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Ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (stato 1° settembre 2014)

 RS 231.11

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Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu1)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° settembre 2014)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA); visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),5

ordina:

Capitolo 1: Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini Sezione 1: Organizzazione

Art. 1 Nomina 1 Nell’ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi. 2 Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubbli- cazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta. 4 Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest’ultimo.

RU 1993 1821 1 Nuova abbreviazione giusta l’art. 2 let. a dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune

abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208). 2 RS 231.1 3 RS 172.010.31 4 RS 172.010 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2427).

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Diritto d’autore

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Art. 2 Stato giuridico 1 La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell’ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni.7 2 I membri della Commissione arbitrale devono osservare il segreto d’ufficio.

Art. 3 Direzione amministrativa 1 La direzione amministrativa della Commissione arbitrale è affidata al presidente. In caso d’impedimento, egli è sostituito dal vicepresidente. 2 Il segretariato (art. 4) può essere chiamato ad assistere il presidente nelle mansioni amministrative.

Art. 4 Segretariato 1 Il dipartimento nomina il segretario della Commissione arbitrale d’intesa con il presidente di detta Commissione. Il segretariato è diretto da un segretario- giurista. Il dipartimento mette a disposizione della Commissione arbitrale l’infrastruttura neces- saria.8 1bis I I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.9 2 Nell’esercizio delle sue funzioni, il segretariato è indipendente dalle autorità amministrative ed è vincolato unicamente alle direttive del presidente. 3 Il segretario-giurista assolve segnatamente le seguenti mansioni:

a. redazione di decisioni, osservazioni e comunicati alle parti e alle autorità; b. stesura dei verbali; c. gestione della documentazione, informazione della Commissione arbitrale e

rielaborazione redazionale delle decisioni destinate alla pubblicazione. 4 Il segretario-giurista ha voto consultivo nei dibattiti in cui gli è stata affidata la ste- sura del verbale.

6 [RU 1996 1651, 2000 1157, 2008 5949 n.II. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora art. 8a ss dell’O del 25 nov. 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

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Art. 510 Informazione 1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa. 2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

Art. 6 Sede La Commissione arbitrale ha sede a Berna.

Art. 711 Contabilità Per la contabilità, la Commissione arbitrale è considerata un’unità amministrativa del dipartimento. Il dipartimento inserisce nel preventivo le entrate e le uscite della Commissione; i costi del personale e del materiale sono oggetto di due voci apposi- te.

Art. 812

Sezione 2: Procedura

Art. 9 Deposito della domanda 1 Contemporaneamente alla richiesta di approvazione di un tariffa, le società di gestione depositano i documenti richiesti nonché un breve resoconto sullo svolgi- mento delle trattative con le associazioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA). 2 Le richieste di approvazione di una nuova tariffa vanno sottoposte alla Commis- sione arbitrale almeno sette mesi prima dell’entrata in vigore prevista. Il presidente può derogare a tale termine in casi motivati. 3 Se le trattative non si sono svolte con la dovuta accuratezza, il presidente può respingere i documenti fissando un altro termine.

Art. 10 Avvio della procedura 1 Il presidente avvia la procedura di approvazione designando i membri della Came- ra arbitrale conformemente all’articolo 57 LDA e facendo circolare tra di loro gli esemplari delle domande con relativi annessi e eventuali altri documenti.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

12 Abrogato dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

Diritto d’autore

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2 Il presidente fa pervenire la domanda di approvazione di una tariffa alle associa- zioni di utenti che partecipano alle trattative con le società di gestione, fissando loro un termine congruo per comunicargli le osservazioni in forma scritta. 3 Se dalla domanda di approvazione risulta evidente che le trattative con le associa- zioni che rappresentano gli utenti (art. 46 cpv. 2 LDA) hanno dato luogo a un accor- do, si può omettere di richiedere le osservazioni.

Art. 1113 Decisione per circolazione degli atti Le decisioni sono comunicate per circolazione degli atti nella misura in cui le asso- ciazioni che rappresentano gli utenti hanno approvato la tariffa e qualora non sia stata presentata una domanda di convocazione di seduta da un membro della Camera arbitrale; le decisioni incidentali sono comunicate per circolazione degli atti.

Art. 12 Convocazione di una seduta 1 Il presidente fissa la data della seduta, convoca i membri della Camera arbitrale e comunica in tempo utile la data della seduta alle società di gestione e alle associa- zioni di utenti che partecipano alla procedura. 2 Di regola, le sedute si svolgono presso la sede della Commissione arbitrale (art. 6).

Art. 13 Audizione Le parti hanno il diritto di essere sentite.

Art. 14 Deliberazioni 1 Se l’audizione non ha dato luogo a un accordo tra le parti, la Camera arbitrale pro- cede immediatamente alle deliberazioni. 2 Le deliberazioni e il voto finale si tengono in assenza delle parti. 3 In caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.

