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San Marino

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Legge di tutela del diritto d'autore (Legge n. 8 di 25 gennaio 1991)


LEGGE 25 gennaio 1991 n.8 (pubblicato il 4 febbraio 1991)

Tutela del diritto d'autore
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1991.

TITOLO I

Disposizioni sull'acquisto e la titolarità del diritto d'autore

Capo I: Diritto d'Autore
5
Art.1

L'autore di un'opera protetta acquista il diritto d'autore per il solo fatto della creazione dell'opera.

Il diritto d'autore è un diritto di proprietà intellettuale che comporta la tutela morale e il diritto di natura patrimoniale, con le facoltà di utilizzazione economica da esso derivanti, previsti dalla presente legge.

Il diritto d'autore è conferito per tutte le opere protette, indipendentemente dal loro genere, forma di espressione, destinazione, merito, e dal loro valore intrinseco, estetico e artistico.

5 Art.2

La protezione dell'opera inizia dal momento della sua creazione.

L'opera si considera creata, indipendentemente da ogni pubblicazione o divulgazione, per il solo
fatto della realizzazione, anche incompiuta, della concezione dell'autore.
Le opere incompiute sono protette nei limiti della loro realizzazione.

5 Art.3

L'autore acquista i diritti conferiti dalla presente legge anche quando l'opera è da lui creata su commissione o in forza di altro rapporto contrattuale.

5 Art.4

Il diritto d'autore è indipendente dalla proprietà dell'oggetto materiale.

Il proprietario dell'oggetto materiale non è investito, per il solo fatto di tale titolarità, di alcuno dei diritti previsti dalla presente legge.

Il diritto d'autore non interferisce con il diritto di proprietà dell'oggetto materiale e con le facoltà ad esso connesse; tale diritto di proprietà tuttavia non ostacola l'esercizio delle azioni a tutela del diritto d'autore secondo quanto preveduto dalla presente legge.

Capo II: Opere
5
Art.5

Sono protette le seguenti opere originali:
a) opere a carattere letterario, teatrale, musicale o artistico;
b) registrazioni sonore e opere audiovisive;
c) modelli e disegni.

5 Art.6

Le opere a carattere letterario sono protette indipendentemente dalla forma scritta o orale di

espressione e comprendono tra l'altro:
a) le parole e i testi destinati ad essere cantati o recitati nel contesto di opere musicali o in
accompagnamento ad esse;

b) le opere espresse per mezzo di segni convenzionali o di formule numeriche; c) i programmi per elaboratori elettronici.

5 Art.7

Le opere a carattere teatrale comprendono anche le opere coreografiche o pantomimiche, anche se destinate ad essere rappresentate od eseguite congiuntamente ad un'opera musicale o in accompagnamento ad essa.

5

Art.8

Le opere a carattere musicale comprendono le musiche di qualsiasi genere e destinate ad essere eseguite con qualsiasi mezzo.

5

Art.9

Sono opere a carattere artistico le opere grafiche, le fotografie, le sculture ed ogni combinazione delle precedenti, nonchè le opere dell'architettura e i disegni, progetti, modelli o altre rappresentazioni delle stesse.

Le opere grafiche comprendono le opere della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti figurative similari, incluse le scenografie ed i bozzetti teatrali, anche se realizzate con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici.

Le sculture comprendono anche i calchi, modelli e bozzetti.

Si intendono per fotografie tutte le forme di impressione di luce visibile o di altre radiazioni a mezzo delle quali viene riprodotta o può essere riprodotta con qualunque metodologia o dispositivo un'immagine, e che non costituiscano parte di un'opera audiovisiva.

Le opere dell'architettura comprendono i beni immobili, anche se destinati ad essere smontati o rimossi dopo breve tempo e le loro parti e ornamenti.

5

Art.10

Si intendono per registrazioni sonore le riproduzioni e registrazioni di suoni, inclusa la riproduzione

o registrazione parziale o totale di un'opera a carattere letterario, drammatico o musicale, che siano riproducibili in forma sonora indipendentemente dai supporti sui quali viene effettuata la registrazione o dal metodo di riproduzione.

5

Art.11

Si intendono per opere audiovisive le registrazioni e le riproduzioni, realizzate mediante qualsiasi metodologia e con l'uso di qualsivoglia supporto, di immagini in movimento accompagnate o meno da suoni.

5

Art.12

Si intendono per modelli e disegni le configurazioni di prodotti dell'industria e dell'artigianato che conferiscono, sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee, o di colori, uno speciale ornamento o utilità ai prodotti stessi.

I modelli e disegni comprendono le topografie di prodotti semiconduttori.

5 Art.13

Si intendono per topografie di prodotti semiconduttori una serie di immagini tra loro connesse, indipendentemente dalla natura della loro rappresentazione e dal supporto su cui sono fissate, che rappresentano la configurazione tridimensionale degli strati che compongono un prodotto semiconduttore e ciascuna delle quali riproduce il disegno, o parte di esso, di un prodotto semiconduttore ad un qualsivoglia stadio di sviluppo o di fabbricazione.

Si intende per prodotto semiconduttore qualunque prodotto composto da un substrato e da uno strato superficiale di materiale semiconduttore e costituito da uno o piu' strati di materiale isolante, materiale semiconduttore o materiale conduttore, disposti conformemente ad una configurazione tridimensionale predeterminata e principalmente destinato a svolgere una funzione elettronica.

Capo III: Opere derivate
5
Art.14

Le opere derivate da un'opera preesistente sono protette in capo al loro autore, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere originarie.

Le disposizioni del comma precedente non pregiudicano i diritti conferiti all'autore dell'opera originaria dalla presente legge e, in particolare, dal successivo articolo 28 c).

5 Art.15

Le opere derivate comprendono anche la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e l'elaborazione di opere preesistenti, nonchè le opere risultanti dalla riunione o dall'apporto di altre opere o parti di esse o da modificazioni o aggiunte ad un'opera originaria.

5 Art.16

Sono altresì protetti, nella misura in cui abbiano carattere originale, il titolo e la presentazione delle opere.

E' illecita l'utilizzazione di titoli e presentazioni di un'opera, anche se siano trascorsi i termini di protezione, per individuare un'opera dello stesso genere in condizioni suscettibili di generare confusione.

Capo IV: Autori

5 Art.17

E' considerato autore, salvo prova contraria, colui che è indicato come tale nelle forme d'uso nella divulgazione dell'opera.

L'autore si considera indicato anche quando l'opera venga divulgata sotto uno pseudonimo, sigla o segno convenzionale che notoriamente identifichino l'identità della persona.

5 Art.18

Agli autori delle opere anonime o pseudonime sono riconosciuti tutti i diritti conferiti dalla presente legge.

Ad eccezione del caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, tali autori, fino al momento in cui non si siano rivelati, sono rappresentati nell'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico attribuite dal diritto d'autore da colui che ha effettuato l'originaria divulgazione dell'opera.

Sono in ogni caso salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti anteriormente alla rivelazione.

5 Art.19

L'autore dell'opera anonima o pseudonima ha diritto di rivelarsi in ogni tempo, anche in forma testamentaria.

La rivelazione può altresì essere effettuata dai suoi eredi o aventi causa.

5 Art.20

Il diritto d'autore sull'opera collettiva, creata con il contributo di piu' persone, appartiene in comune a tutti i coautori.

E' altresì considerato autore, quando la realizzazione di un'opera collettiva sia il risultato di un'attività organizzata e diretta contrattualmente, colui che organizza e dirige l'attività creativa.

5 Art.21

Ai fini dell'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico attribuite al diritto d'autore, l'opera collettiva si considera di proprietà indivisa di tutti i coautori.

Salvo diverso accordo da provarsi per iscritto, le parti si considerano di valore uguale.

Ciascuno dei coautori può esercitare singolarmente il diritto morale d'autore; tuttavia egli non può senza giusta causa opporsi alla divulgazione, modificazione o trasformazione dell'opera che sia stata accettata dagli altri coautori rappresentanti la maggioranza delle quote di proprietà dell'opera.

Qualora i singoli contributi siano scindibili ciascun autore dispone inoltre del diritto esclusivo sull'opera risultante dal proprio apporto.

Nell'esercizio di tale diritto esclusivo l'autore non deve arrecare pregiudizio all'opera collettiva.

5 Art.22

L'autore dell'opera originaria non è considerato autore dell'opera derivata se non ha partecipato alla sua creazione.

Capo V: Autori delle opere audiovisive e delle registrazioni sonore
5
Art.23

Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 20 della presente legge, sono considerati coautori dell'opera audiovisiva, salvo prova contraria, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, dei dialoghi, delle musiche originali, nonchè il regista.

In deroga alle disposizioni del precedente articolo 22, ogni qualvolta l'opera audiovisiva sia derivata da un'opera preesistente la quale, al momento della creazione dell'opera audiovisiva, sia ancora protetta dal diritto d'autore, gli autori dell'opera preesistente sono assimilati agli autori dell'opera derivata.

5 Art.24

In deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 20, il produttore dell'opera audiovisiva non è considerato autore dell'opera.

Si intende per produttore la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità per la realizzazione dell'opera.

5 Art.25

Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia anche alle registrazioni sonore ed alle rappresentazioni di opere letterarie drammatiche e musicali.

5

Art.26

In deroga al quarto comma dell'articolo 21, gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della colonna sonora di un'opera audiovisiva non possono utilizzare il loro contributo in un'altra opera della stessa natura senza il consenso del produttore.

TITOLO II

Contenuto del diritto d'autore

Capo I: Diritto morale
5
Art.27

Il diritto morale d'autore consiste nel diritto dell'autore al rispetto della sua qualità e dell'integrità dell'opera.

Tale diritto è personale, perpetuo, inalienabile, ed imprescrittibile, e si trasmette per causa di morte agli eredi o ai legatari dell'autore ed ai loro aventi causa.

Qualora gli eredi, legatari ed i loro aventi causa non siano conosciuti o non abbiano accettato l'eredità o il legato, il diritto morale d'autore è attribuito collettivamente al Popolo Sammarinese ed è esercitato dal Segretario di Stato agli Affari Interni.

5 Art.28

Il diritto morale comporta fra l'altro il diritto dell'autore di:
a) non divulgare l'opera;
b) rivendicare la paternità dell'opera e agire contro tutte le usurpazioni della stessa da parte di terzi;
c) opporsi a tutte le deformazioni, trasformazioni ed elaborazioni dell'opera da lui non autorizzate;
d) opporsi a tutte le utilizzazioni ed atti concernenti l'opera lesivi della sua reputazione e del suo

onore;
e) pretendere, senza pregiudizio della facoltà di divulgare l'opera in forma anonima o pseudonima,

di non essere menzionato come autore dell'opera nei casi preveduti dal terzo comma del precedente
articolo 21, dal secondo comma dell'articolo 62 e dall'articolo 79;
f) ritirare l'opera dalla divulgazione nei modi ed alle condizioni previste dalla presente legge.

5 Art.29

L'autore o il coautore dell'opera audiovisiva che rifiuti di completare il suo contributo all'opera o che si trovi nell'impossibilità di completarlo non può opporsi all'utilizzo da parte del produttore, al fine del completamento dell'opera, di quella parte del suo contributo che sia stata già realizzata.

Senza pregiudizio dei suoi diritti di natura morale o patrimoniale, egli può tuttavia pretendere di non essere menzionato tra i coautori dell'opera.

5 Art.30

Il fatto che l'autore richieda di non essere menzionato come tale, non importa decadenza o limitazione del diritto d'autore.

Sono, in particolare, salvaguardate le facoltà di cui all'articolo 19 della presente legge.

5 Art.31

L'esercizio del diritto morale d'autore è indipendente e senza pregiudizio per l'esercizio delle facoltà di utilizzazione economica e dei diritti di natura patrimoniale dell'autore sull'opera.

Capo II: Sfruttamento economico dell'opera
5
Art.32

L'autore ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera in ogni forma e modo.

Tale diritto comprende fra l'altro le facoltà di utilizzo dell'opera, quali la facoltà di riproduzione o di divulgazione della stessa.

5 Art.33

Il diritto di sfruttamento economico dell'opera è trasmissibile, per atto tra vivi o per causa di morte, globalmente o separatamente per ciascuna delle facoltà che lo compongono.

5 Art.34

Il diritto di sfruttamento economico dell'opera si estingue al compiersi del periodo di protezione dell'opera previsto dalla presente legge.

Fino allo spirare di detto termine il diritto è incondizionato ed imprescrittibile e non può fare oggetto di usucapione, di espropriazione o di atti esecutivi.

Le disposizioni del comma precedente non pregiudicano i diritti e le facoltà di azione dei terzi sui corrispettivi ricevuti o da riceversi dall'autore o dai suoi aventi causa in contropartita degli atti di disposizione del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

5 Art.35

Le diverse facoltà di utilizzo dell'opera sono tra loro indipendenti.

La cessione o la licenza a terzi di alcuna di esse non comporta la cessione o licenza di tutte le altre o del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

Capo III: Durata della protezione
5
Art.36

Qualora non sia diversamente previsto dalla presente legge, le opere sono protette per tutta la durata della vita dell'autore e per un periodo di cinquanta anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la morte dell'autore.

5 Art.37

Qualora l'opera sia stata creata con il contributo inscindibile di piu' autori, il periodo di protezione perdura fino al compimento del cinquantesimo anno dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la morte dell'ultimo dei coautori.

Qualora, viceversa, i contributi dei singoli autori siano scindibili, la protezione di ciascun contributo è determinata a norma dell'articolo 36 con riferimento alla vita del suo autore; salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, l'opera nel suo insieme è protetta per i sessanta anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la prima divulgazione della stessa.

5 Art.38

Qualora non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, il periodo di protezione delle opere anonime e pseudonime perdura fino al compiersi del sessantesimo anno seguente la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la prima divulgazione dell'opera.

Qualora, tuttavia, prima della scadenza di detto termine, sia avvenuta la rivelazione dell'autore, il periodo di protezione dell'opera è determinato ai sensi degli articoli 36 e 37.

5 Art.39

Il periodo di protezione delle opere divulgate dopo la morte dell'autore perdura per i sessanta anni successivi alla fine dell'anno in cui è avvenuta la prima divulgazione dell'opera, purchè questa avvenga entro i trent'anni dalla morte dell'autore.

5 Art.40

Il periodo di protezione delle opere audiovisive perdura, indipendentemente dalla durata della vita degli autori, fino al compimento del cinquantesimo anno seguente la fine dell'anno civile in cui è avvenuta la prima divulgazione dell'opera.

Qualora, tuttavia, l'opera non sia divulgata entro i cinquanta anni dalla data della sua produzione, il periodo di protezione si estingue al compimento del cinquantesimo anno dalla fine dell'anno civile in cui è stata prodotta.

5 Art.41

I modelli e i disegni sono protetti per un periodo di quindici anni dalla fine dell'anno in cui ha avuto luogo la prima divulgazione.

5 Art.42

I programmi per elaboratori elettronici sono protetti per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui ha avuto luogo la prima divulgazione.

5 Art.43

Qualora l'opera sia divulgata in parti distinte il periodo di protezione è computato separatamente per ciascuna parte con riferimento all'anno della sua divulgazione.

Capo IV: Divulgazione
5
Art.44

Costituisce un atto di divulgazione di un'opera qualsiasi atto per il quale l'opera sia stata portata a conoscenza del pubblico, in particolare a seguito di rappresentazione o di riproduzione dell'opera stessa.

Non si considera divulgata l'opera portata a conoscenza, senza fini di lucro, dall'autore o dai suoi eredi o legatari nell'ambito della cerchia ordinaria della famiglia e delle proprie relazioni sociali.

5

Art.45

Si intende per rappresentazione la comunicazione al pubblico dell'opera con qualsiasi mezzo ed, in particolare, attraverso la pubblica recitazione, l'esecuzione, la rappresentazione drammatica, la presentazione al pubblico, la pubblica proiezione e la trasmissione in luogo pubblico dell'emissione radiotelevisiva dell'opera.

Si intende per emissione radiotelevisiva la trasmissione attraverso qualsiasi mezzo di telecomunicazione di suoni, immagini, documenti, dati e messaggi di qualunque genere.

E' assimilata alla rappresentazione l'emissione radiotelevisiva verso un satellite.

5 Art.46

La riproduzione consiste nella fissazione dell'opera su un supporto materiale di qualunque natura che ne permetta la comunicazione al pubblico in maniera indiretta.

La riproduzione può, in particolare, effettuarsi a mezzo della stampa, del disegno, incisione, calco, fusione ed ogni altro procedimento delle arti figurative e plastiche, della fotografia, della cinematografia e della registrazione meccanica o magnetica.

5 Art.47

L'elenco dei modi di rappresentazione e di riproduzione di un'opera di cui agli articoli 45 e 46 della presente legge ha valore indicativo e non tassativo.

TITOLO III

Dei modi di esercizio delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera

Capo I: Disposizioni generali
5
Art.48

Gli atti di disposizione del diritto di sfruttamento economico dell'opera e delle facoltà di utilizzo da questo derivanti devono farsi per iscritto a pena di nullità.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla cessione dell'oggetto materiale, nella misura in cui questa non comporta il trasferimento, a qualunque titolo, al cessionario di alcuna delle facoltà di utilizzazione economica dell'opera.

5 Art.49

Il diritto di sfruttamento economico dell'opera può essere ceduto a terzi a titolo oneroso o a titolo gratuito.

La cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera comporta il trasferimento in capo al cessionario di tutte le correlative facoltà, salvo quando la presente legge disponga diversamente.

5 Art.50

Salvo che per quanto esplicitamente disposto dalla presente legge, è nulla la cessione del diritto di sfruttamento economico di opere future.

E' valido il patto con il quale l'autore si impegna, per un periodo non superiore a cinque anni, a concedere licenza ad un terzo, a condizioni predeterminate, di talune facoltà di utilizzo di opere future purchè il contratto specifichi individualmente tali facoltà ed il numero massimo di opere.

Qualora l'autore non pervenga a creare le opere previste nel contratto entro il termine prefissato, il contratto stesso non è risolto ma il compenso spettante all'autore può essere proporzionalmente diminuito.

5 Art.51

Il contratto di concessione in licenza ad un terzo di taluna delle facoltà di utilizzo dell'opera deve
delimitare, a pena di nullità, almeno:
a) le facoltà oggetto del contratto;
b) l'ambito territoriale di utilizzazione di tali facoltà;
c) il periodo di tempo per il quale è concessa la licenza;

d) il corrispettivo spettante all'autore:
Salvo patto contrario, il concessionario non può trasferire a terzi o sublicenziare le facoltà oggetto
della licenza.

Capo II: Contratto di edizione
5
Art.52

Il contratto di edizione è il contratto per il quale l'autore o i suoi aventi causa concedono ad un terzo la facoltà di realizzare o di far realizzare un numero di esemplari, contrattualmente determinato o determinabile, dell'opera, contro l'impegno di assicurarne la divulgazione e la distribuzione commerciale.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al precedente articolo 51, il contratto di edizione deve indicare, a pena di nullità, il numero minimo e massimo di esemplari dell'opera che devono essere realizzati ed il termine entro il quale l'editore si impegna a dare inizio alla distribuzione.

