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Decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 recante interventi urgenti in favore del cinema, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153 (aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2000, n. 400)

 Decree-Law No. 26 of January 14, 1994, setting out Urgent Measures in Support of Movie Industry (as converted into law with changes by Law No. 153 of March 1, 1994, and as amended up to Law No. 400 of December 29, 2000)

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare

disposizioni a favore del cinema, anche in accoglimento dell'invito

in tal senso rivolto dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie e

gli affari regionali e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed

integrazioni, e' ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli

che seguono.

Art. 2.

1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). - 1. Ai fini

della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo

spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto

narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi

della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico,

prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti

di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente

legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in

considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza

italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) direttore della fotografia italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) troupe italiana;

o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in

Italia;

p) uso di industrie tecniche italiane;

q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono

essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere

della sottocommissione di cui all'articolo 3.

4. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il

film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua

italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe

italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti

di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , ((tre)) delle componenti di

cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle

lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle

lettere o) , p) e q) del medesimo comma.

5. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si

intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in

lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che

abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto

italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti

principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino

la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per

l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti ((

quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e

m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e

che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre

ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative

qualita' artistiche e culturali (( o spettacolari )) senza

pregiudizio della liberta' di espressione.

6. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e

cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con

immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai

film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative

componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da

imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o

documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche

parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai

cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative

componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto

previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la

cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse

culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto

documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per 'film in coproduzione' o 'compartecipazione' si intende

l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere,

anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo

vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di

riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi

istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di

spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a

presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in

pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze

di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari

a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per 'sala cinematografica' si intende qualunque spazio, al

chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi

della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

Per 'sala d'essai' si intende la sala cinematografica il cui

titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia

di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a

proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale

nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva

programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e'

ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione

inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno

la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla

programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi

della Comunita' europea. Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si

intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio

siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti

ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di

formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film

secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo

nazionale.

11. Per 'film d'essai' si intende l'opera filmica italiana o

straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare

valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di

cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla

diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di

correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film

ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge

14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica

di 'film d'essai'. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca

nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate

dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o

'di esportazione' si intende l'impresa o societa' cinematografica,

con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e

domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga

in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei

rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa

nazionale di esercizio' e 'industria tecnica nazionale' si intende

l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in

maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e

con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte

della sua attivita'.".

Art. 3.

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Ammissione ai benefici) . - 1. I lungometraggi nazionali

sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino,

oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti

qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio

della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici

stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di

speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e'

demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i

limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui

all'articolo 30.".

Art. 4.

1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo,

quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: "alla programmazione

obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai

benefici della presente legge".

2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le

parole: "alla programmazione obbligatoria ed".

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: "entro il termine

perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in

pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro

il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione

della copia campione".

(( 3-bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per

il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i

film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di

entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano

stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia

campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in

materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il

termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno

1994 )).

4. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, e'

soppressa la parola: "perentorio".

5. E' soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato

l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino,

secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente

programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e'

fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia

di spettacolo.".

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

"La quota di partecipazione del coproduttore non potra' essere

inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe

eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi

previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In

mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di

carattere culturale ed imprenditoriale, puo' essere autorizzata con

decreto dell'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la

sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra

imprese italiane e straniere.".

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo

19.

Art. 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, e' aggiunto il seguente:

"La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita'

cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale

del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di

seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio;

l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il

Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita

convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti

creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai

criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della

adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della

prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari

condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno

Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei

requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa'

concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al

presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in

materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi

amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare

alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30

aprile 1985, n. 163.".

Art. 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono

sostituiti dai seguenti:

"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare

riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo

cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo

speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature

che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e

culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita'

di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con

proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo,

sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene

effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta

dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti

parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi

dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile

1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di

spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e

della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico

cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di

spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia,

sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di

categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il

credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del

comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in

materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa

dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro

sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua

conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale

nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche,

presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da

parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive

che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non

inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi,

soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e'

concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia,

in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile,

dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del

mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita'

competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione

centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo

semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici

progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare

riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature

alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente

articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro

sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono

valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i

relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno

essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai

sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei

diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema

S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e

sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a

carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi

della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita

non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la

distribuzione e l'esportazione.".((6))

--------------------

AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 ha disposto (con l'art. 8, comma

1)che "La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai

sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.

26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153,

e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le

relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per

il cinema."

Art. 9.

