عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994,

n. 394

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.

(GU n.141 del 1861994 Suppl. Ordinario n. 94 )

Entrata in vigore del decreto: 15121994

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica; EMANA il seguente regolamento: Art. 1. Definizione

1. Nel presente regolamento per "Amministrazione" si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' i procedimenti per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Art. 3.

Domande di concessione

1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:

a) concessione dei contributi all'attivita' teatrale di prosa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213; c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800; d) concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390; e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo. Art. 4. Fase istruttoria

  1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.
  2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1 marzo 1994, n.

153.

Art. 5.
Decisione

  1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non puo' essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
  2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

CAPO III PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE Art. 6.

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 ))

Art. 7.
Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante

  1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.
  2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le localita' e le date degli spettacoli.
  3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso e' subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.

4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della

domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. Art. 8.

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))

Art. 9.
Competenze del Ministero dell'interno

1. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

CAPO IV
NORME FINALI
Art. 10.

Verifiche periodiche

  1. L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
  2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 11.
Controlli e sanzioni

  1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. L'inosservanza dei termini prescritti puo' essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 12.
Norme abrogate

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965,

n. 1213; b) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 aprile 1994

SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 28