I
Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI)
Modifica del 31 marzo 1999
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
L’ordinanza del 19 ottobre 19771 relativa ai brevetti d’invenzione è modificata come segue:
Art. 4a Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 6 Recapito impossibile di una comunicazione
Se il recapito di una decisione ufficiale al richiedente, al titolare o al mandatario non è possibile, la decisione è pubblicata nel Foglio svizzero dei brevetti, disegni e mar- chi.
Art. 14 lett. h-k
È escluso il proseguimento della procedura (art. 46a della legge) se si tratta:
h. del termine per la comunicazione dell’oggetto del pagamento (art. 5 cpv. 2 del regolamento del 28 aprile 19972 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale; RT-IPI);
i. del termine per la copertura dell’importo mancante nell’ambito di un conto corrente (art. 7 cpv. 3 RT-IPI);
k. abrogata
Art. 17 Ordinamento delle tasse
L’importo delle tasse previste nella legge e nella presente ordinanza nonché le mo dalità di pagamento sono stabilite nel RT-IPI3.
1 RS 232.141 2 RS 232.148 3 RS 232.148
1999-4149 1443
Brevetti d’invenzione RU 1999
Art. 23 Forma
La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’Istituto.
Art. 25 cpv. 3 primo periodo 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione. ...
Art. 28 cpv. 2 e 4 primo periodo 2 I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti indelebili, di larghezza uniforme e con bordi ben delimitati, senza colori né tinteggiature; devono poter essere stampati così come sono e prestarsi alla riproduzione elettronica. 4 La scala dei disegni e la loro esecuzione grafica devono essere tali che la riprodu zione fotografica o elettronica permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. ...
Art. 32 cpv. 5 5 Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione fotografica o elettronica che permetta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.
Art. 58 cpv. 1
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 65 Titolo
Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 89 cpv. 3 3 L’inserto può essere tenuto sotto forma elettronica.
Art. 92 cpv. 2 2 I documenti possono essere conservati sotto forma elettronica.
Art. 93 cpv. 3 3 Il registro dei brevetti può essere tenuto sotto forma elettronica.
Art. 95 titolo e cpv. 3
Consultazione. Estratti del registro. Procedura elettronica di richiamo 3 L’Istituto può rendere accessibili i suoi dati a terzi dietro pagamento per mezzo di una procedura elettronica di richiamo.
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Brevetti d’invenzione RU 1999
Art. 108 Organo di pubblicazione 1 Le pubblicazioni prescritte dalla legge e dalla presente ordinanza nonché altre pub blicazioni di interesse generale sono effettuate nel Foglio svizzero dei brevetti, dise gni e marchi. 2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica. 3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva mente sotto forma elettronica.
Art. 110
Abrogato
Art. 118a Tasse annuali
Per il brevetto europeo deve essere pagata anticipatamente una tassa annuale all’Isti tuto, la prima volta per l’anno che segue quello in cui il rilascio del brevetto europeo è menzionato nel Bollettino europeo dei brevetti, ma al più presto dall’inizio del quinto anno che segue il deposito della domanda.
Art. 120 Deposito della domanda internazionale 1 La domanda internazionale depositata presso l’Istituto deve essere redatta in lingua tedesca, francese o inglese. 2 L’Istituto corrisponde con il richiedente in tedesco o francese.
Titolo prima dell’art. 125a
Capitolo 4: L’Istituto in quanto ufficio designato
Art. 126 cpv. 1 e 2 1 Una ricerca di tipo internazionale ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 19704 può essere chiesta per una prima domanda di brevetto svizzero. 2 La richiesta deve essere inoltrata all’Istituto entro sei mesi a decorrere dalla data di deposito. Nel contempo deve essere pagata la tassa di ricerca internazionale. L’am montare della tassa è fissato dall’amministrazione incaricata della ricerca internazio nale, competente per la Svizzera, a meno che il RT-IPI5 non disponga diversamente.
4 RS 0.232.141.1 5 RS 232.148
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II
Brevetti d’invenzione RU 1999
Titolo prima dell’art. 127a
Titolo decimo: Certificati protettivi complementari per medicinali e prodotti fitosanitari Capitolo 1: Campo d’applicazione
Art. 127a cpv. 1 1 Il presente titolo vale per certificati protettivi complementari per medicinali e pro dotti fitosanitari.
Art. 127b cpv. 1 lett. b n. 2 1 La domanda deve contenere:
b. una copia della prima autorizzazione ufficiale per l’immissione in commer cio in Svizzera, unitamente a; 2. una copia dell’informazine relativa al medicinale o delle istruzioni per
l’uso concernenti il prodotto fitosanitario, approvata dall’autorità com petente.
Art. 127f cpv. 1 1 L’istituto esamina se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio del certificato (art. 140b e 140c cpv. 2 e 3 della legge).
L’ordinanza del 23 dicembre 19926 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Art. 7a cpv. 2 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 43 cpv. 2 e 3 2 Le pubblicazioni possono essere effettuate anche sotto forma elettronica. 3 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva mente sotto forma elettronica.
RS 232.111
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III
Brevetti d’invenzione RU 1999
La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.
31 marzo 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
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