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Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (stato 1° gennaio 2020)

 Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali del 26 ottobre 2011 (stato 1° gennaio 2020)

916.307.1Ordinanza del DEFR concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale, OLAlA)1

del 26 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)2, visti gli articoli 7 capoverso 2, 8, 9 capoverso 1, 11, 15 capoverso 2, 16, 19 capoverso 3, 20, 21 capoverso 2, 25 capoversi 2 e 3, 27 capoverso 2, 30 capoverso 6, 31 capoverso 1, 32 capoverso 6, 36 capoversi 1 e 2, 42 capoversi 5 e 6, 43 capoverso 2, 58 capoversi 1 e 2 e 69 dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali (OsAlA),4 ordina:

Sezione 1: Materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 1 Requisiti tecnici relativi agli alimenti per animali Gli alimenti per animali devono essere conformi alle disposizioni tecniche relative alle impurità e ad altre proprietà chimiche riportate nell’allegato 1.1.

Art. 1a5 Materie prime che non devono essere notificate L’elenco delle materie prime che non devono essere notificate figura nell’alle- gato 1.4.

Art. 2 Sostanze vietate o autorizzate con restrizioni nell’alimentazione animale

Sono vietati o autorizzati con restrizioni l’immissione sul mercato e l’uso come alimenti per animali delle sostanze riportate nell’allegato 4.1.

RU 2011 5699 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

(RU 2012 6401). 2 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione

dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

3 RS 916.307 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013

(RU 2013 1739). 5 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 15 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013

(RU 2013 1739).

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916.307.1 Produzione agricola

Art. 3 Maggiori controlli 1 L’allegato 4.2 parte 1 contiene l’elenco degli alimenti per animali la cui importa- zione sottostà a maggiori controlli secondo l’articolo 58 OsAlA. Nello stesso sono indicati anche i controlli specifici con le relative frequenze per prodotto e Paese d’origine. 2 Qualora provengano da Paesi esterni all’UE, gli alimenti per animali elencati nell’allegato 4.2 parte 1 possono essere importati in Svizzera soltanto su preavviso, attraverso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo. 3 All’atto della liberazione della merce controllata l’organismo di controllo compila un documento d’accompagnamento secondo l’allegato 4.2 parte 2, che deve accom- pagnare la merce fino al consumatore finale.

Art. 4 Tenore di additivi per alimenti per animali 1 Fatte salve le condizioni d’uso stabilite nell’autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali non devono contenere additivi per alimenti per animali in quantità di oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi per animali o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici. 2 Il centuplo della concentrazione massima di additivi per alimenti per animali consentito negli alimenti completi per animali può essere superato solo se la compo- sizione dei prodotti in questione soddisfa il particolare fine nutrizionale secondo l’articolo 11 OsAlA. Le condizioni d’uso di tali alimenti per animali sono specificate nell’elenco degli scopi d’utilizzo per alimenti dietetici per animali secondo l’allegato 3.16.

Art. 57 Alimenti dietetici per animali 1 L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (alimenti dietetici per animali) e delle rispettive caratteri- stiche nutrizionali particolari è riportato nell’allegato 3.1. 2 Le esigenze per gli alimenti per animali immessi sul mercato sotto forma di bolo sono stabilite nell’allegato 3.2.

6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1621).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Sezione 2: Etichettatura e presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali

Art. 6 Indicazioni 1 L’etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti diete- tici per animali e la presentazione dell’etichettatura possono richiamare l’attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell’alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

a. l’indicazione è oggettiva, verificabile dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e comprensibile per l’utilizzatore dell’alimento per animali;

b. lo stabilimento responsabile dell’etichettatura fornisce, su richiesta dell’UFAG, una prova scientifica della veridicità dell’indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall’impresa. La prova scientifica deve essere dispo- nibile al momento dell’immissione sul mercato dell’alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all’UFAG i loro dubbi in merito alla veri- dicità di un’indicazione. Se l’UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un’indicazione è ingannevole, esige che venga elimi- nata l’indicazione in questione.

2 Sono consentite indicazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e l’integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano una delle indicazioni secondo il capoverso 3 lettera a. 3 L’etichettatura delle materie prime o degli alimenti composti per animali e la presentazione dell’etichettatura non devono comportare allegazioni secondo le quali la materia prima o l’alimento composto per animali:

a. previene, tratta o cura una malattia, fatta eccezione per i coccidiostatici e gli istomonostatici; la presente lettera non si applica tuttavia alle indicazioni ri- guardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;

b. ha un particolare fine nutrizionale menzionato nell’elenco degli scopi d’utilizzo riportato nell’allegato 3.1, tranne nei casi in cui adempie le condi- zioni in esso stabilite.

Art. 7 Requisiti minimi relativi all’etichettatura di alimenti per animali 1 L’indicazione dell’elenco degli additivi per alimenti per animali deve essere con- forme ai requisiti del capitolo I dell’allegato 8.2 o del capitolo I dell’allegato 8.3, tranne nei casi in cui le prescrizioni relative all’etichettatura per l’autorizzazione dell’additivo per alimenti per animali in questione prevedono altrimenti. 2 Il tenore d’acqua deve essere indicato conformemente all’allegato 1.1 numero 6. 3 Ulteriori disposizioni in materia di etichettatura sono riportate nell’allegato 8.1.

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916.307.1 Produzione agricola

Art. 8 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di materie prime 1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura delle materie prime deve comprendere le indicazioni seguenti:

a. l’indicazione obbligatoria corrispondente alla rispettiva categoria secondo l’elenco riportato nell’allegato 1.2; o

b. le indicazioni previste dal catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA per la mate- ria prima in questione.

2 L’etichettatura delle materie prime contenenti additivi per alimenti per animali deve comprendere le indicazioni supplementari seguenti:

a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinata la materia prima, se gli additivi per alimenti per animali in questione non sono autorizzati per tut- te le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie;

b. le istruzioni per l’uso corretto secondo l’allegato 8.1 numero 4, se per l’additivo per alimenti per animali in questione è stata stabilita una concen- trazione massima;

c. la durata minima di conservazione per gli additivi per alimenti per animali che non sono additivi tecnologici.

Art. 9 Requisiti obbligatori particolari relativi all’etichettatura di alimenti composti per animali

1 Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA, l’etichettatura degli alimenti com- posti per animali deve comprendere le indicazioni seguenti:

a. le specie animali o le categorie di animali cui è destinato l’alimento compo- sto per animali;

b.8 le istruzioni per l’uso corretto con l’indicazione dello scopo dell’alimento per animali e le indicazioni redatte secondo l’allegato 8.1 numero 4 se l’alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;

c. qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell’etichettatura: 1. il nome o la ditta e l’indirizzo del produttore, o 2. il numero d’omologazione o di registrazione del produttore;

d. la durata minima di conservazione, secondo le disposizioni seguenti: 1. la dicitura «da consumarsi entro …», seguita dall’indicazione della data

(giorno, mese, anno), per gli alimenti per animali facilmente deperibili a causa del processo di deterioramento,

2. la dicitura «da consumarsi preferibilmente entro …», seguita dall’indi- cazione della data (mese e anno), per gli altri alimenti per animali, o

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6401).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

3. la dicitura «… (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se nell’ambito dell’etichettatura è inserita la data di fabbricazione;

e. l’elenco delle materie prime che compongono l’alimento per animali, sotto il titolo «Composizione», indicando il nome di ogni materia prima, secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b, in ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore d’acqua dell’alimento composto; può essere indicata anche la percentuale in peso;

f. le indicazioni obbligatorie secondo il capitolo II dell’allegato 8.2 o il capi- tolo II dell’allegato 8.3.

2 L’elenco menzionato nel capoverso 1 lettera e deve adempiere i seguenti requisiti: a. la denominazione e la percentuale ponderale di una materia prima se la pre-

senza della materia prima è evidenziata nell’etichettatura in parole, imma- gini o grafici;

b. se le percentuali ponderali delle materie prime contenute negli alimenti composti per animali da reddito non sono indicate sull’etichettatura, lo stabi- limento responsabile dell’etichettatura, ferme restando le disposizioni sulla proprietà intellettuale, mette a disposizione dell’acquirente, su richiesta, in- formazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, in un intervallo del ± 15 per cento del valore, secondo la formulazione dell’ali- mento per animali;

c. nel caso di alimenti composti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia, l’indicazione della denominazione specifica della mate- ria prima può essere sostituita da quella della categoria secondo l’alle- gato 1.3 cui appartiene la materia prima.

3 Per gli alimenti composti per animali secondo il capoverso 2 lettera c, l’alle- gato 1.3 contiene un elenco delle categorie di materie prime che possono essere indicate al posto delle singole materie prime nell’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia, ad eccezione degli animali da pelliccia.

Art. 10 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, l’etichettatura degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali deve contenere le seguenti indicazioni:

a. la qualifica «dietetici», riservata esclusivamente ad alimenti per animali de- stinati a particolari fini nutrizionali, congiuntamente alla denominazione dell’alimento per animali secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA;

b. le indicazioni prescritte per il rispettivo scopo d’utilizzo nelle colonne da 1 a 6 dell’elenco degli scopi d’utilizzo previsti secondo l’allegato 3.1;

c. l’indicazione di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell’uso dell’alimento per animali o prima di prolungare la durata d’utilizzo.

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916.307.1 Produzione agricola

Art. 11 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti per animali da compagnia

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 9 della presente ordinanza, sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia deve comparire un numero di telefono gratuito o un altro mezzo di comunicazione idoneo a consentire all’acqui- rente di richiedere informazioni supplementari riguardo:

a. agli additivi per alimenti per animali contenuti nell’alimento per animali da compagnia; e

b. alle materie prime in essi incorporate, se la categoria è indicata secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c.

Art. 12 Requisiti supplementari relativi all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

Oltre ai requisiti secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza, un alimento per animali che non soddisfa i requisiti legali, come ad esempio un alimento contaminato per animali, deve riportare nell’etichettatura le indicazioni particolari secondo l’allegato 8.4.

Art. 13 Deroghe relative all’etichettatura 1 Per quanto riguarda gli alimenti per animali confezionati, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d ed e OsAlA e l’articolo 8 capoverso 2 lettera c o l’articolo 9 capoverso 1 lettere c, d ed e della presente ordinanza possono essere fornite su una parte dell’imballaggio diversa da quella riservata all’etichetta secondo l’articolo 14 capoverso 1 OsAlA. In tal caso occorre specificare dove compaiono tali indicazioni. 2 Le indicazioni obbligatorie secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera f non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti. 3 Nel caso degli alimenti composti per animali costituiti da non più di tre materie prime non sono obbligatorie le indicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b, se dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate. 4 Per quantitativi di materie prime o di alimenti composti per animali che non supe- rano i 20 chilogrammi, destinati all’utilizzatore finale e venduti sfusi, le indicazioni secondo l’articolo 15 OsAlA e gli articoli 8 e 9 della presente ordinanza possono essere fornite all’acquirente mediante adeguata affissione nel punto vendita. In tal caso le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera a OsAlA e l’articolo 8 capoverso 1 o l’articolo 9 capoverso 1 lettere a e b della presente ordinanza sono trasmesse all’acquirente quantomeno sulla fattura o congiuntamente alla stessa. 5 Nel caso degli alimenti per animali da compagnia venduti in imballaggi contenenti più confezioni, le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere b, c, f e g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b, c, e, nonché f della presente ordinanza possono comparire solo sull’imballaggio esterno invece che su ciascuna confezione, a condizione che il peso totale combinato dell’imballaggio non superi i 10 kg.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

6 Le materie prime fornite da stabilimenti della produzione primaria a imprese del settore dell’alimentazione animale non sottostanno alle prescrizioni relative all’etichettatura secondo l’articolo 15 OsAlA e l’articolo 8 della presente ordinanza. 7 L’UFAG può applicare deroghe per gli alimenti per animali allevati a scopi scienti- fici o sperimentali, a condizione che l’etichetta indichi tale scopo. 8 Le indicazioni secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettere c, d, e, nonché g OsAlA e l’articolo 9 capoverso 1 lettere b e c della presente ordinanza non sono necessarie, se l’acquirente attesta per scritto, prima di ogni transazione commerciale, di rinun- ciarvi. Una transazione commerciale può comprendere diversi invii. 9 Le indicazioni di etichettatura possono essere scritte in altre lingue, oltre che in quelle ufficiali.

Art. 14 Etichettatura facoltativa 1 Oltre ai requisiti obbligatori relativi all’etichettatura, nell’etichettatura delle mate- rie prime e degli alimenti composti per animali possono essere fornite le indicazioni facoltative seguenti, a condizione che siano rispettati i principi generali di cui alla presente sezione:

a. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito; b. il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia.

2 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da reddito è calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6. 3 Il valore nutrizionale degli alimenti composti per animali da compagnia può essere calcolato applicando i metodi secondo l’allegato 8.6 o altri metodi ufficialmente validi, utilizzati nell’UE. Il metodo applicato deve essere riportato nell’etichettatura.

Sezione 3: Additivi per alimenti per animali e premiscele

Art. 15 Condizioni d’utilizzo di additivi per alimenti per animali e premiscele

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni secondo l’allegato 6.2 e le condizioni d’utilizzo stabilite nell’autorizzazione per additivi per alimenti per animali, tranne nei casi in cui l’autorizzazione prevede altrimenti.

Art. 16 Richieste e domande 1 Le richieste di omologazione di additivi per alimenti per animali e le domande di autorizzazione devono essere preparate secondo le indicazioni dell’allegato 5. 2 Le domande per esperimenti con additivi per alimenti per animali secondo l’articolo 21 OsAlA devono soddisfare i requisiti secondo l’allegato 5 capoverso 2.

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916.307.1 Produzione agricola

Art. 17 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali 1 L’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali secondo l’articolo 20 capoverso 1 OsAlA è riportato nell’allegato 2. 2 La nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali è ripor- tata nell’allegato 6.1.

Art. 18 Requisiti particolari relativi all’etichettatura di additivi per alimenti per animali e premiscele

Oltre alle informazioni secondo l’articolo 32 capoverso 1 OsAlA, l’imballaggio o il contenitore di un additivo per alimenti per animali appartenente a uno dei gruppi funzionali secondo l’allegato 8.5 o di una premiscela contenente una simile sostanza deve recare, in maniera visibile, chiaramente leggibile e indelebile, le informazioni secondo l’allegato 8.5.

Sezione 4: Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Art. 19 1 Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 1. 2 Le soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili e le misure specifiche da prendere in caso di loro superamento negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 2. 3 Le concentrazioni massime di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti per animali sono riportate nell’allegato 10 parte 3.

Sezione 5: Prescrizioni relative all’igiene degli alimenti per animali

Art. 20 1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono adempiere le disposi- zioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. 2 Le imprese del settore dell’alimentazione animale della produzione primaria che necessitano di un’omologazione secondo l’articolo 48 OsAlA, devono adempiere le disposizioni dell’allegato 11 riguardanti le operazioni di cui sopra. 3 Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono, se previsti:

a. soddisfare criteri microbiologici specifici; e b. prendere le misure o attuare i processi necessari a raggiungere obiettivi spe-

cifici. 4 L’UFAG, d’intesa con il settore degli alimenti per animali, può stabilire i criteri e gli obiettivi specifici secondo il capoverso 3 lettere a e b.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Sezione 6: Tolleranze, campionature, metodi d’analisi e trasporti

Art. 21 1 Le tolleranze consentite per gli scarti tra le indicazioni relative alla composizione di una materia prima o di un alimento composto per animali nell’etichettatura e i valori riscontrati nell’ambito di controlli ufficiali sono riportate nell’allegato 7. 2 La procedura di campionatura e i metodi d’analisi applicati durante i controlli ufficiali di alimenti per animali sono retti dalle prescrizioni riportate nell’allegato 9. 3 Gli alimenti sfusi per animali da reddito non possono essere trasportati in veicoli e contenitori utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20119 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 22 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 10 giugno 199910 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale è abrogata.

Art. 2311

Art. 23a12

Art. 23b13

Art. 23c14

9 RS 916.441.22 10 [RU 1999 2084, 2002 4313, 2003 5467, 2005 981 6655, 2006 5213 5217 all. n. 7,

2007 4477 V n. 21, 2008 3663, 2009 2853, 2010 381 2511] 11 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016

(RU 2016 3351). 12 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401). Abrogato dal n. I

dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351). 13 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Abrogato dal n. I

dell’O del DEFR del 16 set. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351). 14 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 20 mag. 2015 (RU 2015 1793). Abrogato dal n. I

dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

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916.307.1 Produzione agricola

Art. 23d15

Art. 23e16 Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017 1 Gli additivi per alimenti per animali stralciati dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 con la modifica del 18 ottobre 2017 possono continuare a essere immessi sul mercato nei termini seguenti:

a. additivi puri: per 12 mesi; b. additivi in premiscele: per 18 mesi; c. additivi in alimenti composti per animali: per 24 mesi.

2 In relazione alla revoca dell’autorizzazione dell’additivo E 324, i prodotti seguenti possono continuare a essere immessi sul mercato nei termini seguenti:

a. fino al 31 marzo 2018: l’additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati secondo il diritto anteriore, pur- ché sull’etichetta dell’additivo etossichina sia menzionata la prevista incor- porazione in tali preparati di additivi: 1. preparati di vitamina A, 2. preparati di vitamina D, 3. preparati di vitamina E, 4. preparati di vitamina K, 5. preparati di luteina, 6. preparati di zeaxantina, 7. preparati di estere etilico dell’acido beta-apo-8′-carotenoico, 8. preparati di citranaxantina, 9. preparati di capsantina, 10. preparati di astaxantina, 11. preparati di astaxantina dimetildisuccinato, 12. preparati di cantaxantina, 13. preparati di beta-carotene;

b. fino al 30 giugno 2018: i preparati di additivi di cui alla lettera a che conten- gono l’additivo etossichina, e le premiscele che contengono tali preparati di additivi;

c. fino al 30 settembre 2018: le materie prime per alimenti per animali e gli alimenti composti per animali che contengono i prodotti di cui alla lettera b.

3 I prodotti di cui al capoverso 2 lettere a, b e c possono essere utilizzati secondo il diritto anteriore fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.

15 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 16 set. 2016 (RU 2016 3351). Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

16 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6421).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Art. 23f17 Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2018 1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono stralciati mediante la modifica del 31 ottobre 2018 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 possono continuare a essere immessi sul mercato per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2018. 2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto ante- riore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2018. 3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 31 ottobre 2018.

Art. 23g18 Disposizione transitoria della modifica del 23 ottobre 2019 1 Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele che ne contengono stralciati mediante la modifica del 23 ottobre 2019 dall’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali di cui all’allegato 2 possono continuare a essere immessi sul mercato per sei mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2019. 2 Gli alimenti composti per animali da reddito caratterizzati in virtù del diritto ante- riore possono continuare a essere immessi sul mercato per un anno dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2019. 3 Gli alimenti composti per animali da compagnia caratterizzati in virtù del diritto anteriore possono continuare a essere immessi sul mercato per due anni dall’entrata in vigore della modifica del 23 ottobre 2019.

Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

17 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

18 Introdotto dal n. I dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

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916.307.1 Produzione agricola

Allegato 1.1 (art. 1 e 7)

Disposizioni tecniche relative a impurità, alimenti d’allattamento per animali, materie prime utilizzate come denaturanti o leganti, tenori di ceneri e d’acqua

1. Conformemente ai criteri della buona pratica secondo l’articolo 41 OsAlA, le materie prime devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e da coadiuvanti tecnologici, a meno che nel cata- logo secondo l’articolo 9 OsAlA sia fissato un tenore massimo specifico.

2. Qualora non siano stati fissati altri valori nel catalogo secondo l’articolo 9 OsAlA, la purezza botanica delle materie prime deve ammontare almeno al 95 per cento. Si considerano impurità botaniche le impurità di materiali ve- getali non nocive per gli animali, ad esempio, paglia e semi di altre specie coltivate o di erbe infestanti. La percentuale di impurità botaniche, quali re- sidui di altri semi o frutti oleosi derivanti da un processo di fabbricazione an- teriore, può ammontare al massimo allo 0,5 per cento per ciascun tipo di se- me o frutto.

3. Il tenore di ferro degli alimenti d’allattamento per animali per vitelli di peso vivo di al massimo 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di alimento completo per animali avente un tenore d’acqua del 12 per cento.

4. Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per al- tre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie pri- me. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utiliz- zata come legante o denaturante. Se come legante di una materia prima è usata un’altra materia prima, la percentuale di quest’ultima può ammontare al massimo al 3 per cento del peso totale.

5. Il tenore di ceneri insolubili nell’acido cloridrico può ammontare al 2,2 per cento al massimo della sostanza secca. Tuttavia, tale tenore può essere supe- rato per: – le materie prime, – gli alimenti composti per animali contenenti leganti minerali autoriz-

zati, – gli alimenti minerali per animali, – gli alimenti composti per animali contenenti oltre il 50 per cento di sot-

toprodotti del riso o della barbabietola da zucchero, – gli alimenti composti per animali destinati ai pesci di allevamento con-

tenenti oltre il 15 per cento di farina di pesce, purché tale tenore sia dichiarato sull’etichetta.

