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Union européenne

EU187

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Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

 Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

REGOLAMENTO (UE) N. 608/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2013

relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EURO­ PEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­ ticolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) Nella risoluzione del 25 settembre 2008 su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria il Consiglio ha chiesto il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (2).

(2) La commercializzazione di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale reca notevole pregiudizio ai titolari dei diritti, agli utilizzatori e alle associazioni di produttori nonché ai fabbricanti e ai commercianti che rispettano le leggi. Inoltre, tale commercializzazione può ingannare i consumatori e può talvolta comportare rischi per la loro salute e sicurezza. Occorre pertanto tenere tali merci per quanto possibile lontano dal mercato dell’Unione e adot­ tare misure volte a contrastare tale commercializzazione illegale, pur senza ostacolare il commercio legittimo.

(3) Il riesame del regolamento (CE) n. 1383/2003 ha mo­ strato che, alla luce delle evoluzioni economiche, com­ merciali e legali, era necessario apportare alcuni miglio­ ramenti al quadro giuridico per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, nonché per garantire l’opportuna certezza del diritto.

(4) Le autorità doganali dovrebbero essere competenti per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale in relazione alle merci soggette a vigilanza o controllo doganale in conformità della normativa doganale dell’Unione, e per effettuare adeguati controlli su tali merci al fine di pre­ venire operazioni non conformi alle leggi in materia di diritti di proprietà intellettuale. Far rispettare i diritti di proprietà intellettuale alle frontiere, dove le merci sono o avrebbero dovuto essere soggette a vigilanza o controllo doganale, rappresenta un modo efficace per garantire rapidamente ed efficientemente protezione giuridica al titolare del diritto nonché agli utilizzatori e alle associa­ zioni di produttori. Se lo svincolo delle merci è sospeso o le merci sono bloccate dalle autorità doganali alla fron­ tiera dovrebbe essere avviato un solo procedimento lega­ le, mentre dovrebbero essere necessari diversi procedi­ menti distinti per ottenere lo stesso livello di tutela per merci immesse sul mercato che siano state ripartite e consegnate ai dettaglianti. Occorre fare un’eccezione per le merci immesse in libera pratica nell’ambito del regime della destinazione particolare, in quanto tali merci re­ stano soggette a vigilanza doganale anche se sono state immesse in libera pratica. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle merci trasportate dai passeggeri nei loro bagagli personali purché tali merci siano desti­ nate all’uso personale e non esistano indicazioni circa l’esistenza di un traffico commerciale.

(5) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 non copre alcuni di­ ritti di proprietà intellettuale e talune violazioni sono escluse dal suo ambito di applicazione. Per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale si dovrebbe estendere l’intervento doganale ad altri tipi di violazioni non coperte dal regolamento (CE) n. 1383/2003. È op­ portuno pertanto che il presente regolamento, oltre ai diritti già previsti dal regolamento (CE) n. 1383/2003, includa anche le denominazioni commerciali, nella mi­ sura in cui sono protette come diritti esclusivi di pro­ prietà dal diritto nazionale, le topografie di prodotti a semiconduttori, nonché i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la fina­ lità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.

(6) Le violazioni risultanti dal cosiddetto commercio paral­ lelo illegale e dai superamenti dei quantitativi sono escluse dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003. Le merci soggette a commercio parallelo illegale, vale a dire le merci che sono state fabbricate con l’accordo del titolare del diritto ma commercializzate per la prima volta nello spazio economico europeo senza la sua approvazione, e le merci oggetto di superamenti dei quantitativi, vale a dire le merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autorizzata dal titolare del diritto a produrre un certo quantitativo, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella

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(1) Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 maggio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo dell’11 giugno 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 196 del 2.8.2003, pag. 7.

convenuta tra tale persona e il titolare del diritto, sono fabbricate come merci autentiche, e non è pertanto op­ portuno che le autorità doganali concentrino i loro sforzi su di esse. Il commercio parallelo illegale e i superamenti dei quantitativi dovrebbero pertanto essere esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

(7) È opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, forniscano un’adeguata formazione ai funzionari doganali, al fine di garantire la corretta attua­ zione del presente regolamento.

(8) Dopo la sua piena attuazione, il presente regolamento contribuirà ulteriormente alla creazione di un mercato interno che garantisca ai titolari dei diritti una protezione più efficace, stimoli la creatività e l’innovazione e fornisca ai consumatori prodotti affidabili e di alta qualità, che dovrebbero a loro volta rafforzare le transazioni tran­ sfrontaliere tra consumatori, imprese e commercianti.

(9) Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limi­ tate nel settore doganale. Inoltre dovrebbe essere soste­ nuta la promozione di tecnologie e strategie per la ge­ stione del rischio al fine di ottimizzare le risorse a di­ sposizione delle autorità doganali.

(10) Il presente regolamento contiene soltanto norme proce­ durali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non stabilisce criteri per accertare l’esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

(11) In base alla «dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica» adottata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novembre 2001, l’accordo sugli aspetti com­ merciali dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) può e deve essere interpretato e applicato in modo da favorire il diritto dei membri dell’OMC di pro­ teggere la sanità pubblica e, in special modo, di promuo­ vere l’accesso ai medicinali per tutti. Pertanto, in linea con gli impegni internazionali dell’Unione e con la sua politica di cooperazione allo sviluppo, per quanto ri­ guarda i medicinali il cui passaggio nel territorio doga­ nale dell’Unione, con o senza trasbordo, deposito, rottura di carico o cambiamento del modo di trasporto, rappre­ senta solo una parte di un tragitto completo che inizia e termina al di fuori del territorio dell’Unione, occorre che le autorità doganali, quando valutano un rischio di vio­ lazione di diritti di proprietà intellettuale, tengano conto di eventuali probabilità significative che tali medicinali siano dirottati sul mercato dell’Unione.

(12) È opportuno che il presente regolamento non pregiudichi le disposizioni relative alla competenza dei tribunali, in particolare quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdi­ zionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1).

(13) Qualsiasi soggetto, utilizzatore, entità o associazione di produttori, che si trovi in condizione di avviare un pro­ cedimento giudiziario in loro nome con riguardo a una possibile violazione di un diritto di proprietà intellettuale, dovrebbe disporre della facoltà di presentare una doman­ da.

(14) Per garantire che i diritti di proprietà intellettuale siano tutelati in tutta l’Unione occorre consentire alle persone o alle entità di richiedere l’applicazione dei diritti del­ l’Unione alle autorità doganali di ogni singolo Stato membro. Tali richiedenti devono potersi rivolgere alle autorità doganali affinché agiscano a tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia nel loro Stato membro di ap­ partenenza che in un altro Stato membro.

(15) Al fine di garantire una rapida tutela dei diritti di pro­ prietà intellettuale occorre prevedere che le autorità do­ ganali, ove sospettino, sulla base di prove adeguate, che le merci soggette alla loro vigilanza violino diritti di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo o procedere al blocco di dette merci, di propria iniziativa o su richiesta, per consentire alle persone o alle entità aventi facoltà di presentare una domanda di avviare un procedimento inteso a determinare se sussiste una viola­ zione di un diritto di proprietà intellettuale.

(16) Il regolamento (CE) n. 1383/2003 autorizzava gli Stati membri a prevedere una procedura che consente la di­ struzione di alcune merci senza l’obbligo di avviare un procedimento per stabilire se un diritto di proprietà in­ tellettuale è stato violato. Come ha riconosciuto la riso­ luzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sull’impatto della contraffazione sul commercio interna­ zionale (2), tale procedura si è rivelata particolarmente efficace negli Stati membri in cui è in vigore. Essa do­ vrebbe pertanto essere resa obbligatoria per tutte le vio­ lazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed essere ap­ plicata ove il dichiarante o il detentore delle merci non sollevino obiezioni alla distruzione. Inoltre, la procedura dovrebbe prevedere che le autorità doganali possano

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(1) GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1. (2) GU C 45 E del 23.2.2010, pag. 47.

considerare che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano prestato il consenso alla distruzione delle merci qualora essi non abbiano notificato la propria esplicita opposizione alla distruzione entro i termini prescritti.