1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della

Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4

dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:

"Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). - 1. La costruzione,

la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e

arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o

arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad

autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E'

necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per

proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto,

sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per

la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero

delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione

anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del

livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche'

della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale

esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico

costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita

di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da

emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia

di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare

spettacoli di arte varia su pedana.".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

"Art. 31- bis (Interventi a favore della distribuzione e

dell'esportazione) . - 1. A favore dalle imprese nazionali titolari

dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di

sfruttamento economico all'estero, nonche' a favore di soggetti

pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e

di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui

agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o

contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti

per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I

mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di

distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2.

L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha

luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di

film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia

l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione

cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche

nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per

la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio

e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e

sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti,

con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse

modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di

circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in

Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di

distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una

quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale

nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di

programmazione.".

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 e' sostituito dal seguente:

"Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I

componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di

dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare,

sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti

effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i

quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso

di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per

l'esercizio immediatamente successivo.".

Art. 12.

1. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). - 1. Le

opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento

da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi

ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale

cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un anno per le

opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota

non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione

dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6

agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del

3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione ((di

film di produzione nazionale,)) di film di interesse culturale

nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie

serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della

stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata

legge n. 223 del 1990, per 'film cinematografici' si intendono i film

o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per

'opere di origine italiana' si intendono quelle di cui ai commi 4, 5,

6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che

effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto

cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo

26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento

al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti

televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui

al comma 1 e' fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano

trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono

tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15,

commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono

altresi' tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche

nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una

societa' di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per

cento, e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente in materia

di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31

marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve

essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti

stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi

finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere

filmiche cosi' prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla

presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non

concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo

di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi

creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle

produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente

concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non

sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente e'

tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui

alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi

a favore della produzione cinematografica.

4. (( Ambito e modalita' di applicazione di quanto previsto nei

commi 2 e 3, nonche' )) Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3

possono essere ((concordati)) tra i titolari dei diritti, le

associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate

e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene

data comunicazione all'Autorita' competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la

vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle

disposizioni di cui al presente articolo.".

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:

"Art. 55- bis (Norme sulle operazioni di concentrazione) . - 1. In

materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.

287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della

medesima legge debbono essere preventivamente comunicate

all'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui

all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la

concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o

indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della

distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova,

Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota

di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della

distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle

sale cinematografiche ivi in attivita'.

2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma

1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10

ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere

discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da

vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo

sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".

Art. 14.

1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:

"Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura

cinematografica). - 1. Per 'circolo di cultura cinematografica' si

intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi

della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica

attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende

l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque

regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli

di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai

sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali

e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione

centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di

spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle

associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla

verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni

nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei

seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto

l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei

circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi

specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da

imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario

comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera

annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori

(SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film

dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica

quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano

chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea

dei soci.

3. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e

i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-

sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con

decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene

concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare

sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente

e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni

nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse

aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la

gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale

cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle

provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a

favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di

film.".

Art. 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle

regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di

Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni

demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il

decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma

5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra

gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli

enti locali e' promosso dall'autorita' competente in materia di

spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed

e' attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere

della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualita', specialmente nelle

piccole comunita' e nelle periferie, favorendo la costituzione di

circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli

operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e

per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di

assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture

cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le universita' ed i

provveditorati agli studi, nonche' con la Cineteca nazionale, l'Ente

cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storico-

culturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione

della cultura e della didattica cinematografica, l'attivita' di

associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del

cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonche'

le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a

carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e

biblioteche specializzate, nonche' di archivi cinematografici e

biblioteche specializzate (( per la comunicazione di massa ad opera

)) di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle

medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione

professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed

audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le

universita' ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello

spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e

dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attivita'

cinematografiche.

Art. 16.

1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di

cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'

istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di

garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche

nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione

di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale

e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa'

concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato

articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione

e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura,

rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto

riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento

per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via

sussidiaria all'ammortamento del mutuo.

4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non

utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in

aumento della quota del fondo di intervento.

5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con

il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le

modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e

i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati

di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla

distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede

l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile

relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di

societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

(( 5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso

dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il

mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto

previsto dall'articolo 17, comma 6-bis.))

Art. 17.

Norme generali sui mutui

1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere

sui fondi statali, e' deliberata, previa valutazione tecnico-

economica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi

di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il

parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico.

PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO

SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

1-bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese

cinematografiche che richiedono la concessione di mutui e'

determinato, per le societa' per azioni e per le societa' in

accomandita per azioni in misura pari all'ammontare minimo richiesto

dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette

societa'; per le societa' a responsabilita' limitata, nella somma non

inferiore a quaranta milioni di lire. Per le societa' in nome

collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa'

cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al

capitale sociale minimo richiesto dal presente decreto-legge per le

societa' a responsabilita' limitata e dello stesso importo deve

essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le

domande di mutuo di cui al comma 1, gia' presentate alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del

patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e'

ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la

sua intervenuta ultima azione o proiezione nelle sale, purche'

successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad

ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico.

2. Il tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria,

ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni

di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in

Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e' pari, per i

film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di

riferimento per il credito industriale in vigore al momento della

stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia,

al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a

favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di

interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento

ed e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto

di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli

investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere

a), b), c) e d).

3. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione,

distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del

film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle

imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.

4. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di

spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati

proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero

dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice.

La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve

essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non

assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare

dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di

assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso

del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e'

destinata a favore degli autori italiani.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

6. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di

quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione,

comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia,

avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una

relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento

e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto

dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il

Comitato per il credito cinematografico.

6-bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito

cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale

cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si

riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione del medesimo

per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i

proventi di spettanza del mutuatario, nonche', il capitale sociale

ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole

garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a

film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui

all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come

modificato dall'articolo 8 del presente decreto-legge. Il produttore,

che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di

garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film

e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni,

estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo

di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato

pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o societa' di

produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci,

amministratori o soci di altra impresa o societa' di produzione che

non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.

7. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei

contributi di cui al presente decreto sono accertati da societa' di

certificazione di bilancio legalmente riconosciute.

8. Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo,

sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove

non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del

film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

Art. 18.

(( 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituita

dalla seguente:

"c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai

e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che

tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film

italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con

particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane

periferiche e in piccoli e medi comuni")).

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono

aggiunte le seguenti:

" p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico

nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e

privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per

opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito

della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi

europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere

filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con

particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle

periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione

di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte

all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita'

promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di

interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da

parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si

ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale

con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e

opere a carattere storico e critico-informativo di interesse

nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di

corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni

senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con

particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema,

comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui

all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.".

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

"L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la

Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto

le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1

della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia

di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo

speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per

la realizzazione della Mostra internazionale d'arte

cinematografica.".

Art. 19.

1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore

delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi

mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le

stesse modalita' della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la

ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e

tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa,

di sincronizzazione, di post-produzione, nonche' per la realizzazione

di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4

novembre 1965, n. 1213.

2. L'importo del mutuo puo' raggiungere il 70 per cento del costo

dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati

da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di

interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per

cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo

17, comma 2.

3. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con

proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli

interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive

modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali

adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di

esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o

contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti

per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la

trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e

tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della

normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di

quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per

l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi

accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche

computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino

di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per

l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.

2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica,

l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli

articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto

interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso

puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90

per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di

innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni

che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri

urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi

e di multisale;

d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a

sale e multisale.

4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento

e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto

dall'articolo 17.

5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con

proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli

interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente

articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal

contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro

destinazione per un periodo di quindici anni.

7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria

necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre

alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale

sono calcolati gli oneri di concessione.

8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in

esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di

superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi

dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di

concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio

cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non

costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al

pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di

volumetria o di superficie utilizzabile.

9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di

spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto

d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al

comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8,

per un periodo di dieci anni.

((10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai

contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in

conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento

emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400)).

Art. 21.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 1997, N. 426 ))

Art. 22.

1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto

dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte

o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale

cinematografiche.

2. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico

registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini

dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti

dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai

terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione

e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle

opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e

garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali,

comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il

trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento

economico.

3. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre

l'attestazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo

relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione

dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve

altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale

attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme

al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi

opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia

positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo

dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante

l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia

l'iscrizione gia' eseguita.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su

proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita

la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un

protocollo generale;

b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle

certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni

effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del

pubblico registro cinematografico di cui al regio decreto-legge 16

giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458,

e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a),

b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le

relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al

consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ((

Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni,

devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle

spese generali e di funzionamento del registro)).

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo

i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di

opere filmiche.

Art. 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese

produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi

atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la

cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come

indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei

proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera

stessa.

Art. 24.

1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sostituito

dal seguente:

"Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . - 1. Sono soggetti a imposta

fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti

di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla

presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato,

agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di

concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei

contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di

rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno,

nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle

suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad

imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di

cultura cinematografica e delle associazioni di cultura

cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della

acquisizione in proprieta' dei beni immobili.

2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi

della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle

operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed

estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque

prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive

modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e'

ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.

3. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio

classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a

festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorita'

competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la

cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura

cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, e'

esente dal pagamento dei diritti doganali.

4. A decorrere dal (( 1 febbraio 1995)), l'abbuono dell'imposta

sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla

legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' concesso (( , relativamente alla

quota costituita dalla meta' del suo ammontare, )) agli esercenti

che, (( di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, ))

nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di

luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento

delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film

di produzione nazionale ed a quelli (( di interesse culturale

nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. PERIODO SOPPRESSO DALL'

AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. PERIODO SOPPRESSO DALL'

AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. Anche nel caso in cui

non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque

concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film

(( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di

garanzia. L'abbuono e' aumentato al 50 per cento per i film di

produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25

per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di

programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale

e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale

cinematografiche

l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli

cinematografici, anche se non e' stata raggiunta la quota del 25%

delle giornate di attivita'. Nel caso di sale con piu' schermi la

percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione e'

calcolata su ciascuno schermo.

(( 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle

comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, e' concesso per

ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella

misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non

cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.))

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni e' condizionata

alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di

osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In

caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente e' tenuto alla

restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in

misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale.

(( 6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da

eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il

reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle

associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo

44, comma 1.))

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate

in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si

provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo

unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita'

cinematografiche.".

Art. 25.

1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo e'

istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali

dotazioni organiche di personale.

2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo

obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici

previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse

culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle

quali e' stato accordato il riconoscimento.

Art. 26.

1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i

film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del

decreto stesso.

2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965,

n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n.

819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di

entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo

le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

4. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della

legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorita' competente in materia di

spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con

propri decreti modificare i criteri e le modalita' fissati nelle

norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze

manifestatesi nel corso del triennio e purche' le modifiche non

contrastino con i principi del presente decreto.

5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo comunica al

Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30

aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che

le hanno determinate.

6. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli

interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui

all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei

Paesi membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed

i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini

italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici

previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10- bis e

10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni.

7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

8. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n.

1213, e' sostituito dal seguente:

"A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4,

5, 6 - con esclusione dei cortometraggi - e 8, e' concesso

dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme

parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari

al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il

film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima

proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il

contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui

contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi

della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui,

nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di

certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale

nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato

reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione

del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di

contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi

legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel

costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla

presente legge.".

9. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle

commissioni e' determinato ogni tre anni dall'Autorita' competente in

materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

1. Per il biennio 1994-95 e' istituito presso l'Autorita'

competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50

miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio

cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche as-

similate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il

prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2,

comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla

concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o

proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni

cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito

cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del

bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta

somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad

apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente

in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al

presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma

dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata ((

nell'esercizio finanziario 1995 - 1996 )) per il sostegno di

iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale,

per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in

occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e

premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di

produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea. I criteri e

le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto

da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in

materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a

favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche as-

similate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorita'

competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di

coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n.

800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla

base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi

aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in

rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico

pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1

MARZO 1994, N. 153.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge

23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996,

il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

" 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino

oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche

tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.";

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

" 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti,

nonche' per i contratti di carattere professionale o di

collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo,

sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della

legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la

musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei

livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei

tariffari degli ultimi tre anni.".

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le

parole: "e di comprovata competenza teatrale" sono aggiunte le

seguenti: "o musicologi".

Art. 27-bis.

(( 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161,

e'sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). - 1. La competenza a

giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale

commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale

del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e'

avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".

2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). - 1. Salve le sanzioni previste

dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive,

chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e'

punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore

gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668

del codice penale l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza

di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo

per un periodo non inferiore a dieci giorni.

2. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia

all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del

codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione

prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla

osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita'

giudiziaria non si sia pronunciata.

3. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film

che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente

legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un

film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia

riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia

proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di

revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".

3. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto

all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile

1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano

decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilita' di

sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12,

comma 1, capoverso 1, del presente decreto)).

Art. 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

SAVONA, Ministro dell'industria,

del commercio e dell'artigianato

PALADIN, Ministro per il

coordinamento delle politiche

comunitarie e gli affari regionali

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO