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Ordinanza dell'8 marzo 2002 sulla protezione del design (stato 1° gennaio 2017)

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Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

dell’8 marzo 2002 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 2, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 4, 27 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 20011 sul design (LDes); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza 1 L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LDes4 e dalla presente ordinanza spetta all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale5 (IPI)6. 2 L’esecuzione degli articoli 46–49 della LDes e degli articoli 37–40 della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 2 Termini Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 3 Lingue 1 Le domande e la documentazione inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.

RU 2002 1122 1 RS 232.12 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 5 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 6 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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1bis La lingua ufficiale scelta dal depositante al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.7 2 Dei documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale l’IPI può esigere una traduzione e un’attestazione dell’esattezza di quest’ultima. Se, nonos- tante ingiunzione, la traduzione o l’attestazione non è fornita, l’IPI non tiene conto del documento.

Art. 48 Pluralità di depositanti o titolari di un design 1 Qualora più persone siano depositanti del medesimo design o titolari del medesimo diritto di design, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 59 Procura 1 Se un depositante o un titolare del diritto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta. 2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 25 la persona che è stata autorizzata dal depositante o dal titolare del diritto a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LDes o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 6 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l’originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI. 3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non sia necessaria la firma.

Art. 6a10 Prove 1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove.

7 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 10 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

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2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabili- sce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 711 Comunicazione elettronica 1 L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Capitolo 2: Deposito e registrazione Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 812 Deposito 1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato autorizzato dall’IPI. 2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 9 Domanda di registrazione 1 Nella domanda di registrazione figurano:

a. la richiesta di registrazione del design; b. il cognome e il nome o la ragione sociale cosí come l’indirizzo del deposi-

tante; c. il numero dei design contenuti nel deposito; d. un numero d’ordine per ogni design depositato; e. almeno una raffigurazione per ogni design depositato; f. l’indicazione dei prodotti ai quali è destinato il design; g.13 il cognome, il nome e il domicilio delle persone che hanno creato il design.

2 Eventualmente la domanda di registrazione va completata con: a.14 il recapito in Svizzera del depositante;

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2245).

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abis.15 in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle co- municazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapi- to;

ater.16 il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

b. la dichiarazione di priorità giusta l’articolo 23 della LDes; c. la richiesta del differimento della pubblicazione giusta l’articolo 26 capo-

verso 1 della LDes; d. una descrizione di 100 parole al massimo del design giusta l’articolo 19

capoverso 4 della LDes: il testo deve poter essere letto meccanicamente. 3 Nel caso in cui il design sia bidimensionale (disegno) e sia stato chiesto il differi- mento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes, si può inviare un esempla- re del design in luogo e vece della raffigurazione (art. 19 cpv. 3 della LDes). 4 Le raffigurazioni sono liberate per la pubblicazione dopo il quinto giorno lavora- tivo a contare dal ricevimento della domanda di registrazione, sempre che nel frat- tempo non sia pervenuta all’IPI una domanda di differimento della pubblicazione.

Art. 10 Esigenze relative alle raffigurazioni del design e al peso e dimensioni di un deposito cumulativo

1 Le raffigurazioni del design devono essere idonee alla riproduzione. 2 Un deposito cumulativo, indipendentemente dal numero dei design così depositati, non può superare i 5 kg di peso e la dimensione di 30 cm in qualsiasi direzione.

Art. 11 Dichiarazione di priorità e attestato di priorità 1 La dichiarazione per rivendicare la priorità conformemente alla Convenzione d’Unione di Parigi del 20 marzo 188317 per la protezione della proprietà industriale (dichiarazione di priorità) comprende le seguenti indicazioni:

a. la data del primo deposito; b. il Paese nel quale è avvenuto il primo deposito; c. i Paesi per i quali è avvenuto il primo deposito.

2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a più primi depositi. 3 L’attestato di priorità consiste in un’attestazione sul primo deposito rilasciata dalla competente autorità e contiene l’indicazione del numero di deposito e di registra- zione del design. Può essere presentato in lingua inglese.

15 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2245). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

16 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). 17 RS 0.232.01/.04

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Art. 12 Estinzione del diritto di priorità Il diritto di priorità si estingue se:

a. la dichiarazione di priorità non è consegnata al momento del deposito del design;

b. l’attestato di priorità non è fornito entro il termine fissato dall’IPI.

Art. 1318 Attestato di priorità per primi depositi svizzeri Su domanda, l’IPI rilascia l’attestato di priorità relativo a un primo deposito svizze- ro.

Art. 1419 Data di presentazione degli invii postali Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 15 Esame formale 1 Se la domanda di registrazione non adempie i requisiti formali di cui all’articolo 19 capoverso 1 e all’articolo 20 della LDes, nonché agli articoli 9 e 10 della presente ordinanza, l’IPI concede al depositante un termine per completare o correggere la domanda. 2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI non entra affatto nel merito della domanda di registrazione o vi entra soltanto parzialmente.

Art. 16 Esame materiale 1 Se vi è un motivo di esclusione giusta l’articolo 4 lettere a, d o e della LDes, l’IPI concede al depositante un termine per ovviare alla mancanza. 2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.20

Art. 17 Tassa21 di registrazione 1 Entro il termine fissato dall’IPI, va pagato la tassa di registrazione (art. 19 cpv. 2 della LDes). 2 La tassa di registrazione si compone:

18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

21 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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a. della tassa di base; b. eventualmente della tassa per la pubblicazione; c. e d.22 …

3 …23 4 Qualora la registrazione debba essere pubblicata dopo la scadenza del differimento, prima della pubblicazione va pagata la tassa per la pubblicazione.24

Art. 1825 Registrazione e pubblicazione 1 Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda, l’IPI iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione. 2 Esso conferma la registrazione al titolare del diritto.

Art. 19 Pubblicazione dopo il differimento 1 Prima della scadenza del differimento della pubblicazione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, di pagare la tassa per la pubblicazione.26 2 Nel caso in cui per un design bidimensionale (disegno) sia stato chiesto il differi- mento della pubblicazione giusta l’articolo 26 della LDes e presentato un esemplare del design in luogo e vece della raffigurazione, l’IPI può, prima della scadenza del differimento, ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresen- tante, di inviare almeno una raffigurazione del design.27 3 Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della LDes), dopo la scadenza del diffe- rimento della pubblicazione è possibile chiedere che la protezione sia mantenuta soltanto per singoli design. 4 Se la tassa per la pubblicazione non è pagata entro l’ultimo giorno del differimento o se entro i due mesi che precedono la scadenza del differimento non vengono inviate le necessarie raffigurazioni, l’IPI cancella la registrazione.

22 Abrogate dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 23 Abrogata dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4481). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4481). 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4481).

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Sezione 2: Rinnovo del periodo di protezione

Art. 2028 Comunicazione concernente la scadenza del periodo di protezione Prima della scadenza del periodo di protezione, l’IPI può ricordare al titolare del diritto iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possi- bilità di un rinnovo del periodo di protezione. L’IPI può inviare tali comunicazioni anche all’estero.

Art. 21 Procedura 1 La domanda di rinnovo va presentata all’IPI entro i dodici mesi che precedono la scadenza del periodo di protezione, ma in ogni caso entro sei mesi dopo la scadenza. 2 Trattandosi di depositi cumulativi (art. 20 della LDes), il rinnovo del periodo di protezione può essere limitato a singoli design. In tal caso, occorre indicare esatta- mente per quali design è chiesto il rinnovo. 3 La tassa per il rinnovo va pagata entro i termini di cui al capoverso 1. Se il paga- mento della tassa avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagata una soprattassa.29 4 Il rinnovo ha effetto alla scadenza del precedente periodo di protezione. 5 L’IPI conferma il rinnovo del periodo di protezione al titolare del diritto.30

Art. 21a31 Restituzione della tassa per il rinnovo della protezione Se è stata presentata una domanda di rinnovo, ma la protezione non è rinnovata, la tassa per il rinnovo della protezione è restituita.

Capitolo 3: Fascicolo e registro Sezione 1: Fascicolo

Art. 22 Contenuto 1 L’IPI tiene un fascicolo nel quale figurano lo svolgimento della procedura di registrazione e tutte le iscrizioni nel registro. 2 I documenti di prova che rendono pubblici segreti di fabbricazione o d’affari oppure contengono altre indicazioni sulle quali il depositante ha un legittimo interes-

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

31 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

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se alla tutela del segreto sono conservati separatamente su domanda. Tale fatto è menzionato nel fascicolo.32 3 …33

Art. 23 Consultazione degli atti 1 Prima dell’iscrizione del design nel registro e durante il periodo del differimento della pubblicazione, il fascicolo può essere consultato:

a. dal depositante e dal suo rappresentante; b. dalle persone che comprovano che il depositante rimprovera loro di ledere il

diritto sul design depositato o le mette in guardia da una tale lesione; c. da altre persone con il consenso esplicito del depositante o del suo rappre-

sentante. 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 possono consultare anche gli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte oppure sulle quali l’IPI non è entrato nel merito. 3 Dopo l’iscrizione del design nel registro, sempre che la pubblicazione non sia stata differita, chiunque può consultare il fascicolo. 4 Circa la consultazione dei documenti di prova conservati separatamente giusta l’ar- ticolo 22 capoverso 2 decide l’IPI dopo aver sentito il titolare del diritto. 5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.34

Art. 24 Conservazione degli atti 1 L’IPI conserva, per cinque anni dopo la cancellazione, l’originale o la copia degli atti di iscrizioni nel registro completamente cancellate. 2 Conserva, per cinque anni dopo il ritiro, dopo il rigetto o dopo la non entrata nel merito, l’originale o la copia degli atti delle domande di registrazione che sono state ritirate o respinte o sulle quali l’IPI non è entrato nel merito. 3 …35 4 Su domanda, l’IPI restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di conservazione.36

32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).

33 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 35 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833).

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Sezione 2: Registro

Art. 25 Contenuto del registro 1 L’iscrizione del design nel registro contiene:

a. il numero di deposito; b. la data di deposito; c. il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo del titolare

del diritto; d. il cognome e l’indirizzo di un eventuale rappresentante; e.37 il cognome e il domicilio delle persone che hanno creato il design; f. le indicazioni dei prodotti ai quali è destinato il design; g. un numero d’ordine per ogni design depositato; h. le riproduzioni del design; i. la data di registrazione; j. la data di pubblicazione.

2 La registrazione è eventualmente completata da: a. indicazioni sulla rivendicazione di una priorità giusta gli articoli 22 e 23

della LDes; b. l’indicazione che la pubblicazione è stata differita; c. una descrizione del design.

3 Nel registro sono inoltre iscritti: a. il rinnovo del periodo di protezione, con l’indicazione della data a partire

dalla quale il rinnovo ha effetto; b. la cancellazione completa o parziale dell’iscrizione nel registro, con l’indica-

zione del motivo; c. il trasferimento totale o parziale del diritto di design; d.38 la concessione di una licenza o sublicenza, con l’indicazione del cognome e

nome o della ragione sociale così come dell’indirizzo della persona cui è concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale.

e. l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul design; f. le restrizioni della facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità prepo-

ste alle procedure esecutive;

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

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g. le modifiche concernenti le indicazioni registrate. 4 L IPI vi può iscrivere altre indicazioni d’interesse pubblico. 5 …39

Art. 26 Consultazione del registro ed estratti 1 Fatte salve le registrazioni la cui pubblicazione è differita, il registro può essere consultato da chiunque. 2 L’IPI allestisce estratti del registro.40 3 …41

Sezione 3: Modifiche nella registrazione del design

Art. 27 Trasferimento 1 La domanda di registrazione del trasferimento va presentata dal precedente titolare del diritto o dalla persona che ha acquistato il diritto di design (acquirente). 2 Essa comprende:

a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare del diritto o un altro documento sufficiente dal quale risulti che il diritto di design è trasferito interamente o parzialmente all’acquirente;

b.42 il cognome e il nome o la ragione sociale così come l’indirizzo dell’acqui- rente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera.

Art. 28 Licenza 1 La domanda di registrazione di una licenza va presentata dal titolare del diritto o dal titolare della licenza. 2 Essa comprende:

a. una dichiarazione esplicita del titolare del diritto o un altro documento suffi- ciente dal quale risulti che il titolare del diritto concede al titolare della licenza l’uso del design;

b. il cognome e il nome o la ragione sociale cosí come l’indirizzo del titolare della licenza;

c. eventualmente la richiesta che la licenza sia registrata come licenza esclu- siva;

39 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 41 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2245).

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d. in caso di licenza parziale, l’indicazione dei diritti oggetto della licenza. 3 Per la registrazione di una sublicenza, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analo- gia. Inoltre deve essere comprovato che il titolare della licenza è autorizzato a con- cedere sublicenze. 4 Fintanto che è iscritta nel registro una licenza esclusiva, nessun’altra licenza incompatibile con quest’ultima vi è iscritta per il medesimo design.43

Art. 29 Altre modifiche nel registro L’IPI, in base a una relativa dichiarazione del titolare del diritto o a un altro docu- mento sufficiente, registra:

a. l’usufrutto e la costituzione in pegno del diritto di design; b.44 le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte

alle procedure esecutive; c. le modifiche che concernono indicazioni registrate.

Art. 30 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda, l’IPI cancella il diritto registrato in favore di terzi qualora il titolare di tale diritto presenti un’esplicita dichiarazione di rinuncia o un altro documento sufficiente.

Art. 31 Rettifiche 1 Su domanda del titolare del design, le registrazioni erronee sono rettificate senza indugio.45 2 Se l’errore è imputabile a una svista dell’IPI, la rettifica avviene d’ufficio.

Art. 32 1 …46 2 e 3 …47

Art. 3348

43 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2016 4833). 46 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023). 47 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481). 48 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4481).

Proprietà industriale

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Sezione 4: Cancellazione del design

Art. 3449 1 L’IPI cancella di moto proprio un design quando, nell’ambito di un differimento della pubblicazione, non vengono fornite raffigurazioni (art. 19 cpv. 3 LDes). 2 Esso informa il titolare del diritto sull’avvenuta cancellazione. 3 La cancellazione di un design è esente da tasse.

Capitolo 4: Pubblicazioni dell’IPI

Art. 35 Oggetto delle pubblicazioni L’IPI pubblica, fatto salvo il differimento della pubblicazione:

a. la registrazione del design, con le indicazioni giusta l’articolo 25 capoversi 1 lettere a–h e 2;

b. le indicazioni giusta l’articolo 25 capoversi 3 e 4, sempre che la loro pubbli- cazione appaia opportuna.

Art. 3650 Organo di pubblicazione 1 L’IPI designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Capitolo 5: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 3751 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introdu- zione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di oggetti prodotti illecita- mente.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4833).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5023).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

O sul design

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Art. 3852 Domanda d’intervento 1 Il titolare del diritto o il titolare della licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane. 1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.53 2 La domanda rimane valida per due anni, qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.

Art. 39 Trattenuta degli oggetti 1 In caso di trattenuta, l’ufficio doganale custodisce esso stesso gli oggetti contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 Comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero degli oggetti ritenuti.54 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 48 capoverso 2 o 3 della LDes è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, gli ogget- ti sono immediatamente liberati.

Art. 39a55 Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l’Ammini- strazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie degli oggetti ritenuti, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzio- ne generale delle dogane o, durante la ritenzione degli oggetti, direttamente all’ufficio doganale che trattiene gli oggetti.

Art. 39b56 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta- rio degli oggetti della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare gli oggetti ritenuti, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

53 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di compe- tenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

55 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549). 56 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549).

Proprietà industriale

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Art. 39c57 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione degli oggetti 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’arti- colo 48 capoverso 1 della LDes. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare gli oggetti distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 4058 Tasse Le tasse per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordi- nanza del 4 aprile 200759 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 41 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 luglio 190060 sui disegni e modelli industriali è abrogata.

Art. 42 Modifica del diritto vigente Il diritto vigente è modificato secondo quanto disposto nel testo qui allegato.

Art. 43 Disposizione transitoria sui termini in corso I termini fissati dall’IPI e in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immutati.

Art. 43a61

Art. 44 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2002.

57 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2549). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2549). 59 RS 631.035 60 [CS 2 885; RU 1956 874, 1962 481, 1968 619, 1972 2277, 1977 1994, 1995 1789 5161,

1996 1340] 61 Introdotto n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4481). Abrogato dal n. I dell’O

del 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1895).

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Allegato (art. 42)

Modifica del diritto vigente

...62

62 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 1122.

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