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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato 1° gennaio 2010)

 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2010)

311.0Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° gennaio 2010)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64bis della Costituzione federale1,2 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 19183, decreta:

Libro primo:4 Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d’applicazione

Art. 1 1. Nessuna Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la sanzione senza legge legge commina espressamente una pena.

Art. 2 2. Condizioni di 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un cri- tempo mine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti com- messi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.

Art. 3 3. Condizioni 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un di luogo. delitto in Svizzera.Crimini o delitti commessi in Svizzera

2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

RU 54 799, 57 1408 e CS 3 187 1 [CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde all’art. 123 della Cost. federale

del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n I 2 della LF dell’8 ott. 1999 concernente la soppressione delle

assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784). 3 FF 1918 II 1 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

1

311.0 Codice penale svizzero

Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato

Reati commessi all’estero su minorenni

RS 0.101

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione fede- rale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perse- guito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 4 Se l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all’estero, l’intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 4 1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all’estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278). 2 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.

Art. 5 1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all’estero uno dei seguenti reati:

a.6 tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di 14 anni;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rap- presentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU7, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

6 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).

7 RS 0.101

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Codice penale svizzero 311.0

Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale

Altri reati commessi all’estero

RS 0.101

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 3 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 6 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:

a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e

b. l’autore si trova in Svizzera e non è estradato all’estero. 2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessi- vamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU8, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 4 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 7 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all’estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:

a. l’atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;

b. l’autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione, e

8

3

311.0 Codice penale svizzero

Luogo del reato

4. Condizioni personali

c. secondo il diritto svizzero l’atto consente l’estradizione, ma l’autore non viene estradato.

2 Se l’autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato com- messo contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:

a. la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell’atto; oppure

b. l’autore ha commesso un crimine particolarmente grave pro- scritto dalla comunità giuridica internazionale.

3 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessi- vamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l’atto è stato commesso. 4 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU9, l’autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata

oppure è caduta in prescrizione. 5 Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all’estero, ma all’estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 8 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dove- re, quanto in quello in cui si verifica l’evento. 2 Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l’autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l’evento.

Art. 9 1 Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare. 2 Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora com- piuto i diciott’anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200310 (DPMin). Se vanno giudicati nel con-

9 RS 0.101 10 RS 311.1

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Codice penale svizzero 311.0

1. Crimini e delitti. Definizioni

Commissione per omissione

2. Intenzione e negligenza. Definizioni

tempo un atto commesso prima del compimento dei diciott’anni e un atto commesso dopo, si applica l’articolo 3 capoverso 2 DPMin.11

Titolo secondo: Della punibilità

Art. 10 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata. 2 Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. 3 Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 11 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire. 2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a. della legge; b. di un contratto; c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.

3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato. 4 Il giudice può attenuare la pena.

Art. 12 1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. 2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

11 Nuovo testo giusta l’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).

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311.0 Codice penale svizzero

Errore sui fatti

3. Atti leciti e colpa. Atto permesso dalla legge

Legittima difesa esimente

Legittima difesa discolpante

Stato di necessità esimente

Stato di necessità discolpante

3 Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 13 1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circo- stanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favo- revole. 2 Se avesse potuto evitare l’errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l’atto come reato colposo.

Art. 14 Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l’atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o a un’altra legge.

Art. 15 Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16 1 Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 15, il giudice attenua la pena. 2 Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi pre- ponderanti.

Art. 18 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un’altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l’integrità personale, la libertà, l’onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l’autore sacrificasse il bene in pericolo.

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Codice penale svizzero 311.0

Incapacità e scemata imputabilità

Dubbio sull’imputabilità

Errore sull’illiceità

4. Tentativo. Punibilità

Desistenza e pentimento attivo

2 Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragione- volmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

Art. 19 1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione. 2 Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena. 3 Possono essere ordinate tuttavia le misure previste negli articoli 59– 61, 63, 64, 67 e 67b. 4 I capoversi 1–3 non sono applicabili se l’autore poteva evitare l’inca- pacità o la scemata imputabilità e prevedere così l’atto commesso in tale stato.

Art. 20 Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 21 Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 22 1 Chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. 2 L’autore che, per grave difetto d’intelligenza, non si rende conto che l’oggetto contro il quale l’atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consu- mazione del reato è esente da pena.

Art. 23 1 Se l’autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena. 2 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

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311.0 Codice penale svizzero

5. Parte- cipazione. Istigazione

Complicità

Partecipazione a un reato speciale

Circostanze personali

6. Punibilità dei mass media

3 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell’autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato. 4 Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo con- tributo.

Art. 24 1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena appli- cabile all’autore. 2 Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25 Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 26 Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo del- l’autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 27 Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l’autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

Art. 28 1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguo- no. 2 Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bis. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione. 3 Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volon- tà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

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Codice penale svizzero 311.0

Tutela delle fonti

7. Rapporti di rappresentanza

4 Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

Art. 28a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testi- moniare sull’identità dell’autore dell’opera o su contenuto e fonti delle informazioni. 2 Il capoverso 1 non si applica se il giudica accerta che:

a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l’integrità fisica di una persona; oppure

b.12 senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 numero 3, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies del presente Codi- ce, come pure ai sensi dell’articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti, o non è possibile cattu- rare il colpevole di un simile reato.

Art. 29 Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale14 è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;

b. in qualità di socio; c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una

società o di una ditta individuale15 nella quale esercita compe- tenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;

d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

12 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).

13 RS 812.121 14 Ora: impresa individuale. 15 Ora: impresa individuale.

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311.0 Codice penale svizzero

8. Querela della parte lesa. Diritto di querela

Termine

Indivisibilità

Desistenza

Art. 30 1 Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato leso può chiedere che l’autore sia punito. 2 Se la persona lesa non ha l’esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela, il diritto di querela spetta anche all’autorità tutoria. 3 La persona lesa minorenne o interdetta può anch’essa presentare la querela se è capace di discernimento. 4 Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti. 5 Se l’avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la quere- la, la rinuncia è definitiva.

Art. 31 Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l’avente diritto ha conosciuto l’identità dell’autore del reato.

Art. 32 Quando l’avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

Art. 33 1 Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronun- ciata la sentenza cantonale di seconda istanza. 2 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla. 3 La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti. 4 Essa non vale per l’imputato che vi si opponga.

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Codice penale svizzero 311.0

1. Pena pecuniaria. Commisurazione

Esazione

Pena detentiva sostitutiva

Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

Art. 34 1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabili- sce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore. 2 Un’aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed econo- mica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. 3 Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera. 4 Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

Art. 35 1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini. 2 Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all’esazione, l’autorità d’esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie. 3 Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione per debiti qualora il prov- vedimento appaia efficace.

Art. 36 1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non è può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. 2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

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311.0 Codice penale svizzero

2. Lavoro di pubblica utilità. Contenuto

Esecuzione

Commutazione

3 Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell’ali- quota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

a. la proroga del termine di pagamento per 24 mesi al massimo; b. la riduzione dell’importo dell’aliquota giornaliera; oppure c. l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

4 Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2. 5 La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell’aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

Art. 37 1 Con il consenso dell’autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a 6 mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo. 2 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

Art. 38 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 39 1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva. 2 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva. 3 La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

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Codice penale svizzero 311.0

3. Pena detentiva. In generale

Pena detentiva di breve durata senza condizio- nale

1. Pene con la condizionale

Art. 40 Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 41 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospen- sione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecunia- ria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. 2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena. 3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

Sezione 2: Della condizionale

Art. 42 1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. 2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favore- voli. 3 La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui. 4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell’articolo 106.16

16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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2. Pene con condizionale parziale

3. Disposizioni comuni. Periodo di prova

Successo del periodo di prova

Insuccesso del periodo di prova

Art. 43 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore. 2 La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. 3 In caso di sospensione parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Art. 44 1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni. 2 Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un’assi- stenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 3 Il giudice spiega al condannato l’importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

Art. 45 Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

Art. 46 1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il gene- re della pena per pronunciare nell’ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49. Può tuttavia pronun- ciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all’articolo 41. 2 Se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordina- ta. 3 Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

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Codice penale svizzero 311.0

1. Principio

2. Attenuazione della pena. Circostanze attenuanti

4 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5. 5 La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

Sezione 3: Della commisurazione della pena

Art. 47 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell’autore, nonché del- l’effetto che la pena avrà sulla sua vita. 2 La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’of- fesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 48 Il giudice attenua la pena se:

a. l’autore ha agito: 1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l’impressione d’una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o

da cui dipendeva; b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta

della vittima; c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’ani-

mo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra- zione;

d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, special- mente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragione- volmente pretendere da lui;

e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo tra- scorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

Art. 48a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

Effetti

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311.0 Codice penale svizzero

2 Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 49 3. Concorso 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per di reati l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’au-

tore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. 2 Se deve giudicare un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena com- plementare in modo che l’autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. 3 Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l’autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott’anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 50 4. Obbligo di Se la sentenza dev’essere motivata, il giudice vi espone anche le circo- motivazione stanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Art. 51 5. Computo Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell’am- del carcere preventivo bito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di

carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

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Codice penale svizzero 311.0

1. Motivi d’impunità. Punizione priva di senso18

Riparazione

Autore duramente colpito

2. Disposizioni comuni

Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento17

Art. 52 L’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

Art. 53 Se l’autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l’autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e

b. l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 54 Se l’autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l’autorità compe- tente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 55 1 Se le condizioni dell’impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell’esecuzione. 2 I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

17 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

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311.0 Codice penale svizzero

3. Sospensione del procedimen- to. Coniuge, partner registrato o partner convi- vente quale vittima 20

Art. 55a19 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reite- rate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coa- zione (art. 181), l’autorità penale competente può sospendere provvi- soriamente il procedimento se:21

a.22 la vittima è: 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell’autore e il fatto è

stato commesso durante il matrimonio o nell’anno suc- cessivo al divorzio, o

2. il partner registrato o l’ex partner registrato dell’autore e il fatto è stato commesso durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento, o

3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l’ex partner convivente dell’autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell’anno successivo alla separa- zione; e

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei dirit- ti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell’autorità competente.

2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l’esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospen- sione provvisoria del procedimento. 3 Qualora il consenso non sia revocato, l’autorità penale competente emana la decisione definitiva di non luogo a procedere. 4 Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l’imputato, l’accusatore pubblico e la vittima.

19 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

20 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).

21 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).

22 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

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Codice penale svizzero 311.0

1. Principi

Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

Art. 56 1 Una misura deve essere ordinata se:

a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore com- metta altri reati;

b. sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige; e

c. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute.

2 La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell’autore non sia sproporzionata rispetto alla pro- babilità e gravità di nuovi reati. 3 Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l’articolo 65, il giudi- ce si fonda su una perizia. La perizia verte su:

a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento del- l’autore;

b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e c. la possibilità di eseguire la misura.

4 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capover- so 1, la perizia dev’essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l’autore. 4bis Se entra in linea di conto l’internamento a vita di cui all’arti- colo 64 capoverso 1bis, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore.23 5 Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un’i- stituzione adeguata. 6 La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev’essere soppressa.

23 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

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311.0 Codice penale svizzero

Concorso di misure

Relazione tra le misure e le pene

Esecuzione

2. Misure terapeutiche stazionarie. Trattamento di turbe psichiche

Art. 56a 1 Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è neces- saria, il giudice ordina quella meno gravosa per l’autore. 2 Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle con- giuntamente.

Art. 57 1 Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni. 2 Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l’articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente. 3 La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

Art. 58 1 Se vi è da attendersi che sarà ordinata una misura secondo gli artico- li 59–61 o 63, l’autore può essere autorizzato a sottoporvisi anticipa- tamente. 2 Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59–61 devono essere separate dai penitenziari.

Art. 59 1 Se l’autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o un delitto in connes- sione con questa sua turba, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

2 Il trattamento stazionario si svolge in un’appropriata istituzione psichiatrica o in un’istituzione per l’esecuzione delle misure. 3 Fintanto che sussiste il pericolo che l’autore si dia alla fuga o com- metta nuovi reati, il trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l’artico- lo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.24

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

Trattamento della tossicodi- pendenza

Misure per i giovani adulti

4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da atten- dersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 60 1 Se l’autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

2 Il giudice tiene conto della richiesta dell’autore e della sua disponibi- lità a sottoporsi al trattamento. 3 Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessa- rio, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell’autore. 4 La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attender- si che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve ecce- dere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

Art. 61 1 Se l’autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momen- to del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personali- tà, il giudice può ordinarne il collocamento in un’istituzione per gio- vani adulti qualora:

a. l’autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con lo svi- luppo turbato della sua personalità.

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311.0 Codice penale svizzero

Liberazione condizionale

2 Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice. 3 Vanno stimolate le attitudini dell’autore a vivere in modo responsa- bile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua forma- zione e il suo perfezionamento professionali. 4 La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misu- ra dev’essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent’anni. 5 Se l’autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott’anni, la misura può essere eseguita in un’istituzione per adolescenti.

Art. 62 1 L’autore è liberato condizionalmente dall’esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibili- tà di essere messo alla prova in libertà. 2 Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61. 3 Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. 4 Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può ordinare la protra- zione del periodo di prova:

a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all’articolo 59;

b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

5 Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni. 6 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessa- rio per impedire nuovi reati dello stesso genere.

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Codice penale svizzero 311.0

Insuccesso del periodo di prova

Liberazione definitiva

Art. 62a 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commet- te un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l’autorità d’esecuzione:

a. ordinare il ripristino dell’esecuzione; b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le con-

dizioni, ordinare una nuova misura; o c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le con-

dizioni, ordinare l’esecuzione di una pena detentiva. 2 Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell’articolo 49. 3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seria- mente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordina- to la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell’autorità d’esecuzione. 4 La durata massima dell’esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all’articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61. 5 Se prescinde dal ripristino dell’esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

a. ammonire il liberato condizionalmente; b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un’assistenza riabilita-

tiva; c. impartire norme di condotta, e d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di

misura secondo l’articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

6 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capover- si 3–5.

Art. 62b 1 Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente. 2 L’autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adem- piute le condizioni per la liberazione condizionale.

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311.0 Codice penale svizzero

Soppressione della misura

Esame della libe- razione e della soppressione

3 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più ese- guita.

Art. 62c 1 La misura è soppressa se:

a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di succes- so; o

b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione con- dizionale; oppure

c. non esiste o non esiste più un’istituzione adeguata. 2 Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest’ultima risultano adempiute le condizioni per la libe- razione condizionale o per la sospensione condizionale, l’esecuzione è sospesa. 3 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare un’altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato. 4 Se all’atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l’internamento su proposta dell’autorità di esecuzione. 5 Se all’atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura tutoria, l’autorità competente ne avvisa l’autorità tutoria. 6 Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un’altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

Art. 62d 1 L’autorità competente esamina d’ufficio o a richiesta se e quando l’autore debba essere liberato condizionalmente dall’esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno una volta all’anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell’istituzione d’esecuzione. 2 Se l’autore ha commesso un reato ai sensi dell’articolo 64 capover- so 1, l’autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta

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Codice penale svizzero 311.0

3. Trattamento ambulatoriale. Condizioni e esecuzione

Soppressione della misura

di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria. L’esperto e i rappre- sentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l’autore.

Art. 63 1 Se l’autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

a. l’autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato, e

b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

2 Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l’esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell’esecu- zione. Per la durata del trattamento può ordinare un’assistenza riabili- tativa e impartire norme di condotta. 3 L’autorità competente può disporre che l’autore venga temporanea- mente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi. 4 Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazio- ne per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta pro- trarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell’autorità d’esecuzione.