(17) Per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi è opportuno introdurre una procedura specifica per le pic­ cole spedizioni di merci contraffatte o usurpative, che dovrebbe consentire la distruzione di tali merci senza ottenere, in ciascun caso, l’esplicito consenso del richie­ dente. L’applicazione della procedura, tuttavia, dovrebbe essere subordinata a una richiesta generale fatta dal ri­ chiedente nella sua domanda. Pertanto, le autorità doga­ nali dovrebbero avere la possibilità di imporre al richie­ dente il pagamento dei costi derivanti dall’applicazione da tale procedura.

(18) Al fine di accrescere la certezza del diritto, è necessario modificare i termini per la sospensione dello svincolo o per il blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e le condizioni alle quali le autorità doganali devono trasmettere le informazioni sulle merci bloccate alle persone ed entità interessate, di cui al rego­ lamento (CE) n. 1383/2003.

(19) Tenuto conto della natura temporanea e preventiva delle misure adottate dalle autorità doganali in applicazione del presente regolamento e del conflitto di interessi delle parti interessate da tali misure, è necessario adeguare alcuni aspetti delle procedure per garantire l’applicazione armoniosa del regolamento, rispettando al tempo stesso i diritti delle parti interessate. Per quanto riguarda le di­ verse notifiche previste dal presente regolamento, occorre quindi che le autorità doganali informino la persona in­ teressata sulla base dei documenti concernenti il regime doganale o della situazione in cui si trovano le merci. Inoltre, poiché la procedura per la distruzione delle merci implica che il dichiarante o il detentore delle merci e il destinatario della decisione debbano comunicare even­ tuali obiezioni alla distruzione in parallelo, occorre ga­ rantire che il destinatario della decisione abbia la possi­ bilità di reagire all’eventuale obiezione alla distruzione sollevata dal dichiarante o dal detentore delle merci. Oc­ corre pertanto assicurare che il destinatario della deci­ sione riceva la notifica della sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci prima, o lo stesso giorno, rispetto al destinatario della decisione.

(20) La autorità doganali e la Commissione sono incoraggiate a cooperare con l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nell’ambito delle ri­ spettive competenze.

(21) Al fine di eliminare il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, l’accordo TRIPS prevede che i membri dell’OMC promuovano lo scambio di informazioni tra le autorità doganali sul com­ mercio di tali merci. Pertanto, la Commissione e le au­ torità doganali degli Stati membri dovrebbero poter pro­ cedere allo scambio di informazioni su presunte viola­ zioni dei diritti di proprietà intellettuale con le pertinenti autorità dei paesi terzi, anche riguardo a merci in transito nel territorio dell’Unione e provenienti da tali paesi terzi.

(22) Per motivi di efficienza occorre applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collabo­ razione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agrico­ la (1).

(23) La responsabilità delle autorità doganali dovrebbe essere disciplinata dalla legislazione degli Stati membri, anche se il fatto che le autorità doganali abbiano accolto una do­ manda non deve implicare che il destinatario della deci­ sione abbia diritto a un risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo delle autorità doganali e siano svin­ colate o in assenza di un provvedimento di blocco delle stesse.

(24) Poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, è opportuno prevedere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Questo non dovrebbe tuttavia impedire al destinatario della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone che potreb­ bero essere considerate responsabili ai sensi della legisla­ zione dello Stato membro in cui la merce è stata rinve­ nuta. Tali persone possono comprendere, se del caso, gli intermediari. I costi sostenuti e i danni subiti da persone diverse dalle autorità doganali a seguito di un intervento doganale, qualora lo svincolo delle merci sia sospeso o le merci siano bloccate a causa della denuncia di un terzo per motivi inerenti alla proprietà intellettuale, devono essere disciplinati dalla legislazione specifica applicabile a ciascun caso particolare.

(25) Il presente regolamento introduce la possibilità per le autorità doganali di consentire la circolazione, sotto vigi­ lanza doganale, delle merci da distruggere a fini di di­ struzione tra luoghi diversi all’interno del territorio do­ ganale dell’Unione. Le autorità doganali possono inoltre

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(1) GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

decidere di immettere tali merci in libera pratica in vista dell’ulteriore riciclaggio o smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi.

(26) La tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle dogane comporta lo scambio di dati sulle decisioni rela­ tive alle domande. Tale trattamento dei dati comprende anche i dati personali e deve essere effettuato in confor­ mità al diritto dell’Unione quale stabilito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1), e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle per­ sone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (2).

(27) Lo scambio di informazioni riguardanti le decisioni rela­ tive alle domande dovrebbe realizzarsi tramite una banca dati elettronica centrale. È opportuno definire le entità che controlleranno e gestiranno tale banca dati e l’entità incaricata di garantire la sicurezza del trattamento dei dati in essa contenuti. L’introduzione di qualsiasi tipo di interoperabilità o scambio dovrebbe innanzitutto ri­ spettare il principio di limitazione delle finalità, in base al quale i dati dovrebbero essere utilizzati allo scopo per cui è stata istituita la banca dati, al di là del quale non dovrebbero essere consentiti ulteriori scambi o interconnessioni.

(28) Al fine di garantire che la definizione di piccole spedi­ zioni possa essere adattata se non si rivela praticabile, tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzio­ namento della procedura o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla mo­ difica di elementi non essenziali della definizione di pic­ cole spedizioni, in particolare le quantità specifiche indi­ cate in tale definizione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga ade­ guate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella pre­ parazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Com­ missione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempe­ stiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(29) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni relative alla definizione degli elementi delle modalità pratiche per lo scambio di dati con i paesi terzi e delle disposizioni relative ai formulari per la do­ manda di intervento e per la richiesta di proroga del

periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, dovrebbero essere attribuite alla Commissione compe­ tenze di esecuzione, in particolare per definire tali ele­ menti delle modalità pratiche e per stabilire i modelli dei formulari. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3). Per stabilire i modelli dei formulari, benché l’oggetto delle disposizioni del presente regola­ mento cui dare esecuzione rientri nell’ambito di applica­ zione della politica commerciale comune, considerata la natura e le ripercussioni degli atti di esecuzione da adot­ tare a tal fine, è opportuno ricorrere alla procedura di consultazione, in quanto tutti i dettagli relativi alle infor­ mazioni da includere nei formulari derivano direttamente dal testo del presente regolamento. Tali atti di esecuzione si limiteranno pertanto a stabilire il formato e la struttura del formulario e non avranno altre implicazioni per la politica commerciale comune dell’Unione.

(30) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1383/2003.

(31) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato con­ sultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regola­ mento (UE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere il 12 ottobre 2011 (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le pro­ cedure per l’intervento delle autorità doganali quando merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sono, o avrebbero dovuto essere, soggette a vigilanza o controllo doganale nel territorio doganale dell’Unione conformemente al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), in par­ ticolare quando le merci si trovano nelle situazioni seguenti:

a) merci dichiarate per l’immissione in libera pratica, per l’esportazione o la riesportazione;

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(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. (2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. (4) GU C 363 del 13.12.2011, pag. 3. (5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

b) merci in entrata o in uscita dal territorio doganale dell’Unio­ ne;

c) merci vincolate a un regime sospensivo o poste in zona franca o in un deposito franco.

2. Per quanto riguarda le merci soggette a vigilanza o con­ trollo doganale, e fatti salvi gli articoli 17 e 18, le autorità doganali effettuano adeguati controlli doganali e adottano mi­ sure di identificazione proporzionate, come previsto all’arti­ colo 13, paragrafo 1, e all’articolo 72 del regolamento (CEE) n. 2913/92, sulla base di criteri di analisi del rischio al fine di prevenire atti non conformi alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale applicabile nel territorio dell’Unione e allo scopo di cooperare con i paesi terzi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

3. Il presente regolamento non si applica alle merci che sono state immesse in libera pratica nell’ambito del regime della de­ stinazione particolare.

4. Il presente regolamento non si applica alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viag­ giatori.

5. Il presente regolamento non si applica alle merci fabbri­ cate con il consenso del titolare del diritto né alle merci la cui fabbricazione è effettuata da una persona debitamente autoriz­ zata da un titolare del diritto a produrre un certo quantitativo di merci, ma che sono prodotte in quantità superiore a quella convenuta tra tale persona e il titolare del diritto.

6. Il presente regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s’intende per:

1) «droit de propriété intellectuelle»:

a) un marchio;

b) un disegno o modello;

c) un diritto d’autore o qualsiasi altro diritto connesso ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

d) un’indicazione geografica;

e) un brevetto ai sensi della normativa nazionale o del­ l’Unione;

f) un certificato protettivo complementare per i medicinali ai sensi del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parla­ mento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (1);

g) un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complemen­ tare per i prodotti fitosanitari (2);

h) una privativa comunitaria per ritrovati vegetali ai sensi del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (3);

i) una privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legisla­ zione nazionale;

j) una topografia di prodotto a semiconduttori ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

k) un modello di utilità, purché protetto come un diritto di proprietà intellettuale dalla normativa nazionale o del­ l’Unione;

l) una denominazione commerciale, purché protetta come un diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della normativa nazionale o dell’Unione;

2) «marchio»:

a) un marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (4);

b) un marchio registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

c) un marchio registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

3) «disegno» o «modello»:

a) un disegno o modello comunitario ai sensi del regola­ mento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (5);

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(1) GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1. (2) GU L 198 dell’8.8.1996, pag. 30. (3) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. (4) GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1. (5) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

b) un disegno o modello registrato in uno Stato membro o, per il Belgio, il Lussemburgo o i Paesi Bassi, presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;

c) un disegno o modello registrato in base ad accordi internazionali avente effetto in uno Stato membro o nell’Unione;

4) «indicazione geografica»:

a) un’indicazione geografica o una designazione d’origine protette per i prodotti agricoli e alimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento euro­ peo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1);

b) un’indicazione geografica o una designazione d’origine per il vino ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizza­ zione comune dei mercati agricoli e disposizioni speci­ fiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2);

c) una denominazione geografica per bevande aromatiz­ zate a base di prodotti vitivinicoli ai sensi del regola­ mento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla defi­ nizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (3);

d) un’indicazione geografica per le bevande spiritose ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geo­ grafiche delle bevande spiritose (4);

e) un’indicazione geografica per i prodotti non rientranti nelle lettere da a) a d), purché stabilita come diritto esclusivo di proprietà intellettuale ai sensi della norma­ tiva nazionale o dell’Unione;

f) un’indicazione geografica ai sensi degli accordi tra l’Unione e i paesi terzi e in quanto tale elencata in tali accordi;

5) «merci contraffatte»:

a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che

non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;

b) le merci oggetto di un atto che viola un’indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono de­ scritte da tale nome o termine;

c) l’imballaggio, l’etichetta, l’adesivo, il prospetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro ele­ mento analogo, anche presentati in modo distinto, og­ getto di un’azione che viola un marchio o un’indica­ zione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un’indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l’indicazione geogra­ fica;

6) «merci usurpative»: le merci oggetto di un’azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;

7) «merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellet­ tuale»: merci per le quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che, nello Stato membro in cui sono state trovate, sono a prima vista:

a) merci oggetto di un’azione che viola un diritto di pro­ prietà intellettuale in tale Stato membro;

b) dispositivi, prodotti o componenti principalmente pro­ gettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di qualsiasi tecnologia, dispositivo o componente che, durante il suo normale funzionamento, impedisce o limita gli atti relativi a opere non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o di qualsiasi diritto connesso e che riguardano un’azione che viola detti diritti in tale Stato membro;

c) qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di merci che violano un di­ ritto di proprietà intellettuale, se tali stampi o matrici riguardano un’azione che viola un diritto di proprietà intellettuale in tale Stato membro;

ITL 181/20 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2013

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (2) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (3) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. (4) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

8) «titolare del diritto»: il titolare di un diritto di proprietà intellettuale;

9) «domanda»: una domanda presentata al servizio doganale competente affinché le autorità doganali intervengano nel rispetto delle merci sospettate di violare un diritto di pro­ prietà intellettuale;

10) «domanda nazionale»: una domanda in cui si chiede alle autorità doganali di uno Stato membro di intervenire in tale Stato membro;

11) «domanda unionale»: una domanda presentata in uno Stato membro in cui si chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di inter­ venire nei rispettivi Stati membri;

12) «richiedente»: persona o entità a nome della quale è pre­ sentata una domanda;

13) «destinatario della decisione»: il destinatario di una deci­ sione di accoglimento di una domanda;

14) «detentore delle merci»: la persona che è proprietaria delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellet­ tuale o che ha un diritto analogo di disporne, o il controllo fisico su tali merci;

15) «dichiarante»: il dichiarante quale definito all’articolo 4, punto 18, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

16) «distruzione»: la distruzione fisica, il riciclaggio o lo smal­ timento di merci al di fuori dei circuiti commerciali in modo da non arrecare danni al destinatario della decisione;

17) «territorio doganale unionale»: il territorio doganale della Comunità quale definito all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

18) «svincolo della merce»: il rilascio della merce quale definito all’articolo 4, punto 20, del regolamento (CEE) n. 2913/92;

19) «piccola spedizione»: una spedizione postale o una spedi­ zione a mezzo di corriere espresso che:

a) comporta al massimo tre unità;

ovvero

b) ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi.

Ai fini della lettera a), per «unità», se disimballata, si inten­ dono merci della nomenclatura combinata classificate se­ condo l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) o, se imballata, l’imballaggio di tali merci destinato ad essere venduto al dettaglio al consumatore finale.

Ai fini della presente definizione le singole merci dello stesso codice della nomenclatura combinata sono conside­ rate unità diverse e le merci presentate come insiemi clas­ sificati in un unico codice della nomenclatura combinata sono considerate una sola unità;

20) «merci deperibili»: le merci che secondo le autorità doganali si deteriorano se conservate fino a venti giorni dalla data di sospensione del loro svincolo o blocco;

21) «licenza esclusiva»: una licenza (generale o limitata) che autorizza il licenziatario, ad esclusione di tutte le altre persone, compresa la persona che concede la licenza, a usare un diritto di proprietà intellettuale nel modo auto­ rizzato dalla licenza.

