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Ordinanza del 26 aprile 1993 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 1° luglio 2008)

 Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori del 26 aprile 1993 (Stato 1° luglio 2008 )

231.21Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° luglio 2008)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza 1 L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellet­ tuale (Istituto).4 2 Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 2 Lingua 1 Gli scritti indirizzati all’Istituto5 devono essere redatti in una lingua ufficiale sviz­ zera. 2 L’Istituto può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

RU 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). 5 Espressione sostituita dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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231.21 Proprietà intellettuale

Art. 2a6 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identi­ co per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 La firma sulla domanda d’iscrizione nel registro non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 2b7 Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 38 Emolumenti Gli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull’ordinanza del 25 ottobre 19959 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d’iscrizione

Art. 4 Pluralità di richiedenti 1 Se più persone presentano una topografia, l’Istituto può invitarle a designare una di loro oppure una terza persona quale rappresentante comune. 2 Fintanto che non è designato alcun rappresentante nonostante l’invito dell’Istituto, è considerata rappresentante la prima persona figurante sulla domanda.

Art. 5 Documenti necessari all’identificazione 1 Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:

a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;

b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;

c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori.

6 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 9 [RU 1995 5174, 1997 773]. Vedi ora Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell’Istituto

federale della proprietà intellettuale (RS 232.148).

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Topografie – O 231.21

2 Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il pro­ dotto a semiconduttori stesso. 3 I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono esse­ re piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro. 4 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico dei documenti necessari all’iden­ tificazione (art. 2b), l’Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.10

Art. 6 Domanda incompleta 1 L’Istituto concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscri­ zione incompleta o lacunosa. 2 Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’Istituto non entra nel merito.

Sezione 3: Registro delle topografie

Art. 7 Contenuto del registro L’Istituto inscrive i dati seguenti nel registro:

a. il numero di registrazione; b. la data del deposito della domanda; c. il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo del richiedente o del suo

avente causa; d. il nome e l’indirizzo del produttore; e. la designazione della topografia; f. la data e il luogo dell’eventuale prima commercializzazione della topografia; g.11 la data della pubblicazione; h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi

diritto alla topografia; i. le restrizioni della facoltà di disporre ordinate dai tribunali o dalle autorità

cui compete l’esecuzione forzata; k. la data della radiazione.

10 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 11 Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RS 232.121).

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231.21 Proprietà intellettuale

Art. 8 Fascicolo dei documenti L’Istituto tiene un fascicolo per ogni topografia.

Art. 9 Segreto di fabbricazione e segreto d’affari 1 I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta. 2 I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità. 3 Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente. 4 Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’Istituto decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

Art. 10 Attestato Una volta effettuata la registrazione, l’Istituto rilascia un attestato.

Art. 1112 Pubblicazione 1 L’Istituto pubblica i dati iscritti nel registro. 2 Esso designa l’organo di pubblicazione. 3 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.13

144 …

Art. 12 Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro 151 e 2 …

3 Le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un provve­ dimento esecutivo, nonché le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d’esecuzione sono iscritte fornendo una copia della sentenza con l’attestato relativo all’esecutività.16 4 Le modifiche sono riportate nel fascicolo, iscritte nel registro e attestate dall’Isti­ tuto.

175 …

12 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 14 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). 15 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4477). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4477). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5037). Abrogato dal n. I dell’O

del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4477).

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Topografie – O 231.21

Art. 13 Rettifica 1 Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell’avente diritto alla topografia. 2 Qualora l’errore fosse imputabile all’Istituto, la rettifica viene effettuata d’ufficio.

Art. 1418 Estratti del registro L’Istituto rilascia estratti del registro su richiesta.

Art. 15 Conservazione e restituzione 1 L’Istituto conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole. 2 I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restitu­ zione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

Sezione 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 1619 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introdu­ zione sul territorio doganale e all’asportazione da esso di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semicondut­ tori.

Art. 17 Domanda d’intervento 1 I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.20 2 La domanda ha effetto per due anni, a meno che all’atto del deposito sia stata fissa­ ta una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4477).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

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231.21 Proprietà intellettuale

Art. 18 Ritenzione di prodotti a semiconduttori21 1 In caso di ritenzione di prodotti a semiconduttori, l’ufficio doganale li custodisce esso stesso contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 L’ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero dei prodotti a semiconduttori ritenuti. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 2, rispetti­ vamente 2bis della legge del 9 ottobre 199222 sul diritto d’autore è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente i prodotti a semiconduttori.

Art. 18a23 Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti. Invece di campioni l’Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, diretta­ mente all’ufficio doganale che trattiene i prodotti a semiconduttori.

Art. 18b24 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta­ rio dei prodotti a semiconduttori della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

22 RS 231.1 23 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543). 24 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543).

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Topografie – O 231.21

Art. 18c25 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori

1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’ar­ ticolo 77 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199226 sul diritto d’autore. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprie­ tario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Am­ ministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 1927 Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200728 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

25 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

26 RS 231.1 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543). 28 RS 631.035

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231.21 Proprietà intellettuale

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