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CH355

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Ordinanza del 23 dicembre 1971 concernente l’utilizzazione della designazione 'Svizzera' per gli orologi (stato il 1° gennaio 2017)

 RS 232.119

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Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

del 23 dicembre 1971 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM),2

ordina:

Art. 13 Definizione di orologio 1 Per orologi s’intendono:

a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso; b. gli apparecchi la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui

movimento 1. non superi 60 mm di larghezza, di lunghezza o di diametro, o 2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

2 Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza, il diametro e lo spessore, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie. 3 Il dispositivo finalizzato a portare l’orologio non rientra nella definizione di orolo- gio secondo il capoverso 1.

Art. 1a4 Definizione dell’orologio svizzero È considerato orologio svizzero l’orologio:

a. ... abis. il cui movimento è svizzero; b. il cui movimento è assiemato in Svizzera; c. il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera; e d. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

RU 1971 1915 1 RS 232.11 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). 4 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mag. 1992 (RU 1992 1229). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017, salvo la lett. a, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2016 2593). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

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Art. 2 Definizione del movimento svizzero5 1 È considerato svizzero il movimento:6

a.7 ... abis.8che è assiemato in Svizzera; b. che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera e bbis.9i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera; e c. che è di fabbricazione svizzera per il 50 per cento almeno del valore di tutti i

pezzi costitutivi, ma senza il costo dell’assiematura.10 2 Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi11 di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a.12 … abis.13 il costo del quadrante è preso in considerazione se quest’ultimo:

1. ha una funzione elettronica per l’orologio, e 2. serve a dotare l’orologio di display elettro-ottico o modulo solare;

b. i costi di assiematura possono essere presi in considerazione quando, a seguito d’una stretta cooperazione industriale, esiste l’equivalenza di qualità per i pezzi staccati stranieri e quelli svizzeri, garantita da una procedura d’autenticazione stabilita da un trattato internazionale;

c.14 i costi di assiematura calcolati non devono superare il valore dei pezzi costi- tutivi stranieri riconosciuti come equivalenti montati nel movimento svizzero considerato.

3 Sono fatte salve le disposizioni dell’Accordo complementare del 20 luglio 197215 all’Accordo concernente i prodotti orologieri fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati membri.16

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

7 In vigore dal 1° gen. 2017. Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo (RU 2016 2593).

8 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 9 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 11 Nuova espressione guista il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 2593). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 12 Abrogata dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, con effetto dal 1 gen. 2017 (RU 2016 2593). 13 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 14 Introdotta dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 15 RS 0.632.290.131 16 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O

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Art. 2a17 Definizione di pezzo costitutivo svizzero Sono considerati svizzeri i pezzi costitutivi:

a. controllati dal fabbricante in Svizzera; e b. i cui costi di produzione sono generati almeno al 60 per cento in Svizzera.

Art. 2b18 Definizione di assiematura in Svizzera Un movimento è considerato assiemato in Svizzera ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera abis se tutti i pezzi costitutivi del movimento sono assemblati in Svizzera. La realizzazione di sottoassiemi all’estero è ammessa solo per i pezzi costitutivi seguenti

a. per i movimenti esclusivamente meccanici: i ruotismi; b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:

1. i moduli elettronici, 2. i moduli display elettro-ottici, 3. i moduli captatori di energia, 4. gli organi regolatori, 5. i ruotismi, 6. il motore o i motori, rotore e bobina compresi.

Art. 2c19 Costi di produzione determinanti Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

a. il costo dei prodotti naturali che non possono essere prodotti in Svizzera a causa delle condizioni naturali;

b. il costo delle materie che per motivi oggettivi non sono disponibili in quan- tità sufficiente in Svizzera, in misura corrispondente alla mancata disponi- bilità;

c. le spese di imballaggio; d. le spese di trasporto; e. le spese di commercializzazione, quali il marketing e il servizio ai clienti; f. il costo della pila.

Art. 2d20 Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera Se rende pubbliche indicazioni sulle materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera secondo l’articolo 52k dell’ordinanza del 23 dicembre 199221 sulla prote-

17 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 19 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 20 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593). 21 RS 232.111

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zione dei marchi, il settore orologiero ne verifica l’oggettività. In caso di dissensi interni al settore, consulta terzi indipendenti.