Art. 63a 1 L’autorità competente esamina almeno una volta all’anno se il trat- tamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l’autore e chiede previamente una relazione al terapeuta. 2 Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall’autorità competente se:

a. si è concluso con successo; b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trat-

tamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

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311.0 Codice penale svizzero

Esecuzione della pena detentiva sospesa

4. Internamento. Condizioni e esecuzione

3 Se, durante il trattamento ambulatoriale, l’autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch’egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competen- te per giudicare il nuovo reato. 4 Se l’autore si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capoversi 3–5.

Art. 63b 1 Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita. 2 Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospet- tive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita. 3 Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela perico- loso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l’esecuzione della medesima. 4 Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l’esecu- zione. 5 Invece dell’esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

Art. 64 1 Il giudice ordina l’internamento se l’autore ha commesso un assassi- nio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una vio- lenza carnale, una rapina, una presa d’ostaggio, un incendio, un’espo- sizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l’integrità fisica, psichica o sessua- le di un’altra persona, e se:25

a. in base alle caratteristiche della personalità dell’autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o

25 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seria- mente da attendersi che l’autore commetta nuovi reati di que- sto genere e che una misura secondo l’articolo 59 non abbia prospettive di successo.

1bis Il giudice ordina l’internamento a vita se l’autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d’ostaggio, una tratta di esseri uma- ni, un genocidio o una violazione del diritto delle genti in caso di con- flitto armato secondo gli articoli 108–113 del Codice penale militare del 21 marzo 200326 e se sono adempite le condizioni seguenti:

a. con il crimine l’autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o ses- suale di un’altra persona;

b. è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini;

c. l’autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.27

2 L’esecuzione dell’internamento è differita fintanto che l’autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88).28 3 Se già nel corso dell’esecuzione della pena detentiva vi è da atten- dersi che l’autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l’autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È compe- tente il giudice che ha ordinato l’internamento. Per il resto è applicabi- le l’articolo 64a.29 4 L’internamento è eseguito in un’istituzione per l’esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l’articolo 76 capoverso 2. La sicurezza pubblica dev’essere garantita. Per quanto necessario, l’interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

26 RS 321.0 27 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali

estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807). 28 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197). 29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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311.0 Codice penale svizzero

Fine dell’interna- mento e liberazione

Esame della liberazione

Art. 64a 1 L’autore è liberato condizionalmente dall’internamento secondo l’ar- ticolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch’egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.30 Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un’assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condot- ta. 2 Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni. 3 Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seria- mente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell’internamento su proposta dell’autorità d’esecuzione. 4 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capover- si 3–5. 5 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 64b31 1 L’autorità competente esamina d’ufficio o su richiesta:

a. almeno una volta all’anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l’autore possa essere liberato condizionalmente dal- l’internamento (art. 64a cpv. 1);

b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l’internamento, se sono adempiute le condizioni per un tratta- mento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).

2 L’autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1: a. fondandosi su un rapporto della direzione dell’istituto; b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi

dell’articolo 56 capoverso 4;

30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

Esame della liberazione dall’internament o a vita e liberazione condizionale

5. Modifica della sanzione

c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell’articolo 62d capoverso 2;

d. dopo aver sentito l’autore.

Art. 64c32 1 In caso di internamento a vita secondo l’articolo 64 capoverso 1bis, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commis- sione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. 2 Se conclude che l’autore può essere curato, l’autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un’istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell’internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell’internamento secon- do il capoverso 3. 3 Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell’autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l’in- ternamento a vita e ordina che sia eseguita in un’istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61. 4 Il giudice può liberare condizionalmente l’autore dall’internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall’articolo 64a. 5 La soppressione dell’internamento a vita e la liberazione condizio- nale competono al giudice che ha ordinato l’internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e recipro- camente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l’autore. 6 I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l’esecuzione della pena detentiva che precede l’internamento a vita. La soppressione dell’in- ternamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l’autore ha espiato due terzi della pena o 15 anni di pena detentiva a vita.

Art. 65 1 Se, prima o durante l’esecuzione della pena detentiva o dell’interna- mento secondo l’articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare

32 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

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311.0 Codice penale svizzero

1. Cauzione preventiva

2. Interdizione dell’esercizio di una professione

questa misura a posteriori.33 È competente il giudice che ha pronun- ciato la pena o ordinato l’internamento. L’esecuzione della pena residua è sospesa. 2 Se, durante l’esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l’internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.34

Sezione 2: Delle altre misure

Art. 66 1 Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l’intenzione deter- minata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione. 2 Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcera- zione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79). 3 Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.

Art. 67 1 Se alcuno, nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l’esercizio di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni. 2 L’interdizione vieta all’autore di esercitare tali attività a titolo indi- pendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l’autore abuserà della sua attività per commet-

33 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

34 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

Esecuzione

3. Divieto di condurre

4. Pubblicazione della sentenza

tere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l’interdizione verte sulla totalità dell’attività considerata.

Art. 67a 1 L’interdizione dell’esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dell’interdizione. 2 Se l’autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell’interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata. 3 Se l’autore ha superato con successo il periodo di prova, l’autorità competente decide se l’interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa. 4 Se l’interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l’autore può chiedere all’autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla. 5 Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l’autore ha risarcito il danno da lui causato, l’interdizione è soppressa dall’auto- rità competente.

Art. 67b Se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimi- ne o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli arti- coli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 68 1 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona lesa o dell’avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di con- danna sia resa pubblica a spese del condannato. 2 Se l’interesse pubblico o l’interesse della persona assolta o scagio- nata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

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311.0 Codice penale svizzero

5. Confisca a. Confisca di oggetti pericolosi

b. Confisca di valori patrimoniali. Principi

Risarcimenti

3 La pubblicazione nell’interesse della persona lesa, dell’avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta. 4 Il giudice fissa le modalità e l’estensione della pubblicazione.

Art. 69 1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’or- dine pubblico. 2 Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 70 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompen- sare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. 2 La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. 3 Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perse- guimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca. 4 La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca. 5 Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperi- bili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equiva- lente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordi- nato soltanto per quanto non sia escluso giusta l’articolo 70 capo- verso 2. 2 Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinseri- mento sociale dell’interessato.

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Codice penale svizzero 311.0

Confisca di valori patrimo- niali di una organizzazione criminale

6. Assegnamenti al danneggiato

1. Principi dell’esecuzione

3 In vista dell’esecuzione del risarcimento, l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell’interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell’ambito dell’esecuzione forzata.

Art. 72 Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori apparte- nenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’organizza- zione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.

Art. 73 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un’assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall’autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all’importo del risarcimento o del- l’indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transa- zione:

a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizza-

zione, dedotte le spese; c. le pretese di risarcimento; d. l’importo della cauzione preventiva prestata.

2 Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito. 3 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

Art. 74 La dignità umana del detenuto o collocato dev’essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.

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311.0 Codice penale svizzero

2. Esecuzione delle pene detentive. Principi

Misure particolari di sicurezza

Art. 75 1 L’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecu- zione e degli altri detenuti. 2 Se vi è da attendersi che l’autore sarà condannato a una pena deten- tiva senza condizionale, gli si può concedere di iniziare a scontarla anticipatamente. 3 Il regolamento del penitenziario prevede l’allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e perfezio- namento, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà. 4 Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializza- zione e alla preparazione della liberazione. 5 Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d’ambo i sessi. 6 Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all’atto della liberazione esisteva contro di lui un’altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest’ultima non viene più eseguita qualora:

a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all’altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d’esecu- zione;

b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all’atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun’altra sen- tenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e

c. l’esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Art. 75a35 1 La commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 valuta la perico- losità pubblica dell’autore in vista del suo trasferimento in un peniten- ziario aperto, nonché in vista dell’autorizzazione di un regime aperto, se:

a. l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capo- verso 1; e

35 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

Luogo dell’esecuzione

Esecuzione ordinaria

Lavoro e alloggio esterni

Semiprigionia

b. l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

2 Per regime aperto si intende un’espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l’autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale. 3 La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gra- vemente l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona.

Art. 76 1 Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto. 2 Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Art. 77 Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.

Art. 77a 1 La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. 2 In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d’esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli. 3 Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l’esecu- zione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all’autorità di esecuzione.

Art. 77b Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell’esecuzione, il con- dannato deve comunque essere debitamente assistito.

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311.0 Codice penale svizzero

Segregazione cellulare

Forma dell’ese- cuzione per pene detentive di breve durata

Deroghe alle forme d’esecuzione

Lavoro

Formazione e perfezionamento

Art. 78 La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

a. all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;

b. a tutela del detenuto o di terzi; c. come sanzione disciplinare.

Art. 79 1 Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semi- prigionia. 2 A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto. 3 La semiprigionia e l’esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.

Art. 80 1 Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

a. qualora il suo stato di salute lo richieda; b. in caso di gravidanza, parto e puerperio; c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti,

se nell’interesse anche del bambino medesimo. 2 Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un’altra istitu- zione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposi- zione contraria dell’autorità d’esecuzione.

Art. 81 1 Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni. 2 Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

Art. 82 Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e un perfezionamento corrispondenti alle sue capacità.

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Codice penale svizzero 311.0

Retribuzione

Relazioni con il mondo esterno

Art. 83 1 Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze. 2 Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno. 3 Per la partecipazione a misure di formazione o perfezionamento professionali che il piano d’esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.

Art. 84 1 Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all’esterno del penitenziario. Dev’essergli agevolato il contat- to con persone a lui vicine. 2 Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguar- dare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all’insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale. 3 Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori non- ché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell’ordinamento generale del penitenziario. 4 I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall’autorità competente. 5 I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati. 6 Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle rela- zioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

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311.0 Codice penale svizzero

Controlli e ispezioni

Liberazione condizionale a. Concessione

b. Periodo di prova

6bis Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita.36 7 Rimangono salvi l’articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196337 sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

Art. 85 1 Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perqui- siti per tutelare l’ordine e la sicurezza nel penitenziario. 2 Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L’esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L’esame all’interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

Art. 86 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. 2 L’autorità competente esamina d’ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzio- ne del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. 3 Se non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione almeno una volta all’anno. 4 Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l’autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. 5 In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.

Art. 87 1 Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.

36 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

37 RS 0.191.02

38

Codice penale svizzero 311.0

c. Successo del periodo di prova

d. Insuccesso del periodo di prova

2 Per la durata del periodo di prova, l’autorità d’esecuzione ordina di regola un’assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta. 3 Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detenti- va inflitta per un reato ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l’assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l’autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell’autorità d’esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell’assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell’esecuzione della pena secondo l’articolo 95 capoverso 5.

Art. 88 Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 89 1 Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente com- mette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell’esecuzione. 2 Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell’esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall’autorità competente. Se suben- tra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull’assistenza riabilita- tiva e sulle nome di condotta (art. 93–95) sono applicabili. 3 Se il liberato condizionalmente si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l’articolo 95 capover- si 3–5. 4 Il ripristino dell’esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova. 5 Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell’esecuzione è computato nel resto della pena. 6 Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell’articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condi-

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311.0 Codice penale svizzero

3. Esecuzione di misure

zionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applica- bile l’articolo 86 capoversi 1–4. 7 Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell’esecuzione è in concorso con una delle misure previ- ste negli articoli 59–61, è applicabile l’articolo 57 capoversi 2 e 3.

Art. 90 1 Nell’esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

a. come misura terapeutica temporanea; b. a tutela del collocato medesimo o di terzi; c. come sanzione disciplinare.

2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecu- zione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo. 2bis Le misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L’articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.38 3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il tratta- mento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81– 83 si applicano per analogia. 4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’arti- colo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori. 4bis Al trasferimento in un penitenziario aperto e all’autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l’articolo 75a.39 4ter Durante l’internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.40 5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.

38 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

39 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

40 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

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Codice penale svizzero 311.0

4. Disposizioni comuni. Diritto discipli- nare

Interruzione dell’esecuzione

Assistenza riabilitativa

Art. 91 1 Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell’esecuzione penale o al piano d’esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari. 2 Le sanzioni disciplinari sono:

a. l’ammonizione; b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di

mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei con- tatti con l’esterno;

c.41 la multa; d.42 l’arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.

3 Per l’esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano dispo- sizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitu- tivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.

Art. 92 L’esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria

Art. 93 1 L’assistenza riabilitativa è intesa a preservare l’assistito dalla reci- diva, promuovendone l’integrazione sociale. L’autorità competente in merito presta e procura l’aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine. 2 Gli operatori dell’assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell’esercizio delle loro funzioni. Possono comu- nicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell’autorità compe- tente per l’assistenza riabilitativa. 3 Le autorità della giustizia penale possono chiedere all’autorità com- petente per l’assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.

41 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

42 Originaria lett. c.

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311.0 Codice penale svizzero

Norme di condotta

Disposizioni comuni

Assistenza sociale volontaria

Art. 94 Le norme di condotta che il giudice o l’autorità preposta all’esecu- zione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

Art. 95 1 Prima di decidere circa l’assistenza riabilitativa e le norme di con- dotta, il giudice e l’autorità preposta all’esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all’autorità competente per l’assistenza mede- sima e per il controllo delle norme di condotta. L’interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione. 2 L’assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere dispo- ste e motivate nella sentenza o nella decisione. 3 Se il condannato si sottrae all’assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessa- rie, l’autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all’esecuzione delle pene. 4 Il giudice o l’autorità preposta all’esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:

a. prorogare della metà la durata del periodo di prova; b. por fine all’assistenza riabilitativa o riorganizzarla; c. modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di

nuove. 5 Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospen- sione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino del- l’esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d’at- tendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

Art. 96 Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.

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Codice penale svizzero 311.0

1. Prescrizione dell’azione penale. Termini

Decorrenza

Titolo sesto: Della prescrizione

Art. 97 1 L’azione penale si prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena deten- tiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena. 2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.43 3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronun- ciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. 4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescri- zione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 200144 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.45

Art. 98 La prescrizione decorre:

a. dal giorno in cui l’autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno

in cui è stato compiuto l’ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è

cessata la continuazione.

43 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).

44 RU 2002 2993 45 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto

svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).

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311.0 Codice penale svizzero

2. Prescrizione della pena. Termini

Decorrenza

3. Imprescrittibi- lità

Art. 99 1 La pena si prescrive:

a. in trent’anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o

più anni; c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a

meno di dieci anni; d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un

anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un’altra pena.

2 Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante l’esecuzione ininterrotta di questa pena o di un’altra

pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100 La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l’esecuzione della pena.

Art. 101 1 Sono imprescrittibili i crimini:

a. volti a sterminare od opprimere un gruppo di popolazione a causa della sua nazionalità, razza, confessione o appartenenza etnica, sociale o politica;

b. ritenuti gravi dalle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 194946 e dagli altri accordi internazionali, ratificati dalla Sviz- zera, sulla protezione delle vittime della guerra, in quanto il reato risulti particolarmente grave a causa del modo in cui è stato commesso; o

c. che, come mezzi d’estorsione o coazione, mettono o minac- ciano di mettere in pericolo la vita e l’integrità fisica di molte persone, segnatamente con l’impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d’ostaggi.

2 Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l’azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.

46 RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51

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Codice penale svizzero 311.0

Punibilità

Procedura penale

RS 241

3 I capoversi 1 e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l’azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.

Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa

Art. 102 1 Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi. 2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 198647 contro la concorrenza sleale, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indi- spensabili per impedire un simile reato.48 3 Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provoca- to, nonché della capacità economica dell’impresa. 4 Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti ter-

ritoriali; c. le società; d. le ditte individuali49.

Art. 102a 1 In caso di procedimento penale, l’impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile. Se l’impresa non designa il suo rappresentante entro il termine impartito, l’autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l’impresa nel procedimento penale.

48 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

49 Ora: imprese individuali.

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311.0 Codice penale svizzero

Definizione

Applicabilità delle disposizioni della parte prima

Inapplicabilità o applicabilità condizionale

Multa

2 La persona che rappresenta l’impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre. 3 L’impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un’inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l’autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un’altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 103 Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 104 Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 105 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43) e sulla responsabilità dell’impresa (art. 102 e 102a) non sono applicabili alle contravven- zioni. 2 Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressa- mente previsti dalla legge. 3 Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64), l’interdizione dell’esercizio di una professione (art. 67) e la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 106 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi. 2 In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell’autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostituiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. 3 Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. 4 Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione propor- zionale della pena detentiva sostitutiva.

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Codice penale svizzero 311.0

Lavoro di pubblica utilità

Prescrizione

5 Per l’esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2–5.

Art. 107 1 Con il consenso dell’autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore. 2 L’autorità d’esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev’essere prestato. 3 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l’esazione della multa.

Art. 10850

Art. 109 L’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte terza: Definizioni

Art. 110 1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner regi- strato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adotti- vi.51 2 Per membri della comunione domestica s’intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica. 3 Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’ammi- nistrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occu- pano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano tempora- neamente pubbliche funzioni. 3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.52 4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.

50 Per ragioni di tecnica legislativa, l’art. é privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Ass. fed. (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

51 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RS 211.231).

52 RU 2006 3583

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311.0 Codice penale svizzero

5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico. 6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune. 7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d’estradizione.

Libro secondo: Disposizioni speciali Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

Art. 111 1. Omicidio. Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena Omicidio detentiva53 non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano leintenzionale

condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 11254 Assassinio Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segna-

tamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.55

Art. 11356 Omicidio Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione passionale dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostra-

zione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.57

53 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

55 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

57 Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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Codice penale svizzero 311.0

Art. 11458 Omicidio su Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la richiesta della vittima morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria59.

Art. 115 Istigazione e Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto al suicidio aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria60.

Art. 11661 Infanticidio La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l’influenza del

puerperio, uccide l’infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 117 Omicidio Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una colposo pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 11862 2. Interruzione 1 Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, della gravidanza. istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nelInterruzione punibile della farlo, senza che le condizioni dell’articolo 119 siano adempiute, è gravidanza punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena

pecuniaria. 2 Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestan- te è punito con una pena detentiva da uno63 a dieci anni. 3 La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l’aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima setti- mana dall’inizio dell’ultima mestruazione, senza che le condizioni

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

59 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

60 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).

63 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

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311.0 Codice penale svizzero

Interruzione non punibile della gravidanza

Contravvenzioni commesse dal medico

dell’articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 4 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l’azione penale si prescrive in tre anni.64

Art. 11965 1 L’interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza. 2 L’interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall’inizio dell’ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell’inter- vento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili. 3 Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale. 4 I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l’interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita. 5 Qualsiasi interruzione della gravidanza dev’essere annunciata a fini statistici all’autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell’anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Art. 12066 1 Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell’arti- colo 119 capoverso 2 e che prima dell’intervento omette di:

a. chiedere alla gestante una richiesta scritta; b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestan-

te e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell’intervento e consegnarle, contro firma, un opusco- lo contenente: 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuita-

mente,

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2989 2991; FF 1998 2381 4285).

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Codice penale svizzero 311.0

2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,

3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici

anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con la multa67. 2 È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annun- ciare all’autorità sanitaria competente l’interruzione della gravidanza, secondo l’articolo 119 capoverso 5.

Art. 12168

Art. 12269 3. Lesioni Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo personali. la vita,Lesioni gravi

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto impor- tante di una persona, o le produce la perdita dell’uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.70

Art. 12371 Lesioni semplici 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al

corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).72

67 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

68 Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza) (RU 2002 2989; FF 1998 2381 4285).

69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

70 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

72 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

51

311.0 Codice penale svizzero

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d’ufficio, se egli ha fatto uso di veleno, di un’arma o di un oggetto pericoloso, se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura, se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio,73

se egli è il partner registrato o l’ex partner registrato della vittima e ha agito durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento,74

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo inde- terminato e l’atto sia stato commesso durante questo tempo o nell’an- no successivo alla separazione.75

Art. 12476

Art. 125 Lesioni 1 Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute colpose d’una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino

a tre anni o con una pena pecuniaria77. 2 Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d’ufficio.

Art. 126 Vie di fatto 1 Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle

un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa. 2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se ha agito reiteratamente:

a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;

73 Comma introdotto dal il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

74 Comma. introdotto dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

75 Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

76 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 77 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

52

Codice penale svizzero 311.0

b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

bbis.78 contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l’unione domestica registrata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condi- zione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l’atto sia stato commesso durante questo tem- po o nell’anno successivo alla separazione.79

Art. 12780 4. Esposizione Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di a pericolo della vita o salute perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e altrui. della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l’abbandona in Abbandono siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o

con una pena pecuniaria.

Art. 12881 Omissione di Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in soccorso imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si

potesse da lui ragionevolmente esigere, chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell’adempimento di tale dovere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 128bis 82 Falso allarme Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i

servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

78 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

79 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

82 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

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311.0 Codice penale svizzero

Esposizione a pericolo della vita altrui

Rissa

Aggressione

Rappresenta- zione di atti di cruda violenza

Art. 12983

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 130 a 13284

Art. 13385 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Art. 13486

Chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più per- sone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria87.

Art. 13588 1 Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registra- zioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

84 Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 87 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

54

Codice penale svizzero 311.0

1bis Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.89 90 2 Gli oggetti sono confiscati. 3 Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detenti- va sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria.91

Art. 13692 Somministra- Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette zione a fanciulli di sostanze a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in pericolose per quantità pericolose per la salute, o stupefacenti a tenore della legge la salute federale del 3 ottobre 195193 sugli stupefacenti, è punito con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo secondo:94 Dei reati contro il patrimonio

Art. 137 1. Reati contro 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si il patrimonio. appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sinoAppropriazione semplice a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condi-

zioni degli articoli 138–140. 2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà, se egli ha agito senza fine di lucro o se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, è punito soltanto a querela di parte.

89 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

90 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408 409; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

91 Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

93 RS 812.121 94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

55

311.0 Codice penale svizzero

Appropriazione indebita

Furto

Art. 138 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. L’appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria95 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un’autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patri- moni, o nell’esercizio di una professione, di un’industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l’autorizzazione da un’autorità.

Art. 139 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sot- trae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere96 se fa mestiere del furto. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere97 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque partico- larmente pericoloso. 4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

95 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

96 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

97 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

56

Codice penale svizzero 311.0

Rapina

Sottrazione di una cosa mobile

Impiego illecito di valori patrimoniali

Sottrazione di energia

Art. 140 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’integrità corpo- rale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non infe- riore a 180 aliquote giornaliere. È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell’intento di conservare la cosa rubata. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno98 se, per commettere la rapina, si è munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa. 3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque parti- colarmente pericoloso. 4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l’ha trattata con crudeltà.

Art. 141 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 141bis

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 142 1 Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l’utiliz- zazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

98 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

57

311.0 Codice penale svizzero

Acquisizione illecita di dati

Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati

Danneggiamento

Danneggiamento di dati

2 Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procu- ra, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 L’acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un mem- bro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 143bis

Chiunque, senza fine di lucro, si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l’ela- borazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 144 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d’ufficio. 3 Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il persegui- mento ha luogo d’ufficio.

Art. 144bis

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il giudice può pronunciare con una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il persegui- mento ha luogo d’ufficio. 2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presu- mere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allesti-

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Codice penale svizzero 311.0

Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Truffa

Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati

rli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 145 Il debitore che, nell’intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sot- trae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 146 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingan- na con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. 3 La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 147 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, serven- dosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissi- mula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni. 3 L’abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a danno di un con- giunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

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311.0 Codice penale svizzero

Abuso di carte- chèques o di credito

Frode dello scotto

Conseguimento fraudolento di una prestazione

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodi- ficazione di offerte in codice

Art. 148 1 Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene pre- stazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell’istituto d’emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l’istituto d’emissione e l’impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragione- volmente esigere da loro per evitare l’abuso della carta. 2 La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Art. 149 Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l’eser- cente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150 Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l’utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico, l’accesso ad una rappresentazione, ad un’esposizione o ad una manife- stazione simile, il funzionamento di un impianto per l’elaborazione di dati o di un apparecchio automatico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150bis 99 1 Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in com- mercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l’elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente pro- grammi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.100 2 Il tentativo e la complicità sono punibili.

99 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

100 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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Codice penale svizzero 311.0

Danno patrimoniale procurato con astuzia

False indicazioni su attività commerciali

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Contraffazione di merci

Art. 151 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affer- mando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma sub- dolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 152 Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell’organo di gestione, del consiglio d’ammi- nistrazione o dell’ufficio di revisione, oppure liquidatore di una socie- tà commerciale, cooperativa o di un’altra azienda esercitata in forma commerciale, dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all’insieme dei soci o agli associati all’azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 153 Chiunque induce l’autorità preposta al registro di commercio a iscri- vere un fatto contrario al vero o omette di segnalarle un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 154 Abrogato

Art. 155 1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposizione.

61

311.0 Codice penale svizzero

Estorsione

Usura

Amministrazione infedele

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l’atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un’altra disposi- zione.101

Art. 156 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usan- do violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’estorsione, o commette ripetutamente l’estorsione in danno della medesima persona. 3. Se il colpevole commette l’estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all’inte- grità corporale, la pena è quella comminata dall’articolo 140. 4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l’integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno102.

Art. 157 1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l’inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, van- taggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione, chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell’usura.

Art. 158 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuri- dico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga,

101 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).

102 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

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Codice penale svizzero 311.0

Appropriazione indebita di trattenute salariali

Ricettazione

Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui. Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito pro- fitto. 2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 3. L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un mem- bro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 159 Il datore di lavoro che disattende l’obbligo di versare trattenute sala- riali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d’assicura- zione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest’ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 160 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detenti- va sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta. 2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.

Art. 161 1. Chiunque, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione, della direzione, dell’organo di revisione o di mandatario di una società anonima o di una società che la domina o ne dipende, in qualità di membro di un’autorità o di funzionario, o in qualità di loro ausiliario,

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311.0 Codice penale svizzero

ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando la cono- scenza di un fatto confidenziale che, se divulgato, eserciterà verosi- milmente un influsso notevole sul corso di azioni, di altri titoli o effetti contabili corrispondenti della società o sul corso di opzioni su tali titoli negoziati in borsa o in preborsa in Svizzera, o portando tale fatto a conoscenza di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, avendo avuto direttamente o indirettamente conoscenza di tale fatto da parte di una delle persone elencate nel numero 1, ottiene per sè o per altri un vantaggio patrimoniale sfruttando questa informazione, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecu- niaria.103

1043. … 4.105 Qualora sia previsto il raggruppamento di due società anonime, i numeri 1 e 2 si applicano alle due società. 5.106 I numeri 1, 2 e 4 si applicano per analogia qualora lo sfruttamen- to della conoscenza di un fatto confidenziale concerna certificati di quota, altri titoli, effetti contabili o opzioni corrispondenti di una società cooperativa o di una società straniera.

Art. 161bis 107 Manipolazione Chiunque, nell’intento di influenzare notevolmente il corso di un dei corsi valore mobiliare trattato in una borsa svizzera e per procacciare a sé

stesso o a terzi un indebito profitto diffonde in malafede informazioni che inducono in errore oppure effettua acquisti o vendite di siffatti valori mobiliari direttamente o indirettamente per conto della medesima persona o di persone unite a questo scopo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

103 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

104 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 2008, con effetto dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4501 4502; FF 2007 407).

107 Introdotto dall’art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.1).

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Codice penale svizzero 311.0

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti. Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori

Cattiva gestione

Art. 162 Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l’obbligo di custodire, chiunque trae profitto per sè o per altri da questa rivelazione, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 163 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 164 1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente infe- riore valori patrimoniali, rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuita- mente a tali diritti, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 165 1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dota- zione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali,

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311.0 Codice penale svizzero

Omissione della contabilità

Favori concessi ad un creditore

Corruzione nell’esecuzione forzata

RS 281.1

grave negligenza nell’esercizio della sua professione o nell’ammini- strazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la pro- pria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un atte- stato di carenza di beni. La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza di beni. Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a con- trarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha sfruttato in modo usurario.

Art. 166 Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere rego- larmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito ad un pignoramento eseguito in conformità dell’articolo 43 della legge federale dell’11 aprile 1889108 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 167 Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.

Art. 168 1 Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell’adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l’adesione a un concordato giu-

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Codice penale svizzero 311.0

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale

Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale

Concordato giudiziale

diziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Chiunque concede o promette vantaggi particolari all’amministratore del fallimento, a un membro dell’amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 3 È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 169 Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali pignorati o sequestrati, compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di riten- zione, appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abban- dono dell’attivo, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 170 Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l’omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l’autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi, il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 171 1 Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accet- tato ed omologato. 2 Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l’autorità competente può pre- scindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla puni- zione.

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311.0 Codice penale svizzero

Art. 171bis Revoca del 1 Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF109), l’autorità compe- fallimento tente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o

dalla punizione. 2 Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.

Art. 172110 4. Disposizioni generali. …

Art. 172bis Cumulo di pena In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente privativa della libertà e multa una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare

questa pena on una pena pecuniaria.111

Art. 172ter Reati di poca 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco entità valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di

parte, con la multa. 2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all’estorsione.

Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata112

Art. 173113 1. Delitti contro 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una l’onore. persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocereDiffamazione

alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

109 RS 281.1 110 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). 111 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). 112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969

(RU 1969 327 330; FF 1968 I 427). 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

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Codice penale svizzero 311.0

Calunnia

Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquo- te giornaliere114. 2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di consi- derarle vere in buona fede. 3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibi- le se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, pre- valentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. 4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena. 5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputa- zioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

Art. 174 1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la riputa- zione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.115

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione.

Art. 175 1 Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona. 2 Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent’anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.

114 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

115 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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311.0 Codice penale svizzero

Disposizione comune

Ingiuria

Prescrizione

2.119 Delitti contro la sfera personale riservata. Violazione di segreti privati

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Art. 176 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffama- zione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qua- lunque altro mezzo.

Art. 177 1 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.116 2 Se l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un conte- gno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole. 3 Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Art. 178 1 Per i delitti contro l’onore, l’azione penale si prescrive in quattro anni.117 2 Per l’estinzione del diritto di querela vale l’articolo 31.118

Art. 179 Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto, chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll’apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 179bis 120

Chiunque ascolta, con un apparecchio d’intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l’assenso di tutti gl’interlocutori,

116 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).

118 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

120 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

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Codice penale svizzero 311.0

Registrazione clandestina di conversazioni

Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capo- verso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 179ter 121

Chiunque, senza l’assenso degli altri interlocutori, registra su un sup- porto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi, chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registra- zione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.122

Art. 179quater 123

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz’altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d’una persona, senza l’assenso di quest’ultima, chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d’essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1, chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d’imma- gini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

121 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

122 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

123 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

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311.0 Codice penale svizzero

Registrazioni non punibili

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

Abuso di impianti di tele- comunicazioni

Art. 179quinquies 124 1 Non è punibile né secondo l’articolo 179bis capoverso 1 né secondo l’articolo 179ter capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:

a. registra conversazioni telefoniche con servizi d’assistenza, di salvataggio o di sicurezza;

b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni te- lefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

2 All’utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179bis capo- versi 2 e 3 e 179ter capoverso 2.

Art. 179sexies 125

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, pos- siede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all’ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Il terzo, nel cui interesse l’agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l’infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla. Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale126, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179septies 127

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.

