplice credito verso il debitore. 2 Il creditore che ha restituito quanto gli fu dato in pagamento in virtù di un atto revocabile, rientra nei suoi diritti.505 3 Il donatario di buona fede è tenuto a restituire soltanto ciò di cui si è arricchito.

Art. 292506

L’azione revocatoria si prescrive in: 1. due anni dalla notificazione dell’attestato di carenza di beni

dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1); 2. due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2); 3. due anni dall’omologazione del concordato con abbandono

dell’attivo.

503 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

504 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

505 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

506 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

C. Azione revocatoria 1. Foro

2. Legittima- zione passiva

D. Effetti

E. Prescrizione

Esecuzione e fallimento. LF

105

281.1

Titolo undecimo:507 Della procedura concordataria I. Moratoria concordataria

Art. 293508

La procedura concordataria è promossa mediante: a. l’istanza del debitore, corredata dei seguenti documenti: bilan-

cio aggiornato, conto economico e piano di liquidità, o docu- menti attestanti lo stato patrimoniale o reddituale attuale e futuro del debitore, nonché un piano di risanamento provviso- rio;

b. l’istanza di un creditore legittimato a presentare domanda di fallimento;

c. la trasmissione degli atti conformemente all’articolo 173a capoverso 2.

Art. 293a509 1 Il giudice del concordato concede senza indugio una moratoria provvisoria e adotta d’ufficio i provvedimenti necessari a preservare il patrimonio del debitore. Su domanda può prorogare la moratoria prov- visoria. 2 La durata complessiva della moratoria provvisoria non può eccedere quattro mesi. 3 Se manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di omo- logazione di un concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.

Art. 293b510 1 Il giudice del concordato designa uno o più commissari provvisori perché esaminino approfonditamente le possibilità di risanamento o di omologazione di un concordato. L’articolo 295 si applica per analogia. 2 In casi motivati può rinunciare alla designazione di un commissario provvisorio.

507 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

508 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

509 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

510 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

A. Introduzione

B. Moratoria provvisoria 1. Concessione

2. Commissario provvisorio

Procedura ordinaria

106

281.1

Art. 293c511 1 La moratoria provvisoria ha i medesimi effetti di una moratoria defi- nitiva. 2 In casi motivati è possibile rinunciare alla pubblicazione fino alla scadenza della moratoria provvisoria purché ne sia stata fatta richiesta e sia garantita la tutela dei terzi. In tal caso:

a. la comunicazione agli uffici non ha luogo; b. un’esecuzione contro il debitore può essere promossa, ma non

proseguita; c. le conseguenze giuridiche di cui all’articolo 297 capoverso 4 si

esplicano soltanto dal momento in cui la moratoria provvisoria è comunicata al cessionario;

d. è designato un commissario provvisorio.

Art. 293d512

La concessione della moratoria provvisoria e la designazione del commissario provvisorio non sono impugnabili.

Art. 294513 1 Se durante la moratoria provvisoria appare probabile il risanamento o l’omologazione del concordato, il giudice del concordato concede la moratoria in via definitiva per un periodo da quattro a sei mesi; decide d’ufficio prima della scadenza della moratoria provvisoria. 2 Il giudice convoca per un’udienza preliminare il debitore e l’even- tuale creditore richiedente. Il commissario provvisorio riferisce oral- mente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori. 3 Se non vi sono possibilità di risanamento o di omologazione del concordato, il giudice dichiara d’ufficio il fallimento.

Art. 295514 1 Il giudice del concordato nomina uno o più commissari. 2 Il commissario ha segnatamente i compiti seguenti:

a. elabora il progetto di concordato, per quanto sia necessario;

511 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

512 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

513 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

514 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

3. Effetti della moratoria provvisoria

4. Rimedi giuridici

C. Moratoria definitiva 1. Udienza e decisione

2. Commissario

Esecuzione e fallimento. LF

107

281.1

b. vigila sugli atti del debitore; c. esercita le attribuzioni di cui agli articoli 298–302 e 304; d. presenta su domanda del giudice del concordato rapporti

intermedi e informa i creditori sull’andamento della moratoria. 3 Il giudice del concordato può attribuire altri compiti al commissario.

Art. 295a515 1 Se le circostanze lo richiedono, il giudice del concordato istituisce una delegazione dei creditori; le diverse categorie di creditori devono esservi adeguatamente rappresentate. 2 La delegazione dei creditori vigila sul commissario; può rivolgergli raccomandazioni ed è da questi periodicamente informata sullo stato della procedura. 3 La delegazione dei creditori autorizza, in vece del giudice del con- cordato, gli atti di cui all’articolo 298 capoverso 2.

Art. 295b516 1 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a 12 mesi e, nei casi particolarmente complessi, fino a un massimo di 24 mesi. 2 In caso di proroga superiore a 12 mesi il commissario convoca un’assemblea dei creditori, da tenersi entro nove mesi dalla con- cessione della moratoria definitiva. L’articolo 301 si applica per ana- logia. 3 Il commissario informa i creditori sullo stato della procedura e sui motivi della proroga. I creditori possono costituire o revocare una delegazione dei creditori, nominare o revocare membri nonché nomi- nare un nuovo commissario. L’articolo 302 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 295c517 1 Il debitore e i creditori possono impugnare la decisione del giudice del concordato mediante reclamo secondo il CPC518. 2 Al reclamo contro la concessione della moratoria concordataria non può essere attribuito l’effetto sospensivo.

515 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

516 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

517 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

518 RS 272

3. Delegazione dei creditori

4. Proroga della moratoria

5. Rimedi giuridici

Procedura ordinaria

108

281.1

Art. 296519

Il giudice del concordato pubblica la concessione della moratoria e la comunica senza indugio all’ufficio d’esecuzione, al registro di com- mercio e al registro fondiario. La moratoria concordataria è menziona- ta nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo essere stata con- cessa.

Art. 296a520 1 Se il risanamento ha esito positivo prima della scadenza della mora- toria concordataria, il giudice del concordato la annulla d’ufficio. L’articolo 296 si applica per analogia. 2 Il giudice convoca per un’udienza il debitore e l’eventuale creditore richiedente. Il commissario riferisce oralmente o per scritto. Il giudice può sentire altri creditori. 3 La decisione di annullamento può essere impugnata mediante recla- mo secondo il CPC521.

Art. 296b522

Il fallimento è dichiarato d’ufficio prima della scadenza della morato- ria se:

a. è necessario per preservare il patrimonio del debitore; b. manifestamente non vi sono possibilità di risanamento o di

omologazione del concordato; o c. il debitore contravviene all’articolo 298 o alle istruzioni del

commissario.

Art. 297523 1 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. È fatta salva l’esecuzione in via di realizzazione di crediti garantiti da pegno immobiliare; la realizzazione di siffatto pegno è invece esclusa. 2 L’articolo 199 capoverso 2 si applica per analogia ai beni pignorati.

519 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

520 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

521 RS 272 522 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667). 523 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667).

6. Pubblicazione

7. Annullamento

8. Dichiarazione di fallimento

D. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori

Esecuzione e fallimento. LF

109

281.1

3 I crediti concordatari non danno luogo a sequestro né ad altre misure cautelari. 4 La cessione di crediti futuri convenuta prima della concessione della moratoria concordataria non esplica alcun effetto se il credito nasce dopo tale concessione. 5 Eccezion fatta per i casi urgenti, i procedimenti civili e amministrati- vi concernenti i crediti concordatari sono sospesi. 6 Il decorso di tutte le prescrizioni e perenzioni rimane sospeso. 7 La concessione della moratoria sospende, nei confronti del debitore, il corso degli interessi di tutti i crediti non garantiti da pegno, salvo disposizione contraria del concordato. 8 La compensazione è retta dagli articoli 213 e 214. La concessione della moratoria vale come dichiarazione di fallimento. 9 L’articolo 211 capoverso 1 si applica per analogia se e quando il commissario comunica al cocontraente la conversione del credito.

Art. 297a524

Con il consenso del commissario e dietro indennizzo del cocontraente, il debitore può in ogni tempo disdire per una scadenza qualsiasi un contratto di durata se altrimenti lo scopo del risanamento risulterebbe vanificato; l’indennizzo è considerato un credito concordatario. Sono fatte salve le norme speciali sulla risoluzione dei contratti di lavoro.

Art. 298525 1 Il debitore può continuare la sua attività sotto la vigilanza del com- missario. Il giudice del concordato può tuttavia ordinare che determi- nati atti possano essere compiuti validamente soltanto con il concorso del commissario, oppure autorizzare il commissario a proseguire l’attività aziendale in luogo del debitore. 2 Salvo autorizzazione del giudice del concordato o della delegazione dei creditori, durante la moratoria il debitore non può validamente alienare o ipotecare elementi degli attivi fissi, costituire pegni, presen- tare fideiussioni e disporre a titolo gratuito. 3 Sono fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede. 4 Se il debitore contravviene a queste disposizioni o alle istruzioni del commissario, il giudice del concordato può, su segnalazione del com- missario, togliere al debitore la facoltà di disporre dei suoi beni o dichiarare d’ufficio il fallimento.

524 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

525 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

2. Sui contratti di durata del debitore

3. Sulla capacità di disporre del debitore

Procedura ordinaria

110

281.1

Art. 299 1 Il commissario, appena nominato, fa l’inventario di tutti i beni del debitore e procede alla stima dei singoli oggetti. 2 Il commissario tiene a disposizione dei creditori la decisione sulla stima dei pegni; la comunica per scritto, prima dell’assemblea dei cre- ditori, ai creditori ipotecari e al debitore. 3 Ogni interessato può domandare al giudice del concordato, entro dieci giorni e anticipandone le spese, una nuova stima del pegno. Se la medesima è stata domandata da un creditore, questi può pretendere dal debitore il rimborso delle spese soltanto se la prima stima è stata modificata in notevole misura.

Art. 300 1 Il commissario invita i creditori, mediante pubblico avviso (art. 35 e 296), a insinuare entro un mese i loro crediti, sotto la comminatoria che in caso di omissione non avranno diritto di voto nelle deliberazioni sul concordato. Invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai creditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.528 2 Il commissario invita il debitore a pronunciarsi sui crediti insinuati.

Art. 301 1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, median- te pubblico avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assem- blea.529 La pubblicazione dell’avviso deve aver luogo almeno un mese prima dell’assemblea. 2 Egli invia, con lettera semplice, una copia del pubblico avviso ai cre- ditori dei quali sia conosciuto il nome e il domicilio.530

Art. 301a–301d Abrogati

526 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

527 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

528 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

529 RU 2004 1359 530 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667).

E. Procedura di moratoria526 1. Inventario e stima del pegno527

2. Avviso ai creditori

3. Convocazione dell’assemblea dei creditori

Esecuzione e fallimento. LF

111

281.1

Art. 302 1 Nell’assemblea dei creditori il commissario dirige le deliberazioni e riferisce sullo stato patrimoniale e sull’andamento reddituale del debi- tore. 2 Il debitore deve intervenire all’assemblea per dare gli schiarimenti che gli venissero chiesti. 3 Il commissario sottopone il concordato ai creditori riuniti in assem- blea, perché l’approvino con la loro sottoscrizione. 4 Abrogato

Art. 303 1 Il creditore che non ha aderito al concordato non perde i suoi diritti contro i condebitori, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (art. 216). 2 Parimenti, il creditore che vi ha aderito non perde i suoi diritti contro le persone summenzionate, a condizione che le abbia avvisate, almeno dieci giorni prima, del giorno e del luogo dell’assemblea, offrendo loro la cessione del proprio credito contro pagamento (art. 114, 147, 501 CO533). 3 Il creditore può altresì, senza pregiudizio dei suoi diritti, autorizzare i condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso a deliberare in sua vece sull’adesione al concordato.

Art. 304 1 Prima della scadenza della moratoria, il commissario sottopone al giudice del concordato tutti gli atti. Nella sua relazione, egli riferisce sulle adesioni già ricevute e raccomanda l’omologazione o il rigetto del concordato. 2 Il giudice del concordato pronuncia a breve termine. 3 Il giorno e il luogo dell’udienza sono comunicati mediante pubblico avviso, con l’avvertenza che i creditori potranno farvi valere le loro opposizioni al concordato.

531 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

532 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

533 RS 220 534 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667).

F. Assemblea dei creditori531

G. Diritti contro i coobbligati532

H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologa- zione534

Procedura ordinaria

112

281.1

II. Disposizioni generali sul concordato

Art. 305 1 Il concordato è accettato qualora vi abbia aderito, prima della deci- sione di omologazione:

a. la maggioranza dei creditori, rappresentanti almeno i due terzi dell’ammontare complessivo dei crediti; o

b. un quarto dei creditori, rappresentanti almeno i tre quarti di detto ammontare.535

2 I creditori privilegiati e il coniuge o il partner registrato del debitore non sono compresi nel computo né per la loro persona né per i loro crediti. I crediti garantiti da pegno si computano soltanto per l’am- montare che in base alla stima del commissario rimane scoperto.536 3 Il giudice del concordato537 decide se e per qual somma si debbano computare anche i crediti sotto condizione, quelli sottoposti a termine incerto e quelli contestati, senza che ne rimanga pregiudicata la que- stione sulla sussistenza dei medesimi.538

Art. 306539 1 L’omologazione è subordinata alle seguenti condizioni:

1. il valore delle prestazioni offerte deve essere in giusta pro- porzione con i mezzi del debitore; il giudice del concordato può tener conto delle sue aspettative;

2. l’integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati ammessi e l’adempimento delle obbligazioni contratte durante la mora- toria con il consenso del commissario devono essere sufficien- temente garantiti, a meno che singoli creditori abbiano esplici- tamente rinunciato a esigere una garanzia per il loro credito; l’articolo 305 capoverso 3 si applica per analogia;

3. in caso di concordato ordinario (art. 314 cpv. 1), i titolari di quote di partecipazione devono contribuire equamente al risa- namento.

2 Il giudice del concordato può, d’ufficio o su domanda di un parte- cipante, completare un concordato non sufficientemente disciplinato.

535 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

536 Nuovo testo giusta il n. 16 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

537 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

538 CS 3 3 539 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667).

A. Accettazione da parte dei creditori

B. Omologa- zione 1. Condizioni

Esecuzione e fallimento. LF

113

281.1

Art. 306a 1 Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concor- dato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è neces- sario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza econo- mica. 2 Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato. 3 La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore. 4 Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debi- tore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizza- zione, se il creditore rende verosimile che:

1. il debitore l’ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giu- dice del concordato;

2. il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compro- mettere la sua esistenza economica; oppure

3. la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in peri- colo l’esistenza economica del debitore.

Art. 307540 1 La decisione sul concordato può essere impugnata mediante reclamo secondo il CPC541. 2 Il reclamo ha effetto sospensivo, sempreché l’autorità giudiziaria superiore non disponga diversamente.

Art. 308542 1 Non appena esecutiva, la decisione sul concordato:

540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

541 RS 272 542 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 4111; FF 2010 5667).

2. Sospensione della realizza- zione di pegni immobiliari

3. Impugnazione

4. Comunica- zione e pubbli- cazione

Procedura ordinaria

114

281.1

a. è comunicata senza indugio all’ufficio d’esecuzione, all’ufficio dei fallimenti, al registro fondiario e, se il debitore vi è iscritto, al registro di commercio;

b. è pubblicata. 2 Non appena la decisione è esecutiva, cessano gli effetti della mora- toria.

Art. 309543

In caso di rigetto del concordato, il giudice del concordato dichiara d’ufficio il fallimento.

Art. 310544 1 Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori i cui crediti siano sorti prima della concessione della moratoria o, senza il consenso del com- missario, dopo la stessa (crediti concordatari). Fanno eccezione i crediti garantiti da pegno, purché coperti da quest’ultimo. 2 I debiti contratti durante la moratoria con il consenso del commis- sario costituiscono debiti della massa in un concordato con abbandono dell’attivo o in un fallimento successivo. Lo stesso vale per i crediti risultanti da un contratto di durata, a condizione che il debitore abbia beneficiato delle prestazioni con il consenso del commissario.

Art. 311 L’omologazione del concordato produce estinzione di tutte le esecu- zioni promosse prima della moratoria ad eccezione di quelle in via di realizzazione del pegno; l’articolo 199 capoverso 2 è applicabile per analogia.

Art. 312 È nulla ogni promessa con cui il debitore assicuri ad un creditore più di quanto gli spetti secondo i termini del concordato (art. 20 CO545).

Art. 313 1 Ogni creditore può domandare al giudice del concordato la revoca di un concordato ottenuto con mezzi sleali (art. 20, 28, 29 CO546). 2 Gli articoli 307 a 309 sono applicabili per analogia.

543 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

544 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

545 RS 220 546 RS 220

C. Effetti 1. In caso di rigetto

2. In caso di omologazione a. Obbligatorietà per i creditori

b. Estinzione delle esecuzioni

c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato

D. Revoca del concordato

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

III. Del concordato ordinario

Art. 314 1 Il concordato indica in quale misura i creditori rinunciano ai loro crediti, come il debitore adempirà le sue obbligazioni e, all’occorrenza, come queste saranno garantite. 1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o diritti societari del debitore o di una società suben- trante.547 2 Il commissario o un terzo può essere incaricato di prendere i provve- dimenti di vigilanza, di gestione e di liquidazione necessari per ese- guire il concordato e garantirne l’adempimento.

Art. 315 1 Omologando il concordato, il giudice del concordato assegna ai creditori le cui pretese sono contestate un termine di venti giorni per promuovere l’azione al luogo del concordato, sotto la comminatoria che in caso di omissione perderanno il diritto alla garanzia del divi- dendo. 2 A richiesta del giudice del concordato, il debitore deve depositare presso lo stabilimento dei depositi, sino a causa definita, i riparti rela- tivi ai crediti contestati.

Art. 316 1 Ogni creditore riguardo al quale non sia stato adempito il concordato può, senza pregiudizio dei diritti che questo gli assicura, domandare al giudice del concordato la revoca per il suo credito. 2 L’articolo 307 è applicabile per analogia.

IV. Del concordato con abbandono dell’attivo

Art. 317 1 Il concordato con abbandono dell’attivo può conferire ai creditori il diritto di disporre dei beni del debitore o consistere nel trasferimento a terzi di tutti o di parte di questi beni. 2 I creditori esercitano i loro diritti per il tramite di liquidatori e di una delegazione dei creditori. Questi sono nominati dall’assemblea che si

547 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

A. Contenuto

B. Crediti contestati

C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore

A. Nozione

Procedura ordinaria

116

281.1

pronuncia sul concordato. Possono fungere da commissario i liquida- tori.

Art. 318 1 Il concordato contiene disposizioni circa:

1. la rinuncia dei creditori alla parte del credito non coperta dal ricavo della liquidazione dei beni o del prezzo del trasfe- rimento di tali beni a un terzo, oppure la regolamentazione precisa dei diritti spettanti ad essi a questo riguardo;

2. la designazione dei liquidatori e il numero di membri della delegazione dei creditori, nonché la delimitazione delle loro at- tribuzioni;

3. il modo di liquidazione, in quanto non disciplinato dalla legge, nonché il modo e le garanzie d’esecuzione della cessione, se i beni sono ceduti a un terzo;

4. gli organi, oltre i fogli ufficiali, nei quali le pubblicazioni destinate ai creditori devono essere fatte.548

1bis Il dividendo del concordato può essere costituito in tutto o in parte di quote sociali o di diritti societari del debitore o di una società subentrante.549 2 In particolare, il concordato che non concerne la totalità dei beni del debitore deve indicare esattamente quali beni sono ceduti ai creditori e quali a un terzo.

Art. 319 1 Quando l’omologazione del concordato con abbandono dell’attivo è divenuta definitiva, il debitore non ha più diritto di disporre dei suoi beni ed i precedenti aventi diritto non sono più autorizzati a firmare. 2 Se il debitore è iscritto nel registro di commercio, alla sua ragione sociale devono essere aggiunte le parole: «in liquidazione concordata- ria». Sotto questa ragione la massa può essere escussa per i debiti non compresi nel concordato. 3 I liquidatori provvedono a tutti gli atti necessari alla conservazione e alla realizzazione della massa o, all’occorrenza, al trasferimento dei beni. 4 Essi rappresentano la massa in giustizia. L’articolo 242 è applicabile per analogia.

548 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

549 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

B. Contenuto

C. Effetti dell’omologa- zione

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Art. 320 1 I liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al controllo della delega- zione dei creditori. 2 I provvedimenti dei liquidatori concernenti la realizzazione dell’at- tivo possono essere impugnati avanti la delegazione dei creditori, e le decisioni di questa commissione possono essere deferite all’autorità di sorveglianza entro dieci giorni dalla comunicazione. 3 Per il resto, gli articoli 8 a 11, 14, 34 e 35 si applicano per analogia alla gestione dei liquidatori.

Art. 321 1 Per determinare le persone che parteciperanno al riparto del ricavo della liquidazione ed il grado dei loro crediti, i liquidatori, senza pub- blicare nuova grida e fondandosi sui libri e sulle insinuazioni, compi- leranno uno stato di collocazione (graduatoria), che sarà messo a disposizione dei creditori. 2 Gli articoli 244 a 251 si applicano per analogia.

Art. 322 1 I beni che compongono l’attivo sono di regola realizzati separata- mente o in blocco. La realizzazione si fa per via d’incasso o di vendita se si tratta di crediti e a trattative private o mediante pubblico incanto se si tratta di altri beni. 2 Il modo e il momento della realizzazione sono determinati dai liqui- datori d’accordo con la delegazione dei creditori.

Art. 323 Eccezion fatta per i casi in cui gli attivi siano trasferiti a un terzo, i fondi gravati da pegno possono essere venduti dai liquidatori a tratta- tive private soltanto col consenso dei creditori pignoratizi non coperti dal prezzo di vendita. In mancanza di consenso, essi dovranno essere realizzati ai pubblici incanti (art. 134 a 137, 142, 143, 257 e 258). La graduatoria (art. 321) fa stato per l’esistenza e il grado degli oneri (ser- vitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e diritti personali annotati) che li gravano.

Art. 324 1 I creditori garantiti da pegni manuali non hanno l’obbligo di conse- gnarli ai liquidatori. Se il concordato comportante moratoria non lo vieta, i creditori garantiti da pegni manuali possono realizzarli al momento che loro sembra opportuno, mediante esecuzione in via di

D. Situazione dei liquidatori

E. Determina- zione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione

F. Realizzazione 1. In generale

2. Fondi gravati da pegno

3. Pegni mobiliari

Procedura ordinaria

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281.1

realizzazione del pegno, ovvero, se vi sono autorizzati dall’atto costi- tutivo del pegno, mediante vendita a trattative private o in borsa. 2 Se tuttavia l’interesse della massa esige che il pegno sia realizzato, i liquidatori possono assegnare al creditore pignoratizio un termine non inferiore a sei mesi per procedere alla realizzazione. Contemporanea- mente, essi ingiungono al creditore pignoratizio, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 4 CP550), di consegnare loro il pegno dopo la sca- denza del termine per la realizzazione, e lo avvisano che, se la mancata consegna non è giustificata, il diritto preferenziale sarà estinto.

Art. 325 Se i liquidatori o la delegazione dei creditori rinunciano ad una pretesa contestata o di realizzazione difficile, in ispecial modo, se rinunciano ad un diritto che dovrebbe essere fatto valere mediante l’azione rivo- catoria od un’azione di responsabilità contro gli organi o gl’impiegati del debitore, essi ne informeranno i creditori con avviso personale o mediante pubblicazione ufficiale ed offriranno loro la cessione di dette pretese conformemente all’articolo 260.

