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Decreto-Legge, 14 gennaio 1994, n. 26 Interventi urgenti in favore del cinema


DECRETOLEGGE 14 gennaio 1994, n. 26

Interventi urgenti in favore del cinema.

Entrata in vigore del decreto: 18/1/1994

L PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni a favore del cinema, anche in accoglimento dell'invito in tal senso rivolto dal Parlamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e delle finanze;

EMANA

il seguente decretolegge:

Art. 1.

1. La legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente modificata ed integrata dagli articoli che seguono.

Art. 2.

1. L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Riconoscimento della nazionalita' italiana). 1. Ai fini della presente legge, per 'film' o 'opera filmica' si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti:

a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza
italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari (( per tre quarti )) italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
n( �/span> scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in

Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani.

  1. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3.
    1. Per 'film lungometraggio di produzione nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua
    2. italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c) , ((tre)) delle componenti di cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , n( �/span> e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del medesimo comma.
  2. Per 'film lungometraggio di interesse culturale nazionale' si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti (( quattro )) delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , n( �/span> e m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenti significative qualita' artistiche e culturali (( o spettacolari )) senza pregiudizio della liberta' di espressione.
  3. Per 'film di animazione' si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  4. Per 'cortometraggio' si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalita' anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia puo' essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.
  5. Per 'film in coproduzione' o 'compartecipazione' si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.
  6. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalita', in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorita' competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
    1. Per 'sala cinematografica' si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o piu' schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per 'sala d'essai' si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorita' competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi
    2. della Comunita' europea. Per 'sale delle comunita' ecclesiali' si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attivita' di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorita' religiosa competente in campo nazionale.
  7. Per 'film d'essai' si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di 'film d'essai'. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.
  8. Per impresa nazionale 'di produzione' o 'di distribuzione' o 'di esportazione' si intende l'impresa o societa' cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita' e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per 'impresa nazionale di esercizio' e 'industria tecnica nazionale' si intende l'impresa o societa' cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attivita'.".

Art. 3.

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Ammissione ai benefici) . 1. I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purche' presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneita' tecnica, anche sufficienti qualita' artistiche, o culturali, o spettacolari. Senza pregiudizio della liberta' di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti e' demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2. Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30.".

Art. 4.

  1. Nel primo comma dell'articolo 6 e nei commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 8, le parole: "alla programmazione obbligatoria" sono rispettivamente sostituite con le seguenti: "ai benefici della presente legge".
  2. Nel primo e terzo comma dell'articolo 18 vengono eliminate le parole: "alla programmazione obbligatoria ed".

3. Nel terzo comma dell'articolo 8, le parole: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione". (( 3bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualita' per l'esercizio 1994 sia i film per i quali e' stata gia' presentata istanza prima della data di

entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorita' di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande e' prorogato al 30 giugno 1994 )).

  1. Negli articoli 16, secondo comma, e 22, primo comma, e' soppressa la parola: "perentorio".
  2. E' soppresso il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

"Ai lungometraggi nazionali ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dall'articolo 8 e che risultino, secondo le segnalazioni della SIAE, essere stati regolarmente programmati in pubblico, e' assegnato un premio il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.".

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

"La quota di partecipazione del coproduttore non potra' essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, puo' essere autorizzata con decreto dell'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere.".

2. Sono soppressi i commi quarto, settimo e ottavo dell'articolo

19.

Art. 7.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 27, e' aggiunto il seguente:

"La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attivita' cinematografiche resta affidata, per tre anni, alla Banca nazionale del lavoro Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del triennio; l'autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o piu' enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnicoorganizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunita' europea e che presentino idonei requisiti di affidabilita' imprenditoriale. La societa' concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'Autorita' competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163.".

Art. 8.

1. I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonche' il termine e le modalita' di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia.

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalita' scelta dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera z), della legge 30 aprile 1985, n. 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) due esperti nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo tra personalita' rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica;

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera a) del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate e' trasmessa dall'Autorita' competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e puo' utilizzarla a fini di studio.

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalita' culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, e' concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo e' fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non piu' di venti e non meno di quindici progetti con priorita' per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonche' i relativi titoli professionali. I progetti cosi' selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo puo' essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle societa' inquadrate nell'Ente cinema

S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorita' competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica cosi' distribuita non puo' accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione.".((6))

AGGIORNAMENTO (6)

Il D. Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)che "La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema."

