231.21Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)
del 26 aprile 1993 (Stato 28 maggio 2002)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Competenza 1 L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellet tuale (Istituto).4
2 Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Amministrazione delle dogane.
Art. 2 Lingua 1 Gli scritti indirizzati all’Istituto5 devono essere redatti in una lingua ufficiale sviz zera. 2 L’Istituto può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lin gua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.
RU 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5156). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5156). 5 Espressione sostituita dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5156). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
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231.21 Proprietà intellettuale
Art. 36 Tasse
Le tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull’ordinanza del 25 ottobre 19957 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d’iscrizione
Art. 4 Pluralità di richiedenti 1 Se più persone presentano una topografia, l’Istituto può invitarle a designare una di loro oppure una terza persona quale rappresentante comune. 2 Fintanto che non è designato alcun rappresentante nonostante l’invito dell’Istituto, è considerata rappresentante la prima persona figurante sulla domanda.
Art. 5 Documenti necessari all’identificazione 1 Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:
a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;
b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;
c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori. 2 Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il pro dotto a semiconduttori stesso. 3 I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono esse re piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro.
Art. 6 Domanda incompleta 1 L’Istituto concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscri zione incompleta o lacunosa. 2 Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’Istituto non entra nel merito.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).
7 RS 232.148
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Topografie – O 231.21
Sezione 3: Registro delle topografie
Art. 7 Contenuto del registro
L’Istituto inscrive i dati seguenti nel registro:
a. il numero di registrazione;
b. la data del deposito della domanda;
c. il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo del richiedente o del suo avente causa;
d. il nome e l’indirizzo del produttore;
e. la designazione della topografia;
f. la data e il luogo dell’eventuale prima commercializzazione della topografia;
g.8 la data della pubblicazione;
h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi diritto alla topografia;
i. le restrizioni della facoltà di disporre ordinate dai tribunali o dalle autorità cui compete l’esecuzione forzata;
k. la data della radiazione.
Art. 8 Fascicolo dei documenti
L’Istituto tiene un fascicolo per ogni topografia.
Art. 9 Segreto di fabbricazione e segreto d’affari 1 I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta. 2 I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità. 3 Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente. 4 Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’Istituto decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.
Art. 10 Attestato
Una volta effettuata la registrazione, l’Istituto rilascia un attestato.
Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).
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231.21 Proprietà intellettuale
Art. 119 Pubblicazione 1 L’Istituto pubblica i dati iscritti nel registro. 2 Esso designa l’organo di pubblicazione. 3 La pubblicazione può essere effettuata anche sotto forma elettronica. 4 La versione elettronica fa tuttavia fede soltanto se i dati sono pubblicati esclusiva mente sotto forma elettronica.
Art. 12 Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro 1 Le richieste di modifica di iscrizioni registrate (art. 7 lett. c, h o i), nonché le richieste di radiazione totale o parziale di una topografia registrata devono essere presentate in forma scritta. 2 Per ogni richiesta di modifica deve essere corrisposta una tassa fatturata dall’Isti tuto.10
3 Per le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un prov vedimento esecutivo, nonché per le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d’esecuzione non viene riscossa alcuna tassa. La richiesta di modifica deve essere corredata di una copia della sentenza e dell’attestato relativo all’esecutività. 4 Le modifiche sono riportate nel fascicolo, iscritte nel registro e attestate dall’Isti tuto.
Art. 13 Rettifica 1 Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell’avente diritto alla topografia. 2 Qualora l’errore fosse imputabile all’Istituto, la rettifica viene effettuata d’ufficio.
Art. 14 Estratti del registro
L’Istituto rilascia estratti del registro su richiesta e dietro pagamento di una tassa.
Art. 15 Conservazione e restituzione 1 L’Istituto conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depositati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole. 2 I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restitu zione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.
9 Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 232.121).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995 , in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).
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Topografie – O 231.21
Sezione 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
Art. 1611 Portata
L’intervento dell’Amministrazione delle dogane copre l’importazione e l’esporta zione di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topo grafie di prodotti a semiconduttori, nonché l’immagazzinamento di siffatti prodotti in un deposito doganale.
Art. 17 Domanda d’intervento 1 Gli aventi diritto devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione gene rale delle dogane. In casi urgenti, la domanda può essere presentata direttamente all’ufficio doganale attraverso il quale si presume che i prodotti a semiconduttori sospetti siano importati o esportati.12
2 La domanda ha effetto per due anni, a meno che all’atto del deposito sia stata fissa ta una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.
Art. 18 Ritenzione 1 Se l’ufficio doganale trattiene prodotti a semiconduttori, ne assume la custodia die tro pagamento di una tassa oppure li affida a terzi, a spese del richiedente. 2 Il richiedente è autorizzato ad esaminare i prodotti a semiconduttori trattenuti. Gli aventi diritto a disporre dei prodotti a semiconduttori possono assistere all’esame. 3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all’articolo 77 capoverso 2 e al capoverso 2bis LDA, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cau telari, i prodotti a semiconduttori sono sbloccati immediatamente.13
Art. 19 Tasse
Le tasse riscosse per una domanda d’intervento, nonché per la custodia di prodotti a semiconduttori trattenuti, sono stabilite nell’ordinanza del 22 agosto 198414 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane.
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).
12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).
13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1779).
14 RS 631.152.1
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231.21 Proprietà intellettuale
Sezione 5: Entrata in vigore
Art. 20
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.
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