CAPO II

DOMANDE

SEZIONE 1

Presentazione delle domande

Articolo 3

Facoltà di presentare una domanda

Nella misura in cui sono legittimate ad avviare un procedimento al fine di determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato nello Stato membro o negli Stati membri in cui le autorità doganali sono invitate a intervenire, le seguenti persone ed entità hanno la facoltà di presentare:

1) una domanda nazionale o unionale:

a) i titolari dei diritti;

b) gli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Con­ siglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di pro­ prietà intellettuale (2);

c) gli organi di difesa professionali di cui all’articolo 4, pa­ ragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/48/CE;

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/21

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

d) i gruppi ai sensi dell’articolo 3, punto 2, e dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le as­ sociazioni di produttori ai sensi dell’articolo 118 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 o analoghe associazioni di produttori previste dalla legislazione dell’Unione che disciplina le indicazioni geografiche rappresentanti i pro­ duttori di prodotti con indicazione geografica o i rappre­ sentanti di tali associazioni, in particolare i regolamenti (CE) n. 1601/91 e (CE) n. 110/2008 e gli operatori au­ torizzati ad utilizzare un’indicazione geografica; e gli or­ ganismi o autorità di ispezione competenti per tale indi­ cazione geografica;

2) una domanda nazionale:

a) le persone o entità autorizzate ad utilizzare diritti di proprietà intellettuale che sono state formalmente auto­ rizzate dal titolare del diritto a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato;

b) le associazioni di produttori previste nella legislazione degli Stati membri che disciplinano le indicazioni geogra­ fiche rappresentanti i produttori di prodotti con indica­ zioni geografiche o i rappresentanti di tali associazioni e gli operatori autorizzati ad utilizzare un’indicazione geo­ grafica, nonché gli organismi o autorità di ispezione com­ petenti per tale indicazione geografica;

3) una domanda unionale: i titolari di licenze esclusive che coprono l’intero territorio di due o più Stati membri, qualora tali titolari di licenze siano stati formalmente autorizzati in tali Stati membri dai titolari dei diritti a proporre un’azione per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

Articolo 4

Diritti di proprietà intellettuale coperti da domande unionali

Una domanda unionale può essere presentata solo per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale basati sulla legislazione unionale che producono effetti in tutta l’Unione.

Articolo 5

Presentazione delle domande

1. Ciascuno Stato membro designa il servizio doganale com­ petente a ricevere e a trattare le domande («servizio doganale competente»). Lo Stato membro informa di conseguenza la Commissione, che rende pubblico un elenco dei servizi doganali competenti designati dagli Stati membri.

2. Le domande sono presentate al servizio doganale compe­ tente. Le domande devono essere compilate utilizzando il for­ mulario di cui all’articolo 6 e devono contenere le informazioni ivi richieste.

3. La domanda presentata dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, soddisfa i seguenti requisiti:

a) è presentata al servizio doganale competente entro quattro giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svin­ colo o del blocco delle merci;

b) è nazionale;

c) contiene le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Il richiedente, tuttavia, può omettere le informazioni di cui alle lettere g), h) o i) di tale articolo.

4. Fatto salvo il caso di cui all’articolo 3, paragrafo 3, solo una domanda nazionale e una domanda unionale per Stato membro può essere presentata per lo stesso diritto di proprietà intellettuale tutelato in tale Stato membro. Nel caso previsto all’articolo 3, paragrafo 3, é concesso presentare più di una domanda unionale.

5. Qualora una domanda unionale sia accolta per uno Stato membro già oggetto di un’altra domanda unionale accolta per lo stesso richiedente e per lo stesso diritto di proprietà intellet­ tuale, le autorità doganali di tale Stato membro intervengono in base alla domanda unionale accolta per prima. Esse informano il servizio doganale competente dello Stato membro in cui è stata accolta la successiva domanda unionale, che modifica o revoca la decisione che accoglie tale successiva domanda unionale.

6. Se sono disponibili sistemi informatizzati per il ricevi­ mento e il trattamento delle domande, queste, come pure even­ tuali allegati, sono presentate utilizzando tecniche di tratta­ mento elettronico dei dati. Gli Stati membri e la Commissione sviluppano, mantengono e utilizzano siffatti sistemi in base al piano strategico pluriennale di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (1).

Articolo 6

Formulario

1. La Commissione stabilisce un formulario per la domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

ITL 181/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2013

(1) GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

2. Il formulario per la domanda specifica le informazioni che devono essere fornite all’interessato ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 e delle leggi nazionali di attuazione della di­ rettiva 95/46/CE.

3. La Commissione assicura che il richiedente fornisca le informazioni seguenti all’interno del formulario:

a) dati riguardanti il richiedente;

b) lo status del richiedente, ai sensi dell’articolo 3;

c) documenti che forniscono le prove al servizio doganale competente che il richiedente ha facoltà di presentare la domanda;

d) ove il richiedente presenti la domanda tramite un rappre­ sentante, i dati delle persone che lo rappresentano e le prove dei poteri di rappresentanza di tale persona, in con­ formità alla legislazione dello Stato membro in cui la do­ manda è presentata;

e) il diritto o i diritti di proprietà intellettuale da tutelare;

f) nel caso di una domanda unionale, gli Stati membri in cui si chiede l’intervento delle autorità doganali;

g) dati specifici e tecnici delle merci autentiche, comprese, se del caso, marcature quali codici a barre e immagini;

h) le informazioni necessarie per consentire alle autorità doga­ nali di individuare prontamente le merci in questione;

i) informazioni pertinenti al fine di consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati, quali i dati relativi ai distributori autorizzati;

j) se le informazioni fornite in conformità delle lettere g), h) o i) del presente paragrafo devono essere contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5;

k) le generalità di ogni rappresentante designato dal richiedente per assumere la responsabilità degli aspetti giuridici e tecni­ ci;

l) un impegno del richiedente a notificare al servizio doganale competente qualsiasi situazione di cui all’articolo 15;

m) l’impegno del richiedente a trasmettere e aggiornare tutte le informazioni utili per consentire alle autorità doganali di analizzare e valutare il rischio di violazione del o dei diritti di proprietà intellettuale interessati;

n) l’impegno del richiedente ad assumersi responsabilità alle condizioni stabilite all’articolo 28;

o) l’impegno del richiedente a sostenere i costi di cui all’arti­ colo 29 alle condizioni stabilite nello stesso articolo;

p) l’accordo del richiedente sul fatto che i dati da lui forniti potranno essere trattati dalla Commissione e dagli Stati membri;

q) se il richiedente chiede il ricorso alla procedura di cui all’ar­ ticolo 26 e, ove richiesto dalle autorità doganali, se accetta di coprire le spese legate alla distruzione delle merci con­ formemente a tale procedura.

SEZIONE 2

Decisioni relative alle domande

Articolo 7

Trattamento delle domande incomplete

1. Se, al ricevimento di una domanda, il servizio doganale competente ritiene che la domanda non contenga tutte le in­ formazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 3, esso sollecita il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta.

In tale caso il termine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è so­ speso fino al ricevimento delle informazioni richieste.

2. Se il richiedente non fornisce le informazioni mancanti entro il termine indicato al primo comma del paragrafo 1, il servizio doganale competente respinge la domanda.

Articolo 8

Tasse

Al richiedente non è chiesto alcun contributo per coprire le spese amministrative risultanti dal trattamento della domanda.

Articolo 9

Notifica di decisioni che accolgono o rigettano domande

1. Il servizio doganale competente notifica al richiedente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. In caso di rigetto il ser­ vizio doganale competente motiva la propria decisione e forni­ sce informazioni sulla procedura di ricorso.

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/23

2. Se le autorità doganali hanno comunicato al richiedente lo svincolo o il blocco delle merci prima della presentazione di una domanda, il servizio doganale competente notifica al richie­ dente la decisione di accogliere o rigettare la domanda entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Articolo 10

Decisioni relative alle domande

1. La decisione di accoglimento di una domanda nazionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozio­ ne.

La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire ha effetto nello Stato membro in cui la domanda nazionale è stata presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione.

