Propiedad intelectual Formación en PI Respeto por la PI Divulgación de la PI La PI para... La PI y… La PI en… Información sobre patentes y tecnología Información sobre marcas Información sobre diseños industriales Información sobre las indicaciones geográficas Información sobre las variedades vegetales (UPOV) Leyes, tratados y sentencias de PI Recursos de PI Informes sobre PI Protección por patente Protección de las marcas Protección de diseños industriales Protección de las indicaciones geográficas Protección de las variedades vegetales (UPOV) Solución de controversias en materia de PI Soluciones operativas para las oficinas de PI Pagar por servicios de PI Negociación y toma de decisiones Cooperación para el desarrollo Apoyo a la innovación Colaboraciones público-privadas Herramientas y servicios de IA La Organización Trabajar con la OMPI Rendición de cuentas Patentes Marcas Diseños industriales Indicaciones geográficas Derecho de autor Secretos comerciales Academia de la OMPI Talleres y seminarios Observancia de la PI WIPO ALERT Sensibilizar Día Mundial de la PI Revista de la OMPI Casos prácticos y casos de éxito Novedades sobre la PI Premios de la OMPI Empresas Universidades Pueblos indígenas Judicatura Recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales Economía Igualdad de género Salud mundial Cambio climático Política de competencia Objetivos de Desarrollo Sostenible Tecnologías de vanguardia Aplicaciones móviles Deportes Turismo PATENTSCOPE Análisis de patentes Clasificación Internacional de Patentes ARDI - Investigación para la innovación ASPI - Información especializada sobre patentes Base Mundial de Datos sobre Marcas Madrid Monitor Base de datos Artículo 6ter Express Clasificación de Niza Clasificación de Viena Base Mundial de Datos sobre Dibujos y Modelos Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales Base de datos Hague Express Clasificación de Locarno Base de datos Lisbon Express Base Mundial de Datos sobre Marcas para indicaciones geográficas Base de datos de variedades vegetales PLUTO Base de datos GENIE Tratados administrados por la OMPI WIPO Lex: leyes, tratados y sentencias de PI Normas técnicas de la OMPI Estadísticas de PI WIPO Pearl (terminología) Publicaciones de la OMPI Perfiles nacionales sobre PI Centro de Conocimiento de la OMPI Informes de la OMPI sobre tendencias tecnológicas Índice Mundial de Innovación Informe mundial sobre la propiedad intelectual PCT - El sistema internacional de patentes ePCT Budapest - El Sistema internacional de depósito de microorganismos Madrid - El sistema internacional de marcas eMadrid Artículo 6ter (escudos de armas, banderas, emblemas de Estado) La Haya - Sistema internacional de diseños eHague Lisboa - Sistema internacional de indicaciones geográficas eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediación Arbitraje Determinación de expertos Disputas sobre nombres de dominio Acceso centralizado a la búsqueda y el examen (CASE) Servicio de acceso digital (DAS) WIPO Pay Cuenta corriente en la OMPI Asambleas de la OMPI Comités permanentes Calendario de reuniones WIPO Webcast Documentos oficiales de la OMPI Agenda para el Desarrollo Asistencia técnica Instituciones de formación en PI Apoyo para COVID-19 Estrategias nacionales de PI Asesoramiento sobre políticas y legislación Centro de cooperación Centros de apoyo a la tecnología y la innovación (CATI) Transferencia de tecnología Programa de Asistencia a los Inventores (PAI) WIPO GREEN PAT-INFORMED de la OMPI Consorcio de Libros Accesibles Consorcio de la OMPI para los Creadores WIPO Translate Conversión de voz a texto Asistente de clasificación Estados miembros Observadores Director general Actividades por unidad Oficinas en el exterior Ofertas de empleo Adquisiciones Resultados y presupuesto Información financiera Supervisión
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Leyes Tratados Sentencias Consultar por jurisdicción

Suiza

CH366

Atrás

Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione (stato 1° gennaio 2017)

 RS 232.141

1

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI1)

del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 35b, 40d capoverso 5, 40e capoverso 5, 50a capoverso 4, 56 capoverso 3, 59c capoverso 4, 65, 140l e 141 della legge del 25 giugno 19542 sui brevetti (legge); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI),4

ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo primo: Rapporti con l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale5

Art. 16 Competenza 1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla legge.7 2 L’esecuzione degli articoli 86a–86k della legge e degli articoli 112–112f della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle dogane.8

Art. 29 Data di presentazione degli invii postali Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

RU 1977 2171 1 Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 2 RS 232.14 3 RS 172.010.31 4 Nuovo testo giusta l’art. 19 dell’O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore

dal 1° set. 2008 (RU 2008 3595). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

232.141

Proprietà industriale

2

232.141

Art. 310 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI. 3 La firma sulla richiesta di concessione del brevetto (art. 24) o del certificato (art. 127c) non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 4 Lingua 1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.11 2 La lingua ufficiale scelta dal depositante12 al momento del deposito costituisce la lingua della procedura. 3 La lingua scelta inizialmente per la redazione degli atti tecnici sarà mantenuta. Modificazioni apportate agli atti tecnici in un’altra lingua non saranno accolte. Ciò vale pure per la rinuncia parziale (art. 24 della legge). 4 Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura, l’IPI può esigere una traduzione in questa lingua. 5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale. Sono riservati gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3 e 75 capoverso 4.13 6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l’IPI può richiederne l’attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L’IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.14 7 Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 della legge), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 della legge) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1ter della legge), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l’IPI assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.15

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

3

232.141

Art. 4a16 Comunicazione elettronica 1 L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 4b17 Prove 1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove. 2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabilisce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 5 Pluralità di richiedenti 1 Le persone che sono contitolari di una domanda di brevetto devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un mandatario comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.18

Art. 619

Art. 720

Capitolo 2: Rappresentanza

Art. 821

Art. 8a22 1 Se un depositante o un titolare del brevetto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.

16 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 19 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1122). Abrogato dal n. I

dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 20 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Abrogato dal n. I dell’O

del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4483). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Proprietà industriale

4

232.141

2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 93 la persona autoriz- zata dal depositante o dal titolare del brevetto a presentare a suo nome tutte le di- chiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla legge o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicita- mente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.Art. 923

Capitolo 3: Termini

Art. 1024 Computo 1 ...25 2 Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.26 3 Quando un termine ha inizio con una data di priorità e qualora più priorità siano rivendicate, è decisiva la data di priorità più remota.

Art. 11 a 1327

Art. 1428 Proseguimento della procedura 1 È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta dei termini:

a. per l’esecuzione di una firma mancante (art. 3); b. per l’inoltro e la correzione delle dichiarazioni di priorità (art. 39 cpv. 2 e 3,

39a cpv. 2 e 3); c. per il deposito di materiale biologico e per l’indicazione del numero del

deposito (art. 45b e 45d); d. nel quadro dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo alla

forma (art. 46–52); e. per il pagamento della tassa di ricerca (art. 53); f. per il pagamento della tassa di rivendicazione (art. 53a cpv. 1 e 61a cpv. 2); g. per la richiesta di rinvio dell’esame relativo al contenuto (art. 62 cpv. 1 e 3,

62a cpv. 1);

23 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 25 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 27 Abrogati dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

5

232.141

h. per il pagamento delle tasse di trasmissione, di ricerca e internazionali (art. 121 e 122);

i. per la richiesta di esecuzione di una ricerca di tipo internazionale (art. 126 cpv. 2);

j. per la richiesta di restituzione delle tasse annuali (art. 127m cpv. 6); k.29 per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 6 cpv. 2 dell’O dell’IPI

del 14 giugno 201630 sulle tasse, OTa-IPI). l.31 ...

2 Se una delle condizioni per il proseguimento della procedura non è soddisfatta, la richiesta di proseguimento della procedura è respinta.32

Art. 15 Reintegrazione nello stato anteriore. a. Forma e contenuto della domanda

1 La domanda di reintegrazione nello stato anteriore (art. 47 della legge) contiene l’indicazione dei fatti sui quali è fondata la medesima. Entro il termine per l’inoltro della domanda di reintegrazione l’atto omesso deve essere interamente eseguito. Se una di queste condizioni non è soddisfatta, la domanda di reintegrazione non è presa in considerazione.33 2 La tassa34 di reintegrazione deve essere pagata.35

Art. 16 b. Esame della domanda 1 Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presenta- zione della domanda, l’IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.36 2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l’IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l’IPI respinge la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare entro un termine adeguato delle osservazioni sul rifiuto previsto.37 3 Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può essere restituita al depositante.38

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

30 RS 232.148 31 Abrogata dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 34 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

Proprietà industriale

6

232.141

Capitolo 4: Tasse

Art. 1739 Ordinanza sulle tasse L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le modalità di pagamento sono stabiliti nella OTa-IPI40.

Art. 17a41 Generi di tasse42 1 Per ottenere o mantenere in vigore il brevetto, devono essere pagate le tasse seguenti:43

a.44 la tassa di deposito; b.45 la tassa di rivendicazione; c.46 la tassa di esame; d.47 … e.48 le tasse annuali.

2 …49

Art. 1850 Tasse annuali a. Esigibilità in generale

1 Le tasse annuali per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto devono essere pagate anticipatamente ciascun anno a contare dall’inizio del quarto anno dopo il deposito.51 2 Le tasse annuali scadono l’ultimo giorno del mese in cui la data di deposito è stata attribuita alla domanda di brevetto.52 3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla scadenza è riscossa una soprattassa.53

39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

40 RS 232.148 41 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 47 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 49 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 1305). 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

7

232.141

Art. 18a54 b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto

1 Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l’articolo 57 della legge. 2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 della legge) l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito del brevetto iniziale. 3 Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa.

Art. 18b55 c. Inosservanza del termine di pagamento 1 Una domanda di brevetto per la quale non è stato pagato in tempo una tasse annuale esigibile è respinta; un brevetto per il quale non è stato pagato in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro. 2 L’IPI cancella il brevetto con effetto alla data della scadenza della tassa annuale non pagata; se è rilasciato soltanto dopo questa data, il brevetto è cancellato con effetto alla data del suo rilascio. Il titolare è avvisato dell’avvenuta cancellazione.

Art. 18c56 d. Pagamento anticipato 1 Le tasse annuali possono essere pagate al più presto due mesi innanzi alla scadenza. 2 Se cancella un brevetto, l’IPI restituisce la tassa annuale non ancora scaduta.

Art. 18d57 e. Richiamo di pagamento L’IPI attira l’attenzione del depositante o del titolare del brevetto sulla scadenza di una tassa annuale e gli indica la scadenza del termine di pagamento e le conseguenze dell’inosservanza di detto termine. A domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI può, in alternativa, indirizzare avvisi a terzi che effettuano regolar- mente i pagamenti per conto del depositante o del titolare del brevetto. All’estero non viene spedito alcun avviso.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

54 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

55 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

56 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

57 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Proprietà industriale

8

232.141

Art. 1958 Cancellazione del brevetto La cancellazione di un brevetto è esente da tasse.

Art. 19a59

Art. 20 Restituzione 1 Qualora una domanda sia ritirata o respinta nella sua totalità, l’IPI restituisce le tasse seguenti:60

a.61 qualsiasi tassa annuale pagata in anticipo, non ancora scaduta; b.62 … c.63 la tassa di ricerca alle condizioni previste nell’articolo 54 capoverso 4; d.64 la tassa di esame, nella misura in cui l’IPI non ha ancora iniziato l’esame re-

lativo al contenuto. 2 Se un brevetto per il quale non è stata pagata in tempo una tassa annuale esigibile è cancellato dal registro, la tassa annuale è rimborsata.65

Titolo secondo: Domanda di brevetto Capitolo primo: Generalità

Art. 2166 Documenti richiesti Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:

a. la richiesta di rilascio del brevetto; b. la descrizione dell’invenzione; c. almeno una rivendicazione; d. i disegni ai quali si riferisce la domanda; e. l’estratto;

58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

59 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 62 Abrogata dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629). 63 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 64 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 65 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

9

232.141

f. la menzione dell’inventore; g. se è il caso, il documento di priorità

Art. 22 Correzione di errori 1 Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti possono essere corretti su richiesta o d’ufficio; sono fatti salvi gli articoli 37 e 52.67 2 La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.

Capitolo 2: Richiesta di concessione del brevetto

Art. 2368 Forma 1 La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’IPI. 2 Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.69

Art. 24 Contenuto 1 La richiesta deve contenere le indicazioni seguenti:

a. l’istanza di concessione di un brevetto; b. il titolo dell’invenzione (art. 26 cpv. 1); c. il cognome e il nome o la ditta, il domicilio o la sede nonché l’indirizzo del

depositante; d.70 un elenco degli atti presentati; e.71 …

2 La richiesta deve inoltre contenere: a.72 se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera, il suo

recapito in Svizzera; abis.73 se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed

eventualmente il suo recapito in Svizzera;

67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

69 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 70 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 71 Abrogata dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 73 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Proprietà industriale

10

232.141

b. se vi sono più richiedenti, la designazione del destinatario; c.74 se si tratta di una domanda divisa, la designazione della domanda come tale, il

numero della domanda anteriore e la data di deposito rivendicata; d. se è rivendicata una priorità, la dichiarazione di priorità (art. 39); e. se è invocata un’immunità derivante da una esposizione, la dichiarazione rela-

tiva a tale immunità (art. 44).

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 25 In generale 1 La descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio. 2 ...75 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.76 I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato. 4 Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resi- stente, nel formato A4 (29, 7 cm x 21 cm). 5 Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm. 6 Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe. 7 Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l’interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile. 8 La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni. 9 Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 23 novembre 199477 sulle unità; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.78 10 Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comune- mente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di bre- vetto devono essere uniformi.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

75 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 77 RS 941.202 78 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013

(RU 2012 7193).

O sui brevetti

11

232.141

11 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.79

Art. 26 Descrizione 1 La descrizione comincia con un titolo che dia una designazione tecnica chiara e concisa dell’invenzione. Il titolo non deve contenere alcuna denominazione di fanta- sia. Il titolo definitivo è stabilito d’ufficio.80 2 …81 3 L’introduzione descrive le caratteristiche fondamentali dell’invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione.82 4 La descrizione conterrà un’enumerazione delle figure rappresentate nei disegni e indicherà brevemente il contenuto di ogni figura. 5 Essa deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell’invenzione, a meno che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo. 6 Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare esplicitamente in che modo l’oggetto dell’invenzione può essere utilizzato industrialmente. 7 e 8 …83

Art. 2784 Elenco della sequenza 1 Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto con- formemente all’allegato C alle disposizioni amministrative del Trattato di coopera- zione del 19 giugno 197085 in materia di brevetti (PCT). 2 L’elenco della sequenza prodotto dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.

Art. 28 Disegni86 1 La superficie utile dei fogli che contengono i disegni non deve eccedere 26,2 cm × 17 cm, né essere inquadrata.

79 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 81 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 82 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 83 Abrogati dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 85 RS 0.232.141.1 86 RU 1978 74

Proprietà industriale

12

232.141

2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere pubblicati così come sono ed essere adatti alla riproduzione elettronica.87 3 Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici. 4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riprodu- zione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.88 Nei casi in cui figura su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente; di regola non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. 5 Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono essere semplici e chiari.89 6 I segni di riferimento utilizzati nei disegni devono corrispondere a quelli usati nella descrizione o nelle rivendicazioni. 7 Ove occorra, gli elementi di una figura possono essere rappresentati su più fogli a condizione che si possa costituire comodamente la figura ponendo i fogli uno accanto all’altro. 8 Le diverse figure devono essere nettamente separate le une dalle altre, ma disposte senza spreco di spazio. Esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli. 9 I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile e sono espressi nella lingua della domanda.90

Art. 29 Rivendicazioni 1 Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione. 2 Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.91 3 Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico. 4 Di regola esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in par- ticolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte … della descrizione» o «come illustrato nella figura … dei disegni». 5 I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell’in- venzione, saranno riportati, tra parentesi, nelle rivendicazioni, se in tal modo è facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non limitano le rivendicazioni.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

90 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

O sui brevetti

13

232.141

6 Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.

Art. 3092 Rivendicazioni indipendenti 1 Qualora la domanda di brevetto contenga parecchie rivendicazioni indipendenti, di uguale categoria o di categorie differenti (art. 52 della legge), il legame tecnico che esprime il concetto inventivo generale deve apparire da queste stesse rivendicazioni. 2 Questa condizione è segnatamente ritenuta soddisfatta se la domanda di brevetto contiene una delle combinazioni seguenti di rivendicazioni indipendenti:

a. oltre ad una prima rivendicazione per un procedimento: una rivendicazione per un mezzo d’esecuzione di detto procedimento, una rivendicazione per il prodotto che ne risulta e una rivendicazione sia per un’applicazione di detto procedimento, sia per un’utilizzazione di questo prodotto;

b.93 oltre ad una prima rivendicazione per un prodotto o per un dispositivo: una rivendicazione per un procedimento di fabbricazione di detto prodotto o dispositivo, una rivendicazione per un mezzo d’esecuzione di questo proce- dimento e una rivendicazione per un’utilizzazione di detto prodotto o dispo- sitivo.

c.94 …

Art. 3195 Rivendicazioni dipendenti 1 Qualsiasi rivendicazione dipendente deve riferirsi ad almeno una rivendicazione precedente e contenere le caratteristiche che contraddistinguono la forma speciale d’esecuzione, oggetto di questa rivendicazione. 2 Una rivendicazione dipendente può riferirsi a più rivendicazioni precedenti, purché le enumeri in modo chiaro ed esaustivo. 3 Tutte le rivendicazioni dipendenti devono essere raggruppate in modo chiaro.

Art. 31a96 Tassa di rivendicazione Ciascuna domanda di brevetto può contenere dieci rivendicazioni esenti da tassa; per ciascuna ulteriore rivendicazione deve essere pagata una tassa di rivendicazione.

Art. 32 Forma e contenuto dell’estratto 1 L’estratto deve contenere l’informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.97

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

94 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 95 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987

(RU 1986 1448). 96 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Proprietà industriale

14

232.141

2 L’estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utiliz- zazioni principali dell’invenzione.98 3 Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, una delle medesime almeno deve figurare nell’estratto; i suoi simboli devono essere spiegati.99 4 Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, uno dei medesimi almeno deve essere designato per essere ripreso nell’estratto; i segni di riferimento più importanti di questo disegno devono figurare nell’estratto.100 5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.101 6 L’estratto non conterrà più di centocinquanta parole.

Art. 33 Estratto definitivo 1 Il contenuto definitivo dell’estratto è stabilito d’ufficio.102 2 …103

Capitolo 4: Menzione dell’inventore

Art. 34104 Forma 1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.105 2 La menzione dell’inventore non è necessaria, se la domanda contiene le indicazioni di cui al capoverso 1.

97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

98 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 103 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

O sui brevetti

15

232.141

Art. 35 Termine 1 Se la menzione dell’inventore non è stata presentata contemporaneamente alla richiesta, essa può ancora essere presentata entro sedici mesi a decorrere dalla data di deposito o dalla data di priorità. 2 Al depositante che presenta una domanda divisa (art. 57 della legge), l’IPI assegna un termine di due mesi per presentare la menzione dell’inventore, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi. 3 L’IPI respinge la domanda di brevetto se la menzione dell’inventore non è stata presentata in tempo utile.

Art. 36106

Art. 37 Rettifica 1 Il depositante o il titolare del brevetto può domandare la rettifica della menzione dell’inventore. A questa domanda deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore.107 2 Se la persona designata a torto come inventore è già menzionata nelle pubblicazioni dell’IPI o iscritta nel registro dei brevetti, la rettifica sarà pure registrata e pubblica- ta.108 3 Una volta presentata, la menzione dell’inventore non viene più restituita.

Art. 38 Rinuncia alla menzione 1 Una rinuncia dell’inventore ad essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell’IPI è presa in considerazione solo se il depositante presenta all’IPI una dichiarazione di rinuncia dell’inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.109 2 La dichiarazione deve contenere il numero del deposito, deve essere datata e prov- vista della firma dell’inventore.110 3 Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.111

106 Abrogato dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, con effetto dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

Proprietà industriale

16

232.141

4 Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa alle prescrizioni, essa e la menzione dell’inventore sono classate a parte. L’esistenza di questi documenti è menzionata nell’incarto.112

Capitolo 5: Priorità e immunità derivata da un’esposizione Sezione 1: Priorità

Art. 39113 Dichiarazione di priorità 1 La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:

a. la data del primo deposito; b. lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito; c. il numero del primo deposito.

2 La dichiarazione di priorità deve essere presentata unitamente alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è osservato il diritto di priorità si estingue. 3 Il depositante può correggere la dichiarazione di priorità entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata o, se la correzione comporta il differimento di tale data, entro 16 mesi dalla prima data di priorità corretta, se questo termine di 16 mesi scade prima; la correzione può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito.

Art. 39a114 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna 1 Per la dichiarazione di priorità basta l’indicazione del numero del primo deposito nella richiesta di rilascio del brevetto. 2 La dichiarazione di priorità può essere presentata entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se il termine non è osservato il diritto di priorità si estingue. 3 L’articolo 39 capoverso 3 è applicabile.

Art. 40 Documento di priorità 1 Il documento di priorità comprende:

a. una copia degli atti tecnici del primo deposito la cui conformità con gli atti originali è attestata dalle autorità presso le quali è avvenuto detto primo deposito;

b. l’attestazione di dette autorità relativa alla data del primo deposito. 2 ...115

112 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 114 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

O sui brevetti

17

232.141

3 Se il documento di priorità deve servire a più domande di brevetto, è sufficiente presentarlo per una domanda e riferirsi per tempo ad esso per le altre. La referenza al documento di priorità ha gli stessi effetti della produzione dello stesso. 4 Il documento di priorità deve essere presentato entro sedici mesi a decorrere dalla data di priorità. Se il termine non è osservato, il diritto di priorità si estingue.116 5 L’attestazione citata al capoverso 1 lettera a non è necessaria quando il primo deposito è stato fatto in uno Stato che accorda la reciprocità alla Svizzera o con effetto per un tale Stato; è riservato il diritto dell’IPI di esigere l’attestazione ai fini dell’esame relativo al contenuto. 5bis Non è necessario produrre un documento di priorità e, all’occorrenza, una tradu- zione in una lingua ufficiale in virtù dei capoversi 1 e 2, se questi documenti sono a disposizione dell’IPI in una collezione digitale di dati approvata dallo stesso a tal fine.117 6 Se per un deposito di brevetto è richiesta la priorità interna, l’indicazione del numero del primo deposito ha il medesimo effetto della presentazione del documento di priorità.118

Art. 41 Atti di priorità complementari Se dal documento di priorità risulta che il deposito sul quale si basa la priorità riven- dicata costituisce solo parzialmente un primo deposito nel senso della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883119, per la protezione della proprietà industriale, l’IPI può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.

Art. 42 Priorità multiple 1 Se più invenzioni, oggetto di singole domande di protezione, sono raggruppate in Svizzera in una sola domanda di brevetto, possono essere presentate, alle condizioni previste all’articolo 17 della legge, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i depositi. 2 Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.120

Art. 43 Priorità in caso di domande divise 1 In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 della legge) una priorità rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.121

115 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 3660). 117 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 118 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 119 RS 0.232.01/.04 120 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 121 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

Proprietà industriale

18

232.141

2 Qualora siano state rivendicate più priorità (art. 42), il depositante deve specificare quali sono le priorità che valgono per la domanda divisa. 3 L’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per presentare il documento di priorità (art. 40), se il termine previsto all’articolo 40 capoverso 4 non scade più tardi. 4 I capoversi 1 e 2 sono applicabili anche in caso di rivendicazione della priorità interna.122

Art. 43a123 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera 1 Su richiesta, l’IPI rilascia un documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente (art. 46d). 2 L’IPI rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può essere modificata secondo l’articolo 46c capoversi 2 e 5.

Sezione 2: Immunità derivata da un’esposizione

Art. 44 Dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione 1 La dichiarazione concernente l’immunità derivata da una esposizione (art. 7b lett. b della legge) comprende le seguenti indicazioni:

a. la designazione esatta dell’esposizione; b. una dichiarazione relativa alla presentazione effettiva dell’invenzione.

2 Essa deve essere presentata unitamente alla richiesta di concessione del brevetto: in caso contrario, l’immunità derivata dall’esposizione si estingue. 3 L’articolo 43 capoversi 1 e 2 si applica per analogia in caso di domande divise.

Art. 45 Atti richiesti 1 Gli atti relativi all’immunità derivata da un’esposizione devono essere consegnati entro quattro mesi dalla data di deposito. 2 Questi atti devono essere stati rilasciati dall’autorità competente durante l’esposi- zione e devono contenere le seguenti indicazioni:

a. un’attestazione secondo la quale l’invenzione è stata effettivamente esposta; b. il giorno d’apertura dell’esposizione; c. il giorno della prima divulgazione dell’invenzione, se essa non coincide con il

giorno d’apertura;

122 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 123 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I

dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

O sui brevetti

19

232.141

d. un atto, autenticato da parte dell’autorità suddetta, che permetta di identificare l’invenzione.

3 Se questi atti non sono redatti né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue. 4 L’articolo 43 capoverso 3 si applica per analogia in caso di domande divise.

Capitolo 6:124 Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale

Art. 45a 1 La fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale ai sensi dell’articolo 49a della legge deve essere menzionata nella descrizione dell’invenzione. 2 Sono in particolare considerate fonte in virtù del capoverso 1:

a. il Paese fornitore di risorse genetiche ai sensi degli articoli 2 e 15 della Convenzione del 5 giugno 1992125 sulla diversità biologica;

b. il sistema multilaterale ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 del Trattato internazionale del 3 novembre 2001 126 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura;

c. le comunità indigene e locali ai sensi dell’articolo 8 lettera j della Conven- zione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

d. il Paese di origine delle risorse genetiche ai sensi dell’articolo 2 della Con- venzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica;

e. le fonti ex situ come ad esempio i giardini botanici o le banche genetiche; f. la letteratura scientifica.

Capitolo 7:127 Deposito di materiale biologico

Art. 45b Obbligo di deposito Se concerne un materiale biologico, o ha per oggetto la produzione o l’impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in maniera tale da consentire ad un esperto nel ramo di attuarla, un’invenzione è con- siderata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a della legge unicamente se:

a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un’autorità di deposito abilitata;

124 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 125 RS 0.451.43 126 RS 0.910.6 127 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Proprietà industriale

20

232.141

b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e

c. la domanda, al momento del deposito, contiene l’autorità di deposito e il numero del deposito.

Art. 45c Autorità di deposito abilitate 1 Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 1977128 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest). 2 L’IPI può riconoscere altre istituzioni quali autorità di deposito, nella misura in cui siano in grado di garantire una corretta conservazione e consegna di campioni con- formemente alla presente ordinanza e siano indipendenti dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale sotto il profilo giuridico, economico e organizza- tivo. 3 L’IPI tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.

Art. 45d Inoltro ulteriore del numero del deposito 1 Se la domanda di brevetto può essere attribuita al materiale biologico depositato, il numero del deposito può essere inoltrato ulteriormente entro 16 mesi dalla data di deposito o, se è stata rivendicata una priorità, dalla data di priorità. 2 Il termine per l’inoltro ulteriore scade, tuttavia, al più tardi un mese dopo che il depositante ha ricevuto la notifica relativa al diritto di consultazione dell’inserto o al momento della richiesta di pubblicazione anticipata del deposito.

Art. 45e Messa a disposizione del materiale biologico depositato 1 Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell’autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni (art. 45f), a partire dalla data di deposito, per l’intera durata di conservazione in virtù dell’arti- colo 45h. 2 Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi se necessario in virtù dell’articolo 45i. 3 Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato in virtù dei capoversi 1 e 2.

Art. 45f Accesso al materiale biologico 1 L’autorità di deposito rende accessibile il materiale biologico depositato e ne consegna un campione a chiunque lo richieda.

128 RS 0.232.145.1

O sui brevetti

21

232.141

2 La richiesta di accesso al materiale biologico deve essere presentata all’IPI. L’IPI trasmette una copia della richiesta all’autorità di deposito e al depositante o al titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche a chi lo ha effettuato. 3 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 60) sono autorizzati ad ottenere dei campioni:

a. chi ha effettuato il deposito di materiale; b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti

derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

c. le persone che dimostrano di avere l’autorizzazione di chi ha effettuato il deposito di materiale.

4 Dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda i campioni sono consegnati a chiunque ne faccia domanda. Fino al rilascio del brevetto per cui il materiale biolo- gico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al materiale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante. 5 In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto per cui il materiale biologico depositato è stato messo a disposizione in virtù dell’articolo 45e, l’accesso al mate- riale depositato conformemente ai capoversi 3 e 4 viene limitato, su richiesta di chi ha effettuato il deposito di materiale, ad un perito indipendente designato dal depositante per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di bre- vetto. 6 Le richieste di chi ha effettuato il deposito di materiale in virtù dei capoversi 4 e 5 devono essere presentate all’IPI al più tardi 17 mesi dalla data di deposito o di priorità. 7 Può essere designata quale perito ogni persona fisica:

a. riconosciuta tali dall’IPI; b. scelta di comune accordo dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di

materiale.

Art. 45g Dichiarazione d’impegno 1 Per accedere a un campione, il depositante deve impegnarsi nei confronti del depositante o del titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche nei confronti di chi lo ha effettuato, per la durata dell’effetto dei diritti di esclusione applicabili al materiale biologico depositato, a non mettere i campioni di materiale biologico depositato o di materiale derivante a disposizione di terzi, e di non utilizzarli se non a scopi di sperimentazione. 2 Il depositante o il titolare del brevetto e, se il deposito di materiale è stato effettuato da terzi, anche chi lo ha effettuato, possono rinunciare a chiedere al depositante una tale dichiarazione d’impegno.

Proprietà industriale

22

232.141

3 Se un campione è consegnato a un esperto indipendente, egli deve dichiarare di impegnarsi ai sensi del capoverso 1. Nei confronti dell’esperto il depositante è considerato un terzo ai sensi del capoverso 1. 4 L’impegno a utilizzare il materiale biologico esclusivamente a scopi di sperimen- tazione non vale nella misura in cui il depositante utilizzi il materiale in base a una licenza obbligatoria.

Art. 45h Durata di conservazione Il materiale biologico depositato deve essere conservato per cinque anni dall’ultima richiesta di consegna di un campione, ma per almeno cinque anni dopo la scadenza della durata di protezione legale massima di qualsivoglia diritto di esclusione valido per il materiale biologico depositato.

Art. 45i Nuovo deposito 1 Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l’autorità di depo- sito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest’ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest129. 2 Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità di deposito. 3 Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato inizialmente. 4 Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

Art. 45j Deposito secondo il Trattato di Budapest In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest130, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d’impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d’esecuzione del 28 aprile 1977131 del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei micror- ganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

129 RS 0.232.145.1 130 RS 0.232.145.1 131 RS 0.232.145.11

O sui brevetti

23

232.141

Titolo terzo: Esame della domanda Capitolo primo:132 Esame al momento del deposito ed esame relativo alla forma

Art. 46 Data di deposito 1 È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

a. un’indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto; b. informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e c. una descrizione dell’invenzione o un riferimento a una domanda di brevetto

anteriore. 2 La comunicazione che contiene un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale o in inglese. La descrizione dell’invenzione in virtù del capoverso 1 lettera c può essere redatta in un’altra lingua. 3 Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve:

a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l’autorità presso cui è stata depositata;

b. essere redatto in una lingua ufficiale o in inglese; c. indicare che sostituisce la descrizione dell’invenzione e gli eventuali disegni.

4 Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. È fatto salvo l’articolo 50 capoverso 4. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposizione dell’IPI in una collezione elet- tronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’IPI in una lingua ufficiale.

Art. 46a Esame al momento del deposito 1 Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano almeno le condizioni dell’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c, all’occorrenza in relazione con l’articolo 46 capoverso 3, l’IPI non entra nel merito della domanda.133 2 Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell’articolo 46, l’IPI co- munica i difetti al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni ne- cessarie per contattarlo. Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal

132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Proprietà industriale

24

232.141

deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 Se dopo la scadenza del termine secondo il capoverso 2 non sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 46, l’IPI non entra nel merito della domanda.134 L’IPI ne informa il depositante indicando i motivi e gli rinvia i documenti depositati, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 46b Certificato di deposito 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, l’IPI rilascia al depositante un certificato di deposito. 2 Se la data di deposito ai sensi dell’articolo 46c capoversi 2 e 5 è modificata ulte- riormente, l’IPI ne informa il depositante.

Art. 46c Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti 1 Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 2 È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data ulteriore in virtù dell’articolo 46 capoverso 1. 3 In deroga al capoverso 2 il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda sia la data di cui all’articolo 46 capoverso 1 se:

a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;

b. i documenti depositati si riferiscono alla domanda di brevetto anteriore; e c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale o in inglese e indica che il

contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda. 4 Il depositante deve presentare la richiesta di cui al capoverso 3 entro il termine secondo il capoverso 1 e indicare dove si trovano nella domanda anteriore le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti. Entro lo stesso termine deve inoltre presentare una copia della domanda anteriore e, se questa non è redatta in una lingua ufficiale, una traduzione in una lingua ufficiale. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale non sono necessarie se sono a disposi- zione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se tali documenti sono stati presentati presso l’IPI in una lingua ufficiale. 5 Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’IPI (art. 46b), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

O sui brevetti

25

232.141

Art. 46d Atti tecnici depositati inizialmente Gli atti tecnici depositati alla data di deposito o a cui si riferisce la domanda di bre- vetto valgono come atti tecnici depositati inizialmente.

Art. 46e Domanda divisa Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b della legge, l’IPI ammette che la data di deposito rivendicata sussiste di buon diritto, fino a che l’esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente.

Art. 47 Esame relativo alla forma Oltre alle condizioni per l’attribuzione della data di deposito, l’IPI esamina:

a.135 se deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 48); b. se una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione di bre-

vetto e un estratto sono stati depositati in tempo e sono conformi alle dispo- sizioni (art. 48a–48c);

c. se una menzione dell’inventore è stata presentata (art. 48d); d. se la tassa di deposito è stata pagata (art. 49); e. se gli atti tecnici sono conformi alle disposizioni diverse da quelle inerenti al

loro contenuto (art. 50).

Art. 48136 Recapito in Svizzera 1 Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è invitato dall’IPI a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 della legge) di un mandatario. 2 Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48a Richiesta di rilascio di un brevetto 1 Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 23) o se la richiesta non soddisfa le disposizioni (art. 24), l’IPI invita il depositante a rimediare ai difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo. 2 Il depositante può rimediare al difetto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depo- sitata la prima parte.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Proprietà industriale

26

232.141

Art. 48b Rivendicazioni 1 Se il depositante non ha presentato alcuna rivendicazione e se la domanda di bre- vetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell’articolo 46 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l’IPI invita il depositante a presentare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per con- tattarlo. 2 Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

Art. 48c Estratto 1 Se il depositante non ha presentato un estratto, l’IPI lo invita a presentarne uno entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 2 Il depositante può presentare l’estratto entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte. 3 In caso di inosservanza del termine di cui al capoverso 2 e se la domanda di brevetto non è stata respinta per altri motivi, l’IPI redige un estratto previo rimborso delle spese. 4 L’Istituto stabilisce d’ufficio il contenuto dell’estratto per la pubblicazione della domanda di brevetto.

Art. 48d137 Menzione dell’inventore Se il depositante non ha menzionato un inventore, l’IPI invita il depositante a pre- sentare la menzione dell’inventore entro il termine di cui all’articolo 35.

Art. 49 Tassa di deposito 1 Se il depositante non ha pagato la tassa di deposito, l’IPI lo invita a pagarla entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni ne- cessarie per contattarlo.138 2 Il depositante può pagare la tassa di deposito entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

O sui brevetti

27

232.141

Art. 50 Difetti di forma degli atti tecnici 1 Durante l’esame degli atti tecnici l’IPI verifica se:139

a. sono state presentate le traduzioni necessarie (art. 4); b. è stato depositato il numero di esemplari prescritto (art. 25 cpv. 2); c.140 è stata rispettata la presentazione richiesta (art. 25 cpv. 1 e 3–11, e art. 28).

2 Se gli atti tecnici non rispettano le disposizioni, l’IPI invita il depositante a rimediare ai difetti rilevati entro il termine di cui al capoverso 3, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. 3 Il depositante può rimediare ai difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depo- sitata la prima parte. 4 Se gli atti tecnici di un primo deposito svizzero sono redatti in inglese, ma per il resto soddisfano le disposizioni, l’IPI può assegnare un termine di 16 mesi a partire dalla data di deposito o di priorità entro il quale può essere presentata una traduzione in una lingua ufficiale.

Art. 51 Modifica degli atti tecnici 1 Dopo l’attribuzione della data di deposito, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto sono accettate solo le modifiche degli atti tecnici richieste dall’IPI o autorizzate dalla presente ordinanza. 2 Entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità il depositante può modificare una volta le rivendicazioni di sua iniziativa. Entro lo stesso termine il depositante deve presentare una versione corretta delle rivendicazioni modificate. 3 L’IPI restituisce al depositante le modifiche degli atti tecnici presentate in deroga ai capoversi 1 e 2.

Art. 52 Esame di altri atti 1 L’IPI invita il depositante a correggere le irregolarità alle quali è possibile rimediare, contenute in dichiarazioni di priorità o in documenti di priorità consegnati tempesti- vamente. Se il depositante non dà seguito all’invito, il diritto di priorità si estingue.141 2 Il capoverso 1 è applicabile per analogia alla dichiarazione e agli atti concernenti l’immunità derivata da un’esposizione (art. 44 e 45).

139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

Proprietà industriale

28

232.141

Capitolo 2:142 Rapporto sullo stato della tecnica Sezione 1: Su richiesta del depositante

Art. 53 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Previo pagamento di una tassa di ricerca il depositante può chiedere all’IPI di elaborare un rapporto sullo stato della tecnica entro 14 mesi dalla data di deposito o, se è rivendicata una priorità, dalla data di priorità. Se questo termine non è osservato il diritto si estingue. 2 Se la tassa di ricerca non è stata pagata al momento della richiesta, il depositante deve pagarla entro due mesi dal relativo invito dell’IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questa scade prima. La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca e della tassa di deposito.143

Art. 53a Pagamento della tassa di rivendicazione 1 Qualora gli atti tecnici contengano più di dieci rivendicazioni, il depositante deve pagare le tasse di rivendicazione per ogni rivendicazione ulteriore (art. 31a) entro due mesi dal relativo invito dell’IPI o entro 14 mesi dalla data di deposito o di priorità, se questo termine scade prima. 2 In caso di mancato pagamento o di pagamento parziale della tassa di rivendicazione, l’IPI non prende in considerazione per la ricerca le rivendicazioni soprannumerarie cominciando dall’ultima. L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica in base alle rivendicazioni rimanenti.

Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base degli atti tecnici even- tualmente modificati in virtù degli articoli 46–50. È fatto salvo l’articolo 53a capo- verso 2. 2 Su richiesta l’IPI può accettare di elaborare il rapporto sulla base di atti tecnici redatti in inglese, nella misura in cui tali atti tecnici soddisfino le rimanenti condizioni previste agli articoli 46–50. L’IPI comunica con il depositante nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo. 3 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 53, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica. 4 L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell’articolo 53 la domanda di brevetto non sia stata ritirata né respinta. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e la

142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

O sui brevetti

29

232.141

ricerca non abbia ancora avuto inizio, l’IPI non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.

Art. 54a Elenco della sequenza Qualora l’invenzione oggetto della ricerca riguardi una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, per eseguire la ricerca l’IPI può chiedere al depositante di presentare un elenco della sequenza in forma elettronica conforme all’allegato C alle disposizioni amministrative del PCT144.

Art. 55 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica cita i documenti di cui l’IPI dispone alla data di redazione del rapporto che possono essere presi in considerazione per giudicare se l’invenzione che forma l’oggetto della domanda è nuova e non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. 2 Ogni citazione è fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificate. 3 Il rapporto deve fare la distinzione tra i documenti citati pubblicati:

a. prima della data di priorità; b. tra la data di priorità e la data di deposito; c. dopo la data di deposito.

4 Il rapporto è redatto nella lingua della procedura. 5 Il rapporto indica il codice di classificazione dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto in virtù della Classificazione internazionale dei brevetti definita dall’accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971145.

Art. 56 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica Se l’IPI stima che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non può essere effettuata nei riguardi di tutti gli elementi rivendicati o di una parte di essi, esso dichiara che una tale ricerca è impossibile oppure redige, nella misura in cui ciò è fattibile, un rapporto limitato sullo stato della tecnica. La spiegazione o il rapporto limitato sono pubblicati invece del rapporto sullo stato della tecnica.

Art. 57 Mancanza di unità 1 L’IPI, qualora stimi che la domanda di brevetto non soddisfi l’esigenza concernente l’unità dell’invenzione, redige un rapporto sullo stato della tecnica per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono all’invenzione o a più invenzioni ai sensi dell’articolo 52 capoverso 2 della legge, citata in primo luogo nelle rivendicazioni.

144 RS 0.232.141.1 145 RS 0.232.143.1

Proprietà industriale

30

232.141

2 Esso comunica al depositante che se il rapporto deve coprire le altre invenzioni, una tassa di ricerca deve essere pagata per ogni altra invenzione. Assegna al depositante un termine di un mese per il pagamento della tassa.146 3 Il rapporto viene redatto per le parti della domanda di brevetto che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse di ricerca sono state pagate.

Art. 58 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’IPI trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione. 2 Su domanda dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica.147

Sezione 2: Su richiesta di terzi

Art. 59 Richiesta e pagamento della tassa di ricerca 1 Se non è stata richiesta una ricerca in virtù degli articoli 53–58 né elaborato un rapporto di tipo internazionale in virtù degli articoli 126 e 127, chiunque sia autoriz- zato a consultare gli atti secondo l’articolo 90 può chiedere, pagando una tassa, che l’IPI rediga un rapporto sullo stato della tecnica. 2 La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa di ricerca.

Art. 59a Base del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il rapporto sullo stato della tecnica è elaborato:

a. prima della pubblicazione del fascicolo della domanda, sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50, rispettivamente dell’articolo 54 capoverso 2, sulla base di atti tecnici in inglese;

b. dopo la pubblicazione del fascicolo della domanda e fino al rilascio del bre- vetto, sulla base degli atti tecnici pubblicati; sono determinanti le rivendica- zioni eventualmente modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2;

c. dopo il rilascio del brevetto, sulla base del brevetto pubblicato eventualmente limitato in seguito a una procedura di opposizione, di rinuncia parziale o a una procedura civile.

2 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 59, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

147 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

O sui brevetti

31

232.141

Art. 59b Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica 1 Il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica è retto dall’articolo 55. 2 Gli articoli 56 e 57 si applicano per analogia.

Art. 59c Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica 1 L’IPI trasmette il rapporto sullo stato della tecnica e le copie di tutti i documenti citati al depositante subito dopo la sua redazione. 2 Esso inserisce una copia del rapporto nel fascicolo e ne informa il depositante o il titolare del brevetto. 3 Il rapporto non è pubblicato.

Capitolo 3:148 Pubblicazione della domanda

Art. 60 Oggetto e forma 1 La domanda è pubblicata come fascicolo e include:

a.149 le indicazioni della richiesta (art. 24) che saranno iscritte nel registro dei brevetti (art. 60 cpv. 1bis della legge), la descrizione, le rivendicazioni di brevetto e i disegni disponibili eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50 e 52;

b. l’estratto; c. la classificazione; d. eventualmente il rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) o la ricerca di

tipo internazionale (art. 126 e 127). 2 Qualora il depositante abbia presentato rivendicazioni di brevetto modificate in virtù dell’articolo 51 capoverso 2, esse sono pubblicate insieme alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera a. 3 Se è stato richiesto un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo inter- nazionale e se alla fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione il rapporto o la ricerca non sono disponibili, il rapporto o la ricerca sono pubblicati separatamente. 4 La pubblicazione avviene esclusivamente in forma elettronica.

Art. 60a Lingua 1 Il fascicolo della domanda è pubblicato in una lingua ufficiale. 2 Se il rapporto sulla ricerca di tipo internazionale (art. 126 e 127) è stato redatto in lingua inglese, è pubblicato in questa lingua.

148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

149 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Proprietà industriale

32

232.141

Art. 60b Pubblicazione anticipata Dopo l’attribuzione della data di deposito, il depositante può chiedere la pubblica- zione anticipata nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza.

Art. 60c Nessuna pubblicazione L’IPI non pubblica il fascicolo della domanda:

a. se la domanda è stata definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;

b. se il depositante ha chiesto l’esame relativo al contenuto secondo una pro- cedura accelerata e il fascicolo del brevetto è stato pubblicato prima del fascicolo della domanda (art. 58a della legge);

c. se si tratta di una domanda internazionale o di una domanda risultata da una domanda internazionale;

d.150 se si tratta di una domanda risultante dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo e la domanda di brevetto europeo è già stata pubblicata; o

e.151 se la domanda di brevetto è stata divisa secondo l’articolo 57 della legge.

Art. 61 Abrogato

Capitolo 4: Esame relativo al contenuto152

Sezione 1: Disposizioni generali153

Art. 61a154 Tassa155 di esame Prima dell’inizio dell’esame relativo al contenuto, su richiesta dell’IPI il depositante deve pagare la tassa di esame entro il termine stabilito.

150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

151 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 152 Originariamente prima dell’art. 62. 153 Originariamente prima dell’art. 62. 154 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 155 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

O sui brevetti

33

232.141

Art. 62156 Rinvio dell’esame relativo al contenuto 1 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda di brevetto europeo nella quale richiede una protezione dell’inven- zione in Svizzera; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità. 2 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

a. la domanda di brevetto europeo con effetto in Svizzera è stata definitivamente respinta o ritirata o vale come ritirata;

b. il termine di opposizione contro il brevetto europeo è scaduto inutilizzato; o c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto europeo passa in

giudicato. 3 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:

a. per la medesima invenzione ha presentato, in aggiunta a quella svizzera, una domanda internazionale; e

b. ambedue le domande hanno la medesima data di deposito o di priorità. 4 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:

a. la domanda di brevetto internazionale con effetto in Svizzera è stata defini- tivamente ritirata o respinta;

b. il termine di opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda inter- nazionale è scaduto inutilizzato;

c. una decisione relativa all’opposizione contro il brevetto risultato dalla domanda di brevetto internazionale passa in giudicato; o

d. nel caso di una domanda di brevetto europeo risultata da una domanda internazionale, è scaduto il termine previsto alla regola 159 del regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006157 della Convenzione sul brevetto europeo.

5 Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti.

Art. 62a158 Rinvio dell’esame relativo al contenuto in caso di rivendicazione della priorità interna

1 Se una domanda serve da base alla rivendicazione della priorità interna e se la procedura d’esame relativa al contenuto non è ancora conclusa, il depositante può

156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

157 RS 0.232.142.21 158 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Proprietà industriale

34

232.141

chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito fino al rilascio del brevetto risultante dalla domanda più recente. 2 Se la domanda più recente è definitivamente respinta o ritirata, l’esame relativo al contenuto è ripreso. 3 Termini già fissati non sono sospesi da domande giusta il capoverso 1.

Art. 63159 Procedura accelerata 1 Il depositante può inoltrare domanda affinché l’esame relativo al contenuto sia attuato secondo una procedura accelerata. Fino a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità, una tale domanda può essere presentata solo se sono soddisfatte le condizioni formali di cui agli articoli 46–52.160 2 La domanda è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa fatturata dall’IPI.161 3 La domanda di brevetto è pubblicata prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 della legge solo su richiesta del depositante.162

Art. 64163 Modifica degli atti tecnici 1 All’inizio dell’esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. 2 Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell’IPI. 3 Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l’oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). 4 Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell’IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati ini- zialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto nuovamente definito. 5 Se risulta dall’esame relativo al contenuto che l’oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità:

a. di rinunciare alla modifica, per quanto l’esposto dell’invenzione non sia con ciò messo in causa, o

159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal l° gen. 1987 (RU 1986 1448).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 162 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

35

232.141

b. di addurre la prova che l’invenzione era già stata esposta negli atti tecnici presentati inizialmente.

6 Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell’IPI, la domanda di brevetto è respinta. 7 Se il depositante comunica all’IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l’esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia.

Art. 65164 Data di deposito della domanda divisa 1 Su domanda dell’IPI, il depositante deve indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto definito nella domanda divisa. 2 Se pare che la data di deposito, provvisoriamente attribuita a una domanda divisa in occasione dell’esame effettuato al momento del deposito (art. 46e), è rivendicata a torto, l’articolo 64 capoversi 4–7 si applica per analogia.

Art. 66 Classificazione 1 Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971165. Il depositante deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo. 2 L’IPI può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.166

Sezione 2: Oggetto e fine dell’esame

Art. 67167 Procedura 1 L’IPI esamina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione secondo l’articolo 59 capoverso 1 della legge. Se ciò dovesse essere il caso, l’IPI respinge la domanda di brevetto quando il depositante, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate. 2 Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 della legge e le disposizioni della presente ordinanza, l’IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’IPI, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni.

164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

165 RS 0.232.143.1 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

Proprietà industriale

36

232.141

Art. 68168

Art. 69169 Fine dell’esame 1 Se le condizioni dalle quali dipende il rilascio di un brevetto sono soddisfatte, la data prevista della fine della procedura di esame è annunciata al depositante con almeno un mese di anticipo. Con l’annuncio gli sono pure comunicate le eventuali modifiche dell’estratto e del titolo, nonché le correzioni giusta l’articolo 22. 2 Se gli atti tecnici corrispondono fin dall’inizio o dopo notificazione alla legge e alla presente ordinanza in virtù del capoverso 1, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto deve essere rilasciato.

Capitolo 5: Preparazione del rilascio del brevetto170

Art. 70171

Art. 71172

Art. 72173 Termine sospensivo Le domande tendenti a far iscrivere provvisoriamente o definitivamente modifiche nel registro, nonché il ritiro della domanda di brevetto, che giungono all’IPI dopo la data della fine della procedura di esame comunicata, sono ritenute presentate solo dopo il rilascio del brevetto.

Capitolo 6:174 Procedura di opposizione

Art. 73 Forma e contenuto 1 L’opposizione deve essere presentata per scritto entro nove mesi dalla pubblica- zione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, e deve contenere:175

168 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 171 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 172 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 ago. 1999, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 2629). 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

O sui brevetti

37

232.141

a.176 il cognome e il nome o la ditta, nonché l’indirizzo dell’opponente e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;

b. il numero e il titolo del brevetto impugnato; c. la dichiarazione precisante in che misura viene fatta opposizione al brevetto; d. le cause d’opposizione (art. 1a, 1b e 2 della legge); e. l’esposto dei motivi indicante tutti i fatti e i mezzi di prova addotti.

2 La tassa di opposizione deve essere pagata entro il termine di opposizione (art. 59c della legge). 3 L’opponente deve allegare i documenti addotti come mezzi di prova.

Art. 74 Esame dell’opposizione 1 Qualora le condizioni di cui all’articolo 73 capoversi 1 e 2 non siano soddisfatte e le manchevolezze non siano state corrette entro il termine di opposizione (art. 59c della legge), l’IPI non entra in materia. 2 Qualora l’opposizione soddisfi le condizioni di cui al capoverso 1 ma non le altre disposizioni della legge o della presente ordinanza, l’IPI assegna all’opponente un termine supplementare adeguato per correggerla. Allo stesso tempo informa l’opponente che, in caso di inosservanza di tale termine, l’opposizione non è accolta. 3 Se i documenti addotti dall’opponente come mezzi di prova non sono presentati neppure su richiesta, l’IPI non è tenuto a tenerne conto.

Art. 75 Lingua 1 La procedura d’opposizione si svolge nella lingua del brevetto impugnato. 2 L’opposizione o altri atti delle parti possono essere presentati anche in un’altra lin- gua ufficiale (art. 4 cpv. 1). 3 Qualsiasi modifica degli atti tecnici (art. 81) deve essere presentata nella lingua della procedura. 4 Qualora un atto addotto come mezzo di prova non sia redatto né in una lingua ufficiale né in inglese, l’IPI può chiedere che sia prodotta una traduzione nella lingua della procedura. Se la traduzione non è prodotta, l’IPI non è tenuto a prendere in considerazione detto mezzo di prova.

Art. 76 Parti 1 Sono parti nella procedura di opposizione il titolare del brevetto e l’opponente. 2 Qualora il brevetto sia stato trasferito, l’articolo 33 capoverso 3 della legge si applica per analogia.

176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

Proprietà industriale

38

232.141

Art. 77 Recapito delle parti177 1 L’opponente che deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) è tenuto a indicarlo entro il termine d’opposizione o un termine supplementare prescritto dall’IPI.178 Allo stesso tempo l’IPI informa l’opponente che, in caso di inosservanza del termine, l’opposizione non è accolta. 2 Il titolare del brevetto che deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine prescritto dall’IPI.179 Se non adempie tali obblighi, è escluso dalla procedura. 3 …180

Art. 78 Pluralità di opposizioni Se nei confronti dello stesso brevetto sono state presentate più opposizioni, l’IPI le tratta in un unico procedimento.

Art. 79181

Art. 80 Risposta all’opposizione L’IPI comunica l’opposizione al titolare del brevetto e lo invita a rispondere e, se del caso, a presentare atti modificati. A tale fine, l’IPI assegna al titolare un termine adeguato.

Art. 81 Modifica del brevetto 1 La modifica delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni è ammessa solo se è resa necessaria da un motivo di opposizione ai sensi dell’articolo 59c della legge. 2 Il brevetto non può essere modificato al punto da:

a. estenderne l’oggetto oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d); o

b. estenderne il campo d’applicazione materiale.

Art. 82 Scambio di scritti 1 L’IPI comunica all’opponente la risposta del titolare del brevetto e le eventuali modifiche degli atti tecnici. Se sono state presentate più opposizioni, gli comunica anche le altre opposizioni.

177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

178 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

180 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 181 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

O sui brevetti

39

232.141

2 Se il titolare del brevetto ha modificato gli atti tecnici o se l’IPI lo ritiene opportuno per altri motivi, esso invita l’opponente a pronunciarsi. A tale fine gli assegna un termine adeguato. 3 L’IPI può invitare le parti ad un nuovo scambio di scritti.

Art. 83 Parere della commissione d’etica 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’IPI può chiedere il parere della Commissione federale d’etica per la biotecnologia nel settore non umano. 2 L’IPI comunica il parere della commissione d’etica alle parti e dà loro la possibilità di pronunciarsi per scritto.

Art. 84 Dibattimenti 1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’IPI può invitare le parti a partecipare a dibattimenti, se pare che tale partecipazione sia propria a chiarire i fatti. 2 I dibattimenti non sono pubblici. In casi eccezionali, l’IPI può, su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, prevedere un dibattimento pubblico qualora sia giustificato da interessi pubblici preponderanti. Del dibattimento è redatto un processo verbale sommario. 3 Le deliberazioni sono segrete.

Art. 85 Decisione finale 1 Quando gli atti lo consentono, l’IPI decide che:

a. il brevetto è interamente o parzialmente revocato e che, in tale misura, l’opposizione è accolta;

b. il brevetto è mantenuto senza modifiche e che l’opposizione è respinta; o c. in base agli atti esposti o in base agli atti modificati durante la procedura

d’opposizione il brevetto può essere mantenuto in una forma modificata e che l’opposizione è respinta per il resto.

2 Se il brevetto è mantenuto in una forma modificata e dopo che la decisione è passata in giudicato, l’IPI invita il titolare del brevetto, se del caso, ad adattare gli atti tecnici. Se il titolare del brevetto non dà seguito all’invito, o se le modifiche degli atti tecnici non sono conformi alla decisione dell’IPI, il brevetto è revocato. 3 Se gli atti tecnici modificati durante la procedura di opposizione corrispondono fin dall’inizio alla decisione dell’IPI, si ritiene che il depositante approva la versione nella quale il brevetto è mantenuto.

Art. 86 Tassa d’opposizione e indennità alle parti 1 Se l’opposizione è accolta, la tassa d’opposizione è di norma restituita all’oppo- nente; qualora l’opposizione sia accolta parzialmente la tassa è restituita in propor- zione. Qualora circostanze particolari lo giustifichino, l’IPI può rinunciare alla

Proprietà industriale

40

232.141

restituzione della tassa d’opposizione, segnatamente se l’opponente ha intenzional- mente ritardato la procedura. 2 Non è riconosciuta nessuna indennità alle parti.

Art. 87 Registrazione e pubblicazione La revoca, il mantenimento senza modifiche o il mantenimento del brevetto in una forma modificata sono iscritti nel registro dei brevetti e pubblicati dall’IPI che consegna un nuovo documento di brevetto al titolare del brevetto.

Art. 88 Diritto applicabile Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, alla procedura di opposizione si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968182 sulla procedura amministrativa.

Titolo quarto: Inserto, registro dei brevetti e pubblicazioni dell’IPI183 Capitolo primo: Inserto

Art. 89 Contenuto 1 L’IPI tiene, per ogni domanda di brevetto e per ogni brevetto, un inserto che informa sul corso della procedura di esame e sulle modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto e il diritto al brevetto. 2 Chi allega agli atti un documento probatorio e dichiara che lo stesso divulga segreti di fabbricazione o d’affari, può domandare che tale documento sia archiviato a parte. Nell’inserto è fatta menzione dell’esistenza di tali documenti. 3 …184

Art. 90 Consultazione 1 Prima della pubblicazione del fascicolo della domanda o del rilascio del brevetto, qualora avvenga prima, sono autorizzati a consultare l’inserto:185

a. il depositante ed il suo mandatario; b. le persone che dimostrano di essere accusate dal depositante di violare i diritti

derivanti dalla sua domanda di brevetto o di essere da lui messe in guardia contro tale violazione;

182 RS 172.021 183 Originario Tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal

1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 184 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 185 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

41

232.141

c. i terzi in grado di dimostrare consenso del depositante o del suo mandatario. 2 Queste persone sono autorizzate a consultare anche domande di brevetto respinte o ritirate. 2bis Su domanda dell’UEB, l’IPI può trasmettergli una copia del rapporto sullo stato della tecnica già prima della data di cui al capoverso 1 (art. 58 cpv. 2).186 3 Dopo il termine di cui al capoverso 1, ciascuno può consultare l’inserto.187 4 ...188 5 Qualora venga richiesta la consultazione di documenti probatori archiviati a parte (art. 89 cpv. 2), l’IPI si pronuncia dopo aver udito il depositante o il titolare del brevetto.189 6 Qualora l’interesse pubblico lo esiga, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può autorizzare l’IPI a permettere agli uffici competenti dell’Amministrazione federale di consultare l’inserto.190 7 Su richiesta, la consultazione viene concessa tramite il rilascio di copie.191 8 ...192

Art. 91193

Art. 92194 Conservazione dei documenti 1 L’IPI conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione. 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal ritiro o dal rigetto, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.195

186 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483). 188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). Abrogato dal n. I dell’O

del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 189 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 191 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4483). 192 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 193 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

Proprietà industriale

42

232.141

Capitolo 2: Registro dei brevetti

Art. 93 Tenuta del registro 1 L’IPI tiene un registro dei brevetti rilasciati. 2 Le domande di brevetto pubblicate vi sono provvisoriamente iscritte. Dopo il rila- scio del brevetto, le iscrizioni provvisorie sono considerate definitive. 3 …196

Art. 94 Contenuto del registro 1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:

a. numero del brevetto; b.197 classificazione; c. titolo dell’invenzione; d. data di deposito; e.198 numero di deposito; f.199 … g. data di rilascio del brevetto; h. priorità ed immunità derivate da esposizioni; i. cognome e nome o ditta, domicilio o sede nonché indirizzo del titolare del

brevetto; k.200 nome e indirizzo di un eventuale mandatario; l. nome e domicilio dell’inventore, se questi non ha rinunciato ad essere men-

zionato; m. diritti concessi, come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali

o autorità incaricate dell’esecuzione forzata; n. modificazioni relative all’esistenza del brevetto o al diritto al brevetto; o. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del brevetto; p.201 cambiamenti di mandatario o del suo indirizzo; q.202 le procedure di opposizione in corso.

196 Introdotto dal n. I dell’O del 31 mar. 1999 (RU 1999 1443). Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

199 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 201 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

O sui brevetti

43

232.141

2 Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti.203 3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili.

Art. 95204 Consultazione ed estratti del registro 1 Chiunque può consultare il registro dei brevetti. 2 L’IPI allestisce estratti del registro dei brevetti.205

Capitolo 3: Modificazioni Sezione 1: Modificazioni relative all’esistenza del brevetto

Art. 96 Rinuncia parziale a. Forma

1 ...206 2 La dichiarazione di rinuncia parziale a un brevetto (art. 24 della legge) è incondi- zionata.207 3 È soggetta a tassa.208

Art. 97 b. Contenuto 1 La dichiarazione di rinuncia parziale non deve in alcun modo rendere oscura la portata giuridica delle rivendicazioni; gli articoli 1, 1a, 2, 51, 52 e 55 della legge sono parimente determinanti per il nuovo ordinamento delle rivendicazioni. 2 La descrizione, i disegni e l’estratto non possono essere modificati. Comunque la rinuncia parziale deve contenere una nota analoga alla seguente: «Le parti della descrizione e dei disegni che dovessero essere incompatibili con il nuovo ordinamento delle rivendicazioni sono da considerare soppresse.» 3 Se la dichiarazione di rinuncia parziale non è conforme alle prescrizioni, l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette

202 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5025). Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

207 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

Proprietà industriale

44

232.141

manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’IPI, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni. 4 …209

Art. 98 c. Registrazione e pubblicazione 1 Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene registrata. 2 Essa è pubblicata dall’IPI e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo documento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto. 3 Simultaneamente l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 della legge).

Art. 98a210 d. Limitazione della rinuncia parziale Una richiesta di rinuncia parziale a un brevetto è inammissibile fintantoché contro il brevetto è possibile presentare un’opposizione e la decisione sull’opposizione non è passata in giudicato.

Art. 99 Limitazione da parte del giudice L’articolo 98 si applica per analogia quando il brevetto è stato limitato dal giudice (art. 27 o 30 della legge).

Art. 100 Costituzione di nuovi brevetti a. Richiesta

Le disposizioni che reggono le domande di brevetto si applicano alla richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 cpv. 3 o 30 cpv. 2 della legge); sono riservati gli articoli 101 e 102.

Art. 101 b. Rivendicazioni 1 Per ogni nuovo brevetto da costituire conformemente all’articolo 100, deve essere formulata almeno una nuova rivendicazione nei limiti delle rivendicazioni eliminate dal brevetto iniziale e tenendo conto dell’articolo 24 della legge. 2 …211

Art. 102 c. Descrizione 1 Per quanto concerne la descrizione e i disegni, ci si può riferire al fascicolo del brevetto iniziale aggiungendo una nota analoga alla seguente: «Le parti della descrizione e dei disegni del fascicolo del brevetto n. … che dovessero

209 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 210 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 211 Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

O sui brevetti

45

232.141

essere incompatibili con le rivendicazioni del presente brevetto sono da considerare soppresse.» 2 Se dal rinvio, contemplato al capoverso 1, la portata giuridica del brevetto risulta oscura, le parti del fascicolo del brevetto iniziale necessarie per la comprensione delle rivendicazioni del nuovo brevetto saranno riprodotte nella forma adeguata.

Sezione 2: Modificazioni relative al diritto al rilascio del brevetto e al diritto al brevetto; cambiamenti di mandatario

Art. 103 Ammissione parziale di un’azione per cessione 1 Se il giudice ordina la cessione di una domanda di brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il depositante soccombente può costituire, con le rivendicazioni eliminate, una o più nuove domande di brevetto. Esse avranno come data di deposito quella della domanda ceduta e saranno per il resto trattate come delle domande divise (art. 57 della legge). 2 Se il giudice ordina la cessione di un brevetto eliminandone certe rivendicazioni (art. 30 della legge), il titolare soccombente del brevetto può richiedere la costituzione di uno o più nuovi brevetti (art. 100 a 102) con le rivendicazioni eliminate. 3 Quando è in possesso della sentenza definitiva in cessione, l’IPI assegna al deposi- tante soccombente o al titolare soccombente del brevetto un termine per presentare nuove domande di brevetto o una richiesta di costituzione di nuovi brevetti.212

Art. 104 Menzione nell’inserto 1 Prima del rilascio di un brevetto, sono menzionati nell’inserto:213

a. i cambiamenti di depositante; b. i cambiamenti di ditta; c.214 le altre modificazioni, quali i cambiamenti di recapito in Svizzera o di man-

datario, la concessione di diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

2 L’articolo 105 capoversi 2–4 si applica per analogia.215 3 L’acquirente di una domanda di brevetto la riprende nello stato in cui essa si trova quando il documento probatorio perviene all’IPI.216

212 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).

213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Proprietà industriale

46

232.141

Art. 105 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti 1 Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti:

a.217 … b. le modificazioni relative al diritto al brevetto; c. i cambiamenti di ditta; d. le altre modificazioni, quali il cambiamento di mandatario, la concessione di

diritti e le restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata.

1bis La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.218 2 Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del depositante precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell’inserto.219 2bis …220 3 Fintanto che una licenza esclusiva è provvisoriamente o definitivamente iscritta nel registro, nessun’altra licenza incompatibile con essa sarà provvisoriamente o defini- tivamente iscritta per lo stesso brevetto. 4 Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitiva- mente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.221 5 e 6 …222

Art. 106223 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento equivalente..

216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

217 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effettto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 218 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 219 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 220 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell’O del

21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5164). 222 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 223 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

47

232.141

Art. 107 Cambiamenti di mandatario 1 I cambiamenti di mandatario sono annotati nell’inserto o iscritti provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti non appena è presentata la procura per il nuovo mandatario. 2 Per l’IPI, la designazione di un nuovo mandatario vale come revoca della procura per il precedente. 3 …224

Art. 107a225 Rettifiche 1 Su domanda del titolare del brevetto, le registrazioni errate sono rettificate senza indugio. 2 Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.

Capitolo 4: Pubblicazioni dell’IPI226

Art. 108227 Organo di pubblicazione 1 L’IPI designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 109228 Fascicolo del brevetto Il fascicolo del brevetto è pubblicato il giorno del rilascio del brevetto.

Titolo quinto: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto229 Capitolo primo: Privilegio degli agricoltori230

Art. 110231

Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 giugno 2008232 sulla protezione delle varietà.

224 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 225 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 226 Originario tit. sesto. 227 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 229 Originario tit. avanti art. 111. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore

dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 230 Introdotto dall’art. 19 dell’O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore dal

1° set. 2008 (RU 2008 3595). 231 Nuovo testo giusta l’art. 19 dell’O del 25 giu. 2008 sulla protezione delle varietà, in vigore

dal 1° set. 2008 (RU 2008 3595).

Proprietà industriale

48

232.141

Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici233

Art. 111 Oggetto dell’azione 1 Se il Paese beneficiario è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al momento di promuovere l’azione per la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione di prodotti farmaceutici, l’attore deve presentare la notifica del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’OMC (Consiglio TRIPS), in cui il Paese beneficiario dichiara:

a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fab- bisogno;

b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l’elenco delle Nazioni Unite (ONU); e

c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l’importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo ter- ritorio.

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’attore deve presentare all’IPI una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1. 3 La notifica ai sensi del capoverso 1 e le dichiarazioni secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. 4 L’azione deve inoltre includere:

a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono rimasti infruttuosi (art. 40e della legge);

b. la quantità di produzione che l’attore intende fabbricare e le comunicazioni concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza;

c. le misure che l’attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 111a);

d. l’indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all’artico- lo 111b.

Art. 111a Misure per il riconoscimento dei prodotti 1 Il titolare della licenza deve rendere riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee. 2 Sono segnatamente considerate misure idonee le indicazioni poste sugli imballaggi o sui supporti dei prodotti come ampolle, blister e contenitori, nonché su tutti i relativi

232 RS 232.161 233 Originario tit. quinto. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal

1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

O sui brevetti

49

232.141

documenti che segnalano che il prodotto è oggetto di una licenza obbligatoria per l’esportazione di prodotti farmaceutici e che è destinato esclusivamente all’esporta- zione verso il Paese indicato. 3 Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

Art. 111b Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza Subito dopo il rilascio della licenza, il titolare della licenza deve pubblicare sul suo sito Internet o su quello dell’OMC le seguenti informazioni:

a. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; b. quantità di produzione; c. Paesi beneficiari; d. misure per distinguere i prodotti fabbricati su licenza da quelli brevettati

(art. 40d cpv. 4 della legge).

Art. 111c Obbligo d’informare e di notificare dell’IPI 1 Se il Paese beneficiario è membro dell’OMC, l’IPI comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell’articolo 40d della legge. La comunicazione deve includere le seguenti informazioni:

a. nome e indirizzo del titolare della licenza; b. nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza; c. quantità di produzione e di consegna; d. Paesi beneficiari; e. durata della licenza; f. indirizzo Internet (art. 111b).

2 Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’IPI pubblica le informazioni sul suo sito Internet conformemente al capoverso 1. 3 I tribunali comunicano all’IPI le informazioni necessarie affinché esso possa adempiere il suo obbligo d’informare e di notificare.

Titolo sesto:234 Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 112 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di intro- duzione sul territorio doganale o di asportazione da esso di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

Proprietà industriale

50

232.141

Art. 112a Domanda d’intervento 1 Il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire (depositante) deve presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane. 1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.235 2 La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 112b Ritenzione della merce 1 In caso di ritenzione, l’ufficio doganale custodisce esso stesso la merce contro pagamento di una tassa oppure la fa custodire da terzi a spese del depositante. 2 Esso comunica al depositante il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce ritenuta. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 86c capoverso 2 o 3 della legge è chiaro che il depositante non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 112c Campioni 1 Il depositante può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’Ammi- nistrazione delle dogane può trasmettere al depositante fotografie della merce rite- nuta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 112d Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta l’IPI stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al depositante di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del depositante e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 112e Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 86c capoverso 1 della legge. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane

235 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

O sui brevetti

51

232.141

invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

Art. 112f Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 2007236 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 113237

Titolo settimo: Domande di brevetto europeo e brevetti europei

Art. 114 Campo d’applicazione dell’ordinanza 1 Il presente titolo si applica alle domande di brevetto europeo e ai brevetti europei che esplicano i loro effetti in Svizzera. 2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono pure applicabili, sempre che l’articolo 109 della legge ed il titolo presente non dispongano altrimenti.

Art. 115 Deposito presso l’IPI 1 Le persone con domicilio o sede in svizzera possono, a titolo di depositante o mandatario, depositare domande di brevetto europeo presso l’IPI, ad eccezione delle domande divisionarie. 2 L’IPI indica sugli atti della domanda il giorno nel quale gli sono pervenuti. 3 Le tasse percepite in virtù della Convenzione del 5 ottobre 1973238 sul brevetto europeo devono essere pagate direttamente all’UEB.239

236 RS 631.035 237 Abrogato dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, con effetto dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 238 RS 0.232.142.2 239 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

Proprietà industriale

52

232.141

Art. 116240

Art. 117 Registro e inserto 1 Nel registro svizzero dei brevetti europei (art. 117 della legge) vengono registrati:

a. le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti al momento del rila- scio;

b.241 le indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti in merito alla pro- cedura d’opposizione, di limitazione o di revoca;

c. inoltre, le indicazioni previste per i brevetti svizzeri. 2 L’IPI registra le indicazioni nella lingua della procedura dell’UEB; se questa è l’inglese, registra le indicazioni in tedesco, fermo restando che il titolare del brevetto può esigere la registrazione in francese in ogni momento.242 3 La lingua scelta secondo il capoverso 2 diventa la lingua della procedura (art. 4). 4 L’IPI tiene un inserto di ogni brevetto europeo.

Art. 117a243 Segno del brevetto Nel caso di brevetti europei con effetto in Svizzera il segno del brevetto (art. 11 della legge) consta della menzione «EP/CH» seguita dal numero del brevetto.

Art. 118244 Trasformazione 1 Se una domanda di brevetto europeo è trasformata in domanda di brevetto svizze- ro, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi entro i quali deve:245

a. pagare la tassa di deposito (art. 17a cpv. 1 lett. a); b. presentare la traduzione (art. 123 della legge); c.246 indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge).

2 Le tasse annuali esigibili devono essere pagate entro sei mesi a decorrere dal relativo invito dell’IPI; se il pagamento è effettuato nei tre ultimi mesi, è riscossa una so- prattassa.

240 Abrogato dal n. I dell’O del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1659). 241 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 13 dic. 2007 (RU 2007 6085). 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 243 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585). 245 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837). 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247).

O sui brevetti

53

232.141

Art. 118a247 Tasse annuali Per il brevetto europeo una tassa annuale deve essere pagata anticipatamente all’IPI, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quarto anno che segue il deposito della domanda.

Titolo ottavo: Domande internazionali di brevetto Capitolo primo: Campo d’applicazione dell’ordinanza

Art. 119 1 Il titolo presente si applica alle domande internazionali di brevetto, per le quali l’IPI funge da ufficio ricevente, ufficio designato o ufficio eletto.248 2 Le altre disposizioni della presente ordinanza sono applicabili, sempre che l’articolo 131 della legge o il titolo presente non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: L’IPI quale ufficio ricevente

Art. 120249 Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l’IPI deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese. 2 L’IPI corrisponde con il depositante in tedesco o francese.

Art. 121 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca250 1 La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 della legge) deve essere pagata all’IPI entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale.251 2 Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca il cui importo è stabilito in base all’accordo concluso con l’amministrazione incaricata della ricerca inter- nazionale, competente per la Svizzera. L’IPI indica nell’organo di pubblicazione l’importo della tassa di ricerca stabilito dall’autorità internazionale.252

247 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1305).

248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 252 Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal

1° lug. 2002 (RU 2002 1122).

Proprietà industriale

54

232.141

Art. 122253 Altre tasse 1 Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d’esecuzione del 19 giugno 1970254 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione). 2 Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell’elenco delle tasse del regola- mento d’esecuzione del Trattato di cooperazione.

Art. 122a255

Art. 122b256 Ripristino del diritto di priorità 1 Dietro pagamento di una tassa, l’IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 26bis.3 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione257, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la dili- genza richiesta dalle circostanze. 2 La decisione dell’IPI è definitiva.

Capitolo 3: L’IPI quale ufficio designato

Art. 123258 Protezione provvisoria 1 Se una domanda di brevetto internazionale non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il depositante:

a. consegna al convenuto una traduzione delle rivendicazioni in una lingua ufficiale svizzera; o

b. rende accessibile al pubblico una traduzione delle rivendicazioni tramite l’IPI. 2 Chi presenta all’IPI una traduzione delle rivendicazioni della domanda di brevetto internazionale pubblicata deve indicare il numero di detta domanda. 3 L’IPI iscrive il giorno di ricezione della traduzione. Esso si limita ad esaminare se questa è completa. 4 L’IPI mette immediatamente a disposizione la traduzione per consultazione e iscrive la data a partire dalla quale la stessa ha potuto essere consultata. 5 Se la traduzione è rettificata, i capoversi 1–4 si applicano per analogia.

253 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

254 RS 0.232.141.11 255 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 1991 (RU 1991 2565). Abrogato dal n. I dell’O del

21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 256 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 257 RS 0.232.141.11 258 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

O sui brevetti

55

232.141

Art. 124259 Condizioni per l’inizio della fase nazionale 1 Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l’IPI entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:

a. menzionare l’inventore per scritto; b. se del caso, indicare la fonte (art. 45a); c. pagare la tassa di deposito; d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la domanda

internazionale è redatta in un’altra lingua. 2 Qualora il depositante non adempia le condizioni di cui al capoverso 1, la domanda internazionale è considerata ritirata per quanto concerne la Svizzera. 3 Se il depositante non ha domicilio né sede in Svizzera, deve indicare un recapito in Svizzera (art. 13 della legge) entro il termine di cui al capoverso 1. Qualora non abbia indicato un recapito entro tale termine, l’IPI assegna al depositante un termine di due mesi per farlo.260 Se questo termine non è rispettato, l’IPI respinge la domanda. 4 Qualora il documento di priorità non sia presentato all’ufficio ricevente o all’IPI internazionale entro 16 mesi a decorrere dalla data di priorità, il diritto di priorità si estingue. 5 L’articolo 52 capoverso 1 si applica per analogia se il documento di priorità non è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 125261 Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di una tassa, l’IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione262, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la dili- genza richiesta dalle circostanze.

Capitolo 4:263 L’IPI in quanto ufficio designato264

Art. 125a Traduzione degli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale

1 Se è richiesto l’inoltro di una traduzione giusta l’articolo 138 lettera d della legge, occorre tradurre gli allegati relativi al rapporto dell’esame preliminare internazionale

259 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

260 Nuovo testo del primo e secondo per. giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483).

262 RS 0.232.141.11 263 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 264 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443).

Proprietà industriale

56

232.141

entro un termine di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità nella medesima lingua ufficiale svizzera di quella del deposito internazionale.265 2 Se il termine per la traduzione degli allegati non è rispettato giusta il capoverso 1, l’IPI assegna al depositante un termine supplementare di due mesi. Se tale termine non è rispettato l’IPI respinge il deposito.

Art. 125b Contenuto e consultazione dell’inserto 1 L’inserto di una domanda internazionale contiene, oltre al contenuto giusta l’articolo 89, il rapporto dell’esame preliminare internazionale. 2 Non appena la domanda internazionale è entrata nella fase nazionale, la consulta- zione dell’inserto è aperta a chiunque.

Art. 125c266 Ripristino del diritto di priorità Dietro pagamento di una tassa, l’IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 49ter.2 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione267, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la dili- genza richiesta dalle circostanze.

Titolo nono: Ricerche di tipo internazionale

Art. 126 Condizioni 1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 PCT268 può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero.269 2 La richiesta deve essere inoltrata all’IPI entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’ammontare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera, a meno che l’OTa-IPI non disponga diversamente.270 3 Se la lingua nella quale è redatta la domanda di brevetto non è una lingua di lavoro dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Sviz- zera, deve essere presentata simultaneamente una traduzione in una lingua di lavoro.

265 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837).

266 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4483). 267 RS 0.232.141.11 268 RS 0.232.141.1 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 270 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4837).

O sui brevetti

57

232.141

4 L’IPI non esamina se la domanda di brevetto e la traduzione soddisfino le altre condizioni stabilite nel Trattato di cooperazione, segnatamente le prescrizioni di forma valevoli per le domande internazionali. 5 La ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici eventual- mente modificati in seguito all’esame al momento del deposito o all’esame relativo al contenuto (art. 46–50).271 6 Su richiesta, la ricerca di tipo internazionale viene eseguita in base agli atti tecnici presentati in lingua inglese, se gli atti tecnici soddisfano le altre condizioni di cui agli articoli 46–50.272

Art. 127273 Procedura 1 Se le condizioni di cui all’articolo 126 sono soddisfatte, l’IPI trasmette i documenti richiesti all’autorità competente incaricata della ricerca internazionale. 2 L’IPI trasmette al depositante il rapporto di ricerca e una copia dei documenti ivi citati; una copia è allegata agli atti.

Titolo decimo:274 Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari275 Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 127a 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e pro- dotti fitosanitari.276 2 Valgono le rimanenti disposizioni della presente ordinanza purché il settimo titolo della legge o questo titolo non dispongano altrimenti.

Capitolo 2: Domanda di rilascio del certificato

Art. 127b Domanda; tassa277 1 La domanda deve contenere:

271 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

272 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995 (RU 1995 3660). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

274 Introdotto dal n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995 (RU 1995 3660). 275 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 276 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999

(RU 1999 1443). 277 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

Proprietà industriale

58

232.141

a. la richiesta di rilascio del certificato; b.278 una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio

in Svizzera; c.279 una copia dell’informazione relativa al medicamento rispettivamente delle

istruzioni per l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’auto- rità competente.

2 La tassa di deposito deve essere versata il giorno d’inoltro della domanda.280

Art. 127c Contenuto della richiesta La richiesta di rilascio del certificato deve contenere i dati seguenti:

a.281 il nome o la ditta del depositante e, se del caso, il suo recapito in Svizzera; b.282 se il depositante ha designato un mandatario, il suo nome, il suo indirizzo ed

eventualmente il suo recapito in Svizzera; c. numero del brevetto su cui si basa la domanda (brevetto di base); d. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; e. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; f. identificazione del prodotto designato dall’autorizzazione e relativo numero

di registrazione; g.283 …

Art. 127d Pubblicazione di una menzione della domanda 1 È pubblicata una menzione della domanda. 2 Sono pubblicati i dati seguenti:

a. nome o ditta e indirizzo del depositante; b. se del caso nome e indirizzo del mandatario; c. data dell’inoltro della domanda; d. numero del brevetto di base; e. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base;

278 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585).

280 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2247). 283 Abrogata dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

O sui brevetti

59

232.141

f. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del prodotto in Svizzera;

g. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione e del relativo numero di registrazione.

3 La pubblicazione avviene a conclusione dell’esame giusta l’articolo 127e.

Capitolo 3: Esame della domanda

Art. 127e Esame in occasione dell’inoltro della domanda 1 Dopo il deposito della domanda, l’IPI esamina se il termine d’inoltro della domanda è rispettato e se sono soddisfatte le condizioni giusta gli articoli 127b e 127c. 2 Se la domanda non soddisfa le esigenze menzionate nel capoverso 1, l’IPI fissa al depositante un termine di due mesi per completare la domanda. 3 Se il termine non è rispettato l’IPI non prende in considerazione la domanda.

Art. 127f Esame delle condizioni per il rilascio del certificato 1 L’IPI esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).284 2 Se le condizioni non sono rispettate, l’IPI respinge la domanda.

Capitolo 4: Rilascio del certificato

Art. 127g 1 Se le condizioni di rilascio del certificato sono soddisfatte il certificato è rilasciato mediante iscrizione nel registro dei brevetti. 2 Il rilascio del certificato è pubblicato con i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato; c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data d’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera;

284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443).

Proprietà industriale

60

232.141

h. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione per l’immissione in commercio e relativo numero di registrazione;

i. data della scadenza della durata di protezione del certificato.

Capitolo 5: Pubblicazione del rigetto della domanda di rilascio, dell’estinzione anticipata, della nullità e della sospensione del certificato

Art. 127h 1 Sono pubblicati il rigetto della domanda di rilascio, l’estinzione anticipata, la nullità e la sospensione del certificato. 2 Sono pubblicati i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base, munito di un’aggiunta, salvo in caso di rigetto della domanda di rilascio del certificato;

b. nome o ditta e indirizzo del depositante o del titolare del certificato; c. numero del brevetto di base; d. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; e. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; f. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione per l’immissione in

commercio e relativo numero di registrazione; g. data del rigetto della domanda di rilascio, dell’estinzione anticipata, della

nullità e della sospensione del certificato.

Capitolo 6: Inserto e registro

Art. 127i Inserto 1 L’inserto del certificato è allegato all’inserto del brevetto di base. 2 L’inserto del certificato è a disposizione di chiunque desideri consultarlo. 3 Il certificato riceve il numero del brevetto di base, munito di un’aggiunta.

Art. 127k Registro 1 Si eseguono le iscrizioni concernenti il certificato sul foglio di registro del brevetto di base. 2 Sono iscritti i dati seguenti:

a. numero del brevetto di base munito di un’aggiunta; b. nome o ditta e indirizzo del titolare del certificato;

O sui brevetti

61

232.141

c. se del caso, nome e indirizzo del mandatario; d. data dell’inoltro della domanda; e. numero del brevetto di base; f. titolo dell’invenzione protetta dal brevetto di base; g. data della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio del

prodotto in Svizzera; h. designazione del prodotto coperto dall’autorizzazione e del relativo numero di

registrazione; i. data del rilascio del certificato; k. data di scadenza della durata di protezione del certificato; l. diritti concessi come pure restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali

o autorità incaricate dell’esecuzione forzata; m. modificazioni relative all’esistenza del certificato o al diritto al certificato; n. cambiamenti di domicilio o di sede del titolare del certificato; o. cambiamenti di mandatario o del suo domicilio o della sua sede.

3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altre indicazioni giudicate utili. 4 Iscrizioni concernenti concessioni di diritti sul brevetto di base nonché restrizioni al diritto di disporre ordinate da tribunali o autorità incaricate dell’esecuzione forzata per il brevetto di base, sono supposte valere per il certificato nella medesima misura che per il brevetto di base.

Capitolo 7: Tasse285

Art. 127l286 Tasse annuali 1 La tassa annuale per parte dell’anno ammonta, per ogni mese intero o parte di mese della durata di validità del certificato, a un dodicesimo della tassa annuale dovuta per l’anno corrispondente, arrotondato al franco superiore. 2 Le tasse annuali diventano esigibili l’ultimo giorno del mese in cui:

a. inizia la validità del certificato; b. è rilasciato il certificato, se è rilasciato dopo la scadenza della durata massima

di protezione del brevetto. 3 Le tasse annuali devono essere pagate al più tardi l’ultimo giorno del sesto mese a decorrere dalla scadenza; se il pagamento è effettuato dopo l’ultimo giorno del terzo mese dalla scadenza, è riscossa una soprattassa.

285 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 286 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2585).

Proprietà industriale

62

232.141

Art. 127m Rimborso della tassa annuale287 1 In caso di nullità di un certificato sono rimborsate le tasse annuali per il periodo compreso tra l’accertamento passato in giudicato della nullità del certificato e il momento in cui sarebbe cessata la sua durata di validità.288 2 In caso di rinuncia a un certificato vengono rimborsate le tasse annuali corrispon- denti alla parte di durata di validità del certificato in merito alla quale si rinuncia al certificato.289 3 Se è revocata l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un prodotto, vengono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente alla parte della durata di validità del certificato durante la quale l’autorizzazione è stata revocata.290 4 Se è sospesa l’autorizzazione ufficiale per l’immissione in commercio di un pro- dotto, sono rimborsate le tasse annuali corrispondentemente al periodo durante il quale l’autorizzazione è stata sospesa.291 5 In tutti questi casi sono rimborsate soltanto le tasse annuali per anni interi.292 6 Il rimborso avviene soltanto su richiesta; quest’ultima deve essere inoltrata entro due mesi a decorrere da:

a. l’accertamento della nullità del certificato; b. la rinuncia al certificato; c. la revoca dell’autorizzazione ufficiale secondo il capoverso 3; d. la fine della sospensione dell’autorizzazione ufficiale giusta il capoverso 4.

Titolo 11: Disposizioni finali293 Capitolo 1: Diritto previgente: abrogazione294

Art. 128 L’ordinanza (1) del 14 dicembre 1959295 e l’ordinanza (2) dell’8 settembre 1959296 per la legge federale sui brevetti d’invenzione sono abrogate.

287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 288 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 291 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 292 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 293 Originario titolo 10. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal

1° set. 1995 (RU 1995 3660). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° set. 1995

(RU 1995 3660). 295 [RU 1959 2065 2190, 1972 2279] 296 [RU 1959 739 2190, 1960 526, 1972 2282]

O sui brevetti

63

232.141

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 129 Termini Il termini che hanno cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978 rimangono invariati.

Art. 130 Tasse297 1 L’importo delle tasse annuali esigibili dal 1° gennaio 1978 è determinato dal nuovo diritto, anche se dette tasse annuali sono state pagate prima di questa data.298 2 Per le domande di brevetto la cui data di deposito risale, il 1° gennaio 1978, a più di due anni, le tasse annuali devono essere pagate, conformemente al nuovo diritto, entro 6 mesi a decorrere dall’invito dell’IPI.299 3 Il capoverso 2 si applica per analogia alle domande di brevetto addizionali a un brevetto principale, la cui trasformazione è richiesta dopo il 1° gennaio 1978.

Art. 131 Domande di brevetto addizionale Le domande di brevetto addizionale pendenti il 1° gennaio 1978, subordinate a domande di brevetto pure pendenti, sono considerate come domande indipendenti a contare da questa data.

Art. 132 Menzione dell’inventore Se, per una domanda di brevetto pendente il 1° gennaio 1978, l’inventore non è ancora stato menzionato, egli deve esserlo entro un termine di tre mesi a decorrere dall’invio dell’IPI o, se il termine previsto all’articolo 35 capoverso 1 scade più tardi, entro questo termine.

Art. 133 Priorità 1 Le dichiarazioni di priorità riferentesi a domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978 possono essere presentate entro il 31 marzo 1978. 2 Per le domande di brevetto pendenti il 1° gennaio 1978, documenti di priorità e le indicazioni mancanti concernenti il numero del primo deposito devono, dietro invito dell’IPI, essere presentati entro i tre mesi o, se il termine previsto all’articolo 40 capoverso 4 scade più tardi, entro questo termine. 3 I capoversi 1 e 2 non si applicano quando, secondo il diritto anteriore, il termine per la consegna della dichiarazione di priorità o per la presentazione del documento di priorità è scaduto o ha cominciato a decorrere prima del 1° gennaio 1978.

297 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 298 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 299 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025).

Proprietà industriale

64

232.141

Art. 134 Consultazione degli inserti Gli inserti dei brevetti rilasciati prima del 1° gennaio 1978 potranno essere consultati, ai sensi dell’articolo 90 capoverso 3, soltanto dopo la pubblicazione dei fascicoli dei brevetti.

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 135 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1978, ad eccezione dei titoli settimo, ottavo e nono. 2 Il titolo settimo entra in vigore il 1° giugno 1978. 3 I titoli ottavo e nono entrano in vigore contemporaneamente al titolo sesto della legge300 (domande internazionali di brevetto).

Disposizioni finali della modifica del 12 agosto 1986301 1 Le domande di brevetto pendenti il giorno dell’entrata in vigore del nuovo diritto sono rette da quest’ultimo. 2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell’entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell’IPI se soddisfano alle prescrizioni del vecchio diritto. L’IPI può tuttavia domandare informazioni ai sensi degli articoli 64 capoverso 1 e 65 capoverso 1. 3 Le comunicazioni dell’IPI secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell’entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano. 4 I termini assegnati dall’IPI, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell’entrata in vigore, non sono modificati. 5 Se l’esame della domanda di brevetto è stato concluso prima del giorno dell’entrata in vigore, la procedura fino alla pubblicazione della domanda di brevetto o al rilascio del brevetto prosegue secondo il vecchio diritto.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 maggio 2008302 1 Anche le domande di brevetto già depositate il giorno dell’entrata in vigore della modifica del 21 maggio 2008 della presente ordinanza sono rette dal nuovo diritto. 2 Tuttavia, le richieste depositate prima del giorno dell’entrata in vigore non possono essere oggetto di notificazioni da parte dell’IPI se soddisfano alle disposizioni del vecchio diritto.

300 Il tit. VI è entrato in vigore il 1° giu. 1978 (RU 1978 550). 301 RU 1986 1448 302 RU 2008 2585

O sui brevetti

65

232.141

3 Le comunicazioni dell’IPI secondo il vecchio diritto, spedite prima del giorno dell’entrata in vigore, restano valide con le conseguenze giuridiche che indicano. 4 I termini assegnati dall’IPI, che abbiano cominciato a decorrere prima del giorno dell’entrata in vigore, non sono modificati. 5 Un rapporto sullo stato della tecnica (art. 53–58) può essere richiesto solo per le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 6 Sono pubblicate solo le domande di brevetto depositate il giorno dell’entrata in vigore o dopo l’entrata in vigore. 7 Solo i brevetti rilasciati secondo il nuovo diritto possono essere oggetto di un’op- posizione (art. 73–88). 8 In caso di atti depositati in parte prima e in parte dopo l’entrata in vigore, è consi- derato giorno del deposito il giorno in cui è stata depositata la prima parte.

Proprietà industriale

66

232.141