124 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 823 824; FF 2001 2328 5225).

125 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327 330; FF 1968 I 427).

126 Ora: impresa individuale. 127 Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 327; FF 1968 I 427). Nuovo testo

giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

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Codice penale svizzero 311.0

Art. 179octies 128 Sorveglianza 1 Chiunque, nell’esercizio di un esplicito potere legale, ordina o ese- ufficiale, impunibilità gue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle

telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179bis segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l’approvazione del giudice competente. 2 Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000129 sulla sorveglian- za della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 179novies 130 Sottrazione di Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare dati personali protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è

punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Art. 180 Minaccia 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una

persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il colpevole è perseguito d’ufficio se:

a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell’anno successivo al divorzio; o

abis.131 è il partner registrato della vittima o l’ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l’unione domestica regi- strata o nell’anno successivo al suo scioglimento; o

128 Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU 1979 1170; FF 1976 I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n.1 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

129 RS 780.1 130 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore

dal 1° lug. 1993 (RS 235.1). 131 Introdotta dal n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata,

in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

73

311.0 Codice penale svizzero

Coazione

Tratta di esseri umani

Sequestro di persona e rapimento

b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condi- zione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell’anno successivo alla separazione.132

Art. 181 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una per- sona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 182133 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commer- cio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfrutta- mento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. 2 Se la vittima è minorenne o se l’autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. 3 In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria. 4 È punibile anche chi commette il reato all’estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.

Art. 183134

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

132 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

133 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

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Codice penale svizzero 311.0

Art. 184135 Circostanze Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena aggravanti detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottene-

re un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 185136 Presa 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impa- d’ostaggio dronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,

chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione perso- nale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita. 4.137 Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a). 5. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.138

Art. 186 Violazione Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, di domicilio s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una

casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

137 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

138 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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311.0 Codice penale svizzero

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni. Atti sessuali con fanciulli

Atti sessuali con persone dipendenti

Titolo quinto:139 Dei reati contro l’integrità sessuale

Art. 187 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. L’atto non è punibile se la differenza d’età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. 3.140 Se il colpevole, al momento dell’atto, non aveva ancora compiu- to gli anni 20 e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un’unione domestica registrata, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione. 4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l’errore.

1415. … 1426. …

Art. 188 1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavo- ro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un mino- renne di età superiore ai sedici anni, chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

139 Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670 1677; FF 1985 II 901).

140 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

141 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139). 142 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).

Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

76

Codice penale svizzero 311.0

2.143 Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un’unione domestica registrata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 189 2. Offese alla 1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla con- libertà ed all’onore giunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando sessuali. minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o ren- Coazione dendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a diecisessuale

anni o con una pena pecuniaria. 1442 …

3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.145

Art. 190 Violenza 1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la con- carnale giunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, eser-

citando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

1462 … 3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.147

Art. 191 Atti sessuali Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnal- con persone incapaci di mente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro discernimento atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a o inette a resistere resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una

pena pecuniaria.

143 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

144 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

146 Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

147 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403 1406; FF 2003 1732 1761).

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311.0 Codice penale svizzero

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Sfruttamento dello stato di bisogno

Esibizionismo

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

Art. 192 1 Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una per- sona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica regi- strata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.148

Art. 193 1 Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a com- piere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se la vittima ha contratto matrimonio o un’unione domestica regi- strata con il colpevole, l’autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.149

Art. 194 1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. 2 Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

Art. 195 Chiunque sospinge alla prostituzione un minorenne, chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale, sospinge altri alla prostituzione, chiunque lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostitu- zione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione od altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione, chiunque mantiene una persona nella prostituzione, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

148 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

149 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

78

Codice penale svizzero 311.0

Art. 196150

4. Pornografia

Art. 197 1. Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiu- si, attira previamente l’attenzione degli spettatori sul carattere porno- grafico di queste, è esente da pena. 3. Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circola- zione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti ses- suali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Gli oggetti sono confiscati. 3bis.151 Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.152

Gli oggetti sono confiscati. 4. Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena deten- tiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria. 5. Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei numeri 1–3 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

150 Abrogato dall’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, con effetto dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437 5440; FF 2005 2513).

151 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 2001(Reati contro l’integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2002 408 409; FF 2000 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).

152 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

79

311.0 Codice penale svizzero

5. Contravven- zioni contro l’integrità sessuale. Molestie sessuali

Esercizio illecito della prostitu- zione

6. Reato collettivo

Incesto

Art. 198 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 199 Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell’esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.

Art. 200 Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Art. 201 a 212153

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Art. 213154 1 Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.

1553 …

153 Questi art. (salvo l’art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio – FF 1985 II 901). L’art. 211 è semplicemente stralciato.

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

155 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell’azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli) (RU 2002 2993; FF 2000 2609).

80

Codice penale svizzero 311.0

Art. 214156

Art. 215157 Bigamia nel Chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata essen- matrimonio o nell’unione do già coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, domestica registrata chiunque contrae matrimonio o un’unione domestica registrata con

una persona coniugata o vincolata da un’unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 216158

Art. 217159 Trascuranza 1 Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal degli obblighi di mantenimento diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è

punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.

Art. 218160

Art. 219161 Violazione 1 Chiunque viola o trascura il suo dovere d’assistenza o educazione del dovere d’assistenza o verso un minorenne e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo educazione fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.162

156 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 157 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica

registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231). 158 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 160 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901). 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990

(RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901). 162 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

81

311.0 Codice penale svizzero

Sottrazione di minorenne

Incendio intenzionale

Incendio colposo

Esplosione

Art. 220163

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che esercita l’autorità parentale o la tutela, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Art. 221 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2 La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone. 3 Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 222 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

Art. 223 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o l’altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449 2456; FF 1985 II 901).

82

Codice penale svizzero 311.0

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi

Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti

Art. 224 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplo- sive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. 2 Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 225 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 226 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. 2 Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze desti- nate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere164. 3 Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istru- zioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 226bis 165 1 Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

164 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

165 Introdotto dal n. II 2 dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).

83

311.0 Codice penale svizzero

Atti preparatori punibili

Inondazione. Franamento

Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 226ter 166 1 Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l’energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 2 Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, disposi- tivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 3 Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostan- ze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 227 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in peri- colo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 228 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse,

166 Introdotto dal n. 2 II dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).

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Codice penale svizzero 311.0

Violazione delle regole dell’arte edilizia

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni

opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle per- sone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferio- re ad un anno. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 229 1 Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demoli- zione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 230 1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altri- menti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un’altra azienda, ovvero gl’infortuni che possono esser cagionati da macchine, chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. Con la pena detentiva é cumulata una pena pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Art. 230bis 167 1 Chiunque, intenzionalmente, immette nell’ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produ-

167 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 814.91).

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311.0 Codice penale svizzero

zione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:

a. mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone; o b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di

bicenosi della fauna e della flora o i loro biotopi. 2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 231 Propagazione 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell’uomo perico- di malattie dell’uomo losa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni

o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.168 Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena é una pena detenti- va da uno a cinque anni. 2. La pena una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 232 Propagazione 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali di epizoozie domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 233 Propagazione 1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe peri- di parassiti pericolosi coloso per l’agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva

sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

168 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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Codice penale svizzero 311.0

Inquinamento di acque potabili

Fabbricazione di foraggi nocivi

Commercio di foraggi adulterati

Perturbamento della circolazione pubblica

Art. 234 1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l’acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. 2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 235 1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in peri- colo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.169 La sentenza di condanna è resa pubblica. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. 3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Art. 236 1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in ven- dita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch’egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica. 2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza. 3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle stra- de, sull’acqua o nell’aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

169 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

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311.0 Codice penale svizzero

Perturbamento del servizio ferroviario

Perturbamento di pubblici servizi

Contraffazione di monete

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 238 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria170. 2 La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui.

Art. 239 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di un’impresa pubblica di comunicazione, in modo parti- colare l’esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l’esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubbli- co acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Art. 240 1 Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena deten- tiva non inferiore ad un anno. 2 Nei casi d’esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

170 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

88

Codice penale svizzero 311.0

Alterazione di monete

Messa in circolazione di monete false

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

3 Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

Art. 241 1 Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l’apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.171 2 Nei casi di esigua gravità la pena é una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 242 1 Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria172. 2 Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 243173 1 Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l’intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato iden- tici o simili a quelli dell’originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparec- chi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,

171 Nuovo testo di parte del per. giusta il n.II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

172 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

173 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

89

311.0 Codice penale svizzero

Importazione, acquisto e deposito di monete false

Falsificazione di valori di bollo ufficiali

Falsificazione di marche ufficiali

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.174 2 La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.175

Art. 244 1 Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circola- zione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.176 2 Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 245 1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in ispecie franco- bolli o marche da bollo o da tassa, chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l’apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all’estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all’estero e se l’atto è punito nello Stato in cui fu compiuto. 2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo uffi- ciali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 246 Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall’autorità ad un oggetto per consta- tare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d’oro e d’argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell’Amministrazione delle dogane, chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraf- fatti od alterati,

174 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

175 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

176 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

90

Codice penale svizzero 311.0

Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti

Falsificazione dei pesi e delle misure

Confisca

Monete e bolli di valore esteri

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 247 Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l’alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 248 Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d’affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente, altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati, usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 249177 1 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilan- ce o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti. 2 Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

Art. 250 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, carta- monete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

177 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RS 941.10).

91

311.0 Codice penale svizzero

Falsità in documenti

Falsità in certificati

Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251178

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuri- dica, o fa uso, a scopo d’inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 252179

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati, fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo, abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 253 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico uffi- ciale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all’originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

92

Codice penale svizzero 311.0

Soppressioni di documento

Documenti esteri

Rimozione di termini

Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici

Pubblica intimidazione

Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Art. 254 1 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, dete- riora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.

Art. 255 Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.

Art. 256 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una per- sona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 257 Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsa- mente un segnale pubblico trigonometrico o limnimetrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 258180

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 259181 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

180 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

93

311.0 Codice penale svizzero

Sommossa

Atti preparatori punibili

2 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 260 1 Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. 2 Il compartecipe va esente da pena se, accettando l’intimazione fat- tagli dall’autorità, desiste dall’azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.

Art. 260bis 182 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: Art. 111 Omicidio intenzionale Art. 112 Assassinio Art. 122 Lesioni gravi Art. 140 Rapina Art. 183 Sequestro di persona e rapimento Art. 185 Presa d’ostaggio Art. 221 Incendio intenzionale Art. 264 Genocidio.183 2 Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio ini- ziato è esente da pena. 3 È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all’estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.184

182 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032).

183 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).

184 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

94

Codice penale svizzero 311.0

Art. 260ter 185 Organizzazione 1. Chiunque partecipa a un’organizzazione che tiene segreti la strut- criminale tura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di vio-

lenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali, chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecu- niaria. 2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)186 se l’agente si sforza d’impedire la prosecuzione dell’attività criminale dell’organizzazione. 3. È punibile anche chi commette il reato all’estero, se l’organizza- zione esercita o intende esercitare l’attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L’articolo 3 capoverso 2 è applicabile.187

Art. 260quater 188 Messa in Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura pericolo della sicurezza per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali pubblica con di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo armi o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o

di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitu- tive di un reato più grave.189

Art. 260quinquies 190 Finanziamento 1 Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali del terrorismo nell’intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la

popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazio- nale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

185 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

186 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

187 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

188 Introdotto dall’art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 514.54).

189 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

190 Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).

95

311.0 Codice penale svizzero

Perturbamento della libertà di credenza e di culto

Discriminazione razziale

3 Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l’atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l’esercizio o il rispetto dei diritti dell’uomo. 4 Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazio- nale applicabili nei conflitti armati.

Art. 261 Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblica- mente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 261bis 191

Chiunque incita pubblicamente all’odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di pro- paganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza gros- solanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l’umanità;192

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pub- blico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

191 Introdotto dall’art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887 2889; FF 1992 III 217).

192 RU 2005 1165

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Codice penale svizzero 311.0

Turbamento della pace dei defunti

Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Genocidio

Art. 262 1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto, chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre, chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, contro la volontà dell’avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 263 1 Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecunia- ria sino a 180 aliquote giornaliere. 2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.193

Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale194

Art. 264195 1 Chiunque, nell’intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico:

a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l’integrità fisica o mentale;

b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a pro- vocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all’interno del gruppo;

d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.

193 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

194 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).

195 Abrogato dall’art. 37 della LF del 9 mar. 1978 sulla protezione degli animali [RU 1981 562]. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal

15 dic. 2000 (RU 2000 2725 2729; FF 1999 4611).

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311.0 Codice penale svizzero

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non infe- riore a 10 anni.196 2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, se si trova in Sviz- zera e non può essere estradato. L’articolo 6bis numero 2197 è applica- bile. 3 L’articolo 366 capoverso 2 lettera b198, le disposizioni riguardanti il permesso al procedimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958199 sulla responsabilità nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 1934200 sulle garanzie non sono applicabili in caso di genocidio.

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 265 1. Crimini o Chiunque commette un atto diretto delitti contro lo Stato. a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione201 o Alto tradimento d’un Cantone202,

ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell’impossibilità di esercitare i loro poteri, a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Con- federazione o una parte di territorio da un Cantone, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno203.

Art. 266 Attentati contro 1. Chiunque commette un atto diretto l’indipendenza della a menomare ovvero ad esporre a pericolo l’indipendenza della Con-Confederazione

federazione,

196 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

197 Ora: l’art. 7 cpv. 4 e 5 198 Ora: l’art. 347 cpv. 2 lett. b 199 RS 170.32 200 [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I

414 , 2003 2133 all. n.3. RU 2003 3543 all. n. I 1]. 201 RS 101 202 RS 131.211/.235 203 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente Libro.

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Codice penale svizzero 311.0

Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera

Tradimento nelle relazioni diplomatiche

a provocare l’ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confede- razione in modo da mettere in pericolo l’indipendenza della Confede- razione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2.204 Chiunque tiene intelligenze col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confe- derazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.

Art. 266bis 205 1 Chiunque, nell’intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all’estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non infe- riore ad un anno.

Art. 267 1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confederazione,206

chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confe- derazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scom- parire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero, chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzional- mente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Con- federazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2.207 Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubbli- co un segreto che doveva essere conservato nell’interesse della Confe- derazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

205 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

207 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

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311.0 Codice penale svizzero

Rimozione di termini di confine pubblici

Violazione della sovranità territoriale svizzera

Offese agli emblemi svizzeri

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero

3.208 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecunia- ria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 268 Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Con- federazione, d’un Cantone o d’un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 269209

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 270 Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo parti- colare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 271210

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici; chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero; chiunque favorisce tali atti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.211

2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all’estero una persona per consegnarla ad un’autorità, ad un partito o ad una orga- nizzazione analoga dell’estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

208 Originario n. 2. 209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408. 210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613). 211 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore

dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

100

Codice penale svizzero 311.0

2. Spionaggio. Spionaggio politico

Spionaggio economico

Spionaggio militare

3. Chiunque prepara un tale ratto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 272212

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un’altra organizzazione dell’estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un ser- vizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferio- re ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.

