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Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (stato 1° gennaio 2021)

 Legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare (stato 1° gennaio 2021)

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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)

del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 40 capoverso 2, 54 capoverso 1, 58 capoverso 2 e 60 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 19932,3 decreta:

Titolo primo: Compiti dell’esercito4

Art. 1 1 L’esercito:

a. serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; b. difende il Paese e la sua popolazione; c. salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.

2 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Sviz- zera:

a. nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna; b. nel far fronte a catastrofi e ad altre situazioni straordinarie; c. nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in

particolare di infrastrutture indispensabili per la società, l’economia e lo Sta- to (infrastrutture critiche);

d. nell’adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

e. nel far fronte a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;

f. nell’adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale. 3 Appoggia le autorità civili all’estero:

RU 1995 4093 1 RS 101 2 FF 1993 IV 1 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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a. nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione; b. nell’assistenza umanitaria.

4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale. 5 L’esercito può:

a. mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili in Svizzera o attività fuori del servizio in Svizzera;

b. prestare, mediante truppe in servizio d’istruzione o formazioni di profes- sionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi imprevisti.

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare5 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 26 Principio 1 Ogni Svizzero è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare. 2 Il servizio di protezione civile, il servizio civile sostitutivo e l’assoggettamento alla tassa d’esenzione sono disciplinati in leggi federali speciali.

Art. 3 Servizio militare della cittadina svizzera 1 Ogni Svizzera può annunciarsi volontariamente per il servizio militare. 2 Se il suo annuncio è accolto, diventa soggetta all’obbligo di leva. Se al recluta- mento è dichiarata idonea al servizio militare e si impegna ad assumere la funzione militare che le è assegnata, diventa soggetta all’obbligo di prestare servizio militare.7 3 Ha i medesimi diritti e obblighi degli Svizzeri soggetti all’obbligo di prestare ser- vizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per quanto concerne il proscioglimento del servizio militare, la durata dei servizi, l’im- piego e la promozione.

Art. 4 Svizzeri all’estero 1 In tempo di pace gli Svizzeri all’estero sono esentati dal reclutamento e dall’ob- bligo di prestare servizio militare. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, segnatamente per gli Svizzeri all’estero che si trovano in Stati limitrofi. 2 Gli Svizzeri all’estero possono annunciarsi volontariamente per il servizio militare. Se il loro annuncio è accolto, diventano soggetti all’obbligo di leva. Se al recluta-

5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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mento sono dichiarati idonei al servizio militare e si impegnano ad assumere la funzione militare loro assegnata, diventano soggetti all’obbligo di prestare servizio militare.8 3 Per il servizio di difesa nazionale (art. 76) possono essere chiamati in servizio anche gli altri Svizzeri all’estero.9 4 Le persone che rientrano in Svizzera dopo aver dimorato per più di sei anni inin- terrottamente all’estero e di cui l’esercito non ha bisogno vengono incorporate nell’esercito soltanto su richiesta. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente:

a. gli obblighi fuori del servizio; b. l’obbligo di entrare in servizio e l’impiego nel servizio attivo.

Art. 5 Persone con doppia cittadinanza 1 Gli Svizzeri che posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno adem- pito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni sostitutive non sono sog- getti all’obbligo di prestare servizio militare in Svizzera. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 2 Rimangono salvi l’obbligo di notificazione e l’obbligo di pagare la tassa d’esen- zione. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. Può stipulare accordi con altri Stati sul reciproco riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo di prestare servizio milita- re da parte di persone con doppia cittadinanza.10

Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone 1 Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all’esercito:

a. gli Svizzeri e le Svizzere che non sono soggetti all’obbligo di prestare servi- zio di protezione civile e che si pongono volontariamente a disposizione dell’esercito;

b. per il servizio attivo, le persone che sono state escluse dal servizio militare giusta gli articoli 21 a 23;

c.11 le persone assoggettate alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, con un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, dichiarate inidonee al servizio militare e al servizio di protezione civile per motivi medici e che presentano

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

10 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

11 Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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la domanda di prestare servizio anziché pagare la tassa d’esenzione dal- l’obbligo militare.

2 Le persone attribuite o assegnate all’esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 6a12 Attestato di adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare ricevono un attestato di adempimento del loro obbligo di prestare servizio militare. 2 L’attestato è aggiornato periodicamente.

Capitolo 2: Contenuto dell’obbligo di prestare servizio militare13 Sezione 1: Obbligo di leva e reclutamento14

Art. 715 Obbligo di leva 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare sono soggette all’obbligo di leva dall’inizio dell’anno in cui compiono 18 anni. 2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono annunciarsi presso le autorità militari competenti per la registrazione nel controllo militare e fornire i dati di cui all’articolo 27. L’obbligo di annunciarsi si estingue alla fine dell’anno in cui le persone soggette all’obbligo di leva compiono 29 anni.

Art. 816 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:

a. consegnare, all’attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;

b. indicare, all’attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.

2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).

12 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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3 Le Svizzere non soggette all’obbligo di leva e gli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.

Art. 917 Obbligo di partecipare al reclutamento 1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare al reclutamento. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per i casi di manifesta inidoneità al ser- vizio. 2 Il reclutamento è assolto al più presto dall’inizio del 19° anno di età e al più tardi entro la fine dell’anno in cui è compiuto il 24° anno di età.18 3 Il Consiglio federale può prevedere che il reclutamento possa essere assolto anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13). L’assolvimento posticipato necessita del con- senso degli interessati.19 4 Le persone soggette all’obbligo di leva possono essere chiamate in servizio dal giorno in cui sono tenute ad assolvere la scuola reclute (art. 49 cpv. 1).20

Art. 1021 Contenuto del reclutamento 1 Nell’ambito del reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva sono trat- tati mediante esami, test e colloqui i dati necessari per:

a. l’accertamento del profilo attitudinale; b. l’apprezzamento dell’idoneità al servizio militare o al servizio di protezione

civile; c. l’esame di motivi di impedimento per la cessione dell’arma personale; d. l’attribuzione a una funzione militare.22

2 Le giornate di reclutamento sono computate sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42).

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). Correzione della Commissione di redazione dell’AF del 16 ago. 2018, pubblicata il 28 ago. 2018 (RU 2018 3079).

19 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

20 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 11 Competenza e ripartizione dei costi 1 I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero d’assicurato dell’AVS delle persone soggette all’obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.23 2 I Cantoni hanno i compiti seguenti:

a. registrano nel controllo militare le persone soggette all’obbligo di leva; b.24 organizzano la manifestazione informativa; c.25 consegnano durante la manifestazione informativa l’attestato di adempi-

mento dell’obbligo di prestare servizio militare. d. collaborano al reclutamento; e.26 invitano le donne alla manifestazione informativa.

2bis Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi della manifestazione informativa, le informazioni da comunicare e i dati da rilevare. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina i dettagli.27 3 La Confederazione esegue il reclutamento. Assiste i Cantoni nella rilevazione degli Svizzeri all’estero soggetti all’obbligo di leva. 4 La Confederazione assume i costi del reclutamento. I Cantoni assumono i costi della manifestazione informativa.28

Sezione 2: Servizio militare29

Art. 1230 Principio Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare dichiarate idonee al servizio militare devono prestare i seguenti servizi:

a. i servizi d’istruzione (art. 41–61); b. il servizio di promovimento della pace per il quale si sono annunciati

(art. 66);

23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

26 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

27 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

29 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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c. il servizio d’appoggio (art. 67–75); d. il servizio attivo (art. 76–91). e. obblighi generali fuori del servizio (art. 25).

Art. 1331 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare 1 L’obbligo di prestare servizio militare dura:

a. per i militari di truppa e per i sottufficiali, sino alla fine del dodicesimo anno dalla conclusione della scuola reclute;

b. per i sottufficiali superiori: 1. non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di

Grandi Unità, sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni, 2. incorporati in stati maggiori di corpi di truppa, sino alla fine dell’anno

in cui compiono 42 anni, 3. incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell’anno in

cui compiono 50 anni; c. per gli ufficiali subalterni, sino alla fine dell’anno in cui compiono 40 anni; d. per i capitani, sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni; e. per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni; f. per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell’anno in cui compiono

65 anni; g. per gli specialisti, sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni; h. per il personale militare, sino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva

una durata maggiore secondo le lettere a–g. 2 Il Consiglio federale può:

a. diminuire di cinque anni al massimo i limiti d’età per gestire l’effettivo dell’esercito;

b. aumentare di cinque anni al massimo i limiti d’età per un servizio attivo o un servizio d’appoggio;

c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se necessario per l’esercito, prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni.

Art. 1432

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

32 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 15 Obbligo di accettare un grado e di assumere una funzione Ogni militare può essere obbligato a rivestire un grado e ad assumere un comando o una funzione. È tenuto a prestare il servizio corrispondente e ad adempiere i relativi compiti fuori del servizio.

Art. 16 Servizio militare non armato 1 La persona obbligata a prestare servizio militare che non può conciliare con la pro- pria coscienza il servizio militare armato presta servizio militare senz’arma.33 2 In merito alle domande d’ammissione al servizio militare non armato decidono speciali istanze d’autorizzazione. Il Consiglio federale ne disciplina la competenza e l’organizzazione.

Art. 17 Esenzione dei parlamentari 1 I membri dell’Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio. 2 Devono ricuperare soltanto il servizio d’istruzione per conseguire un grado supe- riore o per svolgere una nuova funzione.

Art. 18 Esenzione dal servizio per attività indispensabili 1 Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro fun- zioni o il loro impiego:

a. i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vice- cancellieri;

b. gli ecclesiastici che non fanno parte dell’assistenza spirituale dell’esercito; c.34 il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installa-

zioni mediche della sanità pubblica civile nell’ambito del servizio sanitario, nella misura in cui non è strettamente indispensabile all’esercito per compiti nell’ambito del servizio sanitario;

d. i membri professionisti di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all’esercito per i suoi propri servizi di salvatag- gio;

e. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure;

f. i membri di servizi di polizia organizzati che non sono assolutamente indi- spensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia;

g. i membri del Corpo delle guardie di confine;

33 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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h.35 gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una con- cessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordina- rie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza;

i. i membri professionisti dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa ricono- sciuti dallo Stato;

j.36 il personale indispensabile per garantire il funzionamento dei servizi della sicurezza aerea civile, nella misura in cui non è strettamente indispensabile per la sicurezza aerea militare.

2 In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS37 può esentare altri membri professionisti di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono assolutamente indispensabili all’esercito per compiti analoghi. 3 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e i vicecan- cellieri sono esentati d’ufficio; le altre persone su richiesta. La richiesta è presentata congiuntamente dall’interessato e dal suo datore di lavoro o dall’ufficio al quale è subordinato. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne le istituzioni, le persone e le attività nonché la competenza decisionale. 5 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettere c a i ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.

Art. 1938 Reincorporazione Le persone esentate dal servizio militare giusta l’articolo 18 sono reincorporate nell’esercito al venir meno del motivo dell’esenzione, se l’esercito ha ancora biso- gno di loro.

Art. 20 Nuovo esame dell’idoneità al servizio; nuova incorporazione 39 1 Il Servizio medico militare può ordinare d’ufficio un riesame dell’idoneità al ser- vizio militare.40 1bis Possono presentare una domanda scritta e motivata di riesame:

a. la persona interessata;

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

36 Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

37 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

40 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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b. i medici dell’esercito e dell’amministrazione militare; c. i medici civili curanti e i medici civili incaricati di una perizia; d. le autorità dell’amministrazione militare e l’assicurazione militare; e. le autorità penali militari; f. l’Ufficio federale del servizio civile41, che nell’ambito del reclutamento può

anche presentare la domanda oralmente.42 1ter Le persone che in relazione ai loro obblighi di servizio sono parzialmente o completamente incapaci di discernimento sono inidonei al servizio. Le autorità tutorie comunicano senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito tutte le decisioni passate in giudicato relative alla nomina di tutori o curatori di persone soggette all’obbligo di leva e di militari, nonché il loro annullamento. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.43 2 L’incorporazione e l’attribuzione di un militare possono essere modificate in qual- siasi momento. 3 Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura.

Sezione 3: Non reclutamento, esclusione dall’esercito, degradazione44

Art. 2145 Non reclutamento46 1 Le persone soggette all’obbligo di leva non sono reclutate se:

a. risultano intollerabili per l’esercito perché: 1. sono state condannate con sentenza passata in giudicato per un crimine

o un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato,

una misura privativa della libertà; b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).47

41 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

43 Originario cpv. 1bis. Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

44 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

46 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

47 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere ammesse al reclutamento se sussiste una necessità per l’esercito e:

a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il pe- riodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione con- dizionale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;

b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impe- dimento per la cessione dell’arma personale.48

3 L’ammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizioni non erano adempiute.

Art. 2249 Esclusione dall’esercito50 1 I militari sono esclusi dall’esercito se:

a. risultano intollerabili per l’esercito perché: 1. sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per un crimine o

un delitto, 2. è stata ordinata nei loro confronti, con decisione passata in giudicato,

una misura privativa della libertà; b. non può essere loro ceduta un’arma personale (art. 113 cpv. 1).51

2 Le persone di cui al capoverso 1 possono, su loro domanda, essere riammesse nell’esercito se sussiste una necessità per l’esercito e:

a. nei casi di cui al capoverso 1 lettera a, se hanno superato con successo il pe- riodo di prova in caso di sospensione condizionale o sospensione condizio- nale parziale della pena oppure in caso di liberazione condizionale dall’esecuzione della pena;

b. nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, se non sussistono più motivi di impe- dimento per la cessione dell’arma personale.52

3 La riammissione può essere revocata se a posteriori risulta che le relative condizio- ni non erano adempiute.

48 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

50 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

52 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 22a53 Degradazione a causa di una sentenza penale 1 I militari che si sono resi indegni del loro grado a causa di una sentenza penale per un crimine o un delitto sono degradati. 2 L’autorità che pronuncia la degradazione decide nel contempo se il militare inte- ressato sarà ancora chiamato a prestare servizio.

Art. 2354 Competenza e accesso ai dati 1 Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è competente per le decisioni di cui agli articoli 21–22a. 2 Per la decisione, esso può:

a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.

3 Se un tribunale militare ha espressamente rinunciato all’esclusione dall’esercito o alla degradazione, lo Stato maggiore di condotta dell’esercito è vincolato a tale decisione.

Art. 24 Cambiamento di funzione55 1 Ai militari che si dimostrano incapaci di esercitare la loro funzione è assegnata senza indugio una funzione che sono in grado di assolvere.56 2 Il Consiglio federale disciplina la competenza e la procedura.

53 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Sezione 4: Obblighi fuori del servizio57

Art. 25 Obblighi generali58 1 Fuori del servizio le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono:

a. custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e provvedere alla sua manu- tenzione (art. 112);

b.59 adempiere l’obbligo di notificazione (art. 27); c. assolvere il tiro obbligatorio (art. 63); d. attenersi alle altre prescrizioni sul comportamento fuori del servizio.

2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni atte a garantire che i militari appar- tenenti a determinate formazioni e i militari con determinate funzioni siano raggiun- gibili fuori del servizio.

Art. 2660

Art. 27 Obbligo di notificazione61 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

a. cognome, nomi, data di nascita; b. indirizzo di residenza e recapito postale; c. lingua materna, Comune e Cantone d’origine; d. professione appresa e attività professionale.62

1bis Esse devono comunicare spontaneamente allo Stato maggiore di condotta del- l’esercito i seguenti dati e i relativi cambiamenti:

a. le sentenze penali per un crimine o un delitto passate in giudicato, nonché le sentenze penali passate in giudicato che ordinano una misura privativa della libertà;

57 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

60 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

61 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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b. i pignoramenti infruttuosi e le dichiarazioni di fallimento.63 2 Il Consiglio federale disciplina l’obbligo di notificazione degli Svizzeri all’estero, delle persone che prestano un servizio civile e delle persone che beneficiano di un congedo all’estero.

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 1: Diritti generali

Art. 28 Diritti costituzionali e previsti dalla legge 1 I diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge competono ai militari anche in servizio militare. 2 Sono consentite restrizioni soltanto nella misura in cui l’istruzione o l’impiego spe- cifico lo esigano. 3 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti i diritti e gli obblighi dei militari.64

Art. 29 Sostentamento 1 I militari in servizio ricevono dallo Stato il soldo e la sussistenza. Lo Stato prov- vede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio. 2 L’Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l’alloggio e i viaggi di servizio (art. 149).

Art. 29a65 Contributo per la formazione 1 Ai militari di milizia che assolvono scuole per i quadri e il servizio pratico nell’ambito di una formazione di sottufficiale, di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa, la Confederazione può accor- dare un contributo finanziario che essi possono utilizzare per formazioni civili.66 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni concernenti il contributo per la forma- zione.

63 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

65 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF 27 set. 2019, in vigore dal 1° giu. 2020 (RU 2020 1547; FF 2019 1867).

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Art. 30 Indennità per perdita di guadagno 1 Chi presta servizio militare ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno.67 1bis L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.68 2 L’indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.

Art. 31 Consulenza e assistenza 1 I militari hanno a disposizione servizi di consulenza e assistenza medica, spirituale, psicologica e sociale nell’ambito del servizio militare. 2 La Confederazione provvede ai relativi servizi. Essi sono abilitati a elaborare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di protezione e profili della perso- nalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano.

Capitolo 2: Obblighi generali

Art. 32 Ordini e obbedienza 1 I capi e gli aiuti di comando da loro abilitati hanno il diritto di impartire ordini ai subordinati in affari di servizio. 2 I militari devono obbedienza ai loro capi negli affari di servizio. 3 I militari non devono eseguire un ordine se questo impone loro un comportamento punibile ai sensi della legge o del diritto internazionale pubblico.

Art. 33 Obbligo di mantenere il segreto 1 I militari sono tenuti a mantenere il segreto circa gli affari di cui hanno conoscenza nelle loro attività di servizio, per quanto tali affari debbano restare segreti in virtù della loro importanza o di prescrizioni particolari. 2 L’obbligo di mantenere il segreto vale anche dopo aver lasciato l’esercito.

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

68 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Capitolo 3: Malattia e infortunio

Art. 3469 Assicurazione L’assicurazione contro le malattie e gli infortuni delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari è disciplinata da una legge federale speciale. Per i danni alle persone la responsabilità della Confederazione si fonda esclusivamente su tale legge speciale.

Art. 35 Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi 1 Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare per i militari provvedimenti medici obbligatori. 2 Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione.70 3 Può offrire alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.71

Art. 35a72 Esami medici di routine Il DDPS può prevedere esami medici di routine periodici effettuati da un medico di fiducia o dal Servizio medico per gli alti ufficiali superiori, il personale militare della polizia militare e i quadri di massimo livello dell’amministrazione militare della Confederazione.

Capitolo 4: Protezione giuridica in affari non patrimoniali del servizio militare

Art. 36 Reclamo 1 I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un’autorità militare. 2 La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all’autorità immediatamente superiore e la decisione di quest’ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva. 3 Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al DDPS, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

70 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

71 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

72 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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4 Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. En- trambi sono privi d’effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l’autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 37 Affari in materia di comando 1 Sono affari in materia di comando ai sensi dell’articolo 3 lettera d della legge fede- rale del 20 dicembre 196873 sulla procedura amministrativa tutti gli ordini pronun- ciati da capi militari. Il Consiglio federale stabilisce quali ordini emanati da autorità militari federali e cantonali circa l’impiego di un militare sono pure considerati affari in materia di comando. 2 Anche gli affari in materia di comando sono impugnabili con reclamo.

Art. 38 Domanda di revisione in casi speciali Contro chiamate in servizio, decisioni concernenti differimento del servizio, servizio anticipato, servizio volontario e dispensa dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo i militari possono presentare una domanda di revisione. In questi casi non è ammesso il reclamo

Art. 39 Ricorso contro la valutazione dell’idoneità74 al servizio militare Le decisioni circa l’idoneità al servizio militare pronunciate dalle Commissioni per la visita sanitaria sono impugnabili mediante ricorso presso un’altra commissione per la visita sanitaria. La decisione di quest’ultima è inappellabile.

Art. 40 Protezione giuridica in altri affari non patrimoniali 1 In altri affari non patrimoniali, segnatamente nel caso di decisioni giusta gli arti- coli 21 a 24 e di altre analoghe sanzioni di diritto amministrativo, la protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura ammi- nistrativa, mentre quella dinanzi alle autorità cantonali dal pertinente diritto cantona- le. 2 Le decisioni delle istanze d’autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al DDPS, e la decisione di quest’ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.76

73 RS 172.021 74 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 75 RS 172.021 76 Nuovo testo giusta l’all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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Capitolo 5:77 Liberalità e onorificenze di autorità estere

Art. 40a 1 I militari non possono accettare liberalità e onorificenze di autorità estere. 2 I militari che possedevano liberalità e onorificenze prima di entrare a far parte dell’esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all’estero, sino al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio.

Capitolo 6:78 Diritti d’autore

Art. 40b 1 Se un militare crea, nell’esercizio delle sue attività di servizio, un’opera ai sensi della legge del 9 ottobre 199279 sul diritto d’autore, le facoltà d’utilizzazione spet- tano esclusivamente alla Confederazione. 2 Se l’opera è di grande utilità per la Confederazione, al militare può essere versata un’indennità adeguata.

Titolo quarto: Istruzione dell’esercito Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 41 Servizi d’istruzione 1 I servizi d’istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti. 2 Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con fun- zioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d’istruzione, a corsi preparatori dei quadri.80 3 Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d’istruzione, la loro durata, i parte- cipanti e la subordinazione. 4 ...81

77 Introdotto dal n. I 5 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114; FF 1999 6784).

78 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

79 RS 231.1 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 81 Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 4282 Totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione 1 Il numero complessivo di giorni di servizio d’istruzione da prestare si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo. 3 Il Consiglio federale stabilisce il numero di giorni di servizio d’istruzione per gli altri militari. Detto numero ammonta a 1700 giorni al massimo.

Art. 4383 Computo dei servizi d’istruzione 1 L’istruzione e i servizi preparatori per impieghi in Svizzera o all’estero danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione. 2 I servizi d’istruzione prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base contrattuale non danno diritto al soldo e non sono computati.

Art. 4484 Servizi d’istruzione volontari 1 Se esigenze militari lo giustificano, i militari possono essere ammessi a prestare servizi d’istruzione su base volontaria. 2 I servizi d’istruzione prestati su base volontaria non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 4585 Servizi d’istruzione supplementari Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione supplementari e stabilirne la durata.

Art. 46 Obiettivi e condotta dell’istruzione 1 L’istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell’esercito.86 2 Il DDPS stabilisce gli obiettivi e la condotta dell’istruzione per l’impiego dell’esercito.

82 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 4787 Personale militare 1 Il personale militare comprende i militari di professione e i militari a contratto temporaneo. 2 I militari di professione sono ufficiali di professione, sottufficiali di professione e soldati di professione. Sono di regola assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata ai sensi della legislazione sul personale federale. 3 I militari a contratto temporaneo sono ufficiali a contratto temporaneo, sottufficiali a contratto temporaneo e soldati a contratto temporaneo. Sono assunti sulla base di un contratto di lavoro di durata determinata ai sensi della legislazione sul personale federale. 4 Il personale militare è impiegato nei settori dell’istruzione, della condotta e in tutti i tipi di impiego dell’esercito.88 Può essere impiegato in Svizzera o all’estero. Chi appartiene al personale militare è considerato un militare. 5 Il personale militare è specificamente istruito per la propria attività. L’istruzione può aver luogo in collaborazione con università e scuole universitarie professionali, con specialisti e con forze armate estere.

Art. 4889 Istruzione e impiego delle truppe 1 I comandanti di truppa sono responsabili dell’istruzione e dell’impiego delle truppe loro subordinate. 2 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione dell’istruzione delle truppe.

Art. 48a90 Istruzione all’estero o con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicu- rezza della Svizzera, concludere accordi internazionali concernenti:

a. l’istruzione di truppe svizzere all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. l’istruzione di truppe straniere all’estero; d. le esercitazioni in comune con truppe straniere.

2 Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per scopi d’istruzione in ambito internazionale.

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

90 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000 (RU 2001 2264; FF 2000 414). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Art. 48b91 Istruzione e formazione continua del personale medico militare 1 L’istruzione e la formazione continua del personale medico militare incombono alla Confederazione per quanto non si svolgano presso una scuola universitaria. 2 La Confederazione assicura e coordina, nel settore della medicina militare e della medicina in caso di catastrofe, l’istruzione e la formazione continua dei medici militari e degli altri quadri delle professioni sanitarie. 3 A tale scopo la Confederazione gestisce un centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe. Il centro di competenza è un’unità am- ministrativa del DDPS. Esso può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istru- zione e di formazione continua.

Capitolo 2: Istruzione di base

Art. 4992 Scuola reclute 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute al più presto dall’inizio dell’anno in cui compiono 19 anni e al più tardi nell’anno in cui compiono 25 anni. Il momento è stabilito sulla base delle necessità dell’esercito. I desideri delle persone soggette all’obbligo di leva sono considerati per quanto possibile. 2 I reclutati che alla fine dell’anno in cui compiono 25 anni non hanno ancora assolto la scuola reclute sono prosciolti dall’esercito. 3 Il Consiglio federale può prevedere che la scuola reclute possa essere assolta anche dopo suddetto termine, sempre che il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istru- zione (art. 42) possa ancora essere adempiuto entro i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13). 4 La scuola reclute dura 18 settimane. Il Consiglio federale può prevedere che la durata della scuola reclute possa essere ridotta o aumentata di sei settimane al mas- simo nel caso di formazioni con particolari esigenze in materia di istruzione.

Art. 50 Corsi speciali93

Dopo aver assolto la scuola reclute gli specialisti possono completare la loro istru- zione in corsi speciali94.

91 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

93 Termine rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051). 94 Termine rettificato dalla CdR dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).

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Capitolo 3: Servizi d’istruzione delle formazioni

Art. 5195 Corsi di ripetizione 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono corsi di ripetizione annuali. Questi vengono di regola prestati nella formazione in cui gli interessati sono incorporati. 2 La truppa presta sei corsi di ripetizione di tre settimane. 3 Il Consiglio federale stabilisce il numero e la durata dei corsi di ripetizione per le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare con funzioni chiave, i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali. Tiene conto in particolare delle esigenze in materia di istruzione, della prontezza di impiego e delle risorse disponi- bili. 4 Se particolari esigenze in materia di istruzione lo impongono, il Consiglio federale può prevedere corsi di ripetizione più brevi o corsi di ripetizione a giornata.

Art. 5296 Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera

1 L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:

a. attività di interesse pubblico, civili o fuori del servizio; b. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.

2 Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti. 3 I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:

a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l’appoggio di società o associazioni militari riconosciute oppure della protezione civile;

b. le persone previste a tal fine dispongono di un’istruzione e di un equipag- giamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e

c. è garantita la sicurezza necessaria. 4 Possono essere messi a disposizione:

a. truppe in servizio d’istruzione; b. formazioni di professionisti; c. gli esercizi logistici dell’amministrazione militare della Confederazione;

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

96 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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d. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.

5 Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:

a. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni;

b. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l’articolo 92;

c. non sono compromesse la capacità d’impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell’esercito; e

d. il conseguimento degli obiettivi del servizio d’istruzione non è considere- volmente pregiudicato.

6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può: a. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali; b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manife-

stazione a favore della quale è prestato l’aiuto a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione. 7 Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 53 Lavori di preparazione e di licenziamento 1 I militari possono essere chiamati in servizio per preparare servizi d’istruzione e per lavori di licenziamento. 2 Il Consiglio federale stabilisce la durata dei servizi corrispondenti.

Art. 54 Servizio al di fuori della formazione Per militari con determinate funzioni il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione speciali al di fuori della formazione.

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Capitolo 3a:97 Adempimento senza interruzioni del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

Art. 54a 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, su base volonta- ria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Chi effettua il servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni (militare in ferma continuata) assolve la scuola reclute e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione.98 3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.99

4 I militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d’istruzione obbligatorio restano incorporati nell’esercito per quattro anni. In caso di necessità possono essere chiamati in servizio per impieghi dell’esercito.100

Capitolo 4: Istruzione dei sottufficiali, dei sottufficiali superiori e degli ufficiali101

Art. 55102 1 I futuri sergenti e tenenti assolvono un’istruzione per quadri adeguata al loro com- pito. 2 I sergenti e i tenenti di nuova nomina assolvono un servizio d’istruzione in una scuola reclute. Assumono la responsabilità dell’istruzione e della condotta al loro livello. 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. gli altri servizi d’istruzione che devono essere assolti per conseguire un grado superiore, per esercitare una nuova funzione o per un nuovo addestra- mento;

97 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

100 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

101 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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b.103 i servizi speciali che i sottufficiali, i sottufficiali superiori e gli ufficiali de- vono prestare;

c. la durata massima dell’istruzione dei quadri e dei servizi d’istruzione. 4 Il Consiglio federale può autorizzare il DDPS a disciplinare i dettagli relativi ai servizi d’istruzione, quali il frazionamento, i partecipanti e le condizioni d’ammis- sione.

Art. 56 a 58104

Capitolo 5: Servizio nelle scuole, nei corsi e nell’amministrazione militare

Art. 59 1 Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l’organiz- zazione di scuole e corsi. 2 In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell’amministrazione militare e nelle sue aziende. 3 Vi è bisogno imperativo quando:

a. l’amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovrac- carico di lavoro straordinario;

b. i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari. 4 I servizi prestati nell’amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.105

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

104 Abrogati dal n. I della LF del 19 mar. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

105 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Capitolo 6: Impiego dei militari al di fuori della truppa

Art. 60 Militari non incorporati106 1 I militari che non sono stati incorporati in una formazione, eccettuate le reclute, sono a disposizione del DDPS.107 Di regola, ciò vale anche per i militari dispensati dal servizio d’appoggio o dal servizio attivo. 2 Possono essere chiamati a prestare servizio in scuole, corsi e nell’amministrazione militare; sono esclusi gli Svizzeri all’estero. 3 Il Consiglio federale designa i militari che non vengono incorporati in una forma- zione.

Art. 61 Impiego nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza108 1 In caso di necessità, i militari possono essere messi a disposizione, in una funzione di condotta o di specialista, della protezione civile, degli organi di condotta civili della Rete integrata Svizzera per la sicurezza o delle basi di pompieri, per quanto le esigenze dell’esercito lo consentano.109 2 Fintanto che dura siffatto impiego, essi non prestano servizio militare. 3 Il Consiglio federale può mettere durevolmente a disposizione delle autorità civili militari incaricati del coordinamento per consentire all’esercito di adempiere rapi- damente ed efficacemente compiti d’appoggio.110

Capitolo 7: Attività fuori del servizio

Art. 62 Sussidi della Confederazione 1 La Confederazione sostiene le attività delle associazioni e società militari ricono- sciute a favore dell’istruzione e del perfezionamento premilitari e fuori del servizio svolte a beneficio dell’esercito.111 2 Sussidia le associazioni di tiro riconosciute nell’organizzazione degli esercizi di tiro con armi e munizione di ordinanza.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

110 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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3 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per il riconoscimento di cui ai capo- versi 1 e 2. Esso designa ulteriori attività sostenute dalla Confederazione.112 4 La Confederazione organizza corsi d’istruzione.

Art. 63 Tiro obbligatorio 1 Finché soggiacciono all’obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

a.113 sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fu- cile d’assalto;

b. ufficiali subalterni che fanno parte di un’Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d’assalto.

2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori. 3 Il Consiglio federale può prevedere che ufficiali subalterni adempiano il tiro obbli- gatorio con la pistola invece che con il fucile d’assalto. 4 Il Consiglio federale può disciplinare altrimenti la durata di quest’obbligo e preve- dere eccezioni. 5 Chi non assolve il tiro obbligatorio deve seguire un corso di tiro per ritardatari, senza soldo. Chi non consegue i risultati minimi richiesti deve assolvere un corso di tiro, con diritto al soldo. 6 La Confederazione indennizza le associazioni e le società di tiro riconosciute per l’organizzazione e lo svolgimento degli esercizi federali.

Capitolo 8: Istruzione premilitare

Art. 64 1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l’organizzazione dell’istruzione premilitare. 2 Il DDPS può organizzare corsi d’istruzione premilitare o incaricarne altre organiz- zazioni. I corsi sono facoltativi. L’assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l’incorporazione in un’Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni.

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Titolo quinto: Impiego dell’esercito; poteri di polizia Capitolo 1: Disposizioni generali114

Art. 65 Tipi d’impiego115

L’esercito è impiegato nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’ap- poggio e nel servizio attivo.

Art. 65a116 Computo del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione

1 Gli impieghi nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d’appoggio danno diritto al soldo e sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. 2 Gli impieghi prestati e retribuiti nell’ambito di un rapporto di lavoro su base con- trattuale non danno diritto al soldo e non sono computati. 3 Nel caso di un’importante chiamata in servizio di truppe o di impieghi di lunga durata, il Consiglio federale può ordinare che il servizio d’appoggio non sia compu- tato o sia computato soltanto in parte sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione.

Art. 65b117 Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità.

Art. 65c118 Impiego di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione

1 Il DDPS può ordinare l’impiego militare di impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione che forniscono prestazioni indispensabili a un impiego del- l’esercito. 2 Tali impiegati effettuano l’impiego militare come servizio militare. Allo scopo sopra indicato, gli impiegati non soggetti all’obbligo di prestare servizio militare sono assegnati all’esercito a condizione che nel contratto di lavoro sia previsto un corrispondente obbligo. 3 Il DDPS disciplina i rapporti di subordinazione per la durata dell’impiego.

114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

115 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

116 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

117 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

118 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Capitolo 2: Servizio di promovimento della pace

Art. 66119 Premesse 1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera. 2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere appositamente istruite al riguardo. 3 L’annuncio per partecipare a un impiego di promovimento della pace è volonta- rio.120

Art. 66a121 Armamento, impiego 1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempi- mento del loro compito in questione. 2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

Art. 66b122 Competenze 1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego. 2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego. 3 Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commis- sioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere. 4 Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assem- blea federale.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

121 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

122 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2266; FF 2000 414).

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Capitolo 3: Servizio d’appoggio

Art. 67123 Servizio d’appoggio a favore di autorità civili 1 In Svizzera il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:

a. nella gestione di situazioni straordinarie in cui la sicurezza interna non è gravemente minacciata e che non rendono necessario il ricorso al servizio d’ordine;

b. nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture critiche;

c. nell’adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;

d. nel far fronte a catastrofi, a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mez- zi adeguati;

e. nell’adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale. 2 L’appoggio ha luogo su richiesta delle autorità interessate della Confederazione o dei Cantoni, tuttavia soltanto nella misura in cui:

a. il compito è di interesse pubblico; e b. le autorità civili potrebbero adempiere tale compito senza appoggio soltanto

con un impiego sproporzionato in termini di personale, materiale o di tempo. 3 Per l’appoggio possono essere inviate truppe oppure essere messi a disposizione materiale e beni d’approvvigionamento dell’esercito. Per quanto necessario, si può far capo a personale della Confederazione o esterno all’amministrazione federale. 4 Il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario alla truppa per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l’adempimento del suo compito.

Art. 68 Servizio d’appoggio per accrescere la prontezza dell’esercito Per accrescere la prontezza dell’esercito possono essere chiamati in servizio stati maggiori militari di condotta o truppe.

Art. 69124 Servizio d’appoggio all’estero 1 All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:

a. nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare prote- zione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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b. nel quadro dell’appoggio all’assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.

2 Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle aree di confine. 3 Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l’adempimento del loro compito. 4 Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell’impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso.

Art. 70 Chiamata in servizio e assegnazione 1 La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

a. al Consiglio federale; b. al DDPS in caso di catastrofi in Svizzera.

2 Se la chiamata in servizio concerne più di 2000 militari o l’impiego dura più di tre settimane, l’Assemblea federale deve approvare l’impiego nella sessione successiva. Qualora l’impiego si concluda prima della sessione, il Consiglio federale presenta un rapporto. 3 Senza chiedere l’approvazione dell’Assemblea federale il Consiglio federale può chiamare in servizio contemporaneamente dieci militari al massimo per impieghi di durata superiore a tre settimane. Esso presenta annualmente un rapporto su tali chiamate in servizio alle Commissioni della politica estera e della politica di sicurez- za.125

Art. 71 Missione e condotta 1 L’autorità civile, consultato il DDPS, stabilisce la missione per l’impiego in Sviz- zera. 2 Il Consiglio federale o il DDPS stabiliscono la struttura di comando. 3 Il comandante di truppa ha la condotta della truppa nell’impiego.

Art. 72126

Art. 73 Statuto dei militari e del personale necessario 1 Per principio, i militari che prestano servizio d’appoggio hanno i medesimi diritti e obblighi come nel servizio d’istruzione.

125 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4277; FF 2014 5939).

126 Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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2 Per servizi d’appoggio all’estero prestati da impiegati dell’amministrazione fede- rale nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro, il Consiglio federale può prevedere, se motivi oggettivi lo esigono, disposizioni particolari in materia di diritto del per- sonale nei seguenti ambiti:

a. stipendio, supplementi allo stipendio e prestazioni sociali; b. tempo massimo di lavoro, tempo di lavoro, vacanze e congedi nonché entità

e compensazione del lavoro aggiuntivo e delle ore supplementari; c. equipaggiamento del personale con gli apparecchi, gli indumenti da lavoro e

il materiale necessari per l’adempimento dei compiti; d. rimborsi delle spese e indennità per gli inconvenienti connessi al lavoro.127

3 Il ricorso a personale esterno all’amministrazione federale è disciplinato mediante contratto.128

Art. 74 Requisizione nel servizio d’appoggio Il Consiglio federale può dichiarare applicabile al servizio d’appoggio il diritto di requisizione giusta l’articolo 80.

Art. 75 Disposizioni speciali 1 Per il servizio d’appoggio sono impiegate, per quanto possibile, truppe che si trovano in servizio. 2 Militari possono essere chiamati in servizio per lavori di preparazione e licenzia- mento. 3 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per garantire la prontezza. 4 In previsione di un servizio d’appoggio il Consiglio federale può:

a. costituire formazioni; b. prevedere servizi d’istruzione volontari, che non vengono computati sul tota-

le obbligatorio dei giorni di servizio; c. acquistare equipaggiamenti e materiale.

Capitolo 4: Servizio attivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 76 Definizione 1 Il servizio attivo è prestato per:

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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a. difendere la Svizzera e la sua popolazione (servizio di difesa nazionale); b. coadiuvare le autorità civili nel far fronte a gravi minacce alla sicurezza in-

terna (servizio d’ordine); c.129 aumentare il livello d’istruzione dell’esercito in caso d’aggravamento della

minaccia. 2 Durante il servizio attivo le truppe possono assumere anche compiti del servizio d’appoggio e del servizio di promovimento della pace.

Art. 77 Competenza 1 L’Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l’esercito o parti di esso.130 2 Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell’ambito di un limite massimo prestabilito. 3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l’impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell’Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del prov- vedimento.131 4 Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.132 5 Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe. 6 ...133

Art. 78 Giuramento 1 Le truppe chiamate al servizio attivo sono giurate. 2 I militari prestano giuramento o fanno promessa solenne.

Art. 79 Obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati 1 Il Consiglio federale disciplina gli obblighi dei Cantoni, dei Comuni e dei privati in caso di picchetto e di mobilitazione.

129 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

132 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

133 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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2 In stato di grave necessità il Consiglio federale può, quale ultimo mezzo, obbligare tutti gli Svizzeri a mettersi a disposizione del Paese e a concorrere con tutte le loro forze alla sua difesa.

Art. 80 Requisizione e messa fuori uso 1 Nel caso in cui la Confederazione chiama truppe in servizio attivo, ognuno è obbli- gato, per l’adempimento dei compiti militari, a mettere a disposizione delle autorità militari e della truppa la sua proprietà mobile e immobile. Quest’obbligo include i preparativi necessari già in tempo di pace. 2 Le autorità militari e la truppa possono far uso della requisizione soltanto nella misura in cui i loro compiti lo esigano ed esse non possano adempierli con mezzi propri. 3 La Confederazione concede un’equa indennità per l’uso, il deprezzamento e la per- dita della proprietà. 4 Tutte le decisioni e gli ordini che gli organi competenti emanano in materia di requisizione sono definitivi e immediatamente esecutori. Tuttavia, se una decisione concerne pretese pecuniarie, è ammesso il ricorso all’Aggruppamento Difesa del DDPS. 134 5 In servizio attivo il Consiglio federale può ordinare la messa fuori uso di esercizi, impianti e magazzini di merci.

Art. 81 Esercizio militare 1 In servizio attivo il Consiglio federale può decretare l’esercizio militare per:

a. le imprese private che svolgono compiti pubblici, ad eccezione delle imprese di trasporto titolari di una concessione della Confederazione;

b. gli stabilimenti e le aziende militari. 2 Nell’esercizio militare, le autorità militari dispongono del personale e del materiale delle imprese.135 3 Le autorità militari possono ordinare la costruzione di nuovi impianti o la distru- zione di impianti esistenti. 4 Il personale soggetto all’obbligo di prestare servizio militare presta il proprio lavoro a titolo di servizio militare. Il personale non soggetto all’obbligo di prestare servizio militare non può abbandonare il suo servizio. Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti il rapporto d’impiego di detto personale. 5 La Confederazione risarcisce equamente le imprese per il danno causato loro dall’esercizio militare.

134 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 82136

Art. 83 Servizio d’ordine 1 Possono essere impiegate truppe per il servizio d’ordine quando i mezzi delle auto- rità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza inter- na. 2 Il servizio d’ordine è decretato dall’Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all’articolo 77 capoverso 3.137 3 L’autorità civile stabilisce la missione per l’impiego dopo aver consultato il DDPS oppure il comandante in capo dell’esercito.138 4 ...139 5 I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d’ordine. 6 Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell’esercito.

Sezione 2: Comando supremo

Art. 84 Generale Il generale è il comandante in capo dell’esercito.

Art. 85 Elezione; supplenza 1 Non appena è prevista o decretata un’importante mobilitazione di truppe, l’Assem- blea federale elegge il generale. Essa decide circa il suo licenziamento. 2 Il Consiglio federale disciplina il comando supremo sino all’elezione del generale. 3 Su proposta del generale il Consiglio federale ne designa il sostituto.140

Art. 86 Autorità suprema; missione del generale 1 Anche dopo l’elezione del generale il Consiglio federale resta la suprema autorità direttoriale ed esecutiva.

136 Abrogato dal n. I della LF 18 mar. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

139 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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2 Esso affida la missione al generale.

Art. 87 Collaborazione Il Consiglio federale consulta il generale in merito alle decisioni relative alla difesa nazionale; il generale può presentargli proposte.

Art. 88 Struttura dell’esercito 1 Il generale può modificare la struttura dell’esercito a seconda delle esigenze della situazione. 2 La formazione e lo scioglimento di Grandi Unità devono essere approvati dal Con- siglio federale.

Art. 89 Conferimento e revoca di comandi 1 Il generale può conferire e revocare comandi. 2 Il Consiglio federale disciplina lo statuto degli interessati sotto il profilo del diritto del personale.141 Fatte salve le pretese pecuniarie, non è vincolato dalle disposizioni legali in materia di personale.

Art. 90 Subordinazione di unità amministrative Il Consiglio federale stabilisce le unità amministrative che vengono subordinate al generale dopo la sua elezione.

Art. 91 Facoltà del generale di disporre In stato di grave necessità il Consiglio federale può ordinare che il generale abbia a disposizione tutti gli altri mezzi in personale e in materiale, necessari per adempiere la sua missione, sempreché questi non siano esclusi per legge.

Capitolo 5: Poteri di polizia

Art. 92 Principi142 1 Durante il servizio d’istruzione e l’impiego la truppa dispone dei poteri di polizia necessari per l’adempimento dei suoi compiti. 2 Entro i limiti dei suoi poteri di polizia, la truppa può:

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

142 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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a. fermare persone e accertarne l’identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all’arrivo delle forze di polizia competenti;

b. controllare cose e se necessario sequestrarle; c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno

gravi s’avverino insufficienti. 3 Nell’ambito dei suoi poteri di polizia può impiegare le armi:

a. per legittima difesa e in stato di necessità; b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorve-

glianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. 3bis Qualora la truppa presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 2008143 sulla coerci- zione.144 4 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio l’esercizio dei poteri di polizia e l’im- piego delle armi nel servizio d’istruzione e nell’impiego dell’esercito. Tiene conto del tipo di missione, nonché del livello d’istruzione della truppa.

Art. 92a145 Impiego delle armi contro aeromobili 1 L’impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi dispo- nibili sono insufficienti. 2 In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili. 3 In caso di navigazione aerea limitata l’impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari. 4 Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aero- mobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea. 5 L’impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la compe- tenza di ordinare l’impiego delle armi al comandante delle Forze aeree. 6 È fatto salvo l’impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa. 7 Il DDPS emana le prescrizioni per l’impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni.

143 RS 364 144 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizone, in vigore

dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327). 145 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Titolo sesto: Organizzazione dell’esercito Capitolo 1: Principi146

Art. 93147 Obiettivo e competenze 1 L’esercito è organizzato, equipaggiato e istruito in modo da poter adempiere tem- pestivamente i suoi compiti in modo integrale. 2 L’Assemblea federale emana i principi relativi all’organizzazione dell’esercito, definisce la struttura dell’esercito e stabilisce le Armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari. Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al DDPS.

Art. 94148 Principio di milizia 1 L’organizzazione dell’esercito secondo il principio di milizia è fondata:

a. sull’obbligo pluriennale per la maggioranza dei militari di prestare servizio militare;

b. sulla ripartizione, per la maggioranza dei militari, del totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione tra un’istruzione di base e brevi servizi d’istruzione ricorrenti;

c. sull’incorporazione stabile dei militari di milizia; d. sul principio secondo cui i militari di milizia costituiscono la maggioranza

dei quadri e dei comandanti di tutti i livelli nonché degli ufficiali di stato maggiore generale, eccettuati gli stati maggiori a livello di esercito;

e. sulla limitazione allo stretto necessario del numero di truppe di intervento rapido permanenti e del numero di militari di professione;

f. su un’amministrazione civile degli affari militari della Confederazione; g. su un sistema per accrescere la prontezza.

2 È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura prevista dalla legge e se assolutamente indispensabile all’adempimento dei compiti dell’esercito.

Art. 95149

146 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

149 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Capitolo 2: ...

Art. 96 a 98150

Capitolo 3: Servizio informazioni e Sicurezza militare151

Art. 99 Servizio informazioni 1 Il servizio informazioni dell’esercito (servizio informazioni) ha il compito di raccogliere e valutare informazioni concernenti l’estero rilevanti per l’esercito, segnatamente sotto il profilo della difesa nazionale, del servizio di promovimento della pace e del servizio d’appoggio all’estero.152 1bis Per adempiere i suoi compiti, il servizio informazioni può avvalersi dello stru- mento dell’esplorazione radio secondo l’articolo 38 della legge federale del 25 settembre 2015153 sulle attività informative (LAIn). Il Consiglio federale defini- sce mediante ordinanza i settori d’esplorazione.154 1ter Il servizio informazioni può rilevare e valutare le emissioni elettromagnetiche di sistemi di telecomunicazioni allo scopo di:

a. sorvegliare le frequenze utilizzate dall’esercito svizzero e garantirne l’utilizzo;

b. acquisire informazioni in Svizzera e all’estero sulla situazione del traffico aereo.155

1quater Il servizio informazioni può impiegare anche aeromobili e satelliti per osser- vare fatti e installazioni e registrare le osservazioni. Non è ammesso osservare e registrare su supporto audiovisivo fatti e installazioni rientranti nella sfera privata protetta. Le registrazioni audio e video rientranti nella sfera privata protetta che per motivi tecnici non è possibile evitare devono essere immediatamente distrutte.156 2 Ha facoltà di trattare dati personali, compresi quelli particolarmente degni di prote- zione e profili della personalità, se del caso anche all’insaputa della persona inte- ressata, sempreché e finché i suoi compiti lo esigano. In singoli casi può trasmettere dati personali all’estero, in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

150 Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

151 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

152 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

153 RS 121 154 Introdotto dall’all. n. 4 dellla LF del 23 dic. 2011 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613,

2010 6923). Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività infor- mative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

155 Introdotto dall’all. n. 4 dellla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 3745 5525; FF 2007 4613, 2010 6923).

156 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

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2bis Può trasmettere alle autorità federali di perseguimento penale informazioni su persone in Svizzera risultanti dalla propria attività di cui al capoverso 1 e che posso- no essere rilevanti per il perseguimento penale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.157 3 Il Consiglio federale disciplina:

a. i compiti in dettaglio e l’organizzazione del servizio informazioni, nonché la protezione dei dati;

b.158 l’attività del servizio informazioni nel servizio di promovimento della pace, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo;

c.159 la collaborazione del servizio informazioni con i servizi interessati della Confederazione e dei Cantoni;

d. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni di da- ti, quando queste pregiudicassero la raccolta d’informazioni.

3bis Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali concernenti la collaborazione internazionale del servizio informazioni in materia di protezione delle informazioni o di partecipazione a sistemi d’informazione militari internazionali.160 4 Il Consiglio federale disciplina la protezione delle fonti tenendo conto delle esi- genze di protezione delle singole fonti. Vanno in ogni caso protette le persone che sono esposte a pericolo a causa della loro attività informativa sull’estero.161 5 Il Consiglio federale disciplina la subordinazione del servizio informazioni. La vigilanza sul servizio informazioni è retta dall’articolo 78 LAIn.162 6 Il Consiglio federale definisce ogni anno la collaborazione del servizio informazio- ni con autorità estere; approva accordi amministrativi internazionali del servizio informazioni e provvede affinché tali accordi divengano esecutivi soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione.163

157 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

158 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

159 Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

160 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

161 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sul servizio informazioni civile, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6565; FF 2008 3439 3457).

162 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002 (RU 2003 3957; FF 2002 768). Nuovo testo giusta l’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

163 Introdotto dall’all. n. II 8 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

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Art. 100164 Sicurezza militare 1 Gli organi competenti per la sicurezza militare hanno i compiti seguenti:

a. valutano, in stretta collaborazione con altri organi, la situazione in materia di sicurezza sotto il profilo militare e scambiano con detti organi le relative in- formazioni;

b. provvedono alla protezione di informazioni e opere militari nonché alla sicu- rezza delle persone e alla sicurezza informatica;

c. adottano le misure necessarie in caso di attacco contro sistemi e reti informa- tici militari; possono introdursi nei sistemi informatici e nelle reti informa- tiche utilizzati per sferrare tale attacco, al fine di disturbare, impedire o ral- lentare l’accesso a informazioni; il Consiglio federale decide dell’esecuzione di queste ultime misure, salvo in caso di servizio attivo;

d. adempiono nell’ambito dell’esercito compiti di polizia giudiziaria e di poli- zia di sicurezza;

e. adottano misure preventive per proteggere l’esercito dallo spionaggio, dal sabotaggio e da altri atti illeciti e raccolgono le informazioni necessarie al ri- guardo quando: 1. l’esercito è chiamato in servizio di promovimento della pace o in ser-

vizio attivo, 2. l’esercito è chiamato in servizio d’appoggio e detto compito è esplici-

tamente previsto nella missione per l’impiego. 2 Gli organi competenti per la sicurezza militare possono, su richiesta, prestare aiuto spontaneo agli organi di polizia civili e al Corpo delle guardie di confine. 3 Gli organi competenti per la sicurezza militare sono autorizzati a:

a. trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profi- li della personalità, sempreché e finché i loro compiti lo esigano;

b. trasmettere, con il consenso delle persone interessate, dati personali all’este- ro in deroga alle disposizioni in materia di protezione dei dati;

c. trasmettere alle autorità di perseguimento penale della Confederazione in- formazioni risultanti dall’adempimento dei compiti e concernenti persone che si trovano in Svizzera, nella misura in cui dette informazioni possono es- sere determinanti per il perseguimento penale;

d. applicare, nel quadro di un aiuto spontaneo a favore degli organi di polizia civili o del Corpo delle guardie di confine, la coercizione di polizia e misure di polizia nei confronti di civili secondo la legge del 20 marzo 2008165 sulla coercizione.

4 Il Consiglio federale disciplina:

164 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

165 RS 364

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a. i compiti in dettaglio e l’organizzazione degli organi competenti per la sicu- rezza militare;

b. la collaborazione di detti organi con organi di sicurezza civili, tenendo conto in particolare delle disposizioni legali concernenti le attività informative e la protezione dei dati;

c. in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo: 1. la protezione dei dati e la facoltà di trattare dati personali all’insaputa

delle persone interessate, 2. le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di collezioni

di dati, quando tali prescrizioni pregiudicassero l’acquisizione di infor- mazioni.

Capitolo 4: Formazioni di professionisti

Art. 101166 1 Possono essere costituite formazioni di professionisti per adempiere i compiti seguenti, nella misura in cui per il loro adempimento non è possibile la costituzione di formazioni di milizia:

a. salvaguardare la sovranità sullo spazio aereo ed eseguire trasporti e salva- taggi mediante aeromobili militari;

b. assicurare la prontezza operativa di impianti di condotta civili e di opere mi- litari;

c. svolgere compiti di polizia criminale e di polizia di sicurezza nell’ambito dell’esercito;

d. eseguire missioni di salvataggio, esplorazione, combattimento e protezione per le quali è necessaria una disponibilità immediata o un’istruzione particolare.

2 I membri delle formazioni interessate possono parimenti essere assunti nel settore dell’istruzione. 3 Essi sono assunti in qualità di personale militare.

Capitolo 5: Gradi e funzioni particolari167

Art. 102168 Gradi I gradi dell’esercito sono i seguenti:

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

167 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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a.169 truppa: recluta, soldato, appuntato; b. sottufficiali: caporale, sergente, sergente capo; c. sottufficiali superiori: sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere,

aiutante sottufficiale, aiutante di stato maggiore, aiutante maggiore, aiutante capo;

d. ufficiali: 1. ufficiali subalterni: tenente, primotenente, 2. capitano, 3. ufficiali superiori: maggiore, tenente colonnello, colonnello, 4. alti ufficiali superiori: brigadiere, divisionario, comandante di corpo, 5. comandante in capo dell’esercito: generale.

Art. 103 Promozioni e nomine 1 Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità170. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze. 2 ...171 3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:

a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; d. esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.172

4 Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue dispo- sizioni d’esecuzione possono essere invalidate.

Art. 104 Ufficiali specialisti 1 Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con cono- scenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale.173 In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati i servizi d’istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione.

169 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

170 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

171 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli uffi- ciali con le medesime funzioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina. 4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

Art. 104a174 Specialisti 1 I militari che, in virtù di conoscenze specifiche, soprattutto nel settore della sicu- rezza e della tecnica, o in virtù della loro attività professionale, forniscono servizi indispensabili all’esercito o alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza, possono essere nominati specialisti ed essere incorporati in modo adeguato a livello militare. 2 Il Consiglio federale determina e definisce dettagliatamente le funzioni in un’ordi- nanza.

Titolo settimo: Materiale dell’esercito175 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 105176 Materiale dell’esercito Il materiale dell’esercito comprende:

a. l’equipaggiamento personale; b. il rimanente materiale dell’esercito.

Art. 106177 Fornitura 1 Il materiale dell’esercito è fornito dalla Confederazione. 2 La Confederazione fornisce se possibile materiale di origine svizzera, prendendo in considerazione tutte le regioni del Paese.178

174 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

175 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

176 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

177 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

178 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 106a179 Gestione e manutenzione 1 La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell’esercito. 2 Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro rimunerazione.

Art. 107180

Art. 108 Scorta La Confederazione deve tenere pronta un’adeguata scorta di beni di sostegno che consenta all’esercito di adempiere la sua missione.

Art. 109 Animali dell’esercito e veicoli 1 Il Consiglio federale può facilitare l’acquisto e il mantenimento privati di animali dell’esercito nonché l’acquisto privato di veicoli utilizzabili nell’esercito. 2 L’Assemblea federale stabilisce, con il bilancio di previsione, l’importo massimo dei sussidi che possono essere assegnati durante l’anno di preventivo ai detentori di animali dell’esercito e di veicoli utilizzabili nell’esercito.

Art. 109a181 Messa fuori servizio 1 Il DDPS provvede alla messa fuori servizio del materiale dell’esercito. 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio. 3 Il DDPS tutela i beni culturali dell’esercito considerati degni di essere conservati. Esso può delegare interamente o parzialmente a terzi la conservazione e l’ammi- nistrazione di tali beni culturali. 4 Il Consiglio federale sottopone per approvazione all’Assemblea federale un mes- saggio sulla messa fuori servizio o la liquidazione di grandi sistemi d’arma.182

Art. 109b183 Cooperazione in materia di armamenti con Stati partner 1 Nell’ambito della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di cooperazione in materia di armamenti.

179 Introdotto dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

180 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

181 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

182 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

183 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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2 Tali accordi possono in particolare concernere: a. l’acquisto di armamenti; b. la ricerca e lo sviluppo, la garanzia della qualità e la manutenzione nel cam-

po della tecnica militare; c. lo scambio di informazioni e di dati; d. le condizioni della cooperazione, relativa a progetti specifici, con l’industria

nel campo dell’armamento; e. la determinazione di progetti comuni in tale campo.

Capitolo 2: Equipaggiamento personale

Art. 110 Principi 1 I militari sono equipaggiati gratuitamente dalla Confederazione. 2 ...184 3 Il Consiglio federale disciplina la riparazione, la sostituzione e il deposito dell’e- quipaggiamento personale. Stabilisce in che misura i militari devono partecipare ai costi. 4 Esso disciplina la consegna dell’equipaggiamento personale ai membri del Corpo delle guardie di confine. Gli articoli 112, 114 e 139 capoverso 2 si applicano per analogia.185

Art. 111186

Art. 112 Custodia e manutenzione 1 I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l’equipag- giamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili. 2 L’equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell’equipaggiamento. 3 Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua restituzione.187

184 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

185 Introdotto dall’all. n. 4 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1411; FF 2004 485).

186 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

187 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Art. 113188 Arma personale 1 A un militare non può essere consegnata l’arma personale se sussistono seri segni o indizi che:

a. questi possa esporre a pericolo se stesso o terzi con l’arma personale; b. questi o terzi possano abusare dell’arma personale.

2 Se si manifestano segni o indizi ai sensi del capoverso 1 dopo che l’arma personale è stata consegnata, la stessa è immediatamente ritirata al militare. 3 Il DDPS esamina se sussistono segni o indizi ai sensi del capoverso 1:

a. prima della prevista consegna dell’arma personale; b. dopo la segnalazione di un corrispondente sospetto; c. prima che al militare sia ceduta in proprietà l’arma personale.

4 A tale scopo il DDPS può, senza il consenso della persona interessata: a. chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari; b. consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione

delle pene; c. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; d. chiedere a un’autorità di controllo della Confederazione di valutare il poten-

ziale di pericolo o di abuso. 5 Per valutare il potenziale di pericolo o di abuso, l’autorità di controllo della Confe- derazione può:

a. consultare i dati conformemente ai capoversi 3 lettera b, 7 e 8; b. chiedere estratti dei registri esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti

relativi a esecuzioni e fallimenti; c. consultare il casellario giudiziale, il sistema per il trattamento dei dati rela-

tivi alla protezione dello Stato e il Registro nazionale di polizia; d.189 chiedere alle competenti autorità penali e d’esecuzione penale informazioni e

atti relativi a procedimenti penali in corso, conclusi o abbandonati, e all’esecuzione delle pene;

e. interrogare la persona interessata e terzi, qualora in base ai dati disponibili non sia possibile escludere inequivocabilmente un potenziale di pericolo o di abuso.

188 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277).

189 La correzione della CdR dell’AF del 23 ago. 2016, pubblicata il 13 set. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 3167).

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6 Del rimanente, la procedura è retta dagli articoli 19–21 della legge federale del 21 marzo 1997190 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. Se per altri motivi occorre eseguire anche un controllo di sicurezza, i due procedimenti possono essere riuniti. 7 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici e gli psico- logi sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto. 8 I terzi possono comunicare ai servizi competenti del DDPS, indicandone i motivi, qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

Art. 114 Proprietà ed utilizzazione 1 L’equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno. 2 ...191 3 Il Consiglio federale designa gli oggetti dell’equipaggiamento personale che diven- tano proprietà del militare. 4 I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il DDPS disciplina le eccezioni. 5 Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l’uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.192

Art. 115193

Titolo ottavo: Direzione dell’esercito e amministrazione militare Capitolo 1: Direzione degli affari militari

Art. 116194 1 La direzione suprema degli affari militari spetta al Consiglio federale. Per quanto esso non la assuma, è esercitata dal DDPS. 2 Il Consiglio federale stabilisce il Comando dell’esercito e ne definisce i compiti. Sono fatti salvi gli articoli 84–91.

190 RS 120 191 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768). 192 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 193 Abrogato dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione

finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 117195

Capitolo 2: Confederazione e Cantoni

Art. 118196 Alta vigilanza Gli affari militari sono di competenza della Confederazione e dei Cantoni per quanto siano stati ad essi delegati. La Confederazione esercita l’alta vigilanza.

Art. 119197 Collaborazione dell’esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza

L’esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest’ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempe- stivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe.

Art. 120198 Organizzazione del reclutamento 1 Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del reclutamento. 2 Consulta preventivamente i Cantoni.

Art. 121 Comandanti di circondario e capisezione 1 Per il trattamento dei dati di controllo e per le relazioni con le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare, i Cantoni nominano comandanti di circonda- rio.199 2 Se necessario suddividono i circondari in sezioni, per ciascuna delle quali nomi- nano un caposezione.

Art. 122200 Proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare I Cantoni provvedono al disbrigo delle formalità amministrative per il prosciogli- mento dall’obbligo di prestare servizio militare e, in collaborazione con la Confede- razione, all’organizzazione della riconsegna dell’equipaggiamento personale.

195 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

198 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Art. 122a201 Attività della difesa nazionale Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali.

Art. 123 Esenzione da tasse 1 Cantoni e Comuni non riscuotono tasse su:

a. le derrate alimentari e le bevande destinate alla truppa; b. i veicoli, per quanto siano utilizzati per scopi militari.

2 Non prelevano imposte su:202

a.203 stabilimenti o officine militari, ad eccezione delle imprese d’armamento del- la Confederazione che sono società anonime di diritto privato;

b. proprietà della Confederazione destinate a scopi militari. 3 Non riscuotono emolumenti per:

a. l’esecuzione di lavori che servono alla difesa nazionale; b. la partecipazione a procedure di approvazione dei piani per costruzioni e im-

pianti militari.204

Art. 124 Piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione 1 Confederazione e Cantoni gestiscono non più di 40 piazze d’armi. 2 Il Consiglio federale designa le piazze d’armi. Disciplina l’utilizzazione e la ge- stione delle piazze d’armi, di tiro e d’esercitazione.205

Art. 125 Tiro fuori del servizio 1 I Cantoni nominano le commissioni cantonali di tiro e riconoscono le società di tiro. 2 I Cantoni decidono circa l’esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro. Tengono conto degli impianti di tiro com- patibili con l’ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali. 3 Il Consiglio federale disciplina l’ambito di competenza e gli obblighi dei Cantoni.

201 Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

202 Nuovo testo giusta l’art. 7 n. 2 della LF del 10 ott. 1997 concernente le imprese d’armamento della Confederazione, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1202; FF 1997 III 651).

203 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

204 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

205 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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4 Contro le decisioni delle autorità cantonali di ultimo grado nel settore del tiro fuori del servizio è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il DDPS è parimenti legittimato a ricorrere. Le autorità cantonali di ultimo grado inviano im- mediatamente e gratuitamente le loro decisioni al DDPS.206

Capitolo 3:207 Costruzioni e impianti militari Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 126 Principio 1 Le costruzioni e gli impianti che servono alla difesa nazionale possono essere costruiti, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto se i piani sono stati approvati dal DDPS (autorità competente per l’approvazione dei piani). 2 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 3 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti della difesa nazionale. 4 Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 1979208 sulla pianificazione del territorio.

Art. 126a209 Diritto applicabile 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968210 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. 2 Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930211 sull’espropriazione (LEspr).

206 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

207 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029).

208 RS 700 209 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 210 RS 172.021 211 RS 711

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Sezione 2: Procedura di approvazione dei piani

Art. 126b Procedura ordinaria di approvazione dei piani; introduzione La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione neces- saria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Art. 126c Picchettamento 1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evi- denza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per la costruzione o per l’impianto progettati. 2 Per motivi importanti l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esen- tare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1. 3 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere pre- sentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’auto- rità competente per l’approvazione dei piani.

Art. 126d Consultazione, pubblicazione e deposito dei piani 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette per parere la domanda ai Cantoni e ai Comuni interessati. L’intera procedura di consultazione dura tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato. 2 La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Can- toni e dei Comuni interessati, nonché nel Foglio federale e depositata pubblicamente durante 30 giorni. 3 ...212

Art. 126e213

Art. 126f Opposizione 1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968214 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani.215 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

212 Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

213 Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031).

214 RS 172.021 215 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031).

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2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr216 può, durante il ter- mine di deposito dei piani, far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr.217 3 I Comuni interessati salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 126g Eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale La procedura di eliminazione delle divergenze nell’amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 1997218 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 127 Approvazione dei piani; durata di validità 1 Con l’approvazione dei piani l’autorità competente decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto d’espropriazione. 2 L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione. 3 Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:

a. progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

b. costruzioni e impianti la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

c. costruzioni e impianti che sono rimossi entro tre anni al più tardi. 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare oppo- sizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chie- dere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

216 RS 711 217 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 218 RS 172.010

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4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Art. 128a Protezione di impianti militari 1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950219 concernente la protezione delle opere militari non occorre un’approvazione dei piani.220 2 La procedura semplificata d’approvazione dei piani si applica per analogia. Occor- re tener conto dell’interesse a mantenere il segreto.

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata221

Art. 129 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se neces- sario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr222.223 2 ...224 3 Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva d’approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si pre- sume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Sezione 4: Procedura di ricorso

Art. 130 ...225 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.226

219 RS 510.518 220 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 221 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 222 RS 711 223 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 224 Abrogato dall’all. n. 6 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021

(RU 2020 4085; FF 2018 4031). 225 Abrogata dall’all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale,

con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764). 226 Nuovo testo giusta l’all. n. 46 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo

federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

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2 Il diritto di ricorso è disciplinato dal diritto federale applicabile nella fattispecie. I Cantoni e i Comuni interessati sono legittimati a ricorrere.

Sezione 5:227 Messa fuori servizio di immobili militari

Art. 130a Competenza 1 Il DDPS disciplina la messa fuori servizio di immobili della Confederazione non più necessari per scopi militari. 1bis Si concerta con le autorità cantonali e comunali.228 2 Conclude i contratti necessari per la messa fuori servizio.

Art. 130b Priorità in caso di vendita 1 In caso di vendita di immobili militari non più necessari devono essere considerati prioritariamente i Cantoni e i Comuni. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Capitolo 4: Prestazioni dei Comuni e degli abitanti

Art. 131 Alloggio per la truppa 1 I Comuni e i loro abitanti sono tenuti a fornire alloggio alle truppe ed agli animali dell’esercito. 2 Per tali prestazioni ricevono un’equa indennità dalla Confederazione.

Art. 132 Locali, pannelli d’affissione I Comuni mettono gratuitamente a disposizione:

a.229 i locali e gli impianti per le manifestazioni informative; b. i locali di guardia e i locali degli arresti; c. le piazze e i locali per la mobilitazione; d. le piazze di riunione e di posteggio per la truppa; e. i pannelli d’affissione per gli avvisi di chiamata e per altre comunicazioni

delle autorità militari.

227 Introdotta dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

228 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

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Art. 133 Impianti di tiro 1 I Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori del servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente. Detti impianti vanno messi a disposizione, contro indennizzo, per gli esercizi di tiro della truppa. 2 Per la costruzione di impianti di tiro, il DDPS può conferire ai Comuni il diritto di espropriazione giusta la LEspr230, sempre che non dispongano già di tale facoltà in virtù del diritto cantonale. 3 Il DDPS emana prescrizioni sull’ubicazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro. Tiene conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell’ambiente e di protezione della natura e del paesaggio.

Art. 134 Utilizzazione di terreni privati 1 I proprietari fondiari sono tenuti a consentire l’utilizzazione del loro terreno per esercitazioni militari. 2 La Confederazione risarcisce i danni che ne conseguono, conformemente agli arti- coli 135 a 143. ...231

Capitolo 5: Responsabilità per danni

Art. 135 Danni conseguenti ad attività di servizio 1 La Confederazione risponde, senza riguardo alla colpa, del danno causato illecita- mente a terzi da militari o dalla truppa:

a. nell’esercizio di un’attività militare particolarmente pericolosa o b. nell’esercizio di un’altra attività di servizio.

2 La Confederazione non risponde per quanto provi che il danno è stato causato da forza maggiore o da colpa della parte lesa o di un terzo. 3 Quando la fattispecie implica una responsabilità disciplinata da altre disposizioni, queste sono applicabili alla responsabilità della Confederazione. 4 La parte lesa non può far valere alcuna pretesa nei confronti del militare che ha causato il danno.

Art. 136 Danni conseguenti ad attività fuori del servizio La Confederazione risponde per i danni inevitabili a terreni e cose, connessi diret- tamente alle attività fuori del servizio della truppa o delle associazioni e società militari, sempre che tali danni non siano assicurabili.

230 RS 711 231 Per. abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004

(RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 137 Proprietà dei militari 1 Il militare assume personalmente il danno derivante dalla perdita e dal danneggia- mento delle cose di sua proprietà. La Confederazione gli versa un’equa indennità se il danno è stato causato da un incidente di servizio o direttamente dall’esecuzione di un ordine. 2 In caso di colpa personale, l’indennità può essere adeguatamente ridotta. A tal fine si valuterà anche se l’uso o il fatto di portar seco l’oggetto privato era richiesto dal servizio.

Art. 138 Regresso dopo risarcimento Risarcito il danno, la Confederazione ha diritto di regresso contro i militari che hanno causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. 139 Responsabilità dei militari 1 I militari rispondono del danno che causano direttamente alla Confederazione vio- lando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. 2 I militari sono responsabili del loro equipaggiamento personale, come pure del materiale affidato loro in servizio, e rispondono della sua perdita e danneggiamento. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzional- mente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio. La stessa responsabilità incombe ai militari incaricati dell’organizzazione del servizio del materiale o del controllo del materiale. 3 Il contabile e gli organi che lo controllano sono responsabili del servizio di com- missariato, del denaro loro affidato e del suo impiego conforme alle prescrizioni e rispondono dei danni in questi ambiti. Non ne rispondono se provano di non aver causato il danno violando intenzionalmente o per grave negligenza il loro obbligo di servizio.

Art. 140 Responsabilità delle formazioni 1 Le formazioni sono responsabili del materiale dell’esercito loro affidato. Rispon- dono della perdita e del danneggiamento ove non si possa individuare il responsa- bile. Non ne rispondono invece se provano che non vi è stata colpa da parte di un loro militare.232 2 A copertura del danno può essere trattenuta una parte del soldo.

Art. 141 Principi in materia di responsabilità 1 Sono applicabili per analogia gli articoli 42, 43 capoverso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbligazioni233.

232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

233 RS 220

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2 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dai militari è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio, nonché della condotta militare e della situazione finanziaria del responsabile. 3 Nello stabilire le indennità che devono essere versate dalle formazioni è tenuto inoltre equamente conto del genere del servizio e delle circostanze particolari.

Art. 142234 Disposizioni procedurali 1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968235 sulla procedura amministrativa. Le spese della procedura di prima istanza sono a carico della Confe- derazione; gli esborsi possono tuttavia essere addebitati alla parte soccombente. 2 La decisione in merito alla responsabilità delle formazioni (art. 140) è presa nell’ambito di una procedura semplificata. 3 Il Consiglio federale designa le autorità competenti conformemente alla presente legge per la decisione di prima istanza in merito a pretese litigiose di natura patri- moniale e amministrativa avanzate dalla Confederazione o contro di essa. 4 Le decisioni di queste autorità possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.236

Art. 143237 Prescrizione 1 La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le dispo- sizioni del Codice delle obbligazioni238 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell’articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS. 2 La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si pre- scrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato. 3 Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pre- tesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di pre- scrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza. 4 Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall’accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona

234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

235 RS 172.021 236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011

(RU 2010 6015; FF 2009 5137). 237 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della

prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211). 238 RS 220

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o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Capitolo 6: Chiamate in servizio, differimenti, dispense e congedi239

Art. 144 Chiamate in servizio e differimenti 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulla chiamata in servizio e sul differi- mento di servizi d’istruzione. 2 Dopo aver consultato i Cantoni, designa le unità amministrative della Confedera- zione e dei Cantoni che decidono sulle domande di differimento della scuola reclute e di servizi d’istruzione.240 3 La Confederazione e i Cantoni provvedono nel quadro delle rispettive competenze a garantire la possibilità di conciliare la formazione civile con la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente.241

Art. 145242 Dispense e congedi Per l’adempimento di compiti importanti nei settori civili della Rete integrata Sviz- zera per la sicurezza, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono essere dispensate o congedate dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo.

Capitolo 7:243 Trattamento di dati personali

Art. 146 Sistemi d’informazione militari244

Il trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità in sistemi d’informazione e nell’ambito dell’impiego di mezzi di sorve- glianza dell’esercito e dell’amministrazione militare è disciplinato nella legge fede- rale del 3 ottobre 2008245 sui sistemi d’informazione militari.

239 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

242 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

243 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6617; FF 2008 2685).

244 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

245 RS 510.91

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Art. 146a246 Inchieste per scopi scientifici In occasione del reclutamento e nel corso dell’istruzione, le persone soggette all’obbligo di leva e i militari possono essere sottoposti, su incarico del DDPS, a inchieste svolte per scopi scientifici. Quest’ultime devono essere eseguite garanten- do la protezione della personalità e dei dati.

Art. 147 a 148h Abrogati

Capitolo 8:247 Prestazioni commerciali

Art. 148i 1 Le unità amministrative del DDPS possono fornire prestazioni commerciali a terzi se tali prestazioni:

a. sono in stretta relazione con i compiti principali dell’unità amministrativa; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono importanti mezzi materiali e risorse di personale supplemen-

tari. 2 Le prestazioni commerciali devono essere fornite, sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che coprano almeno i costi. Il DDPS può prevedere eccezioni per determinate prestazioni, se non ne risulta alcuna concorrenza per l’economia privata.

Titolo ottavo a:248 Risorse finanziarie dell’esercito

Art. 148j L’Assemblea federale decide il limite di spesa per le risorse finanziarie dell’esercito, mediante decreto federale semplice, ogni volta per un periodo di quattro anni.

246 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

247 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).

248 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

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Titolo nono: Disposizioni finali

Art. 149249 Ordinanze dell’Assemblea federale L’Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 2 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell’Assemblea federale.

Art. 149a250 Provvedimenti di promovimento della pace Il Consiglio federale può mettere a disposizione installazioni e materiale dell’eser- cito per provvedimenti di promovimento internazionale della pace.251 Nell’ambito di tali provvedimenti può anche sostenere persone giuridiche, crearne o associarvisi.252

Art 149b253 Controlling politico 1 Il Consiglio federale controlla periodicamente se gli obiettivi assegnati all’esercito sono raggiunti; presenta un rapporto all’Assemblea federale. Le competenti commis- sioni parlamentari stabiliscono la forma e il contenuto del rapporto. 2 Prima di introdurre modifiche fondamentali nei settori dell’istruzione, dell’impiego e dell’organizzazione dell’esercito, il Consiglio federale consulta le competenti commissioni parlamentari.

Art. 150 Disposizioni d’esecuzione 1 Il Consiglio federale emana le ordinanze esecutive. 2 Emana i regolamenti di servizio. Vi definisce segnatamente i diritti e gli obblighi dei militari. 3 Può autorizzare il DDPS ad emanare prescrizioni destinate a garantire la tutela del segreto militare. 4 Può concludere con altri Stati convenzioni destinate a garantire la tutela del segreto militare.254

249 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

250 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° mar. 1999 (RU 1999 1153; FF 1998 489).

251 Nuovo testo giusta il n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

252 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

253 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

254 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).

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Art. 150a255 Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera. 2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;

b. la competenza per il perseguimento di reati e di infrazioni disciplinari; c. l’importazione e l’esportazione di materiale, oggetti d’equipaggiamento,

combustibili e carburanti di truppe straniere.

Art. 151256 Disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 2016 1 Il Consiglio federale attua il nuovo ordinamento dell’esercito conformemente alla modifica del 18 marzo 2016 entro cinque anni dall’entrata in vigore di quest’ultima. 2 Nel suddetto periodo il Consiglio federale può, per motivi imperativi, derogare alle disposizioni legali concernenti:

a. i limiti d’età dell’obbligo di partecipare al reclutamento (art. 9 cpv. 2); b. i limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare (art. 13); c. il numero massimo di giorni di servizio d’istruzione (art. 42 cpv. 2 e 3); d. l’assolvimento della scuola reclute (art. 49 cpv. 1); e. l’effettivo regolamentare dell’esercito (art. 1 dell’organizzazione dell’eser-

cito del 18 marzo 2016257). 3 Per il suddetto periodo il Consiglio federale disciplina, mediante ordinanza, l’istru- zione e l’organizzazione dell’esercito nonché la collaborazione e il coordinamento dell’esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

Art. 152 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1996 Numero 3 dell’appendice: 1° luglio 1995258

255 Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 2001 2264; FF 2000 414).

256 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

257 RS 513.1; FF 2014 5939 258 DCF del 19 giu. 1995.

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Appendice

Modifica e abrogazione del diritto vigente

1. – 6. ...259

7. Organizzazione militare del 12 aprile 1907260 Abrogata

8. ...261

9. Decreto dell’Assemblea federale del 12 giugno 1946262 che determina l’indennità da corrispondersi ai Cantoni per la conservazione e il riassetto del vestiario e dell’equipaggiamento personale Abrogato

10. Decreto dell’Assemblea federale del 28 giugno 1946263 concernente la consegna di calzature militari Abrogato

11. Legge federale del 24 giugno 1904264 concernente la vigilanza su l’introduzione e l’impiego di piccioni viaggiatori. Abrogata

12. Decreto federale dell’8 dicembre 1961265 concernente il servizio militare degli Svizzeri all’estero e di quelli aventi doppia cittadinanza Abrogato

13. – 15. ...266

259 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 4093. 260 [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1959 2125

art. 48 cpv. 2 lett. d , 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, , 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2]

261 La mod. può essere consultata alla RU 1995 4093. 262 [CS 5 282] 263 [CS 5 290] 264 [CS 5 365; RU 1949 44 art. 1] 265 [RU 1961 1198, 1986 696, 1990 1882 all. n. 6] 266 Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 4093.

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