DECRETOLEGGE 27 agosto 1993, n. 323 Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva.
Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte di soggetti privati;
Considerato, altresi', che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, e' in corso il complesso procedimento per l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
EMANA il seguente decretolegge: Art. 1.
223. All'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: "e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2". ((2))
5. Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:
a) l'esistenza di un rapporto continuativo di lavoro subordinato, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, per almeno tre dipendenti o tre soci lavoratori;
b) il capitale sociale interamente versato nella misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8, lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata;
c) il versamento della cauzione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma 8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n. 223,;
d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1bis e 3 dell'articolo 5 del presente decreto. ((2))
7bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.
223.
7ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7bis del presente articolo e' attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.
7quater. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 viene altresi' rilasciata a societa' costituite entro il 31 dicembre 1993 in possesso del requisiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 1, nelle quali vengano conferite entro lo stesso termine almeno tre emittenti televisive in ambito locale, ciascuna delle quali sia in possesso dei requisiti previsti al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 3 dell'articolo 5 del presente decreto, che abbiano fatturato nell'anno 1992 non piu' di 200 milioni di lire, gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 46, lettera f)) che sono abrogati i commi 4 e 5 del presente articolo "nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
Art. 2
3bis. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' richiedere ai soggetti interessati, oltre alla documentazione prevista dal comma 2 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 4, dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta', rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'attestazione degli elementi istruttori necessari per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, successivamente al rilascio delle concessioni, procede alla verifica di tali attestazioni e, in caso di dichiarazioni false, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dispone la revoca della concessione, ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 3.
Art. 4.
3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre 1993.
((3bis. Le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale devono assumere entro il 30 novembre 1993 l'impegno di cui all'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, con riferimento all'orario minimo di programmazione settimanale di cui all'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 223 del 1990. Tale impegno, che costituisce requisito essenziale per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1, comma 3, del decretolegge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, qualora non specificatamente contenuto nella domanda di concessione deve essere inoltrato entro il suddetto termine al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con atto con firma autenticata)).
Art. 5.
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
1bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)).
Art. 6.
2bis. Gli impianti eserciti da emittenti appartenenti a persone fisiche o giuridiche che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano fallite, debbono essere immediatamente disattivati.
6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di detenere frequenze non indispensabili per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino, previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito avviso di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione
sonora, | ad | eccezione | delle | emittenti | che | irradiano | con | impianti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ubicati | in | uno | stesso | sito | con | un | sistema | di | antenne | di | identiche | ||||
caratteristiche | tecnicooperative. |
Art. 6bis.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 7.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 10.
((1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radioffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206)).
Art. 11.
1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).
1bis. Le trasmissioni in forma codificata di cui al comma 1 sono in ogni caso protette ai sensi dell'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)).
2bis. Ai soggetti di cui al comma 2 e per il periodo ivi previsto si applicano le disposizioni e le sanzioni previste per i concessionari privati in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria vigila sulla loro attivita', li iscrive nel registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e applica le sanzioni di cui all'articolo 31 della legge medesima.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre anni, non e' consentito il rilascio di ulteriori concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed e' prorogato il termine di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i concessionari.
Art. 11bis.
((1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti televisive locali deve avvenire senza discriminazione, secondo criteri di economicita' e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovra' essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.))
Art. 11ter.
((1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonche' gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle societa' che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le societa' che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione)).
Art. 12.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
PAGANI, Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: CONSO