6. Se nell’allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d’acqua dell’alimento per animali deve essere di- chiarato nei casi in cui superi:

12

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

– il 5 per cento negli alimenti minerali per animali non contenenti sostan- ze organiche,

– il 7 per cento negli alimenti d’allattamento per animali e negli altri ali- menti composti per animali contenenti una percentuale di prodotti lat- tieri superiore al 40 per cento,

– il 10 per cento negli alimenti minerali per animali contenenti sostanze organiche,

– il 14 per cento negli altri alimenti per animali.

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916.307.1 Produzione agricola

Allegato 1.2 (art. 8)

Indicazioni obbligatorie per le materie prime

Categoria di materie prime Indicazioni obbligatorie

1. Foraggi verdi e grezzi Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza

2. Cereali in grani

3. Prodotti e sottoprodotti di cereali in grani Amido, se > 20 % Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza

4. Semi, frutti oleosi

5. Prodotti e sottoprodotti di semi, frutti oleosi Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Fibra grezza

6. Leguminose a granelli

7. Prodotti e sottoprodotti di leguminose a Proteina grezza, se > 10 % granelli Fibra grezza

8. Tuberi, radici

9. Prodotti e sottoprodotti di tuberi e radici Amido Fibra grezza Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

10. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di Fibra grezza, se > 15 % trasformazione della barbabietola da zucchero Zuccheri totali espressi in saccarosio

Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

11. Prodotti e sottoprodotti dell’industria di Fibra grezza, se > 15 % trasformazione della canna da zucchero Zuccheri totali espressi in saccarosio

12. Proteina grezza Fibra grezza

Altri semi e frutti, loro prodotti e sottoprodotti, Oli e grassi grezzi, se > 10 % salvo quelli menzionati ai punti 2-7

13. Altri vegetali, loro prodotti e sottoprodotti, salvo quelli menzionati ai punti 8-11

Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza

14. Prodotti e sottoprodotti lattiero-caseari Proteina grezzaAcqua, se > 5 % Lattosio, se > 10 %

15. Prodotti e sottoprodotti di animali terrestri Proteina grezza, se > 10 % Oli e grassi grezzi, se > 5 % Acqua, se > 8 %

14

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Categoria di materie prime Indicazioni obbligatorie

16. Pesci, altri animali marini, loro prodotti e Proteina grezza, se > 10 % sottoprodotti Oli e grassi grezzi, se > 5 %

Acqua, se > 8 %

17. Minerali Calcio Sodio Fosforo Altri minerali pertinenti

18. Vari Proteina grezza, se > 10 % Fibra grezza Oli e grassi grezzi, se > 10 % Amido, se > 30 % Zuccheri totali espressi in saccarosio, se > 10 % Ceneri insolubili in HCl, se > 3,5 % della sostanza secca

15

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 1.3 (art. 9)

Categorie di materie prime utilizzabili nell’etichettatura degli alimenti composti per animali da compagnia

Categorie di materie prime la cui indicazione nell’etichetta di alimenti composti per animali da compagnia sostituisce quella del nome specifico di una o più materie prime.

Categoria Definizione

1. Carni e sottoprodotti di Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo origine animale macellati, fresche o conservate mediante un opportuno

trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo

2. Latte e derivati del latte Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

3. Uova e prodotti a base di Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un uova opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro

lavorazione

4. Oli e grassi Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali

5. Lieviti Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate

6. Pesci e sottoprodotti dei I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un pesci opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro

lavorazione

7. Cereali Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione e i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali

8. Ortaggi Tutte le specie di ortaggi e legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento

9. Sottoprodotti di origine I sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, vegetale in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi

oleosi

10. Estratti di proteine vegetali Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50 % di proteine grezze rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)

11. Sostanze minerali Tutte le sostanze inorganiche adatte all’alimentazione animale

12. Zuccheri Tutti i tipi di zucchero

13. Frutta Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

14. Noci Tutte le polpe dei frutti in guscio

16

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Categoria Definizione

15. Semi Tutti i semi interi o grossolanamente macinati

16. Alghe Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

17. Molluschi e crostacei Tutti i crostacei e i molluschi anche con conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione

18. Insetti Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo

19. Prodotti del panificio Tutti i prodotti del panificio, in particolare pane, torte, biscotti, nonché la pasta

20. Erbe aromatiche Tutti i tipi di erbe aromatiche, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento

17

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 1.419 (art. 1a)

Elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notificate (catalogo delle materie prime)

L’elenco delle materie prime per alimenti per animali che non devono essere notifi- cate corrisponde all’allegato del regolamento (UE) n. 68/201320.

19 Introdotto dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

20 Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, GU L 29 del 30.1.2013, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/1017, GU L 159 del 21.6.2017, pag. 48.

18

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 221 (art. 17 cpv. 1)

Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali (elenco degli additivi)

1 Categoria 1: additivi tecnologici 1.1 Gruppo funzionale: a) conservanti

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a0001 1 a Lactobacillus fer- mentum (NCIMB 41636), Lactobacil- lus plantarum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rham- nosus (NCIMB 41640)

Preparato di Lactoba- cillus fermentum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta- rum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640) contenente un minimo di Lactoba- cilli totali di 1,0 × 108 CFU/g di additivo (con un minimo di ciascun Lactobacillus di 1,0 × 107 CFU/g di additivo) Caratterizzazione

Cani – – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premi- scela indicare le condizioni di conservazione. Questo additivo deve essere usato soltanto nei prodotti derivati dall’avena e nel latte pastorizzato. 3. Livelli raccomandati di uso dell’additivo: – 6 × 108 CFU/kg di

prodotti derivati dall’avena (tasso di umi- dità del 90 %);

– 2,7 × 1010 CFU/kg di latte pastorizzato.

21 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6421). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018 (RU 2018 4453) e dal n. II dell’O del DEFR del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3623).

19

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactobacillus fermen- tum (NCIMB 41636), Lactobacillus planta- rum (NCIMB 41638) e Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 41640).

Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizza- tori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possano essere ridotti a livelli accet- tabili mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno impiegati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi quelli per la protezione della pelle.

E 200 1 a Acido sorbico C6H8O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 202 1 a Sorbato di potassio C6H7O2K Tutte – – – Tutti gli alimenti E 236 1 a Acido formico CH2O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 237 1 a Formiato di sodio CHO2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti

20

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a237a

21

1 a Potassio diformiato Potassio diformiato: 50 ± 5 % Acqua: 50 ± 5 % N. CAS 20642-05-1 C2H3O4K Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali

– – – – Autorizzato solo nel pesce crudo e nei sotto- prodotti ittici destinati all’alimentazione degli animali con un tenore massimo di 9000 mg di potassio diformiato come sostanza attiva per kg di pesce crudo.

– Per l’impiego negli alimenti per suini, la mi- scela delle varie fonti di potassio diformiato non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi di 18 000 mg per kg di ali- mento completo per i suinetti svezzati e 12 000 mg per kg di alimento completo per le scrofe e i suini da ingrasso.

– Indicare nelle istruzioni per l’uso: «La sommini- strazione simultanea di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicata».

– «Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipo- lazione ».

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 238 1 a Formiato di calcio C2H2O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 250 1 a Nitrito di sodio NaNO2 Cani e gatti – – 100 Solamente alimenti con

tenore d’acqua superiore al 20 %

E 260 1 a Acido acetico C2H4O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 262 1 a Diacetato di sodio C4H7O4Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 263 1 a Acetato di calcio C4H6O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 270 1 a Acido lattico C3H6O3 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 280 1 a Acido propionico C3H6O2 Tutte – – – Tutti gli alimenti E 281 1 a Propionato di sodio C3H5O2Na Tutte – – – Tutti gli alimenti E 282 1 a Propionato di calcio C6H10O4Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 284 1 a Propionato di am-

monio C3H9O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 295 1 a Formiato di ammo- nio

CH5O2N Tutte – – – Tutti gli alimenti

22

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 296 1 a Acido DL-malico C4H6O5 Tutte – – – Tutti gli alimenti 1a297 1 a Acido fumarico

99,5 % per le forme solide N. CAS 110-17-8

C4H4O4 Pollame e suini Animali giovani nutriti con alimenti d’allattamento Altre specie animali

20 000

10 00022

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 327 1 a Lattato di calcio C6H10O6Ca Tutte – – – Tutti gli alimenti E 330 1 a Acido citrico C6H8O7 Tutte – – – Tutti gli alimenti

22 Per kg di alimenti d’allattamento.

23

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1a338 1 a Acido ortofosforico Preparato di acido ortofosforico (67 %–85,7 %) p/p (soluzione acquosa) Sostanza attiva: acido ortofosforico H3PO4 N. CAS 7664-38-2 Acidi volatili: ≤ 10 mg/kg (espressi come acido acetico) Cloruri: ≤ 200 mg/kg (espressi come cloro) Solfati: ≤ 1500 mg/kg (espressi come CaSO4)

Tutte – – – Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e abbigliamento protettivo durante la manipolazione. Il tenore di fosforo deve comparire sull’etichetta della premiscela.

24

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di ali- mento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1j514ii 1 a Bisolfato di sodio Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % N. CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni Gatti Visoni

– 4000

20 000 10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premi- scela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

1.2 Gruppo funzionale: b) antiossidanti

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 300 1 b Acido L-ascorbico C6H8O6 Tutte – – – Tutti gli alimenti 1b301 1 b Ascorbato di sodio C6H7O6Na Tutte – – – Tutti gli alimenti

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1b302 1 b Ascorbato di calcio C12H14O12Ca – 2H2O Tutte – – – Tutti gli alimenti 1b304 1 b Palmitato di ascorbile

(Vit. C) C22H38O7 Tutte Tutti gli alimenti

1b306 (i) / (ii)

1 b Estratti di origine naturale (i) ricchi in toco-

ferolo (ii) ricchi in (delta-)

tocoferolo

Alfa-, beta-, gamma- e delta-tocoferolo. Formula chimica: C29H50O2 N. CAS: 59-02-9 C28H48O2 N. CAS: 490-23-3 C28H48O2 N. CAS: 54-28-4 C27H46O2 N. CAS: 119-13-1 (i) Estratti di tocofe-

rolo di origine na- turale, in forma liquida oleosa, ot- tenuti per estrazio- ne da oli vegetali.

(i) Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 30 %.

(ii) Estratti ricchi in delta-tocoferolo di origine naturale, in

Tutte Gli estratti di tocoferolo da oli vegetali possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazio- ne e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

26

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 forma liquida oleosa, ottenuti per estrazione da oli vegetali.

(ii) Criteri di purezza: tocoferoli totali min. 80 % con del- ta-tocoferolo min. 70 %.

1b307 1 b Alfa-tocoferolo Alfa-tocoferolo Caratterizzazione della sostanza attiva: dl-α-tocoferolo. C29H50O2 N. CAS: 10191-41-0 Alfa-tocoferolo, in forma liquida oleosa, prodotto mediante sintesi chimica: Criteri di purezza: min. 96 %

Tutte - - - L’alfa-tocoferolo può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo indicare le condizioni di conservazio- ne e di stabilità e, per le premiscele, le condizioni di conservazione.

E 310 1 b Gallato di propile C10H12O5 Tutte – – 10023 Tutti gli alimenti

23 Al massimo 100 mg/kg da soli o in combinazione con E 310, E 311 e E 312.

27

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 320 1 b Butilidrossianisolo (BHA)

C11H16O2 Tutte – – 15024 Tutti gli alimenti

E 321 1 b Butilidrossitoluene (BHT)

C15H24O Tutte – – 15025 Tutti gli alimenti

E 324 1 b Etossichina C14H19ON Tutte - - 15026 Autorizzazione sospesa per gli alimenti composti per animali: questo additivo non può essere aggiunto in fase di fabbricazione dell’alimento, ma può esservi presente come residuo del trattamento di farine di pesce.

24 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324. 25 Al massimo 150 mg/kg da soli o in combinazione con E 320, E 321 e E 324. 26 Al massimo 150 mg/kg, da soli o in miscela con E 320, E 321 e E 324.

28

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

1.3 Gruppi funzionali: c) emulsionanti; d) stabilizzanti; e) addensanti; f) gelificanti

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1c322 1 c; d; e; f Lecitine Preparazione di lecitine aventi un minimo di: – fosfolipidi ≥ 18 %; – lisofosfolipidi ≥ 11 %. – Umidità ≤ 1 % Lecitine (numero CAS 8002- 43-5) estratte da semi di soia

Tutte – – –

1c322(i) 1 c; d; e; f Lecitine liquide Preparazione di lecitine: fosfolipidi ≥ 48 % Umidità ≤ 1 % Forma liquida Lecitine liquide (numero CAS 8002-43-5) estratte da semi di colza, girasole e/o semi di soia

Tutte – – –

1c322(ii) 1 c; d; e; f Lecitine idrolizzate Preparazione di lecitine idrolizzate: fosfolipidi ≥ 44 % Umidità ≤ 1 % Forma liquida Lecitine liquide idrolizzate (numero CAS 8002-43-5) estratte da girasole e/o semi di soia

Tutte – – –

29

I

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1c322(iii) 1 c; d; e; f Lecitine disoleate Preparazione di lecitine disoleate aventi un minimo di: fosfolipidi ≥ 75 % Umidità ≤ 2 %

Tutte – – –

Forma solida Lecitine solide disoleate (numero CAS 8002-43-5) estratte da girasole e/o semi di soia e sgrassate mediante estrazione con solvente

E 401 1 c; d; e; f Alginato di sodio – Pesci, animali da compagnia e altri animali

– – – Tutti gli alimenti

non destinati alla produzio- ne di derrate alimentari

E 406 1 c; d; e; f Agar-Agar – Animali da compagnia e altri animali

– – – Tutti gli alimenti

non destinati alla produzio- ne di derrate alimentari

30

I

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 407 1 c; d; e; f Carragenina – Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzio- ne di derrate alimentari

– – – Tutti gli alimenti

E 410 1 c; d; e; f Farina di semi di carrube

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 412 1 c; d; e; f Farina di semi di guar o gomma di guar

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 413 1 c; d; e; f Gomma adragante – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 414 1 c; d; e; f Gomma arabica – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 415 1 c; d; e; f Gomma di xantano – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 433 1 c; d; e; f Monooleato di

poliossietilene(20)- sorbitano

– Tutte – – 500027 Soltanto negli alimen- ti d’allattamento

E 460 1 c; d; e; f Cellulosa microcri- stallina

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 461 1 c; d; e; f Metilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti E 462 1 c; d; e; f Etilcellulosa – Tutte – – – Tutti gli alimenti

27 Separatamente o in miscela con altri polisorbati (E 432, E 433, E 434, E 435, E 436).

31

I

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 463 1 c; d; e; f Idrossi-propil- cellulosa

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 464 1 c; d; e; f Idrossi-propil-metil- cellulosa

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 466 1 c; d; e; f Carbossimetilcellu- losa (sale sodico dell’etere carbossi- metilico della cellulosa)

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 484 1 c; d; e; f Ricinoleato di glicerina polietilen- glicole

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 487 1 c; d; e; f Esteri polietilengli- coli di acidi grassi dell’olio di soia

– Vitelli – – 6000 Soltanto negli alimen- ti d’allattamento

E 493 1 c; d; e; f Monolaurato di sorbitano

– Tutte – – – Tutti gli alimenti

E 499 1 c; d; e; f Gomma di cassia – Cani e gatti – – 17 600 Solamente alimenti con tenore d’acqua superiore al 20 %

32

I

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

1.4 Gruppi funzionali: g) leganti; h) sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi e i) antiagglomeranti

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1i534 1 i Tartrati di sodio e ferro

Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso) Caratterizzazione della sostanza attiva: Prodotto di complessazio- ne di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3- diidrossibutandioico Rapporto: ferro e meso- tartrato 1:1 Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5 N. CAS: 1280193-05-9 Fe(OH)2C4H4O6Na Cloruro: ≤ 25 % Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico Ferro: ≥ 8 % ferro (III)

Tutte - - L’additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio). Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equi- valente a 3 mg di ferro/kg di NaCl). Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.

E 535 1 g; i Ferrocianuro di sodio Na4[Fe(CN)6] · 10H2O Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calco- lato come anione di ferrocianuro)

33

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 536 1 g; i Ferrocianuro di potassio

K4[Fe(CN)6] · 3H2O Tutte Tenore massimo: 80 mg/kg NaCl (calco- lato come anione di ferrocianuro)

E 551a 1 g; i Acido silicico preci- pitato ed essiccato

–* Tutte – – Tutti gli alimenti

E 551b 1 g; i Silice colloidale –* Tutte – – Tutti gli alimenti E 551c 1 g; i Kieselguhr (terra di

diatomee purificata) –* Tutte – – Tutti gli alimenti

E 552 1 g; i Silicato di calcio sintetico

–* Tutte – – Tutti gli alimenti

E 554 1 g; i Silicato di sodio e allu-minio, sintetico

–* Tutte – – Tutti gli alimenti

E 558 1 g; i Bentonite- montmorillonite

–* Tutte 20 000 Tutti gli alimenti. La miscela con additivi del gruppo dei «coccidiostatici e istomonostatici» è vietata tranne per quanto riguarda i seguenti casi: monensin sodico, narasin, lasalocidsodio, salinomicina sodica e robenidina. Indicazione sull’etichetta del nome specifico dell’additivo.

34

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

– 1 g; i Olio di paraffina Olio bianco medica- mentoso

Tutte – 50 000 Autorizzato solo nelle premiscele di additivi e negli alimenti minerali. Tenore massimo per le premiscele e gli alimenti minerali. Alimenti composti per animali: tenore massimo conformemente al tasso di premiscela.

1m558i 1 g,h,i Bentonite Bentonite: ≥ 50 % smectite Tutte 20 000 Indicare nelle istruzioni per l’uso: – «Va evitata la somministrazione

simultanea per via orale di macrolidi.»; per il pollame: – «Va evitata la somministrazione

simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nel- l’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare disposi- tivi di protezione dell’apparato respirato- rio, occhiali e guanti durante la manipola- zione.

35

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Impiego per il controllo della contamina- zione dei radionuclidi: La miscela delle varie fonti di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. L’additivo può essere utilizzato quando gli alimenti per animali sono contaminati da cesio radioattivo per controllare tale contaminazione negli animali e nei pro- dotti di origine animale.

E 559 1 g; i Argilla caolinitica, esente da amianto

Miscele naturali di minera- li contenenti almeno il 65 % di silicati complessi di alluminio idratati con preponderante presenza di caolinite*

Tutte – – Tutti gli alimenti

E 560 1 g; i Miscela naturale di steatite e clorite

Miscele naturali di steatite e clorite esenti da amianto, con una purezza minima delle miscele dell’85 %

Tutte – – Tutti gli alimenti

36

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 561 1 g; i Vermiculite Silicato naturale di magne- sio, alluminio e ferro, espanso mediante riscal- damento, esente da amian- to. Tenore massimo di fluoro: 0,3 %*

Tutte – Tutti gli alimenti

E 562 1 g; i Sepiolite Silicato di magnesio idratato di origine sedi- mentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e al massimo 30 % di mont- morillonite, esente da amianto

Tutte – 20 000 Tutti gli alimenti

E 563 1 g; i Argilla sepiolitica Silicato di magnesio idratato di origine sedi- mentaria contenente almeno il 40 % di sepiolite e il 25 % di illite, esente da amianto.

Tutte – 20 000 Tutti gli alimenti

E 565 1 g; i Lignosolfati –* Tutte – Tutti gli alimenti E 566 1 g; i Natrolite-fonolite Miscela naturale di silicati

di alluminio (alcalini e alcalino-terrosi) e di idrosilicati di alluminio, natrolite (43–46,5 %) e feldspato*

Tutte – 25 000 Tutti gli alimenti

37

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 567 1 g; i Clinoptilolite di origine vulcanica

Alluminosilicato d’idrato di calcio di origine vulca- nica contenente almeno 85 % di clinoptilolite e al massimo 15 % di feldspati, miche e argille esenti da fibre e da quarzo. Tenore massimo di piom- bo: 80 mg/kg.

Suini, pollame – 20 000 Tutti gli alimenti

1g568 1 g; i Clinoptilolite di origine sedimentaria

Clinoptilolite (aluminosili- cato idrato di calcio e sodio) di origine sedimen- taria ≥ 80 % e minerali argillosi ≤ 20 % (esenti da fibre e quarzo). Numero CAS: 12173-10-3

Tutte 10 000 Per motivi di sicurezza utilizzare disposi- tivi di protezione dell’apparato respirato- rio, occhiali e guanti durante la manipola- zione. La quantità totale di clinoptilolite di origine sedimentaria da tutte le fonti non deve superare il tenore massimo di 10 000 mg

E 599 1 g; i Perlite Silicato naturale di sodio e alluminio, espanso median- te riscaldamento, esente da amianto*

Tutte – – Tutti gli alimenti

* Tenore massimo di diossine: 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg. Il tenore di diossine equivale alla somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e di policlo- rodibenzofurano (PCDF), espresso in equivalenti tossici dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), applicando i TEF-OMS (fattori d’equivalenza tossi- ca). Il tenore deve essere espresso come tenore massimo, ovvero i tenori sono calcolati supponendo che tutti i valori congeneri differenti sotto il limite di rile- vazione siano uguali al limite di rilevazione.

