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Decreto interministeriale 15 aprile 2010 Modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale anticontraffazione



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DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEGLI AFFARI

ESTERI, DELLA DIFESA, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI, DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, PER I BENI E LE ATTIVITÀ

CULTURALI, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE.

VISTO il decreto legislativo lO febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a nonna dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 68, comma 6, letto b);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. l, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ed in particolare l'articolo 19, commi lO, Il, 12 e 13 che, nell'istituire presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale anticontraffazione, ha previsto che le modalità di funzionamento di detto Consiglio sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

RITENUTO di dover procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per il funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione in modo da assicurare il corretto esercizio delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione per

• migliorare l'insieme dell'azione di contrasto alla contraffazione a livello nazionale;

DECRETA

Art.•

(Nomina dei componenti del Consiglio nazionale anticontraffazione)

l. Il Consiglio ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico ed è presieduto dal Ministro o da un rappresentante da lui designato.

2. L'organo di vertice di ciascuna delle amministrazioni previste dall'art. 19, comma Il della legge 23 luglio 2009, n. 99, designa il proprio rappresentante e un rappresentante supplente in seno al Consiglio.

3. Le designazioni di cui al comma 2 devono pervenire al Ministro dello sviluppo economico, per il tramite della segreteria di cui al successivo art. 3, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la costituzione e il funzionamento dell'organo, che opera, comunque, con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del Consiglio sulla base delle designazioni pervenute ai sensi dei commi 2 e 3.

5. Con la stessa procedura si provvede, in caso di vacanza, alla sostituzione dei componenti di cui al comma 4.

6. Il Consiglio dura in carica un biennio.

7. La partecipazione al Consiglio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 2

(Compiti del Consiglio nazionale anticontraffazione)

L Nell'ambito delle funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale, il Consiglio elabora proposte funzionali a perseguire uniformità, sinergia e tempestività nell'azione strategica delle varie

2

ca amministrazioni competenti.

Art. 3

(Funzionamento del Consiglio nazionale anticootraffaziooe)

/ ,l. Il Consiglio è convocato dal presidente, almeno a cadenza annuale, _ ~', \ ovve~o. ogni~ua~volta venga motivatamente richiesto da una o più delle . - ammInIstrazIOnI.

-~l 2. Il ~onsiglio ri~n~sce i mini~tri competent~ quando la riunione è

i preSIeduta dal MInIStro dello SVIluppo economICO.

:t.III L'amministrazione che intenda proporre l'iscrizione di un provvedimento o questione all'ordine del giorno, inoltra la necessaria

I documentazione istruttoria alla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti marchi che svolge funzioni di segreteria ai sensi dell'articoloI9, comma 12, della legge 23 luglio 2009 n. 99, in tempo utile per la convocazione del Consiglio.

3. [J L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto, su indicazione del presidente, dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione ­ Ufficio italiano brevetti e marchi, anche sulla base delle proposte inoltrate dalle altre amministrazioni, ed è trasmesso contestualmente alla convocazione almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

4. iII La Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ove non abbia già provveduto, inoltra alle amministrazioni interessate, contestualmente alla convocazione della seduta, anche la documentazione acquisita.

s. 1§l In casi di particolare urgenza il presidente può sottoporre al Consiglio la trattazione di altro argomento non inserito all'ordine del giorno o il rinvio della discussione su singoli punti oggetto della riunione. Dell' avvenuto inserimento o rinvio deve essere dato atto nel verbale di seduta.

b. [j Le riunioni del Consiglio sono aperte e chiuse dal presidente, che ne dirige e aggiorna i lavori.

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ca 1. ~ Il Consiglio tramite il presidente può invitare a partecipare ai lavori del

Consiglio, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

&•~i Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 4

(Atti ufficiali del Consiglio nazionale anticontraffazione)

l. Il processo verbale costituisce l'atto ufficiale del Consiglio e riporta per ciascuna riunione:

a) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti;

b) l'elenco dei presenti, con l'indicazione di chi ha presieduto la riunione e di chi ha svolto le funzioni di segretario;

c) il succinto resoconto della riunione distinto per argomento, anche mediante rinvio ad atti allegati.

2. Il segretario, scelto nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, cura la redazione del processo verbale della seduta, lo sottoscrive insieme al presidente e lo trasmette a tutti i componenti del Consiglio. In mancanza di osservazioni nei trenta giorni successivi alla data di trasmissione, il verbale si intende approvato.

3. I processi verbali approvati sono custoditi a cura della segreteria del Consiglio e sono soggetti alle norme sull'accesso di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e del relativo regolamento di attuazione.

4. Al termine di ogni riunione l'Ufficio stampa del Ministero dello sviluppo economico, coadiuvato dalla Direzione per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, redige comunque un comunicato relativo ai lavori della seduta.

4

" Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale, nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 ~ IL MINISTRO

'-- DELLO SVILUPPO~

ILMINISpELL~ELLE FINANZE

IL MINIS:R~ QEGLr~~,~~ . , ,,' \ ", .)

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~ . '\ I~NISTRO LA DIFESA

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ArrIVITÀ CULTURALI

~ IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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5