910.12Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP)
del 28 maggio 1997 (Stato 22 dicembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d, 16 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),2
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio 1 Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che sono iscritti nel registro federale sono protette. 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. 3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall’ordinanza del 7 dicembre 19983 sul vino.4
Art. 2 Denominazione di origine 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasfor- mato:
a. originario di tale regione o di tale luogo; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusiva-
mente all’ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un’area geografica determinata.
2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine.
RU 1997 1198 1 RS 910.1 2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003
4867). 3 RS 916.140 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003
4867).
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Art. 3 Indicazione geografica Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione o di un luogo che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato:
a. originario di tale regione o di tale luogo; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica può es-
sere attribuita a tale origine geografica; e c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un’area geografica determinata.
Art. 4 Denominazione generica 1 Una denominazione generica non può essere registrata come denominazione di origine o indicazione geografica. 2 Per denominazione generica si intende il nome di un prodotto che, pur collegato con il nome del luogo in cui tale prodotto è stato inizialmente ottenuto o commer- cializzato, è diventato un nome comune che lo designa. 3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica, si tiene conto:
a. dell’opinione dei produttori e dei consumatori, segnatamente della regione in cui il nome ha la sua origine;
b. delle legislazioni cantonali.
Art. 4a5 Denominazioni omonime 1 Se una domanda di registrazione concerne una denominazione omonima già regi- strata e la denominazione da registrare induce il pubblico a presumere che i prodotti sono originari di un’altra regione o di un altro luogo, tale denominazione non può essere registrata nonostante si tratti della denominazione esatta della regione o della località di origine dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati. 2 L’utilizzazione della denominazione omonima registrata successivamente deve differenziarsi chiaramente dall’utilizzazione di quella già registrata, al fine di garan- tire il trattamento adeguato dei produttori e di non indurre in errore i consumatori.
Sezione 2: Procedura di registrazione
Art. 5 Diritto di presentare la domanda 1 Ogni raggruppamento di produttori rappresentativo di un prodotto può presentare all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio) una domanda di registrazione. 2 Per una denominazione di origine, il raggruppamento deve riunire i produttori di tutte le fasi di produzione, vale a dire, a seconda del prodotto:
a. quelli che producono la materia prima;
Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).5
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Protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 910.12
b. quelli che trasformano il prodotto; c. quelli che lo elaborano.
Art. 6 Contenuto della domanda 1 La domanda deve provare che le condizioni stabilite dalla presente ordinanza per ottenere la denominazione di origine o l’indicazione geografica sono soddisfatte. 2 Contiene in particolare:
a. il nome del raggruppamento richiedente e la prova della sua rappresentati- vità;
b. la denominazione di origine o l’indicazione geografica da registrare; c. gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica; d. gli elementi che comprovano che il prodotto è originario di una zona geogra-
fica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (possibilità di ricostituire l’evoluzione storica del prodotto);
e. gli elementi che comprovano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica ai sensi dell’articolo 2 o 3 (derivazione delle peculiarità tipiche del prodotto da particolari fattori naturali e umani dovuti all’ambiente geografico );
f. la descrizione di eventuali metodi locali, leali e costanti. 3 Deve essere corredata di un elenco degli obblighi.
Art. 7 Elenco degli obblighi 1 L’elenco degli obblighi comprende:
a. il nome del prodotto, inclusa la denominazione di origine o l’indicazione ge- ografica;
b. la delimitazione dell’area geografica; c. la descrizione del prodotto, segnatamente le sue materie prime e le sue prin-
cipali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche; d. la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto; e.6 la designazione di uno o più organismi di certificazione; f. gli elementi specifici dell’etichettatura.
2 Esso può pure comprendere gli elementi relativi al confezionamento se il raggrup- pamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell’area geografica determinata.7
6 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). 7 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
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Art. 8 Pareri 1 L’Ufficio chiede il parere della Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Commissione, art. 22). 2 Invita parimenti le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro pare- re.
Art. 9 Decisione e pubblicazione 1 L’Ufficio decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2 a 7, tenendo conto in particolare del parere della Commissione. 2 Se accetta la domanda, questa viene pubblicata, con gli elementi principali dell’elenco degli obblighi, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 10 Opposizione 1 Possono opporsi alla registrazione:
a. le persone in grado di far valere un interesse degno di protezione; b. i Cantoni.
2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto all’Ufficio entro tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione. 3 Possono essere addotti in particolare i seguenti motivi di opposizione:
a. la denominazione non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2 o 3; b. la denominazione è considerata generica; c. il raggruppamento non è rappresentativo; d.8 la registrazione prevista rischia di arrecare pregiudizio a un marchio o a una
denominazione completamente o parzialmente omonima utilizzata da parec- chio tempo.
Art. 11 Decisione su opposizione 1 L’Ufficio decide sull’opposizione dopo aver sentito la Commissione. 2 Sente parimenti l’Istituto federale della proprietà intellettuale nel caso in cui l’op- posizione si basa sul motivo menzionato all’articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Art. 12 Registrazione e pubblicazione 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:
a. se non sono state presentate opposizioni entro i termini prescritti; b. se eventuali opposizioni sono state respinte.
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867).
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2 La registrazione viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
Art. 13 Registro 1 L’Ufficio tiene il registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geo- grafiche. 2 Il registro contiene:
a. la denominazione, la menzione DOP (denominazione d’origine protetta) o IGP (indicazione geografica protetta) e il suo numero;
b. il nome del raggruppamento; c. l’elenco degli obblighi; d. la data della registrazione; e. la data della pubblicazione della registrazione.
3 Ogni persona è autorizzata a consultare il registro e a chiederne gli estratti.
Art. 14 Modifica dell’elenco degli obblighi 1 Le modifiche dell’elenco degli obblighi sono soggette alla stessa procedura di quella prevista per le registrazioni. 2 Se il raggruppamento chiede di designare un nuovo organismo di certificazione o di eliminarne uno, l’Ufficio decide senza applicare la procedura di registrazione.
Sezione 2a: Procedura di cancellazione9
Art. 1510 1 L’Ufficio cancella la registrazione di una denominazione protetta:
a. su richiesta, se la denominazione protetta non è più utilizzata o se l’insieme degli utenti e i Cantoni in questione non sono più interessati al suo manteni- mento,
b. se è accertato che il rispetto dell’elenco degli obblighi della denominazione protetta non è più garantito per motivi fondati.
2 L’Ufficio consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate nonché la Commissione e sente le parti conformemente all’articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa. 3 La cancellazione è pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.
9 Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 10 Abrogato dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). Nuovo testo giusta il n. I
dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4867). 11 RS 172.021
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Sezione 3: Protezione
Art. 16 Impiego della menzione DOP o IGP 1 Soltanto una denominazione di origine registrata può recare la menzione denomi- nazione d’origine (DO) o denominazione di origine protetta (DOP) oppure denomi- nazione di origine controllata (DOC). 2 Soltanto un’indicazione geografica registrata può recare la menzione indicazione geografica (IG) o indicazione geografica protetta (IGP).
Art. 17 Estensione della protezione 1 L’impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta è vietato:
a. per ogni prodotto comparabile non conforme all’elenco degli obblighi; b. per ogni prodotto non comparabile, se tale impiego sfrutta la reputazione
della denominazione protetta. 2 Il capoverso 1 è applicabile segnatamente:
a. se la denominazione registrata è imitata o evocata; b. se è tradotta; c. se è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «mo-
do», «imitazione», «secondo la ricetta» o simili; d. se la provenienza del prodotto è indicata.
3 Sono parimenti vietati: a. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla vera origine del pro-
dotto, alla sua provenienza, al suo metodo di produzione, alla sua natura, alle sue qualità essenziali usate sulla confezione, sull’imballaggio, nella pub- blicità o sui documenti concernenti il prodotto;
b. qualsiasi impiego di un recipiente o di un imballaggio che può indurre in er- rore sull’origine del prodotto;
c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto.
Art. 17a12 Prodotti che non adempiono il capitolato d’oneri I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l’impiego di una denominazione d’origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione delle domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, pos- sono ancora essere fabbricati, confezionati e immessi in commercio per altri cinque anni dopo la pubblicazione della registrazione.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 gen. 2001 (RU 2001 143).
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Sezione 4: Controllo
Art. 18 Denominazione dell’organismo di certificazione 1 Chiunque utilizzi una denominazione di origine registrata o un’indicazione geogra- fica deve affidare a un organismo di certificazione definito nell’elenco degli obblighi il controllo della produzione, della trasformazione o dell’elaborazione del prodotto. 2 Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce le esigenze minime relative al con- trollo.13
Art. 19 Organismi di certificazione 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all’ordi- nanza del 17 giugno 199614 sull’accreditamento e sulla designazione. 2 L’Ufficio riconosce, dopo aver udito il Servizio d’accreditamento svizzero, gli organismi esteri d’accreditamento che desiderano svolgere la loro attività sul territo- rio svizzero, se sono in grado di comprovare qualifiche equivalenti a quelle richieste in Svizzera. Essi dovranno in particolare dimostrare di essere a conoscenza della pertinente legislazione svizzera. 3 È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 199515 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 20 Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione segnalano all’Ufficio e ai chimici cantonali compe- tenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli.
Art. 2116 Autorità esecutiva 1 L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio fatto salvo il capoverso 2. Nel caso in cui non siano interessate derrate alimentari, esso applica la legislazione sull’agricoltura. 2 L’esecuzione secondo la legislazione sulle derrate alimentari della Sezione 3 della presente ordinanza spetta agli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari. 3 Essi notificano le irregolarità riscontrate all’Ufficio e agli organismi di certifica- zione. 4 L’Ufficio sorveglia gli organismi di certificazione con riserva della sorveglianza prevista dall’ordinanza del 17 giugno 199617 sull’accreditamento e sulla designazio- ne. Esso può emanare istruzioni.
13 Introdotto dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303). 14 RS 946.512 15 RS 946.51 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003
4867). 17 RS 946.512
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Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 22 Commissione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
1 Il Dipartimento federale dell’economia18 istituisce una Commissione delle denomi- nazioni di origine e delle indicazioni geografiche. 2 La Commissione consiglia l’Ufficio nell’esecuzione della presente ordinanza. 3 Consiglia le autorità competenti in merito alle misure di protezione delle denomi- nazioni registrate.
Art. 2319
Art. 24 Modifica del diritto previgente L’ordinanza del 1° marzo 199520 sulle derrate alimentari (ODerr) è modificata come segue:
Art. 75 cpv. 1 e 2 ...
Art. 84 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 123 cpv. 4 terza frase ...
Art. 204 cpv. 4 lett. b ...
Art. 428 cpv. 2 seconda frase ...
18 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 19 Abrogata dal n. III cpv. 2 n. 1 dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 573). 20 RS 817.02. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.
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Art. 2521
Art. 2622 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1997.
21 Abrogato dal n. I dell’O del 12 gen. 2000 (RU 2000 379). 22 Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 n. 1 dell’O del 27 mar. 2002, in vigore dal 1° mag. 2002
(RU 2002 573).
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Allegato23 (art. 15)
23 Abrogato dal n. I 10 dell’O del 7 dic. 1998 (RU 1999 303).
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