Art. 326 Prima di ogni distribuzione, anche provvisoria, i liquidatori sono tenuti a compilare un estratto dello stato di riparto e a tenerlo a disposizione dei creditori per dieci giorni. Entro questo termine, è ammesso il ricorso contro lo stato di riparto all’autorità di vigilanza.

Art. 327 1 I creditori pignoratizi i cui pegni sono già stati realizzati al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio partecipano al riparto provvisorio per l’importo effettivamente scoperto. Questo importo è determinato dai liquidatori, la cui decisione può essere impugnata sol- tanto mediante ricorso conformemente all’articolo 326. 2 Se il pegno non è ancora stato realizzato al momento del deposito dello stato di riparto provvisorio, il creditore pignoratizio parteciperà alla distribuzione per l’importo presumibilmente scoperto, a stima del commissario. Se dimostra che il ricavo della realizzazione del pegno è rimasto inferiore a questa stima, il creditore pignoratizio avrà diritto al dividendo e agli acconti corrispondenti. 3 Se il ricavo della realizzazione del pegno e i dividendi provvisori già riscossi superano l’ammontare del credito, il creditore dovrà restituire l’eccedenza.

550 RS 311.0

4. Cessione di pretese ai creditori

G. Ripartizione 1. Stato di riparto

2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno

Esecuzione e fallimento. LF

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281.1

Art. 328 Con lo stato di riparto definitivo, i liquidatori devono depositare il conto finale, che comprenderà anche il conto delle spese.

Art. 329 1 I dividendi che non sono stati ritirati entro il termine fissato sono depositati presso la cassa dei depositi designata dal giudice del con- cordato551. 2 I dividendi che non saranno stati ritirati entro il termine di dieci anni saranno distribuiti a cura dell’ufficio dei fallimenti; è applicabile per analogia l’articolo 269.

Art. 330 1 Terminata la liquidazione, i liquidatori stendono una relazione finale. Questa deve essere approvata dalla delegazione dei creditori, comuni- cata al giudice del concordato e tenuta a disposizione dei creditori. 2 Se la liquidazione dura più di un anno, i liquidatori hanno l’obbligo di allestire al 31 dicembre di ogni anno uno stato del patrimonio liqui- dato e dei beni non ancora realizzati ed una relazione sulla loro gestio- ne. Entro i due primi mesi dell’anno seguente, essi devono trasmettere lo stato del patrimonio e la relazione al giudice del concordato, per il tramite della delegazione dei creditori, e metterli a disposizione dei creditori stessi.

Art. 331 1 Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292. 2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la conces- sione della moratoria concordataria.552 3 I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivo- catoria.

551 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

552 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

3. Conto finale

4. Deposito

H. Relazione sulla gestione

I. Revoca di atti giuridici

Procedura ordinaria

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281.1

V. Del concordato nella procedura di fallimento

Art. 332 1 Il debitore o un creditore può proporre un concordato. In tal caso, l’amministrazione del fallimento lo sottopone col proprio parere ai creditori, i quali deliberano sul medesimo al più presto nella seconda assemblea.553 2 Gli articoli 302 a 307 e 310 a 331 si applicano per analogia. Tuttavia le funzioni del commissario spettano all’amministrazione del falli- mento. La realizzazione è sospesa sino a decisione del giudice del concordato sull’omologazione. 3 La decisione sul concordato è comunicata all’amministrazione, la quale, in caso di omologazione, propone al giudice la rivocazione del fallimento.

VI. Dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

Art. 333 1 Ogni debitore non soggetto all’esecuzione in via di fallimento può domandare al giudice del concordato che si proceda all’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private. 2 Nella domanda, il debitore deve presentare lo stato dei suoi debiti e la situazione quanto al suo patrimonio e ai suoi proventi.

Art. 334 1 Se l’appuramento bonale dei debiti non appare escluso già di primo acchito e le spese del procedimento sono garantite, il giudice del con- cordato concede al debitore una moratoria di tre mesi al massimo e nomina un commissario. 2 Su domanda del commissario, la moratoria può essere prorogata fino a sei mesi al massimo. Inoltre, può essere revocata innanzi tempo, se l’appuramento non è manifestamente più possibile. 3 Durante la moratoria non si può promuovere né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore, fatta eccezione per i contributi periodici di mantenimento o d’esistenza in virtù del diritto di famiglia. I termini previsti dagli articoli 88, 93 capoverso 2, 116 e 154 sono sospesi.

553 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

1. Domanda del debitore

2. Moratoria. Nomina di un commissario

Esecuzione e fallimento. LF

121

281.1

4 La decisione del giudice del concordato è comunicata ai creditori. L’articolo 294 capoversi 3 e 4554 è applicabile per analogia.

Art. 335 1 Il commissario assiste il debitore nell’elaborazione di una proposta di appuramento. Il debitore può in particolare proporre ai creditori un dividendo, oppure richiedere una moratoria o ogni altra misura per facilitare il pagamento del capitale o degli interessi. 2 Il commissario conduce le trattative con i creditori in vista dell’ac- cettazione delle proposte di appuramento fatte dal debitore. 3 Il giudice del concordato può incaricare il commissario di vigilare sul debitore nell’esecuzione dell’appuramento bonale.

Art. 336 In caso di successiva procedura concordataria, la durata della morato- ria secondo gli articoli 333 segg. è computata sulla durata della mora- toria concordataria.

Titolo dodicesimo:555 Della moratoria straordinaria

Art. 337 In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confedera- zione556, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposi- zioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.

Art. 338 1 Un debitore che, senza sua colpa, in seguito alle circostanze previste dall’articolo 337, non è in grado di soddisfare i suoi impegni, può chiedere al giudice del concordato una moratoria straordinaria di sei mesi al massimo, sempreché si possa presumere che, scaduta la mora- toria, egli possa soddisfare integralmente i suoi creditori. 2 A questo scopo egli deve allegare alla sua domanda gli atti giustifi- cativi richiesti circa le sue condizioni patrimoniali, presentare un elenco dei suoi creditori, fornire tutti gli schiarimenti chiesti dal giudi-

554 Ora: l’art. 295c. 555 Introdotto dal n. IV della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391).Nuovo testo giusta il n. I

della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1). 556 Espr. modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi

dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

3. Compiti del commissario

4. Rapporto con la moratoria concordataria

A. Applicabilità

B. Concessione 1. Condizioni

Procedura ordinaria

122

281.1

ce del concordato e produrre gli altri documenti che gli fossero do- mandati. 3 Se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, deve allegare alla domanda anche un bilancio e i suoi libri di commercio. 4 Dopo la presentazione della domanda, il giudice del concordato può sospendere, con una misura provvisionale, le esecuzioni pendenti, eccezion fatta di quelle per crediti indicati nell’articolo 342. Egli decide se e in quale misura il tempo della sospensione debba essere computato nella durata della moratoria straordinaria.

Art. 339 1 Il giudice del concordato compie le indagini che ancora fossero necessarie e, quando la domanda non risulti senz’altro infondata, cita, mediante pubblico avviso, tutti i creditori ad una discussione orale; ove occorra, saranno assunti dei periti. 2 Se l’elenco dei creditori presentato dal debitore indica un numero relativamente esiguo di creditori e il giudice del concordato lo reputa degno di fede, la convocazione pubblica dei creditori, fideiussori e condebitori può essere sostituita da una citazione personale.557 3 Prima della discussione i creditori possono vedere gli atti e anche presentare per iscritto le loro obiezioni contro la domanda.558 4 Il giudice del concordato decide entro breve termine. Essa può, con- cedendo la moratoria, imporre al debitore il pagamento di una o più rate.559

Art. 340 1 Il debitore e ogni creditore possono impugnare la decisione mediante reclamo secondo il CPC561.562 2 Ai dibattimenti sono citati a comparire il debitore e i creditori che erano presenti o si erano fatti rappresentare davanti alla prima istanza. 3 La moratoria concessa dal giudice del concordato è operativa fino alla decisione definitiva dell’autorità giudiziaria superiore.563

557 Introdotto dall’art. 25 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). 558 Primitivi cpv. 2 e 3. 559 Primitivi cpv. 2 e 3. 560 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 561 RS 272 562 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593). 563 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in

vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

2. Decisione

3. Reclamo560

Esecuzione e fallimento. LF

123

281.1

Art. 341 1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della con- cessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori. 2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’inca- rico di vigilare sulla gestione del debitore.

Art. 342 La decisione che concede la moratoria è notificata all’ufficio d’esecu- zione e, se il debitore è sottoposto alla procedura di fallimento, al giu- dice del fallimento. Essa viene pubblicata non appena sia divenuta definitiva.

Art. 343 1 Finché dura la moratoria, contro il debitore possono essere iniziate e proseguite delle esecuzioni fino al pignoramento o alla comminatoria di fallimento. I salari pignorati sono riscossi anche durante la morato- ria. Lo stesso dicasi delle pigioni e dei fitti, in quanto siano compresi nella garanzia reale in virtù di un’esecuzione chiesta prima o durante la moratoria. Per contro, non può essere dato corso a una domanda di realizzazione o a una domanda di fallimento. 2 I termini previsti dagli articoli 116, 154, 166, 188, 219, 286, 287 e 288 sono prolungati di un periodo corrispondente alla moratoria. Parimenti, viene prolungata di un periodo corrispondente alla morato- ria la garanzia reale per gli interessi dei crediti garantiti da pegno immobiliare (art. 818 cpv. 1 n. 3 CC564).

Art. 344 Il debitore può continuare il suo commercio o la sua industria, ma gli è vietato di compiere durante la moratoria degli atti giuridici tali da nuo- cere agli interessi legittimi dei creditori o da favorire certi creditori a detrimento di altri.

Art. 345 1 Concedendo la moratoria, il giudice del concordato può disporre che il debitore non potrà, senza il consenso del commissario o, in sua assenza, del giudice del concordato, validamente alienare o ipotecare fondi, costituire pegni, prestare fideiussioni, disporre dei propri beni a titolo gratuito, né fare pagamenti per debiti contratti anteriormente alla moratoria. Il consenso non è però richiesto per il pagamento di debiti

564 RS 210

4. Misure cautelari

5. Comunica- zione della decisione

C. Effetti della moratoria straor- dinaria 1. Sulle esecuzioni e sui termini

2. Sulla capacità di disporre del debitore a. In generale

b. Per decisione del giudice del concordato

Procedura ordinaria

124

281.1

della seconda classe giusta l’articolo 219 capoverso 4, né per il versa- mento delle rate previste dall’articolo 339 capoverso 4. 2 Se il giudice del concordato, nel concedere la moratoria, formula siffatta riserva, quest’ultima deve essere indicata nella pubblicazione e la moratoria deve essere menzionata nel registro fondiario come restri- zione del diritto di disporre.

Art. 346 1 La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4). 2 Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il creditore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.

Art. 347 1 Entro il termine dell’articolo 337, il giudice del concordato può, su istanza del debitore, prorogare per quattro mesi al massimo la morato- ria concessagli, quando continuino a sussistere, senza che egli ne abbia colpa, i motivi che ne hanno determinato la concessione. 2 Il debitore deve, con la domanda, completare l’elenco dei creditori e, qualora sia sottoposto alla procedura di fallimento, presentare un nuovo bilancio. 3 Il giudice del concordato, con pubblico avviso, informa della doman- da di proroga i creditori e fissa loro un termine entro il quale essi possono far valere le loro opposizioni per iscritto alla domanda stessa. Se è stato designato un commissario, esso sarà invitato a riferire. 4 Trascorso il termine, il giudice del concordato decide. Contro la sua decisione è ammesso il ricorso come per la moratoria straordinaria; essa va pubblicata nello stesso modo di quest’ultima. 5 L’istanza superiore giudiziaria dei concordati decide fondandosi sugli atti.

Art. 348 1 Su proposta di un creditore o del commissario, il giudice del concor- dato deve revocare la moratoria:

1. se il creditore non paga puntualmente le rate che gli sono state imposte;

2. se esso contravviene alle istruzioni del commissario, lede gli interessi legittimi dei creditori o favorisce alcuni creditori a de- trimento d’altri;

3. Crediti non soggetti alla moratoria

D. Proroga

E. Revoca

Esecuzione e fallimento. LF

125

281.1

3. se un creditore fornisce la prova che le indicazioni date dal de- bitore al giudice del concordato565 sono false o che egli è in grado di soddisfare tutti i suoi impegni.

2 Il debitore deve poter esporre oralmente o in iscritto le sue ragioni circa la domanda di revoca. Il giudice del concordato, dopo aver fatto le indagini eventualmente ancora necessarie, decide in base agli atti; altrettanto fa l’autorità giudiziaria superiore in caso di reclamo.566 La revoca vien pubblicata nello stesso modo della concessione della moratoria. 3 Se la moratoria vien revocata giusta il numero 2 o 3, non può essere concessa nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordi- naria.

Art. 349 1 Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria. 2 Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova mora- toria straordinaria. 3 Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova do- manda prima che siano scorsi sei mesi.567

Art. 350568

Titolo tredicesimo:569 Disposizioni finali

Art. 351 1 La presente legge andrà in vigore il primo gennaio 1892. 2 L’articolo 333 entra in vigore con l’inserzione della legge nella Rac- colta federale delle leggi.

565 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111; FF 2010 5667).

566 Nuovo testo del per. giusta il n. II 17 dell’all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).

567 Introdotto dall’art. 28 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 57). 568 Abrogato dal n. I della LF del 21 giu. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;

FF 2010 5667). 569 Nuovo numerazione giusta il n. V della LF del 3 apr. 1924 (RU 40 391). Nuovo testo

giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

F. Rapporto con la moratoria ordinaria

A. Entrata in vigore

Procedura ordinaria

126

281.1

3 Con l’attuazione della presente legge sono abrogate tutte le disposi- zioni contrarie delle legislazioni federale e cantonale, dei regolamenti e dei concordati, salvo le eccezioni contenute nei seguenti articoli.

Art. 352 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare la presente legge, con- formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874570 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni fede- rali.

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994571

Art. 1 Il Consiglio federale, il Tribunale federale e i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione.

Art. 2 1 Le disposizioni di procedura previste dalla presente legge e le rela- tive disposizioni d’esecuzione si applicano a partire dalla loro entrata in vigore ai procedimenti in corso, in quanto con essi compatibili. 2 Per la durata dei termini il cui decorso è cominciato prima dell’en- trata in vigore della presente legge, vale il diritto anteriore. 3 I diritti di prelazione previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti pronunciati e ai pignoramenti eseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge. 4 Il credito privilegiato della moglie è collocato in una classe speciale tra la seconda e la terza classe nei casi seguenti:

a. quando i coniugi continuano a vivere sotto il regime dell’u- nione di beni o sotto il regime esterno della comunione di beni giusta gli articoli 211 e 224 CC572 nel tenore del 1907;

b. quando i coniugi vivono sotto il regime della partecipazione agli acquisti giusta l’articolo 9c del titolo finale CC nel tenore del 1984573.

5 La prescrizione dei crediti accertati mediante un attestato di carenza di beni rilasciato precedentemente all’entrata in vigore della presente legge comincia a decorrere dall’entrata in vigore di questa.

570 [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b] 571 RU 1995 1227; FF 1991 III 1 572 CS 2 3 573 RU 1984 778

B. Pubblicazione

A. Disposizioni d’esecuzione

B. Disposizioni transitorie

Esecuzione e fallimento. LF

127

281.1

Art. 3 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Art. 4 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000574 I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concor- datarie concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge.

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003575 I privilegi previsti nel diritto previgente si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concesse prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005576 577 Le ordinanze di esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non disponga altrimenti.

Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2010578 I privilegi previsti dal diritto anteriore si applicano ai fallimenti dichia- rati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013579 La procedura concordataria è retta dal diritto anteriore se la domanda di moratoria è stata presentata prima dell’entrata in vigore della modi- fica del 21 giugno 2013.

574 RU 2000 2531; FF 1999 8077 8458 575 RU 2004 4031; FF 2003 5537 5547 576 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 577 RU 2006 1205; FF 2001 3764 578 RU 2010 4921; FF 2009 6941 6951 579 RU 2013 4111; FF 2010 5667

C. Referendum

D. Entrata in vigore

Procedura ordinaria

128

281.1

Indice

Titolo primo: Disposizioni generali

I. Della organizzazione A. Circondari d’esecuzione e circondari dei fallimenti Art. 1 B. Uffici d’esecuzione e uffici dei fallimenti

1. Organizzazione Art. 2 2. Retribuzione Art. 3

C. Assistenza Art. 4 Cbis. Procedure materialmente connesse Art. 4a D. Responsabilità

1. Principio Art. 5 2. Prescrizione Art. 6 3. Competenza del Tribunale federale Art. 7

E. Verbali e registri 1. Tenuta, prova e rettificazione Art. 8 2. Consultazione Art. 8a

F. Deposito di somme e di oggetti preziosi Art. 9 G. Ricusazione Art. 10 H. Negozi giuridici vietati Art. 11 I. Pagamenti all’ufficio d’esecuzione Art. 12 K. Autorità di vigilanza

1. Autorità cantonale a. Designazione Art. 13 b. Ispezione e sanzioni disciplinari Art. 14 2. Consiglio federale Art. 15

L. Tasse Art. 16 M. Ricorso

1. All’autorità di vigilanza Art. 17 2. All’autorità superiore di vigilanza Art. 18 3. Al Tribunale federale Art. 19 4. Termini in materia di esecuzione cambiaria Art. 20 5. Procedura avanti alle autorità cantonali di vigilanza Art. 20a 6. Decisioni su ricorso Art. 21

N. Decisioni nulle Art. 22 O. Disposizioni cantonali d’esecuzione

1. Autorità giudiziarie Art. 23

Esecuzione e fallimento. LF

129

281.1

2. Stabilimenti di deposito Art. 24 3. … Art. 25 4. Effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento Art. 26 5. Professione di rappresentante Art. 27

P. Comunicazione circa l’organizzazione nel Cantone Art. 28 Q. … Art. 29 R. Procedimenti esecutivi speciali Art. 30 S. Trattati internazionali e diritto internazionale privato Art. 30a

II. Regole diverse A. Termini

1. In genere Art. 31 2. Osservanza del termine Art. 32 3. Modificazione e restituzione Art. 33

Abis. Atti scritti fatti pervenire per via elettronica Art. 33a B. Notificazione

1. Per scritto e per via elettronica Art. 34 2. Mediante pubblicazione Art. 35

C. Effetto sospensivo Art. 36 D. Definizioni Art. 37

Titolo secondo: Della esecuzione

I. Delle diverse specie d’esecuzione A. Oggetto dell’esecuzione e specie d’esecuzione Art. 38 B. Esecuzione in via di fallimento

1. Campo d’applicazione Art. 39 2. Durata degli effetti dell’iscrizione nel registro di commercio Art. 40

C. Esecuzione in via di realizzazione del pegno Art. 41 D. Esecuzione in via di pignoramento Art. 42 E. Eccezioni all’esecuzione in via di fallimento Art. 43

1. Realizzazione degli oggetti confiscati Art. 44 2. Prestito a pegno Art. 45

II. Del luogo dell’esecuzione A. Foro ordinario d’esecuzione Art. 46

... Art. 47 B. Fori speciali d’esecuzione

1. Foro del luogo di dimora Art. 48

Procedura ordinaria

130

281.1

2. Foro della successione Art. 49 3. Foro del debitore domiciliato all’estero Art. 50 4. Foro del luogo in cui si trova la cosa Art. 51 5. Foro del sequestro Art. 52

C. Foro in caso di cambiamento di domicilio Art. 53 D. Foro in caso di fallimento del debitore in fuga Art. 54 E. Principio dell’unità del fallimento Art. 55

III. Dei periodi preclusi, delle ferie e delle sospensioni A. Principi e nozioni Art. 56 B. Sospensione

1. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile a. Durata Art. 57 b. Obbligo d’informare dei terzi Art. 57a c. Garanzia del pegno immobiliare Art. 57b d. Inventario Art. 57c e. Revoca da parte del giudice Art. 57d f. Servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile del rappresentante legale Art. 57e 2. Decesso Art. 58 3. Nell’esecuzione per i debiti della successione Art. 59 4. Incarcerazione Art. 60 5. Malattia grave Art. 61 6. Epidemia o pubblica calamità Art. 62

C. Effetti sulla decorrenza dei termini Art. 63

IV. Della notificazione degli atti esecutivi A. Alle persone fisiche Art. 64 B. Alle persone giuridiche, società ed eredità indivise Art. 65 C. Al debitore domiciliato all’estero o in caso di notificazione impossibile Art. 66

V. Della domanda d’esecuzione A. Domanda d’esecuzione Art. 67 B. Spese d’esecuzione Art. 68

VI. Dell’esecuzione contro un coniuge vivente in comunione di beni

A. Notificazione degli atti esecutivi. Opposizione Art. 68a B. Disposizioni speciali Art. 68b

Esecuzione e fallimento. LF

131

281.1

VII. Dell’esecuzione in caso di rappresentanza legale o curatela

1. Debitore minorenne Art. 68c 2. Debitore maggiorenne sottoposto a una misura di prote- zione degli adulti Art. 68d 3. Limitazione della responsabilità Art. 68e

VIII. Del precetto esecutivo e della opposizione A. Precetto esecutivo

1. Contenuto Art. 69 2. Stesura Art. 70 3. Momento della notificazione Art. 71 4. Forma della notificazione Art. 72

B. Produzione dei mezzi di prova Art. 73 C. Opposizione

1. Termine e forma Art. 74 2. Motivi Art. 75 3. Comunicazione al creditore Art. 76 4. Opposizione tardiva per cambiamento del creditore Art. 77 5. Effetti Art. 78

D. Eliminazione dell’opposizione 1. Mediante la procedura civile o amministrativa Art. 79 2. Mediante rigetto definitivo a. Titoli di rigetto Art. 80 b. Eccezioni Art. 81 3. Mediante rigetto provvisorio a. Condizioni Art. 82 b. Effetti Art. 83 4. Procedura di rigetto Art. 84

E. Annullamento o sospensione giudiziali dell’esecuzione 1. In procedura sommaria Art. 85 2. In procedura ordinaria e in procedura semplificata Art. 85a

F. Azione di ripetizione per pagamento indebito Art. 86 G. Esecuzione in via di realizzazione del pegno ed esecuzione cambiaria Art. 87

IX. Continuazione dell’esecuzione Art. 88

Procedura ordinaria

132

281.1

Titolo terzo: Della esecuzione in via di pignoramento

I. Del pignoramento A. Esecuzione

1. Momento Art. 89 2. Avviso Art. 90 3. Obblighi del debitore e dei terzi Art. 91 4. Beni impignorabili Art. 92 5. Redditi limitatamente pignorabili Art. 93 6. Pignoramento di frutti prima del raccolto Art. 94 7. Ordine del pignoramento a. In generale Art. 95 b. Crediti verso il coniuge o il partner registrato Art. 95a

B. Effetti del pignoramento Art. 96 C. Stima. Entità del pignoramento Art. 97 D. Misure cautelari

1. Per i beni mobili Art. 98 2. Per i crediti Art. 99 3. Per gli altri diritti. Riscossione Art. 100 4. Per i fondi a. Annotazione nel registro fondiario Art. 101 b. Frutti e redditi Art. 102 c. Raccolta dei frutti Art. 103 5. Per i beni comuni Art. 104 6. Spese di conservazione e mantenimento dei beni pignorati Art. 105

E. Pretese di terzi (rivendicazione) 1. Menzione e comunicazione Art. 106 2. Seguito della procedura a. In caso di possesso esclusivo del debitore Art. 107 b. In caso di possesso o di copossesso del terzo Art. 108 c. Foro Art. 109

F. Partecipazione al pignoramento 1. In generale Art. 110 2. Partecipazione privilegiata Art. 111

G. Atto di pignoramento 1. Stesura Art. 112 2. Aggiunte Art. 113 3. Notificazione ai creditori e al debitore Art. 114

Esecuzione e fallimento. LF

133

281.1

4. Atto di pignoramento valido come attestato di carenza di beni Art. 115

II. Della realizzazione

A. Domanda di realizzazione 1. Termine Art. 116 2. Legittimazione attiva Art. 117 3. In caso di pignoramento provvisorio Art. 118 4. Effetti Art. 119 5. Avviso al debitore Art. 120 6. Estinzione dell’esecuzione Art. 121

… B. Realizzazione di beni mobili e crediti

1. Termini a. In generale Art. 122 b. Differimento della realizzazione Art. 123 c. Realizzazione anticipata Art. 124 2. Pubblici incanti a. Preparativi Art. 125 b. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente Art. 126 c. Rinuncia alla realizzazione Art. 127 d. Oggetti di metallo prezioso Art. 128 e. Modo di pagamento e conseguenze della mora Art. 129 3. Vendita a trattative private Art. 130 4. Assegnazione dei crediti Art. 131 5. Procedure speciali di realizzazione Art. 132 6. Contestazione della realizzazione Art. 132a

… C. Realizzazione dei fondi

1. Termine Art. 133 2. Condizioni dell’incanto a. Avviso Art. 134 b. Contenuto Art. 135 c. Modo di pagamento Art. 136 d. Termine per il pagamento Art. 137 3. Incanto a. Bando. Insinuazione dei diritti Art. 138 b. Avviso agli interessati Art. 139

Procedura ordinaria

134

281.1

c. Appuramento dell’elenco oneri. Stima Art. 140 d. Differimento dell’incanto Art. 141 e. Doppio turno d’asta Art. 142 4. Aggiudicazione. Principio dell’offerta sufficiente. Rinuncia alla realizzazione Art. 142a 5. Conseguenze della mora Art. 143 6. Disposizioni complementari Art. 143a 7. Vendita a trattative private Art. 143b

… D. Ripartizione

1. Momento. Modalità Art. 144 2. Pignoramento complementare Art. 145 3. Graduatoria e stato di ripartizione a. Graduazione dei creditori Art. 146 b. Avviso Art. 147 c. Azione di contestazione Art. 148 4. Attestato di carenza di beni a. Rilascio e effetti Art. 149 b. Prescrizione e cancellazione Art. 149a 5. Restituzione del titolo di credito Art. 150

Titolo quarto: Dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno

A. Domanda d’esecuzione Art. 151 B. Precetto esecutivo

1. Contenuto. Avviso ai locatari e agli affittuari Art. 152 2. Stesura. Situazione del terzo proprietario del pegno Art. 153

C. Opposizione. Annullamento dell’avviso ai locatari e agli affittuari Art. 153a D. Termini di realizzazione Art. 154 E. Procedura di realizzazione

1. Introduzione Art. 155 2. Attuazione Art. 156 3. Ripartizione Art. 157 4. Attestato di insufficienza del pegno Art. 158

Esecuzione e fallimento. LF

135

281.1

Titolo quinto: Della procedura di fallimento

I. Della procedura ordinaria di fallimento A. Comminatoria di fallimento

1. Momento Art. 159 2. Contenuto Art. 160 3. Notificazione Art. 161

B. Inventario dei beni 1. Decisione Art. 162 2. Esecuzione Art. 163 3. Effetti a. Obblighi del debitore Art. 164 b. Durata Art. 165

C. Domanda di fallimento 1. Termine Art. 166 2. Ritiro Art. 167 3. Udienza fallimentare 4. Responsabilità per le spese Art. 168 5. Provvedimenti conservativi Art. 170

D. Decisione giudiziale 1. Dichiarazione di fallimento Art. 171 2. Reiezione della domanda di fallimento Art. 172 3. Differimento della decisione a. Per sospensione dell’esecuzione o motivi di nullità Art. 173 b. Per domanda di moratoria concordataria o straordinaria oppure d’ufficio Art. 173a 3bis. Procedura dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Art. 173b 4. Impugnazione Art. 174

E. Momento dell’apertura del fallimento Art. 175 F. Comunicazione delle decisioni giudiziali Art. 176

II. Della esecuzione cambiaria A. Condizioni Art. 177 B. Precetto esecutivo Art. 178 C. Opposizione

1. Termini e forma Art. 179 2. Notificazione al creditore Art. 180 3. Trasmissione al giudice Art. 181 4. Ammissibilità Art. 182

Procedura ordinaria

136

281.1

5. Rigetto dell’opposizione. Provvedimenti conservativi Art. 183 6. Notificazione della decisione. Termine per agire in caso di deposito Art. 184 7. Impugnazione Art. 185 8. Effetti dell’ammissione dell’opposizione Art. 186

D. Azione di ripetizione Art. 187 E. Domanda di fallimento Art. 188 F. Decisione del giudice del fallimento Art. 189

III. Della dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione

A. Su istanza di un creditore Art. 190 B. Su istanza del debitore Art. 191 C. D’ufficio Art. 192 D. In caso di rinuncia all’eredità o di eredità oberata Art. 193 E. Procedura Art. 194

IV. Della revoca del fallimento A. In generale Art. 195 B. In caso di rinuncia all’eredità Art. 196

Titolo sesto: Degli effetti del fallimento

I. Degli effetti del fallimento sui beni del debitore A. Massa del fallimento

1. In generale Art. 197 2. Beni costituiti in pegno Art. 198 3. Beni pignorati o sequestrati Art. 199 4. Valori oggetto di azione revocatoria Art. 200 5. Titoli al portatore o all’ordine Art. 201 6. Cessione del credito o restituzione del prezzo Art. 202 7. Diritto di rivendicazione del venditore Art. 203

B. Incapacità di disporre del fallito Art. 204 C. Pagamenti al fallito Art. 205 D. Esecuzioni contro il fallito Art. 206 E. Sospensione delle cause civili e dei procedimenti ammini- strativi Art. 207

II. Degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori A. Esigibilità dei debiti Art. 208 B. Decorso degli interessi Art. 209

Esecuzione e fallimento. LF

137

281.1

C. Crediti sottoposti a condizione Art. 210 D. Conversione in crediti pecuniari Art. 211 Dbis. Contratti di durata Art. 211a E. Diritto di recesso del venditore Art. 212 F. Compensazione

1. Condizioni Art. 213 2. Impugnazione Art. 214

G. Responsabilità dei coobbligati 1. Fideiussione Art. 215 2. Fallimento contemporaneo di più coobbligati Art. 216 3. Acconto pagato da un coobbligato del fallito Art. 217 4. Fallimento contemporaneo della società in nome collettivo, della società in accomandita e dei loro soci Art. 218

H. Ordine dei creditori Art. 219 I. Rapporto tra le classi Art. 220

Titolo settimo: Della liquidazione del fallimento

I. Della determinazione dell’attivo e della definizione della procedura

A. Formazione dell’inventario Art. 221 B. Obbligo d’informare e di mettere a disposizione Art. 222 C. Misure cautelari Art. 223 D. Beni necessari Art. 224 E. Diritti di terzi

1. Su cose mobili Art. 225 2. Su fondi Art. 226

F. Stima Art. 227 G. Dichiarazione del fallito circa l’inventario Art. 228 H. Collaborazione e sussistenza del fallito Art. 229 I. Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi

1. In generale Art. 230 2. Eredità alle quali tutti gli eredi hanno rinunciato e persone giuridiche Art. 230a

K. Liquidazione sommaria Art. 231

II. Della grida e della convocazione dei creditori A. Pubblicazione Art. 232 B. Avviso speciale ai creditori Art. 233

Procedura ordinaria

138

281.1

C. Casi speciali Art. 234

III. Dell’amministrazione della massa A. Prima assemblea dei creditori

1. Costituzione e quorum Art. 235 2. Mancanza di quorum Art. 236 3. Competenze a. Designazione dell’amministrazione e di una delegazione dei creditori Art. 237 b. Deliberazioni su questioni urgenti Art. 238 4. Impugnazione delle deliberazioni Art. 239