Art. 9.

    1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 e' sostituito dal seguente:
    2. "Art. 31 (Apertura di sale cinematografiche). 1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita', sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
  1. L'Autorita' di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.
  2. Il decreto terra' conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonche' della esigenza di assicurare la priorita' ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.
  3. L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorita' competente in materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana.".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

"Art. 31bis (Interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione) . 1. A favore dalle imprese nazionali titolari dei diritti di distribuzione cinematografica in Italia e di sfruttamento economico all'estero, nonche' a favore di soggetti pubblici e privati riuniti in consorzi di imprese di distribuzione e di esportazione di opere filmiche, sono concessi, per i film di cui agli articoli 4, 18 e 19, alternativamente mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione di film di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4. I mutui o i contributi sono concessi sugli effettivi costi di distribuzione e di esportazione come previsto al comma 2.

L'erogazione dei mutui e dei contributi di cui al presente comma ha luogo solo dopo l'accertata ultimazione del film stesso. Nel caso di film prodotti in un Paese della Comunita' europea diverso dall'Italia l'accertamento riguarda il film nella versione originale.

  1. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione cinematografica in Italia e di esportazione delle opere filmiche nazionali, al netto delle spese generali, sono incluse le spese per la stampa di copie, per la promozione, il lancio, il sottotitolaggio e il corredo pubblicitario, per gli eventuali doppiaggi e sottotitolaggi dell'opera e per la concessione di minimi garantiti, con esclusione di ogni spesa compresa nel costo di produzione.
  2. Le provvidenze di cui al comma 1 sono concesse con le stesse modalita' per sostenere l'attivita' di imprese di distribuzione, di circuiti di sale, ovvero iniziative di programmazione di sale, sia in Europa che in Paesi extraeuropei, sempre che nella attivita' di distribuzione e nella programmazione delle sale sia rispettata una quota annua di produzione cinematografica di interesse culturale nazionale non inferiore al 50 per cento delle giornate di programmazione.".

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 48 e' sostituito dal seguente:

"Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti supplenti subentrano nell'incarico solo in caso di dimissioni od altre cause permanenti di impedimento del titolare, sino al termine del mandato a questo conferito. I componenti effettivi e supplenti durano in carica per l'esame dei film per i quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'articolo 8 nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.".

Art. 12.

1. L'articolo 55 e' sostituito dal seguente:

"Art. 55 (Programmazione televisiva e opere filmiche). 1. Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo e' ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione ((di film di produzione nazionale,)) di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per 'film cinematografici' si intendono i film

o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4; per 'opere di origine italiana' si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

    1. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 e' fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano
    2. trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresi' tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una societa' di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, e' stabilita con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche cosi' prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge, con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento nella produzione, l'emittente e' tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.
  1. (( Ambito e modalita' di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonche' )) Deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere ((concordati)) tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorita' competente in materia di spettacolo.
  2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo.".

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 55 e' inserito il seguente:

"Art. 55bis (Norme sulle operazioni di concentrazione) . 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.

287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici citta' capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attivita'.

2. L'autorita' destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.".

Art. 14.

1. L'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44 (Associazioni nazionali e circoli di cultura

cinematografica). 1. Per 'circolo di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attivita' di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per 'associazione nazionale di cultura cinematografica' si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorita' competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attivita' di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

  1. Nell'ambito delle attivita' loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivosonora da supporti videootticoelettronicomagnetici.
  2. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorita' medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attivita' svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.
  3. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.".

Art. 15.

1. Ferme restando le attribuzioni spettanti nella materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e agli enti locali nell'ambito delle funzioni demandante dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decretolegge 4 dicembre 1993, n. 495, il coordinamento fra gli interventi dello Stato e gli interventi delle regioni e degli enti locali e' promosso dall'autorita' competente in materia di spettacolo nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed e' attuato attraverso accordi di programma, stipulati previo parere della Commissione centrale per la cinematografia e volti a:

a) diffondere la cinematografia di qualita', specialmente nelle piccole comunita' e nelle periferie, favorendo la costituzione di circuiti di sale cinematografiche e la formazione di consorzi tra gli operatori del settore per la stampa, per la circolazione di copie e per la promozione di film nazionali e comunitari, al fine di assicurare un'offerta equilibrata di programmazione e di strutture cinematografiche;

