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Regolamento del 28 aprile 1997 sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale del (stato 1° gennaio 2014)

 Regulation of April 28, 1997 on the Fees Charged by the Federal Institute for Intellectual Property

1

Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2014)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

232.148

L’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI1), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento si applica alle tasse che l’IPI riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 1a3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto il presente regolamento non disponga altrimenti, si applicano per analo- gia le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti.

Art. 2 Determinazione delle tasse 1 Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 19925 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20017 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19548 sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 20099 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato.10

RU 1997 2173 1 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

2 RS 172.010.31 3 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il

1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307). 4 RS 172.041.1 5 RS 231.2 6 RS 232.11 7 RS 232.12 8 RS 232.14 9 RS 935.62 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’8 giu. 2010, approvato dal CF

l’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

2

232.148 Proprietà industriale

2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell’allegato e gli esborsi.11 3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di ogni esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cen- to.12

Art. 3 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 199213 sulle topografie, della legge del 28 agosto 199214 sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 200115 sul design16, della LBI17 e delle rispettive ordinanze.

Art. 4 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 5 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.18

Art. 6 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

12 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

13 RS 231.2 14 RS 232.11 15 RS 232.12 16 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’IPI dell’11 mar. 2005, approvato dal CF il

25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323). 17 RS 232.14 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il

18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

3

232.148Tasse dell’IPI. R

2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.19 3 Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica. 4 …20

Art. 6a21 Pagamento mediante carta di credito 1 In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido uni- camente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell’IPI. 2 Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

Art. 7 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.22 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento. 3 Se l’avere in conto non è sufficiente il giorno dell’addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l’intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall’IPI.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

20 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

21 Introdotto dal n. I dell’O dell’IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2385).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

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232.148 Proprietà industriale

Art. 823

Art. 8a24 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.25

Art. 9 Disposizioni transitorie 1 L’ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antece- dente l’entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente. 2 Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall’IPI. 3 …26

Art. 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

23 Abrogato dal n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

24 Introdotto dal n. I del R dell’IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF l’11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2632).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4487).

26 Abrogato dal n. VI dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

5

232.148Tasse dell’IPI. R

I. Tasse riscosse in materia di marchi

Allegato27 (art. 2 cpv. 1)

Articolo Oggetto Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1

LPM28 OPM29

Tassa di deposito 550.–

Art. 18 cpv. 2 OPM Tassa di classe 100.– Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 400.– Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa d’opposizione 800.– Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga 700.–

Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 50.– Art. 17a OPM Tassa di proseguimento della procedura 100.– Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4 Art. 45 cpv. 2 Art. 8 cpv. 7

LPM OPM LPM PM30

Tassa nazionale per la richiesta di una registra- zione internazionale 100.– Tassa individuale per la designazione della Svizzera – per tre classi 450.– – per ogni classe supplementare 50.– per il rinnovo 500.–

27 Nuovo testo giusta il n. II dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008 (RU 2008 1897). Aggiornato dal n. I dell’O dell’IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 21 mag. 2008 (RU 2008 2431 2623), dal n. II delle O dell’IPI dell’8 giu. 2011, approvato dal CF l’11 mag. 2011 (RU 2011 2251) e del 7 nov. 2012 e del 4 mar. 2013, approvate dal CF il 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1307).

28 RS 232.11 29 RS 232.111 30 RS 0.232.112.4

6

232.148 Proprietà industriale

II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo Oggetto Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes31 Emolumento di registrazione Art. 19 cpv. 2 Art. 17 cpv. 2 lett. a

LDes32

ODes

– Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato separatamente

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.–

100.–

Art. 17 cpv. 2 lett. b ODes

ma al massimo 700.– – Emolumento di pubblicazione per ogni

ulteriore raffigurazione, dalla seconda 20.– Art. 21 cpv. 3 ODes Emolumento per il rinnovo della protezione

– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato separatamente

oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

200.–

100.–

ma al massimo 700.– Art. 21 cpv. 3 ODes – Emolumento supplementare in caso di

pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione

Art. 31 cpv. 2 LDes Emolumento per il proseguimento della

50.–

procedura 100.–

31 O dell’8 mar. 2002 sul design (RS 232.121). 32 RS 232.12

7

232.148Tasse dell’IPI. R

III. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Oggetto Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. a Art. 49 cpv. 1 Art. 118 cpv. 1 lett. a Art. 124 cpv. 1 lett. c Art. 17a cpv. 1 lett. b Art. 53a cpv. 1 Art. 61a cpv. 2 Art. 53 cpv. 1 Art. 57 cpv. 2 Art. 59 cpv. 2 Art. 17a cpv. 1 lett. c Art. 61a

LBI33 OBI34 OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI OBI

Tassa di deposito 200.–

Tassa di rivendicazione per ogni rivendi- cazione a contare dall’undicesima 50.–

Tassa di ricerca 500.–

Tassa d’esame 500.–

Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame accelerata 200.– Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa d’opposizione 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e Art. 18 Art. 18a cpv. 3 Art. 118 cpv. 2 Art. 118a

OBI OBI OBI OBI OBI

Tassa annuale – per il 4o anno a contare dal deposito – per il 5o anno a contare dal deposito – per il 6o anno a contare dal deposito – per il 7o anno a contare dal deposito – per l’8o anno a contare dal deposito – per il 9o anno a contare dal deposito – per il 10o anno a contare dal deposito – per l’11o anno a contare dal deposito – per il 12o anno a contare dal deposito – per il 13o anno a contare dal deposito – per il 14o anno a contare dal deposito – per il 15o anno a contare dal deposito – per il 16o anno a contare dal deposito – per il 17o anno a contare dal deposito – per il 18o anno a contare dal deposito – per il 19o anno a contare dal deposito – per il 20o anno a contare dal deposito

100.– 150.– 200.– 250.– 300.– 350.– 400.– 450.– 500.– 550.– 600.– 650.– 700.– 750.– 800.– 850.– 900.–

Art. 18 cpv. 3 OBI soprattassa 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della procedura 100.– Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 500.–

33 RS 232.14 34 RS 232.141

232.148 Proprietà industriale

35 36

RS 935.62 RS 231.2

8

Articolo Oggetto Fr.

Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una dichiara- zione di rinuncia parziale 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 100.–

Art. 140h cpv. 1 LBI Tassa di deposito per certificati di prote- zione complementari 2500.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 127l

LBI OBI

Tasse annuali per certificati di protezione complementari – per il 1o anno – per il 2o anno – per il 3o anno – per il 4o anno – per il 5o anno

950.– 1000.– 1050.– 1100.– 1150.–

Art. 127l cpv. 3 OBI – soprattassa 50.–

IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Oggetto Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1

LCB35 LCB

Emolumento per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

200.–

IV. Tasse per le topografie

Articolo Oggetto Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo36 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione 450.–

232.148Tasse dell’IPI. R

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V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato 15.– Soprattassa per richieste urgenti fino al 50 %

della tassa dovuta

Va. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Oggetto Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti già iniziato 15.– Ricorso a esperti esterni spese

232.148 Proprietà industriale

lO