941.31Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (Legge sul controllo dei metalli preziosi, LCMP)1
del 20 giugno 1933 (Stato 1° luglio 2008)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies e 34ter lettera g della Costituzione federale2;3
decreta:
Capo primo: Definizioni
Art. 14 Metalli preziosi 1 Sono metalli preziosi ai sensi della presente legge l’oro, l’argento, il e lavori di metalli preziosi e platino e il palladio. plurimetalli 2 Per prodotti della fusione s’intendono verghe, lastre, sbarre e gra-
naglia ottenute fondendo o rifondendo metalli preziosi o materie da fondere. 3 Sono considerati materie da fondere:
a. i metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie pri- me o dalla raffinazione;
b. i cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi;
c. i materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi.
4 Sono lavori di metalli preziosi i lavori interamente costituiti di metal- li preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi.
RU 50 401 e CS 10 130 1 Nuovo testo giusta l’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e
delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11). 2 [CS 1 3; RU 1981 1244] 3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995
(RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929). 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995
(RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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5 Sono lavori plurimetallici i lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di altri metalli.
Art. 25 Lavori placcati. 1 Sono considerati lavori placcati i lavori composti di uno strato di Imitazioni metallo prezioso applicato in modo indissolubile su un supporto di
altro materiale. 2 I requisiti minimi per gli strati di metallo prezioso sono disciplinati nell’allegato 1. Il Consiglio federale stabilisce le tolleranze e può ade- guare le disposizioni dell’allegato all’evoluzione internazionale. 3 Sono considerati come imitazioni:
a. i lavori di metalli preziosi che non raggiungono i titoli legali minimi o che non soddisfano gli altri requisiti materiali per i lavori di metalli preziosi;
b. i lavori che corrispondono a quelli plurimetallici o placcati, ma che non sono designati come tali o che non soddisfano i requi- siti materiali per queste categorie di lavori.
Capo secondo: Titoli
Art. 3 Titoli legali6 1 Per titolo s’intende la proporzione di metallo prezioso puro contenuta
in una lega; è espresso in millesimi. 2 I titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici sono disciplinati nell’allegato 2. Il Consiglio federale può adeguare queste disposizioni all’evoluzione internazionale.7
Art. 48
Art. 5 Tolleranza Il Consiglio federale9 stabilirà in che misura e a quali condizioni si
potrà scostarsi dal titolo.
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
8 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1995 3102; FF 1993 929). 9 Nuova espressione giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995
(RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Metalli preziosi – LF 941.31
Designazione di lavori; conformità
Lavori di metalli preziosi; indicazione del titolo
Lavori plurimetallici; designazione e aspetto
Lavori placcati e imitazioni; designazione
Capo terzo: Commercio di lavori finiti
Art. 610
Le designazioni di lavori prescritte o ammesse dalla legge o dall’ordi- nanza devono riferirsi alla composizione del lavoro. Sono vietate tutte le designazioni che possono essere causa d’inganno applicate su lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati o imitazioni oppure su oggetti suscettibili di essere confusi con siffatti lavori.
Art. 711 1 I lavori di metalli preziosi possono essere messi in commercio sol- tanto se portano l’indicazione di un titolo legale. 2 Tutte le parti di un lavoro di metallo prezioso devono avere almeno il titolo recato nell’indicazione pertinente. L’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) può prevedere deroghe per ragioni tecniche. 3 Tutti i lavori di platino o di palladio devono portare, oltre all’indica- zione del titolo, un riferimento al genere del metallo prezioso utiliz- zato.
Art. 7a12 1 I lavori plurimetallici possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e sono adeguatamente designati. 2 La designazione deve esprimere la composizione effettiva. Le parti di metallo prezioso devono essere munite del titolo legale in millesimi; le altre parti metalliche, dell’indicazione sul genere del metallo utilizzato. 3 I diversi metalli devono essere visibili dall’esterno e di colori diffe- renti. I lavori plurimetallici non devono presentare il carattere di lavori placcati.
