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Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa (stato 1° gennaio 2017)

 RS 232.22

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Legge federale concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa

del 25 marzo 1954 (Stato 1° gennaio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, viste le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19491 per la protezione delle vittime della guerra; visto l’articolo 122 della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 1953, decreta:

Art. 1 1 L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco e le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» non possono, eccettuati i casi previsti negli articoli seguenti, essere usati, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, che per contrassegnare il perso- nale e il materiale protetti

a. dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19494 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;

b. dalla convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare,

vale a dire le formazioni, i trasporti, gli stabilimenti sanitari del servizio sanitario dell’esercito, compreso il servizio sanitario volontario della Croce Rossa svizzera, nonché i cappellani aggregati alle forze armate. 2 L’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 20056 alle Convenzio- ni di Ginevra può essere utilizzato temporaneamente al posto dell’emblema di cui al capoverso 1 e alle stesse condizioni, se tale uso:

RU 1954 1355 1 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.51 2 RS 101 3 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli

stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425). 4 RS 0.518.12 5 RS 0.518.23 6 RS 0.518.523

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a. rafforza la protezione del personale, delle formazioni, dei trasporti, degli stabilimenti e del materiale del servizio sanitario dell’esercito, nonché dei cappellani militari aggregati alle forze armate contrassegnati da tale segno; e

b. è autorizzato dal Consiglio federale.7

Art. 2 L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco potrà essere usato, con l’autorizza- zione del Consiglio federale o delle autorità od organizzazioni da esso designate, per contrassegnare in tempo di guerra il personale e il materiale protetti dalla conven- zione di Ginevra del 12 agosto 19498 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, vale a dire il personale, gli stabilimenti e il materiale degli ospedali civili, nonché i trasporti di feriti e malati civili, di infermi e di puerpere.

Art. 3 L’emblema della Croce Rossa su fondo bianco può essere usato per contrassegnare in tempo di guerra le zone e località sanitarie riservate esclusivamente ai feriti e ai malati e istituite conformemente all’articolo 23 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 19499 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna e all’articolo 14 della convenzione di Ginevra del 12 agosto 194910 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Art. 4 1 La Croce Rossa svizzera può in ogni tempo far uso dell’emblema e del nome della Croce Rossa per le sue attività conformi ai principi enunciati dalle conferenze inter- nazionali della Croce Rossa e alla legislazione federale. In tempo di guerra, le con- dizioni per l’uso dell’emblema devono essere tali che non possa essere considerato come inteso a conferire la protezione delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; l’emblema avrà dimensioni relativamente piccole e non potrà essere apposto su bracciali o su tetti. 1bis In circostanze eccezionali e per facilitare il suo operato, la Croce Rossa svizzera può far uso temporaneamente dell’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 200511 alle Convenzioni di Ginevra se le condizioni di cui al capo- verso 1 sono rispettate.12

7 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

8 RS 0.518.51 9 RS 0.518.12 10 RS 0.518.51 11 RS 0.518.523 12 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto

svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

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2 La Croce Rossa svizzera stabilisce in un regolamento le condizioni concernenti l’uso, previsto nei capoversi 1 e 1bis, dell’emblema e del nome della Croce Rossa o dell’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra. Il rego- lamento deve essere approvato dal Consiglio federale.13 3 È riservato il caso dei soccorsi sanitari volontari della Croce rossa previsto nell’ar- ticolo 1.

Art. 514

Le organizzazioni internazionali della Croce Rossa, segnatamente il Comitato inter- nazionale della Croce Rossa e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, come pure il loro personale debitamente legittimato, sono autorizzati a fare uso in ogni tempo dell’emblema e del nome della Croce Rossa.

Art. 6 In via eccezionale e con l’autorizzazione esplicita della Croce Rossa svizzera, potrà essere fatto uso in tempo di pace dell’emblema della Croce Rossa su fondo bianco per segnalare i veicoli utilizzati come ambulanze e l’ubicazione dei posti di soccorso riservati esclusivamente a prestare cure gratuite a feriti e a malati.

Art. 715

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere registrato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Art. 816 1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que:

a. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge o del rego- lamento previsto nell’articolo 4 capoverso 2, usa l’emblema della Croce Rossa su fondo bianco o le parole «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra»

13 Nuovo testo giusta il l’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

14 Nuovo testo giusta il l’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

15 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

16 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 – 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459).

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oppure qualsiasi altro segno o denominazione che può far sorgere confu- sione;

b. appone tali segni o parole su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.17

1bis Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l’autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa.18 2 Ai reati previsti dalla presente legge sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero19; sono inoltre riservate le norme più severe contenute nelle disposizioni speciali di detto codice. 3 Sono riservate le disposizioni del Codice penale militare del 13 giugno 192720 concernenti i reati commessi in tempo di guerra contro il diritto delle genti.

Art. 9 1 Se i reati previsti nell’articolo 8 sono commessi nell’azienda di una persona giuri- dica, le sanzioni penali si applicano ai direttori, procuratori, amministratori, membri dell’ufficio di revisione o liquidatori che se ne sono resi colpevoli. 2 Se questi reati sono commessi nell’azienda di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una società a garanzia limitata, le sanzioni penali si applicano ai soci, direttori, procuratori o liquidatori che se ne sono resi colpevoli. 3 La persona giuridica o la società risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe.

Art. 10 1 …21 2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione. 3 …22

17 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

18 Introdotto dal n. II 1 dell’all. 3 alla L del 21 giu. 2013 sulla protezione degli stemmi, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3679; FF 2009 7425).

19 RS 311.0 20 RS 321.0 21 Abgrogato dal n. II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale

del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575). 22 Abgrogato dal n. II 14 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale

del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

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Art. 11 1 L’autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in partico- lare, essa può ordinare il sequestro delle merci e degl’imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge. 2 Anche quando non può essere perseguita o condannata una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei segni illegali, la confisca e la vendita oppure la distruzione degli strumenti e apparecchi che servono esclusivamente all’apposizione di tali segni. 3 Eseguita la rimozione di tali segni, le merci e gl’imballaggi sequestrati sono resti- tuiti al loro proprietario, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

Art. 1223 1 Gli articoli 5 e 7–11 si applicano per analogia agli emblemi della Mezzaluna Ros- sa, del Leone e del Sole Rossi su fondo bianco e all’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo dell’8 dicembre 200524 alle Convenzioni di Ginevra, nonché alle espres- sioni «Mezzaluna Rossa», «Leone e Sole Rossi» e «emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra» o «Cristallo Rosso». 2 Sono salvi i diritti di coloro che fanno uso di detti segni o espressioni da una data anteriore al 1° aprile 1950 o, nel caso dell’emblema del terzo Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, da una data anteriore all’8 dicembre 2005, per quanto abbiano acquisito tali diritti prima delle date menzionate e fintanto che questo uso durante un conflitto armato non dia l’impressione di essere inteso a conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e, se del caso, dei loro Protocolli aggiuntivi del 197725.

Art. 13 1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge. 2 A contare da tale data, è abrogata la legge federale del 14 aprile 191026 concer- nente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 195527

23 Nuovo testo giusta il l’art. 2 n. 2 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il terzo Prot. aggiuntivo dell’8 dic. 2005 alle Conv. di Ginevra del 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo addizionale, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2007 185 188; FF 2006 1795).

24 RS 0.518.523 25 RS 0.518.521; 0.518.522 26 [CS 2 932] 27 DCF del 30 dic. 1954

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