Art. 15 Adeguamento dei progetti di tariffa 1 Se la Camera arbitrale ritiene che una tariffa o singole disposizioni tariffali non siano atte ad essere approvate, essa offre alla società di gestione la possibilità di modificare i propri progetti di tariffa prima di adottare una decisione, in modo da rendere possibile l’approvazione. 2 Qualora la società di gestione non si avvalesse di tale possibilità, la Camera arbi- trale può operare le necessarie modifiche di moto proprio (art. 59 cpv. 2 LDA).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

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Art. 16 Notifica della decisione 1 La decisione è notificata dal presidente, verbalmente o per scritto nel dispositivo, a deliberazioni concluse.14 2 Il presidente esamina e approva autonomamente la motivazione scritta; se la reda- zione presentasse punti controversi, questi possono essere sottoposti agli altri mem- bri della Camera arbitrale mediante circolazione degli atti.15 3 Per l’inizio del termine d’impugnazione è determinante la notificazione della deci- sione motivata per scritto.16 4 Nella decisione sono indicati i nominativi dei membri della Camera arbitrale non- ché del segretario-giurista; il segretario-giurista appone la sua firma accanto a quella del presidente.

Sezione 3:17 Tasse

Art. 16a Tasse ed esborsi 1 Le tasse per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14–18 dell’ordinanza del 10 settembre 196918 sulle tasse e spese nella procedura ammini- strativa. 2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

a. le diarie e le indennità; b. i costi per l’acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami par-

ticolari e per l’ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari; c. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi; d. i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 16b Obbligo di pagamento 1 Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione. 2 Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5152).

17 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427). 18 RS 172.041.0

Diritto d’autore

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3 In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un’associazione di utenti che è parte alla procedura.

Art. 16c Esigibilità Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.

Art. 16d Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200419 sugli emolumenti.

Capitolo 1a:20 Osservatorio dei provvedimenti tecnici

Art. 16e Organizzazione 1 L’osservatore delle misure tecniche adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA. È nominato dal Consiglio federale. 2 L’osservatore adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato ammini- strativamente all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. 3 L’osservatore dispone di una segreteria gestita dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Quest’ultimo assume i costi del servizio. 4 Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.

Art. 16f Adempimento dei compiti 1 Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici. 2 Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata. 3 Esso riferisce periodicamente al Consiglio federale e informa l’opinione pubblica in modo adeguato sulla propria attività; non dispone della facoltà di prendere deci- sioni o d’impartire istruzioni. 4 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all’Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

19 RS 172.041.1 20 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

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Art. 16g Notifiche 1 Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto. 2 Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell’articolo 16f capoverso 1. 3 Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.

Capitolo 2: Protezione dei programmi per computer

Art. 17 1 L’uso di un programma per computer, ammesso giusta l’articolo 12 capoverso 2 LDA, comprende:

a. l’osservanza delle pertinenti disposizioni, in particolare di quelle concernenti il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memo- rizzazione, come anche la produzione di una copia di lavoro, indispensabile per svolgere queste attività, da parte dell’acquirente legittimo;

b. il controllo del buon funzionamento del programma, l’esame o la sperimen- tazione dello stesso al fine di individuare idee e principi alla base di un ele- mento di programma, nella misura in cui ciò avviene nell’ambito di opera- zioni eseguite conformemente alle disposizioni.

2 Conformemente all’articolo 21 capoverso 1 LDA, le informazioni necessarie per le interfacce sono quelle non direttamente accessibili all’utente, ma indispensabili per far sì che un programma sviluppato indipendentemente divenga interoperativo con altri programmi. 3 Un pregiudizio intollerabile alla normale utilizzazione del programma giusta l’arti- colo 21 capoverso 2 LDA sussiste in particolare qualora le informazioni riguardanti le interfacce, ottenute mediante decodificazione, siano utilizzate per lo sviluppo, l’elaborazione o la commercializzazione di un programma la cui espressione è fon- damentalmente analoga.

Capitolo 2a: …

Art. 17a21

21 Introdotto dal n. 3 dell’all. 2 all’O del 19 nov. 2003 sui disabili (RU 2003 4501). Abroga- to dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

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Capitolo 3: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 1822 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di intro- duzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci in merito alle quali esiste il sospetto che la loro messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera in materia di diritto d’autore o dei diritti di protezione affini.

Art. 19 Domanda d’intervento 1 I titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.23

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.24 2 La domanda ha effetto per due anni a meno che, all’atto del deposito, sia stata fis- sata una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

Art. 20 Ritenzione di prodotti 1 Se l’ufficio doganale trattiene prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente. 2 L’Ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce ritenuta.25 3 Qualora fosse stabilito già prima della scadenza del termine previsto all’articolo 77 capoversi 2 e 2bis 26 LDA che al richiedente non è concesso ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.27

Art. 20a28 Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’Ammi-

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

24 Introdotto dal n. I 1 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competen- za dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

26 Ora: cpv. 2 e 3 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1778). 28 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541).

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nistrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenu- ta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzio- ne generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 20b29 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta- rio della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 20c30 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’arti- colo 77 capoverso 1 LDA. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle do- gane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i cam- pioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depo- sitante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i cam- pioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 2131 Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200732 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Capitolo 4: …

Art. 21a a 21f33

29 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541). 30 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2541). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2541). 32 RS 631.035 33 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5152). Abrogato dal n. I dell’O del

21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2427).

Diritto d’autore

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Capitolo 5:34 Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. il regolamento d’esecuzione del 7 febbraio 194135 della legge federale con- cernente la riscossione dei diritti d’autore;

b. l’ordinanza del DFGP dell’8 aprile 198236 concernente la concessione di autorizzazioni per la riscossione di diritti d’autore;

c. il regolamento del 22 maggio 195837 concernente la Commissione arbitrale federale per la riscossione di diritti d’autore.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

34 Originario Cap. 4. 35 [CS 2 820; RU 1956 1813, 1978 1692, 1982 523] 36 [RU 1982 525] 37 [RU 1958 285]