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San Marino

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Decreto 18 novembre 2004 n. 157 - Ratifica Decreto 20 ottobre 2004 n.133 "Interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico"

 Decreto 18 novembre 2004 n. 157 - Ratifica Decreto 20 ottobre 2004 n.133 "Interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico"

DECRETO 18 novembre 2004 n.157 (pubblicato il 29 novembre 2004)

Ratifica Decreto 20 ottobre 2004 n.133 "Interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico"

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 18 novembre 2004, il Decreto Reggenziale 20 ottobre 2004 n.133 apportando emendamenti, pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:

Interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l’art.78 della Legge 165 del 18 dicembre 2003;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 11 ottobre 2004 n.16;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

Fino alla misura massima del 50% gli utili annuali di bilancio conseguiti dai soggetti di cui all’art. 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni in contabilità ordinaria, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette nella misura in cui sono destinati ad un fondo speciale di bilancio utilizzabile per effettuare interventi di reinvestimento in beni strumentali nella stessa impresa.

Art.2

Ai fini e per gli effetti del precedente art. 1, sono considerati di reinvestimento i progetti aziendali che prevedono:

1. l’acquisizione di beni materiali, ad eccezione degli immobili, ed immateriali, avanzamenti tecnologici atti a migliorare i prodotti od i processi produttivi esistenti ovvero, nell’ambito dello stesso comparto merceologico, l’acquisizione di impianti o tecnologie finalizzati alla realizzazione di prodotti nuovi o nuovi processi produttivi;

2. l’acquisizione di impianti o tecnologie destinati a nuove produzioni in comparti merceologici diversi rispetto a quello od a quelli delle produzioni esistenti all’interno dell’impresa.

Tali investimenti possono essere effettuati sia mediante acquisto diretto che mediante contratto di

locazione finanziaria; in tal caso il valore del bene strumentale è dato dal prezzo pagato dalla società concedente per l’acquisto dei cespiti.

L’acquisto di beni immateriali, marchi e brevetti devono essere preventivamente soggetti a perizia da parte di soggetti iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili.

L’importo degli investimenti di cui sopra non dovrà essere inferiore a 100.000,00 euro.

Il fondo speciale di bilancio, derivante dagli utili accantonati ai sensi del precedente art. 1, dovrà rimanere vincolato per 5 anni.

Art.3

I progetti annuali o pluriennali di reinvestimento debbono essere presentati entro 30 giorni dall’avvio della loro realizzazione secondo le modalità di cui ai successivi artt.4 e 5.

Art.4

I progetti annuali o pluriennali di reinvestimento debbono essere presentati all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio e dovranno dettagliatamente evidenziare tra l’altro:

• la rispondenza del progetto ai requisiti richiesti dal presente Decreto;

• i tempi di realizzazione e l’ammontare degli investimenti;

• l’ammontare del patrimonio aziendale prima degli investimenti proposti e quello previsto al termine di nuovi investimenti;

• eventuali interventi pubblici di credito agevolato, con specifica indicazione del progetto eventualmente sostenuto;

• la situazione occupazionale al momento della richiesta e quella prevista a seguito dell’investimento.

Art.5

Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, l’Ufficio Industria Artigianato e Commercio comunica all’istante ed all’Ufficio Tributario l’esito dell’istruttoria ed accorda, contestualmente, l’eventuale autorizzazione per l’accesso ai benefici di cui all’art.1.

Art.6

Gli investimenti indicati nel progetto devono essere realizzati e conclusi entro un anno dal termine evidenziato all’art.4, ovvero, per quelli per i quali è previsto un tempo inferiore, entro massimo i sei mesi successivi al periodo concordato, salva proroga comprovata da motivate circostanze che non potrà comunque superare ulteriori sei mesi e purché autorizzata dallo stesso Ufficio Industria Artigianato e Commercio.

Annualmente, entro il mese di settembre, compete all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio la verifica del rispetto degli accordi nel piano di reinvestimento ed all’Ufficio Tributario la regolare iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili nonché degli ammortamenti effettuati.

Qualora le verifiche degli Uffici rilevino irregolarità e discordanza da quanto in precedenza

autorizzato l’Ufficio Tributario provvederà, dietro eventuale comunicazione dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio, esclusivamente al recupero dell’imposta non pagata per effetto della tassazione sospesa sugli utili accantonati, maggiorata degli interessi legali.

Art.7

E’ fatto divieto di cumulare i benefici fiscali previsti dal presente Decreto con quelli previsti dal Decreto "Agevolazioni fiscali per favorire l’occupazione e lo sviluppo economico" n.117 del 20 settembre 2004, nonché dalla coesistenza dei benefici del Credito Agevolato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente Decreto hanno effetto a decorrere dal corrente periodo d’imposta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 novembre 2004/1704 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Giuseppe Arzilli – Roberto Raschi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Loris Francini