Art. 273 Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad un’impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell’estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecunia- ria.213

Art. 274214

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto; chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

213 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

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311.0 Codice penale svizzero

3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale

Propaganda sovversiva

Associazioni illecite

4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferio- re ad un anno. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 275215

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo ille- cito l’ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione216 o di un Cantone217, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 275bis 218

Chiunque svolge una propaganda dell’estero intesa a sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 275ter 219

Chiunque costituisce un’associazione che si propone di svolgere o svolge un’attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266bis, 271 a 274, 275 e 275bis, chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 276 1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commet- tere un reato siffatto,

215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

216 RS 101 217 RS 131.211/.235 218 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613). 219 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

102

Codice penale svizzero 311.0

Falsificazione d’ordini o di istruzioni

Turbamento del servizio militare

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni

Attentati contro il diritto di voto

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha pro- vocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

Art. 277 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 278 Chiunque impedisce o disturba un militare nell’adempimento del pro- prio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Art. 279 Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un’assemblea, un’elezione od una votazione ordinata dalla costitu- zione o dalla legge, chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referen- dum o d’iniziativa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 280 Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d’esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di refe- rendum o d’iniziativa, chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un eletto- re ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso deter- minato,

103

311.0 Codice penale svizzero

Corruzione elettorale

Frode elettorale

Incetta di voti

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 281 Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione, l’elettore che si fa dare o promettere un tale profitto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria.

Art. 282 1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale, chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d’iniziativa, chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum o dell’iniziativa, in modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2.220 Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

Art. 282bis 221

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un’elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.

220 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

221 Introdotto dall’art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

104

Codice penale svizzero 311.0

Art. 283 Violazione del Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da segreto del voto singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con

una pena pecuniaria.

Art. 284222

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285 Violenza o 1.223 Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un’autorità, a un minaccia contro le autorità e i membro di un’autorità o a un funzionario di compiere un atto che funzionari entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre

lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957224 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009225 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008226 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 1878227 sulla polizia delle strade ferrate. 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.228

222 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971 (RU 1971 777; FF 1965 I 474). 223 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2,

in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457). 224 RS 742.101 225 RS 745.1 226 RS 742.41 227 RS 742.147.1. Il progetto di LF sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti

pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 mar. 2009; rettifica della Commissione di redazione dell’AF.

228 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

105

311.0 Codice penale svizzero

Art. 286229 Impedimento di Chiunque impedisce a un’autorità, a un membro di un’autorità o a un atti dell’autorità funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è

punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere. Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957230 sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009231 sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008232 sul trasporto di merci e della legge federale del 18 febbraio 1878233 sulla polizia delle strade ferrate.

Art. 287 Usurpazione Chiunque per un fine illecito si arroga l’esercizio di una pubblica fun- di funzioni zione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena deten-

tiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 288234

Art. 289 Sottrazione di Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall’autorità, è punito cose requisite o sequestrate con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 290 Rottura di sigilli Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in

modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall’autorità per rinchiu- dere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 291 Violazione 1 Chiunque contravviene ad un decreto d’espulsione dal territorio della del bando Confederazione o d’un Cantone, emanato da un’autorità competente, è

punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecunia- ria. 2 La durata di questa pena non è computata in quella del bando.

229 Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597 5629; FF 2005 2183, 2007 2457).

230 RS 742.101 231 RS 745.1 232 RS 742.41 233 RS 742.147.1. Il progetto di LF sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporti

pubblici è stato respinto in votazione finale il 20 mar. 2009; rettifica della Commissione di redazione dell’AF.

234 Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

106

Codice penale svizzero 311.0

Disobbedienza a decisioni dell’autorità

Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete

Violazione della interdizione di esercitare una professione

Oltraggio ad uno Stato estero

Art. 292 Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una auto- rità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Art. 293 1 Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un’autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall’autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa. 2 La complicità è punibile. 3 Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.235

Art. 294 Chiunque esercita una professione, un’industria od un commercio, il cui esercizio gli fu interdetto da sentenza penale, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.236

Art. 295237

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Art. 296238

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti uffi- ciali presso un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

235 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

236 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

237 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

107

311.0 Codice penale svizzero

Oltraggi a istituzioni inter- nazionali

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere

Spionaggio in danno di Stati esteri

Art. 297239

Chiunque pubblicamente offende un’istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 298 Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 299 1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con vio- lenza l’ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 300 Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favori- sce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 301 1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni mili- tari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

239 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

108

Codice penale svizzero 311.0

Procedimento

Denuncia mendace

Sviamento della giustizia

Art. 302240 1 I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale. 2 Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell’articolo 296 e a richiesta di un organo dell’istituzione internazionale nei casi previsti nell’articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il pro- cedimento anche senza siffatta domanda. 3 Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l’azione penale si prescrive in due anni.241

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Art. 303 1. Chiunque denuncia all’autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un pro- cedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria. 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 304 1. Chiunque fa all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso, chiunque falsamente incolpa, presso l’autorità, sé medesimo di un atto punibile, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria. 2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

240 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 1 16; FF 1949 613).

241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986 2988; FF 2002 2416 1513).

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311.0 Codice penale svizzero

Art. 305 Favoreggia 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o mento all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli artico-

li 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.242 1bis È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 101.243 2 Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305bis 244 Riciclaggio 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’accertamento di denaro dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapen-

do o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.245

Vi è caso grave segnatamente se l’autore: a. agisce come membro di un’organizzazione criminale; b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare

sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole

facendo mestiere del riciclaggio. 3. L’autore è punibile anche se l’atto principale è stato commesso all’estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

242 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

243 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1530 1534; FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

244 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837).

245 Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

110

Codice penale svizzero 311.0

Art. 305ter 246 Carente 1 Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a diligenza in operazioni collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con finanziarie e la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’identità dell’avente econo- diritto di comunica- micamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o zione247 con una pena pecuniaria.248

2 Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comuni- care all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine.249

Art. 306 Dichiarazione 1 Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell’obbligo di dire falsa di una parte in giudizio la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come

parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichia- razione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.250

Art. 307 Falsa 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un pro- testimonianza, falsa perizia, cedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, falsa traduzione una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsa- od inter- pretazione mente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una

pena pecuniaria. 2 Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.251

246 Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU 1990 1077 1078; FF 1989 II 837).

247 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU 1994 1614 1618; FF 1993 III 193).

248 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

249 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 1614; FF 1993 III 193). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d’azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361 367; FF 2007 5687).

250 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

251 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

111

311.0 Codice penale svizzero

Attenuazione di pene

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali

Liberazione di detenuti

3 Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.252

Art. 308 1 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.253 2 Se l’autore d’un crimine o d’un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).254

Art. 309255

Gli articoli 306–308 si applicano anche: a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli

arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell’ammini- strazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;

b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui compe- tenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Art. 310 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.256

252 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

253 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

254 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

255 Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l’amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491 1492; FF 2001 311).

256 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

112

Codice penale svizzero 311.0

Ammutinamento di detenuti

Abuso di autorità

Concussione

Infedeltà nella gestione pubblica

Art. 311 1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell’autorità, che si assembrano per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre per- sone incaricate della sorveglianza, per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto, per evadere violentemente, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.257

2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le per- sone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.258

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali

Art. 312 I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 313 Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 314259

I membri di un’autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sè o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con

257 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

258 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

259 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

113

311.0 Codice penale svizzero

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

Atti non punibili

Falso certificato medico

una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.260

Art. 315 e 316261

Art. 317262

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio, i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un docu- mento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non con- forme all’originale, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 317bis 263 1 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l’approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un’inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia. 2 Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che, con l’approvazione del giudice, allestisce o altera documenti da utilizzare nel corso di un’inchiesta mascherata.

Art. 318 1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all’autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

260 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

261 Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione) (RU 2000 1121; FF 1999 4721).

262 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797).

263 Introdotto dall’art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RS 312.8).

114

Codice penale svizzero 311.0

Aiuto alla evasione di detenuti

Violazione del segreto d’ufficio

Violazione del segreto professionale

Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. 2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 319 Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un dete- nuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell’autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 320 1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione. 2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell’autorità superiore non è punibile.

Art. 321 1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni264, i medi- ci, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi. 2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza. 3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimo- niare in giudizio.

RS 220264

115

311.0 Codice penale svizzero

Segreto professionale in materia di ricerca medica

Violazione del segreto postale e del segreto delle tele- comunicazioni

Art. 321bis 265 1 Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto noti- zia nell’esercizio della sua attività di ricerca nel settore della medicina o della sanità pubblica è punito conformemente all’articolo 321. 2 Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca nei settori della medicina o della sanità pubblica se una Commissione peritale lo autorizza e se l’interessato, dopo aver preso conoscenza dei suoi diritti, non l’ha esplicitamente vietato. 3 La Commissione rilascia l’autorizzazione se:

a. la ricerca non può essere effettuata con dati anonimizzati; b. è impossibile o particolarmente difficile ottenere il consenso

dell’interessato, e c. l’interesse della ricerca prevale su quello della segretezza.

4 La Commissione vincola l’autorizzazione ad oneri per garantire la protezione dei dati. Essa pubblica l’autorizzazione. 5 La Commissione può accordare autorizzazioni generali o prevedere altre semplificazioni se nessun interesse degno di protezione degli interessati sia compromesso e se i dati personali sono anonimizzati all’inizio della ricerca. 6 La Commissione non è vincolata a istruzioni. 7 Il Consiglio federale nomina il presidente e i membri della Commis- sione. Esso ne regola l’organizzazione e la procedura.

Art. 321ter 266 1 Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un’organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunica- zioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1. 3 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunica- zioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrat- tuale.

265 Introdotto dal n. 4 dell’all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RS 235.1).

266 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 784.10).

116

Codice penale svizzero 311.0

Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media

Mancata opposizione a una pubblica- zione punibile

4 La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunica- zioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l’avente diritto o per evitare danni. 5 Rimangono salve le disposizioni dell’articolo 179octies e quelle della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di dare informazioni all’autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 322267 1 Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l’identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).268 2 Giornali e riviste devono inoltre indicare nell’impressum la sede dell’impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile sol- tanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile. 3 In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il diret- tore dell’impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando un’interposta persona è indicata come responsabile della pubblica- zione (art. 28 cpv. 2 e 3).269

Art. 322bis 270

Chiunque, in quanto responsabile giusta l’articolo 28 capoversi 2 e 3271, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.

267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

268 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

269 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

270 Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1 852 856; FF 1996 IV 449).

271 Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

117

311.0 Codice penale svizzero

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri. Corruzione attiva

Corruzione passiva

Concessione di vantaggi

Accettazione di vantaggi

Titolo diciannovesimo:272 Della corruzione

Art. 322ter

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quater

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un inde- bito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un’omis- sione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322quinquies

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell’espletamento della sua attività uffi- ciale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322sexies

Chiunque, in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un inde- bito vantaggio in considerazione dell’espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

272 Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121 1125; FF 1999 4721).

118

Codice penale svizzero 311.0

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

3. Disposizioni comuni

Art. 322septies

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un mem- bro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall’autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un’organizzazione internazio- nale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dal- l’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’orga- nizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omis- sione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento,273

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.274

Art. 322octies 2751. …

2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rap- porti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali. 3. Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

273 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

274 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371; FF 2004 6189).

275 Abrogato dal n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

119

311.0 Codice penale svizzero

Titolo ventesimo:276 Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 323277 Inosservanza Sono puniti con la multa: da parte del debitore di 1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e nonnorme della procedura di si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione esecuzione e d’inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1278fallimento

LEF279); 2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia

necessario per un sufficiente pignoramento o per l’esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);

3. il debitore che, all’atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1280 LEF);

4. il fallito che non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);

5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell’amministrazione durante la proce- dura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).

Art. 324281 Inosservanza da Sono puniti con la multa: parte di terzi di norme della 1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto oprocedura di esecuzione e latitante, non indica all’ufficio dei fallimenti tutti i beni del fallimento e debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2della procedura concordataria LEF282);

2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);

276 Originariamente tit. diciannovesimo. 277 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1). 278 Ora: l’art. 341 cpv. 1 279 RS 281.1 280 Ora: l’art. 341 cpv. 1 281 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997

(RU 1995 1227 1304; FF 1991 III 1). 282 RS 281.1

120

Codice penale svizzero 311.0

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abita- zione e commer- ciali

3. chi non mette a disposizione dell’ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);

4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liqui- datori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pigno- ratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);

5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capo- verso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1283 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 325 Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’ob- bligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all’obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d’affari, è punito con la multa.

Art. 325bis 284

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento suc- cessivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il con- duttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore, chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni285, chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pre- tese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale, è punito, a querela del conduttore, con la multa.

283 Ora: l’art. 341 cpv. 1 284 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e

affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis). 285 RS 220

121

311.0 Codice penale svizzero

Art. 326286 Persone giuridiche, società commer- ciali e ditte individuali287 1. …

2. Nel caso dell’articolo 325bis

Art. 326bis 288 1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 325bis è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale289, o altrimenti nell’esercizio di incombenze d’affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno com- messa. 2 Il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell’infrazione o ne ha avuto suc- cessivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adope- rato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l’autore. 3 Se il padrone d’azienda o il datore di lavoro, il mandante o la perso- na rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collet- tivo o in accomandita, una ditta individuale290 o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle per- sone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

286 Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

287 Ora: imprese individuali. 288 Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e

affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RS 220 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIIIbis). 289 Ora: impresa individuale. 290 Ora: impresa individuale.

122

Codice penale svizzero 311.0

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

False informazioni da parte di istitu- zioni di previ- denza a favore del personale

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

Art. 326ter 291

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore, chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace, chiunque suscita l’impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera, è punito con la multa292.

Art. 326quater 293

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest’obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.

Art. 327294

Art. 328 1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione, chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffa- zioni, è punito con la multa. 2.295 Le contraffazioni sono confiscate.

291 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791 4837; FF 2002 2841, 2004 3545).

292 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 2 LParl – RS 171.10). 293 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995

(RU 1994 2290 2308; FF 1991 II 797). 294 Abrogato dal n. 3 dell’appendice della LF del 22 dic. 1999 sull’unità monetaria e i mezzi

di pagamento (RS 941.10). 295 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951

(RU 1951 1 16; FF 1949 613).

123

311.0 Codice penale svizzero

Violazione di segreti militari

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito

Uso indebito della uniforme militare

Omessa notifica- zione del rinvenimento di cose smarrite

Art. 329 1. Chiunque indebitamente penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall’autorità militare, prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni, è punito con la multa. 2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 330 Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, con- suma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall’Amministrazione dell’esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.296

Art. 331 Chiunque indebitamente porta l’uniforme dell’esercito svizzero, è punito con la multa.297

Art. 332298

Chiunque non dà l’avviso prescritto dall’articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile299 per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

296 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

297 Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

298 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2003 463 466; FF 2002 3734 5207).

299 RS 210

124

Codice penale svizzero 311.0

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

Libro terzo:300 Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Art. 333 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano dispo- sizioni sulla materia. 2 Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:

a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno; b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una

pena pecuniaria; c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria

d’importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

3 Se la pena massima comminata è l’arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli arti- coli 106 e 107. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974301 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un’altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi. 4 Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l’articolo 41 e gli importi della multa deroganti all’articolo 106. 5 Se un’altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l’articolo 34. Le norme di commisurazione dero- ganti all’articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l’articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrati- vo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l’importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall’importo massimo della multa diviso per 3000. 6 Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente ade- guate al nuovo diritto, vale quanto segue:

300 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

301 RS 313.0

125

311.0 Codice penale svizzero

Riferimento a disposizioni abrogate

Leggi cantonali

a. i termini di prescrizione dell’azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravven- zioni aumentati del doppio;

b. i termini di prescrizione dell’azione penale per le contravven- zioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;

c. le norme sull’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale sono abrogate. È fatto salvo l’articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;

d. l’azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;

e. i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;

f. le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull’interruzione della medesima sono abrogate.

7 Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

Art. 334 Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Art. 335 1 Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale. 2 Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.

126

Codice penale svizzero 311.0

1. Giurisdizione federale. Limiti

Titolo secondo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale

Art. 336 1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale:

a. i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli art. 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell’Assemblea federale, contro il procuratore genera- le della Confederazione o contro il suo sostituto;

b. i reati previsti negli articoli 137–141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

c. la presa d’ostaggio giusta l’articolo 185, se la coazione è diret- ta contro autorità federali o estere;

d.302 i crimini e i delitti previsti negli articoli 224–226ter; e. i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le

monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valo- ri di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confedera- zione e i pesi e le misure;

f. i crimini e i delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuate le licenze di condurre e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;

g. i reati previsti nell’articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d’iniziativa federali o contro l’autorità o la giustizia federali; inoltre i cri- mini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un’autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni pre- viste negli articoli 329–331;

h. i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.

2 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis. 3 Rimangono salve le disposizioni in materia di competenza del Tribu- nale penale federale.

302 Nuovo testo giusta il n. 2 II dell’all. alla LF del 21 mar. 2003 sull’energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).

127

311.0 Codice penale svizzero

Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica303

2. Giurisdizione cantonale

1. Competenza per materia

2. Competenza per ragione di territorio. Foro del luogo del reato

Art. 337 1 Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti negli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter e 322ter–322septies, nonché i crimini commessi da un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 260ter, a condizione che i reati:304

a. siano stati commessi prevalentemente all’estero; oppure b. siano stati commessi in più Cantoni e non abbiano riferimento

prevalente in uno di essi. 2 In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo, il Ministero pubblico della Confederazione può aprire un’inchiesta qualora:

a. siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e b. nessuna autorità cantonale preposta al procedimento penale si

occupi della causa o l’autorità cantonale preposta al procedi- mento penale solleciti dal Ministero pubblico della Confedera- zione l’assunzione del procedimento.

3 L’apertura di un’inchiesta secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.

Art. 338 I reati previsti nel presente Codice che non soggiacciono alla giurisdi- zione federale sono perseguiti e giudicati dalle autorità cantonali secondo le disposizioni di procedura delle leggi cantonali.

Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura

Art. 339 I Cantoni designano le autorità a cui sono devoluti il procedimento ed il giudizio per i reati previsti nel presente Codice, che soggiacciono alla giurisdizione cantonale.

Art. 340 1 Per il procedimento ed il giudizio di un reato sono competenti le autorità del luogo in cui esso fu compiuto. Se in Svizzera si trova sol- tanto il luogo in cui si è verificato o doveva verificarsi l’evento, sono competenti le autorità di questo luogo.

303 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).

304 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU 2003 3043 3047; FF 2002 4815).

128

Codice penale svizzero 311.0

Foro in caso di reati commessi mediante mass media

Foro per i reati commessi all’estero

Foro per i compartecipi

2 Se il reato è stato compiuto in più luoghi o se l’evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione.

Art. 341 1 In caso di reato in Svizzera giusta l’articolo 28 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunica- zione sociale. Se l’autore dell’opera è noto e risiede in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di dimora. In questo ultimo caso, il procedimento è attuato nel luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il que- relante può scegliere tra i due fori. 2 Se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione. 3 Se il prevenuto non può essere tradotto davanti al tribunale di uno di questi luoghi, perché il Cantone della sua dimora ne rifiuta la conse- gna, sono competenti le autorità del luogo di dimora.

Art. 342 1 Se il reato è stato commesso all’estero o se non si può determinare il luogo in cui fu commesso, sono competenti le autorità del luogo in cui dimora l’autore. Se l’autore non ha dimora nella Svizzera, sono com- petenti le autorità del suo luogo d’origine. Se l’autore non ha in Sviz- zera né dimora né luogo d’origine, sono competenti le autorità del luogo dove egli fu arrestato. 2 Se la competenza non può essere determinata per nessuno dei detti fori, sono competenti le autorità del Cantone che ha provocato la estradizione. In questo caso, il Governo cantonale designa l’autorità a cui spetta la competenza per territorio.

Art. 343 1 L’autorità competente per il procedimento e il giudizio contro l’au- tore principale è competente anche per il procedimento e il giudizio contro l’istigatore e il complice. 2 Se al reato hanno partecipato più persone come coautori, sono com- petenti le autorità del luogo in cui fu compiuto il primo atto d’istru- zione.

129

311.0 Codice penale svizzero

Foro in caso di concorso di reati

Foro in caso di confisca indipendente

Contestazioni sul foro

3. Procedura. Procedura delle autorità penali cantonali

Art. 344 1 Quando si deve procedere contro la stessa persona per più reati commessi in diversi luoghi, le autorità del luogo in cui è stato com- messo il reato punito con la pena più grave sono competenti anche per perseguire e giudicare gli altri reati. Se per questi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità in cui fu compiuto il primo atto d’istruzione. 2 Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

Art. 344a305 1 Le confische indipendenti dalla punibilità di una data persona sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare. 2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali si trovano in diversi Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stato aperto il primo procedi- mento di confisca. 2 Se, contrariamente alla norma sul concorso di reati (art. 49), alcuno è stato condannato da più tribunali a diverse pene detentive, il tribunale che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

Art. 345 Se esiste contestazione fra le autorità di più Cantoni sul foro compe- tente, il Tribunale penale federale designa il Cantone cui spetta il dirit- to e il dovere di perseguire e di giudicare.

Art. 346 1 La procedura davanti alle autorità cantonali è fissata dai Cantoni. 2 Sono riservate le disposizioni del presente Codice e quelle di altre leggi federali.

305 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

130

Codice penale svizzero 311.0

Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri delle autorità superiori

Protezione della sfera segreta personale

1. Assistenza in materia di polizia a. …

b. Collaborazione con INTERPOL Competenza

RS 170.32

Art. 347 1 Rimangono salve le disposizioni della legge del 14 marzo 1958306 sulla responsabilità e quelle della legge federale del 26 marzo 1934307 sulle garanzie. 2 I Cantoni conservano il diritto di emanare disposizioni:

a. che tolgono o limitano la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative per espressioni usate durante deliberazioni di dette autorità;

b. che subordinano all’autorizzazione preliminare di una autorità non giudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti commessi nell’esercizio delle loro funzioni da membri delle autorità amministrative e giudiziarie superiori cantonali, e deferiscono in tali casi il giudizio ad una autorità speciale.

Art. 348 Ciascun Cantone designa un’autorità giudiziaria unica per approvare le misure di sorveglianza di cui all’articolo 179octies.

Titolo quarto: Dell’assistenza fra le autorità

Art. 349308

Art. 350 1 L’Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL). 2 Esso è competente a mediare scambi d’informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall’altro.

307 [CS 1 148; RU 1962 831 art. 60 cpv. 2, 1977 2249 n. I 121, 1987 226, 2000 273 all. n. I 414, 2003 2133 all. n. 3. RU 2003 3543 all. I 1]. Vedi oggi la L del 13. dic. 2002 sul Parlamento (RS 171.10).

308 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).

306

131

311.0 Codice penale svizzero

Compiti

Protezione dei dati

Aiuti finanziari e indennità

c. Collaborazio- ne a scopo d’identificazione di persone

Art. 351 1 L’Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all’esecuzione di pene e di misure. 2 Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto. 3 Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all’identificazione di sconosciuti. 4 Onde prevenire o chiarire reati, l’Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell’interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 352 1 Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981309 sull’assistenza internazio- nale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d’INTER- POL dichiarati applicabili dal Consiglio federale. 2 La legge federale del 19 giugno 1992310 sulla protezione dei dati regge lo scambio d’informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all’identificazione di sconosciuti e per scopi amministra- tivi. 3 L’Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni diretta- mente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d’INTERPOL in materia di protezione dei dati.

Art. 353 La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

Art. 354 1 Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell’ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

309 RS 351.1 310 RS 235.1

132

Codice penale svizzero 311.0

2 Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a. il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e

polizia; b. l’Ufficio federale di polizia; c. i posti di confine; d. le autorità cantonali di polizia.

3 I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d’informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008311 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 1998312 sull’asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 2005313 sugli stranie- ri. Il sistema d’informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 2003314 sui profili del DNA.315 4 Il Consiglio federale:

a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trat- tamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;

b. designa le autorità che mediante procedura di richiamo posso- no immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati perso- nali possono essere comunicati nel singolo caso;

c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segna- tamente la consultazione, la rettifica, l’archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.

Art. 355316 d. …

311 RS 361 312 RS 142.31 313 RS 142.20 314 RS 363 315 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di

polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RS 361). 316 Abrogato dal n. 5 dell’all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia

della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).

133

311.0 Codice penale svizzero

Art. 355a 317 e. Cooperazione 1 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività con Europol informative della Confederazione (SIC) possono trasmettereScambio di dati

all’Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.318 2 La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell’Accordo del 24 settembre 2004319 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia. 3 Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l’Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.

Art. 355b320 Estensione del Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche mandato del campo d’applicazione del mandato nell’ambito dell’articolo 3

paragrafo 3 dell’Accordo del 24 settembre 2004321 tra la Confedera- zione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia.

Art. 355c322 f. Cooperazione Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni con- nell’ambito degli accordi tenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen323 di associazione attenendosi alla legislazione nazionale. alla normativa di Schengen. Competenza

317 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017 1018; FF 2005 859).

318 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).

319 RS 0.362.2 320 Introdotto dall’art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero

l’Acc. tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 1017 1018; FF 2005 859).

321 RS 0.362.2 322 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto

svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RS 362).

323 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31); Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS 0.362.33); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32).

134

Codice penale svizzero 311.0

Ufficio SIRENE

2. Assistenza fra le autorità. Obbligo nei confronti della Confederazione e tra i Cantoni

Procedura

Art. 355d324

Art. 355e325 1 Presso l’Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE326) responsabile del N-SIS. 2 L’ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di con- sultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L’ufficio esamina l’ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.

Art. 356 1 Nelle cause penali in cui è applicabile il presente Codice o un’altra legge federale, la Confederazione e i Cantoni, come pure i Cantoni tra di loro, sono obbligati a prestarsi assistenza. In particolare, gli ordini d’arresto e di comparizione forzata devono, in queste cause, essere eseguiti in tutta la Svizzera. 2 Un Cantone può rifiutare a un altro Cantone la consegna di un impu- tato o di un condannato solo quando la causa si riferisca a un crimine o delitto politico o a un crimine o delitto commesso mediante pubbli- cazione in un mezzo di comunicazione sociale. Se ne rifiuta la conse- gna, il Cantone è obbligato ad assumere esso stesso il giudizio. 3 La persona consegnata non può essere perseguita dal Cantone richie- dente né per un crimine o delitto politico o per un crimine o delitto commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale, né per una contravvenzione di diritto cantonale, salvo che la consegna sia stata concessa per uno di questi reati.

Art. 357 1 Le relazioni in materia d’assistenza hanno luogo direttamente fra autorità ed autorità. 2 Gli ordini d’arresto trasmessi mediante telecomunicazione devono immediatamente essere confermati per scritto. 3 Gli agenti della polizia devono prestare la loro assistenza anche senza richiesta preventiva.

324 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362). Abrogato dal n. II dell’all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RS 361).

325 Introdotto dall’art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RS 362).

326 Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).

135

311.0 Codice penale svizzero

4 Prima della consegna al Cantone richiedente, un imputato o un con- dannato deve essere interrogato a verbale dall’autorità competente.

Gratuità

Atti procedurali in altri Cantoni

Art. 358 1 L’assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l’autorità richiedente deve rimborsare le spese per perizie scientifiche o tecniche. 2 È fatto salvo l’articolo 27bis capoverso 1 della legge federale del 15 giugno 1934327 sulla procedura penale. 3 La parte alla quale sono addossate le spese deve, nella stessa misura, sopportare le spese d’assistenza, comprese quelle che l’autorità richie- dente non è obbligata a rifondere.

Art. 359 1 Un’autorità d’istruzione od un tribunale non può eseguire atti proce- durali sul territorio di un altro Cantone senza il consenso dell’autorità competente di questo Cantone. Nei casi urgenti l’atto può essere eseguito anche senza il consenso dell’autorità competente, la quale deve tuttavia essere immediatamente informata mediante esposizione dei fatti. 2 La procedura applicabile è quella del Cantone nel quale si eseguisce l’atto. 3 Le persone che dimorano in un altro Cantone possono essere citate per mezzo della posta. I testimoni possono chiedere una congrua anticipazione delle spese di viaggio. 4 I testimoni e i periti citati in un altro Cantone sono obbligati a com- parire. 5 Decreti e sentenze come anche ordini e mandati penali possono essere notificati alle persone residenti in un altro Cantone conforme- mente alle prescrizioni in materia di atti giudiziali stabilite nelle condizioni generali della Posta svizzera328 relative agli invii della posta-lettere emanate in virtù dell’articolo 11 della legge federale del 30 aprile 1997329 sulle poste, anche se una esplicita dichiarazione d’accettazione da parte dell’imputato è richiesta per chiudere il proce- dimento penale senza interrogatorio dell’imputato ovvero senza il giudizio di un tribunale. La sottoscrizione dell’attestazione di ricevuta da rimandare al mittente non equivale a dichiarazione d’accettazione da parte del destinatario.

RS 312.0 328 Non pubblicate né nella RU né nella RS. Possono essere ottenute presso la Posta svizzera. 329 RS 783.0

327

136

Codice penale svizzero 311.0

Inseguimento

Contestazioni

Avviso in caso di pornografia

Obbligo d’avviso

Diritto d’avviso

Scopo

Art. 360 1 Gli agenti della polizia hanno diritto in casi urgenti di inseguire e di arrestare sul territorio di un altro Cantone un imputato od un condan- nato. 2 La persona arrestata deve essere immediatamente tradotta davanti al più vicino funzionario competente a rilasciare un ordine di arresto nel Cantone dove avvenne l’inseguimento. Il funzionario interroga l’arre- stato e prende tutte le misure necessarie.

Art. 361 Le contestazioni tra la Confederazione e un Cantone ovvero tra Can- toni circa l’assistenza sono decise dal Tribunale penale federale. Finché la decisione non sia emanata, devono essere mantenute le misure di sicurezza ordinate.

Art. 362 L’autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 n. 3) sono stati fabbricati all’estero o importati, ne informa immediatamente l’ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni

Art. 363 Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato commesso contro un minorenne l’autorità competente accerta che sono necessari ulteriori provvedimenti, essa ne informa immediatamente le autorità di tutela.

Art. 364 Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell’interesse del minorenne, di avvisarne le autorità di tutela.

Titolo sesto: Del casellario giudiziale

Art. 365 1 L’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informa- tizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del

137

311.0 Codice penale svizzero

331 332 333 334

335

casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudi- ziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati sepa- ratamente. 2 Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:

a. attuazione di procedimenti penali; b. procedure internazionali in materia d’assistenza giudiziaria e

d’estradizione; c. esecuzione delle pene e delle misure; d. controlli di sicurezza civili e militari; e. pronuncia e revoca delle misure d’allontanamento nei confron-

ti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931330 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero;

f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998331 sull’asilo;

g. procedura di naturalizzazione; h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo condu-

cente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958332 sul- la circolazione stradale;

i. esecuzione della protezione consolare; j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre

1992333 sulla statistica federale; k. pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione

della libertà a fini assistenziali; l.334 esclusione dal servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre

1995335 sul servizio civile;

[CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20). RS 142.31 RS 741.01 RS 431.01 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093 1100; FF 2008 2255). RS 824.0

330

138

Codice penale svizzero 311.0

m. 336 valutazione dell’idoneità a determinati impieghi ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile;

n.337 esame di una decisione di non reclutamento o di un’ammissione al reclutamento, di un’esclusione dall’esercito o di una riammissione nell’esercito oppure di una degradazio- ne ai sensi della legge militare del 3 febbraio 1995338 (LM);

o.339 esame dell’idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;

p.340 esame dei motivi d’impedimento per la cessione dell’arma personale ai sensi della LM;

q.341 esame di un’esclusione dal servizio di protezione civile ai sen- si della legge federale del 4 ottobre 2002342 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

Art. 366 Contenuto 1 Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio

della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero. 2 Nel casellario si iscrivono:

a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronun- ciata una pena o una misura;

b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;

c. le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pro- nunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il presente Codice;

d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esisten- ti.

3 Le condanne di minori sono iscritte soltanto se: a. è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25

DPMin343);

336 Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093 1100; FF 2008 2255).

337 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91).

338 RS 510.10 339 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in

vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91). 340 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in

vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91). 341 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in

vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91). 342 RS 520.1 343 RS 311.1

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311.0 Codice penale svizzero

b. è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin).344

4 Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.345

Art. 367 Trattamento dei 1 Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti dati e accesso le condanne (art. 366 cpv. 2):

a. Ufficio federale di giustizia; b. autorità della giustizia penale; c. autorità della giustizia militare; d. autorità preposte all’esecuzione penale; e. servizi di coordinamento cantonali.

2 Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, acce- dere ai dati personali concernenti le condanne (art. 366 cpv. 2):

a. autorità di cui al capoverso 1; b. Ministero pubblico della Confederazione; c. Ufficio federale di polizia nell’ambito di indagini della polizia

giudiziaria; d. Gruppo del personale dell’esercito; e.346 Ufficio federale della migrazione;

347f. … g. autorità cantonali di polizia degli stranieri; h. autorità cantonali competenti in materia di circolazione strada-

le; i. autorità federali competenti per l’esecuzione dei controlli di

sicurezza relativi alle persone ai sensi dell’articolo 2 capover- so 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997348 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

344 Introdotto dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).

345 Originario cpv. 3. 346 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle

disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

347 Abrogata dal n. I 3 dell’O del 3 nov. 2004 concernente l’adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4655).

348 RS 120

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Codice penale svizzero 311.0

j.349 organo d’esecuzione del servizio civile; k.350 organi cantonali competenti per le decisioni concernenti

l’esclusione dal servizio di protezione civile. 2bis L’organo della Confederazione competente per il casellario comu- nica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell’esercito, ai fini menzionati all’articolo 365 capoverso 2 lettere n–p:

a. le sentenze di condanna per un crimine o un delitto; b. le misure privative della libertà; c. le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di

persone soggette all’obbligo di leva e di militari.351 2ter Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso 2bis che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato mag- giore di condotta dell’esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all’obbligo di leva o è un militare, l’organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.352 2quater La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso 2ter possono essere effettuate mediante un’interfaccia elettronica tra il PISA e il casellario.353 3 Qualora il numero delle domande d’informazione lo giustifichi e previa consultazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza354, il Consiglio federale può estendere il diritto d’accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e ammini- strative della Confederazione e dei Cantoni sino all’entrata in vigore di una base legale in senso formale. 4 I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e. 4bis Per adempiere il compito secondo l’articolo 365 capoverso 2 let- tera m, l’autorità di cui al capoverso 2 lettera j può, previa domanda

349 Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).

350 Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91).

351 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91).

352 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91).

353 Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d’informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RS 510.91).

354 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

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311.0 Codice penale svizzero

scritta e con il consenso dell’interessato, consultare i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.355 5 Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il tratta- mento dei dati nel casellario. 6 Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

a. la responsabilità del trattamento dei dati; b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione; c. la collaborazione con le autorità interessate; d. i compiti dei servizi di coordinamento; e. il diritto d’informazione e gli altri diritti procedurali a tutela

delle persone interessate; f. la sicurezza dei dati; g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali,

quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che pos- sono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;

h. la trasmissione elettronica dei dati all’Ufficio federale di stati- stica.

Art. 368 Comunicazione L’autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casel- dei fatti che devono essere lario allo Stato di origine del condannato. iscritti

Art. 369 Eliminazione 1 Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d’uffi- dell’iscrizione cio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono

trascorsi i seguenti termini: a. vent’anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni; b. quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cin-

que anni; c. dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno; d.356 dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l’artico-

lo 25 DPMin357. 2 I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.

355 Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093 1100; FF 2008 2255).

356 Introdotta dall’art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 311.1).

357 RS 311.1

142

Codice penale svizzero 311.0

3 Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni. 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d’ufficio dopo:

a. quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64; b. dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi

dell’articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003358 sul diritto penale minorile.359

4bis Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.360 4ter Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66–67b o gli articoli 48, 50 e 50a del Codice penale militare del 13 giugno 1927361, nella versione del 21 marzo 2003362, sono eliminate d’ufficio dopo dieci anni.363 5 I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua. 6 Il termine decorre:

a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4ter, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;

b. in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4bis, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.364

7 Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sen- tenza eliminata non è più opponibile all’interessato. 8 I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.

Art. 370 Diritto di 1 Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo consultazione concernono.

2 Non si rilasciano copie.

358 RS 311.1 359 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197). 360 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197). 361 RS 321.0 362 RU 2006 3389 363 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197). 364 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

143

311.0 Codice penale svizzero

Estratti del casellario rilasciati a privati

1. Obbligo di eseguire pene e misure

Art. 371 1 Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell’estratto figura- no le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per con- travvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un’interdizione dall’esercizio di una professione secondo l’articolo 67.365 2 Le sentenze pronunciate per reati commessi nell’adolescenza sono riportate nell’estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l’interessato è stato condannato in età adulta. 3 Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nel- l’estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369. 3bis Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell’estratto se il condannato ha supe- rato con successo il periodo di prova.366 4 Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell’estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l’eliminazione secondo l’articolo 369. 5 Scaduto il termine di cui ai capoversi 3 e 4, la sentenza viene riporta- ta nell’estratto se quest’ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.

Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni

Art. 372 1 I Cantoni eseguiscono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad ese- guire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione. 2 Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

365 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

366 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

144

Codice penale svizzero 311.0

2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische. Esecuzione

Diritto di disposizione

3. Lavoro di pubblica utilità

4. Assistenza riabilitativa

3 I Cantoni garantiscono un’esecuzione uniforme delle sanzioni pena- li.367

Art. 373 Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confi- sche.

Art. 374 1 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice. 2 Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale fede- rale dispone invece la Confederazione. 3 Rimane salvo l’impiego a favore del danneggiato secondo l’arti- colo 73. 4 Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004368 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.369

Art. 375 1 I Cantoni sono competenti per l’attuazione del lavoro di pubblica utilità. 2 L’autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità. 3 La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

Art. 376 1 I Cantoni organizzano l’assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private. 2 L’assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell’assistito.

367 Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

368 RS 312.4 369 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori

patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

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311.0 Codice penale svizzero

5. Penitenziari e istituzioni. Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli

Collaborazione intercantonale

Stabilimenti privati

Spese

Art. 377 1 I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di peni- tenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno. 2 Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:

a. donne; b. detenuti di determinate classi d’età; c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve

durata; d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che

ricevono una formazione o un perfezionamento professionali. 3 I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l’esecuzione delle misure. 4 Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice. 5 Promuovono la formazione e il perfezionamento professionali del personale.

Art. 378 1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni. 2 Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.

Art. 379 1 I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l’autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59–61 e 63. 2 I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigi- lanza dei Cantoni.

Art. 380 1 Le spese dell’esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni. 2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell’am- bito dell’esecuzione di pene e misure;

146

Codice penale svizzero 311.0

1. Grazia. Competenza

b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corri- sponda alle esigenze dell’articolo 81 o 90 capoverso 3;

c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, del lavo- ro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

3 I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

Titolo settimo a:370 Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita

Art. 380a 1 Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1bis, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall’ente pubblico competente. 2 Al diritto di regresso contro l’autore e alla prescrizione dell’azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni371 in materia di atti illeciti. 3 Al diritto di regresso contro i membri dell’autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958372 sulla responsabilità.

Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione

Art. 381 Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

a. all’Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte pena- le del Tribunale penale federale o da un’autorità amministrati- va della Confederazione;

b. all’autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

370 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

371 RS 220 372 RS 170.32

147

311.0 Codice penale svizzero

Domanda di grazia

Effetti

2. Amnistia

3. Revisione

1. Misure preventive

Art. 382 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.373 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d’ufficio la procedura per la grazia. 3 L’autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un ter- mine determinato.

Art. 383 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi. 2 Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 384 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un’altra legge federale, le Camere federali possono concedere un’amnistia. 2 Con l’amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Art. 385 I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie

Art. 386374 1 La Confederazione può prendere misure di informazione, di educa- zione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità. 2 Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

373 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 211.231).

374 In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l’O del 2 dic. 2005 (RU 2005 5723).

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Codice penale svizzero 311.0

2. Disposizioni completive del Consiglio federale

3 Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni. 4 Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

Art. 387 1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

a. l’esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;

b. l’assunzione dell’esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;

c. l’esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;

d. l’esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l’articolo 80;

e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l’articolo 83. 1bis Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l’or- ganizzazione interna. 375 2 Il Consiglio federale, su proposta dell’autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabili- menti del Cantone Ticino. 3 Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati. 4 Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo deter- minato:

a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d’esecuzione e modificare il campo d’applicazione di sanzioni e forme d’esecuzione esistenti;

b. disporre o permettere che l’esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esi- genze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74–85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigi- lanza dei Cantoni.

375 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961 2964; FF 2006 807).

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311.0 Codice penale svizzero

3. Disposizioni transitorie generali. Esecuzione di sentenze anteriori

Prescrizione

Reati perseguibili a querela di parte

4. Disposizioni cantonali d’applicazione

5 Le disposizioni cantonali d’attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d’esecuzione e per l’esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all’approvazione della Confederazione.

Art. 388 1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3. 2 Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita. 3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Art. 389 1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’au- tore. 2 Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

Art. 390 1 Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presenta- re la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso. 2 Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d’ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall’entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte. 3 Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d’ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.

Art. 391 I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.

150

Codice penale svizzero 311.0

Art. 392 5. Entrata Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942. in vigore

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971376

Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002377

1. Esecuzione delle pene 1 L’articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condiziona- le della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34– 36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37–39). 2 Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l’entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51378), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53379), espulsione in base a una sentenza penale (ex art. 55380) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56381). 3 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l’esecuzione delle pene detentive (art. 74–85, 91 e 92) nonché l’assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l’assistenza sociale volontaria (art. 93–96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2.382 Misure: decisione e esecuzione 1 Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56–65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

a. il giudice può ordinare l’internamento a posteriori secondo l’articolo 65 capoverso 2 soltanto se l’internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;

376 DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS 1971 777 808; FF 1965 I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82–99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669).

377 RU 2006 3459 3535; FF 1999 1669 378 RU 1971 777 379 CS 3 187 380 RU 1951 1 381 CS 3 187 382 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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311.0 Codice penale svizzero

b. il collocamento di giovani adulti in una casa d’educazione al lavoro (art. 100bis nel tenore del 18 mar. 1971383) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

2 Al più tardi dodici mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizio- ni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59–61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l’internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

3. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365–371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore. 2 Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto, l’autorità competente elimina d’ufficio le iscrizioni concernenti:

a. le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 1971384), eccetto quelle ordinate in virtù dell’articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;

b. il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971); c. l’obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar.

1971).385 3 Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.386

4. Istituzioni per l’esecuzione delle misure Al più tardi dieci anni dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.

383 RU 1971 777 384 RU 1971 777 385 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197). 386 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e

di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539 3544; FF 2005 4197).

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Codice penale svizzero 311.0

Indice

Libro primo: Disposizioni generali

Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d’applicazione

1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1 2. Condizioni di tempo Art. 2 3. Condizioni di luogo.

Crimini o delitti commessi in Svizzera Art. 3 Crimini o delitti commessi all’estero contro lo Stato Art. 4 Reati commessi all’estero su minorenni Art. 5 Reati commessi all’estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale Art. 6 Altri reati commessi all’estero Art. 7 Luogo del reato Art. 8

4. Condizioni personali Art. 9

Titolo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti.

Definizioni Art. 10 Commissione per omissione Art. 11

2. Intenzione e negligenza. Definizioni Art. 12 Errore sui fatti Art. 13

3. Atti leciti e colpa. Atto permesso dalla legge Art. 14 Legittima difesa esimente Art. 15 Legittima difesa discolpante Art. 16 Stato di necessità esimente Art. 17 Stato di necessità discolpante Art. 18 Incapacità e scemata imputabilità Art. 19 Dubbio sull’imputabilità Art. 20 Errore sull’illiceità Art. 21

4. Tentativo. Punibilità Art. 22 Desistenza e pentimento attivo Art. 23

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311.0 Codice penale svizzero

5. Partecipazione. Istigazione Art. 24 Complicità Art. 25 Partecipazione a un reato speciale Art. 26 Circostanze personali Art. 27

6. Punibilità dei mass media Art. 28 Tutela delle fonti Art. 28a

7. Rapporti di rappresentanza Art. 29 8. Querela della parte lesa.

Diritto di querela Art. 30 Termine Art. 31 Indivisibilità Art. 32 Desistenza Art. 33

Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

1. Pena pecuniaria. Commisurazione Art. 34 Esazione Art. 35 Pena detentiva sostitutiva Art. 36

2. Lavoro di pubblica utilità. Contenuto Art. 37 Esecuzione Art. 38 Commutazione Art. 39

3. Pena detentiva. In generale Art. 40 Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 41

Sezione 2: Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 42 2. Pene con condizionale parziale Art. 43 3. Disposizioni comuni.

Periodo di prova Art. 44 Successo del periodo di prova Art. 45 Insuccesso del periodo di prova Art. 46

Sezione 3: Della commisurazione della pena 1. Principio Art. 47

154

Codice penale svizzero 311.0

2. Attenuazione della pena. Circostanze attenuanti Art. 48 Effetti Art. 48a

3. Concorso di reati Art. 49 4. Obbligo di motivazione Art. 50 5. Computo del carcere preventivo Art. 51

Sezione 4: Dell’impunità e della sospensione del procedimento

1. Motivi d’impunità. Punizione priva di senso Art. 52

Riparazione Art. 53 Autore duramente colpito Art. 54

2. Disposizioni comuni Art. 55 3. Sospensione del procedimento.

Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 55a

Capo secondo: Delle misure Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell’internamento

1. Principi Art. 56 Concorso di misure Art. 56a Relazione tra le misure e le pene Art. 57 Esecuzione Art. 58

2. Misure terapeutiche stazionarie. Trattamento di turbe psichiche Art. 59

Insuccesso del periodo di prova Art. 62a Liberazione definitiva Art. 62b Soppressione della misura Art. 62c Esame della liberazione e della soppressione Art. 62d

Trattamento della tossicodipendenza Art. 60 Misure per i giovani adulti Art. 61 Liberazione condizionale Art. 62

3. Trattamento ambulatoriale. Condizioni e esecuzione Art. 63 Soppressione della misura Art. 63a Esecuzione della pena detentiva sospesa Art. 63b

155

311.0 Codice penale svizzero

4. Internamento. Condizioni e esecuzione Art. 64 Fine dell’interna-mento e liberazione Art. 64a Esame della liberazione Art. 64b Esame della liberazione dall’internamento a vita e liberazione condizionale Art. 64c

5. Modifica della sanzione Art. 65

Sezione 2: Delle altre misure 1. Cauzione preventiva Art. 66 2. Interdizione dell’esercizio di una professione Art. 67

Esecuzione Art. 67a 3. Divieto di condurre Art. 67b 4. Pubblicazione della sentenza Art. 68 5. Confisca

a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69 b. Confisca di valori patrimoniali. Principi Art. 70 Risarcimenti Art. 71 Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale Art. 72

6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73

Titolo quarto: Dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

1. Principi dell’esecuzione Art. 74 2. Esecuzione delle pene detentive.

Principi Art. 75 Misure particolari di sicurezza Art. 75a

Lavoro e alloggio esterni Art. 77a Semiprigionia Art. 77b

Luogo dell’esecuzione Art. 76 Esecuzione ordinaria Art. 77

Segregazione cellulare Art. 78 Forma dell’esecuzione per pene detentive di breve durata Art. 79 Deroghe alle forme d’esecuzione Art. 80 Lavoro Art. 81 Formazione e perfezionamento Art. 82 Retribuzione Art. 83 Relazioni con il mondo esterno Art. 84

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Codice penale svizzero 311.0

Controlli e ispezioni Art. 85 Liberazione condizionale a. Concessione Art. 86 b. Periodo di prova Art. 87 c. Successo del periodo di prova Art. 88 d. Insuccesso del periodo di prova Art. 89

3. Esecuzione di misure Art. 90 4. Disposizioni comuni.

Diritto disciplinare Art. 91 Interruzione dell’esecuzione Art. 92

Titolo quinto: Dell’assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell’assistenza sociale volontaria

Assistenza riabilitativa Art. 93 Norme di condotta Art. 94 Disposizioni comuni Art. 95 Assistenza sociale volontaria Art. 96

Titolo sesto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell’azione penale.

Termini Art. 97 Decorrenza Art. 98

2. Prescrizione della pena. Termini Art. 99 Decorrenza Art. 100

3. Imprescrittibilità Art. 101

Titolo settimo: Della responsabilità dell’impresa Punibilità Art. 102 Procedura penale Art. 102a

Parte seconda: Delle contravvenzioni Definizione Art. 103 Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 104 Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 105 Multa Art. 106 Lavoro di pubblica utilità Art. 107 Privo di contenuto Art. 108 Prescrizione Art. 109

Parte terza: Definizioni Art. 110

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311.0 Codice penale svizzero

Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona

1. Omicidio. Omicidio intenzionale Art. 111 Assassinio Art. 112 Omicidio passionale Art. 113 Omicidio su richiesta della vittima Art. 114 Istigazione e aiuto al suicidio Art. 115 Infanticidio Art. 116 Omicidio colposo Art. 117

2. Interruzione della gravidanza. Interruzione punibile della gravidanza Art. 118 Interruzione non punibile della gravidanza Art. 119 Contravvenzioni commesse dal medico Art. 120 Abrogato Art. 121

3. Lesioni personali. Lesioni gravi Art. 122 Lesioni semplici Art. 123 Abrogato Art. 124 Lesioni colpose Art. 125 Vie di fatto Art. 126

4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui. Abbandono Art. 127

Falso allarme Art. 128bis

Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la

Omissione di soccorso Art. 128

Esposizione a pericolo della vita altrui Art. 129 Abrogati Art. 130 a 132 Rissa Art. 133 Aggressione Art. 134 Rappresentazione di atti di cruda violenza Art. 135

salute Art. 136

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 1. Reati contro il patrimonio.

Appropriazione semplice Art. 137 Appropriazione indebita Art. 138

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Codice penale svizzero 311.0

Furto Art. 139

Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 141bis

Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Art. 143bis

Danneggiamento di dati Art. 144bis Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Art. 150bis

Manipolazione dei corsi Art. 161bis

Rapina Art. 140 Sottrazione di una cosa mobile Art. 141

Sottrazione di energia Art. 142 Acquisizione illecita di dati Art. 143

Danneggiamento Art. 144

soggette a ritenzione Art. 145 Truffa Art. 146 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati Art. 147 Abuso di carte- chèques o di credito Art. 148 Frode dello scotto Art. 149 Conseguimento fraudolento di una prestazione Art. 150

Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 151 False indicazioni su attività commerciali Art. 152 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Art. 153 Abrogato Art. 154 Contraffazione di merci Art. 155 Estorsione Art. 156 Usura Art. 157 Amministrazione infedele Art. 158 Appropriazione indebita di trattenute salariali Art. 159 Ricettazione Art. 160 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali Art. 161

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale Art. 162 3. Crimini o delitti nel fallimento e nell’esecuzione per debiti.

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento Art. 163 Diminuzione dell’attivo in danno dei creditori Art. 164 Cattiva gestione Art. 165 Omissione della contabilità Art. 166 Favori concessi ad un creditore Art. 167 Corruzione nell’esecuzione forzata Art. 168

159

311.0 Codice penale svizzero

Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale Art. 169 Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale Art. 170 Concordato giudiziale Art. 171 Revoca del fallimento Art. 171bis

4. Disposizioni generali. ... Art. 172 Cumulo di pena privativa della libertà e multa Art. 172bis Reati di poca entità Art. 172ter

Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata

1. Delitti contro l’onore. Diffamazione Art. 173 Calunnia Art. 174 Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso Art. 175 Disposizione comune Art. 176 Ingiuria Art. 177 Prescrizione Art. 178

2. Delitti contro la sfera personale riservata. Violazione di segreti privati Art. 179 Ascolto e registrazione di conversazioni estranee Art. 179bis Registrazione clandestina di conversazioni Art. 179ter Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini Art. 179quater Registrazioni non punibili Art. 179quinquies Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini Art. 179sexies Abuso di impianti di telecomunicazioni Art. 179septies Sorveglianza ufficiale, impunibilità Art. 179octies Sottrazione di dati personali Art. 179novies

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Minaccia Art. 180 Coazione Art. 181 Tratta di esseri umani Art. 182 Sequestro di persona e rapimento Art. 183 Circostanze aggravanti Art. 184 Presa d’ostaggio Art. 185 Violazione di domicilio Art. 186

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Codice penale svizzero 311.0

Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale 1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.

Atti sessuali con fanciulli Art. 187 Atti sessuali con persone dipendenti Art. 188

2. Offese alla libertà ed all’onore sessuali. Coazione sessuale Art. 189 Violenza carnale Art. 190 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art. 191 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Art. 192 Sfruttamento dello stato di bisogno Art. 193 Esibizionismo Art. 194

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione Art. 195 Abrogato Art. 196

4. Pornografia Art. 197 5. Contravvenzioni contro l’integrità sessuale.

Molestie sessuali Art. 198 Esercizio illecito della prostituzione Art. 199

6. Reato collettivo Art. 200 Abrogati Art. 201 a 212

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia Incesto Art. 213 Abrogato Art. 214 Bigamia nel matrimonio o nell’unione domestica registrata Art. 215 Abrogato Art. 216 Trascuranza degli obblighi di mantenimento Art. 217 Abrogato Art. 218 Violazione del dovere d’assistenza o educazione Art. 219 Sottrazione di minorenne Art. 220

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Incendio intenzionale Art. 221 Incendio colposo Art. 222 Esplosione Art. 223 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 224 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 225

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311.0 Codice penale svizzero

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 226 Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Art. 226bis Atti preparatori punibili Art. 226ter

Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di Inondazione. Franamento Art. 227

opere di premunizione Art. 228 Violazione delle regole dell’arte edilizia Art. 229 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi Art. 230

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni Art. 230bis Propagazione di malattie dell’uomo Art. 231 Propagazione di epizoozie Art. 232 Propagazione di parassiti pericolosi Art. 233 Inquinamento di acque potabili Art. 234 Fabbricazione di foraggi nocivi Art. 235 Commercio di foraggi adulterati Art. 236

Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Perturbamento della circolazione pubblica Art. 237 Perturbamento del servizio ferroviario Art. 238 Perturbamento di pubblici servizi Art. 239

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Contraffazione di monete Art. 240 Alterazione di monete Art. 241 Messa in circolazione di monete false Art. 242 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Art. 243 Importazione, acquisto e deposito di monete false Art. 244 Falsificazione di valori di bollo ufficiali Art. 245 Falsificazione di marche ufficiali Art. 246 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Art. 247 Falsificazione dei pesi e delle misure Art. 248

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Codice penale svizzero 311.0

Confisca Art. 249 Monete e bolli di valore esteri Art. 250

Titolo undecimo: Della falsità in atti Falsità in documenti Art. 251 Falsità in certificati Art. 252 Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 253 Soppressioni di documento Art. 254 Documenti esteri Art. 255 Rimozione di termini Art. 256 Soppressione di segnali trigonometrici e limnimetrici Art. 257

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Pubblica intimidazione Art. 258 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 259 Sommossa Art. 260 Atti preparatori punibili Art. 260bis Organizzazione criminale Art. 260ter Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi Art. 260quater Finanziamento del terrorismo Art. 260quinquies Perturbamento della libertà di credenza e di culto Art. 261 Discriminazione razziale Art. 261bis Turbamento della pace dei defunti Art. 262 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa Art. 263

Titolo dodicesimobis: Reati contro gli interessi della comunità internazionale

Genocidio Art. 264

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

1. Crimini o delitti contro lo Stato. Alto tradimento Art. 265 Attentati contro l’indipendenza della Confederazione Art. 266 Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Art. 266bis Tradimento nelle relazioni diplomatiche Art. 267 Rimozione di termini di confine pubblici Art. 268 Violazione della sovranità territoriale svizzera Art. 269 Offese agli emblemi svizzeri Art. 270

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311.0 Codice penale svizzero

Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero Art. 271

2. Spionaggio. Spionaggio politico Art. 272 Spionaggio economico Art. 273 Spionaggio militare Art. 274

3. Messa in pericolo dell’ordine costituzionale. Attentati contro l’ordine costituzionale Art. 275 Propaganda sovversiva Art. 275bis Associazioni illecite Art. 275ter

4. Attentati contro la sicurezza militare. Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art. 276 Falsificazione d’ordini o di istruzioni Art. 277 Turbamento del servizio militare Art. 278

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni Art. 279 Attentati contro il diritto di voto Art. 280 Corruzione elettorale Art. 281 Frode elettorale Art. 282 Incetta di voti Art. 282bis Violazione del segreto del voto Art. 283 Abrogato Art. 284

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari Art. 285 Impedimento di atti dell’autorità Art. 286 Usurpazione di funzioni Art. 287 Abrogato Art. 288 Sottrazione di cose requisite o sequestrate Art. 289 Rottura di sigilli Art. 290 Violazione del bando Art. 291 Disobbedienza a decisioni dell’autorità Art. 292 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Art. 293 Violazione della interdizione di esercitare una professione Art. 294 Abrogato Art. 295

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Codice penale svizzero 311.0

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Oltraggio ad uno Stato estero Art. 296 Oltraggi a istituzioni internazionali Art. 297 Offese agli emblemi di uno Stato estero Art. 298 Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero Art. 299 Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere Art. 300 Spionaggio in danno di Stati esteri Art. 301 Procedimento Art. 302

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia

Denuncia mendace Art. 303

Riciclaggio di denaro Art. 305bis Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione Art. 305ter

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali

Sviamento della giustizia Art. 304 Favoreggia mento Art. 305

Dichiarazione falsa di una parte in giudizio Art. 306

interpretazione Art. 307 Attenuazione di pene Art. 308

internazionali Art. 309 Liberazione di detenuti Art. 310 Ammutinamento di detenuti Art. 311

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali

Abuso di autorità Art. 312 Concussione Art. 313 Infedeltà nella gestione pubblica Art. 314 Abrogati Art. 315 e 316 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari Art. 317 Atti non punibili Art. 317bis Falso certificato medico Art. 318 Aiuto alla evasione di detenuti Art. 319 Violazione del segreto d’ufficio Art. 320 Violazione del segreto professionale Art. 321

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311.0 Codice penale svizzero

Segreto professionale in materia di ricerca medica Art. 321bis Violazione del segreto postale e del segreto delle tele- comunicazioni Art. 321ter Violazione dell’obbligo d’informare dei mass media Art. 322 Mancata opposizione a una pubblicazione punibile Art. 322bis

Titolo diciannovesimo: Della corruzione 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.

Corruzione attiva Art. 322ter Corruzione passiva Art. 322quater Concessione di vantaggi Art. 322quinquies Accettazione di vantaggi Art. 322sexies

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri Art. 322septies 3. Disposizioni comuni Art. 322octies

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento Art. 323 Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria Art. 324 Inosservanza delle norme legali sulla contabilità Art. 325 Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali Art. 325bis Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali 1. Abrogato Art. 326 2. Nel caso dell’articolo 325bis Art. 326bis Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali Art. 326ter False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale Art. 326quater Abrogato Art. 327 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Art. 328 Violazione di segreti militari Art. 329 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Art. 330 Uso indebito della uniforme militare Art. 331 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Art. 332

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Codice penale svizzero 311.0

Libro terzo: Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale

Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali Art. 333 Riferimento a disposizioni abrogate Art. 334 Leggi cantonali Art. 335

Titolo secondo: Della giurisdizione federale e della giurisdizione cantonale

1. Giurisdizione federale. Limiti Art. 336 Indagini in caso di criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica Art. 337

2. Giurisdizione cantonale Art. 338

Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura

1. Competenza per materia Art. 339 2. Competenza per ragione di territorio.

Foro del luogo del reato Art. 340 Foro in caso di reati commessi mediante mass media Art. 341 Foro per i reati commessi all’estero Art. 342 Foro per i compartecipi Art. 343 Foro in caso di concorso di reati Art. 344 Foro in caso di confisca indipendente Art. 344a Contestazioni sul foro Art. 345

3. Procedura. Procedura delle autorità penali cantonali Art. 346 Immunità parlamentare. Procedimento penale contro membri delle autorità superiori Art. 347 Protezione della sfera segreta personale Art. 348

Titolo quarto: Dell’assistenza fra le autorità 1. Assistenza in materia di polizia

a. Abrogato Art. 349 b. Collaborazione con INTERPOL Art. 350 Competenza Art. 350

167

311.0 Codice penale svizzero

Compiti Art. 351 Protezione dei dati Art. 352 Aiuti finanziari e indennità Art. 353 c. Collaborazione a scopo d’identificazione di persone Art. 354 d. Abrogato Art. 355 e. Cooperazione con Europol Scambio di dati Art. 355a Estensione del mandato Art. 355b f. Cooperazione nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen. Competenza Art. 355c Abrogato Art. 355d Ufficio SIRENE Art. 355e

2. Assistenza fra le autorità. Obbligo nei confronti della Confederazione e tra i Cantoni Art. 356 Procedura Art. 357 Gratuità Art. 358 Atti procedurali in altri Cantoni Art. 359 Inseguimento Art. 360 Contestazioni Art. 361 Avviso in caso di pornografia Art. 362

Titolo quinto: Dell’avviso concernente i reati commessi contro minorenni

Obbligo d’avviso Art. 363 Diritto d’avviso Art. 364

Titolo sesto: Del casellario giudiziale Scopo Art. 365 Contenuto Art. 366 Trattamento dei dati e accesso Art. 367 Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368 Eliminazione dell’iscrizione Art. 369 Diritto di consultazione Art. 370 Estratti del casellario rilasciati a privati Art. 371

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Codice penale svizzero 311.0

Titolo settimo: Dell’esecuzione delle pene e delle misure, dell’assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni

1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.

Esecuzione Art. 373 Diritto di disposizione Art. 374

3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375 4. Assistenza riabilitativa Art. 376 5. Penitenziari e istituzioni.

Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377 Collaborazione intercantonale Art. 378 Stabilimenti privati Art. 379 Spese Art. 380

Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell’internamento a vita

Art. 380a

Titolo ottavo: Della grazia, dell’amnistia e della revisione

1. Grazia. Competenza Art. 381 Domanda di grazia Art. 382 Effetti Art. 383

2. Amnistia Art. 384 3. Revisione Art. 385

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni completive e disposizioni generali transitorie

1. Misure preventive Art. 386 2. Disposizioni completive del Consiglio federale Art. 387 3. Disposizioni transitorie generali.

Esecuzione di sentenze anteriori Art. 388 Prescrizione Art. 389 Reati perseguibili a querela di parte Art. 390

4. Disposizioni cantonali d’applicazione Art. 391 5. Entrata in vigore Art. 392

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