5 Art.53

Salvo patto contrario, le facoltà previste dal contratto di edizione si intendono concesse in esclusiva all'editore per l'ambito territoriale contrattualmente previsto e per tutta la durata del contratto.

5 Art.54

L'autore deve garantire all'editore il pacifico utilizzo delle facoltà previste dal contratto di edizione.

L'autore deve, in particolare, mettere l'editore in grado di realizzare e diffondere l'opera; deve consegnare all'editore, entro il termine convenuto, l'oggetto dell'edizione in una forma che ne permetta la normale realizzazione.

Salvo patto contrario o impossibilità di ordine tecnico, l'oggetto dell'edizione consegnato dall'autore rimane di proprietà di quest'ultimo; l'editore ne assume la responsabilità per la buona conservazione dal momento della consegna fino ad un anno dopo l'avvenuta realizzazione.

5 Art.55

L'editore deve realizzare l'opera nella forma convenuta e non può apportarvi alcuna modifica senza il consenso scritto dell'autore.

L'editore deve, salvo patto contrario, apporre su ciascun esemplare dell'opera il nome, pseudonimo

o sigla dell'autore.

Senza pregiudizio di ogni specifica pattuizione in merito tra le parti, l'editore è tenuto a realizzare l'opera e a dare inizio alla sua diffusione entro un termine normale; l'editore deve altresì assicurare con la diligenza del mandatario la diffusione continuata dell'opera.

Gli obblighi dell'editore si valutano con riguardo agli usi normali della professione e dell'arte.

5 Art.56

Il corrispettivo dell'autore può essere preveduto sia in maniera forfettaria che in modo proporzionale ai ricavi dell'editore a seguito della diffusione dell'opera.

Qualora il corrispettivo sia previsto in maniera forfettaria l'autore non ha titolo per pretendere alcun compenso supplementare dall'editore, salvo che i profitti realizzati da quest'ultimo sulla diffusione dell'opera siano manifestamente sproporzionati rispetto al compenso percepito dall'autore: in tal caso l'Autorità Giudiziaria ordinaria può, con sentenza, ordinare all'editore di corrispondere all'autore una somma sufficiente per ricondurre il contratto ad equità.

L'azione di cui al comma precedente va proposta entro il termine tassativo di due anni dalla data di prima divulgazione dell'opera e la prova dell'iniquità manifesta del compenso originariamente percepito spetta all'autore.

L'accettazione da parte dell'autore di un'offerta di integrazione del compenso da parte dell'editore preclude l'azione; del pari, qualora l'azione sia stata già proposta, l'editore può estinguere il processo presentando un'offerta di integrazione del compenso che sia ritenuta congrua ed omologata dall'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il decreto di omologazione non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo a favore dell'autore.

Qualora il compenso dell'autore sia stabilito in maniera proporzionale ai ricavi realizzati dall'editore a seguito della diffusione dell'opera, si applicano le disposizioni degli articoli 57 e 58.

5

Art.57

A meno che il contratto non specifichi un termine piu' breve, l'editore è tenuto a rendere il conto almeno una volta l'anno.

Il conto dovrà precisare almeno il numero di esemplari realizzati nel corso del periodo, precisando la data e la tiratura di ogni edizione o ristampa, il numero di esemplari in deposito, sia presso l'editore che presso i terzi, il numero di esemplari distrutti o inutilizzabili per caso fortuito o forza maggiore, il numero di esemplari ceduti gratuitamente a scopo promozionale, il numero di esemplari venduti ed il loro prezzo, nonchè la royalty dovuta o versata all'autore.

L'autore ha il diritto di controllare o di far controllare da un terzo da lui designato l'esattezza del conto reso dall'editore.

5

Art.58

Qualora, nel corso della durata del contratto, il numero di esemplari realizzati dall'editore si riveli insufficiente a soddisfare le richieste degli acquirenti, l'editore deve procedere con la dovuta diligenza alla realizzazione di esemplari supplementari, fino al numero massimo previsto dal contratto.

Qualora, anche dopo la realizzazione del numero massimo di esemplari, permangano delle richieste insoddisfatte di acquisto dell'opera, l'editore deve procedere, a richiesta dell'autore, alla realizzazione di un congruo numero di esemplari supplementari; a difetto di diverso accordo tra le parti, il numero di tali esemplari supplementari da realizzare a seguito di ogni richiesta dell'autore si intende pari ad un decimo del numero massimo di esemplari previsto dal contratto e la loro realizzazione avviene alle stesse condizioni contrattuali originariamente previste.

Qualora l'editore non dia seguito alla richiesta dell'autore entro i termini d'uso, il contratto di edizione si intende risolto per fatto e colpa dell'editore.

5

Art.59

I compensi e le royalties dovute all'autore costituiscono credito privilegiato nei confronti dell'editore.

5 Art.60

Le facoltà concesse all'editore si estinguono di pieno diritto allo spirare del termine previsto dal contratto, senza che sia necessario un atto di messa in mora da parte dell'autore.

Alla scadenza del contratto l'editore deve, salvo patto contrario, procedere a sue spese al ritiro ed alla distruzione degli esemplari dell'opera rimasti invenduti, fatta salva la facoltà dell'autore di riacquistarli ad un prezzo determinato di comune accordo o, in difetto, da un esperto nominato dal Tribunale Commissariale su richiesta della parte piu' diligente.

Qualora, tuttavia, il compenso dell'autore sia stato determinato in misura proporzionale ai ricavi realizzati dall'editore a seguito della diffusione dell'opera, l'editore conserva la facoltà di continuare la diffusione, a prezzo normale, degli esemplari dell'opera rimasti invenduti alla scadenza del contratto.

5 Art.61

E' valido il contratto per il quale gli autori cedono all'editore, contro corrispettivo, il diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva da realizzare a condizione che tale opera sia sufficientemente individuata dal contratto.

Qualora i singoli contributi dei coautori siano separabili, la cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera collettiva non comporta la cessione del diritto di sfruttamento economico afferente all'opera costituita dal singolo contributo.

Capo III: Contratto di produzione audiovisiva
5
Art.62

Il contratto di produzione di un'opera audiovisiva importa, salvo patto contrario, la cessione al produttore del diritto di sfruttamento economico dell'opera nel suo insieme.

