Ordinanza sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Ordinanza sui disabili, ODis)
del 19 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:
a. l’organizzazione dell’Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili; b. l’esercizio dei diritti soggettivi e il principio della proporzionalità; c. i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o de-
gli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano con- formi alle esigenze dei disabili;
d. i requisiti per garantire che le prestazioni della Confederazione siano conce- pite in modo da essere conformi alle esigenze dei disabili;
e i provvedimenti che la Confederazione in qualità di datore di lavoro adotta a favore dei suoi impiegati disabili;
f. la concessione di aiuti finanziari. 2 I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20032 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).
Art. 2 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:
a. costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l’azione di edificare o modi- ficare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una procedu- ra, ordinaria o semplificata, d’autorizzazione cantonale;
RS 151.31 1 RS 151.3; RU 2003 4487 2 RS 151.34; RU 2003 4515
2003-1813 4501
Ordinanza sui disabili RU 2003
b. costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo;
c. costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costru- zioni e impianti: 1. aperti a una cerchia indeterminata di persone, 2. aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rap-
porto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di presta- zioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infra- strutture di combattimento e di comando dell’esercito, o
3. nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali; d. discriminazione (art. 6 e 8 cpv. 3 LDis): differenza di trattamento partico-
larmente marcata e grave con l’intenzione o la conseguenza di umiliare o emarginare un disabile;
e. datore di lavoro (art. 13 LDis): il Consiglio federale, l’Assemblea federale, la Posta Svizzera, le Ferrovie federali svizzere, il Tribunale federale e il Consiglio dei PF per il loro personale rispettivo;
f. Internet (art. 14 cpv. 2 LDis): la rete informatica utilizzata per varie applica- zioni, in particolare i navigatori web o altre applicazioni operanti sul sistema dell’utilizzatore.
Sezione 2: Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili
Art. 3 Compiti (art. 19 LDis)
1 L’Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili (Ufficio per le pari opportuni- tà dei disabili; UFDis) è competente per l’esecuzione dei compiti federali concernen- ti l’uguaglianza dei disabili, per quanto tali compiti non spettino a un’altro servizio specializzato dell’Amministrazione federale. 2 Promuove l’uguaglianza fra i disabili e i non disabili nei luoghi pubblici e si ado- pera per eliminare gli svantaggi di diritto o di fatto. 3 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
a. informa il pubblico ed elabora una documentazione; b. presta consulenza a privati e autorità; c. esamina le domande di aiuto finanziario; d. attua programmi, campagne d’informazione e progetti pilota; e. tratta le questioni inerenti all’uguaglianza, a livello nazionale e internazio-
nale; f. prepara la legislazione federale nonché i rapporti e altri atti governativi
federali in materia d’uguaglianza dei disabili;
4502
Ordinanza sui disabili RU 2003
g. si pronuncia su altri progetti legislativi e provvedimenti della Confederazio- ne che concernono in modo particolare l’uguaglianza dei disabili;
h. esamina la legittimazione attiva delle organizzazioni di aiuto ai disabili; i. coordina le attività degli altri servizi specialzzati dell’Amministrazione fede-
rale; j. collabora con le organizzazioni di aiuto ai disabili; k. riferisce regolarmente al Dipartimento federale dell’interno (DFI) sulle pro-
prie attività e sul risultato delle proprie valutazioni dell’efficienza ai sensi dell’articolo 18 capoverso 3 LDis.
Art. 4 Organizzazione (art. 19 LDis)
L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili è subordinato alla Segreteria generale del DFI.
Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità
Art. 5 Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva (art. 9 LDis)
1 Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:
a. hanno personalità giuridica propria; b. conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni
principalmente degli interessi particolari dei disabili; c. svolgono un’attività d’importanza nazionale; e d. figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.
2 L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili. La do- manda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capover- so 1 lettere a–c. 3 L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indu- gio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili. 4 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili controlla periodicamente che le orga- nizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legit- timazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.
4503
Ordinanza sui disabili RU 2003
Art. 6 Ponderazione degli interessi (art. 11 cpv. 1 LDis)
1 Per stabilire se vi è sproporzione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LDis, nella ponderazione degli interessi vanno segnatamente considerati:
a. il numero di persone che utilizzano la costruzione o l’impianto o che frui- scono della prestazione;
b. l’importanza della costruzione, dell’impianto o della prestazione per i disa- bili;
c. il carattere provvisorio o durevole della costruzione, dell’impianto o della prestazione.
2 Se gli interessi dei disabili contrastano con quelli della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici (art. 11 cpv. 1 lett. b LDis), vanno inoltre considerati:
a. l’importanza della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della protezio- ne dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici; e
b. l’impatto degli adeguamenti chiesti: 1. sull’ambiente; 2. sulla sostanza, sulla struttura e sull’aspetto della costruzione o
dell’impianto sotto il profilo della protezione della natura o del patri- monio culturale e dei monumenti storici.
Art. 7 Spese determinanti (art. 12 cpv. 1 LDis)
1 L’onere massimo corrispondente al 5 per cento del valore assicurativo, di cui all’articolo 12 capoverso 1 LDis, è calcolato in base al valore assicurativo della costruzione prima del rinnovo. 2 Sono considerate spese di rinnovo ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDis le spese preventivate senza tener conto di particolari provvedimenti per i disabili.
4504
Ordinanza sui disabili RU 2003
Sezione 4: Prescrizioni applicabili alle costruzioni della Confederazione (art. 15 cpv. 2 LDis)
Art. 8 1 La norma SN 521 500/1988 «La costruzione adatta agli handicappati»3 è determi- nante per:
a. le unità amministrative che secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 14 dicem- bre 19984 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione so- no competenti per la gestione immobiliare;
b. le unità amministrative che costruiscono o sussidiano immobili d’abitazione; c. le unità amministrative che versano aiuti finanziari o indennità secondo la
legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi. 2 Le unità amministrative di cui al capoverso 1 elaborano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, un programma atto a rendere le costruzioni e gli impianti conformi alle esigenze dei disabili, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili. 3 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis6.
Sezione 5: Prestazioni della Confederazione
Art. 9 Servizio diretto al pubblico 1 Quando forniscono un servizio diretto al pubblico, le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale e le organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 19977 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale prendono i provvedimenti edili e tecnici necessa- ri per rendere le loro prestazioni accessibili ai disabili. 2 In particolare, muniscono i loro apparecchi automatici di dispositivi adeguati affinché i disabili li possano utilizzare. 3 Forniscono la necessaria assistenza ai disabili che, per la natura della loro disabili- tà, non possono utilizzare autonomamente i dispositivi tecnici ausiliari. 4 Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis8.
3 Può essere ordinata presso Procap Associazione svizzera degli invalidi ASIV, casella postale, 4601 Olten; e-mail: bauen@procap.ch.
4 RS 172.010.21 5 RS 616.1 6 RS 151.34; RU 2003 4515 7 RS 172.010 8 RS 151.34; RU 2003 4515
4505
Ordinanza sui disabili RU 2003
Art. 10 Prestazioni su Internet 1 L’informazione, le possibilità di contatto e le operazioni proposte su Internet devono essere accessibili alle persone audiolese, ipovedenti, affette da disturbi del linguaggio o da disturbi motori. A tale scopo, le offerte devono essere conformi alle norme informatiche internazionali, segnatamente alle direttive che disciplinano l’accessibilità dei siti Internet, pubblicate dal Consorzio World Wide Web (W3C), e, sussidiariamente, alle norme informatiche nazionali. 2 Le seguenti unità amministrative e organi emanano le direttive necessarie allo scopo:
a. il Consiglio informatico della Confederazione ai sensi dell’articolo 11 dell’ordinanza del 26 settembre 20039 sull’informatica nell’Amministra- zione federale e la Cancelleria federale, per le unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 LOGA10;
b. gli organi responsabili delle unita amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 capoversi 3 e 4 LOGA così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale, per i loro rispettivi campi d’attività.
3 Le direttive sono elaborate in collaborazione con le organizzazioni di aiuto ai disabili e con le organizzazioni professionali specializzate in materia d’informatica e di comunicazione. Sono periodicamente aggiornate allo stato della tecnica.
Art. 11 Provvedimenti speciali a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 1 LDis)
Le unità amministrative, organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 LOGA11 prendono, su richiesta di una persona affetta da disturbi del linguaggio, audiolesa o ipovedente, le necessarie disposizioni affinché tale persona possa incontrare il rappresentante competente dell’autorità e comunicare con lui. Tali disposizioni vanno prese entro un termine che tenga conto dell’urgenza e delle circostanze del caso.
Sezione 6: Provvedimenti nel settore del personale federale (art. 13 LDis)
Art. 12 Adeguamento dell’ambiente professionale 1 Il datore di lavoro prende i necessari provvedimenti per adeguare l’ambiente professionale alle esigenze dei suoi impiegati disabili, segnatamente per quanto concerne:
9 RS 172.010.58 10 RS 172.010 11 RS 172.010
4506
Ordinanza sui disabili RU 2003
a. la sistemazione dei locali di lavoro; b. l’equipaggiamento del posto di lavoro; c. l’orario di lavoro; d. le possibilità di perfezionamento professionale; e. la pianificazione della carriera professionale.
2 Prende i provvedimenti necessari per rendere la sua rete informatica interna (Intra- net) conforme ai principi enunciati nell’articolo 10 capoverso 1.
Art. 13 Delegato all’integrazione dei disabili Il datore di lavoro designa fra il personale un delegato che presta consulenza a lui e agli impiegati disabili sulle questioni d’integrazione dei disabili nell’ambiente pro- fessionale.
Art. 14 Motivazione del diniego di assunzione Se ha ragioni fondate di sospettare che la sua candidatura è stata respinta a causa della sua disabilità, il disabile può esigere che il datore di lavoro gli esponga per scritto le ragioni di tale decisione.
Art. 15 Coordinamento L’Ufficio federale del personale coordina l’attuazione dei provvedimenti in materia di politica del personale presi per garantire l’uguaglianza dei disabili nell’Ammini- strazione federale centrale.
Sezione 7: Aiuti finanziari
Art. 16 Programmi speciali per le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti (art. 14 cpv. 3 LDis)
1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari ai Cantoni che, nell’ambito della scolarizzazione di base:
a. prendono i necessari provvedimenti, a livello personale e organizzativo, af- finché i fanciulli e gli adolescenti affetti da disturbi del linguaggio, audiolesi o ipovedenti possano seguire l’insegnamento dispensato nelle classi regolari;
b. offrono ai fanciulli e agli adolescenti non affetti da disturbi del linguaggio, non audiolesi o non ipovedenti un insegnamento del linguaggio dei segni o della scrittura braille.
2 La Confederazione può accordare aiuti finanziari alle organizzazioni e agli istituti a scopo non lucrativo d’importanza nazionale che:
4507
Ordinanza sui disabili RU 2003
a. prestano l’assistenza necessaria alle persone affette da disturbi del linguag- gio, audiolese o ipovedenti affinché possano comunicare fra loro e con le altre persone;
b. partecipano alla formazione di assistenti specializzati nella comunicazione con le persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
3 Gli aiuti sono concessi soltanto per programmi di durata limitata.
Art. 17 Programmi d’integrazione dei disabili (art. 16 cpv. 3 LDis)
1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a programmi di durata limitata che:
a. hanno un forte carattere pratico; b. hanno un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto; c. sono atti a promuovere la cooperazione con altre organizzazioni; d. permettono sinergie con altri programmi; o e. presentano un carattere sperimentale.
2 Può parimenti concedere aiuti per sostenere: a. lo sviluppo di basi per i programmi; b. la valutazione dei programmi esistenti; c. il lavoro di sensibilizzazione.
Art. 18 Progetti pilota d’integrazione professionale (art. 17 LDis)
1 La Confederazione può in particolare concedere aiuti finanziari a progetti pilota di durata limitata che:
a. permettono d’integrare i disabili nei processi di lavoro; b. permettono alle persone minacciate da una disabilità di conservare il posto di
lavoro; c. promuovono nelle imprese lo sviluppo di posti di lavoro conformi alle esi-
genze dei disabili; d. permettono di sperimentare forme di collaborazione fra disabili e non disa-
bili. 2 L’aiuto finanziario è concesso unicamente se il progetto pilota:
a. ha un impatto che perdura oltre il periodo di versamento dell’aiuto; b. è ben inserito nell’organizzazione o impresa destinataria; o c. presenta un carattere sperimentale.
4508
Ordinanza sui disabili RU 2003
Art. 19 Contributo autonomo Gli aiuti finanziari ai sensi della presente ordinanza sono versati soltanto se i Canto- ni, le collettività od organizzazioni responsabili forniscono ai progetti in questione un contributo proprio ragionevolmente esigibile.
Art. 20 Presentazione della domanda 1 La domanda di aiuto finanziario ai sensi della presente ordinanza va indirizzata all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili. 2 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili stabilisce per ogni anno il termine di presentazione. Le domande che pervengono dopo tale termine sono trattate nell’anno seguente. 3 Alla domanda si allega:
a. la descrizione minuziosa del progetto per il quale è chiesto l’aiuto finanzia- rio;
b. la presentazione degli obiettivi; c. il programma di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto (piano
di trasferimento); d. il piano di valutazione; e. il preventivo circostanziato e il piano di finanziamento; f. tutte le necessarie indicazioni sulle organizzazioni che partecipano al pro-
getto; g. lo scadenzario per l’attuazione del programma.
Art. 21 Esame delle domande 1 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili esamina le domande d’aiuto finanzia- rio. Può far capo a periti. 2 Nell’esame presta particolare attenzione ai progetti che considerano le esigenze specifiche delle donne disabili. 3 Può esigere che il progetto sia rielaborato o coordinato con altri progetti.
Art. 22 Determinazione dell’aiuto finanziario 1 L’ammontare dell’aiuto finanziario è stabilito, entro i limiti dei crediti stanziati, con un importo forfetario o proporzionale alle spese. Se è proporzionale alle spese, se ne fissa in anticipo l’importo massimo. 2 L’aiuto finanziario è corrisposto sotto forma di versamento unico o periodico.
Art. 23 Decisione Il DFI decide sulla concessione degli aiuti finanziari. Può delegare tale competenza all’Ufficio per le pari opportunità dei disabili.
4509
Ordinanza sui disabili RU 2003
Art. 24 Sorveglianza e resoconto 1 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili sorveglia l’esecuzione del progetto. 2 Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio per le pari opportunità dei disabili sullo svolgimento del progetto e consegna un rapporto finale, al più tardi tre mesi dopo la conclusione dei lavori. 3 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili emana istruzioni sulla stesura del rapporto.
Art. 25 Valutazione del progetto 1 L’Ufficio per le pari opportunità dei disabili esamina la valutazione del progetto effettuata dal richiedente. 2 Può far capo a periti.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 26 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 27 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4510
Ordinanza sui disabili RU 2003
Allegato 1 (art. 5)
Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva
1. Aiuto Reciproco Svizzero Andicap (AGILE) 2. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA) 3. pro audito schweiz 4. PRO INFIRMIS 5. Procap 6. Federazione svizzera per l’integrazione degli handicappati (FSIH) 7. Associazione svizzera dei paraplegici (SPA) 8. Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC) 9. Unione svizzera dei ciechi Aiuto reciproco di ciechi e ipovedenti (USC) 10. Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UCBC) 11. Associazione Svizzera per organizzazioni a favore delle persone audiolese
(Sonos) 12. Fondation en faveur d’un environnement architectural adapté aux
handicapés
4511
Ordinanza sui disabili RU 2003
Allegato 2 (art. 26)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 14 dicembre 199812 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione
Art. 3a cpv. 1 1 I servizi competenti adempiono i loro compiti secondo i principi dell’opportunità, della redditività e dei bisogni degli utenti, prendendo in considerazione sia interessi culturali ed ecologici sia le esigenze dei disabili.
2. Ordinanza del 28 giugno 200013 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno
Art. 3 rubrica Funzioni
Art. 3a Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili L’Ufficio federale per le pari opportunità dei disabili adempie i compiti che gli spettano in virtù della legge del 13 dicembre 200214 sui disabili e dell’ordinanza del 19 novembre 200315 sui disabili.
3. Ordinanza del 26 aprile 199316 sul diritto d’autore
Capitolo 2a: Estensione della vigilanza della Confederazione Art. 17a 1 A complemento dell’articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre 199217 sul diritto d’autore, la gestione dei diritti esclusivi di riproduzione e diffusio- ne di opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche è sottoposta alla vigilan- za della Confederazione, per quanto:
12 RS 172.010.21 13 RS 172.212.1 14 RS 151.3; RU 2003 4487 15 RS 151.31; RU 2003 4501 16 RS 231.11 17 RS 231.1
4512
Ordinanza sui disabili RU 2003
a. la riproduzione e la diffusione servano esclusivamente a rendere l’opera accessibile ai disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 200218 sui disa- bili;
b. si tratti di opere pubblicate; e c. tali diritti non siano esercitati a scopo di lucro.
2 Il capoverso 1 non è applicabile se l’opera è già disponibile a un prezzo equo in una forma accessibile ai disabili.
18 RS 151.3; RU 2003 4487
4513
Ordinanza sui disabili RU 2003
4514