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Regolamento interno del 1° luglio 1996 della Commissione della concorrenza (Stato 1° gennaio 2013)

 Regolamento interno della Commissione della concorrenza del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

251.1Regolamento interno della Commissione della concorrenza

del 1° luglio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996

La Commissione della concorrenza,

visto l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19951 sui cartelli (LCart), ordina:

Capitolo 1: Organizzazione della Commissione della concorrenza Sezione 1: Organi

Art. 1 Organi decisionali 1 Possono prendere decisioni in nome della Commissione della concorrenza (Com- missione):

a. la Commissione; b. …2

c. la presidenza; d. ogni singolo membro della presidenza.

2 La presidenza è composta del presidente della Commissione e dei suoi vicepresi- denti.3

Art. 24

Art. 3 Composizione della segreteria La segreteria si compone:

a. del direttore; b. del direttore supplente;

RU 1996 2870 1 RS 251 2 Abrogata dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 3 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355). 4 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

c.5 dei vicedirettori; d.6 dei collaboratori.

7Art. 3a Confidenzialità I membri della Commissione, il personale della segreteria nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confi- denziale di cui sono venuti a conoscenza durante l’attività al servizio delle autorità della concorrenza.

Sezione 2: Competenze

Art. 4 Commissione 1 La Commissione prende le decisioni ed emana le disposizioni che non sono espres- samente attribuite a un altro organo. 2 …8 3 È inoltre competente per:

a. ordinare un’inchiesta (art. 27 cpv. 1 LCart) e stabilire le priorità in base alle quali devono essere trattate le inchieste aperte (art. 27 cpv. 2 LCart);

b. stendere il rapporto annuale di attività (art. 49 cpv. 2 LCart) e approvare il preventivo;

c.9 definire gli obiettivi generali della sua attività e dell’attività della segreteria; d. emanare comunicazioni e proporre al Consiglio federale di emanare ordinan-

ze (art. 6 LCart); e. fare proposte al Consiglio federale per designare la direzione della segreteria

(art. 24 cpv. 1 LCart); f. nominare il rimanente personale della segreteria a partire dalla diciottesima

classe di stipendio (art. 24 cpv. 1 LCart);

5 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

6 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

7 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

8 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

9 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

2

251.1Commissione della concorrenza

g.10 prendere posizione nelle procedure secondo gli articoli 8 e 11 LCart nonché nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale;

h. prendere le sanzioni giusta gli articoli 53 e 57 LCart. 4 …11 5 Può affidare alla presidenza, a sottocommissioni speciali o a singoli membri l’esame di determinati affari o categorie di affari.12

Art. 513

Art. 614 Questioni giuridiche fondamentali 1 Nel corso di una procedura la presidenza può sottoporre questioni giuridiche fon- damentali al parere della Commissione. 2 Il parere della Commissione vincola sia la presidenza che la segreteria.

Art. 715 Presidenza 1 La presidenza assicura le relazioni con l’economia, le amministrazioni e le autorità straniere nel settore della concorrenza. 2 La presidenza può discutere con la segreteria questioni relative a una procedura in corso o indipendenti da qualsiasi procedura. Può invitare a questa discussione uno o più membri della Commissione. 2bis La presidenza prepara, con il direttore e i collaboratori da lui designati, le sedute della Commissione. 3 La Commissione può, in singoli casi, autorizzare il suo presidente a sbrigare diret- tamente casi urgenti o di secondaria importanza (art. 19 cpv. 1 LCart). In casi parti- colarmente urgenti, il competente membro della presidenza può adottare le misure necessarie; la Commissione deve esserne informata immediatamente. 4 Su proposta del direttore, la presidenza stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio degli impiegati della segreteria a partire dalla diciottesima classe di stipen- dio; l’articolo 4 capoverso 3 lettera f è fatto salvo.

10 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

11 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

12 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

13 Abrogato dal n. I dell’O della Commisione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

14 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

15 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

Art. 8 Presidente Il presidente:

a. dirige i dibattiti della Commissione; abis.16 informa la Commissione e all’occorrenza il direttore delle sue attività e di

quelle della presidenza; ater.17 assicura che la Commissione sia informata in modo appropriato e in tempo

utile delle attività della segreteria; b. sorveglia la gestione della segreteria; c.18 assicura il coordinamento tra la Commissione e la segreteria; d. è responsabile delle relazioni con i media.

Art. 9 Decisione relativa ai costi L’organo competente in materia decide anche in merito ai costi.

Sezione 3: Sedute

Art. 10 Convocazione e decisioni 1 La Commissione e la presidenza sono convocate dal presidente. La Commissione deve essere convocata quando quattro membri lo richiedono, indicandone i motivi.19 1bis La Commissione delibera validamente se è presente almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza dei presenti sono esperti indipendenti.20 1ter La Commissione prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità di voti decide il voto del presidente.21 2 La Commissione può prendere decisioni mediante circolazione degli atti, a meno che tre membri della Commissione non chiedano una deliberazione, indicandone i motivi.22 3 Le deliberazioni non sono pubbliche.

16 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

17 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

18 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

19 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

20 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

21 Introdotto dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

22 Nuovo testo giusta n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1Commissione della concorrenza

Art. 1123 Partecipazione del sorvegliante dei prezzi Il sorvegliante dei prezzi partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissio- ne. Egli può anche prendere posizione per scritto o farsi rappresentare dal suo sup- plente.

Capitolo 2: Attività della Commissione Sezione 1: Attività della segreteria

Art. 12 Compiti della segreteria 1 La segreteria prepara gli affari della Commissione, le presenta proposte e ne ese- gue le decisioni. Essa svolge questi compiti in modo autonomo, con riserva delle competenze della Commissione. In particolare essa:

a.24 effettua le inchieste preliminari e informa la presidenza in merito alla chiusu- ra di un’inchiesta preliminare;

b. dirige le operazioni d’inchiesta; c.25 sottopone i fascicoli alla Commissione o, nei casi giusta l’articolo 7 capover-

so 3, alla presidenza, per decisione, con una proposta motivata; d. consiglia i servizi dell’amministrazione e le imprese, fornisce informazioni

su questioni relative alla LCart (art. 23 cpv. 2 LCart) e dà preavvisi confor- memente all’articolo 46 capoverso 1 LCart.

2 Può discutere questioni con la Commissione o la presidenza prima della presenta- zione di una proposta o indipendentemente dalla stessa.26 3 Essa richiama l’attenzione della Commissione quando una proposta secondo il capoverso 1 lettera c implica una pregiudiziale o costituisce un cambiamento di prassi.

Art. 13 Compiti del direttore 1 Il direttore:

a. gestisce gli affari della segreteria ed è responsabile delle sue attività; b. stabilisce, modifica o conclude i rapporti di servizio dei funzionari e degli

impiegati fino alla diciassettesima classe di stipendio; c. organizza i lavori nell’ambito delle priorità stabilite dalla Commissione;

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

d.27 partecipa, con i collaboratori da lui designati, alle deliberazioni della Com- missione concernenti le proposte che vengono ad essa presentate, a meno che la Commissione non decida altrimenti;

dbis.28 informa, con i collaboratori da lui designati, la Commissione e la presiden- za di tutti gli affari di loro competenza nonché, in generale, delle attività della segreteria;

e. disciplina il diritto di firma e designa i collaboratori della segreteria che han- no la competenza di ascoltare i testimoni e di dirigere le audizioni.

2 Il direttore supplente può esercitare tutte le funzioni affidate dal presente regola- mento al direttore quando quest’ultimo ne è impedito.

Art. 14 Informazione interna 1 Il direttore provvede alla circolazione delle informazioni in seno alla Commissione applicando il concetto stabilito da quest’ultima. 2 La segreteria informa gli organi decisionali affinché possano esercitare le loro competenze. 3 Su richiesta, essa fornisce in ogni momento ai membri della Commissione infor- mazioni relative ad affari correnti di competenza della Commissione o della presi- denza.29

Art. 15 Relazioni della segreteria verso l’esterno D’intesa con la presidenza, il direttore assicura i contatti con l’economia, le ammini- strazioni e le autorità straniere in materia di concorrenza nonché, secondo le istru- zioni del presidente, con i media.

Sezione 2: Attività della Commissione e della presidenza30

Art. 16 Decisioni 1 Le decisioni recano la firma del competente membro della presidenza e del diret- tore. 2 Il competente membro della presidenza approva la redazione finale di tutte le decisioni.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

28 Introdotta dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1Commissione della concorrenza

Art. 17 Inchieste preliminari e inchieste 1 La Commissione può aprire un’inchiesta indipendentemente dalle conclusioni dell’inchiesta preliminare condotta dalla segreteria.31 2 I membri della Commissione possono partecipare a tutte le operazioni d’inchiesta condotte dalla segreteria, in particolare all’audizione di testimoni. 3 La Commissione può impartire alla segreteria direttive riguardo a misure d’inchiesta supplementari.32 4 La Commissione o una sua delegazione può sentire essa stessa i partecipanti alla procedura.33

Art. 1834 Avvio della procedura di esame delle concentrazioni di imprese 1 La presidenza esamina se una concentrazione di imprese deve comportare l’avvio di una procedura di esame (art. 32 LCart). 2 Essa, se del caso, propone alla Commissione di avviare tale procedura. In caso d’urgenza, la presidenza stessa avvia tale procedura. 3 La Commissione può decidere di avviare una procedura di esame anche senza la proposta della presidenza.

Art. 1935 Esperti La Commissione e la segreteria possono, in tutte le procedure, ricorrere a esperti.

Art. 20 Concetto d’informazione La Commissione elabora un concetto d’informazione interna.

Capitolo 3: Politica d’informazione, pubblicazioni, contabilità

Art. 21 Politica d’informazione La Commissione stabilisce i principi della sua politica d’informazione. Le decisioni sono di regola pubblicate.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il 14 gen. 2009 e in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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251.1 Cartelli

Art. 22 Comunicazione dell’apertura di un’inchiesta 1 La segreteria pubblica l’apertura di un’inchiesta (art. 28 LCart) nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 2 L’apertura può parimenti essere pubblicata in altri giornali se lo scopo dell’inchie- sta lo esige.

Art. 23 Rapporto annuale 1 Il rapporto annuale è redatto dalla segreteria, esaminato dalla presidenza e appro- vato dalla Commissione. 2 Il rapporto fornisce alle autorità politiche e all’opinione pubblica una panoramica sulle attività svolte in relazione all’applicazione della LCart e della legge federale del 6 ottobre 199536 sul mercato interno.

Art. 24 Contabilità Per quanto attiene alla contabilità, la Commissione è considerata alla stregua di un’unità amministrativa del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca37; quest’ultimo include nel preventivo i costi per il personale e il mate- riale.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 25 Abrogazione del diritto previgente Il regolamento della Commissione dei cartelli del 24 febbraio 198638 è abrogato.

Art. 2639

Art. 27 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1996.

36 RS 943.02 37 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione

dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

38 [RU 1986 977] 39 Abrogato dal n. I dell’O della Commissione del 15 dic. 2008, approvata dal CF il

14 gen. 2009 e con effetto dal 1° feb. 2009 (RU 2009 355).

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