2. La decisione di accoglimento di una domanda unionale e ogni decisione di revoca o di modifica di tale decisione produce effetti come segue:

a) nello Stato membro in cui la domanda è stata presentata, il giorno successivo alla data di adozione;

b) in tutti gli altri Stati membri in cui è chiesto l’intervento delle autorità doganali, il giorno successivo alla data della notifica alle autorità doganali ai sensi dell’articolo 14, para­ grafo 2, a condizione che il destinatario della decisione abbia assolto i propri obblighi a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, per quanto riguarda i costi di traduzione.

La decisione di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è efficace, nello Stato membro in cui la domanda unionale è stata presentata e in tutti gli altri Stati membri in cui è richiesto l’intervento delle autorità doga­ nali, il giorno successivo alla data di scadenza del periodo da prorogare.

Articolo 11

Periodo durante il quale le autorità competenti devono intervenire

1. In caso di accoglimento della domanda, il servizio doga­ nale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

Tale periodo inizia il giorno da cui decorre la decisione di accoglimento della domanda, a norma dell’articolo 10, e non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione.

2. Le domande presentate dopo la notifica da parte delle autorità doganali della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci in conformità all’articolo 18, paragrafo 3, che non

contengono le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere g), h) o i), sono accolte solo per la sospensione dello svincolo o del blocco di tali merci, a meno che tali informazioni siano fornite entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

3. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della domanda è revocata o mo­ dificata di conseguenza da parte del servizio doganale compe­ tente che ha adottato la decisione.

Articolo 12

Proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire

1. Alla scadenza del periodo durante il quale le autorità do­ ganali devono intervenire e previo pagamento, da parte del destinatario della decisione, di eventuali debiti a dette autorità in conformità al presente regolamento, il servizio doganale competente che ha adottato la decisione iniziale può prorogare tale periodo su richiesta del destinatario della decisione.

2. Se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata al servizio doganale competente meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo da prorogare, questo può rifiutare tale richiesta.

3. Il servizio doganale competente notifica la propria deci­ sione in merito alla proroga al destinatario della decisione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. Il servizio doganale competente stabilisce il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

4. Il periodo prorogato durante il quale le autorità doganali devono intervenire decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo precedente e non è superiore a un anno.

5. Se un diritto di proprietà intellettuale cessa di avere effetto o se il richiedente, per altri motivi, cessa di avere la facoltà di presentare una domanda, le autorità doganali non intervengono. La decisione di accoglimento della proroga è revocata o modi­ ficata di conseguenza da parte delle autorità doganali che hanno adottato la decisione.

6. Al destinatario della decisione non è chiesto alcun con­ tributo per coprire le spese amministrative risultanti dal tratta­ mento della domanda di proroga.

7. La Commissione stabilisce un formulario per la domanda di proroga mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

ITL 181/24 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2013

Articolo 13

Modifica della decisione con riguardo ai diritti di proprietà intellettuale

Il servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda può modificare l’elenco dei diritti di proprietà intellettuale contenuto in detta decisione su richie­ sta del destinatario della stessa.

Se è aggiunto un nuovo diritto di proprietà intellettuale, la richiesta contiene le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere c), e), g), h) e i).

Nel caso di una decisione di accoglimento di una domanda unionale, qualsiasi modifica consistente nell’aggiunta di diritti di proprietà intellettuale è limitata ai diritti di cui all’articolo 4.

Articolo 14

Obblighi di notifica del servizio doganale competente

1. Il servizio doganale competente a cui è stata presentata una domanda nazionale trasmette, subito dopo la loro adozio­ ne, agli uffici doganali interessati del proprio Stato membro, le seguenti decisioni:

a) le decisioni di accoglimento della domanda;

b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;

c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;

d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le auto­ rità doganali devono intervenire.

2. Il servizio doganale competente a cui è stata presentata la domanda unionale trasmette le decisioni seguenti al servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati in tale domanda, subito dopo la loro adozione:

a) le decisioni di accoglimento della domanda;

b) le decisioni di revoca delle decisioni di accoglimento della domanda;

c) le decisioni di modifica delle decisioni di accoglimento della domanda;

d) le decisioni di proroga del periodo durante il quale le auto­ rità doganali devono intervenire.

Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale trasmette imme­ diatamente tali decisioni, dopo averle ricevute, ai propri uffici doganali.

3. Il servizio doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri indicati nella domanda unionale possono richiedere al servizio doganale competente che ha adottato la decisione di accoglimento della domanda di fornire loro ulte­ riori informazioni considerate necessarie ai fini dell’attuazione di tale decisione.

4. Il servizio doganale competente trasmette la sua decisione di sospendere gli interventi delle autorità doganali ai sensi del­ l’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e articolo 16, paragrafo 2, agli uffici doganali del proprio Stato membro, subito dopo la sua adozione.

Articolo 15

Obblighi di notifica del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione notifica immediatamente al servi­ zio doganale competente che ha accolto la domanda le seguenti informazioni:

a) un diritto di proprietà intellettuale contemplato nella do­ manda ha cessato di avere effetto;

b) il destinatario della decisione cessa per altri motivi di avere la facoltà di presentare la domanda;

c) sono state apportate modifiche alle informazioni di cui al­ l’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 16

Inadempimento dei propri obblighi da parte del destinatario della decisione

1. Se il destinatario della decisione utilizza le informazioni fornite dalle autorità doganali per fini diversi da quelli previsti all’articolo 21, il servizio doganale competente dello Stato mem­ bro in cui le informazioni sono state fornite o utilizzate scor­ rettamente può:

a) revocare le decisioni da esso adottate accogliendo una do­ manda nazionale di tale destinatario della decisione e rifiu­ tare di prorogare il periodo durante il quale le autorità do­ ganali devono intervenire;

b) sospendere sul suo territorio, durante il periodo in cui le autorità doganali devono intervenire, le decisioni di accogli­ mento di una domanda unionale di tale destinatario della decisione.

2. Il servizio doganale competente può decidere di sospen­ dere gli interventi delle autorità doganali fino allo scadere del periodo durante il quale dette autorità devono intervenire se il destinatario della decisione:

a) non adempie agli obblighi di notifica di cui all’articolo 15;

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/25

b) non adempie agli obblighi sulla restituzione dei campioni di cui all’articolo 19, paragrafo 3;

c) non adempie agli obblighi sui costi e le traduzioni di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 3;

d) senza una ragione valida, non avvia il procedimento previsto all’articolo 23, paragrafo 3, o all’articolo 26, paragrafo 9.

Nel caso di una domanda unionale, la decisione di sospendere l’intervento delle autorità doganali ha effetto solo nello Stato membro in cui è presa tale decisione.

CAPO III

INTERVENTO DELLE AUTORITÀ DOGANALI

SEZIONE 1

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale

Articolo 17

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci a seguito dell’accoglimento di una domanda

1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale coperto da una deci­ sione di accoglimento di una domanda, esse sospendono lo svincolo o procedono al blocco delle merci.

2. Prima di sospendere lo svincolo o di procedere al blocco delle merci, le autorità doganali possono chiedere al destinatario della decisione di trasmettere loro tutte le informazioni perti­ nenti per quanto riguarda le merci. Le autorità doganali possono anche fornire al destinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci e sulla loro attuale o pre­ sunta natura nonché, se del caso, immagini degli stessi.

3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al deten­ tore delle merci la sospensione dello svincolo delle merci o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospen­ sione o dal blocco.

Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al de­ tentore delle merci e due o più persone sono considerate deten­ trici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone.

Le autorità doganali informano il destinatario della decisione della sospensione dello svincolo delle merci o del loro blocco lo stesso giorno, o immediatamente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.

Le notifiche contengono le informazioni sul procedimento di cui all’articolo 23.

4. Le autorità doganali informano il destinatario della deci­ sione e il dichiarante o il detentore delle merci in merito alla quantità effettiva o stimata e alla natura effettiva o presunta delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate, fornendo se del caso le immagini disponibili delle stesse. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e del­ l’indirizzo del destinatario, del mittente e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

Articolo 18

Sospensione dello svincolo o blocco delle merci prima dell’accoglimento di una domanda

1. Se le autorità doganali individuano merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che non sono og­ getto di una decisone di accoglimento di una domanda posso­ no, salvo in caso di merci deperibili, sospendere lo svincolo o bloccare tali merci.

2. Prima di sospendere lo svincolo o di bloccare le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, le au­ torità doganali, senza divulgare alcuna informazione oltre alla quantità effettiva o stimata di merci, alla loro attuale o presunta natura e ad eventuali immagini degli stessi, possono chiedere a qualsiasi persona che potrebbe potenzialmente avere facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale di fornire loro tutte le informa­ zioni pertinenti.

3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al deten­ tore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo da tale sospensione o dal blocco.

Se le autorità doganali decidono di effettuare la notifica al de­ tentore delle merci e due o più persone sono considerate deten­ trici delle merci, le autorità doganali non sono obbligate a notificare a più di una di tali persone.

Le autorità doganali notificano alle persone o entità che hanno facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta viola­ zione dei diritti di proprietà intellettuale la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci lo stesso giorno, o immediata­ mente dopo, rispetto al richiedente o al detentore delle merci.

Le autorità doganali possono consultare le autorità pubbliche competenti ai fini di identificare le persone o entità che hanno la facoltà di presentare una domanda.

ITL 181/26 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2013

La notifica contiene le informazioni sul procedimento di cui all’articolo 23.

4. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o provvedono a sbloccarle subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali nei seguenti casi:

a) se non hanno identificato nessuna persona o entità avente facoltà di presentare una domanda relativa alla presunta vio­ lazione di diritti di proprietà intellettuale entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svincolo o dal blocco delle merci;

b) se non hanno ricevuto una domanda ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, o hanno respinto una tale domanda.

5. Qualora una domanda sia stata accolta le autorità doga­ nali, su richiesta e se loro disponibili, informano il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci, nonché del regime doganale, dell’origine, della provenienza e della de­ stinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

Articolo 19

Ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate

1. Le autorità doganali offrono al destinatario della decisione e al dichiarante o al detentore delle merci la possibilità di ispe­ zionare le merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

2. Le autorità doganali possono prelevare campioni rappre­ sentativi delle merci. Esse possono fornire o inviare tali cam­ pioni al destinatario della decisione, su richiesta del detentore ed esclusivamente a fini di analisi e per agevolare il procedimento successivo inerente a merci contraffatte e usurpative. Tutte le analisi dei campioni sono effettuate sotto la responsabilità esclu­ siva del destinatario della decisione.

3. Salvo che le circostanze non lo consentano, il destinatario della decisione restituisce i campioni di cui al paragrafo 2 alle autorità doganali una volta ultimata l’analisi, al più tardi prima che le merci siano svincolate o sbloccate.

Articolo 20

Condizioni di magazzinaggio

Le condizioni di magazzinaggio delle merci nel periodo di so­ spensione dello svincolo o di blocco sono decise dalle autorità doganali.

Articolo 21

Uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione

Il destinatario della decisione che ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, all’articolo 18, paragrafo 5, all’articolo 19 o all’articolo 26, paragrafo 8, può divulgare o utilizzare dette informazioni esclusivamente per i seguenti fini:

a) avviare un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e utilizzarle nel corso di tale procedimento;

b) in relazione a indagini penali connesse alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e avviate da autorità pubbli­ che nello Stato membro in cui si trovano le merci;

c) avviare un procedimento penale e utilizzarle nel corso di tale procedimento;

d) chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone;

e) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci la distruzione delle merci a norma dell’articolo 23, paragrafo 1;

f) convenire con il dichiarante o il detentore delle merci l’am­ montare della garanzia di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 22

Condivisione di informazioni e dati tra le autorità doganali

1. Fatte salve le disposizioni applicabili in materia di prote­ zione dei dati nell’Unione e al fine di contribuire all’elimina­ zione del commercio internazionale di merci che violano i di­ ritti di proprietà intellettuale, la Commissione e le autorità do­ ganali degli Stati membri possono condividere taluni dati e informazioni a loro disposizione con le autorità competenti dei paesi terzi secondo le modalità pratiche di cui al paragrafo 3.

2. I dati e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono scam­ biati per consentire che sia posta celermente in essere un’effet­ tiva tutela da spedizioni che violano i diritti di proprietà intel­ lettuale. Possono riguardare i sequestri, le tendenze e i rischi in generale, anche in relazione alle merci in transito nel territorio dell’Unione e che sono originarie del territorio di paesi terzi o ad esso destinate. Possono includere, se del caso, i seguenti dati:

a) la natura e la quantità delle merci;

b) il diritto di proprietà intellettuale di cui si sospetta la viola­ zione;

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/27

c) l’origine, la provenienza e la destinazione delle merci;

d) informazioni sugli spostamenti dei mezzi di trasporto, in particolare:

i) la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’im­ matricolazione del mezzo di trasporto;

ii) i riferimenti della lettera di vettura o di altro documento di trasporto;

iii) il numero dei container;

iv) il peso del carico;

v) la descrizione e/o codificazione delle merci;

vi) il numero di prenotazione;

vii) il numero del sigillo;

viii) la località della prima operazione di carico;

ix) la località finale di scarico;

x) le località di trasbordo;

xi) la data presunta di arrivo alla località finale di scarico;

e) informazioni sui movimenti dei container, in particolare:

i) il numero distintivo del container;

ii) la situazione di carico del container;

iii) la data della movimentazione;

iv) il tipo di movimentazione (carico, scarico, trasbordo, entrata, uscita ecc.);

v) la denominazione dell’imbarcazione o il numero d’im­ matricolazione del mezzo di trasporto;

vi) il numero del viaggio;

vii) la località;

viii) la lettera di vettura o altro documento di trasporto.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono gli elementi delle modalità pratiche necessarie per quanto con­ cerne lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 34, paragrafo 3.

SEZIONE 2

Distruzione delle merci, avvio del procedimento e svincolo anticipato delle merci

Articolo 23

Distruzione delle merci e avvio del procedimento

1. Le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intel­ lettuale possono essere distrutte sotto controllo doganale senza che sia necessario determinare se un diritto di proprietà intel­ lettuale sia stato violato a norma del diritto dello Stato membro in cui si trovano le merci, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato vio­ lato;

b) il destinatario della decisione ha confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla distruzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci;

c) il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato per iscritto alle autorità doganali il proprio accordo alla di­ struzione delle merci, entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confer­ mato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro i suddetti termini, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla di­ struzione di tali merci.

Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pon­ gono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali, se entro i termini di cui al primo comma, lettere a) e b), il destinatario della decisione non ha confermato loro per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato né ha dato loro il proprio accordo alla distruzione, a meno che le stesse autorità siano state debi­ tamente informate dell’avvio di un procedimento per determi­ nare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

2. La distruzione delle merci si svolge sotto controllo doga­ nale e sotto la responsabilità del destinatario della decisione, salvo diversamente specificato dal diritto nazionale dello Stato membro in cui le merci sono distrutte. Prima della distruzione delle merci possono essere prelevati dei campioni dalle autorità competenti. I campioni prelevati prima della distruzione pos­ sono essere usati per fini educativi.

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3. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato per iscritto il proprio accordo alla distruzione e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il deten­ tore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera c), entro i termini ivi menzionati, dette autorità ne danno imme­ diata notifica al destinatario della decisione. Entro dieci giorni lavorativi, o tre giorni lavorativi nel caso di merci deperibili, dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il destinatario della decisione avvia un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato viola­ to.

4. Salvo in caso di merci deperibili, le autorità doganali pos­ sono, in casi appropriati, prorogare i termini di cui al paragrafo 3 fino a un massimo di dieci giorni lavorativi su richiesta de­ bitamente giustificata del destinatario della decisione.

5. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se, entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, non sono state debitamente informate, in conformità del para­ grafo 3, dell’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato violato.

Articolo 24

Svincolo anticipato delle merci

1. Se le autorità doganali sono state informate dell’avvio di un procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali sono stati violati, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento.

2. Le autorità doganali svincolano le merci o pongono fine al loro blocco solo se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

a) il dichiarante o il detentore delle merci hanno fornito una garanzia di un importo sufficiente da proteggere gli interessi del destinatario della decisione;

b) l’autorità competente per determinare se un diritto di pro­ prietà intellettuale è stato violato non ha autorizzato misure precauzionali;

c) tutte le formalità doganali sono state espletate.

3. La fornitura della garanzia di cui al paragrafo 2, lettera a), non pregiudica le altre vie di ricorso a disposizione del desti­ natario della decisione.

Articolo 25

Merci destinate alla distruzione

1. Le merci da distruggere di cui agli articoli 23 o 26 non sono:

a) immesse in libera pratica, a meno che le autorità doganali, con l’accordo del destinatario della decisione, decidano che ciò è necessario, nel caso in cui le merci debbano essere riciclate o sottoposte a smaltimento al di fuori dei circuiti commerciali, anche per fini di sensibilizzazione, formativi ed educativi. Le condizioni per l’immissione in libera pratica delle merci sono determinate dalle autorità doganali;

b) portate fuori dal territorio doganale dell’Unione;

c) esportate;

d) riesportate;

e) vincolate a un regime sospensivo;

f) collocate in una zona franca o in un deposito franco.

2. Le autorità doganali possono consentire la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 sotto vigilanza doganale tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione a fini di distruzione sotto controllo doganale.

Articolo 26

Procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni

1. Il presente articolo si applica alle merci che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) le merci sono sospettate di essere contraffatte o usurpative;

b) le merci non sono deperibili;

c) le merci sono coperte da una decisione di accoglimento di una domanda;

d) il destinatario della decisione ha chiesto nella sua domanda il ricorso alla procedura di cui al presente articolo;

e) le merci sono trasportate in piccole spedizioni.

2. Qualora si applichi la procedura descritta al presente arti­ colo, non si applicano né l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, né l’articolo 19, paragrafi 2 e 3.

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3. Le autorità doganali notificano al dichiarante o al deten­ tore delle merci la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci entro un giorno lavorativo dalla sospensione dello svin­ colo o dal blocco delle merci. La notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci include le seguenti informa­ zioni:

a) che le autorità doganali intendono distruggere le merci;

b) i diritti del dichiarante o del detentore delle merci di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

4. Il dichiarante o il detentore delle merci hanno la possibi­ lità di esprimere il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci.

5. Le merci interessate possono essere distrutte se, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci, il dichiarante o il detentore delle merci hanno confermato alle autorità doganali il proprio accordo alla loro distruzione.

6. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro il termine di cui al paragrafo 5, le au­ torità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distru­ zione delle merci.

7. La distruzione è effettuata sotto controllo doganale. Le autorità doganali forniscono, su richiesta e se del caso, al de­ stinatario della decisione informazioni sulla quantità effettiva o stimata di merci distrutte e sulla loro natura.

8. Se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci e se le autorità doganali non ritengono che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato tale accordo a norma del paragrafo 6, dette autorità ne danno immediata notifica al destinatario della decisione e lo informano della quantità e della natura delle merci, includendo se del caso delle loro immagini. Le autorità doganali, su richiesta e se loro disponibili, informano altresì il destinatario della decisione del nome e dell’indirizzo del destinatario, dello speditore e del dichiarante o del detentore delle merci nonché del regime doganale, dell’origine, della pro­ venienza e della destinazione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

9. Le autorità doganali concedono lo svincolo delle merci o pongono fine al loro blocco subito dopo l’espletamento di tutte le formalità doganali se, entro dieci giorni lavorativi dalla noti­ fica di cui al paragrafo 8, il destinatario della decisione non ha trasmesso loro informazioni sull’avvio di un procedimento per determinare se un diritto di proprietà intellettuale è stato viola­ to.

10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all’articolo 35, per quanto concerne la modifica delle quantità indicate nella definizione di piccole spe­ dizioni, qualora tale definizione non si riveli praticabile tenuto conto della necessità di garantire l’efficace funzionamento della procedura di cui al presente articolo o se necessario per evitarne l’elusione in relazione alla composizione delle spedizioni.

CAPO IV

RESPONSABILITÀ, COSTI E SANZIONI

Articolo 27

Responsabilità delle autorità doganali

Fatto salvo il diritto nazionale, la decisione di accoglimento di una domanda non conferisce al destinatario di detta decisione un diritto al risarcimento qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale sfuggano al controllo di un ufficio doganale e siano svincolate o in assenza di un provve­ dimento di blocco delle stesse.

Articolo 28

Responsabilità del destinatario della decisione

Se un procedimento debitamente avviato a norma del presente regolamento è interrotto a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, se i campioni prelevati a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, non sono restituiti o sono danneg­ giati e resi inutilizzabili a seguito di un atto o di un’omissione del destinatario della decisione, o se emerge in seguito che le merci in questione non violano un diritto di proprietà intellet­ tuale, il destinatario della decisione è responsabile nei confronti di ogni detentore delle merci o dichiarante che abbiano subito un danno a tal riguardo, in conformità alla legislazione specifica applicabile.

Articolo 29

Costi

1. Se richiesto dalle autorità doganali, il destinatario della decisione rimborsa i costi sostenuti da dette autorità, o da altri soggetti che agiscono per conto di esse, dal momento del blocco o della sospensione dello svincolo delle merci, magazzi­ naggio e manipolazione inclusi, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, all’articolo 18, paragrafo 1, e all’articolo 19, para­ grafi 2 e 3, e quando ricorrono a misure correttive quali la distruzione delle merci in conformità agli articoli 23 e 26.

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Il destinatario di una decisione al quale sono stati notificati la sospensione dello svincolo o il blocco delle merci riceve, su richiesta, dalle autorità doganali informazioni riguardanti il luogo e le modalità di magazzinaggio di tali merci e i costi stimati di magazzinaggio di cui al presente paragrafo. Le infor­ mazioni sui costi stimati possono essere espresse in termini di tempo, prodotto, volume, peso o servizio, a seconda delle con­ dizioni di magazzinaggio e della natura delle merci.

2. Il presente articolo non pregiudica il diritto del destinata­ rio della decisione di chiedere un risarcimento all’autore della violazione o ad altre persone in conformità alla legislazione applicabile.

3. Il destinatario di una decisione di accoglimento di una domanda unionale fornisce a proprie spese le eventuali tradu­ zioni chieste dal servizio doganale competente o dalle autorità doganali che devono intervenire con riguardo alle merci sospet­ tate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari delle deci­ sioni assolvano agli obblighi previsti dal presente regolamento, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Le san­ zioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

CAPO V

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 31

Scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione sulle decisioni riguardanti le domande e il blocco

1. I servizi doganali competenti comunicano immediata­ mente alla Commissione i seguenti dati:

a) le decisioni di accoglimento delle domande, corredate delle domande stesse e dei relativi allegati;

b) le decisioni che prorogano il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire o le decisioni che revo­ cano o modificano la decisione di accoglimento di una do­ manda;

c) la sospensione di una decisone di accoglimento di una do­ manda.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97, se lo svincolo delle merci è

sospeso o le merci sono bloccate, le autorità doganali trasmet­ tono alla Commissione le informazioni pertinenti, eccetto dati personali, fra cui informazioni concernenti quantità e tipo delle merci, valore, diritti di proprietà intellettuale, regimi doganali, paesi di provenienza, di origine e di destinazione nonché rotte e mezzi di trasporto.

3. La trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e tutti gli scambi di dati sulle decisioni riguardanti le domande di cui all’articolo 14 tra le autorità doganali degli Stati membri sono effettuati tramite la banca dati centrale della Commissione. Le informazioni e i dati sono conservati in tale banca dati.

4. Al fine di garantire il trattamento delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, la banca dati centrale di cui al paragrafo 3 è istituita in formato elettronico. La banca dati centrale contiene le informazioni, compresi i dati personali, di cui all’articolo 6, paragrafo 3, all’articolo 14 e al presente articolo.

5. Le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione hanno accesso alle informazioni contenute nella banca dati cen­ trale, secondo necessità, per l’adempimento delle responsabilità giuridiche che incombono loro nell’applicazione del presente regolamento. L’accesso alle informazioni contrassegnate dalla menzione «trattamento riservato» a norma dell’articolo 6, para­ grafo 3, è riservato alle autorità doganali degli Stati membri in cui è richiesto l’intervento. Su richiesta motivata della Commis­ sione, le autorità doganali degli Stati membri possono consen­ tire alla Commissione di accedere a tali informazioni se stretta­ mente necessario per l’applicazione del presente regolamento.

6. Le autorità doganali inseriscono nella banca dati centrale le informazioni relative alle domande presentate al servizio do­ ganale competente. Le autorità doganali che hanno inserito le informazioni nella banca dati centrale modificano, integrano, correggono o cancellano, se occorre, tali informazioni. Ciascuna autorità doganale che ha inserito informazioni nella banca dati centrale è responsabile dell’esattezza, dell’adeguatezza e della pertinenza di tali informazioni.

7. La Commissione stabilisce e mantiene adeguate disposi­ zioni tecniche e organizzative per il funzionamento affidabile e sicuro della banca dati centrale. Le autorità doganali dei sin­ goli Stati membri stabiliscono e mantengono adeguate disposi­ zioni tecniche e organizzative per garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento relativamente alle operazioni di trat­ tamento svolte da dette autorità e ai terminali della banca dati centrale situati nel territorio dei singoli Stati membri.

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/31

Articolo 32

Istituzione di una banca dati centrale

La Commissione istituisce una banca dati centrale di cui all’ar­ ticolo 31. La banca dati diventa operativa al più presto e non oltre il 1o gennaio 2015.

Articolo 33

Disposizioni sulla protezione dei dati

1. Il trattamento dei dati personali nella banca dati centrale della Commissione è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati.

2. Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti negli Stati membri è effettuato in conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la sorveglianza dell’autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all’articolo 28 di tale direttiva.

3. Sono raccolti e utilizzati dati personali unicamente ai fini del presente regolamento. I dati personali raccolti devono essere accurati e aggiornati.

4. Ciascuna autorità doganale che ha inserito dati personali nella banca dati centrale è responsabile del trattamento di tali dati.

5. L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono trattati attraverso la banca dati cen­ trale e, se del caso, ha il diritto di rettificare, cancellare o bloc­ care i dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 o alle norme nazionali di esecuzione della direttiva 95/46/CE.

6. Tutte le richieste per l’esercizio del diritto di accesso, ret­ tifica, cancellazione o blocco sono presentate alle autorità do­ ganali, che provvedono al loro trattamento. Se l’interessato ha trasmesso una richiesta per l’esercizio di tale diritto alla Com­ missione, questa la trasmette alle autorità doganali interessate.

7. I dati personali non sono conservati oltre sei mesi dalla data in cui è stata revocata la pertinente decisione di accogli­ mento della domanda o oltre la scadenza del periodo stabilito durante il quale le autorità doganali devono intervenire.

8. Se il destinatario della decisione ha avviato un procedi­ mento a norma dell’articolo23, paragrafo 3, o dell’articolo 26, paragrafo 9, e ha notificato alle autorità doganali l’avvio di tale procedimento, i dati personali sono conservati per sei mesi dal

momento in cui il procedimento ha accertato in modo defini­ tivo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

CAPO VI

COMITATO, DELEGA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del codice doga­ nale istituito agli articoli 247 bis e 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 35

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commis­ sione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 19 luglio 2013.

3. La delega di potere di cui all’articolo 26, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento euro­ peo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gaz­ zetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consi­ glio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

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Articolo 36

Mutua assistenza amministrativa

Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97.

Articolo 37

Presentazione di relazioni

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta al Parla­ mento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di adeguate raccomandazioni.

Tale relazione indica ogni incidente rilevante concernente me­ dicinali in transito nel territorio doganale dell’Unione che po­ trebbe avere luogo nell’ambito del presente regolamento, come pure una valutazione del potenziale impatto sugli impegni as­ sunti dall’Unione in relazione all’accesso ai medicinali a titolo della dichiarazione sull’accordo TRIPS e la salute pubblica, adot­ tata alla conferenza ministeriale dell’OMC a Doha il 14 novem­ bre 2001, e le misure adottate per porre rimedio alle situazioni che creano effetti pregiudizievoli a tale riguardo.

Articolo 38

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1383/2003 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2014.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al pre­ sente regolamento e devono essere letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato.

Articolo 39

Disposizioni transitorie

Le domande accolte in conformità al regolamento (CE) n. 1383/2003 restano valide per il periodo di tempo specificato nella decisione che accoglie la domanda durante il quale le autorità doganali devono intervenire, e non devono essere pro­ rogate.

Articolo 40

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del­ l’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014, ad ecce­ zione:

a) dell’articolo 6, dell’articolo 12, paragrafo 7, e dell’articolo 22, paragrafo 3, i quali si applicano a decorrere dal 19 luglio 2013;

b) dell’articolo 31, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e dell’ar­ ticolo 33, i quali si applicano dalla data in cui è istituita la banca dati centrale di cui all’articolo 32. La Commissione rende pubblica tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 12 giugno 2013

Per il Parlamento europeo Il presidente M. SCHULZ

Per il Consiglio Il presidente

L. CREIGHTON

IT29.6.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 181/33

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1383/2003 Presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1

Articolo 2 Articolo 2

Articolo 3 Articolo 1

Articolo 4 Articolo 18

Articolo 5 Articoli da 3 a 9

Articolo 6 Articoli 6 e 29

Articolo 7 Articolo 12

Articolo 8 Articoli 10, 11, 12, 14 e 15

Articolo 9 Articoli 17 e 19

Articolo 10 —

Articolo 11 Articolo 23

Articolo 12 Articoli 16 e 21

Articolo 13 Articolo 23

Articolo 14 Articolo 24

Articolo 15 Articolo 20

Articolo 16 Articolo 25

Articolo 17 —

Articolo 18 Articolo 30

Articolo 19 Articoli 27 e 28

Articolo 20 Articoli 6, 12, 22 e 26

Articolo 21 Articolo 34

Articolo 22 Articoli 31 e 36

Articolo 23 —

Articolo 24 Articolo 38

Articolo 25 Articolo 40

ITL 181/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 29.6.2013