Art. 322 Condizioni per l’uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera23

1 Per orologi e movimenti svizzeri possono essere utilizzati unicamente: a. la denominazione «Svizzera»; b. le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizze-

ra» o «qualità svizzera» e altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest’ultimo;

c. la croce svizzera e i segni che possono essere confusi con essa.24 1bis Le indicazioni di provenienza svizzere concernenti attività specifiche secondo l’articolo 47 capoverso 3ter LPM25 sono ammesse solo se l’indicazione non è com- presa dalle cerchie interessate determinanti come indicazione di provenienza relativa al prodotto nel suo insieme.26 2 Se l’orologio non è svizzero, le denominazioni che figurano nel capoverso 1 pos- sono tuttavia essere apposte sui movimenti svizzeri a condizione che esse non siano visibili all’acquirente dell’orologio. 3 La menzione «movimento svizzero» può essere apposta sugli orologi che conten- gono un movimento svizzero. Il termine «movimento» deve presentare per tutte le lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di quelle della denominazione «Svizzera». 4 I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora tali designazioni venissero usate tradotte (in particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss Movement») oppure con un accenno all’effettiva provenienza dell’orologio, con l’aggiunta di parole quali «genere», «tipo», «façon» o in combinazione con altre parole. 5 Per uso s’intende, oltre all’apposizione di tale indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi anche:

a. la vendita, l’offerta di vendita o la messa in circolazione di orologi con una siffatta indicazione;

b. l’apposizione di tale designazione su insegne, annunci, prospetti, fatture, let- tere o carte di commercio.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

25 RS 232.11 26 Introdotto dal n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

Utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi. O

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Art. 427 Apposizione dell’indicazione di provenienza a. Sulla cassa 1 È considerata svizzera la cassa d’orologio:

a. sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (che sia la punzonatura, la lavorazione o la pulitura);

b. assiemata in Svizzera; c. controllata dal fabbricante in Svizzera; e d. i cui costi di produzione sono generati al 60 per cento in Svizzera.28

2 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su casse destinate a orologi ai sensi dell’articolo 1a.29 3 La designazione «cassa svizzera» o la sua traduzione può essere apposta su casse d’orologi svizzere non destinate a orologi svizzeri ai sensi dell’articolo 1a. Se queste designazioni sono apposte all’esterno della cassa, anche la provenienza dell’orologio o dei movimenti d’orologio deve essere indicata in modo visibile sull’orologio.30 4 e 5 …31

Art. 532 b.sul quadrante 1 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su quadranti destinati a orologi rispondenti ai criteri dell’articolo 1a. …33 2 Per i quadranti svizzeri, destinati ad orologi non svizzeri ai sensi dell’articolo 1a si può apporre, sul dorso, la menzione «quadrante svizzero», o la sua traduzione.

Art. 634 c. Su altri pezzi costitutivi 1 Le designazioni di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 4 possono solo essere apposte su pezzi costitutivi destinati a orologi ai sensi dell’articolo 1a. 2 I movimenti grezzi svizzeri esportati nonché i movimenti d’orologio creati sulla base di tali movimenti grezzi possono recare la designazione «Swiss parts».

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2593).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

31 Abrogati dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 33 Per. 2 abrogato dal n. I dell’O del 29 mar. 1995, con effetto dal 1° mag. 1995

(RU 1995 1218). 34 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1620). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).

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Art. 735 Campioni e collezioni Nonostante gli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 a 6, le casse, i quadranti e gli altri pezzi costitutivi possono portare indicazioni di provenienza svizzere allorché:36

a. sono esportati separatamente come campioni o collezioni campionarie, b. sono fabbricati in Svizzera e c. non vengono destinati alla vendita.

Art. 837 Disposizioni penali Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza soggiacciono alle disposi- zioni penali della LPM.

Art. 938 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Disposizione finale della modificazione del 27 maggio 199239 Le aziende che, alla data dell’entrata in vigore della presente modificazione hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell’articolo 3 capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l’utilizzazione durante cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, anche se l’assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all’estero.

Disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 201640 1 Gli orologi e i movimenti fabbricati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 1a lettera a e 2 capoverso 1 lettera a possono essere immessi per la prima volta in commercio solo fino al 31 dicembre 2020 con un’indicazione di provenienza conforme al diritto vigente al momento della produzione. 2 Possono essere esclusi dal calcolo dei costi di produzione di un orologio i costi delle casse e dei vetri che:

a. il fabbricante aveva in magazzino prima del 31 dicembre 2016; e b. sono montati in un orologio entro il 31 dicembre 2018.

35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992

(RU 1992 1229). 37 Art. 6 originario. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 dic. 1992, in vigore dal

1° apr. 1993 (RU 1993 312). 38 Art. 7 originario. 39 RU 1992 1229 40 RU 2016 2593