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Ordinanza del 31 marzo 1999 che modifica l'Ordinanza del 19 ottobre 1977 relativa ai brevetti d'invenzione

 Ordinanza del 31 marzo 1999 che modifica l'Ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione

I

Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)

Modifica del 31 marzo 1999

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

L’ordinanza del 19 ottobre 19771 relativa ai brevetti d’invenzione è modificata come segue:

Art. 4a Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 6 Recapito impossibile di una comunicazione

Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e mar- chi.

Art. 14 lett. h-k

È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:

h. del termine per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 19972 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI);

i. del termine per la copertura dell’importo mancante nell’ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI);

k. abrogata

Art. 17 Ordinamento delle tasse

L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le mo­ dalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI3.

1 RS 232.141 2 RS 232.148 3 RS 232.148

1999-4149 1443

Brevetti d’invenzione RU 1999

Art. 23 Forma

La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’Istituto.

Art. 25 cpv. 3 primo periodo 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. ...

Art. 28 cpv. 2 e 4 primo periodo 2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati così come sono e prestarsi alla riproduzione elettronica. 4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riprodu­ zione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. ...

Art. 32 cpv. 5 5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.

Art. 58 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 65 Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 89 cpv. 3 3 L’inserto può essere tenuto sotto forma elettronica.

Art. 92 cpv. 2 2 I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.

Art. 93 cpv. 3 3 Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.

Art. 95 titolo e cpv. 3

Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica di richiamo 3 L’Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di una procedura elettronica di richiamo.

1444

Brevetti d’invenzione RU 1999

Art. 108 Organo di pubblicazione 1 Le pubblicazioni prescritte dalla legge e dalla presente ordinanza nonché altre pub­ blicazioni di interesse generale sono effettuate nel Foglio svizzero dei brevetti, dise­ gni e marchi. 2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica. 3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva­ mente sotto forma elettronica.

Art. 110

Abrogato

Art. 118a Tasse annuali

Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all’Isti­ tuto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.

Art. 120 Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l’Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese. 2 L’Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.

Titolo prima dell’art. 125a

Capitolo 4: L’Istituto in quanto ufficio designato

Art. 126 cpv. 1 e 2 1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19704 può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero. 2 La richiesta deve essere inoltrata all’Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’am­ montare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazio­ nale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI5 non disponga diversamente.

4 RS 0.232.141.1 5 RS 232.148

1445

II

Brevetti d’invenzione RU 1999

Titolo prima dell’art. 127a

Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari Capitolo 1: Campo d’applicazione

Art. 127a cpv. 1 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e pro­ dotti fitosanitari.

Art. 127b cpv. 1 lett. b n. 2 1 La domanda deve contenere:

b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commer­ cio in Svizzera, unitamente a; 2. una copia dell’informazine relativa al medicinale o delle istruzioni per

l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’autorità com­ petente.

Art. 127f cpv. 1 1 L’istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).

L’ordinanza del 23 dicembre 19926 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Art. 7a cpv. 2 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 43 cpv. 2 e 3 2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica. 3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva­ mente sotto forma elettronica.

RS 232.111

1446

6

III

Brevetti d’invenzione RU 1999

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1447