5 Art.63

Il produttore ha la facoltà di apportare all'opera tutte le modifiche che ritenga necessarie per assicurarne il migliore sfruttamento commerciale, nella misura in cui tali modifiche non alterino i caratteri fondamentali dell'opera e non arrechino pregiudizio alla reputazione ed all'onore degli autori.

Senza pregiudizio delle azioni a tutela dei propri diritti, ciascuno dei coautori dell'opera audiovisiva può, qualora non abbia preventivamente approvato le modifiche apportate dal produttore all'opera, avvalersi della facoltà di cui al punto e) dell'articolo 28 della presente legge; coloro che sono assimilati agli autori in forza del secondo comma dell'articolo 23 hanno altresì il diritto di ottenere che non sia pubblicamente menzionato il fatto che l'opera audiovisiva è derivata dalla loro opera preesistente.

L'esercizio delle facoltà di cui al precedente comma del presente articolo da parte di alcuno dei coautori non comporta la revisione del compenso a loro spettante.

Capo IV: Contratto di rappresentazione

5

Art.64

Il contratto di rappresentazione è il contratto per il quale l'autore o i suoi aventi causa concedono facoltà ad un terzo di rappresentare l'opera alle condizioni contrattualmente previste.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al precedente articolo 51, il contratto di rappresentazione deve indicare, a pena di nullità, il numero minimo e massimo di rappresentazioni che il concessionario è autorizzato ad effettuare e le modalità delle stesse; tuttavia, qualora la remunerazione dell'autore sia prevista in maniera proporzionale al numero di rappresentazioni effettuate, è valido il contratto in cui il numero massimo di rappresentazioni non sia specificato, purchè tale contratto non abbia durata superiore ai cinque anni.

5

Art.65

Salvo esplicita pattuizione in merito, le facoltà previste dal contratto di rappresentazione non si intendono concesse in esclusiva al concessionario.

Qualora sia prevista l'esclusiva a favore del concessionario la durata del contratto non può eccedere i cinque anni.

5

Art.66

Il contratto di rappresentazione che abbia ad oggetto la facoltà di effettuare un'emissione radiotelevisiva via etere non importa la concessione della facoltà di effettuare un'emissione radiotelevisiva via cavo, a meno che quest'ultima non venga effettuata dal medesimo concessionario, in contemporanea all'emissione radiotelevisiva via etere, e senza estensione dell'ambito territoriale contrattualmente previsto.

5 Art.67

Costituisce un'emissione radiotelevisiva via etere la trasmissione effettuata per mezzo di onde elettromagnetiche, senza l'ausilio di un supporto materiale, di suoni, di immagini o altre informazioni, la quale:

a) possa essere legittimamente ricevuta dal pubblico oppure

b) sia trasmessa per essere ricevuta dal pubblico.

Non pregiudica il carattere di emissione radiotelevisiva via etere il fatto che la trasmissione venga effettuata con l'interposizione di apparati ripetitori o captanti.

Costituisce un'emissione radiotelevisiva via cavo la trasmissione attraverso una rete materiale di distribuzione, quando la connessione a tale rete di distribuzione da parte dei destinatari costituisca un presupposto necessario per la legittima ricezione dell'emissione, di suoni, immagini e altre informazioni offerte al pubblico.

Qualora un'emissione sia effettuata attraverso l'interposizione di apparati ripetitori o captanti, si considera come luogo dal quale l'emissione viene effettuata, il luogo dal quale il segnale radiotelegrafico viene inviato verso tali dispositivi; analogamente, nel caso di trasmissioni via cavo, si considera luogo dell'emissione quello dal quale il segnale viene avviato verso la rete di distribuzione.

5

Art.68

Qualora un'emissione radiotelevisiva venga effettuata in modo da non poter essere ricevuta se non attraverso l'interposizione di un dispositivo decodificatore, l'emissione si considera trasmessa per essere ricevuta dal pubblico qualora tale dispositivo venga offerto al pubblico, gratuitamente o contro corrispettivo o canone, dalla persona che effettua l'emissione o per suo conto o col di lui accordo o conoscenza.

Per dispositivo decodificatore si intende qualunque mezzo materiale o logico che permetta al suo utilizzatore la ricezione soddisfacente dell'emissione.

5

Art.69

Qualora il corrispettivo a favore dell'autore sia previsto in maniera proporzionale al numero di rappresentazioni effettuate, il concessionario è tenuto a rendere il conto almeno una volta l'anno, salvo che il contratto non specifichi un termine piu' breve.

Il conto dovrà precisare almeno il numero di rappresentazioni effettuate nel corso del periodo, precisando la data e le modalità di ciascuna di esse, nonchè la royalty dovuta o versata all'autore.

L'autore ha il diritto di controllare o di far controllare da un terzo da lui designato l'esattezza del conto reso dal concessionario.

5

Art.70

Le royalties dovute all'autore costituiscono credito privilegiato nei confronti del concessionario.

5 Art.71

Le facoltà concesse al concessionario si estinguono di pieno diritto allo spirare del termine previsto dal contratto, senza che sia necessario un atto di messa in mora da parte dell'autore.

5 Art.72

Il concessionario deve effettuare la rappresentazione in condizioni tali che sia garantito il rispetto dei diritti dell'autore.

5 Art.73

Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al contratto concluso dal produttore dell'opera audiovisiva ed avente ad oggetto la rappresentazione della stessa.

TITOLO IV

Disposizioni particolari relative a talune opere

Capo I: Riviste e giornali
5
Art.74

Se un articolo è inviato ad una rivista o a un giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di utilizzarlo quando siano trascorsi sessanta giorni dall'invio e l'autore non abbia avuto notizia dell'accettazione o quando, essendo intervenuta l'accettazione, l'articolo non sia pubblicato entro il termine di sei mesi dalla data di questa.

5 Art.75

Senza pregiudizio del disposto di cui al punto d) dell'articolo 28, l'autore non può opporsi alle modifiche apportate dal direttore del giornale alla forma dell'articolo che siano richieste dalla natura

o dai fini del giornale.

Negli articoli da riprodursi senza l'indicazione dell'autore la facoltà del direttore di cui al comma precedente si estende alla soppressione o alla riduzione di parti dell'articolo.

5 Art.76

L'editore della rivista o del giornale non ha l'obbligo di conservare o di restituire gli articoli non riprodotti che gli siano pervenuti senza sua richiesta.

Capo II: Modelli e disegni, opere dell'architettura, programmi per

elaboratori elettronici

5 Art.77

La cessione del diritto di sfruttamento economico di modelli e disegni o di programmi di elaboratori elettronici importa, salvo patto contrario, la facoltà per il cessionario di elaborare l'opera.

5 Art.78

L'autore di un'opera dell'architettura non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie in corso di realizzazione o a quelle che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata.

5 Art.79

Nei casi preveduti dai precedenti articoli di questo capo è fatta salva la facoltà dell'autore di cui al punto e) dell'articolo 28.

Capo III: Registrazioni sonore
5
Art.80

La produzione e divulgazione delle registrazioni sonore sono regolate dalle norme concernenti il contratto di edizione.

5 Art.81

E' facoltà delle parti attribuire inoltre al produttore una licenza di rappresentazione dell'opera costituita dalla registrazione sonora, con facoltà di concedere sublicenze.

Senza pregiudizio delle disposizioni di cui al precedente articolo 51, la licenza attribuita al produttore ai sensi del precedente comma si intende, salva diversa pattuizione, concessa per un numero illimitato di rappresentazioni e per una durata pari alla facoltà del produttore di porre in commercio gli esemplari della registrazione, quale risultante dall'ultimo comma dell'articolo 58.

Senza pregiudizio del compenso a lui spettante ai sensi del contratto di edizione, l'autore ha diritto, in contropartita della licenza di cui al comma precedente, ad un compenso proporzionale al numero di rappresentazioni effettuate dal produttore o dai suoi aventi causa.

5 Art.82

Alla licenza di rappresentazione di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del Capo
IV del Titolo IV della presente legge.
Il produttore è tenuto ad includere nel rendiconto anche le
rappresentazioni effettuate dai suoi aventi causa.

5 Art.83

Gli oggetti delle registrazioni sonore non possono essere messi in commercio se non rechino le
seguenti indicazioni apposte in modo stabile:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome, pseudonimo o sigla dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o
teatrali sono indicati con il nome d'uso;
d) nome del produttore;
e) data di fabbricazione.

Capo IV: Fotografie
5
Art.84

La durata del periodo di protezione delle fotografie è di trenta anni a partire dalla loro produzione.

5 Art.85

Qualora la fotografia sia stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, o su commissione, il datore di lavoro o il committente si intende, salvo patto contrario, essere il cessionario del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

5 Art.86

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 48, la cessione del negativo originale o di equivalente mezzo di riproduzione della fotografia, anche se non risulta da atto scritto, importa, salvo patto contrario, la cessione del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

5 Art.87

Gli esemplari della fotografia devono recare l'indicazione della data di produzione e del nome dell'autore; nel caso previsto al precedente articolo 85, devono altresì recare l'indicazione del datore di lavoro o del committente.

Capo V: Corrispondenza epistolare e ritratto
5
Art.88

Le corrispondenze epistolari, le memorie familiari e personali e gli scritti di carattere privato non possono essere riprodotti o divulgati senza il consenso dell'autore e del destinatario.

Per le registrazioni sonore, le fotografie e le opere audiovisive di carattere privato occorre anche il consenso delle persone rappresentate se esse siano riconoscibili.

Senza pregiudizio delle disposizioni della presente legge relative alla tutela del diritto morale d'autore, la riproduzione e la divulgazione delle opere menzionate al precedente comma non sono consentite dopo la morte delle persone, diverse dall'autore, menzionate al primo comma del presente articolo qualora vi si oppongano il coniuge, i figli, i fratelli o i genitori delle stesse.

5 Art.89

Il consenso di cui all'articolo precedente non è necessario quando la conoscenza dell'opera è richiesta ai fini di un giudizio civile, penale o amministrativo o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare.

5 Art.90

Il ritratto di una persona non può essere divulgato o riprodotto senza il consenso di questa.

Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 88.

5 Art.91

Oltre che nei casi preveduti dall'articolo 89, il consenso della persona non è richiesto quando la riproduzione o divulgazione del ritratto fotografico o incorporato nell'opera audiovisiva è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico della persona, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie svoltisi in pubblico o di interesse pubblico.

5 Art.92

Salvo patto contrario, il ritratto fotografico o incorporato nell'opera audiovisiva eseguito per conto della persona ritratta importa la cessione a questa del diritto di sfruttamento economico dell'opera.

Capo VI: Diritti degli interpreti ed esecutori
5
Art.93

Gli interpreti ed esecutori di un'opera drammatica, letteraria o musicale, hanno diritto a percepire un equo compenso, indipendentemente dall'eventuale retribuzione per l'attività di esecuzione, da parte di chi effettua una registrazione sonora o audiovisiva o effettua un'emissione radiotelevisiva dell'opera.

5 Art.94

Gli interpreti ed esecutori hanno il diritto di opporsi alla divulgazione delle registrazioni sonore e delle opere audiovisive tratte dalle loro esecuzioni che possa essere pregiudizievole alla loro reputazione o all'onore.

5 Art.95

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli di questo capo non si applicano qualora l'esecuzione avvenga nell'ambito della produzione di una registrazione sonora, di un'opera audiovisiva o di un'emissione radiotelevisiva e la prestazione dell'interprete sia stata a tale scopo retribuita.

5 Art.96

Ai fini delle disposizioni del presente capo si considerano interpreti ed esecutori: a) coloro che, nell'opera drammatica, letteraria o musicale, eseguono una parte di notevole rilevanza artistica, anche se in ruolo comprimario;

b) i direttori d'orchestra e del coro;

c) i complessi orchestrali, corali e i corpi di ballo a condizione che la parte da essi eseguita abbia valore artistico di per sè stante.

5 Art.97

Gli interpreti ed esecutori di un'opera hanno diritto che il loro nome sia evidenziato in maniera stabile nella divulgazione dell'opera, delle registrazioni sonore e delle opere audiovisive.

Capo VII: Utilizzazioni libere
5
Art.98

E' libera, a condizione che l'opera sia stata precedentemente divulgata:

a) la rappresentazione privata e gratuita di un'opera purchè effettuata nell'ambito della famiglia o della cerchia di amicizie;

b) le copie o riproduzioni strettamente riservate all'uso privato del copista e non destinate ad un'utilizzazione collettiva, ad eccezione delle copie di opere destinate ad essere usate per fini identici a quelli per cui è stata creata l'opera originale;

c) l'analisi e la breve citazione di altre opere, giustificate dal carattere critico, polemico, pedagogico, scientifico o di informazione dell'opera in cui sono incorporate;

d) la diffusione, anche integrale, a mezzo stampa o attraverso un'emissione radiotelevisiva, a carattere informativo di attualità, dei discorsi pronunciati nell'ambito delle assemblee politiche, amministrative, giudiziarie o accademiche o di riunioni pubbliche a carattere politico o nelle cerimonie ufficiali;

e) la parodia e la caricatura di un'opera preesistente;

f) la riproduzione, anche integrale, degli atti dello Stato o delle Pubbliche Amministrazioni o degli atti giudiziari, senza pregiudizio delle norme che regolano il segreto di Stato o che altrimenti limitano la diffusione di tali atti.

5 Art.99

E' lecita la riproduzione di opere già precedentemente divulgate effettuata nell'ambito di un procedimento giudiziario.

Qualora si renda necessario esaminare, nell'ambito di un procedimento giudiziario di natura penale, un'opera non precedentemente divulgata, l'esame deve essere condotto in modo da evitare che l'opera stessa sia portata a conoscenza del pubblico.

In ogni caso, un'opera non viene considerata divulgata per il fatto di essere stata esaminata nell'ambito di un procedimento giudiziario.

6
0
Art.100

E' lecita la riproduzione di informazioni e notizie purchè sia effettuata in conformità alle regole etiche della professione giornalistica e se ne citi la fonte.

6
1
Art.101

E' vietata la riproduzione o l'imitazione servile in altre opere della stessa specie della configurazione di un'opera quando tale configurazione o imitazione sia atta a creare confusione di opera o di autore.

E' del pari vietata la riproduzione delle rubriche che siano adoperate in una pubblicazione o in un'opera audiovisiva a carattere periodico adoperate in modo così costante da individuare l'abituale e caratteristico contenuto dell'opera.

Il titolo di un giornale, rivista o altra pubblicazione o opera audiovisiva a carattere periodico non può essere riprodotto in altra opera della stessa specie prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione della sua precedente utilizzazione.

TITOLO V

Disposizioni finali

Capo I: Ritiro dell'opera dalla divulgazione
6
2
Art.102

L'autore può esercitare la facoltà di cui al punto f) dell'articolo 28 qualora vi concorrano gravissime ragioni morali o filosofiche e previo indennizzo di coloro che hanno acquistato il diritto di sfruttamento economico dell'opera o che siano concessionari di alcuna delle facoltà di utilizzo da esso discendenti.

6

3

Art.103

La facoltà di ritirare l'opera dalla divulgazione è personale, intrasmissibile, irrinunciabile e cessa con la morte dell'autore.

L'autore che intenda avvalersene deve darne notizia a tutte le persone indicate nel precedente articolo ed alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni che provvede a darne pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica.

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Art.104 L'indennizzo spettante alle persone indicate all'articolo 102 può essere concordato tra le parti interessate o liquidato dall'autorità giudiziaria.

In caso di accordo, questo deve essere omologato, con decreto non impugnabile, dal Commissario della Legge, che verifica che le condizioni dell'accordo costituiscano un equo contemperamento degli opposti interessi.

In mancanza di accordo, chiunque degli interessati può richiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo.

Il Commissario della Legge provvede con sentenza non impugnabile che dispone anche in ordine all'esecuzione del ritiro dell'opera, al pagamento dell'indennizzo ed alla presentazione di idonee garanzie.

6

5

Art.105 Indipendentemente dalla procedura di cui all'art.104, tutti i controinteressati possono rivolgersi, con ricorso, al Commissario della Legge per opporsi all'esercizio della facoltà di ritiro dell'opera quando ritengano che non ne ricorrano i presupposti.

Il Commissario della Legge provvede con sentenza non impugnabile.

6

6

Art.106

Il Commissario della Legge è altresì esclusivamente competente a disporre, contro versamento di idonea cauzione e su richiesta dell'autore, le misure provvisorie necessarie a garantire l'effettivo esercizio del diritto di ritiro dell'opera dalla divulgazione.

Tali misure sono disposte con ordinanza non impugnabile, sentiti tutti i controinteressati.

L'efficacia dell'ordinanza è subordinata al versamento della cauzione e cessa di diritto se entro un mese non sia stata richiesta l'omologazione dell'accordo sull'indennizzo spettante alle persone indicate al precedente articolo 102 e non sia stato presentato il ricorso previsto al terzo comma dell'articolo 104.

Qualora si verifichi alcuno dei casi preveduti al comma precedente, oppure l'autore non ottemperi entro i termini ivi stabiliti agli oneri a lui imposti dalla sentenza di cui all'ultimo comma dell'articolo 104, cessa di pieno diritto l'efficacia dell'ordinanza o della sentenza e l'autore è tenuto al risarcimento del danno eventualmente subito dalle persone indicate all'articolo 102.

Capo II: Ambito d'applicazione
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7
Art.107

La presente legge si applica alle opere degli autori sammarinesi, indipendentemente dal luogo di prima divulgazione delle stesse, ed alle opere degli autori stranieri che siano divulgate per la prima volta nel territorio della Repubblica.

Qualora la divulgazione avvenga per mezzo di un'emissione radiotelevisiva, il luogo di divulgazione è dato dal luogo in cui avviene l'emissione, determinato a norma del precedente articolo 67.

La presente legge si applica altresì alle opere audiovisive ed alle registrazioni sonore il cui produttore sia un cittadino sammarinese o una società costituita ai sensi delle leggi della Repubblica ed ivi avente la sede ed una stabile organizzazione.

6

8

Art.108 Le opere per cui non ricorrano le fattispecie previste all'articolo precedente sono tutelate secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce.

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Art.109

Alle opere non protette ai sensi degli articoli 107 e 108, la presente legge si applica solamente nei limiti in cui accorda una protezione di fatto equivalente a quella accordata dalla legge nazionale dell'autore alle opere degli autori sammarinesi divulgate per la prima volta nel territorio della Repubblica.

Se l'autore è apolide o di nazionalità controversa si ha riguardo alla protezione accordata dalla legge dello Stato in cui l'opera è stata divulgata per la prima volta.

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0

Art.110

Un'opera protetta dalla presente legge in regime di equivalenza di fatto ai sensi dell'articolo 109 non può in alcun caso usufruire di un periodo di protezione superiore al piu' breve tra il periodo di protezione accordato all'opera dalla legge straniera, determinata ai sensi degli ultimi due commi dell'articolo precedente, e quello accordato dalla medesima legge straniera all'opera di autore sammarinese divulgata per la prima volta sul territorio della Repubblica.

Se la legge straniera assoggetta la protezione a formalità di registrazione o comprende nel periodo di protezione un periodo di licenza obbligatoria, o comunque subordina la concessione della protezione, nonchè la sua durata o estensione, a oneri, condizioni o gravami, l'opera di cui al primo comma dell'articolo 109 sarà sottoposta a condizioni equivalenti.

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1

Art.111

L'equivalenza di fatto è accertata con Decreto Reggenziale su proposta del Congresso di Stato, previo parere del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Il decreto specifica le condizioni cui è assoggettata la concessione della protezione in conformità alle disposizioni dell'articolo 110.

Capo III: Sanzioni civili

6

2

Art.112

Chiunque venga leso nell'esercizio o nella titolarità del diritto d'autore o di taluna delle facoltà di sfruttamento economico dello stesso, di cui sia investito a norma di legge o di contratto, può agire in giudizio per ottenere che sia rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione ed ottenere il risarcimento del danno.

6

3

Art.113

Qualora la violazione di cui all'articolo precedente consista nell'illegittima riproduzione, divulgazione o importazione nel territorio della Repubblica dell'opera, la parte lesa può chiedere che il violatore sia condannato al risarcimento del quadruplo del danno subito.

Senza pregiudizio della possibilità della parte lesa di provare di aver subito un pregiudizio maggiore, il danno si considera pari ai ricavi direttamente o indirettamente percepiti o percipiendi dal violatore in conseguenza degli atti di cui al comma precedente.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, qualora vengano accertati gli atti di cui al primo comma, la colpa si presume.

6

4

Art.114

Chiunque abbia ragione di temere il verificarsi di una lesione del diritto d'autore o di taluna delle facoltà di sfruttamento economico dello stesso, di cui sia investito a norma di legge o di contratto, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.

L'esercizio dell'azione prevista al presente articolo non pregiudica il diritto di esercitare l'azione di cui agli articoli 112 e 113 nei confronti delle stesse persone per ottenere il risarcimento del danno già subito.

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Art.115

Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste agli articoli precedenti del presente capo può chiedere, con ricorso, al Commissario della Legge di ordinare l'esecuzione provvisoria di provvedimenti inibitori, cautelativi o conservativi necessari per tutelare l'esercizio effettivo del diritto o garantire il soddisfacimento del suo credito e il pagamento del risarcimento del danno.

Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver sentito senza ritardo, per ottenere sommarie informazioni, la parte a carico della quale il provvedimento deve essere eseguito.

Nei casi di particolare gravità o urgenza, o qualora la parte nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la dimora abituale o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, il Commissario della Legge può soprassedere all'audizione della controparte e disporre l'esecuzione del provvedimento, imponendo eventualmente al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità del provvedimento richiesto.

Il decreto va notificato alla parte, nei confronti della quale esso deve essere eseguito, anteriormente alla sua esecuzione o, al piu' tardi, contemporaneamente ad essa.

L'esecuzione può avvenire senza limitazioni relative all'ora ed al giorno.

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6

Art.116 I provvedimenti di cui all'articolo precedente perdono di efficacia qualora il ricorrente non inizi l'azione nel merito entro gli otto giorni dalla loro esecuzione.

L'azione nel merito si propone innanzi al Tribunale Commissariale anche nel caso in cui il convenuto non abbia nel territorio della Repubblica la residenza, la dimora abituale o un rappresentante abilitato a stare in giudizio.

La parte nei confronti della quale il provvedimento è stato eseguito, qualora non sia convenuta, deve essere chiamata ad intervenire, a pena di improcedibilità dell'azione e ad iniziativa di qualunque degli interessati, nel giudizio di merito.

Ai provvedimenti di cui all'articolo precedente si può proporre opposizione soltanto nel corso del giudizio sul merito; tuttavia, qualora la decisione sul merito appaia complessa, la parte nei confronti della quale il provvedimento è stato eseguito, nonchè il convenuto nell'azione sul merito, possono chiedere al giudice di statuire provvisoriamente sulla convalida del provvedimento.

Nel solo caso previsto al primo comma del presente articolo, chiunque abbia subito un pregiudizio dall'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 115 è legittimato ad agire in giudizio per il risarcimento del danno.

Capo IV: Sanzioni penali
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Art.117

Chiunque non ottemperi ad un provvedimento disposto dal Commissario della Legge ai sensi dell'art.115 della presente legge è punito, salvo che costituisca misfatto piu' grave, ai sensi dell'art.259 del Codice Penale. L'azione prevista dal presente articolo non sospende l'azione civile di cui al primo comma dell'art.116 della presente legge.

6

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Art.118

Chiunque riproduce, divulga, acquista o detiene a scopo di divulgazione, oppure introduce nel territorio della Repubblica opere tutelate dalla presente legge, ledendo l'esercizio o la titolarità del diritto d'autore o taluna delle facoltà di sfruttamento economico dello stesso, è punito con la sanzione amministrativa da L.50.000= a L.150.000=. La sanzione sarà applicata dal Commissario della Legge, cui riferiranno gli Organi di Polizia Civile e la Gendarmeria.

Capo V: Disposizioni transitorie

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Art.119

Le opere divulgate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono protette a partire da tale data e per la durata prevista dalle disposizioni del Capo III del precedente Titolo II, computata a partire dall'originaria data di divulgazione; a tali opere si applicano le disposizioni del Capo II del presente Titolo.

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0

Art.120

E' ammesso, per un periodo di duecentocinquanta giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, lo smercio, anche se non autorizzato dal titolare del diritto d'autore o da suoi aventi causa, di oggetti materiali delle opere contemplate al precedente articolo purchè tali oggetti siano stati realizzati, o, qualora realizzati all'estero, importati nel territorio della Repubblica anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La prova che la condizione specificata al precedente paragrafo si è verificata spetta a chi si voglia avvalere della facoltà ivi prevista.

Per gli oggetti materiali importati dall'estero tale prova può essere unicamente fornita attraverso la dimostrazione documentale del pagamento dell'Imposta Monofase.

Gli oggetti materiali menzionati al primo comma del presente articolo si presumono importati dall'estero salvo prova contraria; non è ammessa la prova per testimoni della loro fabbricazione sul territorio della Repubblica.

Capo VI: Entrata in vigore

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1

Art.121

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza addì, 30 gennaio 1991/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Cesare Antonio Gasperoni - Roberto Bucci IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva