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Legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

 Legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 9

Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di

oliva vergini.

Capo I NORME SULLA INDICAZIONE DELL'ORIGINE E CLASSIFICAZIONE

DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalita' per l'indicazione di origine

1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista

dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente

visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del

recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e

dagli altri segni grafici.

2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul

recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui

parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare

un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma

possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della

denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo

campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.

4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato

membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione

dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta

dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2

e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo

sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.

5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata

l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto

ministeriale 10 novembre 2009.

Art. 2

Comitato di assaggiatori

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, l'ultimo periodo e' soppresso;

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

«1-ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori e' il

responsabile dell'organizzazione e del funzionamento

dell'accertamento di cui al comma 1-ter e ha il compito di convocare

gli assaggiatori nel giorno e nell'orario stabiliti per intervenire

alla prova. Egli e' responsabile dell'inventario degli utensili,

della loro pulizia, della preparazione e codificazione dei campioni

per eseguire la prova.

1-ter.2. Al fine di effettuare l'accertamento di cui al comma

1-ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di

confezionamento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle

seguenti modalita':

a) la quantita' di campioni contenuta in ciascun bicchiere

per l'assaggio degli oli deve essere di 15 ml;

b) i campioni di olio per l'assaggio nei bicchieri devono

avere una temperatura equivalente a 28° C p2° C.

1-ter.3. L'assaggiatore, per partecipare ad una prova

organolettica di oli d'oliva vergini, oltre ad essere iscritto

nell'elenco nazionale di cui al comma 1-ter, deve altresi':

a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima

dell'ora stabilita per la prova;

b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui

odore persista al momento della prova, nonche' sciacquare e asciugare

le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;

c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un'ora prima

dell'assaggio.

1-ter.4. Qualora l'assaggiatore, al momento della prova, si

trovi in condizioni di inferiorita' fisiologica tali da

comprometterne il senso dell'olfatto o del gusto, o in condizioni

psicologiche alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato,

il quale ne dispone l'esonero dal lavoro.

1-ter.5. Ai fini della validita' delle prove organolettiche e'

redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:

a) numero del verbale;

b) data e ora del prelevamento dei campioni;

c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al

quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia,

ai recipienti;

d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile

della preparazione e della codificazione dei campioni ai sensi

dell'allegato XII in materia di valutazione organolettica dell'olio

di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della

Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni;

e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma

1-ter.2;

f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento

come assaggiatori;

g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per

intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3;

h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».

Art. 3

Ulteriore modifica all'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

1. All'articolo 43 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

«1-bis.1. Al fine di assicurare ai consumatori la possibilita' di

individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di

qualita', per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell'ambito delle attivita'

di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui

designazione di origine sia indicato il riferimento all'Italia, le

autorita' preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil

esteri piu' metil alchil esteri rendono note le risultanze delle

analisi, che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un'apposita

sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali. All'attuazione degli adempimenti previsti dal

presente comma l'amministrazione interessata provvede con le risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Capo II NORME SULLA TRASPARENZA E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 4

Divieto di pratiche commerciali ingannevoli

1. Una pratica commerciale e' ingannevole, in conformita' agli

articoli 21 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni

che, anche attraverso diciture, immagini e simboli grafici, evocano

una specifica zona geografica di origine degli oli vergini di oliva

non corrispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.

2. E' altresi' ingannevole la pratica commerciale che, omettendo

indicazioni rilevanti circa la zona geografica di origine degli oli

di oliva vergini, puo' ingenerare la convinzione che le olive

utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella

effettiva.

3. E' ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli di

oliva diversi dagli oli extravergini e comunque indicare attributi

positivi non previsti dall'allegato XII in materia di valutazione

organolettica dell'olio di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE)

n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive

modificazioni.

Art. 5

Illiceita' dei marchi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio

d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza

geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

2. I marchi registrati per i quali sopravvengano le caratteristiche

di cui al comma 1 decadono per illiceita' sopravvenuta ai sensi

dell'articolo 26 del codice della proprieta' industriale, di cui al

decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La decadenza e'

dichiarata con le procedure di cui al citato decreto legislativo n.

30 del 2005.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il titolare del marchio ha

l'obbligo di dare notizia della decadenza e dei relativi motivi di

illiceita', a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione

nazionale.

4. Il titolare di un marchio decaduto ai sensi del presente

articolo deve avviare immediatamente le procedure per ritirare dal

mercato i prodotti contrassegnati dal marchio medesimo, assicurandone

il completo ritiro entro un anno dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 6

di reato connesse alla fallace indicazione

nell'uso del marchio

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il

comma 49-ter e' inserito il seguente:

«49-quater. Fatto salvo quanto disposto dal comma 49-ter e fatte

salve le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge

25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 novembre 2009, n. 166, la fallace indicazione nell'uso del

marchio, di cui al comma 49-bis, e' punita, quando abbia per oggetto

oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale».

Art. 7

Termine minimo di conservazione e presentazione degli

oli di oliva nei pubblici esercizi

1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di

oliva vergini conservano le loro proprieta' specifiche in adeguate

condizioni di trattamento non puo' essere superiore a diciotto mesi

dalla data di imbottigliamento e va indicato con la dicitura «da

consumarsi preferibilmente entro» seguita dalla data.

2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici

esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti,

devono possedere idoneo dispositivo di chiusura in modo che il

contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia

aperta o alterata, ovvero devono essere etichettati in modo da

indicare almeno l'origine del prodotto ed il lotto di produzione a

cui appartiene.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta

l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione

amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i

commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

Capo III NORME SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA CONCORRENZA

Art. 8

Poteri della Autorita' garante della concorrenza e del mercato

in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini

1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in

conformita' ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990,

n. 287, vigila sull'andamento dei prezzi e adotta atti idonei a

impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per

oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera

consistente la concorrenza all'interno del mercato nazionale degli

oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di

acquisto o di vendita del prodotto.

2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato svolge il

potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni

fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al

Parlamento una propria relazione.

Art. 9

Ammissione al regime di perfezionamento attivo per

gli oli di oliva vergini

1. Al fine di prevenire le frodi nell'applicazione del regime di

perfezionamento attivo, l'ammissione al medesimo regime, quando la

richiesta abbia per oggetto oli di oliva vergini, e' subordinata alla

previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, previo parere obbligatorio e vincolante del

comitato di coordinamento di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18

giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 1986, n. 462.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' necessaria anche nelle

ipotesi di lavorazioni per conto di committenti stabiliti in Paesi

non facenti parte dell'Unione europea.

Art. 10

Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari

1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono

accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni

interessate alla materia le informazioni a propria disposizione

concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive.

L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il

rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il

funzionamento del mercato.

2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per

le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita'

giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le

informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a

sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre

autorita' pubbliche.

Art. 11

sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita

sottocosto e' soggetta a comunicazione al comune dove e' ubicato

l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e puo'

essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. E' comunque

vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale

che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa

parte, detiene una quota superiore al 10 per cento della superficie

di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove

ha sede l'esercizio.

Capo IV NORME SUL CONTRASTO DELLE FRODI

Art. 12

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi

dipendenti da reato

1. Gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini

di oliva sono responsabili, in conformita' al decreto legislativo 8

giugno 2001, n. 231, per i reati di cui agli articoli 440, 442, 444,

473, 474, 515, 516, 517 e 517-quater del codice penale, commessi nel

loro interesse o a loro vantaggio da persone:

a) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o

di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di

autonomia finanziaria e funzionale, ovvero che esercitano, anche di

fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti

di cui alla lettera a).

2. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando l'autore del

reato non e' stato identificato o non e' imputabile.

Art. 13

Sanzioni accessorie alla condanna per il delitto di contraffazione di

indicazioni geografiche o denominazioni di origine

dei prodotti agroalimentari

1. La condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater del

codice penale, quando la contraffazione di indicazioni geografiche o

denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari riguarda oli di

oliva vergini, importa la pubblicazione della sentenza a spese del

condannato su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, ai sensi

dell'articolo 36 del codice penale.

2. La condanna per il delitto di cui al comma 1 importa il divieto

per cinque anni di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione

commerciale e attivita' pubblicitaria, anche per interposta persona,

finalizzata alla promozione di oli di oliva vergini.

Art. 14

Rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi

1. Ai delitti di adulterazione o di frode di oli di oliva vergini

commessi al fine di conseguire un ingiustificato profitto con piu'

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita'

continuative organizzate non si applica la sospensione nel periodo

feriale dei termini delle indagini preliminari, la cui durata

complessiva non puo' essere superiore a venti mesi.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta

per un delitto commesso ai fini di cui al comma 1, e' sempre disposta

la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il

condannato non puo' giustificare la provenienza o di cui, anche per

interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o

avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato

rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attivita'

economica.

3. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, e'

aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e

517-quater del codice penale».

Art. 15

Sanzioni accessorie in caso di condanna per

il delitto di adulterazione o contraffazione

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli

439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-quater del codice penale nel

settore degli oli di oliva vergini comporta il divieto di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto

autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di

attivita' imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati

da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea,

per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.

Art. 16

Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilita' delle produzioni

destinate al commercio e di prevenire eventuali frodi, e'

obbligatorio, per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e

lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°

dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.

99. In caso di mancata ottemperanza a tale adempimento, le produzioni

non possono essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento

di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute

che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico,

previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

12 del 16 gennaio 2010, di olive o oli di produttori che non

rispettano l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a

3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della sospensione del

riconoscimento per un periodo da uno a sei mesi.

Capo V NORME FINALI

Art. 17

Invarianza degli oneri. Entrata in vigore

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino