1
Regolamento sugli emolumenti della camera d’esame per i consulenti in brevetti
del 23 novembre 2010 (Stato 1° luglio 2011)
Approvato dal Consiglio federale l’11 maggio 2011
La camera d’esame, visto l’articolo 8 capoverso 2 della legge sui consulenti in brevetti del 20 marzo 20091 (LCB); visto l’articolo 3 capoverso 1 lettera f dell’ordinanza dell’11 maggio 20112 sui consulenti in brevetti (OCB), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione Il presente regolamento sugli emolumenti disciplina gli emolumenti che la camera d’esame riscuote per le sue decisioni e prestazioni in virtù dell’articolo 3 OCB.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Fatte salve disposizioni speciali previste dall’ordinanza sui consulenti in brevetti e dal presente regolamento sugli emolumenti, sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20043.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti Gli emolumenti sono calcolati in base alle tariffe seguenti:
Articolo Oggetto Fr.
Art. 14 Art. 15
OCB OCB
Tassa d’esame per le parti d’esame 3 e 4: – se le due parti d’esame sono sostenute nella
stessa sessione d’esame – se le due parti d’esame sono sostenute
separatamente, per ciascuna parte
900.–
600.–
RU 2011 2283 1 RS 935.62 2 RS 935.621 3 RS 172.041.1
935.621.31
Servizi
2
935.621.31
Articolo Oggetto Fr.
Art. 12 cpv. 2 OCB Tassa relativa all’esame sostitutivo per le parti d’esame 1 e 2: – se le due parti d’esame sono sostenute nella
stessa sessione d’esame – se le due parti d’esame sono sostenute separa-
tamente, per ciascuna parte
900.–
600.– Art. 23 OCB Tassa relativa alla decisione di riconoscimento
o non riconoscimento 200.– Art. 25 cpv. 1 OCB Tassa relativa all’esame d’idoneità 800.–
Art. 4 Pagamento degli emolumenti Gli emolumenti devono essere pagati anticipatamente.
Art. 5 Entrata in vigore Il presente regolamento sugli emolumenti entra in vigore il 1° luglio 2011.