38

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1.5 Gruppo funzionale: j) regolatori dell’acidità

N. d’identificazione Categoria Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 296 1 j Acido malico DL e L Cani e gatti – – – 1j524 1 j Idrossido di sodio Cani, gatti,

pesci orna- mentali

– – –

1j514ii 1 j Bisolfato di sodio Bisolfato di sodio: ≥ 95,2 % N. CAS 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da gatti e visoni Gatti Visoni

– 4000

20 000 10 000

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premisce- la, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. Per motivi di sicurezza utiliz- zare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie.

39

Produzione agricola 916.307.1

1.6 Gruppo funzionale k) additivi per l’insilamento

Codice Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni

1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus amyloliquefa- ciens DSM 9553, SD80

Enzimi Conservante per insilati

1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Aspergillus orizae DS 114 o CBS 585.94

Enzimi Conservante per insilati

1 k Alfa-amilasi EC 3.2.1.1 a partire da Bacillus subtilis DS 098 Enzimi Conservante per insilati 1 k Beta-glucanasi EC 3.2.1.6 a partire da Aspergillus niger

MUCL 39199 Enzimi Conservante per insilati

1 k Cellulase EC 3.2.1.4 a partire da Aspergillus niger CBS 120604 294

Enzimi Conservante per insilati

1k2103 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2101 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microrganismi Conservante per insilati R UE 514/2010

1 k Cellulasi EC 3.2.1.4 a partire da Trichoderma longibrachia- tum ATCC PTA-10001, ATCC 74252, CBS 120604 294

Enzimi Conservante per insilati

1 k Xilanasi EC 3.2.1.8 a partire da Trichoderma longibrachia- tum MUCL 39203, CBS 614.94

Enzimi Conservante per insilati

1 k Enterococcus faecium CCM 6226 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium CNCM I-3236 / ATCC 19434 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium NCIMB 30122 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF202 DSM 4788 ATCC 53519 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Enterococcus faecium SF301 DSM 4789 ATCC 55593 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus buchneri CCM 1819 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus buchneri KKP. 907 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus casei ATCC 7469 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12836 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum DSM 12837 Microrganismi Conservante per insilati

40

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Codice Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni

1 k Lactobacillus plantarum K KKP/593/p Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP287 DSM 5257 ATCC 55058 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum LP329 DSM 5258 ATCC 55942 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30094 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Lactococcus lactis SR 3.54 NCIMB 30117 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus acidilactici DSM 16243 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 12834 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 16244 Microrganismi Conservante per insilati 1 k Saccharomyces cerevisiae IFO 0203 Microrganismi Conservante per insilati

1k1009 1 k Pediococcus pentosaceus DSM 14021 Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1010 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23688 (33-11 NCIMB 30085) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k1011 1 k Pediococcus acidilactici DSM 23689 (33-06 NCIMB 30086) Microrganismi Conservante per insilati R UE 84/2014 1k20601 1 k Enterococcus faecium NCIMB 10415 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/214 1k20602 1 k Enterococcus faecium DSM 22502 ,NCIMB 11181, CCM

6226 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014

1k20710 1 k Lactobacillus brevis DSM 12835 Microrganismi Conservante per insilati R UE 863/2011 1k20711 1 k Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30121 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20713 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 41028 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20714 1 k Lactobacillus plantarum L54 NCIMB 30148 Microrganismi Conservante per insilati R UE 841/2012 1k20715 1 k Lactobacillus brevis DSM 21982 Microrganismi Conservante per insilati R UE 838/2012 1k20716 1 k Lactobacillus plantarum DSM 23377 (AK 5106 DSM

20174) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012

1k20717 1 k Lactobacillus plantarum CNCM I-3235 / ATCC 8014 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20718 1 k Lactobacillus plantarum IFA 96 (DSM 19457) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20719 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16565 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012

41

Produzione agricola 916.307.1

Codice Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni

1k20720 1 k Lactobacillus plantarum DSM 16568 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20721 1 k Lactobacillus plantarum LMG-21295 (MiLAB 393) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20722 1 k Lactobacillus plantarum DSM 11672 = Lactobacillus

plantarum CNCM MA 18/5U Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012

1k20724 1 k Lactobacillus plantarum VTT E-78076 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20725 1 k Lactobacillus plantarum ATCC PTSA-6139 (24011) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20726 1 k Lactobacillus plantarum LP286 DSM 4784 ATCC 53187 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20727 1 k Lactobacillus plantarum LP318 DSM 4785 (DSM 18113) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20728 1 k Lactobacillus plantarum LP319 DSM 4786 (DSM 18114) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20729 1 k Lactobacillus plantarum LP346 DSM 4787 ATCC 55943 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20730 1 k Lactobacillus plantarum LP347 DSM 5284 ATCC 55944 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1065/2012 1k20731 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3676 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20732 1 k Lactobacillus plantarum DSM 3677 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20733 1 k Lactobacillus buchneri DSM 13573 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k20734 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20735 1 k Lactobacillus casei ATCC PTA 6135 (LC 32909) Microrganismi Conservante per insilati R UE 96/2013 1k20736 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30083 (LSI) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/2013 1k20737 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30084 (L-256) Microrganismi Conservante per insilati R UE 308/2013 1k20738 1 k Lactobacillus buchneri DSM 22501 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20739 1 k Lactobacillus buchneri NCIMB 40788/CNCM I-4323 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k2074 1 k Lactobacillus buchneri DSM 16774 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20740 1 k Lactobacillus buchneri 40177/ATCC PTA-6138 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20741 1 k Lactobacillus buchneri LN4637 ATCC PTA-2494 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013 1k20742 1 k Lactobacillus kefiri DSM 19455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 774/2013 1k20743 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 40027 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1113/2013

42

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Codice Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni

1k20744 1 k Lactobacillus brevis IFA 92 DSM 23231 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20745 1 k Lactobacillus collinoides DSMZ 16680 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20746 1 k Lactobacillus plantarum PL14D/CSL CECT 4528 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20747 1 k Lactobacillus cellobiosus Q1 NCIMB 30169 Microrganismi Conservante per insilati R UE 399/2014 1k20748 1 k Lactobacillus paracasei NCIMB 30151 Microrganismi Conservante per insilati R UE 849/2014 1k20749 1 k Lactobacillus plantarum 16627 Microrganismi Conservante per insilati R UE 849/2014 1k2075 1 k Lactobacillus buchneri DSM 12856 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k20752 1 k Lactobacillus diolivorans DSM 32074 Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/194 1k20753 1 k Lactobacillus plantarum DSM 29024 Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/912 1k20754 1 k Lactobacillus plantarum C KKP/788/p Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/1907 1k20755 1 k Lactobacillus casei DSM 28872 Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/1903 1k20756 1 k Lactobacillus rhamnosus DSM 29226 Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/1903 1k2077 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16773 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2081 1 k Lactococcus lactis DSM 11037 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2082 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30160 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 1k2083 1 k Lactococcus lactis NCIMB 30117 (CCM 4754) Microrganismi Conservante per insilati R UE 227/2012 1k21008 1 k Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus

pentosaceus NCIMB 30237 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1489/2015

1k21009 1 k Pediococcus acidilactici CNCM I-3237/ATCC 8042 Microrganismi Conservante per insilati R UE 304/2014 1k21013 1 k Pediococcus acidilactici 30005 Microrganismi Conservante per insilati R UE 849/2014 1k21014 1 k Pediococcus parvulus DSM 28875 Microrganismi Conservante per insilati R UE 2017/1903 1k2104 1 k Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M (DSM 11673) Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2105 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30171 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2106 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 12455 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012 1k2107 1 k Pediococcus pentosaceus NCIMB 30168 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1119/2012

43

Produzione agricola 916.307.1

Codice Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Sottogruppo Uso Altre disposizioni

1k2111 1 k Propionibacterium acidipropionici CNCM MA 26/4U Microrganismi Conservante per insilati R UE 990/2012 1k2706 1 k Lactobacillus paracasei DSM 16245 Microrganismi Conservante per insilati R UE 1263/2011 E 250 1 k Nitrito di sodio Sostanze chimiche Conservante per insilati

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k202 1 k Sorbato di potassio C6H7KO2 ≥ 99 % Numero CAS: 24634-61-5

Tutte – 300 Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individua- le, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili e moderatamente difficili da insilare.

44

I I I I

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k236 1 k Acido formico CH2O2 ≥ 84,5 % In forma liquida Numero CAS: 64-18-6

Tutte 10 000 Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimenta- zione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

45

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k237 1 k Formiato di sodio In forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % In forma liquida: Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico (≤ 75 %) Acqua ≤ 25 % Caratterizzazione della so- stanza attiva: In forma solida: Formiato di sodio ≥ 98 % Formula chimica: NaHCO2 Numero CAS: 141-53-7 In forma liquida: Formaldeide ≤ 6,2 mg/kg Acetaldeide ≤ 5 mg/kg Butilaldeide ≤ 25 mg/kg Formiato di sodio ≥ 15 % Acido formico (≤ 75 %) Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte – 10 000 (equiva- lente acido formico)

Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimenta- zione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

46

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k280 1 k Acido propionico Acido propionico ≥ 99,5 % C3H6O2 N. CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide Prodotto mediante sintesi chimica

Ruminanti Suini Pollame

– – –

– 30 000 10 000

L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consen- tite è controindicato. L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare28. L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

– –

28 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

47

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k281 1 k Propionato di sodio Propionato di sodio ≥ 98,5 % C3H5O2Na N. CAS: 137-40-6 Perdita all’essiccazione ≤ 4 % determinata dall’essiccazione per 2 ore a 105 °C Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 %

Ruminanti Suini Pollame

– – –

– 30 000 10 000

L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consen- tite è controindicato. L’additivo deve essere utilizzanto in foraggi facili da insilare29. L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

29 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

48

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k284 1 k Propionato di am- monio

Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19,0 %, acido propionico ≤ 80 % e acqua ≤ 30 %

Ruminanti Suini Pollame

– – –

– 30 000 10 000

Propionato di ammonio: C3H9O2N N. CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica

Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

– – L’impiego simultaneo di altri acidi organici alle dosi massime consen- tite è controindicato. L’additivo deve essere utilizzato in foraggi facili da insilare30. L’impiego simultaneo di altre fonti della sostanza attiva non deve causare un superamento del tenore massimo consentito. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.

1k20757 1 k Lactobacillus hilgar- dii CNCM I-4785 e Lactobacillus buch- neri CNCM I- 4323/NCIMB 40788

Preparato di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 con un tenore minimo di 1,5 × 1011 UFC/g di additivo (rapporto di 1:1).

Tutte – – Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conserva- zione. Tenore minimo dell’additivo in caso d’impiego non combinato con altri microrganismi usati come

30 Foraggi facili da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nella sostanza fresca (p.es. pianta intera di mais, loglio, bromo o polpa di barbabietola da zucchero).

49

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caratterizzazione della sostanza attiva: Cellule vitali di Lactobacillus hilgardii CNCM I-4785 e Lactobacillus buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788

additivi per l’insilamento: 3 × 108 UFC/kg (L. hilgardii CNCM I-4785 e L. buchneri CNCM I-4323/NCIMB 40788 in un rappor- to di 1:1) di foraggi freschi facili e moderatamente difficili da insi- lare31. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di prote- zione dell’apparato respiratorio.

31 Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5–3,0 % di carboidrati solubili in materiale fresco.

50

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

1k301 1 k Benzoato di sodio Benzoato di sodio: ≥ 99,5 % Tutte 2400 Al fine di evitare i potenziali rischi C7H5NaO2 Numero CAS: 532-32-1

per gli utilizzatori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore

Prodotto mediante sintesi chimica

dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individua- le, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di benzoa- to di sodio non deve superare i tenori massimi consentiti.

51

Produzione agricola 916.307.1

1.7 Gruppi funzionali: m) sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine; n) potenziatori delle condizioni d’igiene

N. d’identific azione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1m01 1 m Ceppo di microrgani- smi DSM 11798 della famiglia delle Corio- bacteriaceae BBSH 797

Preparato di cellule vitali del ceppo di microrganismi DSM 11798 della famiglia delle Coriobacteria- ceae, contenente almeno 5 × 109 UFC/g di additivo. Forma solida

Suini Tutte le specie avicole

1,7×108 UFC

Sostanze che riducono la contaminazione da micotossine degli alimenti per animali: tricoteceni. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare la temperatura di conservazio- ne, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio e guanti durante la manipolazione. Per le specie avicole: L’impiego è consentito negli alimenti per animali contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: narasina/nicarbazina, salinomicina sodica, monen- sin sodico, cloridrato di robenidina, diclazuril, narasina o nicarbazina.

52

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’identific azione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1m03 1 m Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 Fumzyme

Preparato di fumonisi- na esterasi prodotta da Komagataella pastoris DSM 26643 contenente un minimo di 3000 U/g32

Suini Tutte le specie avicole

15 U 15 U

– L’enzima fumonisina esterasi riduce la contamina- zione degli alimenti per animali dalle fumonisine. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimen- to completo per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

32 1 U è l’attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto da 100 μΜ di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.

53

Produzione agricola 916.307.1

N. d’identific azione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1m03i 1 m Fumonisina esterasi CE 3.1.1.87

Preparato di fumonisi- na esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159) conte- nente un minimo di 3000 U/g33 Caratterizzazione della sostanza attiva: Preparato di fumonisi- na esterasi prodotto da Komagataella phaffii (DSM 32159)

Suini Tutte le specie avicole

10 U - L’enzima fumonisina esterasi riduce la contamina- zione degli alimenti per animali dalle fumonisine. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Dose massima raccomandata: 300 U/kg di alimen- to completo per animali. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Gli operatori del settore dell’alimentazione anima- le devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali proce- dure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

33 1 U è l’attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto da 100 μΜ di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’identific azione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1m558 1 m Bentonite Bentonite: ≥ 70 % smectite < 10 % opale e feldspa- to < 4 % quarzo e calcite Capacità legante dell’AfB 1 (BC AfB1) superiore al 90 %

Ruminanti Pollame Suini

20 000 Sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalla micotossina: aflatossina B1 Indicare nelle istruzioni per l’uso: – «Va evitata la somministrazione simultanea per

via orale di macrolidi.»; – per il pollame: «Va evitata la somministrazione

simultanea di robenidina.» La somministrazione simultanea di coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicata quando il livello della bentonite supera i 5000 mg per kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. La quantità totale di bentonite non deve superare il livello massimo consentito nell’alimento completo per animali: 20 000 mg per kg di alimento comple- to per animali con un tasso di umidità del 12 %. L’impiego dell’additivo è consentito negli alimenti per animali conformi alla normativa dell’UE relativa alle sostanze indesiderabili negli alimenti per animali. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

55

Produzione agricola 916.307.1

N. d’identific azione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1k236 1 k Acido formico CH2O2 ≥ 84,5 % In forma liquida Numero CAS: 64-18-6

Tutte 10 000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizza- tori derivanti dall’uso dell’additivo e delle premi- scele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. La miscela di varie fonti di acido formico non deve superare i tenori massimi consentiti negli alimenti per animali completi.

56

2

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Categoria 2: additivi organolettici 2.1 Gruppo funzionale: a) coloranti

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 102 2 a (iii)34 Tartrazina C16H9N4O9S2Na3 Pesci ornamentali – – – Uccelli granivori ornamentali

– 150 –

Piccoli roditori – 150 – E 110 2 a (iii) Giallo arancio

S (Sunset Yellow FCF)

C16H10N2O7S2Na2 Pesci ornamentali – – – Uccelli granivori ornamentali

– 150 –

Piccoli roditori – 150 – E 124 2 a (iii) Ponceau 4 R C20H11N2O10S3Na3 Pesci ornamentali – – – E 127 2 a (iii) Eritrosina C20H6I4O5Na2H2O Pesci ornamentali,

rettili – – –

34 i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per animali; ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale; iii) sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.

57

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a131 2 a (iii) Blu patentato V Sale interno del composto di calcio o di sodio del [4-(α- (4-dietilammi-nofenil)-5- idrossi-2,4- disolfofenil- metilidene) 2,5-cicloesadien- 1-ilidene] dietil-ammonio idrossido e coloranti acces- sori accompagnati da cloruro sodico e/o da solfato sodico e/o da solfato di calcio come principali componenti incolori. È ammesso anche il sale di potassio. Criteri di purezza: minimo 90 % del totale dei coloranti, calcolati come sali di potas- sio, sodio o calcio. Leucobase: non più dell’1,0 %.

Tutti gli animali non destinati alla produ- zione alimentare

– 250 Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 132 2 a (iii) Indigotina C16H8N2O8S2Na2 Pesci ornamentali – – – E 141 a (iii) Complesso

rame-clorofilla – Pesci ornamentali – – –

Uccelli granivori ornamentali

– 150 –

Piccoli roditori 150 E 160a 2 a (iii) Beta-carotene C40H56 Canarini – – –

58

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 160b 2 a (iii) Bixina C25H30O4 Cani e gatti – – – E 160c 2 a Capsantina C40H56O3 Pollame diverso da

tacchini – 8035 –

E 160f 2 a Estere etilico dell’acido beta- apo-8’- carotenoico

C32H44O2 Pollame – 8036 –

E 161b 2 a(iii) Luteina C40H56O2 Pollame – 8037 – 2a161g 2 a Cantaxantina C40H52O2

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Numero CAS: 514-78-3 Forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Purezza: tenore: min. 96 %. Carotenoidi diversi dalla cantaxantina: non più del 5 % del totale delle sostanze coloranti.

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

– 25 La cantaxantina può essere immes- sa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di un prepa- rato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare gli 80 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova

– 8

35 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 36 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i). 37 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

59

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pesci ornamentali e uccelli ornamentali diversi da galline da riproduzione orna- mentali

– 100 La cantaxantina può essere immes- sa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di un prepa- rato. La miscela di cantaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve superare i 100 mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %.

Galline da riprodu- zione ornamentali

– 8

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 161i 2 a Citranaxantina C33H44O Galline ovaiole – 8038 – 2a161j 2 a(ii)(iii) Astaxantina C40H52O4

Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100 mg/kg Diclorometano ≤ 600 mg/kg Numero CAS: 7542-45-2 In forma solida prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: – Tenore (espresso come

astaxantina): min. 96 %

Pesci Crostacei Pesci ornamentali

– 100 100 100

Pesci e crostacei: a(ii), pesci ornamentali: a (iii). L’astaxantina può essere immessa sul mercato e impiegata come addi- tivo sotto forma di un preparato. Nelle istruzioni per l’uso dell’addi- tivo e delle premiscele indicare le condizioni di stabilità e di conser- vazione. La miscela di astaxantina con altri carotenoidi e xantofille non deve

38 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

60

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 delle sostanze coloranti totali.

– Carotenoidi diversi dall’astaxantina: max. 5 % delle sostanze colo- ranti totali

superare 100 mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

E 161h 2 a Zeaxantina C40H56O2 Pollame – 8039 – E 161y 2 a Phaffia rhodo-

zyma ricca di astaxantina (ATCC SD- 5340)

Biomassa concentrata del lievito Phaffia rhodozyma (ATCC SD-5340), ucciso, e contenente almeno 10,0 g di astaxantina per kg di addi- tivo

Salmoni e trote – 100 Il tenore massimo è espresso come astaxantina. Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall’età di 6 mesi. La miscela dell’additivo con la cantaxantina è ammessa a condi- zione che la concentrazione totale di astaxantina e cantaxantina non superi i 100 mg/kg nell’alimento completo.

39 Separatamente o con altri carotenoidi e xantofille (E 160c, E 160e, E 160f, E 161b, E 161c, E 161g, E 161h, E 161i).

61

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2a(ii)165 2 a(ii) Astaxantina dimetildisucci- nato

Astaxantina dimetildisucci- nato (C50H64O10, n. CAS:578006-46-9) Astaxantina dimetildisucci- nato > 96% Altri carotenoidi < 4% Composizione dell’additivo: Formulato in una matrice organica Criteri di purezza: Ossido di trifenilfosfina (TPPO) ≤ 100mg/kg di additivo Diclorometano: ≤ 600mg/kg di additivo

Salmoni e trote 138 Somministrazione autorizzata soltanto a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g. Per l’impiego negli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei pesci, l’additivo deve essere una formulazione, adeguatamente stabilizzata con antiossidanti autorizzati. Se nella formulazione è stata utilizzata etossichina, il relativo tenore deve essere riportato sull’etichetta. Se l’astaxantina dimetildisuccinato è mescolata con cantaxantina e altre fonti di astaxantina, la concentra- zione totale della miscela non deve superare 100 mg di equivalenti di astaxantina40/kg nell’alimento completo per pesci.

2a(ii)167 2 a(ii) Panaferd Paracoccus carotinifaciens ricco di carote- noide rosso

Sostanze attive: astaxantina (C40H52O4, Numero CAS: 472-61-7) adonirubina (C40H52O3, 3-idrossibeta-beta, beta- carotene-4,4’-dione, Numero CAS: 511-23801)

Salmoni e trote 100 Il tenore massimo è espresso come somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina Somministrazione autorizzata a partire dall’età di 6 mesi o da un peso di 50 g

40 1,38 mg di astaxantina dimetildisuccinato equivale a 1mg di astaxantina.

62

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

cantaxantina (C40H52O2, Numero CAS: 514-78-3) Composizione dell’additivo: Preparato di cellule disidra- tate sterilizzate del batterio Paracoccus carotinifaciens (NITE SD 00017) contenen- te: 20–23 g/kg astaxantina, 7–15 g/kg adonirubina, 1–5 g/kg cantaxantina. Metodo di analisi: cromato- grafia liquida ad alta presta- zione (HPLC) in fase norma- le associata a rivelazione dello spettro UV-visibile per la determinazione di asta- xantina, adonirubina e cantaxantina negli alimenti per animali e nel tessuto dei pesci.

La miscela dell’additivo con l’astaxantina o la cantaxantina è ammessa purché la concentrazione totale della somma di astaxantina, adonirubina e cantaxantina da altre fonti non superi i 100 mg per kg di alimento completo con un tasso di umidità del 12 %.

63

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzionale

Additivo Denominazione chimica, descrizio- ne

Specie animale o categoria di animali

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E 172 2 a (iii) Ossido ferrico rosso

Fe2O3 Pesci ornamentali – – – Cani e gatti – – –

Tutte le sostanze coloranti autoriz- zate per colorare le derrate alimentari, diverse dal Blu paten- tato V e dal Verde acido brillante e Cantaxantina

Cani e gatti – – –

2.2 Gruppo funzionale: b) aromatizzanti

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E 954 (iii) 2 b Saccarinato di sodio C7H4NNaO3S Suinetti 4 mesi – 150 – 2b959 2 b Neoesperidina

diidrocalcone Composizione del- l’additivo: Neoesperidina diidro- calcone C28H36O15 Etanolo ≤ 5 000 mg/kg Caratterizzazione della sostanza attiva: Neoe- speridina diidrocalcone C28H36O15

Suinetti e suini da ingrasso

– – 35 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premi- scela indicare le condizioni di conservazione. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipola-

Vitelli – – 35 Ovini – – 35 Pesci – – 30 Cani – – 35

64

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N. CAS: 20702-77-6 Neoesperidina diidro- calcone, in forma solida, prodotta me- diante sintesi chimica Purezza: min. 96 % (sostanza secca)

zione.

– Tutti i prodotti naturali e i prodotti sintetici corrispondenti ad eccezione di quelli elencati nei regolamenti UE n. 230/201341 e 796/201342

Tutte – – – –

41 Regolamento di esecuzione (UE) n. 230/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi appartenenti al gruppo delle sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito, versione della GU L 80 del 21.3.2013, pag. 1.

42 Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, relativo al diniego di autorizzazione della sostanza 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene come additivo per mangimi, versione della GU L 224 del 22.8.2013, pag. 4.

65

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Catego- ria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione

Specie animale o categoria di animali

Età massima Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1j514ii 2 b Bisolfato di sodio Animali da com- pagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti diversi da gatti e visoni

– 4000 Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premi- scela, indicare la temperatu- ra di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorpo- rati in pellet. Per motivi di sicurezzaGatti – 20 000

Visoni – 10 000 utilizzare dispositivi diprotezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipola- zione. Il tenore totale di bisolfato di sodio non deve superare i livelli massimi consentiti negli alimenti completi stabiliti per ciascuna specie pertinente.

66

3

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Categoria 3: additivi nutrizionali 3.1 Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a672a 3 a Acetato di retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg Caratterizzazione della sostan- za attiva: acetato di retinile C22H32O2 Numero CAS: 127-47-9 In forma solida, prodotta mediante sintesi chimica. Criteri di purezza: min. 95 % (min. 2,76 MUI/g). Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromato- grafia su strato sottile e rivela- tore UV (TLC-UV) (Farmaco- pea europea 6a edizione, monografia 0217)43.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. L’acetato di retinile può essere immes- so sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,344 μg di acetato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante

Suini da ingrasso 6 500 Scrofe 12 000 Altri suini – Polli e specie avico- le minori

≤ 14 gg. 20 000 > 14 gg. 10 000

Tacchini ≤ 28 gg. 20 000 > 28 gg. 10 000

Altro pollame 10 000 Vacche da latte e vacche da riprodu- zione

9 000

Vitelli da alleva- mento

4 mm. 16 000

Altri vitelli e vacche 25 000

43 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

67

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza

Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm. 16 000 la manipolazione.

> 2 mm. 25 000 Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi Solo negli alimenti d’allatta- mento: 25 000

Altre specie animali – 3a672b Palmitato di

retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo Caratterizzazione della sostan- za attiva: palmitato di retinile C36H60O2 Numero CAS: 79-81-2 In forma solida e liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 90 % o 1,64 MUI/g.

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il palmitato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta, deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,5458 μg di palmitato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore

Suini da ingrasso 6 500 Scrofe 12 000 Altri suini – Polli e specie avico- le minori

≤ 14 gg. 20 000 > 14 gg. 10 000

Tacchini ≤ 28 gg 20 000 > 28 gg. 10 000

Altro pollame 10 000

68

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromato- grafia su strato sottile e rivela- tore UV (TLC-UV) (Farmaco- pea europea 6a edizione, monografia 0217)44. Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza. Allegato 9 della presente ordinanza.

Vacche da latte e vacche da riprodu- zione

9 000 massimo per specie e categoria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Vitelli da allevamen- to

4 mm. 16 000

Altri vitelli e vacche 25 000 Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm. 16 000 > 2 mm. –

Bovini, ovini e caprini da ingrasso

10 000

Altri bovini, ovini e caprini

Mammiferi – Solo negli alimenti d’allatta- mento: 25 000

Altre specie animali –

44 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

69

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3a672c Propionato di retinile o Vitamina A

Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo Caratterizzazione della sostan- za attiva: propionato di retinile C23H34O2 Numero CAS: 7069-42-3 In forma liquida, prodotta mediante sintesi chimica: min. 95 % o 2,64 MIU/g. Metodi di analisi: Per la determinazione della vitamina A nell’additivo per alimenti per animali: cromato- grafia su strato sottile e rivela- tore UV (TLC-UV) (Farmaco- pea europea 6a edizione, monografia 0217)45. Per la determinazione della vitamina A nelle premiscele e negli alimenti per animali:

Suinetti (lattanti e svezzati)

16 000 L’additivo è incorporato negli alimenti per animali mediante premiscela. Il propionato di retinile può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo sotto forma di un preparato. Per quanto riguarda il contenuto, come indicato sull’etichetta deve essere usata la seguente equivalenza: 1UI = 0,3585 μg di propionato di retinile. La miscela di acetato di retinile, palmitato di retinile o propionato di retinile non deve superare il tenore massimo per specie e categoria.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

Suini da ingrasso 6 500 Scrofe 12 000 Altri suini – Polli e specie avico- le minori

≤ 14 gg. 20 000 >14 gg. 10 000

Tacchini ≤ 28 gg. > 28 gg.

Altro pollame 10 000 Vacche da latte e vacche da riprodu- zione

9 000

Vitelli da allevamen- to

4 mm. 16 000

Altri vitelli e vacche 25 000 Agnelli e capretti da allevamento

≤ 2 mm. 16 000 > 2 mm. –

45 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa Bovini, ovini ecaprini da ingrasso

10 000 (RP- HPLC) con rivelatore UV o a fluorescenza. Altri bovini, ovini e

caprini –

Allegato 9 della presente ordinanza. Mammiferi Solo negli

alimenti d’allatta- mento: 25 000

Altre specie animali – 3a160(a) 3 a Beta-

carotene Ossido di trifenilfosfina (TPPO): ≤ 100 mg/ kg di additivo C40H56

Numero CAS: 7235-40-7, in forma solida, prodotta median- te fermentazione o sintesi chimica. Ceppi usati per la fermentazio- ne: Blakeslea trispora Thaxter slant XCPA 07-05-1 (CGMCC(1) 7.44) e XCPA 07-05-2 (CGMCC 7.45). Criteri di purezza:

Tutte – Il beta-carotene può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di un preparato.

Negli alimenti d’allattamento per vitelli si raccomanda un tenore massimo di 50 mg di beta-carotene/kg di alimenti d’allattamento. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

71

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 – (Tenore) min. 96 % del

totale dei coloranti (sostan- za secca) espressi come be- ta-carotene.

– Carotenoidi diversi dal beta-carotene ≤ 3 % del to- tale dei coloranti.

Metodo di analisi: Per la determinazione di beta- carotene nell’additivo per alimenti per animali: metodo spettrofotometrico (Farmaco- pea europea 106946). Per la determinazione di beta- carotene nelle premiscele e negli alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC) con rivelatore UV.

E 670 3 a Vitamina D2 – Suinetti 10000 UI Soltanto negli alimenti d’allattamento Vitelli La somministrazione simultanea di

vitamina D3 è vietata Bovini 4000 UI La somministrazione simultanea di

vitamina D3 è vietata

46 La Farmacopea europea è disponibile in tedesco e francese sul sito delle pubblicazioni federali www.bundespublikationen.admin.ch o presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Ordinazione di pubblicazioni, 3003 Berna.

72

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ovini Equidi Altre specie o categorie di animali, ad eccezione di pollame e pesci

2000 UI La somministrazione simultanea di vitamina D3 è vietata

3a671 3 a Colecalcife- rolo o Vitamina D3

Colecalciferolo C27H44O Numero CAS: 67-97-0 Colecalciferolo in forma solida e di resina, prodotto per sintesi chimica.

Criteri di purezza: min. 80 % (colecalciferolo e precolecalciferolo) e max. 7 % (tachisterolo)

Suini 2000 UI 0,05 mg

La vitamina D3 può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizio- ni di conservazione e stabilità. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalciferolo e colecalcife- rolo per kg di alimento completo per animali: – ≤ 0,125 mg (1) (equivalenti a 5000

UI di vitamina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso;

– ≤ 0,080 mg per altro pollame; – ≤ 0,050 mg per i suini. Non è consentito l’uso simultaneo di vitamina D2.

Sostituti del latte per suinetti

10000 UI 0,25 mg

Bovini 4000 UI 0,1 mg

Sostituti del latte per vitelli

10000 UI 0,25 mg

Ovini 4000 UI 0,1 mg

Polli da ingrasso 5000 UI 0,125 mg

Tacchini 5000 UI 0,125 mg

Altro pollame 3200 UI 0,080 mg

Equini 4000 UI 0,1 mg

73

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Specie ittiche 3000 UI 0,075 mg

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative atte ad affrontare gli effetti molto pericolosi derivanti dall’inalazione di vitamina D3 per gli utilizzatori dell’additivo e delle premi- scele. Laddove i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Altre specie 2000 UI 0,05 mg

3a670a 3 a 25-idrossi- colecalcife- rolo

Composizione dell’additivo: forma stabilizzata di 25-idrossicolecalciferolo Caratterizzazione della sostanza attiva: 25-idrossicolecalciferolo, C27H44O2.H2O Numero CAS: 63283-36-3 Criteri di purezza: 25-idrossicolecalciferolo > 94 %,

Polli da ingrasso 0,100 mg 1. L’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

2. Tenore massimo della combinazio- ne di 25-idrossicolecalciferolo con vitamina D3 (colecalciferolo) per kg di alimento completo (40 UI vit. D3 = 0,001 mg): – ≤ 0,125 mg

(equivalente a 5000 UI di vita- mina D3) per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso,

Altro pollame 0,080 mg Tacchini da ingrasso 0,100 mg Suini 0,050 mg

74

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categoria di animali

Età massima gg. = giorni mm. = mesi

Tenore massimo per kg di ali- mento com- pleto con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Altri steroli correlati < 1 % ciascuno, eritrosina < 5 mg/kg Metodo di analisi: Determinazione del 25-idrossicolecalciferolo: cromatografia liquida ad alte prestazioni insieme a uno spettrometro di massa (HPLC-MS) Determinazione della vitamina D3 nell’alimento completo: metodo HPLC a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm [EN 12821:2000]

– ≤ 0,080 mg per l’altro pollame, – ≤ 0,050 mg per i suini

3. La somministrazione simultanea di vitamina D2 è vietata.

4. Il tenore di etossichina deve essere riportato sull’etichetta.

5. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio.

– Tutte le sostanze del gruppo, ad eccezione delle vitamine A e D

Tutte – Tutti gli alimenti

75

Produzione agricola 916.307.1

3.2 Gruppo funzionale: b) composti di oligoelementi

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b101 3 b E 1 Carbonato di ferro (II) Polvere ottenuta da minerali Ovini: 500 Autorizzato per tutte le specie animali Ferro – Fe (siderite) estratti, contenente siderite, conun tenore minimo di FeCO3 del

70 % e un tenore totale di ferro del 39 %. Caratterizzazione della sostan- za attiva:

[totale] Bovini e polla- me: 450 [totale] Animali da compagnia: 600 [totale]

eccetto suinetti, vitelli, polli fino a 14 giorni e tacchini fino a 28 giorni. La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali.

Formula chimica: FeCO3 N. CAS: 563-71-3

Altre specie: 750 [totale]

L’additivo va incorporato negli alimen- ti per animali sotto forma di premisce- la. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere ridotti a un livello accettabile mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale adeguati. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele che lo contengono: «Il carbonato di ferro (II) non dovrebbe

76

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 essere usato come fonte di ferro per animali giovani a causa della sua limitata biodisponibilità.»

3b102 Cloruro di ferro (III) esaidra- to

Cloruro di ferro (III) esaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 19 %. Formula chimica: FeCl3 · 6H2O N. CAS: 10025-77-1

Ovini 500 [totale] Bovini e polla- me: 450 [totale] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale] Animali da compagnia: 600 [totale] Altre specie: 750 [totale]

La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro degli alimenti per animali. Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101. 3b102: additivo da incorporare negli alimenti per animali sotto forma di premiscela liquida. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b107 e 3b108: – l’additivo può essere immesso sul

mercato e usato come additivo sotto forma di preparato;

– l’additivo va incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

3b103 Solfato di ferro (II) monoi- drato

Solfato di ferro (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 29 %. Formula chimica: FeSO4 · H2O N. CAS: 17375-41-6

3b104 Solfato di ferro (II) eptaidra- to

Solfato di ferro (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 18 %. Formula chimica: FeSO4 · 7H2O N. CAS: 7782-63-0

3b105 Fumarato di ferro (II) Fumarato di ferro (II), in polvere, con un tenore minimo di ferro del 30 %. Formula chimica: C4H2FeO4 N. CAS: 141-01-5

3b106 Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato

Complesso di ferro (II) e di amminoacidi in cui il ferro e gli

77

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 amminoacidi derivati da protei- ne di soia sono chelati attraver- so legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %. Formula chimica: Fe(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato protei- co di soia]. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da.

3b107 Chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici

Chelato di ferro (II) e di idrolizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 10%. Tenore minimo di chelato di ferro del 50 %

3b108 Chelato di ferro (II) di idrato di glicina

Chelato di ferro (II) e di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 15 %. Umidità: max. 10 %. Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Fe(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina].

78

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b110 Ferro destrano 10 % Soluzione acquosa colloidale di ferro destrano con un tenore di ferro destrano del 25 % (tenore totale di ferro 10 % e destrano 15 %), di cloruro di sodio dell’1,5 %, di fenolo dello 0,4 % e di acqua del 73,1 %. Caratteristiche dell’additivo: Formula chimica: (C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m Denominazione IUPAC: ferric hydroxide dextran (α,3-α1,6 glucan) complex N. CAS: 9004-66-4

Suinetti lattanti: 200 mg/giorno una volta nella prima settimana di vita e 300 mg/giorno una volta nella seconda setti- mana di vita

Soltanto per suinetti lattanti Le istruzioni per l’uso recano le se- guenti indicazioni: – «L’additivo va somministrato solo

singolarmente e direttamente me- diante un alimento complementare per animali»;

– «L’additivo non va somministrato a suinetti con carenza di vitamina E e/o selenio»;

– «L’impiego simultaneo di altri composti di ferro va evitato durante il periodo di somministrazione (le prime 2 settimane di vita) del ferro destrano 10 %».

Misure di protezione durante l’utilizzo: cfr. 3b101.

3b201 3 b E 2 Iodio – I

Ioduro di potassio e stearato di calcio, in polvere, con un tenore minimo di 69 % di iodio N. CAS: 7681-11-0

Kl Equidi: 4 (in totale) Ruminanti per la produzione di latte e galline ovaiole: 5 (in totale) Pesci: 20 (in totale) Altre specie o categorie di animali: 10 (in

3b201 e 3b202: - L’additivo va incorporato negli

alimenti composti per animali sotto forma di premiscela.

- Lo ioduro di potassio e lo iodato di calcio anidro possono essere im- messi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

3b201, 3b202 e 3b203: – Devono essere adottate misure di

protezione in base alle prescrizioni d’esecuzione della legislazione na-

3b202 Iodato di calcio anidro, in polvere, con un tenore minimo di 63,5 % di iodio N. CAS: 7789-80-2

Ca(IO3)2

3b203 Preparato di iodato di calcio Ca(IO3)2

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio-

nale kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 anidro in granuli rivestiti con totale) zionale in materia di salute e sicu- un tenore di iodio dall’1 % rezza sul posto di lavoro. al 10 % – Il tenore massimo raccomandato di Agenti di rivestimento e disperdenti [scelta del poliossietilene (20) mono- laurato di sorbitano (E432), ricinoleato di glicerina polietilenglicole (E484) polietilenglicole 300, sorbi- tolo (E420ii), e maltodestri- na]: < 5 %.

iodio totale nell’alimento completo per: – animali della specie equina è di

3 mg/kg, – cani è di 4 mg/kg, – gatti è di 5 mg/kg, – ruminanti per la produzione di

latte è di 2 mg/kg, – galline ovaiole è di 3 mg/kg.

Materie prime per alimenti per animali (carbonato di calcio e magnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) come agenti di granulazione. Particelle < 50 μm: < 1,5 % N. CAS: 7789-80-2

3b301 3 b Cobalto – Co

Acetato di cobalto (II) tetraidrato, sotto forma di cristalli o granuli, aventi un tenore minimo di cobalto del 23 % Particelle < 50 μm: inferiore all’1 %

Co(CH3COO)2 · 4H2O N. CAS: 6147-53-1

Per tutte le autorizzazioni relative al cobalto (3b301, 3b302, 3b303, 3b304, 3b305): 1 (in totale)

Soltanto per ruminanti con un rumine funzionante, animali della specie equina, lagomorfi, rettili erbivori e mammiferi da zoo. L’additivo va incorporato negli ali- menti per animali sotto forma di premiscela.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b302 Carbonato di cobalto (II), in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 46 % Carbonato di cobalto: almeno 75 % Idrossido di cobalto: 3 %-15 % Acqua: massimo 6 % Particelle < 11 μm: inferiore al 90 %

CoCO3 N. CAS: 513-79-1 Co(OH)2 N. CAS: 21041-93-0

Durante la manipolazione utilizzare dispositivi adeguati di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti. Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: – «Si raccomanda di limitare

l’integrazione con cobalto a 0,3 mg/kg di alimenti completi per animali. In questo contesto, vanno presi in considerazione i rischi di carenza di cobalto a causa di condi- zioni locali e della composizione specifica della dieta.»

Indicazione che deve figurare sull’etichetta degli additivi e delle premiscele con 3b302, 3b303, 3b305:

3b303 Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 50 % Particelle < 50 μm: inferiore al 98 %

2CoCO3 · 3Co(OH)2 · H2O N. CAS: 51839-24-8

3b304 Carbonato di cobalto (II) in CoCO3 – «Somministrare gli alimenti per granuli rivestiti Composizione dell’additivo:

N. CAS: 513-79-1 animali con questo additivo soltantoin forma esente da polvere.»

Preparato di carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti con un tenore di cobalto dall’1 % al 5 % Agenti di rivestimento (2,3 % – 3,0 %) e disperdenti (scelta del poliossietilene, monolau- rato di sorbitano, ricinoleato

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 di glicerina polietilenglicole, polietilenglicole 300, sorbito- lo e maltodestrina) Particelle < 50 μm: meno dell’1 %

3b305 Solfato di cobalto (II) eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di cobalto del 20 % Particelle < 50 μm: inferiore al 95 %

CoSO4 · 7H2O N. CAS: 10026-24-1

3b401 3 b E 4 Rame – Cu

Rame(II) diacetato monoi- drato

Rame(II) diacetato monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 31 % Caratterizzazione della sostan- za attiva Formula chimica: Cu(CH3COO)2 · H2O N. CAS: 6046-93-1

Bovini – Bovini prima

dell’inizio della rumi- nazione: 15 (in totale)

– Altri bovini: 30 (in totale)

Ovini: 15 (in totale) Caprini: 35 (in totale) Suinetti: – Lattanti e

svezzati fino a 4 settimane dopo lo

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione e di contat- to cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti, compreso il nichel. Laddove i rischi non possano essere ridotti a un livello accettabile mediante tali proce- dure e misure, l’additivo e le premisce- le devono essere utilizzati con adeguati dispositivi di protezione individuale.

3b402 Rame(II) carbonato diidros- si- monoidrato

Rame(II) carbonato diidrossi- monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 52 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O N. CAS: 100742-53-8

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio-

nale kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b403 Cloruro di rame(II) diidrato Cloruro di rame(II) diidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 36 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: CuCl2 · 2H2O N. CAS: 10125-13-0

svezzamen- to: 150 (in totale)

– Dalla quinta settimana dopo lo svezzamento fino a 8 set- timane dopo lo svezza- mento: 100 (in totale)

Crostacei: 50 (in totale) Altri animali: 25 (in totale)

Indicazione che deve figurare sull’etichetta: – per gli alimenti per animali destinati

all’alimentazione degli ovini se il tenore di rame nell’alimento per animali è superiore a 10 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare l’avvelenamento di alcune razze ovine»

– per gli alimenti per animali destinati all’alimentazione dei bovini dopo l’inizio della ruminazione se il teno- re di rame nell’alimento per animali è inferiore a 20 mg/kg: «Il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bo- vini al pascolo in luoghi ad alto te- nore di molibdeno o di zolfo»

Gli additivi 3b405, 3b406 e 3b414 possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivo sotto forma di preparato.

3b404 Ossido di rame(II) Ossido di rame(II), in polvere, con un tenore minimo di rame del 77 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: CuO N. CAS: 1317-38-0

3b405 Solfato di rame(II) pentai- drato

Solfato di rame(II) pentaidrato, in polvere, con un tenore minimo di rame del 24 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: CuSO4 · 5H2O N. CAS: 7758-99-8

3b406 Chelato di rame(II) di amminoacidi idrato

Complesso di rame(II) e di amminoacidi in cui il rame e gli amminoacidi derivati da protei- ne di soia sono chelati attraver-

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 so legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 %. Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Cu(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato protei- co di soia] Al massimo il 10 % delle molecole supera 1 500 Da

3b407 Chelato di rame(II) di idrolizzati proteici

Chelato di rame(II) di idrolizza- ti proteici, in polvere, con un tenore minimo di rame del 10 % e un tenore minimo di rame in forma chelata del 50 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Cu(x)1-3 · nH2O [x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato protei- co di soia]

3b413 Chelato di rame(II) di idrato di glicina (solido)

Chelato di rame(II) di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di rame del 15 % e un’umidità massima del 13 %

84

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b414 Chelato di rame(II) di idrato di glicina (liquido)

Chelato di rame(II) di idrato di glicina, liquido, con un tenore minimo di rame del 6 % Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Cu(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b409 Dicloruro di rame triidros- sido

Formula chimica: Cu2(OH)3Cl N. CAS: 1332-65-6 Atacamite/paratacamite in cristalli in un rapporto compre- so tra 1:1 e 1:1,5 Purezza: min. 90 % Cristalli alfa: min. 95 % nel prodotto cristallino Tenore di rame: min. 53 % Particelle < 50 μm: inferiori all’1 %

85

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

3b410 Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di rame dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 18 % di rame e tra il 79,5 e l’81 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butirrico Olio minerale: ≤ 1 % N. CAS: 292140-30-8

3b411 Bilisinato di rame Polvere o granulato con un tenore di rame ≥ 14,5 % e lisina ≥ 84,0 %. Caratterizzazione della sostan- za attiva: Chelato di rame di l-lisinato-HCl Formula chimica: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl N. CAS: 53383-24-7

3b412 Ossido di rame(I) Preparazione di ossido di rame(I) con – un tenore minimo di rame

del 73 % – ligninsolfonati di sodio tra il

12 % e il 17 % – 1 % di bentonite. Granulato con particelle < 50 μm: inferiore al 10 %.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Caratterizzazione della sostan- za attiva: Ossido di rame(I) Formula chimica: Cu2O N. CAS: 1317-39-1

3b501 3 b E 5 Mangane- se – Mn

Cloruro manganoso, tetrai- drato

Cloruro manganoso tetraidrato, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 27 %. Formula chimica: MnCl2 · 4H2O N. CAS: 13446-34-9

Pesci: 100 (in totale) Altre specie: 150 (in totale)

L’additivo va incorporato negli alimen- ti per animali sotto forma di premisce- la. Il cloruro manganoso tetraidrato può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e adeguate misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa del tenore di metalli pesanti compreso il nichel. Laddove i rischi non possano

3b502 Ossido di manganese (II) Ossido manganoso, in polvere, con un tenore minimo di man- ganese del 60 %. Tenore minimo di MnO del 77,5 % e tenore massimo di MnO2 del 2 %. Formula chimica: MnO N. CAS: 1344-43-0

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

3b503 Solfato manganoso, monoi- drato

Solfato manganoso monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di solfato manganoso monoidrato del 95 % e di manganese del 31 %.

essere ridotti a livelli accettabili attra- verso tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizzati indos- sando gli opportuni dispositivi di protezione individuale.

Formula chimica: MnSO4 · H2O N. CAS: 10034-96-5

3b504 Chelato di manganese di amminoacidi, idrato

Complesso di manganese e amminoacidi in cui il mangane- se e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di manganese dell’8 %. Formula chimica: Mn(x)1-3 · nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate acide] Al massimo 10 % di molecole con peso superiore a 1 500 Da.

3b505 Chelato di manganese di idrolizzati proteici

Chelato di manganese di idro- lizzati proteici, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 10 %.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Tenore minimo di manganese chelato del 50 %. Formula chimica: Mn(x)1-3 · nH2O [x = anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate]

3b506 Chelato di manganese di idrato di glicina

Chelato di manganese di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di manganese del 15 %. Umidità: max. 10 %. Caratterizazione della sostanza attiva: Formula chimica: Mn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina]

3b507 Dicloruro di manganese triidrossido

Polvere granulare con un tenore minimo di manganese del 44 % e un tenore massimo di ossido di manganese del 7 %. Caratterizzazione della sostan- za attiva: Formula chimica: Mn2(OH)3Cl N. CAS: 39438-40-9

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

3b5.10 Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di manganese dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 15,5 %-17 % di manganese e il 77 %-78 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico Olio minerale: ≤ 1 %

L’additivo va incorporato negli alimen- ti per animali sotto forma di premisce- la. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicu- rezza durante la manipolazione.

3b601 3 b E 6 Zinco – Zn

Acetato di zinco diidrato Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 % Formula chimica: Zn(CH3COO)2 · 2H2O N. CAS: 5970-45-6

Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale) Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmo- nidi: 150 (in totale) Altre specie e categorie: 120 (in totale)

L’additivo va incorporato negli alimen- ti per animali sotto forma di premisce- la. Fa eccezione 3b602 che va incorpo- rato sotto forma di premiscela liquida. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono utilizza- ti con dispositivi di protezione indivi- duale adeguati. 3b606, 3b608, 3b613: possono essere immessi sul mercato e utilizzati come additivi sotto forma di preparato.

3b602 Cloruro di zinco anidro Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 % Formula chimica: ZnCl2 N. CAS: 7646-85-7

3b603 Ossido di zinco Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 % Formula chimica: ZnO N. CAS: 1314-13-2

3b604 Solfato di zinco eptaidrato Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %

90

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Formula chimica: ZnSO4 · 7H2O N. CAS: 7446-20-0

3b605 Solfato di zinco, monoidrato Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 % Formula chimica: ZnSO4 · H2O N. CAS: 7446-19-7

3b606 Chelato di zinco di ammi- noacidi idrato

Complesso di zinco di ammi- noacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da protei- ne di soia sono chelati attraver- so legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 % Formula chimica: Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate] Massimo 10 % delle molecole superiori a 1500 Da

3b607 Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 % Umidità: max. 10 %

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

Formula chimica: Zn(x)1-3 · nH2O, x = anione di glicina

3b608 Chelato di zinco di idrato di glicina

Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 % Formula chimica: Zn(x)1-3 · nH2O [x = anione di glicina sintetico]

3b609 Idrossicloruro di zinco monoidrato

Formula chimica: Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O) N. CAS: 12167-79-2 Purezza: min. 84 % Ossido di zinco: max. 9 % Tenore di zinco: min. 54 % Particelle < 50 µm: meno dell’1 %

3b6.10 Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina

Chelato di zinco dell’analogo idrossilato della metionina contenente il 17,5 %-18 % di zinco e l’81 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butirrico Olio minerale: ≤ 1 %

3b611 Chelato di zinco della metionina (1:2)

Polvere con un tenore minimo del 78 % di metionina DL e un tenore di zinco tra il 17,5 % e il 18,5 %

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 Chelato di zinco della metioni- na: zinco-Metionina 1:2 (Zn(Met)2) Formula chimica: C10H20N2O4S2Zn N. CAS: 151214-86-7

3b612 Chelato di zinco di proteine idrolizzate

Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 % Tenore minimo di chelato di zinco dell’85 %

3b613 Bislisinato di zinco Polvere o granulato con un tenore minimo di zinco del 13,5 % e un tenore minimo di lisina dell’85,0 % Zinco in forma di chelato di zinco di bislisinato HCl: mini- mo 85 % Chelato di zinco di bislisinato HCl Formula chimica: Zn(C6H13N2O2) 2 × 2HCl × 2H2O N. CAS: 23333-98-4;

93

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8

E7 3 b E 7 Molibde- no – Mo

Molibdato di sodio Formula chimica: Na2MoO4 · 2H2O

Tutte le specie 2,5 (in totale)

3b801 3 b E 8 Selenio – Se

Selenito di sodio Selenito di sodio, in polvere, con un tenore minimo di selenio del 45 %

Tutte le specie 0,5 (in totale)

Il selenito di sodio può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo sotto forma di preparato.

Formula chimica: Na2SeO3 N. CAS: 10102-18-8

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela.

N. EINECS: 233-267-9 Gli operatori del settoredell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premi- scele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e la premiscela devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.

3b802 Selenito di sodio in granuli rivestiti

Preparato di selenito di sodio in granuli rivestiti con – un tenore di selenio compre-

so tra l’1 % e il 4,5 % – agenti di rivestimento e

disperdenti [poliossietilene (20) monolaurato di sorbita- no (E 432), ricinoleato di

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli

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N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 glicerina polietilenglicole (E utilizzatori dell’additivo e delle premi- 484), polietilenglicole 300, scele. Laddove i rischi non possano sorbitolo (E 420ii) o malto- essere eliminati o ridotti al minimo destrina] fino al 5 % mediante tali procedure e misure,

e l’additivo e le premiscele devono – agenti di granulazione essere utilizzati con dispositivi di

(carbonato di calcio e ma- protezione individuale. gnesio, carbonato di calcio, tutoli di mais) fino al 100 % p/p.

Particelle < 50 μm: meno del 5 %. Formula chimica: Na2SeO3 N. CAS: 10102-18-8 N. EINECS: 233-267-9

3b810 Sel-Plex Preparazione di selenio orga- L’additivo è incorporato negli alimenti Lievito al selenio Saccharo- myces cerevisiae CNCM I- 3060, inattivato

nico: Tenore di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg

per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono

Selenio organico da > 97–99 % del totale di selenio Selenometionina > 63 % del totale di selenio

adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi di inalazione cui posso- no essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Lad-

Caratterizzazione della sostan- za attiva: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060

dove i rischi non possano essere elimi- nati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

Formula chimica: C5H11NO2Se cui mezzi di protezione dell’apparatorespiratorio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b811 Alkosel Preparazione di selenio orga- L’additivo è incorporato negli alimenti Lievito al selenio Saccharo- myces cerevisiae NCYC R397, inattivato

nico: Tenore di selenio: da 2000 a 3500 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Selenometionina > 63 % del totale di selenio

per animali sotto forma di premiscela. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto con la cute, le mucose o gli occhi possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e

Caratterizzazione della sostan- za attiva: Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

delle premiscele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi

Formula chimica: C5H11NO2Se di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

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N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b8.12 Selsaf Selenio in forma organica, L’additivo è incorporato negli alimenti Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato)

principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2000- 3500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico). Caratterizzazione della sostan-

per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicu- rezza durante la manipolazione.

za attiva: Supplementazione massima con selenio selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (lievito al selenio inattivato).

organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b813 Selemax 1000/2000 Plexomin Se 2300 Selenometionina

Preparazione del selenio orga- nico: Contenuto di selenio: da 1000 a 2650 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicu- rezza durante la manipolazione.

Selenometionina > 70 % del totale di selenio

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Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

Caratterizzazione della sostan- Supplementazione massima con selenio za attiva: organico: selenometionina prodotta da 0,20 mg Se/kg di alimento completo Saccharomyces cerevisiae per animali con un tasso di umidità del NCYC R646 12 %.

3b814 Selisseo Preparato solido e liquido L’additivo va incorporato negli alimen- Analogo idrossilato di seleniometionina

dell’analogo idrossilato di seleniometionina.

ti per animali sotto forma di premisce- la.

Tenore di selenio: Per motivi di sicurezza utilizzare 18 000-24 000 mg Se/kg Selenio organico > 99 % del Se totale

dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicu- rezza durante la manipolazione.

Analogo idrossilato di selenio- metionina > 98 % del Se totale

Supplementazione massima con selenio organico:

Preparato solido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % vettore

0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %

Preparato liquido: 5 % analogo idrossilato di seleniometionina e 95 % di acqua distillata Caratterizzazione della sostan- za attiva: selenio organico di analogo idrossilato di seleniometionina (R,S-2-idrossi-4-acido metilse- lenobutanoico)

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N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio-

nale kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

Formula chimica: C5H10O3Se N. CAS: 873660-49-2

3b815 L-selenometionina Preparato solido di L’additivo è incorporato negli alimenti Excential Selmet

L-seleniometionina contenente selenio nella dose < 40 g/kg Caratterizzazione della sostan-

per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparto

za attiva: selenio organico in forma di L-selenometionina (acido 2-ammino-4-metilseleno- butanoico) da sintesi chimica Formula chimica: C5H11NO2Se N. CAS: 3211-76-5 Polvere cristallina contenente L-seleniometionina > 97 % e selenio > 39 %

respiratorio, occhiali e guanti di sicu- rezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garan- tiscono un potenziale di polverizzazio- ne < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Nel caso in cui il preparato contenga un additivo tecnologico o materie prime per alimenti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che siano soggetti ad altre restrizioni, il fabbri- cante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne i clienti. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

99

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b816 DL-seleniometionina Preparato solido di DL- seleniometionina con un conte-

L’additivo va incorporato negli alimen- ti per animali sotto forma di premisce-

nuto di selenio compreso tra la. 1800 mg/kg e 2200 mg/kg Selenio organico in forma di

Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato

DL-seleniometionina [acido respiratorio, occhiali e guanti di sicu- (RS2)-2-ammino-4-metilselenil- butanoico] da sintesi chimica

rezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie

Formula chimica: C5H11NO2Se prime per alimenti per animali incluse N. CAS: 2578-28-1 Polvere con un tenore minimo del 97 % di DL-seleniometionina

nella preparazione dell’additivo garan- tiscono un potenziale di polverizzazio- ne < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità. Se il preparato contiene un additivo tecnologico o materie prime per ali- menti per animali per i quali è fissato un tenore massimo o che sono soggetti ad altre restrizioni, il fabbricante dell’additivo per alimenti per animali è tenuto a informarne gli acquirenti. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali, con un tasso di umidità del 12 %.

100

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

N. d’iden- Cate- Gruppo Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per Altre disposizioni tificazione goria funzio- kg d’alimento

nale completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8

3b817 Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevi- siae NCYC R645 (Lievito al selenio inattivato)

Preparazione del selenio orga- nico: Contenuto di selenio: da 2000 a 2400 mg Se/kg Selenio organico > 98 % del totale di selenio Seleniometionina > 70 % del totale di selenio Seleniometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 Formula chimica: C5H11NO2Se

L’additivo è incorporato negli alimenti per animali sotto forma di premiscela. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicu- rezza durante la manipolazione. Gli additivi tecnologici o le materie prime per alimenti per animali incluse nella preparazione dell’additivo garan- tiscono un potenziale di polverizzazio- ne < 0,2 mg di selenio/m3 di aria. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizio- ni di conservazione e di stabilità Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3b818 Zinco-L-selenometionina Preparato solido di zinco-L- L’additivo è incorporato negli alimenti selenometionina con un tenore per animali sotto forma di premiscela. di selenio di 1-2 g/kg Selenio organico sotto forma di

Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono

zinco- L-selenometionina adottare procedure operative e misure Formula chimica: C5H10ClNO2SeZn Polvere cristallina con: L-selenometionina > 62 % selenio > 24,5 %

organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premi- scele. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo

101

Produzione agricola 916.307.1

N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Elemento Additivo Denominazione chimica Tenore massimo per kg d’alimento completo con un’umidità del 12 %

Altre disposizioni

1 2 3 4 5 6 7 8 zinco > 19 % e cloruro > 20 %

mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamen- to termico. Supplementazione massima con selenio organico: 0,20 mg Se/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %.

3.3 Gruppo funzionale: c) amminoacidi, loro sali e analoghi

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c301 3 c DL-metionina tecnicamente pura

Metionina: minimo 99 % Denominazione IUPAC: acido 2-ammino- 4-(metiltio)butanoico Numero CAS: 59-51-8 C5H11NO2S

Tutte La DL-metionina tecnicamente pura può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è sommi- nistrato con acqua potabile, occorre

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 evitare l’eccesso di proteine.»

3c302 (3.1.4)

3 c Sodio di DL- metionina, liquido

Tenore di DL-metionina: minimo 40 % Sodio: minimo 6,2 % Acqua: massimo 53,8 % Denominazione IUPAC: sale sodico dell’acido 2- ammino-4-(metiltio)butanoico N. CAS.: 41863-30-3 Formula chimica: (C5H11NO2S)Na

Tutte Il sodio di DL-metionina liquido può essere utilizzato anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: – tenore di DL-metionina, – «Se l’additivo è somministrato

con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.»

3c303 (3.1.5)

3 c DL-metionina protetta con il copolimero vinilpiridina/ stirene

Preparato con DL-metionina: minimo 74 % Acido stearico: massimo 19 % Copolimero poli(2-vinilpiridina)/stirene: massimo 3 % Etilcellulosa e stearato di sodio: massimo 0,5 % Caratterizzazione della sostanza attiva Denominazione IUPAC: acido 2-ammino- 4-(metiltio)butanoico Numero CAS.: 59-51-8 Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

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Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c304 DL-metionina protetta con etilcellulosa

Preparato di DL-metionina: minimo 85 % etilcellulosa: massimo 4 % Amido massimo 8 % Silicato di sodio e alluminio: massimo 1,5 % Stearato di sodio: massimo 1 % Acqua: massimo 2 % Caratterizzazione della sostanza attiva Denominazione IUPAC: acido 2-ammino- 4- (metiltio)butanoico Numero CAS.: 59-51-8 Formula chimica: C5H11NO2S

Ruminanti

3c305 3 c L-Metionina L-metionina con una purezza di almeno il 98,5 % [acido (2S)-2-ammino-4-(metiltio) butanoico] prodotta mediante fermentazio- ne di Escherichia coli (KCCM 11252P e KCCM 11340P) Formula chimica: C5H11NO2S Numero CAS: 63-68-3

Tutte La L-metionina può essere utilizzata anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Se l’additivo è sommi- nistrato con acqua potabile, occorre evitare l’eccesso di proteine.» In caso di dichiarazione su base volontaria dell’additivo sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, la caratterizzazione deve comprendere: – il nome e il numero

d’identificazione dell’additivo e – la quantità di additivo aggiunta.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c306 3 c DL-metionile- DL-metionina

Polvere cristallina derivata da sintesi chimica contenente almeno il 93 % di DL- metionile-DL-metionina, al massimo il 3 % di DL-metionina e al massimo il 3 % di solfato di sodio (calcolati sulla materia secca) Caratterizzazione della sostanza attiva: DL- metionile-DL-metionina (acido 2-[(2- ammino-4-metilsulfanilbutanoil)ammino]- 4-metilsulfanilbutanoico) Formula chimica: C10H20N2O3S2 Numero CAS: 52715-93-2

Pesci e crostacei

– – Indicare sull’etichetta il tasso di umidità.

3c307 (3.1.6)

3 c Analogo idrossilato di metionina

Analogo idrossilato di metionina: minimo 88 % acqua: massimo 12 % Caratterizzazione della sostanza attiva Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4- (metiltio)butanoico Numero CAS: 583-91-5 Formula chimica: C5H10O3S

Tutte – – Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. L’analogo idrossilato della DL- metionina liquido può essere utiliz- zato anche con acqua potabile. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: – «Se l’additivo è somministrato

con acqua potabile, occorre evi- tare l’eccesso di proteine.»

Indicazioni che devono figurare

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Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi: – nome dell’additivo; – quantità aggiunta di analogo

idrossilato della metionina. 3c308 (3.1.7)

3 c Sale di calcio dell’analogo idrossilato della metioni- na

Analogo idrossilato di metionina: minimo 84 % Calcio: minimo 11,7 % Acqua: massimo 1 % Caratterizzazione della sostanza attiva Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4- (metiltio)butanoico, sale di calcio Numero CAS: 4857-44-7 Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca Numero CAS: 4857-44-7

Tutte – – Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: – tenore di analogo idrossilato

della metionina. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi: – nome dell’additivo; – quantità aggiunta di analogo

idrossilato della metionina.

106

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c309 (3.1.8)

3 c Estere isopro- pilico dell’analogo idrossilato della metioni- na

Preparato di estere isopropilico dell’analogo idrossilato della metionina minimo 95 % Acqua: massimo 0,5 % Denominazione IUPAC: estere isopropilico di acido 2-idrossi-4-(metiltio)butanoico Numero CAS 57296-04-5 Formula chimica: C8H16O3S

Tutte – – Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: – tenore di analogo idrossilato

della metionina Indicazioni che devono figurare sull’etichetta delle materie prime per alimenti per animali e degli alimenti composti per animali, se del caso nell’elenco degli additivi:

– nome dell’additivo; – quantità aggiunta di analogo

idrossilato della metionina. 3c310 3 c Analogo

idrossilato di metionina e suo sale di calcio

Preparato di analogo idrossilato di metio- nina e sale di calcio dell’analogo idrossila- to di metionina con un tenore minimo di analogo idrossilato di metionina dell’88 % e un tenore minimo di calcio dell’8 %. Caratterizzazione delle sostanze attive: Analogo idrossilato di metionina Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4- (metiltio)butanoico N. CAS: 583-91-5 Formula chimica: C5H10O3S Sale di calcio dell’analogo idrossilato di metionina

Tutte Gli operatori del settore dell’alimen- tazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, in particolare a causa dell’effetto corrosivo per la pelle e gli occhi. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con disposi- tivi di protezione individuale, tra cui guanti e occhiali di sicurezza.

