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Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (stato 1° gennaio 2019)

 Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (OTa-IPI) (Stato 1° gennaio 2019)

232.148Ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)

del 14 giugno 2016 (Stato 1° gennaio 2019)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe delle tasse 1 Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevet- ti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato. 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal

RU 2016 4845 1 RS 172.010.31 2 RS 172.041.1 3 RS 231.1 4 RS 231.2 5 RS 232.11 6 RS 232.12 7 RS 232.14 8 RS 935.62

1

232.148 Proprietà industriale

1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 4 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capover- so 1.

Art. 5 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 6 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.

Art. 7 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.

Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI. 3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare

2

Tasse. O dell’IPI 232.148

il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronica- mente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 9 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica 1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1 Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antece- dente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente. 2 La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

[RU 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 n. VI, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049]

9

3

232.148 Proprietà industriale

Allegato10 (art. 3 cpv. 1 e 2 e 6 cpv. 1)

Tariffe delle tasse

1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 28 cpv. 3 LPM11 Tassa di deposito 1000 550.– Art. 18 cpv. 1 OPM12

Art. 18 cpv. 2 OPM Soprattassa per ogni classe 1100 100.– supplementare

Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.–

Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa di opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 1400 700.– Art. 26 cpv. 4 OPM Art. 26 cpv. 5 OPM Soprattassa in caso di pagamento 1450 50.–

dopo la scadenza della registrazione Art. 17a OPM Tassa per il proseguimento della 1500 100.–

procedura Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa nazionale per la richiesta di 1600 100.– Art. 47 cpv. 4 OPM una registrazione internazionale Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa individuale per la designazione Art. 8 cpv. 7 PM13 della Svizzera

– per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– Tassa individuale per il rinnovo 1760 500.–

Art. 35a cpv. 3 LPM Tassa di cancellazione 1800 800.– Art. 50a cpv. 3 LPM Tasse riscosse in relazione al registro Art. 14 O-DOP/ delle indicazioni geografiche:

IGP14 – Tassa d’iscrizione 1900 4000.– – Tassa di opposizione 1930 2000.– – Tassa per la modifica dell’elenco 1960 800.–

degli obblighi

10 Aggiornato dal n. I dell’O dell’IPI del 13 giu. 2018, approvata dal CF il 21 set. 2018 ed in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3569).

11 RS 232.11 12 RS 232.111 13 RS 0.232.112.4 14 RS 232.112.2

4

Tasse. O dell’IPI 232.148

2. Tasse riscosse in materia di design

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes15

Art. 19 cpv. 2 LDes16 Art. 17 cpv. 2 ODes lett. a

Art. 17 cpv. 2 ODes lett. b

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 31 cpv. 2 LDes

Tassa di registrazione – Tassa di base per il primo periodo

di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

ma al massimo – Tassa per la pubblicazione per ogni

ulteriore raffigurazione, dalla seconda

Tassa per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),

il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

ma al massimo Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione Tassa per il proseguimento della procedura

3000 200.–

3100 100.–

3200 700.– 3300 20.–

3400 200.–

3500 100.–

3600 700.– 3650 50.–

3700 100.–

15 RS 232.121 16 RS 232.12

5

232.148 Proprietà industriale

3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c

LBI17 OBI18 OBI OBI OBI

Tassa di deposito 2000 200.–

Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 31a

OBI OBI

Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare

2030 50.–

Art. 53a cpv. 1 Art. 61a cpv. 2

OBI OBI

dall’undicesima

Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2

OBI OBI OBI

Tassa di ricerca 2060 500.–

Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

OBI OBI

Tassa di esame 2100 500.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata

2150 200.–

Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa di opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a

OBI OBI OBI OBI OBI

Tasse annuali – per il 4° anno a contare

dal deposito – per il 5° anno a contare

dal deposito – per il 6° anno a contare

dal deposito – per il 7° anno a contare

dal deposito – per l’8° anno a contare

dal deposito – per il 9° anno a contare

dal deposito – per il 10° anno a contare

dal deposito – per l’11° anno a contare

dal deposito – per il 12° anno a contare

dal deposito – per il 13° anno a contare

dal deposito

2340

2350

2360

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

100.–

150.–

200.–

250.–

300.–

350.–

400.–

450.–

500.–

550.–

17 18

RS 232.14 RS 232.141

6

Tasse. O dell’IPI 232.148

Articolo Descrizione Codice Fr.

– per il 14° anno a contare dal deposito

– per il 15° anno a contare dal deposito

– per il 16° anno a contare dal deposito

– per il 17° anno a contare dal deposito

– per il 18° anno a contare dal deposito

– per il 19° anno a contare dal deposito

– per il 20° anno a contare dal deposito

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

600.–

650.–

700.–

750.–

800.–

850.–

900.–

Art. 18 cpv. 3 OBI Soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della

procedura 2600 100.–

Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una

dichiarazione di rinuncia parziale 2700 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 2800 100.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 140z

LBI LBI

Tassa di deposito per certificati protettivi complementari 2900 2500.–

Art. 140q Art. 127b cpv. 3

LBI OBI

Tassa per la richiesta di proroga della durata di protezione di certifi- cati protettivi complementari

2905 1500.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 140z Art. 140q Art. 127l

LBI LBI LBI OBI

Tasse annuali per certificati protet- tivi complementari – per il 1° anno – per il 2° anno – per il 3° anno – per il 4° anno – per il 5° anno – per il 6° anno

2910

950.– 1000.– 1050.– 1100.– 1150.– 1200.–

Art. 127l cpv. 5 OBI Soprattassa 2950 50.–

7

232.148 Proprietà industriale

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 140r cpv. 2 LBI Richiesta di revoca della proroga 2960 800.– Art. 127n cpv. 3 OBI della durata di protezione di certifi-

cati protettivi complementari Art. 140w LBI Tassa per certificati protettivi 2970 3000.– Art. 127v cpv. 2 OBI complementari per medicinali

pediatrici

4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1

LCB19 LCB

Tassa per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000 200.–

5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti

iniziato 4000 15.–

Ricorso a esperti esterni 4100 spese

6. Tasse riscosse in materia di topografie

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo20 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione

4500 450.–

19 RS 935.62 20 RS 231.2

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Tasse. O dell’IPI 232.148

7. Tasse diverse di cancelleria

Descrizione Codice Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti

iniziato 5200 15.–

Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 % del- la tassa dovuta

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232.148 Proprietà industriale

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