Art. 813 1 I lavori placcati possono essere messi in commercio come tali se soddisfano i requisiti materiali e se sono adeguatamente designati. 2 I lavori placcati devono portare designazioni di qualità che tuttavia devono escludere qualsiasi dubbio quanto alla natura del prodotto.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
12 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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Altre designazioni e deroghe
Requisiti materiali; prescrizioni dettagliate
Marchio d’artefice a. Obbligatorietà
3 Le imitazioni rivestite di metalli preziosi possono essere designate come lavori dorati, argentati, platinati o palladiati. 4 I lavori placcati e le imitazioni non devono portare alcuna indica- zione di titolo.
Art. 8a14 1 Il Consiglio federale può prescrivere o dichiarare ammissibili altre designazioni per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni. 2 Per prodotti destinati a scopi speciali, segnatamente tecnici e medici, il Consiglio federale può prevedere deroghe alle designazioni pre- scritte legalmente. 3 L’Ufficio centrale può emanare disposizioni dettagliate concernenti il genere e la forma delle designazioni prescritte e ammesse.
Art. 8b15 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni dettagliate concernenti i requisiti per i lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati. 2 Può conferire all’Ufficio centrale la competenza di stabilire i partico- lari tecnici.
Art. 9 1 I lavori di metalli preziosi, plurimetallici e placcati devono portare, oltre alle designazioni prescritte, il marchio d’artefice.16 2 I fabbricanti che fanno confezionare da altre ditte gli oggetti da essi usati, possono far mettere su questi ultimi la loro marca di fabbrica in sostituzione del marchio d’artefice. A queste marche sono applicabili gli articoli 10 a 12. 3 Se si tratta di associazioni di fabbricanti, per le casse d’orologi può essere usato un marchio d’artefice collettivo munito di un numero pro- gressivo.17 4 È vietato mettere su di un lavoro l’indicazione del titolo senza imprimervi in pari tempo il marchio d’artefice.
14 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
15 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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Metalli preziosi – LF 941.31
b. Definizione
c. Notificazione
d. Registrazione
Art. 1018 1 Il marchio d’artefice è un segno che forma un tutto unico e serve a identificare il titolare del marchio. Può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combi- nate tra loro. Non deve poter essere confuso con marchi d’artefice già registrati o con marchi ufficiali. 2 L’impronta del marchio d’artefice dev’essere chiara e indelebile.
Art. 11 1 Il marchio d’artefice va notificato per la registrazione all’Ufficio centrale. La notificazione si fa per iscritto, indicando l’indirizzo esatto del richiedente, la sede della sua ditta e il genere del suo commercio e unendo i documenti necessari per provare che il marchio è conforme ai requisiti legali. 2 Se il proprietario del marchio non è iscritto nel registro svizzero di commercio o non ha il domicilio in Isvizzera, egli potrà essere obbli- gato a prestare una garanzia. Questa risponderà di tutti i crediti che risultano da una violazione della presente legge. 3 All’atto della notificazione si pagherà la tassa di registrazione.
Art. 12 1 L’Ufficio centrale tiene un registro dei marchi d’artefice dove sono iscritti quelli che soddisfano alle condizioni legali. La decisione circa l’iscrizione sarà comunicata con lettera raccomandata al richiedente; se la domanda è respinta, s’indicheranno nella lettera i rimedi di diritto di cui può valersi. 1bis La registrazione è valida per un periodo di 20 anni a contare dal giorno in cui è stata effettuata. Può essere prorogata di 20 in 20 anni dietro richiesta da presentare prima dello scadere del termine, contro versamento di una tassa.19 2 Se in seguito vengono a mancare le condizioni legali per la registra- zione di un marchio d’artefice o se la durata della registrazione è sca- duta senza che sia stata presentata tempestivamente una domanda di proroga, il marchio d’artefice sarà cancellato dal registro.20 La cancel- lazione potrà pure avvenire se il proprietario del marchio se n’è servito per commettere contravvenzioni alla presente legge. La cancellazione sarà ordinata dall’Ufficio centrale che ne avvertirà con lettera racco-
18 Nuovo testo giusta l’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11).
19 Introdotto dall’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11).
20 Nuovo testo giusta l’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11).
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mandata il proprietario, indicandogli i rimedi di diritto di cui può valersi.
213 …
Art. 1322 Controllo 1 Le casse d’orologio di metallo prezioso non devono essere messe in e marchiatura dei lavori commercio prima che siano state oggetto di un controllo ufficiale. Il a. Condizione controllo deve essere domandato dal fabbricante o dalla persona che
mette in commercio la cassa. 2 Per tutti gli altri lavori di metalli preziosi e plurimetallici, il controllo ufficiale può essere domandato dai rispettivi detentori.
Art. 14 b. Oggetto Il controllo ufficiale consiste nel verificare se le designazioni apposte
sull’oggetto sono esatte ed ammissibili.
Art. 1523 c. Marchio 1 La conformità dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice ufficiale apposti sui lavori di metalli preziosi e plurimetallici è attestata da un
marchio ufficiale (marchio di garanzia). 2 I marchi di garanzia portano il segno distintivo dell’Ufficio che ha eseguito il controllo.
Art. 16 d. Procedura Il controllo ufficiale va domandato per iscritto all’ufficio competente.
Devono essere ammessi al controllo soltanto quei lavori che portano l’indicazione del titolo legale e il marchio d’artefice. Il controllo uffi- ciale sarà attestato dalla marchiatura ufficiale.
21 Abrogato dal n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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e. Contestazioni
f. Tasse. Diritto di ritenzione. Ricorso
g. Disposizioni esecutive
Importazione
Art. 17 1 Se dal controllo risulta che il lavoro presentato non ha il titolo mini- mo prescritto dalla legge o che il suo titolo reale è diverso da quello indicato sull’oggetto, la marchiatura ufficiale sarà rifiutata, avverten- done in pari tempo l’Ufficio centrale, che ordina una controperizia. 2 Secondo il risultato di questa controperizia l’Ufficio centrale ordina la marchiatura ufficiale oppure il sequestro; in quest’ultimo caso esso sporge denunzia all’autorità competente. 3 Se, nonostante la fondatezza della contestazione, non è da ritenere che vi sia stato un reato, l’Ufficio centrale dà le disposizioni necessarie su quel che bisogna fare di questi lavori di cui non si può permettere il libero commercio nel Paese. Le spese richieste da questi prov- vedimenti devono essere rimborsate da colui che presenta il lavoro al controllo. L’Ufficio centrale può ordinare la distruzione dei lavori.
Art. 18 1 Qualunque sia l’esito del controllo ufficiale, per tutti gli oggetti pre- sentati, si dovrà pagare una tassa (tassa di controllo o di marchiatura). 2 I crediti risultanti dalle tasse e dalle spese sono garantiti da un diritto di ritenzione sugli oggetti presentati al controllo. In caso di contesta- zione, questi crediti sono fissati dall’Ufficio centrale.24
Art. 19 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate circa la procedura che devono seguire gli uffici di controllo, la forma e la natura dei marchi ufficiali, le misure per far conoscere questi marchi in Isvizzera e all’estero, la tenuta dei registri di controllo, come pure l’ammontare delle tasse. Queste non devono avere carattere fiscale.
Art. 20 1 I lavori di metalli preziosi, soggetti alla presente legge e fabbricati all’estero, possono essere introdotti nel commercio interno soltanto se sono conformi alle disposizioni della presente legge. Il requisito del controllo ufficiale stabilito per le casse d’orologio di cui all’articolo 13 capoverso 1 è esteso agli orologi finiti, importati dall’estero con siffat- te casse.25
24 Nuovo testo del per. giusta il n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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2 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per lavori speciali.26 3 I lavori sottoposti alla presente legge, quando sono importati in Svizzera possono subire un controllo completo o per campionatura. Se durante il controllo è constatato un reato, il lavoro deve essere seque- strato e messo a disposizione dell’Ufficio centrale per il procedimento penale. Se non corrisponde alle prescrizioni legali senza che vi sia reato, il lavoro è respinto oltre il confine.27 4 Le casse d’orologio e gli orologi soggetti al controllo ufficiale obbli- gatorio sono trasmessi all’ufficio di controllo competente dall’ufficio doganale che esegue l’imposizione doganale.28 5 Per i campioni che vengono importati dai viaggiatori di commercio con osservanza delle disposizioni della legge federale del 1° ottobre 192529 sulle dogane e dei trattati di commercio, ma non restano in Isvizzera, possono essere consentite agevolezze, purché lo Stato di provenienza conceda la reciprocità.
Art. 2130 Esportazione 1 Lavori di metalli preziosi, plurimetallici, placcati e imitazioni espor-
tati devono portare le designazioni prescritte; le casse di orologio di metalli preziosi devono inoltre essere munite dei marchi ufficiali prescritti. 2 Questi lavori possono tuttavia essere muniti dal fabbricante svizzero, sotto la sua responsabilità, delle designazioni prescritte o usuali nel Paese di destinazione. 3 Il Consiglio federale determina a quali condizioni e mediante quali segni gli uffici di controllo possono attestare un titolo conforme alle prescrizioni vigenti nel Paese di destinazione. 4 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni per le casse d’orolo- gio che comprovatamente sono esportate direttamente in Stati che ne prescrivono il controllo obbligatorio.
26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
28 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).
29 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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Transito
Denuncia di merci sospette
Divieto del commercio ambulante Divieto del commercio ambulante
Art. 22 1 Gli invii in transito diretto possono essere controllati ufficialmente. L’articolo 20 capoverso 3 è applicabile per analogia.31 2 Queste ultime sono invece applicabili ai lavori che, pure non essendo introdotti nel commercio interno ed essendo rimasti sotto il controllo della dogana, vengono rispediti all’estero, non sdoganati, con docu- menti di trasporto svizzeri. 3 Per l’uscita di merci da depositi doganali o da depositi franchi doga- nali si applicano per analogia gli articoli 20, 21 e 22 capoverso 2.32
Art. 22a33
Se ha il sospetto che un marchio d’artefice o un marchio di fusione o verifica di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate, esportate o in transito o sia stato imitato o che vi sia violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, l’Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere trattenute.
Art. 2334
È vietato il commercio ambulante di lavori sottoposti alla presente legge. Lo stesso dicasi della ricerca d’ordinazioni da parte dei viaggia- tori di commercio al minuto.
31 Nuovo testo giusta l’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11).
32 Nuovo testo giusta il n. 19 dell’all. alla L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.0).
33 Introdotto dall’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11). Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551 2567; FF 2006 1).
34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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Capo quarto: Fabbricazione di prodotti della fusione35
Art. 2436
Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrial-Fabbricazione di prodotti della mente prodotti della fusione. fusione 1. Patente di fonditore
Art. 2537 a. Condizioni 1 Possono ottenere la patente di fonditore tanto i privati quanto le
società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni38, nonché le società straniere paragonabili.39 2 I privati devono essere iscritti nel registro svizzero di commercio e domiciliati in Svizzera. Devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile. 3 Le società commerciali o cooperative nonché le succursali svizzere di società straniere devono essere iscritte nel registro svizzero di com- mercio. Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione delle società e delle cooperative devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività commerciale ineccepibile.
Art. 26 b. Rilascio. 1 La patente di fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale Rinnovamento. Revoca per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la
patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.40 2 Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l’autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d’ufficio a titolo definitivo o temporaneo.
35 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
36 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
37 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
38 RS 220 39 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la
semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
40 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
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2. …
Fabbricazione dei prodotti della fusione a. …
b. Obblighi del titolare della patente. Marca
Titolo dei prodotti della fusione a. Competenza e oggetto
3 Il rilascio e la revoca di una patente di fonditore sono pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.41
424 …
Art. 2743
Art. 2844
Art. 2945
Art. 3046
Art. 31 1 Su tutti i prodotti della fusione dev’essere apposta la marca del tito- lare della patente. L’impronta su metallo («cliché») della marca va depositata all’Ufficio centrale e non potrà essere modificata senza il consenso di quest’ultimo. Il deposito sarà pubblicato nel Foglio uffi- ciale svizzero di commercio. 2 Il Consiglio federale stabilirà gli obblighi da imporre al titolare della patente di fonditore.
Art. 32 1 Solo gli uffici di controllo e i saggiatori del commercio sono compe- tenti a determinare il titolo dei prodotti della fusione.
41 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
42 Abrogato dal n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
43 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
44 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
45 Abrogato dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1995 3102; FF 1993 929). 46 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione
delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
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b. Procedura
Procedura per le patenti e tasse
Ufficio centrale a. Incorpora- zione
2 Quest’operazione ha per iscopo di accertare il titolo reale del pro- dotto.
Art. 33 1 Il saggiatore verifica anzitutto se il prodotto porta la marca di cui all’articolo 31. Il prodotto che ne è privo dev’essere sequestrato, dan- done avviso a chi ha chiesto il controllo. In pari tempo, il caso dev’essere sottoposto all’Ufficio centrale che dal canto suo esige dal richiedente la prova della provenienza del rispettivo prodotto. Se non si riesce a fornire questa prova o se vi sono indizi tali da far conchiu- dere che sia stato commesso un reato, l’Ufficio centrale sporge denun- zia penale. 2 Se il prodotto della fusione porta la marca richiesta dalla legge, esso viene saggiato. Esso è poi munito del marchio dell’ufficio di controllo o del saggiatore del commercio. In pari tempo, vi si apporrà l’indica- zione del titolo reale.
Art. 34 1 Il Consiglio federale stabilisce le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione del titolo. Esso può emanare norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficia- li di titoli compiute all’estero.47 2 Il Consiglio federale fisserà l’ammontare delle tasse da riscuotere per le operazioni menzionate nel capoverso 1. L’articolo 18 capoverso 2 è applicabile per analogia.
Capo quinto: Organizzazione
Art. 35 1 Per l’esecuzione della presente legge è aggregato al Dipartimento federale delle finanze48 un Ufficio centrale. Esso potrà essere incorpo- rato a una divisione già esistente del Dipartimento. 2 Il Consiglio federale determinerà l’organizzazione dell’Ufficio cen- trale.
47 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
48 Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.
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b. Attribuzioni
Uffici di controllo a. Istituzione Soppressione
b. Mansioni
Art. 36 1 L’Ufficio centrale sorveglia il commercio dei metalli preziosi e dei lavori di metalli preziosi. 2 In particolare, esso registra i marchi d’artefice e vigila la verifica- zione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi. Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determi- nazione del titolo dei prodotti della fusione.49 Esso invigila la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio. Rilascia i diplomi pei saggiatori giurati e i certificati d’abilitazione professionale pei saggiatori del commercio.
Art. 37 1 Gli uffici di controllo dei lavori di metalli preziosi sono istituiti dai Cantoni o, per loro incarico, dai Comuni o dalle associazioni economi- che. La loro istituzione dev’essere approvata dal Dipartimento federale delle finanze. Quest’ultimo può anche ordinare la soppressione di un ufficio di controllo quando il suo impianto o il suo funzionamento non siano conformi alle disposizioni vigenti o esso non risponda più a un bisogno. Le autorità o associazioni autorizzate a istituire un ufficio di controllo ne sopportano le spese d’impianto e di esercizio. D’altra parte, saranno loro devolute le tasse riscosse dall’ufficio stesso. 2 Il Dipartimento può, di concerto con il Governo cantonale compe- tente, istituire uffici federali di controllo quando lo richiedano gli inte- ressi economici del Paese. In questo caso i circoli economici interes- sati potranno essere chiamati a contribuire alle spese d’impianto degli uffici di controllo e a sopportare una parte del disavanzo che si verifi- casse nell’esercizio. Questi uffici dipendono direttamente dall’Ufficio centrale. Le tasse ch’essi riscuotono sono devolute alla Cassa federale. 3 L’organizzazione, le tasse, la contabilità e il funzionamento di tutti gli uffici di controllo saranno determinati dal Consiglio federale.
Art. 38 1 Gli uffici di controllo compiono la verificazione ufficiale e la mar- chiatura dei lavori di metalli preziosi. Essi possono anche determinare il titolo dei prodotti della fusione. La loro attività potrà essere limitata ad una determinata zona regionale (circondario). Il controllo dei lavori di metalli preziosi e dei prodotti della fusione, fabbricati in questa zona, sono di loro competenza. In circostanze speciali l’Ufficio centra- le può consentire eccezioni. Agli uffici di controllo non è lecito com- merciare in materie da fondere o in prodotti della fusione e neppure
49 Nuovo testo del per. giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
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941.31 Commercio
Saggiatori del controllo a. Diploma
b. Obblighi. Responsabilità
eseguire fusioni per conto di terzi. In circostanze speciali, il Diparti- mento federale delle finanze può autorizzare siffatte fusioni. 2 Gli uffici di controllo devono aiutare l’Ufficio centrale a vigilare l’applicazione della presente legge. Essi devono, in particolare, segna- largli tutti i reati da loro constatati e prendere di loro iniziativa o secondo le istruzioni dell’ufficio centrale o delle autorità di polizia le disposizioni necessarie per accertare i fatti. 3 I funzionari degli uffici di controllo hanno l’obbligo di serbare il silenzio circa tutte le constatazioni da loro fatte nell’esercizio delle loro funzioni o che per la loro natura debbano essere tenute segrete. 4 La Confederazione risponde, per gli uffici federali di controllo, dei danni che risultassero dall’esecuzione difettosa del loro servizio e che gli agenti colpevoli non fossero in grado di riparare. La stessa respon- sabilità per gli altri uffici spetta ai Cantoni.
Art. 39 1 I funzionari degli uffici di controllo a cui spetta eseguire la verifica ufficiale dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici desti- nati alla marchiatura ufficiale e determinare il titolo dei prodotti della fusione, devono possedere un diploma federale di saggiatore giurato.50 Questo diploma è rilasciato dall’Ufficio centrale in seguito ad un esame. Il saggiatore diplomato giura o promette all’Ufficio centrale di adempiere fedelmente le sue funzioni. 2 Le condizioni pel conseguimento del diploma federale sono stabilite dal Consiglio federale.
Art. 40 1 I saggiatori del controllo devono osservare le disposizioni della pre- sente legge, le relative disposizioni d’esecuzione, come pure le istru- zioni dell’Ufficio centrale, evitando ciò che potesse favorire le con- travvenzioni da parte di terzi. Essi non devono, in particolare, deter- minare il titolo di prodotti della fusione se non sono adempite nel caso concreto le condizioni previste dalla legge; hanno l’obbligo di segna- lare immediatamente tutti i reati e le semplici trasgressioni della pre- sente legge che avessero a constatare. L’articolo 38 capoverso 3 è applicabile per analogia. 2 L’Ufficio centrale vigila l’attività dei saggiatori. Quando un saggia- tore commetta gravi mancanze ai doveri della sua carica o si dimostri inetto, l’Ufficio centrale può ritirargli il diploma. …51
50 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
51 Per. abrogato dal n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
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Saggiatori del commercio a. Permesso di esercitarne la professione. Mansioni
b. Obblighi. Responsabilità
3 I saggiatori rispondono di ogni danno derivante da loro colpa o negligenza nell’esercizio della loro attività. Resta riservato l’artico- lo 38 capoverso 4.
Art. 41 Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre il permesso dell’Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domicilio in Isvizzera e goda di buona riputazione. Ai saggiatori del commercio è lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore.52 I saggiatori del commercio prestano giuramento o promessa all’Ufficio centrale di adempiere fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli pre- ziosi.
Art. 42 1 I saggiatori del commercio devono tenere un registro delle determi- nazioni di titolo eseguite e delle tasse per ciò riscosse. L’Ufficio cen- trale, come pure le autorità di polizia, possono consultare, a scopo d’inchieste ufficiali, i registri tenuti ed esigere schiarimenti circa le registrazioni fatte. Le disposizioni sul modo di tenere i registri saranno stabilite dal Consiglio federale. 2 È applicabile per analogia l’articolo 40. Insieme col diploma di sag- giatore sarà ritirato anche il permesso di libero esercizio della pro- fessione.
Capo sesto: Ricorsi
Art. 4353 1 Le decisioni degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio possono essere impugnate con ricorso all’Ufficio centrale.
542 e 3 …
52 Nuovo testo del per. giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
54 Abrogati dal n. 135 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
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Capo settimo: Disposizioni penali55
Art. 44 1. Reati 1 Chiunque, usando una denominazione atta a trarre in inganno o vie- a. Frode tata dalla legge, presenta alla marchiatura ufficiale o fabbrica, fa fab-
bricare o importa con l’intento di venderli, offre in vendita o vende come lavori di metalli preziosi oggetti che non possiedono il titolo prescritto o come lavori plurimetallici, lavori placcati o imitazioni, oggetti non conformi alle disposizioni della presente legge, chiunque appone su lavori di metalli preziosi o su lavori plurimetallici un marchio indicante un titolo superiore a quello reale, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.56 2 Se fa mestiere della frode, l’autore è punito con la detenzione di durata non inferiore a un mese. 3 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 fran- chi.57 Gli sbagli scusabili in cui si incorresse nel processo di fabbrica- zione non saranno attribuiti a negligenza.
Art. 4558 b. Falsificazione 1 Chiunque falsifica o contraffà marchi ufficiali svizzeri, esteri o inter- e contraffazione di marchi nazionali o le loro impronte,
chiunque fa uso di tali marchi, chiunque fabbrica, si procura o cede a terzi strumenti per falsificare o contraffare siffatti marchi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 fran- chi. 3 Non è applicabile l’articolo 246 del Codice penale59.
55 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
59 RS 311.0
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c. Uso illecito di marchi
d. Infrazione delle disposizioni sui marchi; impiego abusivo di marchi e impronte; modificazione di marchi
e. Commercio senza patente o permesso
Art. 4660 1 Chiunque fa uso illecito di marchi ufficiali svizzeri, esteri o inter- nazionali è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 fran- chi.
Art. 4761 1 Chiunque mette in commercio lavori di metallo prezioso privi dell’indicazione del titolo e del marchio d’artefice prescritti, prodotti di fusione senza indicazione del titolo o non muniti del marchio di fonditore o di saggiatore o casse d’orologio senza marchiatura ufficia- le, chiunque qualifica come tali o mette in circolazione lavori plurimetal- lici o lavori placcati senza la designazione prescritta o non muniti del marchio d’artefice, chiunque imita o utilizza abusivamente il marchio d’artefice o il mar- chio di fonditore o di saggiatore del titolare, chiunque mette in circolazione lavori di metalli preziosi o prodotti di fusione sui quali l’indicazione del titolo o l’impronta di un marchio ufficiale è stata modificata o eliminata, è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Se ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 50 000 fran- chi.
Art. 4862
Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso d’esercitare la professione di saggiatore del commercio, compie ope- razioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.
60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
62 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
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f. Reati contro il divieto del commercio ambulante e contro le norme sull’acquisto diretto
g. Riproduzione illecita di lavori
2. Reati commessi nell’azienda di persone giuridiche e di società
3. Confisca di oggetti
Art. 49 Chiunque contravviene al divieto del commercio ambulante previsto negli articoli 23 e 28; chiunque viola le disposizioni sull’acquisto diretto di materie da fon- dere, è punito con la multa …63.
Art. 50 1 I funzionari dell’Ufficio centrale o di un ufficio di controllo che riproducono o fanno riprodurre un lavoro presentato all’Ufficio sono puniti con la multa …64. 2 Resta riservato l’articolo 40 capoverso 2.
Art. 51 In caso di reati commessi nell’azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita, le disposi- zioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o avrebbero dovuto agire come rappresentanti, soci od impiegati. La persona giu- ridica o la società risponde però solidalmente con gli individui con- dannati, dell’importo del pagamento delle multe e delle spese.
Art. 52 1 Gli strumenti per la marchiatura che hanno servito a commettere un reato devono essere confiscati. 2 Nel caso di condanna per frode in applicazione dell’articolo 44, il giudice può ordinare la confisca dei lavori che hanno servito a com- mettere il reato. Questi saranno distrutti. L’eventuale ricavo della vendita del metallo è devoluto alla Confederazione, fatta salva l’applicazione della legge federale del 19 marzo 200465 sulla riparti- zione dei valori patrimoniali confiscati.66
63 Ammontare abrogato dall’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11).
64 Ammontare abrogato dall’art. 75 n. 2 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (RS 232.11).
65 RS 312.4 66 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori
patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).
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Metalli preziosi – LF 941.31
4. Applicazione del Codice penale federale
5. Procedimento penale
6. Inosservanza di prescrizioni d’ordine a. Punibilità
b. Diritto appli- cabile e autorità incaricata del procedimento penale
Art. 53 Salvo disposizione contraria della presente legge, sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale federale del 4 febbraio 185367.
Art. 54 681 e 2 …
3 L’Ufficio centrale e gli uffici di controllo devono denunziare i reati da loro accertati all’autorità competente a perseguirli. Sono del resto applicabili gli articoli 247–267 della legge federale del 15 giugno 193469 sulla procedura penale.70
Art. 5571
Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della presente legge o di un’ordinanza esecutiva, un’istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola deci- sione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel pre- sente articolo è punito con una multa disciplinare fino a 2000 franchi.
Art. 5672 1 Le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 197473 sul diritto penale amministrativo (art. 2 a 13) sono applicabili. 2 Le infrazioni a tenore dell’articolo 55 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio centrale, secondo le norme procedurali della legge federa- le sul diritto penale amministrativo. Gli uffici di controllo sono tenuti a denunciare all’Ufficio centrale qualsiasi inosservanza di prescrizioni d’ordine da loro accertata. Il medesimo obbligo incombe ai saggiatori del controllo e ai saggiatori del commercio.
67 [RU III 355, VI 284 art. 5, 19 250, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 6; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 3, 4 777 art. 61, 7 698 art. 69 n. 4, 7 813 art. 48. RU 54 799 art. 398 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disposizioni generali del CP (art. 334 CP – RS 311.0).
68 Abrogati (art. 260 e segg., 342 cpv. 1 PP – RS 312.0). Vedi ora gli art. 340, 342 e 345 CP (RS 311.0) e l’art. 264 PP (RS 312.0).
69 RS 312.0 70 Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell’all. alla LF del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale,
in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.110). 71 Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 72 Nuovo testo giusta il n. 20 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 73 RS 313.0
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Disposizioni transitorie
Abrogazione di disposizioni in vigore
Entrata in vigore ed esecuzione
Capo ottavo: Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 1 I lavori fabbricati in Isvizzera prima dell’entrata in vigore della pre- sente legge, che soddisfano alle prescrizioni fino allora vigenti, ma non alle disposizioni di questa legge, potranno essere presentati, entro un anno, all’ufficio di controllo per farvi apporre un marchio provvisorio. Quest’ultimo autorizza il detentore a mettere i lavori in commercio ancora durante tre anni. Le norme più precise a questo proposito saranno stabilite dal Consiglio federale.
742 …
Art. 58 1 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con essa. 2 In particolare, sono abrogate la legge federale del 23 dicembre 188075 per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’ar- gento, con la legge federale del 21 dicembre 188676 portante aggiunte alla legge federale del 23 dicembre 1880 per il controllo e la garanzia del titolo dei lavori d’oro e d’argento, come pure la legge federale del 17 giugno 188677 sul commercio dei cascami d’oro e d’argento.
Art. 59 1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge. 2 Esso emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione.
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 193478
74 Abrogato dal n. I 5 della LF del 21 dic. 2007 sulla soppressione e la semplificazione delle procedure d’autorizzazione, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2265 2268; FF 2007 309).
75 [RU 5 363, 10 45] 76 [RU 10 45] 77 [RU 9 266] 78 DCF dell’8 mag. 1934 (RU 50 419)
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Disposizione finale della modifica del 17 giugno 199479
Gli oggetti fabbricati prima dell’entrata in vigore della modificazione del 17 giugno 1994, conformi alle precedenti prescrizioni ma non alle nuove, possono essere messi in commercio a titolo professionale per un periodo massimo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente modificazione.
RU 1995 310279
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Allegato 180 (art. 2 cpv. 2)
Requisiti minimi per i lavori placcati
1. Spessore – rivestimenti d’oro, platino e palladio 5 micron;: – rivestimenti d’argento: 10 micron; – per le casse d’orologio e le loro parti complementari con un rivestimento d’oro
della qualità «coiffe or»: 200 micron
2. Titolo – oro:
– placcato laminato: 417 millesimi – placcato con procedimento elettrolitico o con altro procedimento: 585 millesimi – coiffe or: 585 millesimi
platino: 850 millesimi palladio: 500 millesimi argento: 800 millesimi
80 Introdotto dalla LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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Allegato 281 (art. 3 cpv. 2)
Titoli legali dei lavori di metalli preziosi e dei lavori plurimetallici
1. I titoli legali sono: – per l’oro: 999 millesimi
916 millesimi 750 millesimi 585 millesimi 375 millesimi
– per l’argento: 999 millesimi 925 millesimi 800 millesimi
– per il platino: 999 millesimi 950 millesimi 900 millesimi 850 millesimi
– per il palladio: 999 millesimi 950 millesimi 500 millesimi
2. Per le medaglie sono inoltre applicabili i titoli seguenti: – per l’oro: minimo 999 millesimi
986 millesimi 900 millesimi
– per l’argento: minimo 999 millesimi 958 millesimi 900 millesimi 835 millesimi
– per il platino: minimo 999 millesimi – per il palladio: minimo 999 millesimi
81 Introdotto dalla LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3102 3109; FF 1993 II 929).
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