107

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denominazione IUPAC: acido 2-idrossi-4- (metiltio)butanoico, sale di calcio N. CAS: 4857-44-7 Formula chimica: (C5H9O3S)2Ca

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conserva- zione e la stabilità al trattamento termico. Indicazione che deve figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «Tenore di analogo idrossilato di metionina».

3.2.2 3 c Concentrato di L-lisina, liquido

Concentrato basico di L-lisina, liquido, risultante dalla fermentazione del saccaro- sio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH

Tutte

3.2.3 3 c L-lisina monoidroclo- ride (L-lisina HCl)

L-lisina monoidrocloride, tecnicamente pura NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl

Tutte

108

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c323 3 c Solfato di L- Granulato con un tenore minimo di L-lisina Tutte 10 000 Il tenore di L-lisina è indicato lisina del 55 % e un tenore massimo di sull’etichetta dell’additivo.

– 4 % di umidità e – 22 % di solfato. Il solfato di L-lisina può essereimmesso sul mercato e utilizzato Solfato di L-lisina ottenuto per fermenta- zione da Escherichia coli CGMCC 3705

come additivo costituito da un preparato.

Formula chimica: C12H28N4O4 · H2SO4/[NH2-(CH2)4- CH(NH2)- COOH]2SO4 Numero CAS: 60343-69-3

Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Laddove i rischi non possano essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell’apparato respirato- rio.

3.2.4 3 c Concentrato di L-lisina monoidroclo- ride, liquido (L-lisina HCl, liquido)

Concentrato di L-lisina monoidrocloride, liquido, risultante dalla fermentazione del saccarosio, della melassa, di prodotti amidacei e dei loro idrolisati NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH · HCl

Tutte – – Dichiarazione obbligatoria: – acqua – L-lisina

109

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.5 3 c Solfato di L- lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione

Solfato di L-lisina e relativi sottoprodotti risultanti dalla fermentazione di sciroppo di zucchero, melassa, cereali, prodotti amida- cei e relativi idrolisati con Corynebacte- rium glutamicum [NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH]2 · H2SO4

Tutte – – Dichiarazione obbligatoria: – acqua – L-lisina

3c391 3 c L-cistina Polvere cristallina proveniente dall’idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-cistina pari al 98,5 % Denominazione IUPAC: (2R)-2- ammino- 3-[(2R)-2-ammino-3-idrossi- 3-ossopropil] disolfanil-acido propanoico Numero CAS: 56-89-3 Formula chimica: C6H12N2O4S2

Tutte Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele, indicare: – la stabilità nel trattamento e le

condizioni di conservazione;

– la supplementazione con la L- cistina dipende dall’esigenza di amminoacidi contenenti zolfo degli animali interessati e dal tenore di altri amminoacidi con- tenenti zolfo presenti nella ra- zione.

3c401 3 c L-tirosina Polvere cristallina proveniente dall’idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 %

Tutte – – Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza durante la manipolazione.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2- ammino-3-(4-idrossifenil)-propanoico Numero CAS: 60-18-4 Formula chimica: C9H11NO3

Le istruzioni per l’uso devono contenere una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produ- zione alimentare (5 g/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzio- ne alimentare (15 g/kg di alimento completo per animali da compagnia con un tasso di umidità del 12 %).

111

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c410 (3.3.1)

3 c L-treonina Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca). Caratte- rizzazione della sostanza attiva: L-treonina prodotta mediante fermentazione di Esche- richia coli DSM 25086 o FERM BP-11383 o NRRL B-30843 o KCCM 11133P o DSM 25085 o CGMCC 3703 o CGMCC 7.58. Formula chimica: C4H9NO3 Numero CAS: 72-19-5

Tutte La L- treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo me- diante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando disposi- tivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell’apparato respiratorio. La L-treonina può essere utilizzata anche nell’acqua da bere. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: tasso di umidità.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c370 3 c L-valina L-valina, minimo 98 % (sulla sostanza secca) Caratterizzazione della sostanza attiva: L-valina (acido (2S) 2-ammino- 3- metilbutanoico) ottenuta tramite fermenta- zione con Escherichia coli NITE SD 00066 o Escherichia coli NITE BP- 01755 o NITE BP-01755 o Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 o Corynebac- terium glutamicum (KCCM 80058) o Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) Formula chimica: C5H11NO2 Numero CAS: 72-18-4

Tutte Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione.

3c440 3 c L-triptofano Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-triptofano (sulla sostanza secca); Tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1′- ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1′-etilidene-bis-L-triptofano) (EBT) L-triptofano prodotto mediante fermenta- zione con Escherichia coli KCCM 11132P o DSM 25084 o FERM BP-11200 o FERM BP-11354 o CGMCC 7.59 o CGMCC 3667. Formula chimica: C11H12N2O2 Numero CAS: 73-22-3

Tutte – – L’L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale stabili- scono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo me- diante tali procedure e misure,

113

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, compren- denti mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza. Il tenore di endotossina presente nell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima all’endotossina di 1600 UI endotos- sine/m3 di aria. Per i ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo: – tasso di umidità.

3c361 3 c L-arginina Polvere con un tenore minimo di L- arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di umidità del 10 % L-arginina (acido 2(S)-ammino-5- guanidilpentanoico) ottenuta tramite fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3

Tutte Il tasso di umidità indicato sull’etichetta dell’additivo. La L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizza come additivo costituito da un preparato

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c362 3 c L-arginina Polvere con un tenore minimo di L- arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’0,5 % Caratterizzazione della sostanza attiva: L-arginina [acido (S)-2-ammino-5- guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 10741P. Formula chimica: C6H14N4O2 N. CAS: 74-79-3

Tutte L’L-arginina può essere immessa sul mercato e usata come additivo sotto forma di preparato. L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’addi- tivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplemen- tazione con L-arginina, in particola- re nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti agli amminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri.» Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione cui possono essere esposti gli utilizzato- ri dell’additivo e delle premiscele.

115

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi-

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

ficazio-ne mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3c363 3 c L-arginina Polvere con un tenore minimo di L- arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dell’1,5 %

Tutte L’L-arginina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo sotto forma di preparato.

Caratterizzazione della sostanza attiva: L-arginina [acido (S)-2-ammino-5- guanidinopentanoico] prodotta mediante fermentazione con Escherichia coli NITE BP-02186. Formula chimica: C6H14N4O2 N. CAS: 74-79-3

L’additivo può essere usato anche nell’acqua di abbeveraggio. Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conserva- zione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo. Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela: «In caso di supplementazione con L-arginina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre tenere conto di tutti gli amminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni al fine di evitare squilibri.»

3c372 3 c Acido guani- doacetico (rectius guani- dinoacetico)

Polvere con un tenore minimo del 98 % di acido guanidinoacetico (sulla sostanza secca). Caratterizzazione della sostanza attiva: acido guanidinoacetico prodotto mediante sintesi chimica.

Polli da ingrasso, suinetti svezzati e suini da

600 1200 Il tasso di umidità è indicato sull’etichetta dell’additivo. L’acido guanidinoacetico può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un

116

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Formula chimica: C3H7N3O2 Numero CAS: 352-97-6 Impurità: – tenore massimo di cianammide 0,03 %; – tenore massimo di diciandiammide

0,5 %.

ingrasso preparato. Nell’impiego dell’additivo occorre prestare attenzione all’integrazione di agenti metilanti diversi dalla metionina nell’alimentazione degli animali. Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele sono impiegati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3c3.5.1 3 c L-istidina monocloridra- to monoidrato

L-istidina monocloridrato monoidrato 98 % prodotta da Escherichia coli (ATCC-9637) Formula chimica: C3H3N2-CH2-CH(NH2)-COOH· HCl· H2O

Salmonidi – –

3c3.6.1 3 c L-arginina L-arginina 98% prodotta da Corynebacte- rium glutamicum (ATCC13870) Formula chimica: C6H14N4O2

Tutte – –

117

Produzione agricola 916.307.1

Numero d’identi- ficazio-ne

Catego- ria

Gruppo funziona-le

Additivo Descrizione Specie animali autorizzate

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

mg/kg di alimento completo con un’umidità del 12 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Numero CAS: 74-79-3 3c3.8.1 3 c L-isoleucina L-isoleucina, di purezza minima del 93,4 %

(sulla materia secca) prodotta da Escheri- chia coli (FERM ABP-10641) ≤ 1 % impurità non identificate (come materia secca) Caratterizzazione della sostanza attiva: L-isoleucina (C6H13NO2)

Tutte Va indicato il tasso di umidità. Per motivi di sicurezza utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio durante la manipolazione.

3.4 Gruppo funzionale: d) urea e suoi derivati N. d’iden- tificazione

Cate- goria

Gruppo funzio- nale

Additivo Descrizione Specie o categoria di animali

Tenore massimo in mg/kg di alimento completo per animali con un tasso di umidità

Osservazioni

del 12 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 3d1 3 d Urea Tenore di urea: minimo

97 % Tenore di azoto: 46 % Diaminometanone N. CAS: 58069-82-2, formula chimica: CO(NH2)2

Ruminanti con un rumine funzionante

8800 Indicare nelle istruzioni per l’uso: «Somministrare urea solo ad animali con rumine funzionante. Somministrare la dose massima di urea in modo graduale. Il tenore massimo di urea deve essere somministrato solo come parte di una dieta ricca di carboidrati facilmente digeri- bili e con basso tenore di azoto solubile. Al massimo il 30 % del totale di azoto nella razione giornaliera deve derivare da urea-N.»

118

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 3.147 (art. 4 cpv. 2, 5 cpv. 1, 6 cpv. 3 lett. b e 10 lett. b)

Elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (elenco degli alimenti dietetici)

L’elenco degli scopi d’utilizzo autorizzati degli alimenti dietetici per animali e le rispettive caratteristiche nutrizionali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato 1 della direttiva 2008/38/CE48.

47 Originario all. 3. Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

48 Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, GU L 62 del 6.3.2008, pag. 9; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 1123/2014, GU L 304 del 22.10.2014, pag. 81.

119

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 3.249 (art. 5 cpv. 2)

49 Introdotto dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621). Abrogato dal n. II cpv. 3 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

120

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 4.150 (art. 2)

Elenco delle sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso ai fini dell’alimentazione animale sono vietati o autorizzati con restrizioni

Parte 1 Le seguenti sostanze non possono essere somministrate ad animali né immesse sul mercato come alimenti per animali:

a. sterco, urina, nonché il contenuto dell’apparato digerente separato tramite svuotamento o asportazione, indipendentemente dal tipo di lavorazione o di aggiunta;

b. pelli trattate, compreso il cuoio, e loro scarti; c. sementi nonché materiale vegetale e di moltiplicazione, che dopo la raccolta

sono stati sottoposti, in previsione della loro destinazione, a un trattamento particolare con prodotti fitosanitari, nonché qualsiasi sottoprodotto ricavato da essi;

d. legno e segatura trattati con prodotti protettivi nonché sottoprodotti ricavati da essi;

e. tutti i rifiuti ottenuti durante le diverse fasi di trattamento delle acque di sca- rico comunali, domestiche o industriali, indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano stati ulteriormente trattati e indipendentemente dall’origine delle acque di scarico51;

f. rifiuti comunali solidi, come rifiuti domestici; g. ... h. imballaggi e parti di essi risultanti dall’uso di prodotti dell’industria agroa-

limentare; i. lieviti del genere «Candida» coltivati su n-alcani.

50 Aggiornato dal n. II dell’O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU 2012 6401) e dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6421).

51 Il termine «acque di scarico» non si riferisce alle «acque di lavorazione», ossia alle acque provenienti da condutture indipendenti nell’industria di produzione di derrate alimentari e alimenti per animali; se queste condutture sono alimentate con acqua, essa non può essere utilizzata negli alimenti per animali, a meno che si tratti di acque salubri e pulite.

121

916.307.1 Produzione agricola

Parte 2 Per quanto riguarda gli animali da reddito, i prodotti seguenti non possono essere utilizzati per la produzione di alimenti per animali o essere immessi sul mercato sotto forma di foraggio né essere somministrati agli animali

a.–k. ... l. canapa o suoi sottoprodotti, qualunque sia la forma o il tipo per animali in

lattazione il cui latte è destinato al consumo umano. I semi di canapa e i suoi sottoprodotti possono essere usati come alimento per altri animali da reddito se sono adempiuti i requisiti di cui all’articolo 20 lettera a dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 199852 sulle sementi e i tuberi-seme.

Parte 3 I sottoprodotti di origine animale possono essere utilizzati o immessi sul mercato per l’alimentazione animale solo se sono conformi agli articoli 27–34 dell’ordinanza del 25 maggio 201153 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

52 RS 916.151.1 53 RS 916.441.22

122

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 4.2 (art. 3)

Parte 1 Alimenti per animali di origine non animale che sottostanno a maggiori controlli ufficiali

Scopo d’utilizzo previsto: Codice NC54 Paese d’origine Pericolo Frequenza degli esami alimento per animali della merce e dei controlli

d’identità (%)

Parte 2 Documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli 1 Il documento di accompagnamento per la liberazione di maggiori controlli deve essere redatto secondo le indicazioni dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 669/200955. 2 In tale regolamento i termini secondo il paragrafo 1 devono essere intesi come segue:

a. «Comunità europea» come «Svizzera»; b. DCE come «documento svizzero di entrata».

54 Se devono essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti con lo stesso codice NC e quest’ultimo non è ulteriormente suddiviso nella nomenclatura delle merci, allo stesso si aggiunge la dicitura «ex» (per esempio «ex10 06 30»: dovrebbe essere valido solo per il riso basmati destinato esclusivamente al consumo umano).

55 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 lug. 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commis- sione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11; modificato da ultimo dal regolamento di esecu- zione (UE) n.799/2011 del 9.8.2011, GU L 205 del 10.8.2011, pagg. 15–21.

123

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 5 (art. 16)

Disposizioni d’esecuzione concernenti l’allestimento e la presentazione di proposte nonché la valutazione e l’omologazione di additivi per alimenti per animali

1 Una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve conte- nere le indicazioni e gli allegati seguenti:

a. data; b. oggetto: domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali; c. tipo di omologazione (nuova, nuovo utilizzo, rinnovo, modifica, proroga,

caso urgente); d. indirizzo completo del richiedente o di un suo rappresentante; e. identificazione e caratteristiche dell’additivo:

1. descrizione (caratteristiche del principio/organismo attivo o dei prin- cipi/organismi attivi),

2. denominazione commerciale (se del caso), 3. categoria e gruppo funzionale, 4. specie bersaglio, 5. se del caso: nome del titolare dell’omologazione esistente, numero già

attribuito, categoria, 6. indicazioni relative all’omologazione della derrata alimentare (se del

caso), 7. se il prodotto contiene, è costituito o è stato ottenuto da organismi gene-

ticamente modificati (OGM): codice di identificazione specifico, parti- colari,

8. condizioni di utilizzo negli alimenti completi per animali o nell’acqua: specie o categorie di animali, età massima o peso massimo, se del caso le dosi minima e massima,

9. particolari condizioni di utilizzo (se del caso), 10. particolari condizioni o restrizioni per la manipolazione (se del caso), 11. limite massimo di residui (se del caso); residuo marcatore, specie o ca-

tegorie di animali, tessuti o prodotti campione, limite massimo di resi- dui nei tessuti o nei prodotti (in μg/kg), tempi di attesa;

f. un campione dell’additivo per alimenti per animali con indicazione di: 1. numero di lotto o della partita, 2. data di fabbricazione, 3. durata di conservazione, 4. tenore di principio attivo, 5. peso,

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

6. descrizione delle proprietà, 7. descrizione dell’imballaggio, 8. condizioni di stoccaggio;

g. modifica richiesta (se del caso); h. fascicolo completo secondo il capoverso 2.

2 Il fascicolo per una domanda di omologazione di un additivo per alimenti per animali deve adempiere i requisiti degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 429/200856.

56 Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione del 25 apr. 2008 sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi, GU. L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

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916.307.1 Produzione agricola

Allegato 6.157 (art. 17)

Nomenclatura dei gruppi funzionali di additivi per alimenti per animali

1 Della categoria «1. Additivi tecnologici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a. conservanti: sostanze o, se del caso, microrganismi che proteggono gli ali-

menti per animali dal deterioramento provocato da microrganismi o loro me- taboliti;

b. antiossidanti: sostanze che prolungano la durata di conservazione degli ali- menti per animali e delle loro materie prime proteggendoli dal deterioramen- to provocato dall’ossidazione;

c. emulsionanti: sostanze che rendono possibile la formazione o il manteni- mento della dispersione omogenea di due o più fasi immiscibili negli ali- menti per animali;

d. stabilizzanti: sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisi- co-chimico degli alimenti per animali;

e. addensanti: sostanze che aumentano la viscosità degli alimenti per animali; f. gelificanti: sostanze che danno consistenza a un alimento per animali tramite

la formazione di un gel; g. leganti: sostanze che aumentano la tendenza alla fissazione delle particelle

degli alimenti per animali; h. sostanze per il controllo della contaminazione dei radionuclidi: sostanze che

inibiscono l’assorbimento di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione; i. antiagglomeranti: sostanze che riducono la tendenza alla fissazione delle

singole particelle degli alimenti per animali; j. regolatori dell’acidità: sostanze che regolano il pH degli alimenti per ani-

mali; k. additivi per l’insilamento: sostanze, compresi enzimi o microrganismi, da

incorporare negli alimenti per animali per migliorare la produzione di insi- lati;

l. denaturanti: sostanze che, se utilizzate per la fabbricazione di alimenti per animali trasformati, consentono di individuare l’origine degli alimenti o del- le materie prime;

m. sostanze per la riduzione della contaminazione degli alimenti per animali dalle micotossine: sostanze che inibiscono o riducono l’assorbimento delle micotossine, ne facilitano l’escrezione o ne modificano il modo di agire;

57 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

n. potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se del caso, microrganismi che influenzano favorevolmente le caratteristiche igieniche di un alimento per animali riducendo una determinata contaminazione microbiologica.

2 Della categoria «2. Additivi organolettici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a. coloranti:

i. sostanze che conferiscono o restituiscono colore agli alimenti per ani- mali,

ii. sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore alle derrate alimentari da essi ricavate,

iii. sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali;

b. aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità.

3 Della categoria «3. Additivi nutrizionali» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a. vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente definite a effetto analogo; b. composti di oligoelementi; c. aminoacidi, loro sali e analoghi; d. urea e suoi derivati.

4 Della categoria «4. Additivi zootecnici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali: a. promotori della digestione: sostanze che, se somministrate agli animali, au-

mentano la digeribilità della loro dieta agendo su determinate materie prime; b. stabilizzatori della flora intestinale: microrganismi o altre sostanze chimica-

mente definite che, se somministrati agli animali, esercitano un effetto posi- tivo sulla flora intestinale;

c. sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente; d. altri additivi zootecnici.

5 Della categoria «5. Coccidiostatici e istomonostatici» fanno parte i seguenti gruppi funzionali:

a. determinate sostanze a effetto coccidiostatico e istomonostatico.

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916.307.1 Produzione agricola

Allegato 6.258 (art. 15)

Condizioni generali per l’uso di additivi per alimenti per animali

1. Il quantitativo di additivi che esiste in taluni alimenti per animali allo stato naturale è calcolato in modo che la somma degli elementi aggiunti a quelli presenti naturalmente non superi il tenore massimo previsto nel relativo atto di autorizzazione.

2. La miscelatura di additivi nelle premiscele e negli alimenti per animali è consentita solo nella misura in cui vi sia compatibilità fisico-chimica e bio- logica tra i componenti della miscela, in funzione degli effetti desiderati.

3. Gli alimenti complementari per animali, diluiti come indicato, non possono contenere additivi in percentuali superiori a quanto stabilito per gli alimenti completi per animali.

4. Nel caso di premiscele contenenti additivi per l’insilamento, sull’etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l’insilamento».

5. Gli additivi tecnologici o altre sostanze o prodotti contenuti negli additivi, costituiti da preparati, possono modificare esclusivamente le caratteristiche fisico-chimiche del principio attivo contenuto nel preparato e sono utilizzati in conformità delle rispettive condizioni di autorizzazione, qualora siano previste disposizioni in tal senso. È assicurata la compatibilità fisico-chimica e biologica tra i componenti del preparato, in funzione degli effetti desiderati.

58 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 759 (art. 21)

Tolleranze consentite per l’indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Parte A: Tolleranze per i valori analitici di materie prime e alimenti composti per animali 1 Le tolleranze stabilite nella presente parte contemplano scarti tecnici e analitici. Una volta fissate tolleranze analitiche riguardanti il margine di errore di misurazione e le variazioni procedurali, i valori riportati al capoverso 2 devono essere adattati di conseguenza, in modo da interessare unicamente i margini di tolleranza tecnica. 2 Ove si riscontri che la composizione di una materia prima o di un alimento compo- sto per animali deroghi al valore di etichettatura dei componenti analitici stabilito negli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3, si applicano le tolleranze seguenti:

Componente Tenore dichiarato Tolleranza60

[%] al di sotto del valore dichiarato sull’etichetta

al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta

Grassi grezzi <8 8–24 >24

1 12,5 % 3

2 25 % 6

Grassi grezzi, alimenti per animali non destinati alla produzione ali- mentare

<16 16–24 >24

2 12,5 % 3

4 25 % 6

Proteina grezza <8 8–24 >24

1 12,5 % 3

1 12,5 % 3

Proteina grezza, alimenti per animali non destinati al- la produzione alimentare

<16 16–24 >24

2 12,5 % 3

2 12,5 % 3

Ceneri grezze <8 8–32 >32

2 25 % 8

1 12,5 % 4

59 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

60 Le tolleranze sono espresse in valore assoluto (valore che deve essere sottratto dal/aggiunto al tenore dichiarato) o relativo, seguito dal simbolo «%» (percentuale che deve essere applicata al tenore dichiarato per calcolare la deviazione accettabile).

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916.307.1 Produzione agricola

Componente Tenore dichiarato Tolleranza

[%] al di sotto del valore al di sopra del valore dichiarato sull’etichetta dichiarato sull’etichetta

Fibra grezza <10 1,75 1,75 10–20 17,5 % 17,5 % >20 3,5 3,5

Zucchero <10 1,75 3,5 10–20 17,5 % 35 % >20 3,5 7

Amido <10 3,5 3,5 10–20 35 % 35 % >20 7 7

Calcio <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

Magnesio <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

Sodio <1 0,3 0,6 1–5 30 % 60 % >5 1,5 3

Fosforo totale <1 0,3 0,3 1–5 30 % 30 % >5 1,5 1,5

Ceneri insolubili in acido cloridrico <1 non sono fissati 0,3 limiti1–<5 30 %

>5 1,5

Potassio <1 0,2 0,4 1–5 20 % 40 % >5 1 2

Umidità <2 non sono fissati 0,4 limiti2–<5 20 %

5–12,5 1 >12,5 8 %

Tenore energetico61 5 % 10 %

Tenore proteico62 10 % 20 %

61 Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale. 62 Questi valori si applicano se non diversamente prescritto da un metodo ufficiale.

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Parte B: Tolleranze per additivi per alimenti per animali indicati secondo gli allegati 1.1, 1.2, 8.2 e 8.3 1 Le tolleranze stabilite in questa parte contemplano soltanto scarti tecnici. Esse si applicano agli additivi per alimenti per animali nell’elenco degli additivi per alimen- ti per animali e nell’elenco dei componenti analitici. 1b Quanto agli additivi per alimenti per animali elencati come componenti analitici, le tolleranze si applicano alla quantità totale indicata come quantità garantita alla fine della durata minima di conservazione dell’alimento per animali. 1c Ove si rilevi che il tenore di un additivo per alimenti per animali in una materia prima o in un alimento composto per animali sia inferiore al tenore dichiarato, si applicano le tolleranze seguenti63:

a. 10 % del tenore dichiarato se lo stesso è pari o superiore a 1000 unità; b. 100 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1000 unità, ma pari o superiore

a 500 unità; c. 20 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 500 unità, ma pari o su-

periore ad 1 unità; d. 0,2 unità se il tenore dichiarato è inferiore a 1 unità, ma pari o superiore a

0,5 unità; e. 40 % del tenore dichiarato se lo stesso è inferiore a 0,5 unità.

2 Ove un tenore minimo e/o massimo di un additivo in un alimento per animali sia fissato nel relativo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, le tolleranze tecniche secondo il capoverso 1 si applicano soltanto al di sopra di un tenore minimo o al di sotto di un tenore massimo, a seconda dei casi. 3 Fintantoché il tenore massimo di un additivo secondo il capoverso 2 non è supera- to, lo scarto dal tenore dichiarato può essere fino al triplo della tolleranza fissata al capoverso 1. Tuttavia, se per additivi per alimenti per animali rientranti nel gruppo dei microrganismi è fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione per tale additivo per alimenti per animali, questo costituisce il valore massimo ammesso.

63 Nel presente punto, 1 unità corrisponde a 1 mg, 1000 UI (unità internazionali), 1 × 109 UFC (unità formanti colonie) o 100 unità di attività dell’enzima dell’additivo per alimen- to per animale corrispondente per kg di alimento per animale, a seconda dei casi.

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916.307.1 Produzione agricola

Allegato 8.164 (art. 7, 8 e 9)

Disposizioni generali in materia di etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali

1. I tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato.

2. Le date indicano, nell’ordine, il giorno, il mese e l’anno e la struttura sull’etichetta deve essere la seguente: «GG/MM/AA».

3. Espressioni sinonimiche in certe lingue: a. in tedesco la denominazione «Einzelfuttermittel» può essere sostituita

da «Futtermittel-Ausgangserzeugnis» e in italiano «materia prima per alimenti per animali» può essere sostituita da «alimento semplice per animali»;

b. per designare gli alimenti per animali da compagnia in italiano è con- sentito l’uso dell’espressione «alimento».

4. Le istruzioni per un uso corretto degli alimenti complementari per animali e delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massi- mi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima: – giornaliera in grammi o chilogrammi o unità di volume di alimento

complementare per animali e materie prime, o – in percentuale della razione giornaliera, o – per chilogrammo o in percentuale di alimento per animali completo per

animali, in modo da garantire l’osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi per alimenti per animali nella razione giornaliera.

5. Fermi restando i metodi analitici, nel caso di alimenti per animali da compa- gnia è possibile sostituire l’espressione «proteina grezza» con «proteina», «oli e grassi grezzi» con «tenore in materia grassa» e «ceneri grezze» con «residuo incenerito» o «materia inorganica».

64 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 8.265 (art. 7 e 9)

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali da reddito

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali 1. Il nome specifico dell’additivo, il numero di identificazione, la quantità

aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene se- condo l’allegato 6.1 o della categoria secondo l’articolo 25 OsAlA, de- vono essere indicati per i seguenti additivi: a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale

destinato alla produzione alimentare; b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiosta-

tici e istomonostatici»; c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati

nell’omologazione. Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omologazione dell’additivo in questione. La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo ca- so, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di tale sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitami- ne e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichetta può indicare la quantità to- tale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componenti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

65 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

133

916.307.1 Produzione agricola

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 4 e 6 può essere sostituito dalla seguente abbreviazione, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato I del regolamento (CE) n. 1831/200366:

Gruppo funziona- Nome e descrizione Nome abbreviato le

1h Sostanze per il controllo della contaminazione da Controllori di radionuclidi: sostanze che inibiscono l’assorbimento radionuclidi di radionuclidi o ne favoriscono l’escrezione

1m Sostanze per la riduzione della contaminazione Riduttori di dell’alimento per animali da micotossine: sostanze micotossine che possono inibire o ridurre l’assorbimento di micotossine, promuoverne l’escrezione o modificar- ne la modalità di azione

1n Potenziatori delle condizioni d’igiene: sostanze o, se Miglioratori del caso, microrganismi che hanno un effetto positi- dell’igiene vo sulle caratteristiche igieniche dell’alimento per animali, riducendo una specifica contaminazione microbiologica

2b Sostanze aromatizzanti: sostanze la cui aggiunta agli alimenti per animali ne aumenta l’aroma o l’appetibilità

Aromi

3a Vitamine, provitamine e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo

Vitamine

3b Composti di oligoelementi Oligoelementi 3c Amminoacidi, loro sali e analoghi Amminoacidi 3d Urea e suoi derivati Urea 4c Sostanze con effetto positivo sull’ambiente Miglioratori

dell’ambiente

4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.

5. La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su ri- chiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo fun- zionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

6. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 pos- sono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome oppure, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

7. Se un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è etichet- tato su base volontaria, la sua quantità aggiunta è indicata conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.

66 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settem- bre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/2294 della Commissione del 9 dicembre 2015, GU L 324 del 10.12.2015, pag. 3.

134

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

8. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, l’etichetta indica il gruppo funzionale o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.

9. Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omologazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici 1. I componenti analitici di alimenti composti per animali destinati alla produ-

zione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Com- ponenti analitici»67, come segue:

Alimenti composti Specie animali destinatarie Componenti analitici e relativi tenori

Alimenti completi Tutte – Proteina grezza Tutte – Fibra grezza Tutte – Grassi grezzi Tutte – Ceneri grezze Tutte – Calcio Tutte – Sodio Tutte – Fosforo Suini e pollame – Lisina Suini e pollame – Metionina

Alimenti complementari Tutte – Calcio – Minerali Tutte – Sodio

Tutte – Fosforo Suini e pollame – Lisina Suini e pollame – Metionina Ruminanti – Magnesio

Alimenti complementari – diversi dai minerali

Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Tutte Suini e pollame Suini e pollame Ruminanti

– Proteina grezza – Fibra grezza – Grassi grezzi – Ceneri grezze – Calcio ≥ 5 % – Sodio – Fosforo ≥ 2 % – Lisina – Metionina – Magnesio ≥ 0,5 %

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolet- tici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3. Se è indicato il valore energetico o proteico, tale indicazione è presentata conformemente all’allegato 8.6.

67 In tedesco «analytische Bestandteile» può essere sostituito da «Inhaltsstoffe».

135

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 8.368 (art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 lett. f

Indicazioni di etichettatura per materie prime e alimenti composti per animali non destinati alla produzione alimentare

Capitolo I: Etichettatura di additivi per alimenti per animali 1. Il nome specifico dell’additivo e/o il numero di identificazione, la quantità

aggiunta e il nome del gruppo funzionale al quale esso appartiene secondo l’allegato 6.1 devono essere indicati per i seguenti additivi: a. additivi per i quali è fissato un tenore massimo per almeno un animale

non destinato alla produzione alimentare; b. additivi appartenenti alle categorie «additivi zootecnici» e «coccidiosta-

tici e istomonostatici»; c. additivi per i quali sono superati i tenori massimi raccomandati

nell’omologazione. Le indicazioni di etichettatura sono presentate in conformità dell’omolo- gazione in questione. La quantità aggiunta di cui al numero 1 è espressa in quantità dell’additivo in questione, eccetto nei casi in cui l’omologazione di quest’ultimo indichi una sostanza nella colonna «Tenore minimo/massimo». In quest’ultimo ca- so, la quantità aggiunta corrisponde alla quantità di detta sostanza.

2. Per quanto riguarda gli additivi del gruppo funzionale «vitamine, provitami- ne e sostanze chimicamente definite ad effetto analogo» che devono essere elencati conformemente al numero 1, l’etichettatura può indicare la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione alla dicitura «Componen- ti analitici» invece della quantità aggiunta alla dicitura «Additivi».

3. Il nome del gruppo funzionale di cui ai numeri 1, 5 e 7 può essere sostituito dall’abbreviazione indicata nella tabella dell’allegato 8.2 capitolo 3, qualora detta abbreviazione non sia stabilita all’allegato 6.1.

4. Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull’etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi.

5. In deroga al numero 1, per gli additivi dei gruppi funzionali «conservanti», «antiossidanti», «coloranti» e «sostanze aromatizzanti» definiti all’allegato 6.1 è necessario indicare solo il gruppo funzionale in questione. In tal caso le informazioni di cui ai punti 1 e 2 sono comunicate dalla persona responsabi- le dell’etichettatura all’acquirente, su richiesta di quest’ultimo.

6. La persona responsabile dell’etichettatura comunica all’acquirente, su ri- chiesta di quest’ultimo, i nomi, il numero di identificazione e il gruppo fun-

68 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

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O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

zionale degli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4. La presente disposizione non si applica ai composti aromatizzanti.

7. Gli additivi per alimenti per animali non menzionati ai numeri 1, 2 e 4 pos- sono essere indicati su base volontaria almeno con il loro nome o, in caso di sostanze aromatizzanti, almeno con il loro gruppo funzionale.

8. La quantità aggiunta di un additivo per alimenti per animali organolettico o nutrizionale è indicata conformemente al numero 1 o 2, a seconda dei casi, se è indicata sull’etichetta su base volontaria.

9. Se un additivo fa parte di più gruppi funzionali, si indica il gruppo funziona- le o la categoria corrispondente alla sua funzione principale nel caso dell’alimento per animali in questione.

10. Le indicazioni concernenti l’impiego corretto delle materie prime per ali- menti per animali e degli alimenti composti per animali stabilite nell’omolo- gazione dell’additivo per alimenti per animali in questione vanno riportate sull’etichetta.

Capitolo II: Etichettatura di componenti analitici 1. I componenti analitici di alimenti composti per animali non destinati alla

produzione alimentare sono indicati sull’etichetta, preceduti dalla dicitura «Componenti analitici», come segue:

Alimenti composti Specie animali destinatarie Componenti analitici

Alimenti completi Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia

– Proteina grezza – Fibre grezze – Grassi grezzi – Ceneri grezze

Alimenti complementari – Minerali

Tutte Tutte Tutte

– Calcio – Sodio – Fosforo

Alimenti complementari – Altri

Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia Gatti, cani e animali da pelliccia

– Proteina grezza – Fibre grezze – Grassi grezzi – Ceneri grezze

2. Le sostanze indicate sotto questa dicitura che sono anche additivi organolet- tici o nutrizionali sono dichiarate unitamente alla loro quantità totale.

3. Se è indicato il valore energetico e/o proteico, tale indicazione è conforme allegato 8.6.

137

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 8.469 (art. 12)

Disposizioni specifiche relative all’etichettatura di alimenti non conformi per animali

1. I materiali contaminati devono riportare in etichetta la dicitura «Alimenti per animali con livelli eccessivi di … (denominazione della sostanza o delle so- stanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione in stabilimenti omologati». L’omologazione di tali stabilimenti avviene secondo l’articolo 37 OsAlA.

2. Qualora la contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite opera- zioni di purificazione, i materiali contaminati devono riportare in etichetta la seguente indicazione aggiuntiva «alimenti per animali contenenti livelli ec- cessivi di … (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l’allegato 10); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

3. Fatti salvi i numeri 1 e 2, gli ex prodotti alimentari che devono essere tra- sformati prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull’etichetta devono recare la dicitura «Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo... [indicazione del processo adeguato secondo l’allegato 1.4, parte B].»

69 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

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Allegato 8.570 (art. 18)

Prescrizioni specifiche relative all’etichettatura di premiscele e di determinati additivi per alimenti per animali

1. Per gli additivi per alimenti per animali menzionati e per le premiscele che li contengono devono essere fornite le seguenti indicazioni supplementari:

a. additivi zootecnici e additivi coccidiostatici e istomonostatici: – data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere

dalla data di frabbricazione, – istruzioni per l’uso, e – tenore di principio attivo;

b. enzimi, oltre alle indicazioni su elencate: – nome specifico del o dei principi attivi secondo le loro attività enzima-

tiche, in base all’autorizzazione concessa, – numero d’identificazione secondo l’International Union of Biochemi-

stry, e – al posto del tenore di principio attivo, l’unità di attività (unità di attività

per grammo o unità di attività per millimetro); c. microrganismi:

– data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere dalla data di frabbricazione,

– istruzioni per l’uso, e – numero d’identificazione del ceppo, e – numero delle unità che formano colonie per grammo;

d. additivi nutrizionali: – tenore di principio attivo, e – data di scadenza della garanzia o durata della conservazione a decorrere

dalla data di frabbricazione; e. additivi tecnologici e organolettici ad eccezione delle sostanze aromatiche :

– tenore del principio attivo; f. sostanze aromatiche:

– quantità aggiunta nelle premiscele. 2. Ulteriori prescrizioni relative all’etichettatura e alle informationi per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati:

a) additivi delle categorie di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA, costituiti da preparati:

70 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

139

916.307.1 Produzione agricola

1. indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, del nome specifico, del numero di identificazione e del tenore di ciascun additivo tecnologico contenuto nel preparato per il quale sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrispondente,

2. le seguenti informazioni, in forma scritta o annesse al preparato: – nome specifico e numero di identificazione di ciascun additivo

tecnologico contenuto nel preparato, e – nome di tutte le altre sostanze o prodotti contenuti nel preparato, in

ordine decrescente secondo la percentuale di peso; b) premiscele contenenti additivi che rientrano nelle categorie di cui all’articolo

25 capoverso 1 lettera a, b o c OsAlA e costituiti da preparati: 1. ove opportuno, indicazione, sull’imballaggio o sul contenitore, che la

premiscela contiene additivi tecnologici inclusi nei preparati di additivi, per i quali sono fissati tenori massimi nell’autorizzazione corrisponden- te,

2. su richiesta dell’acquirente o dell’utilizzatore, le informazioni sul nome specifico, sul numero di identificazione e un’indicazione del tenore di additivi tecnologici di cui al numero 1 del presente paragrafo inclusi nei preparati di additivi.

140

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 8.6 (art. 14)

Valore nutrizionale degli alimenti composti per animali

Il valore nutrizionale di alimenti composti per animali viene calcolato in base alla seguente equazione:

1. Ruminanti 1.1 Energia Netto energia latte (NEL)

NELSO (MJ/kg) = – 13,67 + 0,0226xPGSO + 0,0358xLGSO + 0,0074FGSO + 0,0222xELASO

Netto energia carne (NEC)

NECSO (MJ/kg) = – 279,427 + 0,2888xPGSO + 0,3058xLGSO + 0,2689xFGSO + 0,2891xELASO

Ambito di validità delle regressioni: FG max. 180 g/kg SO LG max. 100 g/kg SO

Indicazione dei tenori in sostanza nutritiva in g/kg SO

1.2 Proteina Proteina assorbibile nell’intestino (PAI) (correzione della formula PAI al 29 agosto 2008)

a. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza da 100 a 200 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 151 + 0,00229xPG2SO – 0,00656xrPG2 + 0,2766xLGSO – 0,00066xLG2SO – 0,5054xELASO + 0,00054xELA2SO

b. Per alimenti composti per animali con un tenore di proteina grezza superiore a 200 g/kg SS fino a un massimo di 500 g/kg SS:

PAISO (g/kg) = 560 + 0,00033xPG2SO – 5,8230xrPG – 0,00384xLG2SO – 0,4886xFGSO

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in g/kg SO, dati di rPG in %.

141

916.307.1 Produzione agricola

2. Suini

Energia digeribile suini (EDS) a. Tenore di proteina grezza inferiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = – 16.691xMA + 26.992xMG – 25.291xCB + 16.085xENA – 433.463xCB2 + 73.372xMAxMG + 301.491xMAxCB + 46.321xMAxENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 100 a 240 g/kg SS CB 10 a 80 g/kg SS MG 10 a 130 g/kg SS

b. Tenore di proteina grezza superiore a 240 g/kg SS

EDS (MJ/kg) = 19.3896xMA + 35.5892xMG – 14.5029xCB + 16.0572xENA

Ambito di validità delle regressioni: MA 241 a 500 g/kg SS CB 20 a 100 g/kg SS MG 20 a 110 g/kg SS

Indicazione dei tenori di sostanza nutritiva in kg per kg di sostanza secca

3. Pollame

Energia metabolizzabile pollame (EMP)

EMP (MJ/kg) = 0,01551xPG + 0,03431xLG + 0,01669 A + 0,01301xZuc

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento

4. Cavalli

Energia digeribile cavalli (EDC)

EDCSO (MJ/kg) = 13,24 + 0,0097xPGSO – 0,0126xFGSO + 0,0216xLGSO

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg SO

142

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

5. Vitelli da ingrasso

Energia metabolizzabile vitelli (EMV)

EMV (MJ/kg) = (0,0242xPG + 0,0366xLG + 0,0209xFG + 0,0170xELA – 0,00063xMDS*) * dE * 0,98

* MDS = 0,98 ELA; da considerare solo per latticini nel caso MDS  80 g/kg SS Negli alimenti d’allattamento per animali:

dE = 0,00095 PGSO + 0,00092 LGSO + 0,00099 ELASO – 0,01 PG = N*6,25

Nelle materie prime PG = N*6,38 Latte intero fresco: dE = 0,97 Latte scremato e siero, fresco o in polvere: dE = 0,96 Latticello fresco o in polvere, latte intero in polvere: dE = 0,95

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di sostanza fresca oppure in g/kg SO

6. Cani e gatti

a. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per cani e gatti, tranne gli alimenti per gatti contenenti più del 14 % d’acqua

EMC (MJ/kg) = 0,01464xPG + 0,03556xLG + 0,01464xELA

b. Energia metabolizzabile (EMC) degli alimenti composti per gatti aventi un tenore in acqua superiore al 14 %

EMC (MJ/kg) = (0,01632xPG + 0,03222xLG + 0,01255xELA) – 0,2092

Indicazione delle sostanze nutritive grezze in g/kg di alimento.

Il valore del tenore energetico in alimenti composti per animali viene espresso con un decimale.

143

916.307.1 Produzione agricola

Abbreviazioni A = Amido CG = Ceneri grezze dE = Digeribilità dell’energia ELA = Estratti liberi di azoto FG = Fibra grezza (cellulosa grezza) LG = Lipidi grezzi (grassi grezzi) MDS = Mono e disaccaridi N = Azoto PG = Proteina grezza rPG = Riducibilità della proteina grezza SO = Sostanza organica (SS meno CG) SS = Sostanza secca Zuc = Zuccheri totali, calcolati come saccarosio

144

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 971 (art. 21 cpv. 2)

Procedura di campionatura e metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali

La procedura di campionatura e i metodi di analisi per il controllo degli alimenti per animali sono conformi agli allegati I–VIII del regolamento (CE) n. 152/200972.

71 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6421).

72 Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/771, GU L 115 del 04.05.2017, pag. 22.

145

916.307.1 Produzione agricola

Allegato 1073 (art. 19 cpv. 1, 2 e 3)

Sostanze indesiderabili negli alimenti per animali

Parte 1 Tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le concentrazioni massime di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato I della direttiva 2002/32/CE74.

Parte 2 Soglie d’intervento per le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali Le soglie d’intervento applicabili a un alimento per animali sono conformi alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva 2002/32/CE. Le misure da adottare in caso di superamento di tali soglie sono definite nella colonna 4 di tale allegato.

Parte 3 Tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari I tenori massimi di residui di prodotti fitosanitari fissati nell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 201675 concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA) si applicano anche se gli stessi prodotti sono utilizzati nell’alimentazione animale; sono salve le deroghe previste dalle disposizioni UE, riportate nell’OAOVA. Nella tabella sono riportati i tenori massimi per ogni prodotto utilizzato esclusivamente come alimento per animali:

… … …

73 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739), dal n. II cpv. 5 dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621), dal n. II dell’O del DEFR del 20 mag. 2015 (RU 2015 1793), dal n. II cpv. 2 delle O del DEFR del 18 ott. 2017 (RU 2017 6421) e del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4453).

74 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2229, GU L 319 del 4.12.2017, pag. 6.

75 RS 817.021.23

146

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Allegato 1176 (art. 20 cpv. 1 e 2)

Requisiti relativi alle imprese del settore dell’alimentazione animale diverse da quelle al livello della produzione primaria di alimenti per animali che devono essere registrate od omologate secondo gli articoli 47 e 48 OsAlA

Definizioni a. L’espressione prodotti derivati da oli e grassi designa qualsivoglia prodotto

derivato direttamente o indirettamente da oli e grassi greggi o recuperati me- diante trattamento oleochimico, trattamento per il biodiesel, distillazione o raffinazione chimica o fisica, diverso – dall’olio raffinato, – dai prodotti derivati dall’olio raffinato, e – dagli additivi per alimenti per animali;

b. L’espressione olio o grasso raffinato designa un olio o un grasso che ha subito un processo di raffinazione come descritto alla voce n. 53 dell’alle- gato 1.4.

Impianti e attrezzature 1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio degli alimenti per animali,

le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze devono essere tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di lotta contro i parassiti.

2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impian- ti e delle attrezzature devono consentire: a. di effettuare adeguate operazioni di pulizia e/o disinfezione; b. di ridurre al minimo il rischio di errore nonché di evitare contamina-

zioni, contaminazioni incrociate e, in generale, tutti gli effetti che pos- sono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con gli alimenti per animali devono essere asciu- gate ogni volta che siano state sottoposte a una pulitura a umido.

3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o pro- duzione devono essere oggetto di adeguata e periodica verifica, da condurre conformemente alle procedure scritte prestabilite dal fabbricante per i pro- dotti: a. tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di

alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi o

76 Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del DEFR del 15 mag. 2013 (RU 2013 1739), dal n. II cpv. 5 dell’O del DEFR del 21 mag. 2014 (RU 2014 1621) e dal n. II cpv. 1 dell’O del DEFR del 16 set. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3351).

147

916.307.1 Produzione agricola

volumi da misurarsi e devono essere regolarmente sottoposti a verifiche della loro precisione;

b. tutti i miscelatori usati nella produzione di alimenti per animali devono essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e in gra- do di produrre opportune miscele e diluizioni omogenee. Gli operatori devono dimostrare l’efficacia dei miscelatori per quanto concerne l’omogeneità.

4. I locali devono essere dotati di un’adeguata illuminazione naturale e/o artifi- ciale.

5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo; devono essere con- cepiti e costruiti per evitare qualsiasi rischio di contaminazione degli alimen- ti per animali.

6. L’acqua usata nella produzione degli alimenti per animali deve essere di qualità adatta per gli animali; le condutture dell’acqua devono essere in ma- teriale inerte.

7. Le acque di scarto, i rifiuti e l’acqua piovana devono essere smaltiti evitando di pregiudicare le attrezzature e la sicurezza e qualità degli alimenti per ani- mali. Si deve assicurare il controllo delle impurità e delle polveri per preve- nire invasioni di parassiti.

8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessario, con- tro i parassiti. Le porte devono essere a tenuta stagna e, una volta chiuse, ga- rantire la protezione dai parassiti.

9. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, co- struiti e rifiniti in modo da prevenire l’accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la formazione di muffe e la dispersione di particelle che pos- sono pregiudicare la sicurezza e la qualità degli alimenti per animali.

Personale Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di personale numericamente sufficiente in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti. Esse devono predisporre e mettere a disposizione delle competenti autorità incaricate del controllo, un organigramma in cui sono definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabi- lità dei quadri. Tutto il personale deve essere informato chiaramente per scritto sui suoi compiti, responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualità dei prodotti desiderata.

148

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

Produzione 1. Deve essere designata una persona qualificata quale responsabile della pro-

duzione. 2. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale devono assicurare che le

diverse fasi della produzione si svolgono secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite allo scopo di definire, verificare e gestire i punti critici del processo di fabbricazione.

3. Devono essere prese misure tecniche od organizzative per evitare o, even- tualmente, ridurre al minimo le contaminazioni incrociate e gli errori. Devo- no essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per poter effettuare i controlli durante la fabbricazione.

4. La presenza di alimenti per animali vietati ai fini della protezione della salu- te dell’uomo o degli animali, di sostanze indesiderabili e di altri contaminan- ti deve essere sorvegliata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per ridurre al minimo il rischio.

5. I residui e i materiali non adatti come alimenti per animali devono essere isolati e identificati. I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di medicamenti veterinari, contaminanti o altri elementi pericolosi devono es- sere smaltiti in modo appropriato e non devono essere usati quale alimento per animali.

6. Gli imprenditori del settore dell’alimentazione animale devono adottare le misure adeguate per garantire l’efficace tracciabilità dei prodotti.

7. I produttori di oli o grassi miscelati che immettono sul mercato determinati prodotti destinati all’alimentazione animale, devono tenere detti prodotti fisicamente separati dai prodotti destinati a scopi diversi, a meno che questi ultimi adempiano i requisiti di cui all’allegato 10.

8. L’etichettatura dei prodotti deve indicare chiaramente se sono destinati all’alimentazione degli animali o ad altri scopi. Se una determinata partita di un prodotto è dichiarata non destinata all’alimentazione degli animali, questa dichiarazione non può essere in seguito modificata da un operatore in una fase successiva della filiera.

9. Per l’etichettatura delle materie prime per alimenti per animali devono esse- re utilizzate, laddove disponibili, le denominazioni menzionate nell’alle- gato 1.4.

Controllo della qualità 1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata quale responsabile

del controllo della qualità. 2. Le imprese nel settore dell’alimentazione animale devono, quale parte del

loro sistema di controllo della qualità, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

149

916.307.1 Produzione agricola

3. Deve essere predisposto per scritto e attuato un piano del controllo della qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, le procedure e le frequenze di campionatura, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche – e la destinazione in caso di non conformità – dalle materie prime ai prodotti finali.

4. Per garantire la rintracciabilità, il produttore deve provvedere a una docu- mentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale documen- tazione deve essere tenuta a disposizione dell’autorità competente, almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale i prodotti sono immessi sul mercato. Inoltre, devono essere prelevati campioni degli ingredienti e di cia- scuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura prestabilita dal fabbricante e conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione per il fabbisogno esclusivo del produttore). I campioni sono sigillati ed eti- chettati in modo da essere facilmente identificabili; essi devono essere con- servati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo della loro composizione o un’adulterazione. I campioni devono essere tenuti a disposi- zione delle autorità competenti almeno per un periodo commisurato all’uso per il quale gli alimenti per animali sono immessi sul mercato. Nel caso di alimenti per animali da compagnia, il fabbricante deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

Monitoraggio della diossina per oli, grassi e prodotti derivati 1. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale che immettono sul

mercato grassi, oli o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione ani- male devono fare analizzare tali prodotti presso laboratori accreditati per il tenore di diossine e PCB diossina-simili, in conformità dei procedimenti e dei metodi di cui all’allegato 9.

2. A integrazione del sistema di «analisi dei rischi e controllo dei punti critici» (HACCP) dell’operatore del settore dell’alimentazione animale, le analisi di cui al numero 1 devono essere effettuate almeno con le seguenti frequenze (se non meglio precisato, una partita di prodotti da analizzare non deve supe- rare le 1000 tonnellate):

2.1 Operatori del settore dell’alimentazione animale che trasformano grassi e oli vegetali greggi

2.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi vegetali, ad eccezione di glicerina, lecitina, gomme e prodotti di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, le paste di saponificazione (soapstocks), i coadiuvanti di filtrazione utilizzati, la terra decolorante esausta e le partite in entrata di olio di cocco greggio.

150

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

2.2 Operatori del settore dell’alimentazione animale che producono grassi animali, compresi i trasformatori di grassi animali

2.2.1 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 5000 tonnellate e almeno un’analisi rappresentativa all’anno del grasso animale e dei prodotti da esso derivati della categoria 3 di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 25 maggio 201177 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), o provenienti da uno stabilimento riconosciuto del settore alimentare.

2.3 Operatori del settore dell’alimentazione animale che producono olio di pesce 2.3.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di olio di pesce se otte-

nuto da: – prodotti derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato; – prodotti della pesca per i quali non si dispone di dati storici di monito-

raggio, di origine non specificata o provenienti dal mar Baltico; – sottoprodotti di origine ittica provenienti da stabilimenti di produzione

di pesce destinato al consumo umano non riconosciuti in virtù della legislazione sulle derrate alimentari;

– melù o menade. 2.3.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in uscita di prodotti

derivati da olio di pesce diverso dall’olio di pesce raffinato. 2.3.3 Deve essere effettuata un’analisi rappresentativa ogni 2000 tonnellate

dell’olio di pesce non menzionato al numero 2.3.1. 2.3.4 Deve essere analizzato e documentato secondo i principi generali HAACCP

conformemente all’articolo 44 OsAlA l’olio di pesce decontaminato per mezzo di un trattamento ufficialmente riconosciuto.

2.4 Industria oleochimica e del biodiesel 2.4.1 Imprese dell’industria oleochimica che immettono alimenti per animali sul

mercato 2.4.1.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di grassi

animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore ali- mentare e di grassi e oli miscelati.

2.4.1.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di: – glicerina, – acidi grassi puri distillati da frazionamento, – prodotti di cui al numero 2.4.1.3.

2.4.1.3 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicero-

RS 916.441.2277

151

916.307.1 Produzione agricola

lo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in en- trata di olio di cocco greggio.

2.4.2 Imprese dell’industria del biodiesel che immettono alimenti per animali sul mercato

2.4.2.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore ali- mentare, e di grassi e oli miscelati.

2.4.2.2 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite dei prodotti derivati da oli e grassi immessi sul mercato come alimenti per animali, ad eccezione di: – glicerina, – acidi grassi puri distillati da frazionamento, – prodotti di cui al numero 2.4.2.3.

2.4.2.3 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi esterificati con glicero- lo, i mono- e digliceridi di acidi grassi, i sali di acidi grassi e le partite in en- trata di olio di cocco greggio.

2.5 Stabilimenti di miscelazione dei grassi 2.5.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di olio di

cocco greggio, di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di: – glicerina, – lecitina, – gomme, – prodotti menzionati al numero 2.5.2.

2.5.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli oli acidi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks), oppure

2.5.3 deve essere analizzato il 100 per cento delle partite di grassi e oli miscelati destinati agli alimenti per animali. L’operatore del settore dell’alimentazione animale dichiara all’autorità competente l’opzione da lui scelta.

2.6 Produttori di alimenti composti per animali allevati, ad eccezione degli stabilimenti menzionati al numero 2.5

2.6.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite in entrata di olio di cocco greggio, di grassi animali non menzionati al numero 2.2 o 2.7, di olio di pesce non menzionato al numero 2.3 o 2.7, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati e di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di:

152

O sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale 916.307.1

– glicerina, – lecitina, – gomme, – prodotti menzionati al numero 2.6.2.

2.6.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento, i coadiuvanti di filtrazione, la terra decolorante e le paste di saponificazione (soapstocks).

2.6.3 Deve essere analizzato l’1 per cento delle partite di alimenti composti per animali contenenti prodotti menzionati ai numeri 2.6.1 e 2.6.2.

2.7 Importatori che immettono sul mercato alimenti per animali 2.7.1 Deve essere analizzato il 100 per cento delle partite importate di olio di

cocco greggio, di grassi animali, di olio di pesce, di oli e grassi recuperati dagli operatori del settore alimentare, di grassi e oli miscelati, di tocoferoli estratti dall’olio vegetale e di acetato di tocoferile da esso derivato nonché di prodotti derivati da oli e grassi, ad eccezione di: – glicerina, – lecitina, – gomme, – i prodotti di cui al numero 2.7.2.

2.7.2 Devono essere analizzati e documentati nell’ambito del sistema HACCP gli acidi grassi di raffinazione chimica, gli acidi grassi greggi da frazionamento, gli acidi grassi puri distillati da frazionamento e le paste di saponificazione (soapstocks).

3. I grassi e gli oli che sono stati raffinati attraverso un processo riconosciuto sufficiente per rispettare i valori massimi fissati nell’allegato 10 parte 1 (sezione V della direttiva 2002/32/CE78) devono essere analizzati secondo i principi generali HACCP conformemente all’articolo 44 OsAlA.

4. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale dimostra che un invio omogeneo è più grande della dimensione massima della partita secondo il numero 2 e che è stato campionato in modo rappresentativo, i risultati dell’analisi del campione opportunamente estratto e sigillato saranno consi- derati accettabili.

5. Ogni partita di prodotti analizzati conformemente al numero 2 deve essere accompagnata dalla prova documentale che tali prodotti o tutti i relativi componenti sono stati analizzati o inviati per l’analisi a un laboratorio accre- ditato secondo il numero 1, ad eccezione delle partite di prodotti di cui ai numeri 2.1.2, 2.2.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.1.3, 2.4.2.3, 2.5.2, 2.6.2 e 2.7.2. La prova dell’analisi deve collegare senza ambiguità la consegna e la partita o le partite analizzate. Tale collegamento va descritto nel sistema di rintrac-

78 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 10 parte 1.

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ciabilità documentata in uso presso il fornitore. In particolare, quando la consegna è costituita da più di una partita o componente, la prova documen- tale da fornire deve riferirsi a ciascuno dei componenti della consegna. Nel caso in cui le analisi siano effettuate sul prodotto in uscita, la prova che il prodotto è stato analizzato è rappresentata dalla relazione analitica. Ogni consegna di prodotti di cui al numero 2.2.1 o 2.3.2 deve essere accom- pagnata dalla prova che tali prodotti sono conformi ai requisiti di cui al nu- mero 2.2.1 o 2.3.2. Se necessario, la prova dell’analisi della partita o delle partite consegnate deve essere inoltrata al destinatario quando l’operatore ri- ceve i risultati dell’analisi dal laboratorio autorizzato.

6. L’operatore del settore dell’alimentazione animale in possesso di una prova documentale che una partita di un prodotto o che tutti i componenti di una partita di un prodotto di cui al numero 2.6.2 che entrano nel suo stabilimento sono stati analizzati durante la fase di produzione, di trasformazione o di di- stribuzione è esentato dall’obbligo di analizzare la partita.

7. Se tutte le partite in entrata di prodotti di cui al numero 2.6.1 che entrano in un processo di produzione sono state analizzate conformemente ai requisiti della presente ordinanza e se può essere assicurato che il processo di produ- zione, la manipolazione e lo stoccaggio non aumentano la contaminazione di diossina, l’operatore del settore dell’alimentazione animale è esentato dall’obbligo di far analizzare il prodotto in uscita e lo analizza invece in base al sistema HACCP.

8. Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laborato- rio il compito di eseguire un’analisi conformemente al numero 1, egli deve chiedere al laboratorio di comunicare i risultati di tale analisi all’autorità competente del Paese in cui ha sede il laboratorio, nel caso in cui vengano superati i limiti per la diossina secondo l’allegato 10 parte 1 (sezione V n. 1 e 2 della direttiva 2002/32/CE79). Se un operatore del settore dell’alimentazione animale affida a un laborato- rio che si trova in un Paese terzo il compito di eseguire l’analisi di cui al numero 1 deve informarne l’UFAG.

Stoccaggio e trasporto 1. Gli alimenti per animali trasformati devono essere tenuti separati dai com-

ponenti delle materie prime e dagli additivi non trasformati per evitare una contaminazione incrociata degli alimenti per animali trasformati; si devono usare adeguati materiali di imballaggio.

2. Gli alimenti per animali devono essere conservati e trasportati in appositi contenitori. Devono essere immagazzinati in posti all’uopo designati, adatta- ti e mantenuti in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e ac-

79 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’all. 10 parte 1.

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cessibili solo alle persone autorizzate dagli imprenditori del settore dell’alimentazione animale.

3. Gli alimenti per animali sono immagazzinati e trasportati in modo da essere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il deterioramento.

4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movi- mentazione, la manipolazione e la pesatura degli alimenti per animali devo- no essere tenuti puliti. Si devono introdurre programmi di pulitura e ridurre al minimo le tracce di detergenti e disinfettanti.

5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo le impurità per contene- re l’invasione di parassiti.

6. Se del caso, le temperature devono essere mantenute quanto più basse possi- bile per evitare la condensa e il deterioramento.

7. Contenitori 7.1 I contenitori che devono servire per lo stoccaggio o il trasporto di grassi

miscelati, oli di origine vegetale o prodotti da essi derivati destinati all’alimentazione animale non devono essere utilizzati per il trasporto o lo stoccaggio di prodotti diversi da questi, a meno che questi ultimi prodotti soddisfino i requisiti della presente ordinanza.

7.2 Essi devono essere tenuti separati da qualsiasi altro carico, laddove esi- sta un rischio di contaminazione.

7.3 Nei casi in cui questo uso separato non sia possibile, è necessario pulire in modo efficiente, così da eliminare ogni traccia di prodotto, quei con- tenitori precedentemente utilizzati per prodotti non conformi ai requisiti dell’allegato 10.

7.4 In virtù delle disposizioni dell’allegato 4 numeri 21–24 OESA80 i grassi animali appartenenti alla categoria 3 destinati all’alimentazione animale devono essere immagazzinati e trasportati conformemente ai requisiti dell’OESA.

Documentazione 1. Tutti gli operatori del settore dell’alimentazione animale, compresi coloro

che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono riportare in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi all’acquisto, alla produzione e alla vendita, per un’effettiva rintracciabilità dalla ricezione alla consegna, compresa l’espor- tazione fino alla destinazione finale.

2. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale, a eccezione di quelli che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei loro locali, devono tenere in un registro:

RS 916.441.2280

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a. Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli Le imprese del settore dell’alimentazione animale devono disporre di un sistema di documentazione volto a definire e gestire il controllo dei punti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualità. Esse devono conservare i risultati dei relativi controlli. Tale documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto, immessa sul mercato e di stabilire le responsabilità in caso di reclamo.

b. Documenti relativi alla rintracciabilità, in particolare i. per additivi di alimenti per animali:

– natura e quantità degli additivi prodotti, rispettive date di fab- bricazione e, se del caso, numero della partita o della porzio- ne specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,

– nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura e quantità degli additivi consegnati e, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua;

ii. per premiscele: – nome e indirizzo del produttore o dei fornitori di additivi, na-

tura e quantità degli additivi utilizzati nonché, eventualmente, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua,

– data di fabbricazione della premiscela e, eventualmente, nu- mero della partita,

– nome e indirizzo dello stabilimento cui le premiscele sono state consegnate, data della consegna e natura e quantità delle premiscele consegnate nonché, eventualmente, numero della partita;

iii. per alimenti composti per animali/materie prime: – nome e indirizzo del produttore o dei fornitori dell’additivo/

dell’alimento composto, natura e quantità della premiscela usata e, eventualmente, numero di partita,

– nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime e degli ali- menti complementari per animali e data di consegna,

– natura, quantità e composizione dell’alimento composto per animali,

– natura e quantità delle materie prime o degli alimenti compo- sti per animali fabbricati, unitamente alla data di fabbricazio- ne e al nome e indirizzo dell’acquirente (ad esempio agricol- tore, altri imprenditori del settore dell’alimentazione ani- male).

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Reclami e ritiro dei prodotti 1. Gli operatori del settore dell’alimentazione animale mettono in atto un si-

stema di registrazione e trattamento dei reclami. 2. Essi introducono, ove necessario, un sistema per il rapido ritiro dei prodotti

immessi nel circuito di distribuzione. Devono stabilire per scritto la destina- zione dei prodotti ritirati che, prima di essere reimmessi sul mercato devono essere sottoposti a un nuovo controllo della qualità.

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