B. Amministrazione del fallimento 1. Compiti in generale Art. 240 2. Situazione dell’amministrazione speciale Art. 241 3. Rivendicazione di terzi e della massa Art. 242 4. Riscossione dei crediti. Realizzazione d’urgenza Art. 243

IV. Della verificazione dei crediti e della graduazione dei creditori

A. Esame delle insinuazioni Art. 244 B. Decisione Art. 245 C. Crediti ammessi d’ufficio Art. 246 D. Graduatoria

1. Formazione Art. 247 2. Crediti rigettati Art. 248 3. Deposito della graduatoria e avviso speciale Art. 249 4. Contestazione della graduatoria Art. 250 5. Insinuazioni tardive Art. 251

V. Della liquidazione della massa A. Seconda assemblea dei creditori

1. Convocazione Art. 252 2. Competenza Art. 253 3. Mancanza di quorum Art. 254

B. Ulteriori assemblee dei creditori Art. 255 C. Deliberazioni per mezzo di circolare Art. 255a D. Modo di realizzazione Art. 256 E. Pubblici incanti

1. Pubblicazione Art. 257 2. Aggiudicazione Art. 258

Esecuzione e fallimento. LF

139

281.1

3. Condizioni dell’incanto Art. 259 F. Cessione dei diritti Art. 260

VI. Della ripartizione A. Stato di ripartizione e conto finale Art. 261 B. Spese Art. 262 C. Deposito dello stato di ripartizione e del conto finale Art. 263 D. Ripartizione Art. 264 E. Attestato di carenza di beni

1. Contenuto ed effetti Art. 265 2. Determinazione del ritorno a miglior fortuna Art. 265a 3. Inammissibilità della dichiarazione d fallimento su do- manda del debitore Art. 265b

F. Ripartizioni provvisorie Art. 266 G. Crediti non insinuati Art. 267

VII. Della chiusura del fallimento A. Relazione finale e decisione di chiusura Art. 268 B. Beni scoperti successivamente Art. 269 C. Termine di ultimazione della procedura di fallimento Art. 270

Titolo ottavo: Del sequestro A. Cause di sequestro Art. 271 B. Concessione del sequestro Art. 272 C. Responsabilità per sequestro infondato Art. 273 D. Decreto di sequestro Art. 274 E. Esecuzione del sequestro Art. 275 F. Verbale di sequestro Art. 276 G. Garanzia prestata dal debitore Art. 277 H. Opposizione al decreto di sequestro Art. 278 I. Convalida del sequestro Art. 279 K. Revoca del sequestro Art. 280 L. Partecipazione provvisoria Art. 281

Titolo nono: Disposizioni speciali relative a pigioni e affitti

Art. 282 Inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione Art. 283 Reintegrazione di oggetti Art. 284

Procedura ordinaria

140

281.1

Titolo nonobis: Disposizioni speciali relative ai rapporti di trust

A. Esecuzione per debiti sui beni in trust Art. 284a B. Fallimento di un trustee Art. 284b

Titolo decimo: Della revocazione A. Principi Art. 285 B. Atti revocabili

1. Disposizioni a titolo gratuito Art. 286 2. Insolvenza Art. 287 3. Dolo Art. 288 4. Computo dei termini Art. 288a

C. Azione revocatoria 1. Foro Art. 289 2. Legittimazione passiva Art. 290

D. Effetti Art. 291 E. Prescrizione Art. 292

Titolo undecimo: Della procedura concordataria

I. Moratoria concordataria A. Introduzione Art. 293 B. Moratoria provvisoria

1. Concessione Art. 293a 2. Commissario provvisorio Art. 293b 3. Effetti della moratoria provvisoria Art. 293c 4. Rimedi giuridici Art. 293d

C. Moratoria definitiva 1. Udienza e decisione Art. 294 2. Commissario Art. 295 3. Delegazione dei creditori Art. 295a 4. Proroga della moratoria Art. 295b 5. Rimedi giuridici Art. 295c 6. Pubblicazione Art. 296 7. Annullamento Art. 296a 8. Dichiarazione di fallimento Art. 296b

D. Effetti della moratoria 1. Sui diritti dei creditori Art. 297 2. Sui contratti di durata del debitore Art. 297a

Esecuzione e fallimento. LF

141

281.1

3. Sulla capacità di disporre del debitore Art. 298 E. Procedura di moratoria

1. Inventario e stima del pegno Art. 299 2. Avviso ai creditori Art. 300 3. Convocazione dell’assemblea dei creditori Art. 301 ... Art. 301a–301d

F. Assemblea dei creditori Art. 302 G. Diritti contro i coobbligati Art. 303 H. Relazione del commissario; pubblicazione dell’udienza d’omologazione Art. 304

II. Disposizioni generali sul concordato A. Accettazione da parte dei creditori Art. 305 B. Omologazione

1. Condizioni Art. 306 2. Sospensione della realizzazione di pegni immobiliari Art. 306a 3. Impugnazione Art. 307 4. Comunicazione e pubblicazione Art. 308

C. Effetti 1. In caso di rigetto Art. 309 2. In caso di omologazione a. Obbligatorietà per i creditori Art. 310 b. Estinzione delle esecuzioni Art. 311 c. Nullità delle promesse fatte al di fuori del concordato Art. 312

D. Revoca del concordato Art. 313

III. Del concordato ordinario A. Contenuto Art. 314 B. Crediti contestati Art. 315 C. Revocazione di un concordato nei confronti di un creditore Art. 316

IV. Del concordato con abbandono dell’attivo A. Nozione Art. 317 B. Contenuto Art. 318 C. Effetti dell’omologazione Art. 319 D. Situazione dei liquidatori Art. 320 E. Determinazione dei creditori legittimati a partecipare alla ripartizione Art. 321 F. Realizzazione

1. In generale Art. 322

Procedura ordinaria

142

281.1

2. Fondi gravati da pegno Art. 323 3. Pegni mobiliari Art. 324 4. Cessione di pretese ai creditori Art. 325

G. Ripartizione 1. Stato di riparto Art. 326 2. Importo scoperto in caso di credito garantito da pegno Art. 327 3. Conto finale Art. 328 4. Deposito Art. 329

H. Relazione sulla gestione Art. 330 I. Revoca di atti giuridici Art. 331

V. Del concordato nella procedura di fallimento Art. 332

VI. Dell’appuramento bonale dei debiti mediante trattative private

1. Domanda del debitore Art. 333 2. Moratoria. Nomina di un commissario Art. 334 3. Compiti del commissario Art. 335 4. Rapporto con la moratoria concordataria Art. 336

Titolo dodicesimo: Della moratoria straordinaria A. Applicabilità Art. 337 B. Concessione

1. Condizioni Art. 338 2. Decisione Art. 339 3. Reclamo Art. 340 4. Misure cautelari Art. 341 5. Comunicazione della decisione Art. 342

C. Effetti della moratoria straordinaria 1. Sulle esecuzioni e sui termini Art. 343 2. Sulla capacità di disporre del debitore a. In generale Art. 344 b. Per decisione del giudice del concordato Art. 345 3. Crediti non soggetti alla moratoria Art. 346

D. Proroga Art. 347 E. Revoca Art. 348 F. Rapporto con la moratoria ordinaria Art. 349

... Art. 350

Esecuzione e fallimento. LF

143

281.1

Titolo tredicesimo: Disposizioni finali A. Entrata in vigore Art. 351 B. Pubblicazione Art. 352

Disposizioni finali della modifica del 16 dicembre 1994 A. Disposizioni d’esecuzione Art. 1 B. Disposizioni transitorie Art. 2 C. Referendum Art. 3 D. Entrata in vigore Art. 4

Disposizione finale della modifica del 24 marzo 2000

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003

Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005

Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2010

Disposizione transitoria della modifica del 21 giugno 2013

Procedura ordinaria

144

281.1