b) promuovere, anche in collaborazione con le universita' ed i provveditorati agli studi, nonche' con la Cineteca nazionale, l'Ente cinema S.p.a., le cineteche di particolare interesse storicoculturale ed i musei del cinema e dello spettacolo, la diffusione della cultura e della didattica cinematografica, l'attivita' di associazioni culturali aventi come interesse specifico quello del cinema e dei circoli del cinema operanti in ambito regionale, nonche' le altre iniziative di specifico interesse regionale;

c) istituire e sostenere l'organizzazione e la gestione a carattere permanente di cineteche, mediateche, videoteche e biblioteche specializzate, nonche' di archivi cinematografici e biblioteche specializzate (( per la comunicazione di massa ad opera )) di soggetti pubblici e privati e l'istituzione, all'interno delle medesime, di punti di proiezione;

d) promuovere la specializzazione e la qualificazione professionale di artisti, tecnici ed operatori cinematografici ed audiovisivi in collaborazione con gli imprenditori del settore, le universita' ed il Centro sperimentale di cinematografia.

2. Le regioni comunicano annualmente all'Osservatorio dello spettacolo i dati relativi agli interventi operati dalle medesime e dagli enti locali per il sostegno e l'incentivazione delle attivita' cinematografiche.

Art. 16.

1. Presso la societa' concessionaria ovvero gli enti creditizi di cui all'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'articolo 28 della medesima legge.

2. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
  1. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato articolo 27, da imprese italiane per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato articolo 28. La garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
  2. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di intervento.
  3. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati

di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del fondo di garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

(( 5bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e' concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'articolo 17, comma 6bis.))

Art. 17.
Norme generali sui mutui

    1. La concessione dei mutui alle imprese cinematografiche, a valere sui fondi statali, e' deliberata, previa valutazione tecnicoeconomica, dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, a favore dei progetti che abbiano riportato il parere favorevole del Comitato per il credito cinematografico. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
    2. 1bis. L'ammontare minimo del capitale versato dalle imprese cinematografiche che richiedono la concessione di mutui e' determinato, per le societa' per azioni e per le societa' in accomandita per azioni in misura pari all'ammontare minimo richiesto dalle disposizioni del codice civile per il capitale delle predette societa'; per le societa' a responsabilita' limitata, nella somma non inferiore a quaranta milioni di lire. Per le societa' in nome collettivo, per le societa' in accomandita semplice e le societa' cooperative il capitale deve essere di ammontare non inferiore al capitale sociale minimo richiesto dal presente decretolegge per le societa' a responsabilita' limitata e dello stesso importo deve essere il patrimonio aziendale dell'imprenditore individuale. Per le domande di mutuo di cui al comma 1, gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ammontare del patrimonio e' ininfluente. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e' ininfluente l'eventuale inizio della lavorazione del film ovvero la sua intervenuta ultima azione o proiezione nelle sale, purche' successivi alla data di presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il parere del Comitato per il credito cinematografico.
  1. Il tasso di interesse applicato dalla societa' concessionaria, ovvero dagli enti creditizi di cui all'articolo 7, sulle operazioni di mutuo per la produzione, la distribuzione cinematografica in Italia e l'esportazione di opere filmiche nazionali e' pari, per i film di produzione nazionale, al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito industriale in vigore al momento della stipula del contratto e, per i film assistiti dal fondo di garanzia, al 30 per cento del tasso medesimo. Sulle operazioni di mutuo a favore delle industrie tecniche e dell'esercizio il tasso di interesse e' pari al 40 per cento del predetto tasso di riferimento ed e' pari al 30 per cento per gli investimenti ad elevato contenuto di innovazione tecnologica di cui all'articolo 19, comma 2, e per gli investimenti nell'esercizio di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a), b), c) e d).
  2. All'ammortamento dei mutui concessi per la produzione, distribuzione ed esportazione di film concorrono tutti i proventi del film in Italia ed all'estero di spettanza, rispettivamente, delle imprese di produzione, di distribuzione e di esportazione.
  3. Per le opere assistite dal fondo di garanzia i proventi di spettanza dell'impresa produttrice vengono destinati proporzionalmente all'ammortamento del mutuo ed al recupero dell'investimento effettuato direttamente dalla impresa produttrice.

La quota dei proventi destinata all'ammortamento del mutuo deve essere imputata in primo luogo a copertura della parte di mutuo non assistita dal fondo di garanzia. L'istituto mutuante resta titolare dei diritti di utilizzazione acquisiti nelle percentuali di assegnazione del mutuo e dei relativi proventi fino a totale rimborso del mutuo. Sugli ulteriori proventi una quota pari al 7 per cento e' destinata a favore degli autori italiani.

5. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
    1. Per i mutui assistiti dal fondo di garanzia, il recupero di quanto ancora dovuto, dopo la scadenza, fino all'estinzione, comunque, del residuo debito non assistito dal fondo di garanzia, avviene con le modalita' concordate tra le parti sulla base di una relazione del produttore relativa alle cause del mancato ammortamento e secondo criteri e principi generali stabiliti con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico.
    2. 6bis. La garanzia tipica per le operazioni di credito cinematografico volte a incentivare la produzione nazionale cinematografica, e' rappresentata dal film al quale il mutuo si riferisce e si articola nelle modalita' di erogazione del medesimo per stati di avanzamento a partire dalla preparazione. Il film ed i proventi di spettanza del mutuatario, nonche', il capitale sociale ovvero il patrimonio aziendale del richiedente, rappresentano le sole garanzie nel caso di operazioni di credito cinematografico relative a film di interesse culturale nazionale o relative a film di cui all'articolo 28, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 8 del presente decretolegge. Il produttore, che abbia garantito, per la parte non assistita dal fondo di garanzia, il mutuo o i mutui da lui ottenuti, con i proventi del film e, successivamente, non abbia, entro il termine di cinque anni, estinto tali mutui, non potra' ottenere ulteriore ammissione al fondo di garanzia per il triennio successivo alla data del mancato pagamento. Analogo impedimento vale per le imprese o societa' di produzione che annoverino, tra gli amministratori o i soci, amministratori o soci di altra impresa o societa' di produzione che non abbia ammortizzato integralmente il mutuo.
  1. I costi degli investimenti ammessi a fruire del mutuo o dei contributi di cui al presente decreto sono accertati da societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciute.
  2. Con decreto dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Comitato per il credito cinematografico, sono fissati, ove non previsti, l'aliquota massima del mutuo in rapporto al costo del film, nonche' il tetto massimo di costo a tali fini ammissibile.

Art. 18.

(( 01. La lettera c) del primo comma dell'articolo 45 e' sostituita dalla seguente:

"c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunita' ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualita' della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni")).

1. Al primo comma dell'articolo 45, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti: " p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunita' europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonche' per le attivita' promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreche' le iniziative si ricolleghino a progetti a carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione conservazione di riviste e opere a carattere storico e criticoinformativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonche' l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da universita', con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 15, comma 1, del decretolegge 14 gennaio 1994, n. 26.".

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 45, sono aggiunti i seguenti:

"L'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalita' ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorita' competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo 'La Biennale di Venezia', per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica.".

Art. 19.

  1. Sul fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, a favore delle industrie tecniche nazionali cinematografiche sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi con le stesse modalita' della medesima legge n. 819 per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di postproduzione, nonche' per la realizzazione di colonne sonore dei film di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
  2. L'importo del mutuo puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.
  3. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 20.

    1. Sul fondo di cui alla legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la
    2. trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche' per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale, per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
  1. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
  2. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il 70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:

a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica;

b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;

c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu' schermi e di multisale;

d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;

e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a

sale e multisale.

  1. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40 per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 17.
  2. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
  3. I locali acquistati con il contributo di cui al presente articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici anni.
  4. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di concessione.
  5. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali precedentemente adibiti a tale uso non costituisce mutamento di destinazione d'uso e non e' soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o di superficie utilizzabile.
  6. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.

((10. Per gli interventi di cui al comma 1, anche unitamente ai contributi sugli interessi ivi previsti, sono concessi contributi in conto capitale, secondo criteri e modalita' definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400)).

Art. 21.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 1997, N. 426 ))

Art. 22.

1. E' istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte

o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche.

  1. L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilita' ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonche' di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico.
  2. All'atto dell'iscrizione il soggetto richiedente deve produrre l'attestazione dell'Autorita' competente in materia di spettacolo relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica. Ad ultimazione del film il richiedente deve altresi' presentare la dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica. Nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia, in luogo della copia positiva il deposito deve avere ad oggetto un controtipo negativo dell'opera. La mancata presentazione della dichiarazione comprovante l'avvenuto deposito della copia del film rende priva di efficacia l'iscrizione gia' eseguita.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Societa' italiana autori ed editori, e' emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento che preveda:

a) le procedure per l'iscrizione degli atti, mediante un protocollo generale;

b) le modalita' di trascrizione e conservazione degli atti;

c) le modalita' di visura e le modalita' per il rilascio delle certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate;

d) le disposizioni transitorie connesse con la soppressione del pubblico registro cinematografico di cui al regio decretolegge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito dalla legge 18 gennaio 1939, n. 458, e successive modificazioni;

e) le tariffe relative alle operazioni di cui alle lettere a), b), c), al cui aggiornamento annuale si provvedera' calcolando le relative variazioni sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo stabilito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). (( Gli importi previsti dalle tariffe, oltre al costo delle operazioni, devono comprendere anche la quota necessaria per la copertura delle spese generali e di funzionamento del registro)).

5. La SIAE comunica ogni tre mesi all'Osservatorio dello spettacolo i dati riepilogativi concernenti la produzione e l'importazione di opere filmiche.

Art. 23.

1. L'accesso al fondo di garanzia da parte delle imprese produttrici e' subordinato alla presentazione alla SIAE di appositi atti di cessione, trascritti nel pubblico registro per la cinematografia, a favore degli autori italiani dell'opera, come indicato dalla vigente legislazione in materia, della quota dei proventi di loro spettanza per lo sfruttamento economico dell'opera stessa.

Art. 24.

    1. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e sostituito dal seguente:
    2. "Art. 30 (Agevolazioni fiscali) . 1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonche' quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresi' soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprieta' dei beni immobili.
  1. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi della presente legge e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonche' alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, e l'aliquota dell'imposta sostitutiva ivi prevista e' ridotta dallo 0,25 per cento allo 0,10 per cento.
  2. L'importazione anche temporanea di film di qualunque metraggio classificati d'essai, ovvero destinati alla Cineteca nazionale, a festival o rassegne internazionali riconosciuti dall'Autorita' competente per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, o all'utilizzazione da parte dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 14 del presente decreto, e' esente dal pagamento dei diritti doganali.
  3. A decorrere dal (( 1 febbraio 1995)), l'abbuono dell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 63, terzo comma, del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e' concesso (( , relativamente alla quota costituita dalla meta' del suo ammontare, )) agli esercenti che, (( di norma in ciascun trimestre dell'anno e, comunque, )) nell'arco di ogni semestre dell'anno, con eccezione dei mesi di luglio ed agosto, destinino complessivamente almeno il 25 per cento delle giornate di proiezione nelle sale di cui sono titolari ai film di produzione nazionale ed a quelli (( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. PERIODO SOPPRESSO DALL' AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. PERIODO SOPPRESSO DALL' AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 22/1/1994, N. 17. Anche nel caso in cui non si raggiunga la quota del 25 per cento, l'abbuono e' comunque concesso nella misura del 95 per cento con riferimento ai soli film (( di interesse culturale nazionale )) assistiti dal fondo di garanzia. L'abbuono e' aumentato al 50 per cento per i film di produzione nazionale, nel caso in cui venga superata la quota del 25 per cento delle giornate di proiezione. Per le giornate di programmazione dei film riconosciuti di interesse culturale nazionale

e dei film di cui all'articolo 28, e' concesso agli esercenti di sale cinematografiche l'abbuono del 60 per cento dell'imposta sugli spettacoli cinematografici, anche se non e' stata raggiunta la quota del 25% delle giornate di attivita'. Nel caso di sale con piu' schermi la percentuale del 25 per cento delle giornate di proiezione e' calcolata su ciascuno schermo.

(( 5. Agli esercenti delle sale d'essai ed a quelli delle sale delle comunita' ecclesiali di cui all'articolo 4, comma 10, e' concesso per ciascuna giornata di programmazione un abbuono contestuale nella misura del 90 per cento dell'imposta sugli spettacoli introitata, non cumulabile con qualsiasi altro tipo d'abbuono.))

6. La corresponsione contestuale degli abbuoni e' condizionata alla formale assunzione dell'obbligo da parte dell'esercente di osservare gli adempimenti di programmazione di cui al comma 4. In caso di violazione dell'obbligo assunto l'esercente e' tenuto alla restituzione del maggior abbuono percepito, aumentato di interessi in misura pari al doppio del saggio dell'interesse legale. (( 6bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, comma 1.))

7. Alle minori entrate determinate dal presente articolo, valutate in lire millecinquecento milioni annui a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del fondo unico per lo spettacolo complessivamente destinata alle attivita' cinematografiche.".

Art. 25.

  1. Presso il Dipartimento competente in materia di spettacolo e' istituito il servizio ispettivo, che si avvale delle attuali dotazioni organiche di personale.
  2. Al servizio ispettivo spettano l'accertamento ed il controllo obiettivo del rispetto dei requisiti cui sono condizionati i benefici previsti dalla legge ed in particolare, per il film di interesse culturale nazionale, la corrispondenza alle condizioni in base alle quali e' stato accordato il riconoscimento.

Art. 26.

  1. Possono usufruire dei benefici previsti dal presente decreto i film la cui lavorazione risulti iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.
  2. I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1965,

n. 1213, e successive modificazioni, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni, godono, anche dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, dei suddetti benefici secondo le modalita' vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).

  1. Nel termine indicato nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, puo' con propri decreti modificare i criteri e le modalita' fissati nelle norme di attuazione in precedenza emanate, per adeguarli a esigenze manifestatesi nel corso del triennio e purche' le modifiche non contrastino con i principi del presente decreto.
    1. L'Autorita' competente in materia di spettacolo comunica al Parlamento, nella relazione di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le modifiche di cui al comma 4 e le esigenze che
    2. le hanno determinate.
  2. Ai fini della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi finanziari in favore delle opere filmiche di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le imprese dei Paesi membri della Comunita' europea, che abbiano sede in Italia, ed i loro cittadini sono equiparati alle imprese ed ai cittadini italiani; ai fini dell'erogazione alle imprese dei benefici economici previsti dal presente decreto si applicano gli articoli 10, 10bis e 10quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 DICEMBRE 1998, N. 492)).
    1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente:
    2. "A favore del produttore del film di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6 con esclusione dei cortometraggi e 8, e' concesso dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 46, un contributo pari al 13 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato per la durata di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico secondo gli accertamenti della SIAE. Il contributo e' prioritariamente finalizzato all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione dell'opera filmica, qualora i proventi della stessa non siano stati sufficienti ad ammortizzare i mutui, nonche' al reinvestimento, accertato da una societa' di certificazione, nella produzione di nuovi film di interesse culturale nazionale e film di produzione nazionale; in caso di mancato reinvestimento entro i due anni successivi alla data di erogazione del contributo, il beneficiario e' tenuto a restituire la parte di contributo destinata al reinvestimento maggiorata degli interessi legali. L'importo del contributo reinvestito non e' computato nel costo del film ai fini degli interventi creditizi previsti dalla presente legge.".
  1. Il compenso spettante ai componenti dei comitati e delle commissioni e' determinato ogni tre anni dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 27.

  1. Per il biennio 199495 e' istituito presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
  2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.
  3. La Banca nazionale del lavoro Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sara' riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorita' competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
    1. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo e' utilizzata (( nell'esercizio finanziario 1995 1996 )) per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in
    2. occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunita' europea. I criteri e le modalita' di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorita' competente in materia di spettacolo.
  4. Una ulteriore quota di 30 miliardi e' riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dall'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttivita' in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attivita', nonche' la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 1994, N. 153.
  5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 19941996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.
  6. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

" 8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro.";

b) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

" 9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonche' per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, puo' procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni.".

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: "e di comprovata competenza teatrale" sono aggiunte le seguenti: "o musicologi".

Art. 27bis.

(( 1. L'articolo 14 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e'sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Competenza a conoscere dei reati). 1. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale commessi con il mezzo della cinematografia appartiene al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello nel cui distretto e' avvenuta la prima proiezione in pubblico dell'opera cinematografica".

2. L'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Sanzioni e sequestro). 1. Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 e' punito con l'ammenda da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di maggiore gravita' o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del codice penale l'autorita' giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, dispone la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non inferiore a dieci giorni.

    1. L'autorita' di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorita' giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del
    2. codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata.
  1. Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1".

3. Non e' ammessa una nuova revisione di film gia' sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilita' di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto)).

Art. 28.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 gennaio 1994
SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro

SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PALADIN, Ministro per il

coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO